[Agricoltura - ITA] Guida Al Biologico

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5 30 GENNAIO 5 FEBBRAIO 2004 SOMMARIO IN QUESTO NUMERO 5 Il biologico continua la sua corsa di L. Nor i 6 Cos’è l’agricoltura biologica 7 Come si entra nel «biologico» 8 COME SI COMPILANO I DOCUMENTI DEI PRODUTTORI AGRICOLI 9 La notifica di attività di produzione 10 Il programma annuale di produzione (pap) - Prodotti vegetali 10 Il programma annuale di produzione (pap) - Produzioni animali 10 Programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche 10 Piano di gestione dell’allevamento 13 COME SI COMPILANO I DOCUMENTI PER I PREPARATORI  ALIMENTARI E GLI IMPORTATORI 14 COME RIMANERE NEL SISTEMA DI CONTROLLO 26 Emissione dei certificati 26 Etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari 27 Etichettatura di mangimi, mangimi composti e materie prime per mangimi 28 Allegati al regolamento 2092/91 34 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI  APPENDICI 51 Registri aziendali per i produttori agricoli - Produzione vegetale 55 Registri aziendali per i preparatori alimentari 58 Documento accompagnatorio di prodotto controllato Guida al biologico Come entrare e rimanere nel sistema di controllo a cura di Fabrizio Piva e Lino Nori con la collaborazione di: Roberto Setti, Mauro Panzani, Massimo Govoni, Paola Zoni

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  • 5 3 0 G E N N A I O5 F E B B R A I O 2 0 0 4 SOMMARIOIN QUESTO NUMERO

    5 Il biologicocontinua la sua corsadi L. Nori

    6 Cos lagricoltura biologica

    7 Come si entra nel biologico

    8 COME SI COMPILANOI DOCUMENTIDEI PRODUTTORI AGRICOLI

    9 La notificadi attivit di produzione10 Il programma annualedi produzione (pap) -

    Prodotti vegetali

    10 Il programma annualedi produzione (pap) -Produzioni animali

    10 Programma di utilizzodelle deiezioni zootecniche10 Piano di gestionedellallevamento13 COME SI COMPILANOI DOCUMENTI

    PER I PREPARATORI ALIMENTARIE GLI IMPORTATORI

    14 COME RIMANERE NEL SISTEMA DI CONTROLLO26 Emissione dei certificati

    26 Etichettatura dei prodottiagricoli e alimentari27 Etichettatura di mangimi, mangimi composti

    e materie prime per mangimi

    28 Allegati al regolamento 2092/91

    34 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULIAPPENDICI

    51 Registri aziendaliper i produttori agricoli -Produzione vegetale

    55 Registri aziendaliper i preparatori alimentari58 Documento accompagnatoriodi prodotto controllato

    Guida al biologicoCome entrare e rimanerenel sistema di controllo

    a cura di Fabrizio Piva e Lino Nori

    con la collaborazione di:

    Roberto Setti, Mauro Panzani, Massimo Govoni, Paola Zoni

  • Gi da diversi anni lItalia diventatadi gran lunga il pi importante produtto-re europeo e uno dei pi significativi a li-vello mondiale nelle produzioni biologi-che con oltre 56.000 aziende coinvolte epi di 1.100.000 ha coltivati.

    Allo stesso tempo, pur in presenza diun momento economico tuttaltro chebrillante, i consumi hanno fatto registra-re unottima tenuta consolidando erafforzando i risultati ottenuti con la cre-scita esplosiva degli anni passati rag-giungendo un valore stimato di 1,7 mi-liardi di euro.

    Lesportazione, che ha sempre rappre-sentato peraltro un canale di vendita mol-to importante, vede oggi ulteriormente ac-cresciute le proprie potenzialit nei mer-cati degli Stati Uniti e del Giappone, chehanno introdotto di recente una legislazio-ne sulle produzioni biologiche.

    Non c dubbio quindi che i prodotti diqualit di cui siamo ricchi, supportati dal-lesperienza e dalla professionalit dellin-dustria alimentare italiana, rappresentinooggi unopportunit rilevante per la valo-rizzazione del nostro sistema agricolo cheincontra invece grosse difficolt a compe-tere sulle produzioni convenzionali.

    Non c da stupirsi pertanto se oggi ilbiologico diventato un tema di interes-se e di dibattito per tutti: produttori,consumatori e opinione pubblica in ge-nerale, che si aspettano un informazio-ne proposta in modo semplice, chiaro edesauriente.

    tuttavia questo un settore difficilesoprattutto per i produttori, costretti auna serie di adempimenti che condizio-nano in modo rilevante lattivit azienda-le con una normativa complessa che soggetta, per di pi, a continue modifi-

    che e integrazioni e non agevola quindila possibilit di avere un quadro chiarodegli obblighi a cui si deve sottostare.

    In particolare coloro che intendonoiniziare la loro attivit trovano estrema-mente difficile comprendere le modalitcon cui potranno entrare in questo setto-re e rispettarne tutti gli adempimenti.

    La guida che abbiamo predisposto, dicui presentiamo la terza edizione aggior-nata, vuole rispondere proprio a questeesigenze fornendo uno strumento di age-vole consultazione che tratta in modosemplice e pratico gli aspetti pi rilevan-ti della legislazione e presenta anche nu-merosi esempi in aggiunta a unappendi-ce che comprende gli interventi legislati-vi pi importanti.

    Lino NoriPresidente Ccpb

    S U P P L E M E N T O A L I N F O R M A T O R E A G R A R I O 5/2004 5

    Guida a l b io logico

    Il biologico continua la sua corsa

  • S U P P L E M E N T O A L I N F O R M A T O R E A G R A R I O 5/2004

    Lagricoltura biologica un sistema diproduzione che permette di ottenere deiprodotti senza lutilizzo, in alcuna fasedella produzione, di sostanze chimichedi sintesi tali da alterare significativa-mente lhabitat naturale e influire negati-vamente sulla salubrit delle produzioniottenute.

    quindi un modo di fare agricolturache realizza un pi corretto rapporto fraterritorio e ambiente, nel rispetto dellanaturalit e della stagionalit di ogni col-tura, utilizzando nel miglior modo possi-bile le energie rinnovabili, valorizzandoal massimo le risorse territoriali, ambi-entali e naturali.

    Si tratta infatti di un nuovo e diversomodo di fare agricoltura, pi attento aipossibili effetti negativi sulla salute del-luomo e sullambiente.

    Se per molto tempo lagricoltura in-tensiva e chimica stata vista come lu-nico modo per riuscire a nutrire la popo-lazione mondiale in crescente aumento,i rischi per lambiente a essa legati sonodiventati sempre pi evidenti.

    I punti fondamentali attorno cui ruotalagricoltura biologica sono: esclusione dei prodotti chimici di sin-tesi che alterano profondamente lam-biente e influiscono negativamente sullasalubrit delle produzioni ottenute; utilizzo di piante resistenti e di insettipredatori contro i parassiti; incremento e mantenimento della fer-tilit naturale del terreno mediante luti-lizzo di tecniche di lavorazione non di-struttive, ladozione di rotazioni coltura-li adeguate e di sovesci; uso di fertilizzanti naturali; garanzia per gli animali di una vitaconforme alle esigenze specifiche dellesingole specie.

    Storicamente lagricoltura biologica il frutto di una serie di riflessioni ed ilrisultato dello sviluppo di diversi metodidi produzione agricola alternativi prati-cati sin dallinizio del secolo nellEuropasettentrionale.

    In questa sede conviene ricordare, inparticolare, tre correnti di pensiero: la-gricoltura biodinamica, comparsa inGermania su ispirazione di Rudolf Stei-ner, lorganic farming nata in Inghilter-ra dalle tesi sviluppate da Sir Howard elagricoltura biologica sviluppata in Sviz-zera da Hans Peter Rusch e H. Muller.Nonostante lesistenza e la vivacit di ta-li correnti di pensiero, lagricoltura bio-logica rimasta a lungo allo stato em-brionale in Europa. Lagricoltura biolo-gica comincia tuttavia a diffondersi pie-namente nel corso degli anni 80, con ilcontinuo sviluppo di questo nuovo me-todo di produzione e dellinteresse dei

    consumatori per i prodotti biologici, nonsolo nella maggior parte dei Paesi euro-pei ma anche in altre Nazioni, quali gliStati Uniti, il Canada, lAustralia e ilGiappone. Si assiste, quindi, a una signi-ficativa crescita del numero dei produt-tori e alla promozione di iniziative nelsettore della trasformazione e dellacommercializzazione dei prodotti biolo-gici. Questo contesto favorevole allo svi-luppo dellagricoltura biologica trae perlo pi origine dalla preoccupazioneespressa dai consumatori di poter sce-gliere prodotti sani e pi rispettosi del-lambiente. Alcuni Paesi europei, fra cuiAustria, Francia e Danimarca procedo-no al graduale riconoscimento dellagri-coltura biologica dotandosi di legislazio-ni adeguate al settore. Malgrado talisforzi, tuttavia, durante questo periodolagricoltura biologica resta penalizzatada una mancanza di chiarezza: regna, in-fatti, una certa confusione tra i consu-matori sul significato del concetto stes-

    so di agricoltura biologica e delle limita-zioni che essa comporta. Tale confusio-ne deriva fondamentalmente dallesi-stenza di svariate scuole e filosofie, dal-la mancanza di armonizzazione della ter-minologia utilizzata, dalla presentazioneeterogenea dei prodotti, dallamalgamatra prodotti biologici, prodotti di qualit,prodotti naturali e in definitiva dallas-senza di un quadro legislativo in grado diricondurre a unit il significato e le espe-rienze che si riconoscono nellagricoltu-ra biologica. In questo contesto, lado-zione di un quadro normativo sembra-ta la scelta pi idonea per consentire al-lagricoltura biologica di collocarsi, inmaniera credibile, sul mercato dei pro-dotti di qualit che da nicchia ha assuntole caratteristiche di un segmento com-merciale vero e proprio. Sulla base diqueste esperienze la Comunit europeasi quindi dotata di un quadro normati-vo in materia con lemanazione del rego-lamento Cee n. 2092/91 del 24-6-1991.

    La legislazione comunitaria

    Chi coltiva, alleva, prepara e importaprodotti biologici deve osservare le di-sposizioni dettate dal regolamento dellaComunit europea n. 2092 del 24-6-1991e successive modificazioni e integrazio-ni, relativo al metodo di produzione bio-logica di prodotti agricoli e allindicazio-ne di tale metodo sui prodotti agricoli esulle derrate alimentari.

    Tale regolamento stato emanato dal-la Comunit europea al fine sia di rico-noscere e uniformare un particolare si-stema agricolo e i relativi prodotti otte-nuti, tal quali o trasformati, sia per ga-rantire ai produttori leale concorrenza etutelare i consumatori da facili frodi.

    Tale normativa d indicazioni specifi-che per quanto concerne: le norme di produzione; il sistema di controllo; limportazione da Paesi terzi extra Ue;

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    Guida a l b io logico

    Cos lagricoltura biologica

  • letichettatura.Il regolamento prevede che gli Stati

    membri instaurino un sistema di control-lo gestito da una o pi autorit designatee/o da organismi privati riconosciuti daununica autorit.

    La Comunit europea ha, infine, disci-plinato con il regolamento Ce n. 1804 delConsiglio del 19-7-1999, il comparto del-le produzioni zootecniche con metodobiologico, entrato in vigore il 24-8-2000 aintegrazione e modifica del regolamentoCee n. 2092/91. Mentre con il regolamen-to Ce 223/2003 della Commissione del 5-2-2003 stato disciplinato il settore deimangimi, dei mangimi composti per ani-mali e quello delle materie prime permangimi a eccezione degli alimenti de-stinati agli animali da compagnia, da pel-liccia e allacquacoltura.

