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Fascicolo Informativo Ramo Danni FASCICOLO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta,16 20093 Cologno Monzese (MI) ------------------------------------------------------------------------------------- Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Copyright @ 2018 Verti Assicurazioni S.p.A.

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Fascicolo Informativo Ramo Danni

FASCICOLO INFORMATIVO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta,16 – 20093 Cologno Monzese (MI) -------------------------------------------------------------------------------------

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Copyright @ 2018 Verti Assicurazioni S.p.A.

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Fascicolo Informativo Ramo Danni

Sommario Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185

D.Lgs. n.209/2005 4

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI

ASSICURAZIONE 4

1.Informazioni generali 4

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale

dell’Impresa 4

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 4

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed

esclusioni 4

3.1 FURTO E INCENDIO 4

3.2 EVENTI NATURALI 4

3.3 ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO

(c.d. atti vandalici) 5

3.4 ROTTURA CRISTALLI 5

3.5 GARANZIE AGGIUNTIVE SILVER 5

3.6 GARANZIE AGGIUNTIVE GOLD 5

3.7 ALTA FEDELTA’ 5

3.8 GARANZIE AGGIUNTIVE PLATINUM 5

3.9 COLLISIONE 5

3.10 KASKO 5

3.11 ASSISTENZA STRADALE 5

4. ESCLUSIONI 5

5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle

circostanze del rischio 6

6. Aggravamento e diminuzione del rischio 7

7. Premi 7

8. Diritto di recesso 7

9. Clausola di ripensamento 7

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal

contratto 7

11. Legge applicabile al contratto 7

12. Regime Fiscale 7

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE

LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 7

13. Procedura per il risarcimento del danno 7

14. Controversie – Arbitrato irrituale 7

15. Diritto d’accesso agli atti d’Impresa 8

16. Reclami 8

17. Informativa sui sistemi alternativi di risoluzione

delle controversie 8

GLOSSARIO 9

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Fascicolo Informativo Ramo Danni

Il seguente Fascicolo Informativo è composto da:

• Nota Informativa ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

• Condizioni di assicurazione

La Nota Informativa, è seguita dal Glossario e contiene le definizioni dei principali termini

tecnici che compaiono nelle Condizioni di assicurazione.

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Fascicolo Informativo Ramo Danni

FASCICOLO INFORMATIVO CONTRATTO DI

ASSICURAZIONE RAMO DANNI

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. L’Assicurato deve prenderne visione prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1.Informazioni generali

Verti Assicurazioni S.p.A. è una compagnia del Gruppo MAPFRE; è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell’11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta al controllo. Sede legale: Via Alessandro Volta, 16, 20093 Cologno Monzese (MI), Italia Website: www.verti.it Recapito Telefonico: 02.21092.300 Indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected] Al contratto si applica la Legge della Repubblica italiana. Foro competente è quello del luogo di residenza dell’Assicurato o della sede legale dell’Assicurato.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa

L’ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2016, è pari a 90 milioni di euro di cui: Capitale Sociale interamente versato: 60,8 milioni di euro. Altre Riserve Patrimoniali: 29,2 milioni di euro. Il Capitale Sociale deliberato dall’Assemblea dei Soci del 27 febbraio 2017 è di € 85.823.000, interamente versato. L’indice di Solvibilità di Verti Assicurazioni S.p.A., calcolato come rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dall’attuale normativa risulta pari al 106%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Si intendono assicurabili ai sensi della presente convenzione tutti i veicoli nuovi o usati acquistati con o senza Finanziamento o Leasing presso il Concessionario ad esclusione di quelli di marca AUDI – BENTLEY – BMW – FERRARI – LAMBORGHINI – LOTUS – MERCEDES – PORSCHE – ROLLS ROYCE. Le garanzie (da intendersi suddivise in gruppi di garanzie denominati “Programmi) : 1. operano solo se espressamente richiamate nel Modulo di

Adesione 2. decorrono dal giorno ed ora indicati in contratto/Modulo di

Adesione 3. hanno validità per il periodo indicato nel Modulo di Adesione

Scaduto il contratto la copertura cessa di avere efficacia; per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza. Nel corso della sua validità il contratto non può essere reso valido (trasferito) su altro veicolo, né modificato relativamente alle garanzie pattuite.

Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.

AVVERTENZE: Il contratto di assicurazione viene distribuito, a seguito di un accordo stipulato con Verti Assicurazioni S.p.A, dalla rete di

vendita OPEL FINANCE SpA operante nel ramo della commercializzazione dei veicoli.

- La rete di vendita che intermedia i prodotti assicurativi

descritti nel presente Fascicolo Informativo è costituita dai concessionari (di seguito il/i Concessionari/o) che collaborano con OPEL FINANCE SpA.

- Il modulo di adesione riporta i dati identificativi del “Concessionario” abilitato a distribuire i prodotti assicurativi descritti in questo Fascicolo Informativo.

- La posizione assicurativa è comprovata dal numero di contratto; il riferimento viene reso noto all’Assicurato con la consegna dei documenti.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte sono: Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Naturali - Atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici) - Rottura Cristalli - Garanzie Aggiuntive GOLD - Garanzie Aggiuntive PLATINUM - Collisione – Kasko – Alta Fedeltà - Assistenza stradale. AVVERTENZA: Sono presenti Franchigie, Scoperti e Massimali

Il massimale è la somma fino alla concorrenza della quale viene prestata la garanzia e/o la prestazione prevista.

Lo scoperto è una somma, espressa in percentuale, definibile solo dopo la quantificazione del danno:

esempio: ammontare del danno € 1.000,00, scoperto 10% il rimborso sarà pari ad € 900,00, ovvero l’ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto

La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell’Assicurato e viene applicata sull’ammontare del danno:

esempio: ammontare del danno € 1.000,00, franchigia € 258,00 il rimborso sarà pari € 742,00, ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia

Il comportamento di franchigia e scoperto è identico per tutte le garanzie che prevedono la loro applicazione

3.1 FURTO E INCENDIO

Furto Copre la perdita totale e/o parziale del Veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati. È prevista l’applicazione di franchigia e/o di scoperto. Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 2.1 – Incendio e furto della sezione “Incendio e furto” previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Incendio Copre i danni subiti dal Veicolo assicurato, compresi gli accessori – escluse le cose trasportate – a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi quelli prodotti dall’impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano – e/o di azione del fulmine. Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 1 - Incendio e furto della sezione “Incendio e furto” previsto dalle Condizioni di Assicurazione di ogni singolo pacchetto di garanzie.

3.2 EVENTI NATURALI

La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato, provocati da grandine, trombe d’aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni. È prevista l’applicazione di franchigia e/o di scoperto. Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 4.2 -Atti vandalici e Eventi naturali delle Condizioni di Assicurazione relative ai pacchetti “Platinum”, “Platinum + Collisione”, “Platinum + Kasko”

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

Sommario Condizioni di Assicurazione Corpo Veicoli TerrestriNOTA

INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005

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Fascicolo Informativo Ramo Danni

3.3 ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO (c.d. atti vandalici)

La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato, provocati da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici). È prevista l’applicazione di franchigia e/o di scoperto. Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 4.2 – Atti di danneggiamento volontario (c.d. Atti vandalici) e Eventi naturali delle Condizioni di Assicurazione relative ai pacchetti “Platinum”, “Platinum + Collisione”, “Platinum + Kasko”.

3.4 ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa assicura i cristalli del Veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. È prevista l’applicazione di uno scoperto e di un limite massimo di indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia all’art 3.2 delle Condizioni di Assicurazione “Estensione Cristalli” se sottoscritti i pacchetti “Gold”, Platinum”, “Platinum + Collisione”, ”Platinum + Kasko”.

3.5 GARANZIE AGGIUNTIVE SILVER

Gruppo di Garanzie prestate a copertura di danni conseguenti a furto totale del Veicolo con ritrovamento. Per maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art. 2.6.1 e 2.6.2 relativi al Programma “Silver”.

3.6 GARANZIE AGGIUNTIVE GOLD

Gruppo di Garanzie prestate a copertura di danni conseguenti a furto e incendio del Veicolo anche se non riferibili direttamente al danno materiale e diretto subito dal Veicolo. Convenzionalmente fa parte di questo gruppo anche la garanzia che, entro il massimale previsto, rimborsa le spese di sostituzione delle chiavi del Veicolo in caso di smarrimento oltre che le spese relative allo sblocco del sistema antifurto. Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione “Garanzie Aggiuntive Incendio e Furto”, art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione relative al pacchetto “Gold”.

3.7 ALTA FEDELTA’

In caso di furto totale del Veicolo senza ritrovamento l’Impresa rimborsa fino a concorrenza di € 1.000,00 le spese sostenute dall’Assicurato nei 12 mesi precedenti il sinistro per la riparazione del Veicolo e per il conseguente acquisto di pezzi di ricambio. Per maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art.

3.3 relative alla garanzia “Alta Fedeltà”.

3.8 GARANZIE AGGIUNTIVE PLATINUM

Gruppo di Garanzie prestate a copertura di danni genericamente collegati all’utilizzo o alla proprietà del Veicolo assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione “Garanzie Aggiuntive”, art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione relative ai pacchetti “Platinum”, “Platinum + Collisione”, ”Platinum + Kasko”.

3.9 COLLISIONE

Copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di collisione con altro Veicolo identificato. È prevista l’applicazione di franchigia e/o di scoperto. Per maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione art. 5.2 “Collisione ”.

