Aggiornamenti in materia di contrattazione integrativa distituto Massimo Spinelli marzo 2013.

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Aggiornamenti in materia di contrattazione integrativa d’istituto Massimo Spinelli marzo 2013

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Aggiornamenti in materia di contrattazione integrativa

d’istituto

Massimo Spinelli

marzo 2013

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Indice dei lavori

I fondamenti del quadro normativo vigente Il contenzioso promosso dalle OO.SS. di comparto e la giurisprudenza

che si è andata sedimentando negli ultimi tre anni Il diverso atteggiamento del MIUR e del DFP La centralità dello strumento dell’informazione preventiva Le modifiche introdotte dalla Legge 135/2012 La Circolare n. 25 del MEF relativa alla redazione della Relazione

illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria Il CCNL del 12 dicembre 2012 e l’Intesa del 30 gennaio 2013 tra

MIUR e OO.SS. di comparto Come gestire l’attuale fase contrattuale alla luce delle comunicazioni

del MIUR Il rapporto con i revisori dei conti

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I fondamenti del quadro normativo vigente

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Cambiano le finalità della contrattazione

“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, (……) La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato” (art. 40, comma 3-bis d.lgs 165/01)

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Il recupero della gerarchia delle fonti

l’inderogabilità della legge ad opera dei contratti collettivi di lavoro (legge 15/09 articolo 1, c.1)

l’imperatività delle norme di legge (d.lgs. 165/01, articolo 2,c.2)

la nullità automatica delle clausole contrattuali difformi dalla legge (d.lgs. 165/01 articolo 2, c. 3-bis e 3-quinquies)

la decadenza automatica dei contratti difformi (d.lgs. 150/09 articolo 65)

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Il dirigente è un cardine del sistema

Le attribuzioni dei dirigenti sono derogabili soltanto da specifiche disposizioni legislative (art. 4, c. 3, d.lgs. 165/01)

Il potere di organizzazione del dirigente quindi: è garantito dalla legge (imperativa e inderogabile) è attribuito in via esclusiva è assimilato ai poteri del privato datore di lavoro è sottoposto all’obbligo d’informazione alla parte sindacale riguarda in particolare la gestione delle risorse umane, la

direzione e l’organizzazione del lavoro è sottoposto a verifica da parte degli organismi di controllo

(art. 5, cc. 2 e 3, d.lgs. 165/01)

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La demarcazione tra legge e contratto

Le prerogative del dirigente scolastico rientrano nell’ambito della legge (d.lgs. 165/01, articolo 5,c.2)

In caso di mancato accordo con la parte sindacale la legge riserva alla parte pubblica il potere d’iniziativa (d.lgs. 165/01, articolo 40, comma 3-ter)

L’ambito privatistico della contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e le relazioni sindacali (d.lgs. 165/01, articolo 40,c.1)

Gli ambiti di competenza del dirigente sono esclusi dalla contrattazione collettiva e diventano oggetto di informazione sindacale (idem)

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Una logica conseguenza

Tre delle sei materie di contrattazione previste dall’art. 6 del CCNL comparto scuola vanno derubricate ad informazione preventiva

h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di

utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

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Il contenzioso promosso dalle OO.SS. di comparto

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Una duplice lettura della riforma “Brunetta”

La riforma è un grave passo indietro sottrae potere alla contrattazione collettiva ri-pubblicizza materie che dovevano restare in ambito privatistico compromette il sistema delle tutele dei dipendenti pubblici

La riforma riafferma un utile sistema di regole pone rimedio alla progressiva invasione da parte contrattuale di

materie che dovevano restare riserva di legge introduce una netta separazione tra materie che appartengono

all’ambito di legge e materie demandate a norme pattizie restituisce alla funzione dirigenziale le prerogative affermate fin

dal 1992

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L’obiezione delle OO.SS. di comparto

Il decreto “Brunetta” non è applicabile alla contrattazione integrativa d’istituto, che resta legata all’art. 6 del CCNL “5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale

si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.” (d.lgs. 150/09 articolo 65 comma 5)

