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FALSA ATTESTAZIONE DI REVISIONE DEL VEICOLO, È FALSO IN ATTO PUBBLICO E IN CERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA La qualità di pubblico ufficiale deve infatti essere riconosciuta non solo al capotecnico della Motorizzazione civile addetto all'espletamento delle pratiche di revisione (v. Cass., Sez. VI, n. 35839 del 09/04/2008, Forna- ca), ma anche al proprietario, ammi- nistratore o collaboratore di un'offici- na autorizzata alla revisione delle auto. Attestare falsamente l'avvenuta revisione di un'auto da parte del titolare di un'officina all'uopo auto- rizzata "integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico", (Sez. Approfond. 31 maggio 2016) RECIDIVA NELLA GUIDA SENZA PATENTE, CONFERMATA LA RILEVANZA PENALE. E IL BIENNI NON DECORRE DALLA DATA DELLA PRIMA VIOLAZIONE MA… La seconda violazione, in quanto commessa nel biennio costituisce ancora fattispecie autonoma di reato perché aggravata dalla peculiare "recidiva" prevista dall'art. 116, comma 15, seconda parte, codice della strada. Tale norma, infatti, sanzionando la guida senza patente, nel secondo periodo prevede che nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica, in aggiunta alla pena pecu- niaria, la pena dell'arresto fino ad un anno. Tale ipotesi, quindi, è ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 8/2016 esclusa dalla depenalizzazione. (Sez. Approfond. 7 giugno 2016) LA SVOLTA DA CORSIA CHE INCANALA PER ANDARE DRITTO CON SEMAFORO ROSSO IN DIREZIONE DRITTO E VERDE PER LA CORSIA DI SVOLTA Se esista quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è desti- nata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzio- ne, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'in- crocio è riservata ai veicoli che abbia- no seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica oriz- zontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata. La freccia direzionale del semaforo, dunque, non consentiva alcuna manovra di svolta a sinistra da parte dei veicoli che non si fossero previamente immessi nella corsia che inalveava il traffico in quella direzione: e in ragio- ne di ciò il ricorrente doveva attende- re sulla linea di arresto che il segnale luminoso gli consentisse di procede- re diritto. (Sez. Approfond. 25 maggio 2016) www.infocds.it 1 n. 11 - 05/16 INCIDENTE ALLA INTERSEZIONE Il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno tempe- ramento nell’opposto principio, secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comporta- mento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. (sez. Sentenze. 7 giugno 2016) PROPRIETÀ DEL VEICOLO, SI TRASFERISCE COL CONSENSO E NON SERVE L’ANNOTAZIONE AL PRA Il trasferimento di proprietà di un veicolo si realizza per effetto del consenso delle parti, e la trascrizione dell'atto al P.R.A. non costituisce un requisito di validità o efficacia del trasferimento ma soltanto un mezzo di pubblicità per risolvere gli even- tuali conflitti tra più aventi causa dallo stesso venditore. Per cui l'effet- tiva titolarità della proprietà di un automobile va accertata secondo le comuni regole civilistiche, onde l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti ex articolo 1376 c.c., la trascrizione al P.R.A. assumendo invece il mero effetto di regolamento tra più aventi causa di cui sopra.

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FALSA ATTESTAZIONE DI REVISIONE DEL VEICOLO, È FALSO IN ATTO PUBBLICO E IN CERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

La qualità di pubblico ufficiale deve infatti essere riconosciuta non solo al capotecnico della Motorizzazione civile addetto all'espletamento delle pratiche di revisione (v. Cass., Sez. VI, n. 35839 del 09/04/2008, Forna-ca), ma anche al proprietario, ammi-nistratore o collaboratore di un'offici-na autorizzata alla revisione delle auto. Attestare falsamente l'avvenuta revisione di un'auto da parte del titolare di un'officina all'uopo auto-rizzata "integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico", (Sez. Approfond. 31 maggio 2016)

RECIDIVA NELLA GUIDA SENZA PATENTE, CONFERMATA LA RILEVANZA PENALE. E IL BIENNI NON DECORRE DALLA DATA DELLA PRIMA VIOLAZIONE MA…