3.10 KASKO

Copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di urto, ribaltamento o collisione con altro veicolo. È prevista l’applicazione di franchigia e/o di scoperto. Per maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art. 5.1 relative alla garanzia “Kasko”.

3.11 ASSISTENZA STRADALE

Le prestazioni di assistenza fornite 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, da medici, tecnici ed operatori, sono affidate alla struttura di -–MAPFRE WARRANTY SPA - Strada Trossi, 66 – Verrone (BI). In caso di sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa che provvederà all’erogazione delle prestazioni. Per maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art. 3.4 relative alla garanzia “Assistenza stradale”. 4. ESCLUSIONI AVVERTENZA: Per le garanzie Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Naturali - Atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici) - Rottura Cristalli - Garanzie Aggiuntive GOLD - Garanzie Aggiuntive PLATINUM - Collisione - Kasko - Alta Fedeltà - Assistenza stradale l’assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e dei trasportati;

appropriazione indebita;

partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;

guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);

tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse;

movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;

semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;

rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

AVVERTENZA: Per le garanzie Kasko e Collisione l’assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

dolo dell’Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e dei trasportati;

partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;

guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;

tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;

movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;

ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;

circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;

utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l’Assicurato provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;

traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all’impianto idraulico

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non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;

danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;

circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale;

atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

danni subiti da cerchioni e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchioni, gli stessi saranno indennizzati qualora risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del Veicolo assicurato esclusi i pneumatici;

danni subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;

danni causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;

danni subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel Veicolo.

AVVERTENZA: Per la garanzia Atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici) ed Eventi naturali l’assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

dolo dell'Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato o dei trasportati;

danni causati al Veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;

allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua;

danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;

danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed uragani;

caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed uragani;

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza. AVVERTENZA: Per la garanzia Assistenza stradale sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza di :

guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;

terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;

dolo dell’Assicurato;

abuso di alcolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

fenomeni di trasmutazione dell’atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;

patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;

suicidio o tentato suicidio. Sono inoltre escluse:

le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;

le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l’intervento di assistenza.

Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e

secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all’estero

esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni

consecutivi.

Si riportano qui di seguito le possibili combinazioni tra le quali l’Assicurato può scegliere in fase di adesione:

PROGRAMMA SILVER Garanzie: Incendio e Furto danno totale, Garanzie aggiuntive SILVER

PROGRAMMA GOLD Garanzie del Programma SILVER + Incendio e Furto danno parziale, Alta Fedeltà, Garanzie aggiuntive GOLD, Rottura Cristalli, Assistenza stradale PROGRAMMA PLATINUM Garanzie del Programma GOLD + Atti di danneggiamento volontario (c.d. Atti vandalici), Eventi naturali, Garanzie aggiuntive PLATINUM PROGRAMMA PLATINUM + KASKO PROGRAMMA PLATINUM + COLLISIONE Garanzie: del Programma Platinum + Kasko o Collisione.

Schema riepilogativo Garanzie/Programma

Programma S G P P+C P+K

Garanzia

Incendio e Furto Totale

Incendio e Furto Parziale

Garanzie aggiuntive Silver

Alta Fedeltà

Assistenza stradale

Garanzie aggiuntive GOLD

Cristalli

Garanzie aggiuntive PLATINUM

Atti vandalici ed Eventi naturali

Collisione

Kasko

AVVERTENZA – limitazioni ed esclusioni Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate dettagliatamente per ogni singola garanzia nell’articolo dedicato delle condizioni di assicurazione denominato “esclusioni” cui si rinvia per la relativa consultazione. AVVERTENZA – franchigie, scoperti e massimali Le coperture sono prestate con l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali che variano da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti. Per maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA – Garanzie prestate a valore intero: In caso di perdita totale del Veicolo, a seguito di sinistro indennizzabile che abbia colpito una garanzia prestata a valore intero, è prevista l’applicazione di uno scoperto ridotto in caso di acquisto presso un Concessionario della rete Opel a titolo di sostituzione/rimpiazzo del Veicolo oggetto di danno totale, di un altro veicolo di valore pari o superiore a quello distrutto o perduto Per maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione ed al prospetto contenuto nel Modulo di Adesione.

5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: Se l’Assicurato, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento dell’indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e del Codice Civile.

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Fascicolo Informativo Ramo Danni

Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dell’indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio prevista dalle Norme generali - Condizioni di Assicurazione.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

Se l’Assicurato, successivamente alla stipulazione del contratto, non comunica all’Impresa ogni variazione relativa a circostanze che comportano un aggravamento del rischio il pagamento dell’indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. Agli effetti del contratto proposto la variazione di residenza dell’Assicurato avvenuta dopo la data di decorrenza della copertura assicurativa del Veicolo non determinerà alcuna modifica del Premio dovuto all’Impresa e non verrà considerata quale fattore di variazione del rischio, ma in caso di sinistro la liquidazione del danno verrà effettuata applicando gli scoperti previsti per la zona territoriale a cui appartiene la provincia della nuova residenza. Quanto sopra non fa venire meno l’obbligo, in capo all’Assicurato, di comunicare all’Impresa l’intervenuta variazione.

AVVERTENZA: Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dell’indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio prevista dalle Norme generali - Condizioni di Assicurazione.

7. Premi

Il premio assicurativo è il corrispettivo pagato per poter usufruire della copertura assicurativa prevista dal contratto. Il premio è corrisposto per l’intera durata della copertura da OPEL FINANCE S.p.A. in caso di finanziamento o dall’Assicurato in caso di pagamento tramite bonifico all’Impresa. L’importo corrisposto è inclusivo delle commissioni percepite dal Contraente fino ad un massimo del 44,05% del premio a carico dell’Assicurato, mentre le spese di gestione sono pari al 5,28%. Esempio - Premio unico anticipato finito - € 500,00 - Premio unico anticipato imponibile - € 440,53 (al netto delle

imposte, provvigioni incluse) - Provvigioni di intermediazione - € 220,25 AVVERTENZA: Nei casi di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento oppure in caso di cessazione del rischio a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del Veicolo assicurato, è prevista la possibilità di estinguere il contratto di assicurazione ottenendo la restituzione del premio pagato e non usufruito. Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 4 - Pagamento del premio e 5 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione – Cessazione del rischio previsto dalle Condizioni di assicurazione.

8.Diritto di recesso

AVVERTENZA: In caso di contratto poliennale, al solo Assicurato – in caso di Veicolo concesso in Leasing, previa autorizzazione del Contraente – è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità assicurativa. L’Impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa, entro il termine di 60 giorni, il premio netto pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso e la data di scadenza indicata nel Modulo di Adesione.

9.Clausola di ripensamento

In caso di stipula del contratto in abbinamento ad un contratto di Finanziamento l’assicurato ha il diritto di recedere dal contratto nei 60 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite Email PEC: [email protected] o a mezzo raccomandata A.R. all’Agenzia Mach 1 S.r.l. Via Vittor Pisani, 13 20124 Milano. Alla ricezione di tale richiesta Verti provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell’imposta.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato, il diritto al risarcimento si prescriverà nel termine più lungo eventualmente previsto dalla norma penale.

11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

12. Regime Fiscale

Il regime fiscale applicabile è quello italiano. Alle garanzie presenti in contratto si applica l’imposta del 13,50% ad eccezione della garanzia “Assistenza stradale” che è soggetta all’imposta del 10%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E

SUI RECLAMI

13. Procedura per il risarcimento del danno

I termini per la liquidazione o il pagamento dei danni sono quelli previsti dalla normativa vigente.

AVVERTENZE: Termini per la denuncia del sinistro. In caso di sinistro, l’Assicurato deve denunciare il sinistro a Verti entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza, mediante comunicazione telefonica al Servizio Sinistri Verti al numero 848.800.044 (+39.02.36617149 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare); nel corso della denuncia telefonica verranno indicati i documenti che l’Assicurato dovrà inviare a Verti . La denuncia telefonica assolve l’obbligo di informare l’Impresa dell’avvenuto sinistro. In alternativa, il cliente deve inviare comunicazione scritta a Verti al seguente indirizzo: Ufficio Sinistri Verti Assicurazioni S.p.A, - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) oppure per email all’indirizzo: [email protected]. L’Assicurato ha facoltà di utilizzare la procedura semplificata di liquidazione che consiste nel recarsi presso la rete di concessionari e riparatori convenzionati con l’Impresa e autorizzati Opel, ovvero degli autoriparatori selezionati per la sostituzione e riparazione dei cristalli godendo dei servizi e delle agevolazioni previste dal contratto. AVVERTENZA: Per la copertura “Assistenza Stradale” le prestazioni di assistenza fornite 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, da medici, tecnici ed operatori, sono affidate alla struttura di -–MAPFRE WARRANTY SPA - Strada Trossi, 66 – Verrone (BI). Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’art. 3.4 - Assistenza stradale delle Condizioni di Assicurazione.

14. Controversie – Arbitrato irrituale

Per le garanzie Incendio e Furto, Eventi naturali, Eventi sociopolitici ed Atti vandalici, Rottura cristalli, Collisione, Kasko: In caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si

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Fascicolo Informativo Ramo Danni

accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

AVVERTENZA: in ogni caso è possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

15. Diritto d’accesso agli atti d’Impresa

Verti , ai sensi del decreto ministeriale n. 191/2008, provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti d’Impresa, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla residenza del Contraente e dell’Assicurato.