    La legislazione italiana

    Lo Stato italiano ha attuato quantoprevisto dal regolamento Cee n. 2092/91con il decreto legislativo n. 220/95.

    In particolare il decreto: riconosce nel Mipaf lautorit prepostaal coordinamento delle attivit ammini-strative e tecnico-scientifiche e al rico-noscimento e alla sorveglianza degli or-ganismi di controllo; stabilisce i requisiti per il riconosci-mento degli organismi di controllo; delega alle Regioni e alle Province au-tonome listituzione degli elenchi deiproduttori biologici, dei preparatori edei raccoglitori di prodotti spontanei; definisce gli obblighi degli organismi dicontrollo. Lo stesso decreto 220/95 pre-vede di delegare alle Regioni e alle Pro-vince autonome i compiti in ordine al ri-cevimento delle notifiche di produzione,a istituire i rispettivi elenchi degli opera-tori biologici e ad attuare la vigilanza su-gli organismi di controllo riconosciuti.

    Con decreto ministeriale del 4-8-2000(Gazzetta Ufficiale 211 del 9-9-2000) so-

    no state apportate alcune modifiche perquanto concerne la presentazione dellanotifica e la tenuta dellelenco delleaziende biologiche, con particolare riferi-mento alle categorie, che non sono piclassificate come produttori, preparatorie raccoglitori di prodotti spontanei, macome produttori, preparatori e importa-tori.

    Il regolamento Cee 2092/91 prevede chegli organismi di controllo siano conformialla norma UNI CEI EN 45011. Allo statoattuale sono 12 gli organismi autorizzatidal Mipaf di cui 8 accreditati da Sincert aisensi della medesima norma, a questi siaggiungano i 4 organismi stranieri ricono-sciuti dalla Provincia autonoma di Bolza-no ad operare in questarea.

    Il metodo di produzione biologicoconsente lottenimento di alimenti, fibree materie prime agricole in quantit suf-ficiente e di qualit adeguata nel rispettoe nella salvaguardia delle risorse am-bientali. I principali obiettivi e i principiche sono a fondamento del metodo diproduzione biologico sono i seguenti: salvaguardia delle risorse ambientali eriduzione dellinquinamento per miglio-rare la qualit dellambiente e la salu-brit dei prodotti ottenibili; mantenimento e miglioramento dellafertilit dei suoli; mantenimento e arricchimento dellabiodiversit; miglioramento del benessere animale; realizzazione di sistemi di produzionee trasformazione compatibili con lam-biente circostante; promozione di sistemi di produzione etrasformazione e commercializzazioneecologicamente responsabili e social-mente equi; trasparenza nellambito di ogni singolointervento lungo le differenti filiere pro-duttive; esclusione di qualsiasi prodotto ogm oda essi derivato.

    Nellultimo quinquennio il mercato deiprodotti biologici ha fatto registrare tas-si di incremento variabili fra il 10 e il 20%annui e, quindi, accanto al perseguimen-to degli obiettivi succitati, gli operatori

    che si sono dedicati alla produzione bio-logica hanno avuto lopportunit di po-tersi inserire in un mercato estremamen-te dinamico e interessante.

    Il perseguimento della garanzia circa ilrispetto della normativa vigente e degliobiettivi succitati ha indotto il legislatorecomunitario a prevedere che ogni opera-tore che a qualsiasi titolo intervenga suiprodotti da agricoltura biologica nella fa-si della produzione, preparazione, tra-sformazione, condizionamento, importa-zione, etichettatura e commercializzazio-ne debba essere sottoposto a controllo ecertificazione da parte di organismi alloscopo autorizzati dal Mipaf e conformialla norma UNI CEI EN 45011.

    Controllo e certificazionedei prodotti biologici

    In Italia esistono 12 organismi privatiriconosciuti dal Mipaf, autorit prepostaal controllo e al coordinamento delle at-tivit amministrative e tecnico-scientifi-che inerenti lapplicazione della normati-va vigente attraverso un comitato di va-lutazione con il compito di esprimere pa-reri in merito allautorizzazione e alla re-voca totale o parziale degli stessi. Gli or-ganismi di controllo e certificazione so-no sottoposti a vigilanza da parte del Mi-paf e dalle Regioni e Provincie autonomeper le strutture ricadenti nel territorio diloro competenza. Per produrre, prepara-re, condizionare, trasformare, importare,etichettare e commercializzare prodottida agricoltura biologica necessario ri-spettare, oltre alla normativa vigente pergli analoghi prodotti convenzionali, lenorme stabilite dal regolamento Cee n.2092/91 e successive modifiche e/o inte-grazioni, dal dlgs 220/95 e dai dm 4-8-2000 e 29-3-2001 e assoggettarsi di conse-guenza al controllo da parte di un organi-smo a ci autorizzato.

    Cosa fare per iniziare

    Quando lagricoltore decide di iniziareunattivit biologica e/o passare dalla-gricoltura convenzionale a quella biolo-gica deve: scegliere uno dei 12 organismi di con-trollo riconosciuti dal Ministero che

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    Guida a l b io logico

    Come si entra nel biologico

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    Guida a l b io logico

    Affrontiamo ora la compilazione deimoduli necessari per lingresso nel siste-ma di controllo da parte degli operatoriagricoli.

    La notifica di attivitdi produzione

    Il frontespizio della notifica si compilasempre, sia nel caso di prima comunica-zione (barrando il riquadro Prima noti-fica) e ogniqualvolta si verifichino va-riazioni delle informazioni notificateprecedentemente (barrando il riquadroNotifica di variazione); in questa se-conda ipotesi il documento va compilatoe inviato entro 30 giorni dal verificarsidelle cause che devono essere riportatenel riquadro Cause di variazione.

    La sezione A Produzioni vegetaliraccoglie tutte le informazioni relativeallunit di produzione vegetale ripor-tando tutti gli elementi inerenti lestrutture di stoccaggio e preparazione,nonch le attivit connesse alle produ-zioni vegetali; qualora loperatore di-sponesse di pi unit, questa sezionedeve essere compilata per ogni unitutilizzando pi copie della sezione me-desima numerandole, in alto a destra,sul totale delle sezioni compilate e al-legandole alla notifica.

    La sezione B Produzioni zootecnicheraccoglie tutte le informazioni relative al-lunit di produzione zootecnica riportan-do tutti gli elementi inerenti le attivitconnesse alle produzioni zootecniche;qualora loperatore disponesse di piunit, questa sezione deve essere compi-lata per ogni unit utilizzando pi copiedella sezione medesima numerandole, inalto a destra, sul totale delle sezioni com-pilate e allegandole alla notifica.

    La sezione E Informazioni relative allasuperficie agricola utilizzata aziendale siutilizza per riportare la superficie cata-stale e la sau (superficie agricola utilizza-ta) di tutte le particelle catastali presentiin azienda. Qualora lazienda disponessedi pi di 22 particelle, si utilizzano altrimoduli numerandoli progressivamente inalto a destra sul totale dei moduli compi-lati e allegandoli alla notifica.

    La sezione G Informazioni relative al-le strutture aziendali si utilizza per indi-care le informazioni richieste dei fabbri-cati presenti in azienda. Qualora il mo-

    dulo non fossa sufficiente, loperatorepu utilizzare altri moduli numerandoliprogressivamente in alto a destra sul to-tale dei moduli compilati e allegandolialla notifica.

    La sezione F Informazioni relativeagli appezzamenti aziendali si utilizzaper comunicare le informazioni relativealle superfici utilizzate dallazienda, or-ganizzate in appezzamenti nellambito diciascuna unit produttiva.

    Il programma annualedi produzione (pap) -prodotti vegetali

    Deve essere compilato in due copie dicui una va spedita allorganismo di con-trollo e laltra custodita in azienda. Deveessere compilato e spedito entro 30 gior-ni dallammissione dellazienda al regi-me di controllo (si consiglia di compilar-lo contemporaneamente alla notifica) e,successivamente ogni anno entro il 31gennaio. Il pap dovr essere compilatoogniqualvolta si verifichino delle varia-zioni e spedito entro 15 giorni dal verifi-carsi delle stesse.

    Il programma annualedi produzione (pap) -produzioni animali

    Non essendo stato predisposto un mo-dello standard, come per il precedente, apag. 50 abbiamo riportato solamente leistruzioni per la sua compilazione. Que-sto documento raccoglie annualmente leinformazioni inerenti le produzioni ani-mali. Il destinatario, le modalit di inol-tro e la tempistica sono le medesime diquelle previste per il pap-prodotti vege-tali ad eccezione del fatto che la suacompilazione deve avvenire contestual-mente a quella della notifica. Per even-tuali modelli di riferimento loperatorepu contattare lorganismo di controllo.

    Il programma annualedi produzione (pap) -produzioni apistiche

    Si tratta di un documento la cui com-pilazione deve avvenire secondo quantocontemplato dalle istruzioni riportate apag. 50 pur non essendovi un modulostandard di applicazione. Esso raccoglie

    Come si compilanoi documentidei produttori agricoli

    hanno il compito di controllare e certifi-care le aziende biologiche; notificare allautorit preposta (Regio-ne o Provincia autonoma) e allorganismodi controllo prescelto il passaggio della-zienda da convenzionale a biologica; applicare dal momento della notifica lenorme di produzione previste dalla leggesulle superfici, negli allevamenti e neglistabilimenti notificati; attenersi alle misure di controllo e te-nere la documentazione richiesta.

    Qualsiasi operatore che intende pro-durre e commercializzare prodotti daagricoltura biologica, ovvero ottenere lacertificazione, deve compilare il modulodi notifica (riportato a pag. 35 e 44 per lediverse tipologie di operatori) disponibi-le presso gli uffici centrali e periferici de-gli organismi di controllo. Questo modu-lo deve essere compilato dagli operatoriche intendono inserirsi nel sistema dicontrollo per le produzioni biologicheper la prima volta (prima notifica) e dacoloro che devono comunicare le modi-fiche intervenute successivamente allaloro entrata (notifica di variazione).

    Il modulo di notifica il primo docu-mento con il quale loperatore informalautorit pubblica (regione o provincie)e lorganismo di controllo prescelto cir-ca la volont di rispettare le disposizionipreviste dalla normativa vigente e di as-sumerne i conseguenti impegni.

    La notifica, debitamente compilata, de-ve essere spedita in copia singola, tramiteraccomandata R/R, agli uffici delle ammi-nistrazioni regionali o provinciali compe-tenti ove ubicata lazienda apponendonellapposito spazio una marca da bollo da10,33 euro e allegando copia di un docu-mento di identit in corso di validit dellapersona fisica che ha sottoscritto la notifi-ca. Lazienda, inoltre, deve inviare con rac-comandata R/R una o due copie della noti-fica, a richiesta dellorganismo di control-lo, allegando i documenti cos come ripor-tato nelle Istruzioni per la compilazione ela spedizione della notifica di attivit pro-duttive con metodo biologico riportate apag. 34 a seconda che si tratti di operatoriche effettuano attivit di produzione agri-cola, vegetale e/o zootecnica, attivit dipreparazione alimentare o mangimistica eattivit di importazione.

    necessario che loperatore conserviin azienda copia di tutti i documenti in-viati nonch la ricevuta di ritorno.