Il D.L. 31 maggio 2010, convertito dalla legge 122/2010, art. 9, comma 1, introduce una moratoria contrattuale fino a tutto il 2013, per cui il CCNL comparto scuola 2007 resta la norma di riferimento della contrattazione integrativa

Ogni ipotesi contrattuale difforme dall’art. 6 del CCNL configura l’antisindacalità del comportamento del dirigente, ex art. 28 della legge n. 300/70

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Gli sviluppi della situazione

Numerosi dirigenti espungono dal contratto integrativo le materie rientranti nelle prerogative dirigenziali: una parte di essi è denunciata per comportamento antisindacale

Si sviluppa in pochi mesi la giurisprudenza nel settore: dopo le prime incertezze si contano 17 decreti + 6 sentenze in sede di appello di rigetto dell’accusa di comportamento antisindacale ad opera del giudice del lavoro (Venezia, Bologna, Napoli, Oristano, Nuoro, Catanzaro)

Recentemente è stata registrata una sentenza di conferma del comportamento antisindacale da parte del giudice del lavoro di Lucca

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Gli sviluppi della situazione

Il d.lgs. 1 agosto 2011 n.141, reca modifiche e integrazioni al d.lgs. 150/09, le quali all’art. 5, commi 1 e 2, confermano che: ai contratti sottoscritti successivamente (al 15.11.09) si

applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto

le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali

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Il diverso atteggiamento del MIUR e del DFP

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Le ambiguità e gli errori del MIUR

Il MIUR interferisce, con una CM del 2010, in una questione che riguarda esclusivamente le autonomie scolastiche sostenendo che nulla dovesse cambiare nella contrattazione d’istituto

Nel 2011 e nel 2012 sottoscrive un CCNI sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie del personale in palese contraddizione con le norme di riferimento [entrambi bloccati dal DFP per non conformità]

Nel luglio 2012 sottoscrive un CCNI sulla mobilità dei dirigenti in caso di dimensionamento scolastico, che l’ANP si rifiuta di firmare [respinto dal MEF in quanto la materia non è disponibile]

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La coerenza degli organi di controllo

Il DFP (e da ultimo anche il MEF) ha sempre coerentemente difeso il nuovo assetto normativo rifiutandosi di certificare ipotesi contrattuali illegittimi o

non conformi a legge predisponendo il D.lgs. 141 del 1 agosto 2011, che

conferma l’applicazione immediata delle nuove norme emanando la Circolare DFP 13 maggio 2010, n. 7,

che precisa varie questioni applicative, ribadendo che la micro-organizzazione costituisce area elettiva di competenza del dirigente

emanando la Circolare DFP 5 aprile 2011, n. 7, che precisa che il d.lgs.150/09 si applica a tutte le istituzioni scolastiche

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La coerenza degli organi di controllo

Il MEF, d’intesa con il DFP, ha diramato la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 con la quale ha impartito istruzioni per la redazione della Relazione

illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria, che accompagnano obbligatoriamente il Contratto integrativo d’istituto

ha ribadito l’obbligo di dichiarare nella Relazione illustrativa [di esclusiva competenza del dirigente] la conformità dell’accordo alle norme di legge

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La centralità dello strumento dell’informazione preventiva

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Gli strumenti delle relazioni sindacali

Il CCNL del comparto scuola prevede che a livello d’istituto il sistema delle relazioni sindacali sia articolato in Informazione sindacale preventiva e successiva Contrattazione integrativa Interpretazione autentica

La legge 135/2012 ha inserito un nuovo strumento L’esame congiunto [ma ci sono fondati dubbi

che l’esame congiunto interessi il livello d’istituto]

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Il nuovo sistema delle relazioni sindacali

La riforma del quadro normativo prodotta dalle modifiche apportate dal d.lgs. 150/09 al d.lgs. 165/01 restringe il campo delle materie disponibili per la

contrattazione integrativa d’istituto, riducendole da sei a tre (ambito privatistico)

potenzia di conseguenza le materie riservate all’informazione preventiva e successiva (ambito pubblicistico)

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Il nuovo sistema delle relazioni sindacali

Ne consegue che allo strumento dell’informazione, finora sottoutilizzato, va d’ora in avanti dedicata grande attenzione rispetto: alle materie alla correttezza delle procedure ai tempi