16. Reclami

Ricordiamo che è sempre consigliabile, prima di inoltrare reclamo, rivolgersi al Servizio Clienti disponibile al numero 848.800.044; indirizzo mail [email protected]. Di seguito si riporta la procedura da seguire per l’inoltro dei reclami ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 Maggio 2008, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS N. 30 del 24 marzo 2015 e dal Provvedimento IVASS N. 46 del 03 maggio 2016. In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri i Clienti Verti potranno rivolgersi all’Ufficio Reclami al numero 02/21092092 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, oppure scrivere a: Verti - Ufficio Reclami – Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI); fax 02/21725041; indirizzo e-mail [email protected], specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro (potrà essere utilizzato apposito Modulo

Facsimile Allegato n. 1, reperibile collegandosi al Sito www.Ivass.it nella sezione “Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma fax 06.42.133.745/353, corredando l’esposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile

Allegato n.2, disponibile sul sito www.ivass.it nella sezione “Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo)”, con nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e copia dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Successivamente l'IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l'attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni; acquisisce notizie, se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire riscontro entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L’IVASS può chiedere all’Impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante, trasmettendo copia della risposta all’IVASS. Qualora la risposta fornita dall'Impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l'IVASS interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione dell'attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'Impresa di fornire risposta al reclamante, l'IVASS comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine massimo di 90 giorni dall’acquisizione degli elementi di valutazione necessari al reclamo. In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito:

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm), chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante. L’IVASS riporta sul proprio sito internet (www.ivass.it) informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati. L’IVASS non è competente a gestire reclami relativi alla quantificazione dei danni e all’attribuzione di responsabilità ove questi implichino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all’Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.

17. Informativa sui sistemi alternativi di risoluzione delle

controversie

Mediazione obbligatoria. L’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, cosi come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi. Il procedimento s’introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente. Negoziazione assistita. L’art. 3, co.1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162, prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l’invito del difensore della parte che intende agire all’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati. Conciliazione paritetica. ANIA ed alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni RC Auto fino a 15.000 euro. Si può accedere alla conciliazione in caso di: - omessa risposta dell’Impresa tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla legge; - rifiuto del risarcimento; - accettazione a titolo di acconto dell’offerta risarcitoria. Per attivare la Conciliazione Paritetica basta rivolgersi ad una delle Associazioni che hanno aderito all’accordo indicate sul sito dell'Ania (per maggiori informazioni vedi il sito internet www.verti.it nella sezione sinistri - cosa fare in caso di sinistro). Verti è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Amministratore Delegato Enrique Flores-Calderón

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Fascicolo Informativo Ramo Danni

Glossario

Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini “tecnici” che compaiono nel Fascicolo Informativo.

Accessori/optional: dotazioni stabilmente fissate al Veicolo. Aderente: Il soggetto che aderisce alla Polizza Collettiva. Agenzia: Mach 1 S.r.l., agenzia di assicurazioni iscritta al registro unico degli intermediari assicurativi al n. A000317603 con sede in Via Vittor Pisani 13 – 20124 – Milano, tel. 02/30465068, fax 02 62694254 - Email PEC: [email protected], www.mach-1.it. Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l’Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto. Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del Veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte. Animale selvatico: ungulati intendendosi per tali gli animali selvatici appartenenti all'ordine degli artiodattili. Assicurato: il proprietario del Veicolo acquistato presso un concessionario della rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel che si avvalgono del programma assicurativo. Nel caso di Veicolo in leasing, l’utilizzatore/locatario delle autovetture o veicoli commerciali concessi in locazione finanziaria dalla Contraente Opel Finance S.p.A che si avvalgono del programma assicurativo. Assicurazione: insieme di garanzie prestate tramite la polizza. Atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico): gesto di malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa. Audiofonovisivi (apparecchi): a questa categoria appartengono gli apparecchi radio, i televisori, i lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, i navigatori satellitari, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili. Sono assicurati solo se ad installazione fissa. Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione, se previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Centri convenzionati: i centri convenzionati con l’Impresa, comprese le Concessionarie e riparatori autorizzati Opel. Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione se previsto dalle relative Condizioni di Assicurazione. Circolazione: movimento, fermata e sosta del Veicolo. Cliente: i clienti del concessionario. Concessionario: viene così convenzionalmente definito un soggetto operante nel ramo della commercializzazione dei veicoli appartenente alla rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel. Contraente: Opel Finance S.p.A. Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del Veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. Demolizione: Messa fuori uso del Veicolo mediante rottamazione. Disdetta: atto con cui il Contraente o l’Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto assicurativo. Distruzione: danni al Veicolo tali da ridurlo a relitto. Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l’Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative. Estratto delle garanzie: II documento che riporta i dati anagrafici dell’Assicurato, i dati identificativi del Veicolo, le garanzie prestate, la decorrenza e scadenza delle garanzie. Franchigia: parte prestabilita del danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato. Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto. Impresa/Società: Verti Assicurazioni S.p.A. Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi. Indennizzo/indennità: somma dovuta dall’Impresa al proprio Assicurato, in caso di sinistro. Locatario: la persona fisica o giuridica titolare della locazione finanziaria (utilizzatore). Massimale: limite economico massimo entro il quale l’Impresa può essere chiamata a prestare la garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione (può essere redatta in forma di Modulo di Adesione).

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza. Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte. Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un Veicolo ad una determinata data. Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto. Relitto (valore): ciò che resta del Veicolo in seguito a un sinistro che lo abbia colpito. Il valore del relitto, la cui proprietà resta in capo all’intestatario del Veicolo, è scomputato dall’importo rappresentato dal valore ante sinistro del Veicolo sinistrato. Si applica poi la franchigia e/o lo scoperto se contrattualmente previsto. Risarcimento: compensazione in denaro di un danno materiale o morale. Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone. Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge. Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'Assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza. Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'Assicurato verso i responsabili. Tabella di degrado/deprezzamento: tabella che indica la percentuale di perdita di valore del bene (rispetto a quello indicato all’atto di stipula del contratto di assicurazione – valore assicurato) in funzione degli anni trascorsi; contiene anche una scala che indica il valore residuo del bene (percentuale sul valore del bene indicato all’atto di stipula del contratto di assicurazione – valore assicurato). La tabella viene convenzionalmente applicata al fine di predeterminare la base di calcolo dell’indennizzo spettante (al lordo del valore del relitto e della franchigia e/o dello scoperto se applicabili). Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione. Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche. Valore commerciale/Valore di mercato: il valore determinato in base alla Tabella di degrado/deprezzamento, e tenuto conto di quanto previsto all’art. 2.5 (Valore a nuovo).. Valore assicurato: valore della fattura di acquisto del Veicolo comprensiva di IVA (salvo il caso in cui la stessa sia recuperabile dall’Aderente), oppure, in caso di rinnovo di una polizza Flexprotection, il valore esposto in polizza. Valore a Nuovo: il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del Veicolo comprensivo di optional se assicurati. Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni. Veicolo: Veicolo nuovo: I seguenti veicoli: - veicolo di prima immatricolazione - km zero e demo, purché con prima immatricolazione al dealer e

con passaggio di proprietà entro otto mesi dalla prima immatricolazione.

Veicolo usato: veicolo che non ricade nella definizione di veicolo nuovo.

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Fascicolo Informativo Ramo Danni

Sommario Condizioni di Assicurazione Corpo Veicoli Terrestri

Sommario Condizioni di Assicurazione Corpo Veicoli Terrestri

Capitolo 1 – NORME GENERALI 3

1.1. Accordo OPEL FINANCE S.p.A. 3

1.2. Modalità di adesione 3

1.3. Perfezionamento del contratto e

durata delle garanzie 3

1.4. Pagamento del premio 3

1.5. Risoluzione anticipata del contratto di

assicurazione – Cessazione del

rischio 3

1.6. Facoltà di recesso 3

1.7. Sottoscrizione di assicurazioni

complementari 3

1.8. Estensione territoriale 3

1.9. Dichiarazioni relative alle circostanze

del rischio – Aggravamento del

rischio 3

1.10. Divieto di cessione del credito 4

1.11. Rinvio alle norme di legge 4

1.12. Oneri fiscali e di legge 4

1.13. Zone territoriali 4

1.14. Denuncia del sinistro e

adempimenti 4

1.15. Determinazione dell’ammontare del

danno 4

1.16.Liquidazione del danno totale 5

1.17. Liquidazione del danno parziale 5

1.18. Vincolo in favore della Contraente

(solo in caso di Veicolo in leasing) 5

1.19. Non cedibilità e trasferibilità

dell’assicurazione 5

Capitolo 2 – PROGRAMMA SILVER 6

2.1 Incendio e furto 6

2.2 Estensione della garanzia furto agli

apparecchi audiofonovisivi. 6

2.3 Estensioni gratuite della garanzia

incendio 6

2.4 Ritrovamento del Veicolo rubato 6

2.5 Valore a nuovo 6

2.6 Garanzie aggiuntive SILVER 6

2.6.1 Rimborso spese per igienizzazione

del Veicolo 6

2.6.2 Rimborso spese di controllo,

collaudo e check up del Veicolo 6

Capitolo 3 – PROGRAMMA GOLD 6

3.1 Garanzie aggiuntive GOLD 6

3.1.1 Rimessaggio e custodia del Veicolo 6

3.1.2 Indennizzo imposta di proprietà 7

3.1.3 Rimborso spese per perdita delle

chiavi dell’abitazione 7

3.1.4 Rimborso spese per perdita delle

chiavi del Veicolo 7

3.2 Rottura Cristalli 7

3.3 Alta Fedeltà 7

3.4 Assistenza Stradale 7

3.4.1 Validità territoriale 8

3.4.2 Soccorso stradale/interventi,

riparazioni sul posto e traino 8

3.4.3 Recupero 8

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3.4.4 Autovettura in sostituzione in Italia 8