    Al fine di facilitare la comprensione nel-le pagine successive abbiamo riportato al-cuni esempi di compilazione dei moduli dinotifica. Nello specifico abbiamo suddivi-so la notifica in un primo modulo destina-to ai produttori agricoli e a quelli con atti-vit di allevamento e un secondo modulodedicato agli operatori che effettuano atti-vit di preparazione alimentare, mangimi-stica e attivit di importazione da Paesiterzi extra Ue.

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    Guida a l b io logico

    La prima pagina o frontespizio di fa-cile compilazione. Nel riquadro 1 si ripor-tano le informazioni relative alla posizio-ne nel sistema di controllo; il produttoreagricolo dovr barrare il riquadro corri-spondente a 01 e indicare se si tratta diprima notifica o notifica di variazione ri-portandone le cause. Nei riquadri 2 e 3 siriportano i dati del dichiarante che per-sona, fisica o giuridica, titolare di partitaIva con la quale viene svolta lattivit. Ilriquadro 4 deve essere compilato soloqualora il dichiarante appartenga alla ca-tegoria societ o cooperativa. Quindiva completato il riquadro 5 con il codicedellorganismo di controllo prescelto,barrando il codice attivit delloperatoresecondo quanto indicato nel riquadro 1.Si ricorda che ove si chiede di riportare ilCod. prov/com., ci si riferisce ai codiciIstat di Provincia e Comune considerati.

    Nel riquadro 1 della sezione A si ri-portano i dati anagrafici dellaziendaagricola solamente se questi sono diver-si da quanto riportato ai riquadri 2 e 3della pagina precedente. Nel riquadro 2,che si consiglia di compilare dopo avercompletato la sezione F, devono essereindicati i seguenti dati: la superficie totale aziendale in ettari eare (somma di tutte le superfici catastalicondotte a qualsiasi titolo comprensivedi tare improduttive, boschi e fabbricati)che deve corrispondere alla somma del-le singole superfici catastali delle parti-celle inserite nella sezione E nella colon-na superficie catastale; leventuale superficie a bosco in ettarie are intendendo con questa solo ci chenon in alcun modo produttivo, neppu-re come raccolta spontanea; la superficie totale relativa alle tare im-produttive in ettari e are (strade, fossi,cortili, fabbricati, maceri, pietraie, ecc.)che deve coincidere con la differenza frala superficie totale e la sau sommata allasuperficie a bosco; la superficie agricola utilizzata (sau) inettari e are (comprese le superfici pro-duttive temporaneamente non coltivatequali maggese, set-aside, ecc.) che deri-va dalla somma della sau suddivisa inconvenzionale, conversione e biologicariportate sulla parte sinistra del riquadroche a loro volta devono coincidere conla somma delle relative tre colonne dellasezione E. Prima di riportare la sau tota-le si consiglia di compilare la parte sini-stra del riquadro; leventuale sau investita a prati perma-nenti e/o a prati-pascolo in ettari e are.

    Nel riquadro 3 viene indicato lindiriz-zo produttivo dellazienda specificando

    quali colture sono condotte secondo ilmetodo biologico e quali secondo quelloconvenzionale. Nel riquadro 4 devonoessere riportate le strutture atte allostoccaggio e/o alla preparazione dei pro-dotti che sono presenti nellazienda spe-cificando se sono dedicate allagricoltu-ra biologica e/o allagricoltura conven-zionale. Nel riquadro 5 devono esserebarrate le attivit connesse alle produ-zioni vegetali praticate in azienda.

    Nel riquadro 1 della sezione B si devo-no riportare i dati anagrafici richiesti. Aquesto proposito si ricorda che devono es-sere compilate tante sezioni B quante sonole unit produttive esistenti, ove per unitproduttiva si intendono il luogo fisico do-ve sono presenti gli appezzamenti, le zonedallevamento, di produzione e di stoccag-gio di una o pi specie animali. Le infor-mazioni riportate in questo riquadro pos-sono essere omesse se coincidono conquelle dei riquadri 2 e 3 della sezione A adeccezione del codice Asl dellallevamentoe del numero delle unit di produzionezootecnica. Nel riquadro 2 si riporta il nu-mero di Uba (Unit bovina adulta) presen-ti nellunit distinguendole per tipologia dianimali o numero delle famiglie per le apie lindirizzo produttivo corrispondente.Per totale Uba e totale delle famiglie per leapi si intendono i totali aziendali qualesomma di tutte le unit esistenti nellazien-da. Cos anche per quanto concerne il rap-porto Uba/ha di sau aziendale, ove per sausi intende tutta quella a disposizione del-lazienda. Nel riquadro 3 si devono indica-re gli indirizzi produttivi e i prodotti otte-nuti dallallevamento.

    Nella sezione E della notifica si ripor-tano su ogni riga tutte le particelle cata-stali che costituiscono lazienda agricolacon i dati citati nellesempio riportatonella figura 5. Fra le particelle si devo-no indicare anche quelle improduttivefra cui fabbricati, cortili, tare, capezza-gne, fossati, ecc. indicando la sola super-ficie catastale. Le somme delle superficiriportate nella colonna superficie cata-stale e sau in base al metodo conven-zionale, biologico e in conversione devo-no essere riportate alle specifiche vocidel riquadro 2 della sezione A.

    La sezione F consente di organizzarela sau aziendale in appezzamenti nel-lambito di unit produttive che compon-gono lazienda agricola.

    A tal proposito si ricorda di ridurre alminimo il numero degli appezzamenti equalora si debba compilare una notifi-ca di variazione con terreni di nuovoinserimento, questi devono costituirenuovi appezzamenti aggiuntivi e nonpossono essere accorpati ad appezza-menti gi inseriti in notifiche prece-denti perch soggetti a periodi di con-versione diversi.

    Nella sezione G devono essere ripor-tate tutte le informazioni relative alle

    le informazioni relative alle produzioniapistiche e le modalit di compilazione einoltro del documento sono le medesi-me di quelle previste dal pap-produzionianimali. Per eventuali modelli di riferi-mento loperatore pu contattare lorga-nismo di controllo.

    Il piano di gestionedellallevamento

    Questo documento rientra fra quelliprevisti dalle istruzioni ministeriali ri-portate in appendice e va inviato a curadegli operatori zootecnici a completa-mento del modulo di notifica. Unita-mente a questo deve essere predispostoe inviato anche il Programma di utiliz-zo delle deiezioni zootecniche di cui

    accenneremo pi avanti e le cui istruzio-ni per la compilazione sono riportate apag. 36. Il piano di gestione dellalleva-mento comprende il programma di re-perimento degli alimenti fra cui le sche-de di composizione della razione gior-naliera e il programma di utilizzazionedei pascoli, nonch il programma di ge-stione della rimonta e della riproduzio-ne e il piano sanitario.

    Detti documenti, sottoscritti dallope-ratore e controfirmati da un tecnico agri-colo, devono essere compilati in duplicecopia di cui una va inviata allorganismodi controllo, unitamente alla notifica eogniqualvolta intervengano modifiche acarico del pap-produzioni animali entro15 giorni dalle modifiche stesse, e laltraconservata a cura delloperatore stesso.

    La notifica di attivitdi produzione

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    Guida a l b io logico

    Questo documento, da allegare alla co-pia della notifica inviata allorganismo dicontrollo, deve essere compilato seguen-do le istruzioni riportate a pag. 36. Il pro-gramma ha lo scopo di dimostrare che ilcarico di animali sullunit di superficie ele conseguenti deiezioni ottenute sono inquantit e qualit tali da soddisfare il limi-te di 170 kg/ha di azoto imposto dal rego-lamento Cee n. 2092/91. Come precedente-mente ricordato questo documento, oltrea essere sottoscritto dalloperatore, con-trofirmato da un tecnico agricolo.

    strutture aziendali e su ciascuna riga de-vono essere indicati i dati richiesti permagazzini, fienili, abitazioni, stalle, labo-ratori di preparazione eventualmentepresenti, ecc.

    Al fine di evitare possibili errori odomissioni, si consiglia di individuare tut-ti gli appezzamenti, suddivisi in conven-zionale, biologico e in conversione sulleplanimetrie segnalandone i confini conun evidenziatore e, successivamente,compilare le sezioni E, F e G.

    Tutti i moduli devono essere sotto-scritti alla pagina 6 di 9 della notifica sianel riquadro dichiarazione di impegnoche nel riquadro richiesta allorgani-smo di controllo apponendo la firma inoriginale del titolare o rappresentantelegale e la data della sottoscrizione chedeve coincidere con la data del timbropostale della raccomandata a/r con laquale loperatore trasmette la notifica al-la Regione o Provincia autonoma e al-

    lorganismo di controllo prescelto.Nel secondo riquadro si deve dare evi-

    denza di aver riportato in allegato il pianodi gestione dellallevamento e il program-ma di utilizzo delle deiezioni.

    Con la sottoscrizione di questi riqua-dri ci si impegna al rispetto della norma-tiva vigente e si da mandato allOrgani-smo di controllo di svolgere la propriaattivit.

    Il pap si riferisce a tutte le superficidegli appezzamenti biologici o in con-versione compresi anche quelli che tem-poraneamente non sono coltivati (ripo-so o altro). Le informazioni devono fareriferimento, per la Prima comunicazione(entro il 31 gennaio di ogni anno o entro30 giorni dalla compilazione della primanotifica), a ci che si prevede di coltiva-re nellanno di riferimento; le variazionisuccessive devono invece aggiornare ilprogramma con le modificazioni avve-nute rispetto alla comunicazione inizia-le. Nella compilazione di questo docu-mento si rispettino le istruzioni riportatenella figura 8 e si faccia riferimento al-lesempio indicato nella figura 9.

    Il pap va compilato solo per le produ-

    zioni condotte secondo il metodo di pro-duzione biologico anche per la parte inconversione.

    Il totale della sau riportato nel riqua-dro 3 deve corrispondere a quanto indi-cato nel riquadro 2 della sezione A dellanotifica, relativamente alle superfici bio-logiche e in conversione.

    Se i dati non dovessero coincidere cun errore ed necessario rivedere i con-teggi.

    Si ricorda che per colture consociate siintende la presenza contemporanea sullostesso appezzamento di 2 o pi specie eper coltura promiscua quando vi con-temporanea presenza di specie arboreeed erbacee, la cui dicitura catastale cor-risponde allarborato seminativo.

    Il programma annualedi produzione (pap) -Prodotti vegetali

    Analogamente a quanto previsto per leproduzioni vegetali, loperatore con atti-vit di allevamento deve compilare an-nualmente un programma di produzionerelativo alle produzioni zootecniche bio-logiche le cui istruzioni sono riportate apag. 50.

    Ricordando che non esiste un modello

    ministeriale prefissato ma che loperato-re pu rivolgersi allorganismo di con-trollo prescelto. A questo proposito si ri-corda che nel caso del pap inerente glioperatori dediti allapicoltura deve esse-re allegata la cartografia relativa a ogniappostamento in scala da 1:10.000 o da1:25.000.

    Il programma annualedi produzione (pap) -Produzioni animali

    Programmadi utilizzodelle deiezionizootecniche

    Anche questo documento deve essereallegato alla copia della notifica inviataallorganismo di controllo. Esso deve es-sere compilato secondo quanto riportatonelle istruzioni a pag. 37 ed compostodi tre parti: il piano di gestione degli ali-menti; il piano di gestione della rimontae della riproduzione; il piano sanitario.

    Anche questo documento deve esserecontrofirmato da un tecnico agricolo.