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Le materie dell’informazione sindacale

Le materie già previste dall’articolo 6 del CCNL sono: a) proposte di formazione delle classi e di determinazione

degli organici della scuola;b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio,

ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e

territoriali;d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;e) utilizzazione dei servizi sociali;f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del

personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

g) tutte le materie oggetto di contrattazione;

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Le materie dell’informazione sindacale

Ad esse vanno aggiunte le 3 materie sottratte alla contrattazione integrativa dopo il d.lgs.150/09:

h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;

m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

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I tempi dell’informazione

L’informazione sindacale va fornita preventivamente su tutti gli aspetti gestionali; soprattutto su quelli sottratti alla contrattazione integrativa

La parte sindacale è libera di esercitare il diritto di critica

La parte pubblica: può tenere conto delle osservazioni sindacali e modificare

le proprie decisioni può considerare non condivisibili le osservazioni sindacali

e confermare le proprie decisioni È opportuno che le «determine» dirigenziali rechino

sempre in premessa la dicitura: fornita alla parte sindacale la dovuta informazione

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La procedura da rispettare

L’informazione sindacale va fornita all’intera parte sindacale (e non solo alla RSU)

Gli incontri devono essere convocati formalmente, con l’esplicitazione dell’ordine del giono

Le informazioni sono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione (solo in casi d’urgenza è possibile utilizzare fax o e-mail)

Degli incontri deve restare traccia attraverso un verbale sintetico, redatto seduta stante da un assistente amministrativo e sottoscritto dalle parti

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La procedura da rispettare

L’informazione preventiva ha lo scopo di illustrare alla parte sindacale le motivazioni di interesse generale che sono alla base delle determinazioni che il dirigente è in procinto di assumere

L’informazione successiva ha lo scopo di fornire gli esiti prodotti dalle determinazioni adottate anche in rapporto ai tabulati contenenti i compensi a

carico del FIS, per i quali è stato eliminato ogni vincolo di riservatezza

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Le modifiche introdotte dalla Legge 135/2012

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La novità dell’esame congiunto

d.lgs. 165/2001, art. 5, c. 2 [modificato dalla legge 135/2012]:“…… le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.”

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La novità dell’esame congiunto

La Micro-organizzazione resta dunque un ambito riservato dalla legge al dirigente, anche per le materie che il CCNL attribuisce alla contrattazione o anche alla deliberazione degli organi collegiali

• assegnazione dei docenti alle classi• assegnazione del personale ATA a sedi e plessi• piano annuale delle attività del personale docente• nomina dei collaboratori del dirigente e dello Staff• piano annuale delle attività di servizio del personale ATA• attribuzione delle funzioni strumentali al POF (sulla base delle

aree d’intervento individuate dal collegio docenti)• attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA• attribuzione di tutti gli incarichi (da inquadrare opportunamente in

un funzionigramma d’istituto)

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La novità dell’esame congiunto

La nuova norma conferma la competenza datoriale esclusiva per l’organizzazione degli uffici mentre indica l’esame congiunto come sede di confronto sulle misure riguardanti i rapporti di lavoro

Ma, aggiunge, “ove previsto dai contratti di cui all’articolo 9”, cioè i CCNL dei diversi comparti e aree e il CCNL scuola tuttora vigente non prevede l’istituto dell’esame congiunto

La modifica quindi non “restaura” l’art. 6 del CCNL, come sostengono le OO.SS. di comparto

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La novità dell’esame congiunto

Laddove è previsto, l’esame congiunto prevede la seguente procedura: la parte datoriale fornisce l’informazione preventiva

alla parte sindacale sulle materie previste entro un certo termine (di solito, molto breve: in

alcuni casi, due giorni, mai più di cinque), e solo per le materie per le quali è previsto, la parte sindacale può chiedere un esame congiunto

la parte datoriale deve convocare un tavolo entro pochi giorni (anche qui, di solito, non più di cinque) per discutere le materie in questione

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La novità dell’esame congiunto

la discussione non può durare più di un tempo predefinito: per esempio, cinque giorni

alla scadenza, se si è raggiunto un accordo, viene firmato un verbale di intesa, cui le parti si impegnano a conformarsi

in mancanza di accordo, ciascuna parte recupera la propria libertà di iniziativa.