La seconda violazione, in quanto commessa nel biennio costituisce ancora fattispecie autonoma di reato perché aggravata dalla peculiare "recidiva" prevista dall'art. 116, comma 15, seconda parte, codice della strada. Tale norma, infatti, sanzionando la guida senza patente, nel secondo periodo prevede che nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica, in aggiunta alla pena pecu-niaria, la pena dell'arresto fino ad un anno. Tale ipotesi, quindi, è ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 8/2016 esclusa dalla depenalizzazione.(Sez. Approfond. 7 giugno 2016)

LA SVOLTA DA CORSIA CHE

INCANALA PER ANDARE DRITTO

CON SEMAFORO ROSSO IN

DIREZIONE DRITTO E VERDE PER

LA CORSIA DI SVOLTA

Se esista quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è desti-nata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzio-ne, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'in-crocio è riservata ai veicoli che abbia-no seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica oriz-zontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata. La freccia direzionale del semaforo, dunque, non consentiva alcuna manovra di svolta a sinistra da parte dei veicoli che non si fossero previamente immessi nella corsia che inalveava il traffico in quella direzione: e in ragio-ne di ciò il ricorrente doveva attende-re sulla linea di arresto che il segnale luminoso gli consentisse di procede-re diritto.(Sez. Approfond. 25 maggio 2016)

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n. 11 - 05/16

INCIDENTE ALLA INTERSEZIONE

Il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno tempe-ramento nell’opposto principio, secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comporta-mento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità.(sez. Sentenze. 7 giugno 2016)

PROPRIETÀ DEL VEICOLO, SI TRASFERISCE COL CONSENSO E NON SERVE L’ANNOTAZIONE AL PRA

Il trasferimento di proprietà di un veicolo si realizza per effetto del consenso delle parti, e la trascrizione dell'atto al P.R.A. non costituisce un requisito di validità o efficacia del trasferimento ma soltanto un mezzo di pubblicità per risolvere gli even-tuali conflitti tra più aventi causa dallo stesso venditore. Per cui l'effet-tiva titolarità della proprietà di un automobile va accertata secondo le comuni regole civilistiche, onde l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti ex articolo 1376 c.c., la trascrizione al P.R.A. assumendo invece il mero effetto di regolamento tra più aventi causa di cui sopra.

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suo tenore letterale, o in fase di assunzione o durante o svolgimento del rapporto di lavoro, ma non quando esso sia cessato. L’assenza di un rapporto di lavoro attuale rende, pertanto, il bilanciamento tra accesso e riservatezza sottoposto alla regola generale desumibile dall’art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990 che segna la prevalenza dell’accesso strumentale all’esercizio del diritto di difesa.

(Sez. Sentenze 25 maggio 2016)

COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO OVE È STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE, NON ALL’INCOSTITUZIONALITÀ

Le ordinanze di questa Corte, che hanno dichiarato la manifesta infon-datezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 (il cui contenuto precettivo, in parte qua, è stato ripro-dotto dal citato art. 7, comma 2), in quanto la scelta del legislatore "si risolve nell'applicazione del tradizio-nale criterio del locus commissi delic-ti, ancorato ad un riferimento ogget-tivo desunto dalla vicenda oggetto di giudizio e (almeno di norma) di facile applicazione" e costituisce "espres-sione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislato-re in tema di regolazione della com-petenza in generale ed in particolare di quella territoriale [...] essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzio-nato [...] si discuta della legittimità della pretesa punitiva esercitata".(Sez. Sentenze 26 maggio 2016)

Proprio perché, allora, viene ricono-sciuto che ogni mezzo di prova, anche testimoniale, può vincere il documento rappresentato dal certifi-cato P.R.A., dalla giurisprudenza sopra citata è d'altronde ben desumi-bile che il contratto di vendita di autoveicolo non è neppure a forma scritta ad probationem, dato che, in tal caso la registrazione assurgereb-be a prova scritta, e l'unico spazio lasciato alla prova testimoniale sarebbe quello dettato dal combinato disposto degli articoli 2725, primo comma, e 2724 n. 3 c.c.(Sez. Approfond. 1 giugno 2016)