    Pianodi gestionedellallevamento

  • S U P P L E M E N T O A L I N F O R M A T O R E A G R A R I O 5/2004 13

    Guida a l b io logico

    Passiamo ora alla compilazione deimoduli necessari per lingresso nel siste-ma di controllo da parte degli operatoriche svolgono attivit di preparazione ali-mentare e di importazione da Paesi terziextra Ue. I modelli devono essere compi-lati correttamente riempiendo tutti i cam-pi dei riquadri necessari cos come previ-sto dalle istruzioni riportate a pag. 48, te-nendo presenti le indicazioni e le avver-tenze che seguono.

    La notifica di attivitdi produzione

    Per la compilazione si faccia riferi-mento allesempio riportato in figura11. La prima pagina o frontespizio de-ve essere compilata secondo quantocontemplato per i produttori agricoli.

    La sezione C si riferisce al centro dipreparazione alimentare e alle attivitspecifiche; qualora vi fossero pi diununit produttiva o nella stessa unitavvenissero pi di quattro specifiche at-tivit di preparazione, necessario ag-giungere al modulo di notifica ulterioricopie della sezione in esame, riportandoin alto a destra la numerazione del mo-dulo sul totale dei modelli relativi allasezione C. Il riquadro 1 va compilato perogni centro di preparazione solo se leinformazioni sono diverse da quelle ri-portate ai riquadri 2 e 3 del frontespizioricordando che per codice asl o ausl cisi riferisce al numero di autorizzazionesanitaria la cui copia deve essere allega-ta a quella della notifica da inviare al-lorganismo di controllo. Nel riquadro 2si devono riportare le specifiche attivitdi preparazione fra cui rientra anche le-tichettatura, mentre nei riquadri succes-sivi (3-4-5-6) si indica per ogni specificaattivit di preparazione se lattivit con-siderata periodica o continuativa, lacapacit oraria di lavoro dellimpianto ela sua capacit di stoccaggio, riferendo-si in entrambi i casi alle produzioni bio-logiche.

    La sezione D quella dedicata aglioperatori che effettuano importazioni diprodotti agroalimentari da Paesi terziextra Ue. Per ogni centro di ricevimentodeve essere indicata la tipologia dei pro-

    dotti importati (riquadro 2) e la tipologiadelle strutture di ricevimento (riquadro3). Qualora vi siano pi centri di ricevi-mento, loperatore pu inserire pi co-pie di questa sezione, una per ogni cen-tro di ricevimento, e allegarle alla notifi-ca riportando in alto a destra il numerodelle copie allegate sul totale delle sezio-ni compilate.

    Nella sezione G si devono riportaretutte le informazioni relative alle struttu-re aziendali coinvolte nellattivit di pre-parazione alimentare e su ciascuna rigadevono essere indicati i dati richiesti; ilvolume delle strutture interessate deveessere riportato in m3 ripartito in funzio-ne del metodo di produzione adottato.

    La pagina 6 di 9 della notifica deveessere compilata cos come indicatoprecedentemente per gli operatori cheeffettuano attivit di produzione agrico-la, evitando di riportare i riferimenti spe-cifici della zootecnia ove questi vengonorichiesti.

    Nel caso in cui loperatore effettui atti-vit di importazione da Paesi extra Ue,copia della notifica deve essere inviataanche al Mipaf secondo le modalit indi-cate per linvio alla Regione o Provinciaautonoma di competenza. Se il Paese diimportazione non stato giudicato equi-valente in materia di produzione e dicontrollo secondo quanto stabilito dalregolamento Cee n. 2092/91, loperatoredeve inoltrare al Mipaf e in copia allor-ganismo di controllo prescelto anche ilmodello di richiesta di importazione (al-legato V5 al dlgs 220/1995) debitamentecompilato e sottoscritto, corredato deiseguenti documenti: attestato di accreditamento alle normaEN 45011 o ISO 65 dellorganismo dicontrollo del Paese terzo; attestato di accreditamento alle normeEN 45011 per lorganismo di controllo ri-conosciuto dal Paese membro dellUnio-ne Europea; attestato di autorizzazione a operarenel Paese membro rilasciato dal Paesemembro stesso che ha riconosciuto lor-ganismo di controllo; attestato di conformit al regime comu-nitario di produzione e controllo della-zienda fornitrice rilasciato dallorganismo

    di controllo prescelto del Paese terzo; dichiarazione dellorganismo di con-trollo del Paese terzo sulla vigilanza ope-rata nei confronti dello stesso da partedi ente, istituzione od organismo abilita-to allo scopo; relazione illustrativa sullattivit diproduzione e/o di raccolta spontanea e/odi preparazione dellazienda fornitricecontrofirmata dallorganismo di control-lo che rilascia lattestato di conformitrelativa allannata agraria in corso. Talerelazione deve fornire le seguenti infor-mazioni: per lazienda di produzione agricola,localizzazione geografica e strade di ac-cesso, tipologia di conduzione della-zienda, titolarit dellazienda, planime-tria dellazienda, indirizzo produttivo eordinamento colturale, descrizione delletecniche colturali e/o di preparazioneeventualmente presenti adottate, istitu-zioni e organismi pubblici con i quali la-zienda ha rapporti amministrativi, datadi ingresso delloperatore nel sistema dicontrollo, valutazioni effettuate nel casodi riduzione del periodo di conversioneche non potr comunque essere inferio-re a 12 mesi dalla data di assoggetta-mento al sistema di controllo; per la raccolta spontanea, localizza-zione geografica e strade di accesso, ti-tolarit dellarea, planimetria della zonadi raccolta, dichiarazione che le areecoinvolte non abbiano subito tratta-menti non conformi al regolamento Ceen. 2092/91 per un periodo di tre anniprecedenti la raccolta, dichiarazioneche la raccolta non compromette lequi-librio dellhabitat naturale e la conser-vazione della specie nella zona di rac-colta; per lazienda di preparazione alimenta-re, localizzazione geografica e strade diaccesso, tipologia di conduzione della-zienda, tipologia di preparazione e lorodescrizione, installazioni utilizzate per latrasformazione, condizionamento estoccaggio dei prodotti agricoli prima edopo le operazioni di preparazione ali-mentare.

    Si ricorda che tutta la documentazione preferibile sia tradotta in lingua italianae, nel caso di importazioni di uno stessoprodotto dalla medesima azienda per laquale stata ottenuta una prima autoriz-zazione, limportatore, al fine di rinnova-re lautorizzazione stessa, dovr presen-tare allamministrazione soltanto il certi-ficato di conformit dellazienda al rego-lamento Cee n. 2092/91 e la relazioneispettiva allannata agraria interessata.

    Loperatore potr avviare le importa-zioni solo dopo aver ricevuto lautorizza-zione dal Mipaf e lattestazione compro-vante lidoneit dellimportatore a entra-re nel sistema di controllo ai sensi del re-golamento Cee n. 2092/91 e successivemodifiche e/o integrazioni.

    Come si compilanoi documentiper i preparatorialimentari e gli importatori

  • S U P P L E M E N T O A L I N F O R M A T O R E A G R A R I O 5/200414

    Guida a l b io logico

    La produzione agricolavegetale

    Gli appezzamenti su cui si applica ilmetodo di produzione biologica devonoessere chiaramente identificabili e sepa-rati da altri appezzamenti della medesi-ma o di altre aziende confinanti ondeevitare possibili rischi di contaminazio-ne dovuti alleffetto deriva.

    Anche i luoghi di stoccaggio devonoessere nettamente identificati e separatie le materie prime non conformi al me-todo di produzione biologico devono es-sere immagazzinate in luoghi diversi daquelle conformi. Qualora il produttoregestisca pi unit nella medesima zona,tutte le unit e i luoghi di deposito deimezzi tecnici sono assoggettati al regi-me di controllo. Nella medesima azien-da, la stessa variet o variet non facil-mente distinguibile non pu essere otte-nuta contemporaneamente secondo ilmetodo di produzione biologico e secon-do quello convenzionale, a eccezionedelle colture perenni a condizione che: la produzione interessata faccia partedi un piano di conversione che interessitutte le superfici in questione e abbiatermine al massimo entro 5 anni; i prodotti provenienti da pi unit ap-partenenti alla medesima azienda resti-no separati gli uni dagli altri; lorganismo di controllo sia informatoentro 48 ore di qualsiasi operazione diraccolta; il produttore comunichi allorganismodi controllo, a raccolta ultimata, i datiprecisi sui quantitativi raccolti e tutte leinformazioni che consentano di distin-guere le produzioni provenienti dalle dif-ferenti unit di produzione; il piano di conversione sia approvatodallorganismo di controllo ogni anno; e, a eccezione di sementi, piante datrapianto e materiali di moltiplicazione ein caso di terreni utilizzati esclusivamen-te per il pascolo.

    I prodotti da agricoltura biologica otte-nuti nellazienda agricola devono esseretrasportati in altre unit, comprese quelledi vendita allingrosso e al dettaglio, inimballaggi, contenitori o veicoli chiusi, inmodo da impedire la sostituzione delcontenuto se non manipolando o danneg-giando i sigilli, muniti di unetichettaconforme a quanto riportato nel capitoloetichettatura se destinati al consumatorefinale, oppure, se destinati a un altro ope-ratore assoggettato al regime di control-lo, letichetta deve riportare il nome e lin-

    dirizzo del responsabile della produzioneo della preparazione del prodotto, il no-me del prodotto accompagnato dallindi-cazione del metodo di produzione biolo-gico, il nome dellorganismo di controlloe, se del caso, lidentificazione della parti-ta attraverso un sistema di marcatura ap-provato a livello nazionale, o dallautoritpubblica o dallorganismo di controllo,che permetta di mettere in relazione lapartita di prodotto con la contabilitaziendale. In questultimo caso il prodot-to potrebbe non essere confezionato inimballaggi o contenitori chiusi e tutte leinformazioni precedenti devono essereraccolte in un documento accompagna-torio il cui modulo riportato precompi-lato in appendice e che in ogni caso nonsostituisce n il certificato di prodotto ri-lasciato dallorganismo di controllo n ilddt previsto dalla normativa vigente. Inquesto caso lorganismo di controllo del-loperatore che ha effettuato la spedizio-ne e di quello che ne risultato destinata-rio devono essere stati informati di talioperazioni di trasporto ed aver dato il lo-ro consenso. Tale accordo pu riguarda-re una o pi operazioni di trasporto.Conversione. Gli operatori che si dedi-cano alla produzione agricola vegetalepossono etichettare le produzioni agrico-le ottenute con metodo biologico sola-mente dopo che le norme contemplatenel regolamento Cee 2092/91 sono stateapplicate negli appezzamenti per un pe-riodo di conversione di almeno due anniprima della semina o, nel caso dei pasco-li, di almeno due anni prima della loroutilizzazione come alimenti per animaliottenuti da agricoltura biologica o anco-ra, nel caso delle colture perenni diversedai prati, di almeno tre anni prima delprimo raccolto. Il periodo di conversionedecorre non prima della data in cui lo-

    peratore ha notificato la propria attivitche corrisponde alla data della sottoscri-zione della notifica che dovr coinciderecon la data del timbro postale della rac-comandata R/R con la quale loperatorestesso trasmette la notifica alla Regioneo alla Provincia autonoma e allorgani-smo di controllo prescelto. In questo pe-riodo i prodotti ottenuti possono essereetichettati da agricoltura biologica inconversione se sono trascorsi almeno12 mesi dallassoggettamento al sistemadi controllo e il produttore ha applicatoquanto previsto dal metodo di produzio-ne biologico. Il periodo di conversionepu essere abbreviato su decisione del-lorganismo di controllo dintesa conlautorit competente. Possono, quindi,essere riconosciuti retroattivamente pe-riodi durante i quali gli appezzamenti so-no stati condotti con metodi rispondentia programmi di applicazione del regola-mento Cee 2078/92 o del regolamentoCee 1257/99 o nel quadro di un altro pro-gramma ufficiale purch detti program-mi non prevedano lutilizzo di prodottinon conformi agli allegati II/A e II/B delregolamento Cee 2092/91. Inoltre tale ri-conoscimento pu avere come oggettoappezzamenti per i quali vi siano provesufficienti a dimostrare che da almenotre anni non hanno subito trattamenticon prodotti non compresi nei gi citatiallegati II/A e II/B. Lorganismo di con-trollo pu, con il consenso della Regioneo Provincia autonoma, prolungare il pe-riodo di conversione previa presentazio-ne alla stessa di una relazione opportu-namente documentata.Fertilit del terreno. Il mantenimentodella fertilit del suolo e la sua conser-vazione, con particolare attenzione aprevenire qualsiasi fenomeno erosivo,rappresentano i presupposti fondamen-tali per lapplicazione del metodo biolo-gico e lottenimento dei prodotti conse-guenti.

