Agrofarmaci
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UNIONE EUROPEA REGIONE MARCHE PSR MARCHE 2007-2013
AGROFARMACI:
le nuove disposizioni del Ministero della Salute inibiscono le occasioni di
contraffazioni dei fitofarmaci e stroncano il fenomeno delle importazioni parallele
illegali.
La difesa fitosanitaria è indispensabile e necessaria per limitare i danni provocati da
parassiti animali o vegetali alle piante coltivate e per ottenere produzioni
soddisfacenti in termini qualitativi e quantitativi. La moderna attività agricola molto
intensiva crea un habitat molto favorevole all’incremento dell’incidenza di
malattie/infestazioni. I patogeni e i parassiti sono in grado di provocare danni molto
gravi fino ad incidere negativamente da un 10 al 40% sulla produzione mondiale. I
mezzi tecnici maggiormente utilizzati per la protezione delle piante sono di natura
genetica e chimica. L’uso di mezzi chimici, la cui applicazione può comportare rischi
per la salute dell’uomo, per gli organismi utili per l’agricoltura e per l’ambiente, è
regolamentato in Europa da disposizioni legislative che si ispirano al principio di
precauzione e che puntano a conseguire una limitazione del danno, razionalizzando al
meglio le strategie di intervento mediante l’utilizzazione di indicatori di rischio.
Gli agro farmaci sono considerati dall’opinione pubblica i principali responsabili di
inquinamento delle derrate alimentari e dell’ambiente con conseguenze dannose sulla
salute dei consumatori e su quelli che sono chiamati organismi non bersaglio. Gli
agro farmaci balzano prepotentemente alla ribalta nel secondo dopoguerra, ma gli
sforzi per mettere a punto sostanze impiegabili a scopo fitoiatrico in campo agricolo
iniziano alla fine della prima guerra mondiale, quando le industrie chimiche del
settore non hanno più commesse relative all’attività bellica e passano a sviluppare la
ricerca verso una classe di composti chimici che mostra una notevole attività
antifungina e nel 1940 viene posto in commercio il primo fungicida organico di
sintesi: il thiram. Dal secondo dopoguerra ad oggi vengono introdotti sul mercato
agro farmaci caratterizzati da un’elevata efficacia, dosi d’impiego ridotte, fungicidi in
grado di penetrare all’interno della pianta sulla quale vengono applicati con
conseguente redistribuzione interna, nessun rischio di dilavamento, efficacia post-
infezionale. L’affermarsi degli agro farmaci è stato spesso accompagnato da un uso
disinvolto delle sostanze attive disponibili, che specialmente al loro comparire sono
state ritenute la panacea di tutti i mali. Gli effetti negativi degli agro farmaci sulla
salute dell’uomo e sull’ambiente cominciarono ad essere considerati a partire dalla
metà degli anni 50 del secolo scorso, conseguentemente, nei paesi sviluppati, vennero
istituite commissioni che si occupavano della valutazione di tali effetti e
dell’eventuale messa a bando dei prodotti più pericolosi. L’Italia regolamenta la
messa in commercio dei presidi sanitari per la prima volta nel 1968: tutti i presidi
sanitari commercializzati sul territorio italiano devono essere autorizzati previa
valutazione da parte di una commissione istituita presso il Ministero della Sanità
della documentazione presentata dalla ditta produttrice su: efficacia, caratteristiche
chimiche, fisiche, tossicologiche, citotossicità, spettro d’azione di tale sostanza,
nonché le colture sulle quali va applicata. La disparità tra le procedure di
registrazione seguite nei diversi paesi europei è stata superata a seguito
dell’approvazione da parte dell’Unione Europea della famosa Direttiva n.91/414,
nella quale la difesa della salute del consumatore e la salubrità dell’ambiente
venivano messe al primo posto. I nuovi criteri adottati nella direttiva 91/414 hanno
determinato un processo di revisione relativo agli agro farmaci commercializzati in
Europa che ha comportato ad oggi la revoca del 67% delle sostanze attive presenti sul
mercato al momento dell’adozione delle nuove procedure. Altro aspetto importante
della direttiva è quello di aver armonizzato a livello europeo i limiti massimi di
residui di agro farmaci ammissibili nelle diverse derrate alimentari. L’opinione
pubblica, molto preoccupata dalla presenza di tali residui, dovrebbe essere rassicurata
dai risultati delle indagine effettuate dal Ministero della Salute, tramite centri
specializzati: il 96% di tali campioni non conteneva residui individuabili con i metodi
ufficialmente adottati per le analisi o ne conteneva i quantità inferiori ai Limiti
Massimi di residui di agro farmaci. Il 21 ottobre 2009 la Comunità Europea ha
adottato due provvedimenti: il regolamento 1107, che abroga e sostituisce la direttiva
91/414, e la direttiva 128 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile degli agro farmaci.