in pratica la parte pubblica può procedere secondo quanto aveva comunicato in sede di informazione preventiva

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La Circolare n. 25 del MEF relativa alla redazione della Relazione illustrativa e della

Relazione tecnico-finanziaria

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I documenti a corredo del contratto

Il contratto integrativo è stato sempre corredato da una relazione accompagnatoria fino al 2009 era sufficiente una Relazione tecnico

finanziaria, che dava evidenza della compatibilità del contratto con le risorse disponibili

Con il D.lgs. 150/09 alla Relazione tecnico finanziaria (di competenza del Dsga) si aggiunge la Relazione illustrativa (di competenza del dirigente) per rendere conto della finalizzazione dell’accordo ad obiettivi di miglioramento della performance

Il D.lgs. 150/09 prevede che entrambe le Relazioni vadano redatte sul modello del MEF

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I documenti a corredo del contratto

Per tre anni il modello non è stato approntato, pertanto le scuole hanno utilizzato modelli propri

È solo con la Circolare MEF n. 25 del 19 luglio 2012 che i modelli sono stati diffusi e quindi sono diventati obbligatori

La Circolare non è stata pensata per le scuole, ma soprattutto per le Amministrazioni centrali dello Stato, ed è quindi applicabile soltanto in parte, con esclusione dei riferimenti ai Titoli II e III del D.lgs. 150/09, al momento non operativi nel comparto

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I documenti a corredo del contratto

Le due Relazioni sono finalizzate a: supportare la delegazione di parte pubblica con uno

strumento uniforme di esplicitazione dei contenuti supportare gli organi di controllo con un omogeneo

piano di verifica di certificazione degli atti negoziali fornire al cittadino/utente la piena visibilità e

confrontabilità dei contenuti degli accordi Viene raccomandato, pertanto, di utilizzare un

linguaggio semplice, chiaro e con riferimenti oggettivi

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La Relazione illustrativa

Lo Schema del MEF prevede una ripartizione della Relazione in due Moduli

Per quanto riguarda il Modulo 1 è possibile utilizzare i seguenti riquadri: Data di sottoscrizione Periodo temporale di vigenza Composizione della delegazione trattante Soggetti destinatari Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione

sintetica)

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La Relazione illustrativa

I riquadri che riguardano l’iter procedurale non possono invece essere compilati in quanto interessano procedure non attuate al momento all’interno delle istituzioni scolastiche

Quindi in ogni riquadro va riportata la dicitura “non applicabile al comparto scuola” o se si preferisce quella suggerita dalla circolare “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Unica eccezione può essere considerata l’indicazione che è stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del D.lgs. 150/2009

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La Relazione illustrativa

Per quanto riguarda il Modulo 2 la circolare non offre riquadri predefiniti, ma richiede che contenga un’analisi dell’articolato dell’accordo, tale che dia evidenza di alcuni requisiti ritenuti essenziali

Si suggerisce ai dirigenti di prestare particolare attenzione a questo secondo settore della Relazione illustrativa dal momento che sono chiamati ad assumersi la responsabilità della corretta conduzione del negoziato e del rispetto dei vincoli di contratto e di legge

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La Relazione illustrativa

I requisiti ritenuti essenziali: Esplicitare le norme di legge e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa

della specifica materia trattata. Presentare un quadro di sintesi delle modalità di utilizzo del FIS. Gli effetti abrogativi espliciti dell’accordo (questo nel caso in cui nel contratto precedente

fossero contenute materie non più disponibili per la contrattazione integrativa). Evidenziare quanto l’attribuzione dei compensi risponda a criteri di meritocrazia e

premialità.(Potrà essere fatto soltanto a livello generale e non in riferimento al Titolo III del D.lgs. 150/2009.)

Attestare l’applicazione del principio di selettività nelle progressioni economiche. (anche in questo caso è necessario ricorrere alla formula “non applicabile al comparto scuola”)

Illustrare i risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in correlazione con gli strumenti di pianificazione gestionale (Riferimento evidente al POF,al Piano annuale delle attività del personale docente e non docente e al Funzionigramma d’istituto)

Fornire ogni ulteriore informazione utile alla migliore comprensione delle scelte contrattuali.