    Ci realizzabile in primo luogo attra-verso i seguenti interventi: lavorazioni delsuolo; incorporazione di sostanza organi-ca proveniente da residui animali e/o ve-getali; sistemazioni idraulico-agrarie ap-propriate; rotazioni agronomiche adegua-te; scelta di specie e variet idonee; im-pianto e/o mantenimento di siepi e albera-ture lungo i margini degli appezzamenti ei corsi dacqua; terrazzamenti; lavorazionia ritocchino o lungo le curve di livello neiterreni in pendenza; uso di colture di co-pertura (cover crops); dimensioni degliappezzamenti appropriate; rispetto delprofilo del terreno; introduzione di aree dicompensazione ecologica.

    Qualora le precedenti misure non fos-sero sufficienti a mantenere o a miglio-rare la fertilit, possibile ricorrere allesostanze elencate nellallegato II/A delregolamento 2092/91, riportato pi avan-ti, nel rispetto delle condizioni per luso

    Come rimanerenel sistema di controllo

  • S U P P L E M E N T O A L I N F O R M A T O R E A G R A R I O 5/2004 15

    Guida a l b io logico

    in esso riportate. Fra i fertilizzanti conte-nenti le sostanze in esso contemplate so-no ammessi solamente quelli che, a segui-to di circolare Mipaf, sono stati ritenutiidonei dallIstituto sperimentale per la nu-trizione delle piante di Roma il cui elenco pubblicato nel sito dello stesso allindi-rizzo www.isnp.it e riportano sulla con-fezione la dicitura consentito in agri-coltura biologica.Materiale di propagazione. Si posso-no utilizzare solamente sementi e mate-riale di propagazione provenienti daagricoltura biologica; le piantine ortico-le devono provenire da sementi da agri-coltura biologica e le piante devono es-sere ottenute conformemente al regola-mento Cee 2092/91.

    Il produttore che dimostri limpossi-bilit di reperire sul mercato sementi emateriale di propagazione vegetativa daagricoltura biologica pu chiedere al-lEnse (al momento in cui scriviamo) lapossibilit di utilizzare materiali daagricoltura convenzionale inviandolapposito modulo riportato in figura10 compilato in ogni sua parte parte so-lo ed esclusivamente per le specie nonelencate nellallegato del regolamentoCe 1452/2003 della Commissione del 14-8-2003, che al momento in cui scrivia-mo non ancora stato predisposto. Lesementi, i tuberi-seme convenzionaliper i quali stato concesso lutilizzonon devono essere stati trattati conprodotti fitosanitari diversi da quelliprevisti nellambito del regolamentoCee 2092/91 e devono essere stati otte-nuti senza il ricorso a organismi geneti-camente modificati (ogm) e/o prodottida essi derivati. Questo modulo deveessere inviato allEnse almeno 30 giorniprima della semina per le sementi e ilmateriale di moltiplicazione vegetativoe almeno 10 giorni prima dellimpiantoper le sementi ortive. LEnse deve darerisposta rispettivamente non oltre 30 e10 giorni esplicitando le motivazioni deldiniego e indicando le ditte sementiereo i vivaisti che hanno segnalato la di-sponibilit del prodotto richiesto. In as-senza di risposta da parte dellEnse, laderoga si pu considerare concessa; incaso di diniego da parte dellEnse, lostesso Ente deve informare lorganismodi controllo di riferimento. Questulti-mo dovr verificare che loperatore ab-bia inviato la richiesta di deroga entro itempi stabiliti, che la deroga sia stataconcessa e che la variet seminata cor-risponda a quella indicata nella richie-sta di deroga.

    Le piante intere (astoni, barbatelle,ecc. escluse le orticole), destinate allim-pianto di colture arboree, non devonoessere necessariamente certificate anorma del regolamento Cee 2092/9191cos come emerge dalla circolare Mipafn. 3 del 6-8-2001; pertanto i produttori

    che lo desiderano possono ricorrere apiante convenzionali.

    Le piante orticole destinate al trapian-to devono provenire da agricoltura bio-logica.

    Nel caso in cui loperatore debba ef-fettuare un reinnesto, le marze devonoprovenire da agricoltura biologica o averbeneficiato della deroga.Protezione contro i parassiti, le ma-lattie e le piante infestanti. La difesacontro le avversit che possono colpirele colture e minarne la loro produttivitpu essere praticata ricorrendo ad alcu-ne pratiche agronomiche e tecniche col-turali fra cui: scelta di specie e varietappropriate; rotazioni agronomiche ap-propriate; fertilizzazioni equilibrate;densit di semina adeguate; inerbimentocontrollato; consociazioni, trasemina ecolture intercalari; adeguata regimazio-ne delle acque meteoriche e irrigazione;idonee lavorazioni del terreno; salva-guardia dellentomofauna utile attraver-so il ripristino delle condizioni ambien-tali per un suo insediamento e adatta-mento; mantenimento e/o ripristino de-gli equilibri biologici; eliminazione dellemalerbe mediante bruciatura e/o inter-venti meccanici.

    In caso di pericoli immediati o situa-zioni tali da far prevedere il superamen-to o lavvicinamento alla soglia economi-ca di danno, possibile ricorrere ai pro-dotti elencati nellallegato II/B del rego-lamento 2092/91 e il cui utilizzo deve es-sere conforme alle condizioni duso ri-portate in tabella 2. I formulati commer-ciali utilizzabili per la protezione dellecolture sono solamente quelli autorizza-ti ai sensi della normativa vigente.Organismi geneticamente modifi-cati. Nel metodo di produzione biologi-co non ammesso il ricorso a organismigeneticamente modificati o a prodotti daessi derivati.Gestione della documentazioneaziendale e dei registri aziendali. Ilproduttore agricolo nellarco dellannodeve: compilare ogni anno il programma an-nuale di produzione (pap) e inviarlo al-

    lorganismo di controllo entro il 31 gen-naio. Se intervengono modifiche allordi-namento colturale si deve provvedere acompilare e presentare un pap di varia-zione entro 15 giorni dal verificarsi dellestesse; compilare e inoltrare a seguito di mo-difiche successive le notifiche di varia-zione corredate da tutti i documenti daallegare, cos come precedentementeelencati, entro 30 giorni dal verificarsidelle stesse; mantenere aggiornati in tempo reale ilquaderno di campagna consegnato al-lorganismo di controllo che si componedi 3 schede: colturale, acquisti e venditei cui modelli sono riportati in appendiceI unitamente alle istruzioni per la compi-lazione; registrare tutti i reclami relativi ai pro-dotti oggetto di certificazione o relativiad attivit aziendali collegate alle produ-zioni biologiche; acquisire, archiviare e rendere dispo-nibili su richiesta dellorganismo di con-trollo i documenti fiscali, le certificazio-ni o le dichiarazioni di conformit, non-ch eventuali deroghe di tutte le materieprime e i mezzi tecnici utilizzati nel pro-cesso produttivo; compilare il documento accompagna-torio di prodotto controllato nel casodi prodotti non etichettati e in tutti queicasi in cui viene richiesto, spedendoneuna copia allorganismo di controllo econservandone unulteriore copia pres-so lazienda; richiedere al fornitore la dichiarazionedi conformit in merito allassenza o noncontaminazione da ogm per ogni mate-ria prima di origine agricola non biologi-ca e mezzo tecnico utilizzato (virus, bat-teri, ecc.); mettere a disposizione dellorganismodi controllo leventuale documentazionerelativa alle autorizzazioni igienico-sani-tarie, ai piani di autocontrollo e ai ma-nuali di autocontrollo in accordo conlHACCP; conservare in azienda copia (anche fo-tostatica) delle fatture degli acquisti edelle vendite e tutta la documentazioneaziendale finch permane nel sistema dicontrollo e, comunque, per un periododi tempo non inferiore a cinque anni, sal-vo diversa indicazione conformementealla normativa vigente.

    La produzione agricolacon allevamento

    Lallevamento contribuisce a mante-nere in equilibrio i sistemi di produzioneagricola; unattivit di trasformazionedelle produzioni vegetali in produzionianimali con un ritorno in termini di ferti-lit dei suoli attraverso un loro arricchi-mento in sostanza organica ed elementinutritivi. Nel metodo di produzione bio-

  • S U P P L E M E N T O A L I N F O R M A T O R E A G R A R I O 5/200416

    Guida a l b io logico

    logico non ammesso lallevamentosenza terra, previsto infatti un numeromassimo di capi per ettaro di sau biolo-gica cos come riportato nellallegatoVIII del regolamento Cee 2092/91 ripor-tato pi avanti. Detta superficie pu ap-partenere allallevamento o a un com-prensorio di aziende biologiche che han-no stabilito un rapporto contrattuale perlo spargimento delle deiezioni e per lafornitura di alimenti zootecnici.

    Nellazienda zootecnica biologica tuttigli animali appartenenti ad una stessa spe-cie devono essere allevati secondo il me-todo biologico; animali di una specie di-versa possono essere allevati secondo ilmetodo convenzionale purch ci avven-ga in ununit nettamente distinta, ovveroin ununit provvista di stalle e pascoli se-parati da quelle adibiti al biologico.Conversione. Nella conversione simul-tanea (superfici e animali) il periodo diconversione combinato di 24 mesi apartire dalla data di assoggettamento.Qualora lazienda intenda convertire se-paratamente le superfici e gli animali,per le prime il periodo di conversionecorrisponde a quanto descritto per laproduzione agricola vegetale con la pos-sibilit di ridurre di 1 anno detto periodoper i pascoli, i parchetti allaperto e glispiazzi liberi e a 6 mesi se dette aree nonsono state interessate in anni recenti atrattamenti con prodotti diversi da quel-li previsti allallegato II del regolamentoCee 2092/91 riportato a pag. 28, derogaquesta che pu essere concessa dallor-ganismo di controllo; mentre per gli ani-mali, gli stessi e i prodotti da essi deriva-ti possono essere venduti con riferimen-to al metodo biologico solamente se so-no trascorsi i seguenti periodi: 12 mesiper equini e bovini destinati alla produ-zione di carne e comunque per almeno3/4 della loro vita; 6 mesi per i piccoli ru-minanti e i suini; 6 mesi per gli animali dalatte; 10 settimane per il pollame da car-ne introdotto prima dei 3 giorni di et; 6settimane per le ovaiole.Origine degli animali. Nellalleva-mento biologico si devono privilegiarele razze autoctone e quelle in grado diresistere e/o tollerare le principali ma-lattie specifiche o problemi sanitariconnessi con alcune razze utilizzate nel-la produzione intensiva. Gli animali de-vono provenire da unit di produzioneche osservano il metodo biologico, inogni caso il bestiame esistente nellalle-vamento pu essere convertito nel ri-spetto dei tempi sopra indicati previa ri-chiesta di deroga indirizzata allorgani-smo di controllo. Fino al 31-12-2004 possibile richiedere una deroga allorga-nismo di controllo per la costituzionedel patrimonio in mancanza di un nume-ro sufficiente di animali allevati con me-todo biologico ricorrendo ad animali al-levati con metodo convenzionale alle

    seguenti condizioni: pollastrelle destinate alla produzionedi uova con meno di 18 settimane di et; pollame destinato alla produzione di-carne con meno di 3 giorni di et; giovani bufali destinati alla riproduzio-ne con meno di 6 mesi di et; vitelli e puledri destinati alla riprodu-zione con meno di 6 mesi di et e alleva-ti subito dopo lo svezzamento secondo ilmetodo biologico; agnelli e capretti destinati alla riprodu-zione con meno di 60 giorni di et e alle-vati subito dopo lo svezzamento secon-do il metodo biologico; suinetti destinati alla riproduzione dipeso inferiore ai 35 kg e allevati subitodopo lo svezzamento secondo il metodobiologico.