3.4.5 Viaggio per il recupero del Veicolo 8

3.4.6 Rimpatrio del Veicolo assicurato 8

3.4.7 Delimitazione e precisazioni relative

a tutte le prestazioni 9

3.4.8 Istruzioni per la richiesta di

assistenza 9

Capitolo 4 – PROGRAMMA

PLATINUM 9

4.1 Garanzie aggiuntive PLATINUM 9

4.1.1 Trasporto di feriti con ambulanza 9

4.1.2 Danni derivanti dal trasporto di feriti 9

4.1.3 Garanzia bagaglio 9

4.1.4 Protezione Patente 9

4.1.5 Rimborso delle spese di

immatricolazione del nuovo veicolo a

seguito di furto di quello assicurato 10

4.1.6 Eventi sociopolitici 10

4.1.7 Ripristino airbag/cinture di

sicurezza 10

4.1.8 Danni al Veicolo conseguenti a furto

di cose non assicurate 10

4.1.9 Danni al Veicolo conseguenti a urto

contro animali selvatici 10

4.2 Atti Vandalici ed Eventi Naturali 10

4.3 Esclusioni 11

Capitolo 5 – PROGRAMMA PLATINUM

+ KASKO e PLATINUM +

COLLISIONE 11

5.1 Garanzia Kasko 11

5.2 Garanzia Collisione 11

5.3 Esclusioni 11

5.4 Scoperto 11

Informativa ai sensi dell'art.13 del

D.Lgs n.196/03 12

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Fascicolo Informativo Ramo Danni

Le Condizioni di Assicurazione Verti sono seguite dall’Informativa sul trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. n. 196/03.

Capitolo 1 – NORME GENERALI

1.1. Accordo OPEL FINANCE S.p.A.

Il presente contratto di assicurazione è riservato ad autovetture ad uso privato, veicoli commerciali fino a 35 Q.li, veicoli a noleggio senza conducente - rental o con conducente - taxi (di seguito: il veicolo) acquistati presso un Concessionario della rete di vendita Opel (di seguito: il Concessionario) o concessi in locazione finanziaria dalla Contraente. Sono esclusi i veicoli diversi da quelli sopra indicati. AVVERTENZA: Sono esclusi dalla garanzia kasko e collisione: - veicoli a noleggio senza conducente – rental; - veicoli a noleggio con conducente – taxi.

1.2. Modalità di adesione

Per aderire al presente contratto è necessario: a) sottoscrivere il Modulo di Adesione alle coperture assicurative

offerte dall’Accordo, ad eccezione dei casi di rinnovo; b) pagare il premio assicurativo.

1.3. Perfezionamento del contratto e durata delle garanzie

Le garanzie (da intendersi come gruppi di garanzie denominati “Programmi”): a) operano solo se espressamente richiamate nel Modulo di

Adesione; b) decorrono dal giorno e ora indicati in contratto/estratto delle

garanzie; c) hanno validità per il periodo indicato nel Modulo di Adesione. Alla scadenza la polizza si risolve e cessa di avere efficacia; per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza. Nel corso della sua validità la polizza non può essere resa valida (trasferita) su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite. Non è prevista la sospensione in corso di contratto. In caso di pagamento da parte dell’Aderente: La copertura ha effetto dalla data di immatricolazione/voltura del veicolo oppure, se diversa, dalla data indicata sul Modulo di Adesione. Il premio dovrà essere corrisposto entro 10 giorni dalla data di prima immatricolazione/voltura In caso di rinnovo della polizza, la copertura ha effetto dal giorno successivo alla data di scadenza qualora il pagamento del premio sia avvenuto in data antecedente al quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa. In caso di pagamento del premio successivo al quindicesimo giorno dalla scadenza, la copertura ha effetto dalla data di avvenuto pagamento del premio, ovvero dalla data valuta/beneficiario del pagamento da parte dell’Aderente qualora questa non coincidesse con la data di avvenuto pagamento, oppure dalla data indicata nel Modulo di Adesione. In caso di estinzione anticipata della copertura a seguito di danno totale, l’Impresa rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non usufruito a partire dall’annualità successiva alla data del sinistro. In caso di cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione), l’Impresa rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non usufruito a partire dalla mensilità successiva alla data di cessazione del rischio e la copertura resta annullata.

In caso di leasing/finanziamento La copertura ha effetto dalla data di attivazione del contratto di Finanziamento o Leasing del Veicolo (come comunicata dal Contraente) o dalla data indicata nel documento denominato Modulo di Adesione. La durata della polizza non può essere superiore alla durata del Leasing. In caso di finanziamento la durata della polizza può essere superiore alla durata del finanziamento.

1.4. Pagamento del premio

Il premio deve essere versato all’Impresa da OPEL FINANCE S.p.A in caso di finanziamento o dall’Assicurato in caso di pagamento tramite bonifico bancario, in un’unica soluzione ed a saldo anticipato dell’intero periodo di validità delle coperture assicurative.

1.5. Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione –

Cessazione del rischio

1) In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento o di leasing del Veicolo a seguito di danno totale, l’Impresa rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non usufruito a partire dall’annualità successiva alla data di estinzione del finanziamento.

2) In caso di cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione), l’Impresa rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non usufruito a partire dalla mensilità successiva alla data di alienazione del Veicolo e la copertura resta annullata.

3) In tutti i casi di anticipata estinzione volontaria del contratto di finanziamento o di leasing (non a seguito di danno totale), la copertura assicurativa cesserà, salvo diversa indicazione dell’Assicurato espressa al momento della richiesta di estinzione anticipata. In quest’ultimo caso l’Impresa rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non usufruito a partire dalla mensilità successiva alla data dell’estinzione anticipata del contratto di assicurazione.

L’Assicurato deve comunicare quanto sopra all’Impresa al numero 848.800.044.

1.6. Facoltà di recesso

In caso di contratto di assicurazione poliennale, il solo Assicurato – in caso di Veicolo concesso in leasing, previa autorizzazione del Contraente – ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità assicurativa. L’Impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa, entro il termine di 60 giorni, il premio imponibile pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso e la data di scadenza indicata nel Modulo di Adesione.

1.7. Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

1.8. Estensione territoriale

Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie, la copertura è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e di Andorra.

1.9. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio –

Aggravamento del rischio

Se alla stipulazione del contratto di assicurazione, si rendono dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente si omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che

Condizioni di assicurazione

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Fascicolo Informativo Ramo Danni

comportino un aggravamento del rischio, il pagamento dell’indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dal codice civile. La variazione di residenza dell’Assicurato avvenuta dopo la data di decorrenza della copertura assicurativa del Veicolo non determinerà alcuna modifica del premio dovuto all’Impresa e non verrà considerata quale fattore di variazione del rischio, ma in caso di sinistro la liquidazione del danno verrà effettuata applicando gli scoperti previsti per la zona territoriale a cui appartiene la provincia della nuova residenza. Quanto sopra non fa venire meno l’obbligo, in capo all’Aderente, di comunicare all’Impresa l’intervenuta variazione.

1.10. Divieto di cessione del credito

Ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono che il Contraente e/o l’Assicurato non potranno cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell’Impresa.

1.11. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di

legge.

1.12. Oneri fiscali e di legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

1.13. Zone territoriali

L’Impresa assegna ad ogni provincia di riferimento del Veicolo una zona territoriale a cui si applicheranno i relativi scoperti in caso di sinistro:

Zona Territoriale

Provincia

1

AN-AP-AR-BL-BO-BS-BZ-FC-FE-FM-GO-GR-LI-LU-MC-MN-MO-MS-PC-PG-PI-PN-PR-PT-PU-

RA-RE-RN-RSM-SI-TN-TS-TV-UD-VI-VR

2 AG-AO-AQ-CA-CI-CL-EN-FR-IM-LT-OG-OR-

PD-RG-RO-SP-SR-SS-SU-SV-TP-VE-VS

3 AL–AT-BI-CN-CO-CR-FI-GE-LC-NO-SO-VA-VB-VC

4 AV-BG -BN-CS-CT-CZ-LO-MB-ME-MI-MT-NU-

OT-PE-PO-PV-PZ-RC-TE-TR-VT-VV

5 CB-CH-IS-KR-PA

6 RI-RM-SA-TO

7 TA

8 BA-BR-BT-CE-FG-LE-NA

1.14. Denuncia del sinistro e adempimenti

L'Assicurato deve: - denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del

codice civile) al numero 848.800.044, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, e-mail: [email protected] .

- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;

- astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l’Impresa.