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La Relazione tecnico-finanziaria

Lo Schema del MEF prevede la suddivisione della Relazione in quattro Moduli Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la

contrattazione integrativa Schema generale riassuntivo del Fondo per la

contrattazione integrativa Compatibilità economico-finanziaria e modalità di

copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

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La Relazione tecnico-finanziaria

Il Modulo 1 fa espresso riferimento all’Atto di costituzione del Fondo (di competenza del Dsga), che deve tenere conto: delle risorse fisse aventi carattere di certezza delle risorse variabili delle (eventuali) decurtazioni del Fondo della sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a

certificazione delle risorse temporaneamente allocate all’esterno del

Fondo

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La Relazione tecnico-finanziaria

Il Modulo 2 è destinato a restituire la programmazione di utilizzo del Fondo concordata in sede di accordo e tiene conto: delle destinazioni non disponibili per la contrattazione integrativa delle destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo delle (eventuali) destinazioni ancora da regolare della sintesi della definizione di destinazione delle poste del Fondo

sottoposto a certificazione delle destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo dell’Attestazione motivata del rispetto dei vincoli di carattere

generale

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La Relazione tecnico-finanziaria

Il Modulo 3 è ricognitivo, per consentire all’Organo di controllo una sintesi quantitativa delle poste discusse nei due Moduli precedenti

Il Modulo 4 serve a dar conto del rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo e contiene: l’esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della

contabilità presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo l’esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di

spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato la verifica delle disponibilità finanziarie ai fini della copertura delle

diverse voci di destinazione del Fondo

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L’azione dei Revisori dei conti

Costituiscono l’Organo di controllo della contrattazione integrativa d’istituto

La loro azione di controllo viene esercitata: sull’Ipotesi di contratto integrativo sulla Relazione illustrativa sulla Relazione tecnico-finanziaria

Eventuali rilievi possono riguardare qualsiasi dei tre documenti

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Il CCNL del 12 dicembre 2012 e l’Intesa del 30

gennaio 2013 tra MIUR e OO.SS. di comparto

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La contesa sugli scatti di anzianità

La pressione delle OO.SS. sul governo per recuperare gli scatti di anzianità del personale del comparto scuola (bloccati dal D.L 112/2008 (legge 133/2008) ha ottenuto: la sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre

2012 relativo al reperimento delle risorse da destinare al recupero degli scatti di anzianità 2011/12

la sottoscrizione dell’Intesa del 30 gennaio 2013, relativa all’assegnazione alle II.SS. di un acconto sulla risorsa finanziaria per il finanziamento del MOF 2012/13

la sottoscrizione dell’Intesa del 6 febbraio 2013 sulla ripartizione dell’acconto relativo al finanziamento dei progetti per le aree a rischio

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L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012

Il contratto è finalizzato a reperire le risorse necessarie a restituire al personale gli scatti di anzianità A tal fine si recuperano:

93 milioni di euro sul 2011 (economie + FIS) 381 milioni di euro sul 2012 (economie + FIS

Si assume l’impegno a recuperare altri 381 milioni di euro per il 2013 e 381 milioni di euro per tutti gli anni a seguire

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L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012

Il FIS è conseguentemente ridotto di: 7 milioni di euro per il 2011 238,91 milioni di euro per il 2012 275,41 milioni di euro per il 2013 e per gli anni a seguire

Le ore eccedenti sono tagliate di: 11,65 milioni di euro per il 2012 15,50 milioni di euro a decorrere dal 2013

Le risorse per le funzioni strumentali sono ridotte di: 23,47 milioni di euro per il 2012 31,22 milioni di euro a decorrere dal 2013

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L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012

Le risorse gli incarichi specifici sono ridotte di: 10,34 milioni di euro per il 2012 13,75 milioni di euro a decorrere dal 2013

Le risorse per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio,… sono ridotte di: 10,14 milioni di euro per il 2012 13,48 milioni di euro a decorrere dal 2013

Le risorse destinate ai compensi accessori del personale comandato sono ridotti di: 0,49 milioni di euro per il 2012 0,64 milioni di euro a decorrere dal 2013