    Il ricorso ad animali provenienti daunit non condotte secondo il metodobiologico ammesso, previa deroga darichiedere allorganismo di controllo,nel caso di elevata mortalit a causa diproblemi sanitari o di catastrofi la cuientit decisa dalle autorit pubblichecompetenti per territorio per le polla-strelle destinate alla produzione di uovadi et inferiore alle 18 settimane di et,per il pollame destinato alla produzionedi carne con meno di 3 giorni di et e peri suinetti destinati alla riproduzione su-bito dopo lo svezzamento e di peso infe-riore ai 35 kg; in questi casi la deroga invigore fino al 31-12-2004.

    Per il rinnovo dellallevamento, inmancanza di animali ottenuti con meto-do biologico possibile richiedere unaderoga allorganismo di controllo per in-trodurre annualmente capi provenientida allevamenti non biologici entro unmassimo del 10% del bestiame bovino oequino adulto e del 20% del bestiame sui-no, ovino o caprino adulto dellazienda.Queste percentuali non si applicano alleaziende con meno di 10 equini o bovini ocon meno di 5 suini, ovini o caprini. Inquesti casi il rinnovo di cui sopra limi-tato a un capo/anno. Il rinnovo con capinon biologici pu raggiungere il 40% selazienda incrementa la superficie colti-vabile fino al 40%; lincremento di capi

    sar proporzionale allincremento di su-perficie, anche in questo caso deve esse-re comunque richiesta una deroga allor-ganismo di controllo. Parimenti, nel ca-so lallevatore intenda cambiare la razza,avviare un nuovo indirizzo produttivo,consistente nel cambiamento della spe-cie o dellorientamento produttivo, e ri-correre a razze minacciate di abbandonoi cui animali non necessariamente devo-no essere nullipari. possibile introdur-re maschi riproduttori non biologici acondizione che vengano allevati e nutritiper il resto delle loro vita secondo il me-todo biologico.Alimentazione. Gli animali devono es-sere alimentati con alimenti biologici.Gli alimenti devono provenire per alme-no il 35% della sostanza secca della lororazione annuale dallazienda stessa o dalcomprensorio di aziende biologiche chesi accordano per interscambiare alimen-ti e per lo spargimento delle deiezionianimali, a eccezione degli erbivori per iquali la percentuale di sostanza seccaproveniente dallazienda stessa o dalcomprensorio di aziende deve essere dialmeno il 50% a esclusione dei periodi incui gli animali sono in transumanza. possibile incorporare nella razione ali-menti in fase di conversione fino al 30%in media della formula alimentare chepu raggiungere il 60% se provenientedallallevamento stesso; tali percentualisono espresse in percentuale di sostanzasecca degli alimenti di origine agricola.Tutti i mammiferi devono essere alimen-tati con latte naturale per un periodo mi-nimo pari a 3 mesi per bovini ed equini,45 giorni per ovini e caprini e 40 giorniper i suini.

    Fino al 24-8-2005, qualora lallevatorenon sia in grado di procurarsi alimentiprovenienti da agricoltura biologica, possibile includere alimenti convenzio-nali fino al 10% della razione annuaespressa in sostanza secca per gli erbi-vori e fino al 20% per le altre specie. Nel-la razione giornaliera la percentualemassima di alimenti convenzionali nonpu superare il 25% della sostanza sec-ca. Le componenti di origine non biolo-gica provenienti da Paesi terzi devonoessere corredate di unanalisi che attestilassenza di ogm, mentre per i prodotti diorigine comunitaria sufficiente una di-chiarazione del fornitore che attesti las-senza di ogm.

    Nellalimentazione degli erbivori al-meno il 60% della sostanza secca di cui composta la razione giornaliera deve es-sere costituita di foraggi freschi, essic-cati e insilati. Tuttavia, su richiesta dideroga allorganismo di controllo, pos-sibile ridurre per gli animali da latte que-sta quota al 50% per un periodo massimodi 3 mesi dallinizio della lattazione. I fo-raggi freschi, essiccati e insilati devonoessere aggiunti alla razione giornaliera

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    Guida a l b io logico

    di suini e pollame. Per gli erbivori il si-stema dallevamento deve basarsi inmassima parte sul pascolo ed obbliga-torio garantire agli animali unadeguatafruizione dei pascoli nellarco dellanno,anche limitatamente a una fase produtti-va. In questo ambito la transumanza, lecui zone sono definite dalle pubblicheautorit, deve essere inserita nella stesu-ra del programma di reperimento deglialimenti.

    Le materie prime di origine agricolaper mangimi convenzionali possono es-sere usate solo se rientranti nellallegatoII/C sezione C1 del regolamento Cee2092/91 che riportato a pag. 28 fatte sal-ve le restrizioni quantitative precedente-mente citate e preparate senza luso disolventi chimici. Cos le materie prime diorigine animale, destinate sia ai mangimiconvenzionali che biologici, elencate allasezione C2 e quelle di origine mineralealla sezione C3 del medesimo allegato.Per gli insilati si possono usare rispetti-vamente come additivi e ausiliari di fab-bricazione solamente quelli elencati nel-lallegato II/D sezione 1.5 e 3 del regola-mento Cee 2092/91 che sono riportate apag. 31.

    Gli elementi in tracce, le vitamine, glienzimi, i microrganismi e gli agenti le-ganti utilizzabili nellalimentazione deglianimali sono elencati alle sezioni 1.1-1.2-1.3-1.4-1.6 del medesimo allegato. I pro-dotti della sezione 1.2 (vitamine, provita-mine e sostanze di effetto analogo chi-micamente ben definite) possono essereutilizzati, solo per i monogastrici, fino al28-3-2004, ricordando che le vitaminesintetiche identiche alle vitamine natu-rali sono ammesse unicamente fino alladata citata per gli animali monogastrici.Antibiotici, coccidiostatici, medicinali,stimolanti della crescita e altre sostanzeatte a stimolare la crescita o la produzio-ne non sono utilizzabili nellalimentazio-ne degli animali.Profilassi e cure veterinarie. Il be-nessere degli animali si basa sulla pre-venzione. Malgrado gli interventi preven-tivi, quando un animale ferito o amma-lato deve essere curato immediatamentee, se necessario, isolato in appositi loca-li. In agricoltura biologica si privilegia ilricorso ai seguenti prodotti: prodotti fito-terapici, omeopatici, oligoelementi e tut-ti i prodotti elencati nellallegato II/C se-zione 3. Qualora luso di tali prodotti nonrisulti efficace possono essere impiegatiantibiotici o medicinali veterinari ottenu-ti per sintesi chimica sotto la responsabi-lit di un veterinario, vietando lutilizzodi questi ultimi per trattamenti preventi-vi. proibito limpiego di sostanze desti-nate a stimolare la crescita o la produzio-ne, nonch luso di ormoni o sostanzeanaloghe destinate a controllare la ripro-duzione o ad altri scopi. Possono tuttaviaessere somministrati ormoni a singoli

    animali nellambito di trattamenti tera-peutici veterinari. Sono autorizzati le cu-re veterinarie degli animali, nonch itrattamenti degli edifici, delle attrezzatu-re e dei locali prescritti dalla normativanazionale e/o comunitaria, compresolimpiego di sostanze immunologiche auso veterinario se riconosciuta la pre-senza di malattie nella zona in cui si-tuata lunit di produzione.

    Ad eccezione delle vaccinazioni, dellecure antiparassitarie e dei piani obbliga-tori di eradicazione attuati negli Statimembri, gli animali possono essere sot-toposti a un massimo di due trattamentiantiparassitari/anno; qualora sia neces-sario intervenire con un numero supe-riore di interventi, gli animali e i prodot-ti da essi derivati non possono esserevenduti come prodotti da agricolturabiologica. Questi animali dovranno esse-re sottoposti a un ulteriore periodo diconversione prima che i loro prodottipossano essere considerati biologici. Lemolecole di sintesi chimica da utilizzareper i trattamenti veterinari dovrannoavere un tempo di sospensione inferioreai 10 giorni; in ogni caso il tempo di so-spensione deve essere di durata doppiarispetto a quello stabilito per legge o,qualora tale periodo non sia precisato,di 48 ore.

    Gli animali trattati devono essereidentificati, singolarmente per il bestia-me di grandi dimensioni, singolarmenteo a gruppi per il pollame e il bestiame dipiccole dimensioni. In ogni caso si pos-sono utilizzare solamente prodotti auto-rizzati secondo la normativa vigente chedovranno essere impiegati e dispensatinel rispetto delle norme sullutilizzo e ladistribuzione del farmaco veterinario.Metodi di gestione zootecnica. Lariproduzione degli animali biologici deveessere naturale, tuttavia consentita lin-seminazione artificiale. Sono vietate al-tre forme di riproduzione artificiale o as-sistita. Sono vietate lapplicazione dianelli di gomma agli ovini, lapplicazionedellanello al naso dei suini, la recisionedella coda o dei denti, la spuntatura delbecco o la decornazione e ogni altro in-

    tervento mutilante a fini non terapeutici. vietato mettere gli occhiali al polla-me. Alcune di queste operazioni possonoessere concesse previa richiesta allorga-nismo di controllo e devono essere effet-tuate sotto la responsabilit del veterina-rio. La castrazione vietata dopo il rag-giungimento della maturit sessuale.

    La stabulazione fissa vietata ma puessere autorizzata dallorganismo di con-trollo su un singolo animale previa moti-vazione da parte delloperatore per ragio-ni di sicurezza e benessere dellanimaleper un periodo limitato di tempo. La sta-bulazione fissa pu essere concessa dal-lorganismo di controllo in edifici preesi-stenti al 24-8-2000 a condizione che lope-ratore sottoscriva un piano di adegua-mento delle strutture aziendali della dura-ta massima di sei anni nel rispetto dei pa-rametri indicati nellallegato VIII del rego-lamento Cee 2092/91 riportato a pag. 33,comunque non oltre il 31-12-2010 per glioperatori che si assoggettano dopo il2005. Tale piano deve prevedere ladegua-mento degli spazi esterni entro tre anni edi quelli interni entro sei anni. In ogni ca-so le deroghe non possono superare il20% degli spazi previsti allallegato VIII,mentre per le zone montane la deroganon potr essere concessa per spazi cheeccedano del 50% rispetto a quelli previ-sti. Durante il periodo di adeguamento ilpascolo non obbligatorio nel caso di sta-bulazione libera; nel caso di stabulazionefissa, il pascolo obbligatorio compatibil-mente con le condizioni pedoclimatiche.Nelle piccole aziende, fino a 18 UBA am-pliabili a 30 UBA a giudizio dellautoritpubblica, permessa la stabulazione fis-sa, previa richiesta di deroga allorgani-smo di controllo, applicabile a quelleunit che soddisfano le norme nazionaliin materia di agricoltura biologica fino al24-8-2000. In questo periodo consentitolutilizzo della catena purch almeno 2volte a settimana gli animali abbiano ac-cesso a pascoli o a spazi liberi allaperto.