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, o danneggiamenti del Veicolo assicurato, a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione della denuncia da parte dell'Assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Se il furto è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere presentata anche all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

1.15. Determinazione dell’ammontare del danno

L’Impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L’operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; quelle non indicate sono escluse. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del sinistro, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall’articolo 1907 del Codice Civile. Perdita totale del Veicolo:

Si considera danno totale un danno superiore all’85% del valore del Veicolo al momento del sinistro. L’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza e ad esso dovrà essere applicato lo scoperto di cui al successivo articolo 1.16. – Liquidazione del danno totale. A richiesta dell'Impresa l'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA e compiere tutte le formalità relative all’eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa. In caso di danno totale subito dal Veicolo assicurato, a seguito di evento previsto dalle garanzie prestate, il valore commerciale del bene - tenuto conto di quanto stabilisce l’art. 2.5 – Valore a nuovo, ove applicabile - verrà determinato come segue:

Fase 1: individuando la percentuale di deprezzamento incrociando il periodo (colonna) successivo alla data di decorrenza della polizza, nel quale ricade la data di avvenimento del sinistro, con la corrispondente percentuale di valore residuo in percentuale del valore assicurato (riga 2) della tabella che segue:

Tabella di degrado/deprezzamento

Periodo successivo alla data di decorrenza della polizza, nel quale ricade

la data di avvenimento del sinistro

da 0 a 6

mesi

da 7 a 12 mesi

da 13 a 24 mesi

da 25 a 36 mesi

da 37 a 48 mesi

da 49 a 60 mesi

da 61 a 72 mesi

Percentuale di deprezzamento

0% 10% 25% 35% 45% 55% 62%

Fase 2: applicando la percentuale al valore assicurato indicato in polizza. In caso di rinnovo di polizza, il valore assicurato diminuirà con le medesime proporzioni dei deprezzamenti indicati nella precedente tabella, e ciò dalla data di effetto della polizza originale.

Danno parziale L’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del Veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al degrado d’uso. Per tutte le parti del Veicolo, limitatamente alle autovetture (compresi i veicoli equiparati uso privato) e i veicoli ad uso promiscuo, non si considera il degrado d’uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo (in Italia o all’estero). Sono esclusi gli pneumatici, le batterie e l’impianto di scarico per i quali l’inapplicabilità del degrado d’uso è limitata ai primi 6 mesi. L’ammontare del danno cosi determinato non può superare il valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. A maggior chiarimento, nel caso in cui il danno subito dal Veicolo superi il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro al netto del valore del relitto, troverà applicazione la normativa riguardante il caso di perdita totale (con o senza riacquisto a seconda dell’opzione scelta dall’Assicurato) compresa la parte in cui

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si conviene che un danno superiore all’85% del valore del Veicolo comporta la perdita totale del Veicolo stesso.

1.16.Liquidazione del danno totale

L’Impresa effettua la liquidazione del danno secondo quanto disciplinato dal precedente articolo 1.15 - Determinazione dell’ammontare del danno con applicazione dei seguenti scoperti:

1. Liquidazione del danno totale senza rimpiazzo del Veicolo

Zona Territoriale Scoperti

1-2-3 10%

4-5 15%

6-7 20%

8 30%

2. Liquidazione del danno totale con sostituzione/rimpiazzo del

Veicolo applicabile nel caso in cui l’Assicurato sostituisca o

rimpiazzi il Veicolo distrutto o perduto con altro Veicolo

acquistato presso la rete di concessionari e riparatori

autorizzati Opel:

Zona Territoriale Scoperti

1-2-3 0%

4-5 5%

6-7 10%

8 20%

Per beneficiare di questa modalità di liquidazione del danno e vedere applicate le percentuali più favorevoli di scoperto, l’Assicurato deve acquistare presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel, a titolo di sostituzione/rimpiazzo del Veicolo oggetto di danno totale, un altro Veicolo di valore pari o superiore a quello distrutto o perduto. Quanto sopra vale anche in caso di riacquisto di veicolo di tipologia diversa da quella originaria purché il veicolo sostituente appartenga ad una tipologia che abbia accesso al presente programma assicurativo. Le eventuali differenze di valore derivanti: - dal maggior valore commerciale del nuovo veicolo rispetto

all’ammontare dell’indennizzo; - dall’applicazione sull’ammontare dell’indennizzo degli scoperti e

delle franchigie contrattuali; restano a carico dell’Assicurato che ha l’onere di provvedere al saldo della differenza verso il concessionario della rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel. L’Assicurato deve sottoscrivere e trasmettere all’Impresa: copia dell’ordine di acquisto del nuovo veicolo entro lo stesso termine di 10 giorni dalla perdita di possesso – previsto per scegliere le modalità di liquidazione sinistro. Completate le predette formalità, l’Assicurato deve richiedere contestualmente all’Impresa di corrispondere l’indennizzo al concessionario della rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel sottoscrivendo e trasmettendo all’Impresa “atto di cessione del diritto di indennizzo a favore del concessionario della rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel”, entro 10 giorni dalla denuncia del sinistro. Per la sola garanzia incendio e furto totali la liquidazione del danno sarà effettuata trascorsi almeno 15 giorni ed entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista. Ad acquisto perfezionato, l’Assicurato si impegna ad acconsentire che il concessionario della rete di concessionari e riparatori auto-rizzati Opel acquisisca copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del nuovo veicolo che può essere intestato anche a persona con lui convivente; in questo caso, deve integrare la documentazione con copia dello stato di famiglia. In entrambi i casi (liquidazione con o senza rimpiazzo), qualora la copertura abbia usufruito dello sconto previsto per i veicoli con prodotti telematici/antifurto satellitare, l’indennizzo dovuto per il

caso di perdita totale del Veicolo a seguito di furto verrà ridotto, al netto di eventuali deprezzamenti per scoperti e o franchigie, del 10% nei casi di: • installazione dell’antifurto senza attivazione dell’abbonamento

ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata dell’assicurazione;

• mancato allarme, salvo il caso di assenza di campo della rete GSM;

• guasto dell’impianto (l’Impresa va informata del guasto e del tempo necessario alla riparazione tramite email: [email protected]. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto agli effetti dello scoperto).

1.17. Liquidazione del danno parziale

Salvo che sia diversamente stabilito per le singole garanzie, l’Impresa effettua la liquidazione del danno secondo quanto disciplinato dal precedente articolo 15. Determinazione dell’ammontare del danno con applicazione dei seguenti scoperti e dei relativi minimi.

Zona Territoriale Scoperti Con il minimo di

1-2-3 5% € 155

4-5 10% € 260

6-7 15% € 260

8 25% € 260

In caso di danno parziale lo scoperto e il relativo minimo verranno ridotti del 50% se l’Assicurato effettuerà le riparazioni presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel.

1.18. Vincolo in favore della Contraente (solo in caso di Veicolo

in leasing)

L’Impresa si impegna per tutta la durata del presente contratto di assicurazione; • a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non

con l’espresso consenso scritto della Contraente; • a comunicare alla Contraente, entro 15 giorni dalla ricezione della

relativa denuncia, ogni sinistro in cui il Veicolo sia stato coinvolto. Resta inteso che, in caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito una o più delle garanzie sottoscritte nel Modulo di Adesione e abbia causato un: 1. Danno parziale, l’importo da liquidare sarà corrisposto:

- alla struttura facente parte della rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel, dandone comunicazione alla Contraente se il danno accertato risulta uguale o inferiore ad € 3.000 (IVA esclusa, al netto dell’eventuale scoperto/franchigia) o previa autorizzazione della Contraente se il danno risulta maggiore di € 3.000 (IVA esclusa, al netto dell’eventuale scoperto/franchigia);

- al Locatario, previa autorizzazione della Contraente, o in subordine alla Contraente, in quanto proprietaria del Veicolo, se la riparazione del danno è effettuata al di fuori della rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel.

2. Danno totale (così come definito all’art. 1.15 delle condizioni di assicurazione), l’importo da liquidare, detratti scoperto contrattuale o franchigia eventualmente applicati, sarà corrisposto alla Contraente in quanto proprietaria del Veicolo. È facoltà della Contraente indicare il locatario quale delegato ad incassare l’indennizzo ed a rilasciare valida quietanza.

1.19. Non cedibilità e trasferibilità dell’assicurazione

Le garanzie assicurative non sono trasferibili su altro veicolo o su altra persona fisica o giuridica, fatto salvo i casi di vendita tra coniugi, familiari appartenenti allo stesso nucleo familiare con medesima residenza, conviventi more uxorio, eredi legittimi o testamentari e amministratori delle ditte assicurate. In caso di vendita a terzi o di procura a vendere a soggetti diversi da quelli sopra indicati, oppure di cessazione del rischio per distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del Veicolo assicurato, la copertura assicurativa cessa automaticamente dalle ore 24.00 della data dell’atto di vendita, procura a vendere, cessazione del rischio per distruzione, rottamazione, demolizione o esportazione.

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Fascicolo Informativo Ramo Danni

In tali casi, nonché nel caso in cui si sia verificato un danno totale, Verti Assicurazioni S.p.A. s’impegna, in caso di finanziamento per il tramite del Contraente, a rimborsare all’Assicurato l’importo al netto delle imposte eventualmente corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della cessazione della copertura.

Capitolo 2 – PROGRAMMA SILVER

INCENDIO E FURTO SOLO TOTALE E VALORE A NUOVO

2.1 Incendio e furto

L’Impresa presta a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un risarcimento in denaro. a) INCENDIO TOTALE Sono indennizzabili i danni subiti dal Veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido. AVVERTENZA: Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). L’operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; quelle non indicate sono escluse. b) FURTO TOTALE CON SCOPERTO In caso di furto o rapina, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la sola perdita totale del Veicolo. AVVERTENZA: Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da furto parziale e quelli causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) neppure se abbiano avuto come conseguenza la perdita totale del Veicolo assicurato.

2.2 Estensione della garanzia furto agli apparecchi

audiofonovisivi.

Sono compresi nella garanzia “incendio e furto” gli optional e gli apparecchi audiofonovisi ad installazione fissa (quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili) alla condizione che, nel caso di componenti non di serie, questi siano stati installati dalla rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel e siano specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo..