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L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012

Il punto 4 dell’art. 2 del CCNL mette mano anche ai parametri per l’attribuzione del FIS

Parametri 2012 2013

Punti di erogazione del servizio € 4.056 € 3.673

Addetti individuati quale organico di diritto personale docente e ATA

€ 594 € 534

Addetti individuati quale organico di diritto personale docente e ATA degli istituti secondari di secondo grado

€ 857 € 857

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L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012

Il CCNL in realtà dà con una mano e toglie con l’altra L’ammontare complessivo del MOF (trattamento

accessorio complessivo del personale della scuola) viene ridotto di circa il 33% (da 1.385,21 milioni di euro a 924,04 milioni di euro)

Come se non bastasse sta girando in questi giorni la voce, sembra accreditata, che il consiglio dei ministri si appresti a deliberare un nuovo blocco degli scatti di anzianità

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L’Intesa del 30 gennaio 2013

Introduce una “rimodulazione” della disponibilità MOF per l’anno 2013

Sostanzialmente si aumenta la quota per i primi 8 dodicesimi

(da 690,24 milioni di euro a 741,42 milioni di euro) si riduce la quota dei restanti quattro dodicesimi

(da 345,12 milioni di euro a 293,94 milioni di euro)

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L’Intesa del 30 gennaio 2013

In questo modo diventa possibile assegnare alle scuole: 668,57 milioni di euro per il FIS (ma i parametri

diventano € 3.058,90 x punto di erogazione; € 445,88 x unità di personale in organico; € 857,00 per unità di personale scuola secondaria di 2° grado per attività di recupero

83,88 milioni euro per le funzioni strumentali al POF 36,60 milioni di euro per gli incarichi specifici ATA 41,35 milioni di euro per attività complementari di E.F.

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L’Intesa del 30 gennaio 2013

30,00 milioni di euro per la copertura delle ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti

42,06 milioni euro per il finanziamento dei progetti per le aree a rischio

1,58 milioni di euro per il personale comandato ai sensi della normativa sull’autonomia scolastica

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L’Intesa del 30 gennaio 2013

L’Intesa stabilisce inoltre di assegnare alle scuole: l’intero importo del MOF per il periodo sett.-dic. 2012 Il 50% dell’importo rimodulato per il periodo gen.-ago.

2013 L’assegnazione assomma a 553,33 milioni di euro,

di cui 410,51 milioni quale quota FIS 60,44 milioni per punti di erogazione del servizio

(parametro 1.405,61) 176,00 milioni per addetto in organico (parametro 204,91) 174,07 milioni per addetto scuole 2° grado (parametro

857,00)

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L’Intesa del 30 gennaio 2013

L’Intesa stabilisce inoltre di assegnare la somma complessiva di 20 milioni di euro (da ricavare sempre dai 553,33 milioni assegnabili), in proporzione all’organico di diritto: 6,3 milioni di euro alla scuola dell’infanzia e primaria 13,7 milioni di euro alla scuola secondaria di primo e

secondo grado

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L’Intesa del 30 gennaio 2013

L’Intesa stabilisce inoltre i valori unitari per la ripartizione dell’acconto (gen.-ago. 2013):

Funzioni strumentali: quota comune € 1.418,00 quota aggiuntiva per complessità € 747,00 quota posti organico docenti € 47,00

Incarichi specifici personale ATA quota x posti in organico diritto (-Dsga)€ 119,00

Progetti di avviamento alla pratica sportiva quota per classe € 131,00

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L’Intesa del 30 gennaio 2013

Scuole di titolarità dei coordinatori provinciali E.F. quota per scuola € 5.940,00

Ore eccedenti quota scuola infanzia e primaria x docente € 20,35 Quota scuola secondaria x docente € 38,53

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L’Intesa del 6 febbraio 2013

L’Intesa stabilisce la ripartizione dei 24,66 milioni di euro destinati al finanziamento dei progetti aree a rischio, a valere sull’acconto (gen.-ago. 2013)

La somma viene distribuita percentualmente su base regionale

Viene stabilito il termine del 25 febbraio 2013 per l presentazione dei progetti

Viene dato agli UU.SS.RR. il termine del 25 marzo 2013 per trasmettere al MIUR i progetti approvati, nei limiti delle disponibilità