    Nel caso del pollame let minima dimacellazione, distinta per tipologia especie, la seguente: 81 giorni per i pol-li, 150 giorni per i capponi, 49 giorni perla anatre di Pechino, 70 giorni per lefemmine di anatra muta, 84 giorni per imaschi di anatra muta, 92 giorni per leanatre bastarde, 94 giorni per le faraone,140 giorni per i tacchini e le oche. Que-ste et minime possono non essere ri-spettate qualora si ricorra a ceppi a cre-scita lenta.

    Nel trasporto non si deve fare ricorsoad alcun tipo di calmanti allopatici, nprima n dopo lo stesso, neppure pos-sibile utilizzare la stimolazione elettrica.In fase di macellazione, labbattimentodeve avvenire sempre previo stordimen-to. Lidentificazione degli animali deveessere garantita per tutto il ciclo di pro-duzione, preparazione, trasporto e com-

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    Guida a l b io logico

    mercializzazione. A questo proposito sirimanda a quanto riportato in appendicee allallegato II del dm 4-8-2000.Deiezioni zootecniche. Il quantitativototale impiegato in azienda non pu su-perare il limite di 170 kg di azoto da deie-zioni zootecniche per ettaro in un anno.Qualora la densit sia superiore a quellaimposta allallegato VII del regolamentoCee 2092/91, lazienda pu stabilire unacooperazione con altre aziende biologi-che per creare un comprensorio nel qua-le smaltire le deiezioni in eccesso, oppu-re ridurre il numero di animali per unitdi superficie. Lo spandimento delle deie-zioni deve avvenire preferibilmente nel-lazienda medesima ma pu avvenire an-che presso altre aziende che praticano ilmetodo biologico. Gli impianti destinatiallo stoccaggio delle deiezioni zootecni-che devono avere una capacit tale daimpedire linquinamento delle acque perscarico diretto o ruscellamento e infiltra-zione del suolo; inoltre devono avere unacapacit di stoccaggio superiore a quellarichiesta per il periodo pi lungo dellan-no nel quale la concimazione del terrenonon opportuna o, peggio, dannosa.Stalle e aree di pascolo. Le condizio-ni di stabulazione devono corrisponderealle esigenze biologiche ed etologichedegli animali. La densit ottimale garan-tisce il massimo benessere agli animali,offrendo sufficienti spazi per stare inpiedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pu-lirsi, assumere tutte le posizioni e i mo-vimenti naturali. Le superfici minimedelle stalle e degli spiazzi liberi allaper-to e le altre caratteristiche di stabulazio-ne sono contenute nellallegato VIII delregolamento Cee 2092/91 riportato apag. 33. Nelle stalle lisolamento, il ri-scaldamento e lareazione devono ga-rantire che la circolazione dellaria, i li-velli di polvere, la temperatura, lumiditrelativa dellaria e la concentrazione deigas siano mantenuti entro limiti non no-civi per gli animali. I locali devono con-sentire unabbondante ventilazione e il-luminazione naturale. I pascoli, gli spiaz-zi liberi e i parchetti allaperto devono,se necessario, offrire un riparo sufficien-te dalla pioggia, dal vento, dal sole e dal-le temperature estreme.

    I fabbricati, i recinti, le attrezzature egli utensili devono essere puliti e disinfet-tati per prevenire la contaminazione e laproliferazione di organismi patogeni; alloscopo si possono usare solamente i pro-dotti elencati allallegato II/E del regola-mento Cee 2092/91 riportato a pag. 31.

    La fase finale di ingrasso di bovini, sui-ni e pecore da carne pu avvenire in stal-la, purch detto periodo non superi 1/5della loro vita e comunque per un perio-do massimo di 3 mesi. Le stalle devonoavere pavimenti lisci ma non sdrucciole-voli; almeno la met del pavimento deveessere solida, n grigliata, n graticciata

    ed riferita allarea minima prevista al-lallegato VIII richiamato. Larea di riposodeve essere confortevole, pulita e asciut-ta, dotata di una lettiera ampia costituitada paglia o da materiali naturali adatti.

    vietato lallevamento dei vitelli inbox individuali dopo una settimana diet. I lattonzoli non possono essere tenu-ti in batterie flat-decks o in gabbie appo-site. A partire dal 24-8-2000 deve essererispettata la direttiva 91/629/Cee per i vi-telli e la direttiva 91/630/Cee per i suini.

    Relativamente al pollame, questo deveessere allevato allaperto e non in gab-bie. Gli uccelli acquatici devono avereaccesso a un corso dacqua, a uno sta-gno o a un lago ogniqualvolta lo deside-rino e le condizioni climatiche lo con-sentano.

    I ricoveri per il pollame devono soddi-sfare le seguenti condizioni minime: il pavimento deve essere compostoper almeno 1/3 da una superficie solida ericoperta di lettiera composta, ad esem-pio, da paglia, trucioli di legno, sabbia otorba; una parte della superficie accessibilealle galline deve essere destinata allaraccolta degli escrementi; i posatoi devono essere in numero suf-ficiente cos come stabilito allallegatoVIII richiamato; devono essere dotati di uscioli di en-trata/uscita di dimensioni adeguate aivolatili la cui lunghezza cumulata dialmeno 4 m/100 m2 di superficie dispo-nibile; ciascun ricovero non deve contenerepi di 4.800 polli, 3.000 galline ovaiole,5.200 faraone, 4.000 femmine di anatramuta o di Pechino, 3.200 maschi di ana-tra muta o di Pechino o altre anatre,2.500 capponi, oche e tacchini; la superficie totale utilizzabile dal pol-lame allevato per la produzione di carneper ciascuna unit di produzione non de-ve superare i 1.600 m2.

    Per le galline ovaiole la luce naturalepu essere completata con illuminazioneartificiale in modo da mantenere la lumi-nosit per un massimo di 16 ore/giornocon un periodo continuo di riposo not-

    turno di almeno 8 ore.I parchetti allaperto, cui il pollame de-

    ve poter accedere per almeno 1/3 dellasua vita, devono essere ricoperti di vege-tazione, essere dotati di dispositivi diprotezione e consentire agli animali unfacile accesso a un numero sufficiente diabbeveratoi e mangiatoie.

    Fra un allevamento di un gruppo e ilsuccessivo il pacchetto esterno deveessere lasciato a riposto per un periodonon inferiore a 40 giorni. Tale normanon si applica quando si tratta di pochicapi di bestiame con superfici di pasco-lamento non definito.

    In merito allobbligo del pascolo e deiparchetti allaperto per i mammiferi, delbacino dacqua per gli uccelli acquatici,alle condizioni minime dei ricoveri e al-lobbligo di parchetti allaperto per il pol-lame e alle dimensioni minime stabilitedal citato allegato VIII del regolamentoCee 2092/91, loperatore pu chiedereuna deroga allautorit competente conscadenza 31-12-2010 esclusivamente perquegli allevamenti aventi edifici preesi-stenti al 24-8-1999 e che erano soggetti acertificazione secondo norme regionali oprivate riconosciute. Gli operatori chebeneficiano di questa deroga devonopresentare allorganismo di controllo unpiano di adeguamento che dimostri laconformit al regolamento Cee 2092/91al termine del periodo oggetto di deroga.Organismi geneticamente modifi-cati. Nel metodo di produzione biologi-co non ammesso il ricorso a organismigeneticamente modificati o a prodotti daessi derivati.Compiti dellallevatore per la ge-stione della documentazione azien-dale e dei registri aziendali. Lalleva-tore nellarco dellanno deve: compilare ogni anno il programma an-nuale di produzione (pap) e inviarlo al-lorganismo di controllo entro il 31 gen-naio seguendo le istruzioni riportate apag. 50. Se intervengono modifiche nel-lindirizzo produttivo, nella specie o raz-za allevata e nel numero di capi o nellaquantit delle produzioni previste alme-no per un 10%, si deve procedere a com-pilare e a presentare un pap di variazio-ne entro 15 giorni dal verificarsi dellestesse; compilare e inoltrare, a seguito di mo-difiche intervenute, le notifiche di varia-zione, corredate dei previsti documentida allegare, entro 30 giorni dal verificar-si delle stesse; tenere aggiornato il registro di stallache deve essere compilato seguendo leistruzioni allegate al dm 4-8-2000, ripor-tate a pag. 50, in sostituzione del registroaziendale ai sensi dellart. 3 del dpr 30-4-1996 n. 317 qualora questultimo man-casse. In ogni caso il registro aziendaledeve essere integrato con le ulteriori re-gistrazioni richieste per il metodo biolo-

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    Guida a l b io logico

    gico; questi registri, inoltre, possono so-stituire quello aziendale di contabilit, lecui modalit di compilazione sono ripor-tate nelle istruzioni per la compilazionedella modulistica a pag. 50; tenere aggiornato il registro inerentela profilassi e le cure veterinarie che de-ve essere compilato dagli allevatori chenon sono tenuti a effettuare analoghe re-gistrazioni ai sensi del dl n. 119 del 27-1-1992 seguendo le istruzioni allegate aldm 4-8-2000 riportate a pag. 49; evidenziare fra i registri aziendali dicontabilit previsti dalle istruzioni per lacompilazione della modulistica comevengono alimentati gli animali allevati e,in particolare, la razione alimentare; sequesta stata modificata rispetto aquanto dichiarato nel piano di gestionedellallevamento inoltrato allorganismodi controllo unitamente alla notifica; lu-so delle materie prime che entrano nellacomposizione della razione alimentare.Queste informazioni possono essere or-ganizzate in un registro alimentare peril quale si rimanda loperatore allorgani-smo di controllo prescelto; compilare il documento accompagna-torio di prodotto controllato nel casodi prodotti non etichettati e in tutti queicasi in cui viene richiesto spedendoneuna copia allorganismo di controllo econservando unulteriore copia pressolazienda; registrare tutti i reclami relativi ai pro-dotti oggetto di certificazione o relativiad attivit aziendali collegate alle produ-zioni biologiche; acquisire, archiviare e rendere dispo-nibili su richiesta dellorganismo di con-trollo i documenti fiscali, le certificazio-ni o le dichiarazioni di conformit, non-ch eventuali deroghe di tutte le materieprime e i mezzi tecnici utilizzati nel pro-cesso produttivo; richiedere al fornitore la dichiarazionedi conformit in merito allassenza o noncontaminazione da ogm per ogni mate-ria prima di origine agricola non biologi-ca, mezzo tecnico, ingrediente o ausilia-rio di fabbricazione; mettere a disposizione dellorganismodi controllo la documentazione relativaalle autorizzazioni igienico-sanitarie, aipiani di autocontrollo e ai manuali di au-tocontrollo in accordo con lHACCP; conservare in azienda copia (anche fo-tostatica) delle fatture degli acquisti edelle vendite e tutta la documentazioneaziendale finch permane nel sistema dicontrollo e, comunque, per un periododi tempo non inferiore a cinque anni, sal-vo diversa indicazione conformementealla normativa vigente.