2.3 Estensioni gratuite della garanzia incendio

L’assicurazione viene prestata per i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili di terzi, nei casi di responsabilità civile dell'Assicurato in conseguenza di incendio del Veicolo e di esplosione e/o scoppio del carburante ivi contenuto; la garanzia opera, entro il limite massimo di € 200.000,00 indipendentemente dal numero dei danneggiati, sempre che il Veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico.

2.4 Ritrovamento del Veicolo rubato

Quando l’Assicurato ha notizia del recupero del Veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa. Qualora il recupero sia avvenuto: - prima della corresponsione dell’indennizzo: l’importo

indennizzabile verrà determinato come previsto dalle Condizioni di Assicurazione

- dopo la corresponsione dell’indennizzo, l'Assicurato potrà optare se: 1) trattenere l’indennizzo corrispostogli dall’Impresa la quale

alienerà il Veicolo in forza della procura a vendere conferitale

dall’Assicurato (vedi articolo 14 - Denuncia di sinistro e adempimenti);

2) rientrare in possesso del Veicolo restituendo all'Impresa l’indennizzo percepito (se il Veicolo ritrovato è danneggiato, l’Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato in base alle Condizioni di Assicurazione).

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso ed altri pregiudizi. Nella determinazione dell’indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nella misura in cui l’Assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato. Per il caso di Veicolo in leasing, qualora il Veicolo venga assicurato IVA compresa l’imposta verrà riconosciuta nell’indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

2.5 Valore a nuovo

A deroga di quanto previsto dall’art. 1.15 - Determinazione dell'ammontare del danno, l’indennizzo liquidabile, in caso di Perdita Totale, non terrà conto della diminuzione di valore dovuta all’uso o al trascorrere del tempo per i primi 24 mesi successivi alla data di effetto dell’assicurazione solo qualora l’Assicurato provveda a riacquistare un nuovo Veicolo presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel. L’Impresa effettuerà il pagamento dell’indennizzo dietro presentazione dell’ordine di acquisto sottoscritto.

2.6 Garanzie aggiuntive SILVER

2.6.1 Rimborso spese per igienizzazione del Veicolo

In caso di furto totale con ritrovamento del Veicolo, l'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la igienizzazione e ripristino dell'abitacolo del Veicolo presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel.

2.6.2 Rimborso spese di controllo, collaudo e check up del Veicolo

In caso di furto totale con ritrovamento del Veicolo l’impresa rimborsa fino a 4 ore di manodopera per l'intervento di controllo, collaudo e check up delle parti meccaniche ed elettroniche del Veicolo effettuate presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel.

Capitolo 3 – PROGRAMMA GOLD

LE GARANZIE PRESTATE SONO QUELLE PREVISTE DAL

PROGRAMMA SILVER CON ESTENSIONE DELLA COPERTURA

ALL’INCENDIO E AL FURTO PARZIALE.

L’Impresa indennizza anche i danni da incendio e furto a singole parti del veicolo, anche se conseguenti a tentativo di furto o di rapina. Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;

- i danni conseguenti al tentativo di furto. SONO INOLTRE PRESTATE LE SEGUENTI GARANZIE

AGGIUNTIVE:

3.1 Garanzie aggiuntive GOLD

3.1.1 Rimessaggio e custodia del Veicolo

L’Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio e la custodia del Veicolo disposti dall’Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del Veicolo).

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Fascicolo Informativo Ramo Danni

3.1.2 Indennizzo imposta di proprietà

In caso di incendio, furto, rapina o incidente stradale (ove quest’ultimo non si sia verificato in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) che comporti la perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato o l’antieconomicità della sua riparazione, l’Impresa corrisponde all’Assicurato un indennizzo pari alla quota dell’imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell’imposta pagata. L’indennizzo verrà corrisposto su presentazione della ricevuta del pagamento dell’imposta o, in mancanza, della denuncia di smarrimento della ricevuta presentata all’Autorità competente.

3.1.3 Rimborso spese per perdita delle chiavi dell’abitazione

In caso di furto totale del Veicolo assicurato, l’Impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti, sino ad un massimo di € 75,00 per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta principale dell’abitazione di residenza a seguito della perdita delle chiavi dell’abitazione stessa contenute nel Veicolo.

3.1.4 Rimborso spese per perdita delle chiavi del Veicolo

L’Impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di € 300,00 per evento, le spese sostenute dall’Assicurato per lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto. Sono assicurate anche le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

3.2 Rottura Cristalli

L’Impresa assicura i cristalli del Veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del Veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di € 600,00 per evento. È previsto uno scoperto pari al 20% dell’ammontare del danno (entro il limite massimo indicato in polizza) che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo. In altri termini: • se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite

massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest’ultimo;

• se il danno - detratto lo scoperto - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l’importo da liquidare è dato dall’ammontare del danno meno l’applicazione dello scoperto del 20%.

Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura. Qualora l’Assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori di cristalli convenzionati con l’Impresa, l’applicazione dello scoperto di cui sopra avverrà nel seguente modo: • riparazione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto; • sostituzione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto, a condizione che

l’intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati;

• applicazione dello scoperto del 20% sull’ammontare del danno, se la sostituzione – non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati – sia stata richiesta esplicitamente dall’Assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.

Modalità del servizio. Per beneficiare delle predette condizioni l’Assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei riparatori di cristalli convenzionati con l’Impresa Il personale incaricato provvede a:

• far compilare e sottoscrivere dall’Assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all’incasso;

• effettuare la sostituzione/riparazione richiesta; • emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e

consegnarla all’Assicurato unitamente a copia della denuncia- delega.

L’Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, mentre rimane a carico dell’Assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia. In ogni caso l’Assicurato è libero di rivolgersi ad un diverso riparatore di sua fiducia; in tal caso il sinistro deve essere denunciato entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del codice civile) contattando il Numero 848.800.044 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, e-mail: [email protected].

3.3 Alta Fedeltà

In caso di furto totale del Veicolo senza ritrovamento l’Impresa rimborsa fino a concorrenza di € 1.000,00 le spese sostenute dall’Assicurato nei 12 mesi precedenti il sinistro per la riparazione e per l’acquisto di pezzi di ricambio del Veicolo. La garanzia è valida a condizione che le spese siano state sostenute presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel, siano comprovate da fattura, e non siano già state rimborsate dall’Impresa a seguito di altro sinistro. Per ottenere il risarcimento l’Assicurato dovrà fornire all’Impresa copia delle fatture pagate. Ai fini del pagamento dell’indennizzo la documentazione dovrà essere completata con l’IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico, e il nome del titolare del conto.

3.4 Assistenza Stradale

L’Impresa per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza Stradale si avvale di MAPFRE WARRANTY SPA - Strada Trossi, 66 – Verrone (BI).

DEFINIZIONI

Qui di seguito sono riportate alcune definizioni dei principali termini “tecnici” che compaiono in questa sezione. Assicurato; il conducente del Veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona, gli occupanti del Veicolo, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del Veicolo assicurato. Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro. Centrale Operativala struttura di – MAPFRE WARRANTY SPA - Strada Trossi, 66 – Verrone (BI), costituita da personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Tale struttura, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Verti Assicurazioni S.p.A., provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e ad organizzare ed erogare, con costi a carico di Verti Spa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. Incidente: qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribalta- mento, uscita di strada – che provochi al Veicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato. Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche per cure dietologi- che ed estetiche, i gerontocomi e gli ospizi per anziani. Veicolo Autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35q, regolarmente assicurato con Verti Assicurazioni S.p.A. con polizza RCA. Viaggio: qualunque trasferimento dell’Assicurato entro i limiti del contratto di assicurazione.

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Fascicolo Informativo Ramo Danni

3.4.1 Validità territoriale

L’assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all’interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde, con l’esclusione di Marocco e Albania.L’Impresa per il tramite della Centrale Operativa, in caso d’impossibilità d’utilizzo del Veicolo assicurato dovuto ad uno degli eventi garantiti, fornisce le prestazioni di assistenza con le modalità e i termini indicati ai punti che seguono.

3.4.2 Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto e traino

Qualora il Veicolo assicurato, a seguito di uno degli eventi per i quali è prestata la garanzia, risulti danneggiato in maniera tale da non poterlo utilizzare, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure per trainare il Veicolo stesso fino alla autorizzata della casa costruttrice più vicina o, qualora fosse antieconomico, presso un’officina convenzionata con la Centrale Operativa. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il Veicolo stesso venga trasportato presso un’officina di sua fiducia, purché ubicata entro il raggio di 50 KM dal luogo dell’immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il Veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino. (Vedi anche la successiva prestazione “Recupero”). Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per cause di forza maggiore, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, la Centrale Operativa rimborsa le spese da questi sostenute per l’effettuazione del traino entro il limite massimo di € 255,00 per evento. È facoltà della Centrale Operativa richiedere la documentazione necessaria alla valutazione del sinistro. Qualora il Veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Centrale Operativa provvederà al rimessaggio del Veicolo per le prime 48 ore, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino a un massimo di euro 50 per sinistro Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate. Rimangono altresì a carico dell’Assicurato le spese di soccorso quando il Veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

3.4.3 Recupero

Qualora il Veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale ed il mezzo intervenuto per l’effettuazione del traino (vedi prestazione 3.4.2) non sia in grado di recuperarlo per consentirgli di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero del Veicolo, tenendone il costo a proprio carico con il limite di € 255,00 per evento. Il recupero è riferito esclusivamente al Veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato e ove le condizioni lo consentano, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo interamente a carico dell’Assicurato stesso.