La presente newsletter tratta del regolamento 1107, in quanto in un’altra newsletter si
è già trattato della direttiva n. 128/2009.
Il Regolamento 1107 si propone di assicurare un elevato livello di protezione della
salute umana, animale e dell’ambiente attraverso l’armonizzazione delle norme
relative all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Le disposizioni del
regolamento si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le
sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la
salute umana o animale o l’ambiente. A seguito dell’applicazione delle nuove
normative, dal 20 al 60 % delle sostanze attive che hanno superato la precedente
revisione sono a rischio eliminazione, con possibili ripercussioni negative sulla
protezione di colture minori e ridotta disponibilità di sostanze attive a diverso
meccanismo d’azione utilizzabile per ridurre il rischio di selezionare ceppi resistenti.
STRONCARE IL FENOMENO DELLE IMPORTAZIONI PARALLELE
ILLEGALI
E’ una delle novità per l’Unione Europea, previste dal nuovo regolamento 1107/200.
A partire da giugno 2011, i prodotti fito-sanitari potranno essere importati da uno
Stato membro all’altro solo se viene concessa questa autorizzazione e solo se lo Stato
membro importatore stabilisce che la composizione del prodotto fitosanitario è
identica a quella di un agro farmaco già autorizzato nel suo territorio. Un
provvedimento atteso, che mira a stroncare il fenomeno delle importazioni parallele
illegali e che colma il vuoto lasciato in questo ambito dalla direttiva 91/414. Con la
nuova direttiva l’Unione Europea accoglie la posizione dell’Italia, che vanta una delle
discipline più articolate sulla materia, e fa sue le preoccupazioni relative ad un
fenomeno che porta con sé numerosi rischi per l’imprenditore agricolo, il
consumatore finale e le aziende agrochimiche. All’importazione di agro farmaci non
preventivamente autorizzati dal Ministero della Salute italiano è infatti legato il
pericolo dell’utilizzo di prodotti che:
Possono non essere compatibili con le colture o il clima del nostro Paese;
Possono riportare in etichetta raccomandazioni non applicabili all’Italia;
Possono essere addirittura contraffatti o rubati.
In Italia le importazioni parallele sono regolamentate dal decreto del Ministero della
Salute del 17 dicembre 1998, modificato sia il 21 luglio 2000 che il 24 ottobre 2006.
Tali provvedimenti stabiliscono che l’importazione parallela di un agro farmaco sia
consentita solo quando sia fabbricato dalla stessa azienda che lo produce in Italia e
quando sia identico, nella composizione e negli usi autorizzati a quello ammesso nel
nostro Paese. Il prodotto, una volta autorizzato, può essere immesso in commercio
con un’etichetta autorizzata dal Ministero della Salute e obbligatoriamente in lingua
italiana.
In etichetta il numero di registrazione deve essere contraddistinto da un
numero di 5 cifre seguito da /IP ( es. 12345/IP) che sta a significare “
importazione parallela”.
RISCHI AMBIENTALI E COMMERCIALI
Tali agro farmaci generalmente contengono sostanze attive di bassa qualità e/o
prodotte illegalmente e con formulati diversi da quelli dell’agro farmaco originale.
Alcuni potrebbero essere anche pericolosi per l’uomo o per le colture. Inoltre possono
essere utilizzati principi attivi differenti da quelli indicati in etichetta, con danno per
le colture e potenziali rischi per l’uomo.