    Lapicoltura

    Nella medesima area un apicoltorenon pu gestire contemporaneamente

    unit produttive conformemente al me-todo di produzione biologico e unitproduttive convenzionali, ad eccezionedi casi in cui si rispettano le norme sul-lubicazione degli apiari come, ad esem-pio, per effettuare il servizio di impolli-nazione su colture convenzionali. Inquesto caso gli alveari mantengono lacondizione di alveari biologici, ma il pro-dotto da essi derivato non pu esserevenduto con la denominazione di pro-dotto da agricoltura biologica.

    I prodotti dellalveare possono esserecommercializzati con la denominazioneda agricoltura biologica solamente selallevamento stato condotto confor-memente al metodo biologico per alme-no 12 mesi. Durante questo periodo lacera deve essere sostituita, in qualsiasicaso il periodo di conversione si consi-dera concluso quando tuta la cera dei fa-vi del nido stata sostituita con cera bio-logica; la sua sostituzione deve avvenireal massimo in tre anni e nel primo annosi dovrebbe provvedere alla sostituzionedi almeno il 50% dei favi del nido.Origine delle api. La scelta delle razzedeve privilegiare Apis mellifera ligusti-ca e i suoi ecotipi locali e gli ibridi risul-tanti dal libero incrocio con le razze diapi presenti nelle aree di confine. Gliapiari devono provenire da unit confor-mi alle norme del metodo biologico, ma possibile chiedere una deroga allorga-nismo di controllo per convertire gliapiari esistenti nellunit di produzione.

    In caso di elevata mortalit a causa diproblemi sanitari e catastrofi possibilechiedere allorganismo di controllo unaderoga per lutilizzo di sciami provenien-ti da apicoltura convenzionale fatto sal-vo lobbligo di rispettare il periodo diconversione. Inoltre possibile intro-durre nellapiario il 10% allanno di scia-mi non conformi al metodo biologico acondizione che siano collocati in alveariprovenienti da unit di produzione bio-logica. In tal caso non si applica il perio-do di conversione.Ubicazione degli apiari. Gli apiari de-vono essere ubicati in aree tali da garan-tire fonti naturali di nettare, melata e pol-line sufficienti e laccesso allacqua per le

    api. Nel raggio massimo di 3 km a far cen-tro dalla postazione dellapiario, le fontidi bottinaggio devono essere costituiteessenzialmente da coltivazioni biologi-che, da flora spontanea e da coltivazionisottoposte a cure colturali a basso impat-to ambientale (come, ad esempio, quelleche erano conformi al regolamento Cee2078/92). Inoltre gli apiari devono esserea una distanza sufficiente e definita dal-lorganismo di controllo da qualsiasi fon-te di produzione non agricola quali centriurbani, aree industriali, discariche, ince-neritori di rifiuti, ecc.; nel caso di discari-che e inceneritori di rifiuti la distanza de-gli apiari deve essere superiore a 1 km.Nutrizione. La nutrizione artificialedelle colonie autorizzata per la soprav-vivenza dellalveare e in condizioni cli-matiche estreme, deve essere effettuatacon miele biologico, preferibilmente del-la stessa unit biologica. Lautorit puconsentire luso di sciroppo o melassa dizucchero biologico quando ci sia ri-chiesto dalle condizioni climatiche av-verse. La nutrizione artificiale autoriz-zata solo tra lultima raccolta di miele e15 giorni prima dellinizio della bottina-tura che comporta limmagazzinamentodel miele.Profilassi e cure veterinarie. La pro-filassi e la cura dellapiario si basa sullaprevenzione. Qualora, nonostante le mi-sure di profilassi preventive, alcune colo-nie o famiglie si ammalassero necessa-rio intervenire immediatamente e isolarlein appositi apiari. vietato luso di medi-cinali veterinari allopatici ottenuti persintesi chimica; nel caso in cui i tratta-menti preventivi non siano efficaci pos-sibile ricorrere alluso dei medicinali ot-tenuti per sintesi chimica sotto la respon-sabilit di un veterinario se la loro corri-spondente utilizzazione autorizzata nelnostro Paese. Nei casi di infestazione daVarroa jacobsoni possono essere usatilacido formico, lacido lattico, lacidoacetico e lacido ossalico, nonch le se-guenti sostanze: mentolo, timolo, euca-liptolo e canfora. Sono, inoltre, autorizza-ti i trattamenti veterinari o i trattamentiper arnie, favi, ecc. che sono obbligatoriai sensi della normativa vigente.

    Le colonie trattate con medicinali ve-terinari allopatici ottenuti per sintesichimica devono essere isolate in apposi-to apiario e la cera deve essere comple-tamente sostituita con cera conforme almetodo biologico. Successivamente de-vono essere poste in fase di conversioneper un anno.Gestione dellalveare e identifi-cazione. vietata la distruzione delleapi come metodo associato alla raccol-ta dei prodotti. vietata la spuntaturadelle ali delle api regine. permessa lasostituzione dellape regina previa sop-pressione della precedente. ammes-sa la soppressione della covata ma-

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    Guida a l b io logico

    schile per contenere linfestazione daVarroa jacobsoni. proibito luso direpellenti chimici sintetici durante lasmielatura.

    vietato luso di plastica e limpiegodi vernice allinterno della arnie. La pro-tezione esterna dellarnia deve essererealizzata con vernici atossiche.

    La cera per i nuovi telaini deve prove-nire da unit condotte secondo il meto-do biologico; loperatore pu chiedereuna deroga allorganismo di controlloper luso di cera convenzionale qualorala cera biologica non sia disponibile sulmercato e purch provenga da opercoli;la concessione della deroga subordina-ta allaccertamento dellidoneit basatasullanalisi della cera stessa. vietatolimpiego di favi che contengano covateper lestrazione del miele. Per la prote-zione di materiali, telaini, arnie, favi, so-no consentiti solamente i prodotti elen-cati allallegato II/B del regolamento Cee2092/91, il vapore e la fiamma diretta.Per pulire e disinfettare edifici, attrezza-ture, utensili e materiali usati in apicol-tura biologica sono permesse le sostan-ze elencate nellallegato II/E del regola-mento Cee 2092/91.

    Lidentificazione degli apiari viene rea-lizzata conformemente a quanto previstonello specifico capitolo delle istruzioni al-legate al dm 4-8-2000 riportate a pag. 50.Organismi geneticamente modifi-cati. Nel metodo di produzione biologi-co non ammesso il ricorso a organismigeneticamente modificati o a prodotti daessi derivati.Compiti dellapicoltore per la ge-stione della documentazione azien-dale e dei registri aziendali. Lapicol-tore nellarco dellanno deve: compilare ogni anno il programmaannuale di produzione (pap) per gli al-levamenti apistici, corredato della car-tografia prevista, e inviarlo allorgani-smo di controllo entro il 31 gennaio se-guendo le istruzioni riportate a pag. 50.Se intervengono modifiche ai dati inesso contenuti, si deve provvedere acompilare e a presentare un pap di va-riazione entro 15 giorni dal loro verifi-carsi. Qualora ci si avvalga di una po-stazione non prevista dal pap la varia-zione deve essere comunicata allorga-nismo di controllo entro 7 giorni dallasua occupazione; compilare e inoltrare a seguito di modifi-che le notifiche di variazione, corredatedei previsti documenti da allegare, entro30 giorni dal verificarsi delle variazioni; tenere aggiornato il registro annualedelle postazioni da compilare seguendole istruzioni allegate al dm 4-8-2000 ri-portate a pag. 50. Tale documento deveessere aggiornato almeno ogni 15 giornidurante il periodo produttivo e deve es-sere accompagnato dalla cartografia re-lativa ad ogni singola postazione in scala

    da 1:10.000 o da 1:25.000; tenere aggiornato il registro inerente aprofilassi e cure veterinarie, che deve es-sere compilato dagli operatori che non so-no tenuti ad effettuare analoga registra-zione ai sensi del dl n. 119 del 27-1-1992 seguendo le istruzioni allegate al dm 4-8-2000; registrare tutti i reclami relativi ai pro-dotti oggetto di certificazione o relativiad attivit aziendali collegate alle produ-zioni biologiche; compilare il documento accompagnato-rio di prodotto controllato nel caso diprodotti non etichettati e in tutti quei casiin cui viene richiesto spedendone una co-pia allorganismo di controllo e conser-vando unulteriore copia presso lazienda; acquisire, archiviare e rendere dispo-nibili su richiesta dellorganismo di con-trollo i documenti fiscali, le certificazio-ni o le dichiarazioni di conformit, non-ch eventuali deroghe di tutte le materieprime e i mezzi tecnici utilizzati nel pro-cesso produttivo; richiedere al fornitore la dichiarazionedi conformit in merito allassenza o noncontaminazione da ogm per ogni mate-ria prima di origine agricola non biologi-ca, mezzo tecnico, ingrediente o ausilia-rio di fabbricazione; mettere a disposizione dellorganismodi controllo leventuale documentazionerelativa alle autorizzazioni igienico-sani-tarie, ai piani di autocontrollo e ai ma-nuali di autocontrollo in accordo conlHACCP; conservare in azienda copia (anche fo-tostatica) delle fatture degli acquisti edelle vendite e tutta la documentazioneaziendale finch permane nel sistema dicontrollo e, comunque, per un periododi tempo non inferiore a cinque anni, sal-vo diversa indicazione conformementealla normativa vigente.

    Attivit di preparazionealimentare

    Alla stregua di qualsiasi altro operato-re che interviene sui prodotti biologici,anche quelli dediti allo stoccaggio, pre-parazione, condizionamento ed etichet-

    tatura devono assoggettarsi al controlloe alla certificazione da parte di un orga-nismo autorizzato al fine di verificare laconformit al regolamento Cee 2092/91.Le operazioni di preparazione alimenta-re possono essere eseguite solamentedopo lesecuzione di una verifica ispetti-va da parte dellorganismo di controllo.Caratteristiche strutturali. Le unitproduttive, nelle quali si eseguono ope-razioni anche a carico dei prodotti con-venzionali, devono rispettare i seguentiadempimenti: disporre di zone separate per lo stoc-caggio di prodotti non biologici, sia pri-ma che dopo le operazioni di preparazio-ne, al fine di evitare possibilit di com-mistione con le produzioni biologiche; le operazioni di preparazione devonoessere eseguite in cicli completi, separa-te fisicamente o nel tempo da analogheoperazioni effettuate su produzioni nonbiologiche; qualora le attrezzature utilizzate per latrasformazione siano le medesime, ne-cessario effettuare unadeguata pulizia ebonifica affinch non si verifichino com-mistioni con produzioni non biologicheo con sostanze non cosentite; deve essere garantita lidentificazionedelle partite al fine di rintracciare le pro-duzioni biologiche ed evitare mescolan-ze con prodotti convenzionali; nel caso in cui le operazioni non ven-gano eseguite di frequente, gli operatoridevono preannunciare detti lavori entrotermini prefissati daccordo con lorgani-smo di controllo; a tal fine riportiamo inappendice 2 un modello precompilato diavviso di produzione.Registrazioni. Gli operatori coinvolti inoperazioni di preparazione alimentare de-vono tenere aggiornati i registri consegna-ti dallorganismo di controllo. In particola-re, sono tenuti a registrare i seguenti datisu un registro di carico e scarico di cui ri-portiamo un esempio in appendice 2: lorigine, la natura, il riferimento aidocumenti con