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Come gestire l’attuale fase contrattuale alla luce delle

comunicazioni del MIUR

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Che cosa portare in contrattazione

Abbiamo parlato di un CCNL e di Intese tra MIUR e OO.SS. di comparto che attendono di essere certificati dagli organi di controllo

Una parte delle OO.SS. sta premendo perché si porti in contrattazione l’intero budget assegnabile alla scuola (compreso il 50% previsto ma non accreditato)

D’altra parte alcuni revisori dei conti interpellati hanno dichiarato l’impossibilità di certificare accordi relativi a risorse non accertate

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Che cosa portare in contrattazione

Mancano inoltre alcuni elementi determinanti: non viene comunicato l’esatto ammontare del fondo per

l’intero anno scolastico (Il Dsga non può certificare un budget non comunicato in termini definitivi)

nel 50% dell’acconto assegnato agli istituti secondari di 2° grado è compresa l’intera quota destinata ai corsi di recupero. Quindi è molto improbabile che il futuro saldo di questi istituti corrisponda all’acconto accreditato

non viene ricordato l’obbligo di accantonamento degli importi necessari a retribuire l’Indennità di direzione parte variabile spettante al Dsga, o l’Indennità di direzione parte fissa e variabile per il sostituto del Dsga

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Che cosa portare in contrattazione

L’insieme di questi elementi consiglia di adottare una soluzione prudente, cioè di portare in contrattazione integrativa soltanto le risorse accertate cioè la somma delle risorse accreditate dal MIUR

all’istituto con la Nota n. 1167 e delle economie 2011/12 certificate dal MEF

Questo comporta l’evidente difficoltà di non poter coprire la totalità degli impegni assunti in fase di adozione del Piano delle attività del personale docente e ATA e del Piano dell’offerta formativa

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Che cosa portare in contrattazione

La procedura negoziale dovrà essere completata come da norma, compresa la certificazione dell’ipotesi, la stipula, l’invio telematico ad ARAN e CNEL, la pubblicazione sul sito dell’istituto

La procedura dovrà essere replicata, con una nuova sequenza contrattuale, al momento in cui il MIUR comunicherà l’esatto ammontare del saldo spettante all’istituto

Per evitare fastidiose recriminazioni, sarà opportuno stabilire l’ordine di priorità di attività e funzioni e inserire una clausola di salvaguardia

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Il rapporto con i revisori dei conti

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I revisori devono costituire una risorsa

In una situazione così complessa e indeterminata è opportuno stabilire un rapporto di stretto coordinamento con i revisori dei conti, in modo d prevenire ogni ipotesi di dissenso e di rilievo

Questo richiede un’intesa preventiva tra il dirigente e i revisori (d’intesa con il Dsga) su: modalità di redazione dell’atto di costituzione del Fondo materie sottratte all’ambito della contrattazione

integrativa modalità di applicazione dello Schema MEF per la

redazione delle due Relazioni accompagnatorie

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I revisori devono costituire una risorsa

Un volta raggiunto l’accordo necessario che la certificazione proceda celermente, in modo che il personale sia posto nelle condizioni di svolgere le funzioni assegnate e di realizzare i progetti finanziati

Dovranno essere anche presi i necessari accordi in merito alla sequenza contrattuale che si dovrà aprire al momento dell’assegnazione del saldo 2013 nel caso in cui le risorse siano inferiori a quelle previste nel caso in cui comunque si renda necessario applicare

la clausola di salvaguardia

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I revisori devono costituire una risorsa

Spesso la parte sindacale teorizza che il compito dei revisori si deve limitare al visto di compatibilità finanziaria. Ma non è così

Il controllo riguarda (art: 40-bis del D.lgs. 165/01) la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli

di bilancio la compatibilità con i vincoli derivanti dall’applicazione

delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori

La Circolare MEF n. 25 amplia il raggio di azione

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La legge 135/2012 (art. 6, comma 20) è intervenuta anche nel merito delle funzioni dei revisori dei conti «A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono

limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni»

«I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché a ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.».

I revisori devono costituire una risorsa