3.4.4 Autovettura in sostituzione in Italia

Qualora a seguito di furto totale oppure quando il Veicolo sia immobilizzato o danneggiato a seguito di danni diretti e materiali derivanti da uno degli eventi garantiti in polizza e la riparazione richieda più di otto ore di manodopera (certificate con preventivo dettagliato dall’officina presso cui è in riparazione il mezzo, facendo fede ai tempari ufficiali della casa costruttrice), la Centrale Operativa mette a disposizione dell’Assicurato presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio, con le modalità applicate dalla stessa e durante l’orario di apertura della medesima, o presso la rete di concessionari Opel convenzionati con l’Impresa, un’autovettura

adibita ad uso privato, senza autista, con cilindrata fino ad un massimo di 1600cc.per un massimo di: a) trenta giorni consecutivi a chilometraggio illimitato se la

riparazione è effettuata presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel e comunque per il periodo strettamente necessario alle riparazioni La Centrale Operativa, d’accordo con l’Assicurato, definirà con l’officina tale periodo.

b) sette giorni consecutivi a chilometraggio illimitato in caso di perdita totale del Veicolo, elevato a novanta giorni consecutivi in caso di rimpiazzo (riacquisto di un nuovo veicolo presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel).

Non è prevista la fornitura di un’autovettura in sostituzione se la riparazione non viene effettuata presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel Il riacquisto di altro veicolo dovrà avvenire entro 7 mesi dalla data del furto, in caso contrario la Società provvederà al recupero delle spese sostenute per il noleggio nei confronti dell’Assicurato. L’Assicurato dovrà formulare la richiesta di veicolo sostitutivo entro il termine essenziale di 72 ore dalla data di denuncia del sinistro alle autorità, contattando preventivamente il Numero 848.800.044 a pena decadenza del proprio diritto. In caso di ritrovamento successivo al furto l’auto sostitutiva dovrà essere riconsegnata non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello del ritrovamento, a seguito di furto o rapina se il veicolo è circolante oppure, in caso di riparazione, non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello di consegna del veicolo assicurato riparato. In caso di mancato ritrovamento del veicolo assicurato, l’autovettura sostitutiva dovrà essere restituita entro le ore 12.00 del giorno della consegna del nuovo veicolo. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può prolungare il periodo di noleggio oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione tenendo i relativi costi a proprio carico, usufruendo di tariffe preferenziali. È facoltà della Centrale Operativa richiedere:

la denuncia di furto totale alle autorità;

la documentazione attestante l’eventuale rimpiazzo. In caso di furto totale del Veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia della denuncia presentata all’Autorità di polizia. Si intendono a carico dell’Assicurato il deposito cauzionale, le spese per il carburante, i pedaggi autostradali, traghetti, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Il noleggio può originare la richiesta da parte del punto convenzionato di costituzione di un deposito cauzionale: lo stesso deve essere versato direttamente dall’Assicurato. Il servizio non è erogabile in caso di dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge. PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 KM. DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO

3.4.5 Viaggio per il recupero del Veicolo

Qualora il Veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto/rapina o, se immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la riparazione richieda oltre otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa) la Centrale Operativa provvede ad organizzare il viaggio per il recupero del Veicolo ritrovato o riparato fino alla concorrenza di massimo euro 100 per sinistro.

3.4.6 Rimpatrio del Veicolo assicurato

Qualora, a seguito di uno degli eventi per i quali è prestata la garanzia, il Veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero, l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di 5 giorni lavorativi e la riparazione oltre 16 ore di manodopera (entrambi certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare a proprie spese il rimpatrio del Veicolo fino alla residenza dell’Assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. Le spese del trasporto del Veicolo, nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale

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Fascicolo Informativo Ramo Danni

Operativa, sono a carico della Centrale stessa, per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del sinistro, il cui importo verrà definito dai tecnici della Centrale Operativa in relazione al valore medio di mercato del relitto, ed in ogni caso fino ad un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla Centrale Operativa e il costo totale del trasporto, rimane a carico dell’Assicurato, così come le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato

3.4.7 Delimitazione e precisazioni relative a tutte le prestazioni

AVVERTENZA Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza di: a) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti

popolari; b) terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi

caratteristiche di calamità naturali; c) dolo dell’Assicurato; d) abuso di alcolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di

stupefacenti e allucinogeni; e) fenomeni di trasmutazione dell’atomo o radiazioni

provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;

f) patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali; g) suicidio o tentato suicidio. Sono inoltre escluse: - le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti; - le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di

belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l’intervento di assistenza.

Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all’estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

3.4.8 Istruzioni per la richiesta di assistenza

Per permettere l’intervento immediato della Centrale Operativa l’Assicurato deve comunicare tramite: Numero Verde 848.800.044 - Telefono (anche per chiamate dall’estero) +39 02 36617099 indicando con precisione: a) tipo di Assistenza di cui necessita; b) nome, cognome e codice del contratto di assicurazione; c) indirizzo e luogo da cui chiama; d) eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

MAPFRE WARRANTY SPA Strada Trossi, 66 – Verrone (BI). Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Inoltre l’Assicurato dovrà farsi rilasciare dall’operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo; comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

Capitolo 4 – PROGRAMMA PLATINUM

LE GARANZIE PRESTATE SONO QUELLE PREVISTE DAL PROGRAMMA GOLD. SONO INOLTRE PRESTATE LE SEGUENTI GARANZIE AGGIUNTIVE

4.1 Garanzie aggiuntive PLATINUM

4.1.1 Trasporto di feriti con ambulanza

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 250,00 per sinistro, le spese sostenute e documentate dal conducente del Veicolo

assicurato per il trasporto in ambulanza degli occupanti del Veicolo a seguito di incidente stradale. Questo rimborso non è cumulabile con altro analogo previsto da un diverso contratto di assicurazione in corso al momento del sinistro.

4.1.2 Danni derivanti dal trasporto di feriti

L’Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 300,00 per sinistro, i danni riportati all’interno del Veicolo in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo dell’incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell’Ambulatorio Ospedaliero o del medico intervenuto o dell’Autorità di Polizia.

4.1.3 Garanzia bagaglio

L’Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 300,00 per ogni sinistro, i bagagli contenuti nel Veicolo assicurato, nei casi di furto totale senza ritrovamento del Veicolo, o di incendio che comporti la perdita totale dello stesso, purché il danno sia avvenuto fuori dalla provincia del domicilio dell’Assicurato. La garanzia è valida per beni di proprietà dell’Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio - il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori - nonché per gli indumenti indossati. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato.

4.1.4 Protezione Patente

Le prestazioni assicurative che seguono, sono riservate a persone fisiche, ditte, enti, associazioni, società o simili: a) indennità autoscuola (per il recupero dei punti) con il limite di €

500,00 per anno assicurativo; b) indennità azzeramento punteggio con il limite di € 750,00 per

anno assicurativo; c) furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente,

del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di € 250,00 per anno assicurativo.

La penalizzazione che faccia scendere i punti disponibili sulla patente al di sotto dei 10 deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l’invio a revisione. La penalizzazione che azzeri i punti disponibili sulla patente deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l’invio a revisione. Nel caso in cui sia assicurata una persona fisica si considera beneficiario della garanzia il proprietario del Veicolo assicurato e, in caso di più intestatari, il primo riportato sul libretto di circolazione. Nel caso in cui sia assicurata una ditta, una associazione, una società o simili si considera beneficiario della garanzia il conducente che sia autorizzato alla guida del mezzo assicurato per ragioni lavorative e/o di istituto. Limitatamente al caso in cui sia assicurata una persona fisica, la garanzia opera anche se l’infrazione che comporta la perdita di punti sia stata commessa alla guida di: 1. un veicolo diverso da quello assicurato purché della stessa

tipologia; 2. un motociclo. In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi materialmente il documento patente si considerano assicurate le persone sopra indicate. In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi il libretto di circolazione o il certificato di proprietà l’assicurazione vale solo per il Veicolo identificato in polizza. Nel dettaglio le prestazioni prevedono: a) indennità autoscuola (per il recupero dei punti) con il limite di € 500,00 per anno assicurativo.

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Fascicolo Informativo Ramo Danni

Se il punteggio della patente di guida – esclusa la carta di qualificazione del conducente e/o il certificato di abilitazione professionale – diventa inferiore a 10 punti, l’Assicurato può partecipare agli appositi corsi di recupero dei punti tenuti dalle autoscuole o dagli altri enti autorizzati. Per ottenere il rimborso vanno presentati: 1. copia del/i provvedimento/i di sottrazione punti patente; 2. copia attestato di frequenza al relativo corso; 3. copia fattura delle spese sostenute. La garanzia è operante se: - l’infrazione e la conseguente sottrazione punti siano intervenute

durante il periodo di validità della polizza; - la partecipazione al corso di recupero si sia conclusa entro i 6

mesi dall’eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;

- la sanzione di sottrazione punti non abbia determinato il completo azzeramento dei punti patente (con conseguente attivazione della garanzia prevista al seguente punto “b”);

- l’Assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

b) indennità azzeramento punteggio con il limite di € 750,00 per anno assicurativo. Sono rimborsate le spese sostenute dall’Assicurato che si è sottoposto agli esami di revisione del documento di abilitazione alla guida, a causa dell’esaurimento totale del punteggio sulla patente. Per ottenere il rimborso devono essere presentate: • copia del provvedimento di sospensione della patente

per azzeramento punti disponibili; • copia attestato di frequenza al relativo corso; • copia fattura delle spese. La garanzia è operante se: - l’infrazione ed il conseguente azzeramento dei punti siano

intervenuti durante il periodo di validità della polizza; - la partecipazione al corso di revisione si sia conclusa entro i 6

mesi dall’eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;

- l’Assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

c) furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di € 250,00 per anno assicurativo. Se ricorre uno degli eventi oggetto di garanzia, l’Impresa corrisponde all’Assicurato il relativo indennizzo; ciò al momento del rilascio del nuovo documento, con obbligo di esibizione dello stesso. In caso di furto e/o smarrimento e/o distruzione, alla denuncia di sinistro deve essere allegata copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti. In caso di deterioramento, alla denuncia di sinistro deve essere allegata solo copia dell’istanza di sostituzione, redatta sugli appositi modelli e debitamente sottoscritta. La garanzia “Protezione patente” non opera inoltre nel caso di: • documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente; • patente revocata; • fatto conseguente ad attività illecite dell’Assicurato; • Assicurato sottoposto ad indagini per reato di fuga o di

omissione di soccorso, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;

• ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;

• circolazione del Veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;

• utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l’Assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto.