DICHIARAZIONI DEL LAVORATORE, NIENTE TUTELA SE NON È PIÙ DIPENDENTE

E’ illegittimo il rigetto di una istanza avanzata dal datore di lavoro, tendente ad accedere ai verbali ispet-tivi, motivato con riferimento alla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni, nel caso in cui, tra i lavoratori che hanno reso le dichia-razioni raccolte in sede ispettiva e la società accedente, non sia più in atto, da tempo (nella specie da più di tre anni), alcun rapporto di lavoro. In tal caso, infatti, non esistendo più un rapporto di lavoro in atto e conside-rato anche che le dichiarazioni controverse sono risalenti a più di tre anni prima, non risulta giustificato invocare la prevalenza delle esigenze di riservatezza del lavoratore rispetto al diritto di difesa di chi ha presenta-to la domanda ostensiva. Hanno aggiunto i giudici di Palazzo Spada che la prevalenza del diritto alla riser-vatezza dei lavoratori non può fondarsi né sul d.m. 757/1994 (atteso che l’art. 3 del medesimo d.m. nel disciplinare la durata del divieto di accesso lo delimita finché perduri il rapporto di lavoro), né sull’art. 8 dello Statuto dei lavoratori, che pure si applica, come emerge dal

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CAPANNONE INDUSTRIALE, VIETATO TRASFORMARLO IN MOSCHEA

E’ legittimo, in quanto adeguatamen-te motivato, il diniego espresso da un Comune in merito ad una istanza tendente ad ottenere il mutamento di destinazione d’uso di un immobile, da capannone industriale a centro culturale e luogo di culto, motivato con riferimento al fatto che l’attività di culto e di centro culturale non risulta compatibile con il grado di inquinamento presente nell’area, ove detto diniego sia fondato sul parere sfavorevole espresso dall’ASL, recan-te, sotto il profilo della sussistenza del rischio sanitario ed ambientale, una valutazione prudenziale circa il rischio di superamento della soglia di concentrazione di fattori inquinanti, in sintonia con il principio di precau-zione e prevenzione che permea tutta la disciplina di cui al d.lgs. 152/2006 e che è espressamente sancito nell’art. 301 (“in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicura-to un alto livello di protezione”).(Sez. Sentenze 31maggio 2016)

TETTOIA, SE DI PICCOLE DIMENSIONI NON NECESSITA IL PERMESSO DI COSTRUIRE

E’ illegittima una ordinanza comuna-le con la quale è stata disposta la demolizione di una tettoia, motivata con riferimento al difetto del preven-tivo rilascio del permesso di costrui-re, ove si tratti di un manufatto di modeste dimensioni (nella specie, appena m. 3x3x2,20), posto a ridos-so di un balcone, sorretto da quattro pali in legno imbullonati al suolo e con copertura in tegole; infatti, l’installazione di una tettoia apposta a parti di preesistenti edifici, in quanto struttura accessoria di prote-zione o di riparo di spazi liberi, può ritenersi sottratta al regime del permesso di costruire, bensì rien-trante tra gli interventi edilizi sogget-ti a SCIA,ove la sua conformazione e le sue ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile le finalità di arredo o di riparo e protezione, anche da agenti atmosferici, dell’immobile cui essa accede. I giudici amministrativi hanno rilevato che la natura pertinenziale di una nuova opera, realizzata su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, è ravvisabile quando si tratti: a) di opere che non comportino un nuovo volume, come una tettoia o un porti-cato aperto da tre lati; b) di opere che comportino un nuovo e modesto volume tecnico; trattandosi di inter-venti che non alterano in modo signi-ficativo l’assetto del territorio, né incidono sul carico urbanistico esistente.(Sez. Sentenze 27 maggio 2016)

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ABUSI IN AREA CIMITERIALI, VANNO RIOSSI ANCHE DOPO VENTI ANNI

E’ legittimo il provvedimento con il quale un Comune, a seguito del riget-to della domanda di condono, ha ordinato la demolizione di un manu-fatto edilizio, abusivamente realizza-to oltre venti anni prima, in area ricadente nella fascia di rispetto cimi-teriale; infatti, da un lato, gli abusi edilizi hanno carattere di illecito permanente, con la conseguenza che l’amministrazione, nonostante il decorso di un lungo lasso di tempo, non perde il potere di provvedere, dall’altro, il vincolo cimiteriale, intro-dotto dall’art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934, costituisce un vincolo asso-luto di inedificabilità che non consen-te in alcun modo l’allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi desti-nati all’inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimi-teriale.(Sez. Sentenze 1 giugno 2016)