Occorre poi ricordare che gli agro farmaci sono caratterizzati da un profilo eco
tossicologico scritto e documentato da test di laboratorio: sostanze attive non originali
rendono invece sconosciuto il profilo tossicologico e quindi il pericolo a cui è esposto
l’utilizzatore, l’ambiente e il consumatore finale. In più la diffusione di prodotti
illegali può causare sfiducia del consumatore nei confronti della sicurezza dei
prodotti alimentari e quindi la perdita di credibilità di tutti gli operatori della filiera.
COLTURE MINORI PENALIZZATE DALLA NUOVA DIRETTIVA
COMUNITARIA
Le colture minori sono una realtà problematica dell’agricoltura soprattutto per la
difficoltà a praticare una corretta difesa fitosanitaria spesso anche dalle più comuni
avversità. Una coltura è considerata minore se la superficie coltivata è inferiore a
10.000 ettari, se la produzione non supera le 100.000 tonnellate annue oppure se il
consumo medio è inferiore è inferiore a 7,5 g/giorno. Vi rientrano, ad esempio, il
ciliegio, la cicoria, la rucola, la valeriana, così come l’asparago, il carciofo, il porro e
così via. Anche se definiti “minori”, queste colture rappresentano una buona
percentuale del comparto orto-frutticolo italiano e sono importanti a livello locale in
quanto vi rientrano prodotti Dop e Igp.
Le colture minori sono, pertanto, oggetto di continua attenzione da parte di Coldiretti,
al fine di verificare che ci siano procedure che semplifichino il procedimento
autorizzavo di sostanze attive necessarie per mantenere coltivazioni che
sembrerebbero meno rilevanti se paragonate alla produzione agricola totale, ma che
rappresentano la peculiarità e la ricchezza di molte aree rurali.
Una produzione di qualità, infatti, specie in considerazione dell’alto valore aggiunto
della maggior parte delle colture minori, deve essere economicamente sostenibile per
i produttori, e sicura e conveniente per i consumatori. Nell’ultimo periodo, se è
sicuramente aumentata l’attenzione verso le colture minori, anche a livello
comunitario, è pur vero che la revisione delle sostanze attive previsto dalla Direttiva
91/414/CE ha portato con sé alcuni elementi di criticità.
Si è verificata, infatti, una netta riduzione della disponibilità di fitofarmaci e per
quelli che sono stati inclusi nell’Allegato I della direttiva sopra richiamata, spesso
non sono state difese le colture o gli usi minori. A ciò si aggiunge l’impatto che ha
avuto il Reg. CE 396/05 relativo all’armonizzazione dei limiti massimi di residui di
antiparassitari negli alimenti ( LMR), che ha modificato numerosissimi limiti e ha
determinato l’introduzione di nuove procedure per la fissazione di nuovi valori.
Tali procedure necessitano di un grande impegno, sia per la predisposizione del
dossier da parte delle case produttrici di fitofarmaci che per l’iter di valutazione.
Inoltre, l’entrata in vigore del Reg. 1107/CE che sostituisce la Direttiva 91/414/CE,
introduce una serie di criteri che determinerà ulteriori cambiamenti nella disponibilità
dei fitofarmaci sul mercato. In questo contesto, se da una parte l’attività svolta finora
nell’ambito del progetto “ Studio delle colture minori”, promosso dalle regioni,
attivato nel 2005 e supportato dal Ministero delle Politiche Agricole con il
coinvolgimento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha
prodotto numerosi ed importanti risultati positivi, dall’altra ha subìto rallentamenti a
causa dell’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti comunitari con i quali, in ambito
Ue, è stata riformata l’intera legislazione in materia di fitofarmaci. La riforma, in un
contesto di transizione, non sempre consente un adeguato rapporto costi-benefici per
le ditte produttrici di fitofarmaci, determinando, quindi, uno scarso interesse in
particolare verso colture considerate minori. Al momento la Direzione Generale della
Commissione Europea sta elaborando una strategia per la difesa di questo tipo di
produzioni e sta cercando di individuare le risorse finanziarie necessarie per
supportare gli studi e le ricerche necessarie, per garantire la presenza sul mercato di
sostanze attive in grado di contrastare anche le patologie delle colture minori.
Piano di sviluppo rurale 2007-2013Misura: 1.1.1. b- Azione nel campo della formazione professionale e dell’informazione. Sottomisura: b) Attività informativa nel settore agricolo forestale
con la partecipazione comunitaria- Domanda n. 4591/2010