4.1.5 Rimborso delle spese di immatricolazione del nuovo veicolo a

seguito di furto di quello assicurato

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del Veicolo assicurato l’Impresa rimborsa le spese di immatricolazione per l’acquisto di un altro veicolo di cilindrata e potenza fiscale non superiori a quella del veicolo sottratto.

4.1.6 Eventi sociopolitici

L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio. In caso di danno parziale, l’Impresa rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte o asportate, senza tenere conto del degrado d’uso.

AVVERTENZA: In caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto nella misura del 10% con il minimo di € 515. Lo scoperto e il relativo minimo verranno ridotti del 50% se l’Assicurato effettuerà le riparazioni presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel.

4.1.7 Ripristino airbag/cinture di sicurezza

L’Impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di € 500,00 per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per il ripristino degli airbag ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza in seguito all’attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale, o ad un incidente derivante dalla circolazione del Veicolo.

4.1.8 Danni al Veicolo conseguenti a furto di cose non

assicurate

L’Impresa indennizza l’Assicurato per i danni subiti dal Veicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.

AVVERTENZA In caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto nella misura del 10% con il minimo di € 515. Lo scoperto e il relativo minimo verranno ridotti del 50% se l’Assicurato effettuerà le riparazioni presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel.

4.1.9 Danni al Veicolo conseguenti a urto contro animali selvatici

L’Impresa indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di urto contro animali selvatici. In caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto nella misura del 10% con il minimo di € 515. Lo scoperto e il relativo minimo verranno ridotti del 50% se l’Assicurato effettuerà le riparazioni presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel.

AVVERTENZA

In caso di sinistro a seguito di urto contro animali selvatici i

danni dovranno essere comprovati da denuncia presso

l'Autorità competente.

4.2 Atti Vandalici ed Eventi Naturali

L'Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato, provocati da:

atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);

grandine; trombe d’aria, tempeste ed uragani;

alluvioni, inondazioni;

allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua; frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

AVVERTENZA In caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto nella misura del 10% con il minimo di € 515. Lo scoperto e il relativo minimo verranno ridotti del 50% se l’Assicurato

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effettuerà le riparazioni presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel.

4.3 Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di: • sinistri verificatisi in conseguenza di dolo dell'Assicurato,

delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e dei trasportati;

• partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;

• sinistri verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;

• sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;

• sinistri verificatisi in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

LE GARANZIE PRESTATE SONO QUELLE PREVISTE DAL PROGRAMMA PLATINUM. È INOLTRE PRESTATA, A SCELTA DELL’ASSICURATO, LA GARANZIA KASKO O IN ALTERNA-TIVA LA GARANZIA COLLISIONE. LE GARANZIE ACCESSORIE KASKO O COLLISIONE NON POSSONO ESSERE PRESTATE PER VEICOLI A NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE - RENTAL O CON CONDUCENTE - TAXI. AVVERTENZA: L’assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audiofonovisive quali radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, amplificatori, diffusori sonori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul Veicolo.

5.1 Garanzia Kasko

L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di:

urto contro ostacoli fissi;

ribaltamento;

uscita di strada;

collisione con altri veicoli o con animali. Sono coperti i danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e dei trasportati.

5.2 Garanzia Collisione

L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con un veicolo a motore identificato. Sono coperti i danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e dei trasportati.

5.3 Esclusioni L’assicurazione non vale, limitatamente alle garanzie kasko e collisione, nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;

circolazione del Veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di

patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata.

utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l’Assicurato provi che il danno non è in relazione con tale fatto.

traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all’impianto idraulico non diretta-mente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;

danni cagionati dalle cose trasportate;

circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale.

Inoltre l’assicurazione non vale per i veicoli a noleggio con o senza conducente. In ogni caso non vale per i danni:

subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale). Limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati nel caso in cui nello stesso sinistro risulti danneggiata, oltre ai pneumatici, altra parte del Veicolo assicurato;

subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;

causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;

subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel Veicolo.

5.4 Scoperto

AVVERTENZA: In caso di sinistro Kasko o Collisione rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto determinato come segue: 1. in caso di danno totale, scoperto del 10% ridotto al 5%

qualora l'Assicurato acquisti un nuovo veicolo presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel;

2. in caso di danno parziale: scoperto del 10% con il minimo di € 515,00 ridotti al 5% con il minimo di € 257,50 qualora l'Assicurato effettui le riparazioni presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel (elencodisponibile sul sito www.opel.it).

Capitolo 5 – PROGRAMMA PLATINUM +

KASKO e PLATINUM + COLLISIONE

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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 del D. Lgs. n.

196/03

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei Dati personali (di seguito "Legge"), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A, con sede in Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire ai propri clienti la presente informativa relativamente al trattamento dei loro Dati personali (di seguito “Dati”). 1. Finalità del trattamento dei Dati I Dati, da lei forniti per il calcolo del preventivo e per l’eventuale successiva stipula della polizza assicurativa, saranno oggetto di trattamento da parte di Verti : a) per la raccolta di informazioni pre-contrattuali, inclusa la

valutazione economico finanziaria al fine del calcolo del preventivo per la quantificazione del premio, per l’eventuale conclusione del contratto di assicurazione, nonché per la gestione ed esecuzione del contratto stesso, per la gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo ai contratti di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, prevenzioni di frodi e del finanziamento del terrorismo;

b) per finalità di comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi dell’Impresa e di società terze, ed in particolare Opel Finance S.p.A., Via A. Millevoi n. 10, 00178 Roma, effettuazione di ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative ai prodotti e servizi assicurativi dell’Impresa e di società terze e rilevazioni sulle sue esigenze relativamente a tali prodotti e servizi a mezzo posta, posta elettronica, telefono, o sms.

2. Modalità del trattamento dei Dati Il trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti Line attraverso i propri sistemi informativi ovvero del gruppo a cui appartiene, in Italia e all’interno dell’Unione Europea, da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l’attività di prevenzione delle frodi e di finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. 3. Dati sensibili In caso di sinistro, Verti potrebbe avere la necessità di effettuare visite mediche, o comunque gestire i suoi Dati sanitari, per lo svolgimento e l'ottenimento di analisi, cartelle cliniche, pareri e così via. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 4 a), per le sole finalità di cui al punto 1 a). 4. Comunicazione dei Dati a) Per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto

l’Assicurato può comunicare i suoi Dati, inclusi quelli sensibili: - alla Società Opel Finance SpA., quale autonomo titolare del

trattamento e soggetto incaricato del collocamento, che, previo suo consenso, da esprimere nel Modulo di Adesione al presente programma assicurativo, potrà trattare i dati per finalità commerciali e di marketing, nonché (mediante lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario, sistemi automatizzati, ecc) informative sia di carattere tecnico/generale, sia di carattere commerciale o promozionale di propri prodotti e servizi;

- agli altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori (ivi

comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; legali, periti e consulenti di Verti , nonché a Istituti Bancari e di credito ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza;

- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private – ora IVASS), nonché ad altri enti od organismi titolari di banche Dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);

- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;

- alla società capogruppo al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest’ultima.

I Dati dell’Assicurato. b) I Dati dell’Assicurato circoleranno all’interno Verti tra i dipendenti

di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione e potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati responsabili per le finalità di cui al punto 1 b), il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare.

5. Diritti dell’interessato L’Assicurato potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno dei Dati che lo riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione ed integrazione. L’Assicurato potrà opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano e ricorrendone gli estremi, potrà richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei Dati trattati in violazione di legge. I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale Rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.A., Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI). 6. Conferimento dei Dati Il conferimento dei Dati, inclusi quelli sensibili, è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1 a), ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o della gestione e liquidazione dei sinistri. L’eventuale rifiuto da parte dell’Assicurato di conferire i Dati comporterebbe l’impossibilità da parte di Verti di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1 b) è invece facoltativo, e l’eventuale rifiuto di conferire i Dati comporterebbe solo l’impossibilità da parte nostra di inviarle informazioni e promozioni commerciali di nuove offerte o di nuovi prodotti assicurativi. 7.Titolare del Trattamento Titolari del trattamento sono Verti Assicurazioni S.p.A. – Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) e Opel Finance S.p.A. con sede in Roma, Via A. Millevoi n. 10. I Responsabili per il riscontro all'interessato in corso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003 sono i rispettivi Legali Rappresentanti. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. e Opel Finance S.p.A. è disponibile presso le sedi dei Titolari.

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Fascicolo Informativo Ramo Danni

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