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CONTROLLI E VERIFICHE DI MACCHINE E IMPIANTI PER SOLLEVAMENTO MATERIALI E

PERSONE

L. Tomassini, M. Madonna Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

Via Alessandria 220/E, 00198 Roma tel. 06-97892519, fax 06-25892590, [email protected]

tel. 06-97892521, fax 06-25892590, [email protected]

SOMMARIOLa legislazione nazionale per l’esercizio di macchine e impianti per operazioni di sollevamento materiali e persone ha sempre previsto l’obbligo di controlli e verifiche periodiche e straordinarie, in considerazione delle potenziali conseguenze in caso di malfunzionamento o collasso delle stesse. L’art. 71 del D.Lgs. 81/08 prevede che le attrezzature di lavoro “soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose” siano sottoposte a controlli periodici e, in caso di eventi eccezionali, straordinari, per assicurarne il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza. I controlli sono a carico del datore di lavoro che si avvale di persone competenti. Per apparecchi di sollevamento, ponti mobili sviluppabili e ponti sospesi e, a partire dal 20 agosto 2009, per carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori da cantiere, sono anche previste delle verifiche da parte di ISPESL e ASL con le periodicità stabilite nell’allegato VII.Analogamente, per gli ascensori e i montacarichi in servizio privato, regolamentati dal D.P.R. 162/99, la periodicità dei controlli manutentivi è definita nell’art. 15 per i componenti di maggiore rilevanza per la sicurezza, mentre alle verifiche periodiche biennali e straordinarie provvedono ASL/ARPA e organismi notificati (artt. 13-14).Nella maggior parte dei casi non esistono riferimenti normativi sulle modalità di controllo e verifica. In generale sono richiesti interventi, necessariamente non distruttivi, mirati ad accertare il corretto funzionamento e lo stato di conservazione dell’insieme e dei suoi componenti. Nel passato, ad eccezione degli impianti funicolari aerei e terrestri in servizio di pubblico trasporto, per i quali il ricorso ai CND è consolidato da tempo, i controlli e le verifiche consistevano essenzialmente in ispezioni visive, prove di funzionamento e di carico. Il ricorso ai CND si sta a poco a poco diffondendo anche ad altre tipologie di macchine o impianti di sollevamento, per l’indagine di situazioni specifiche o per applicazioni particolari; fra essi si possono citare i liquidi penetranti per le verifiche strutturali, le rilevazioni termografiche per l’impiantistica o le tecniche magneto-induttive per il controllo delle funi.In tale prospettiva potrebbe rendersi utile la definizione di protocolli di controllo e di verifica delle attrezzature, nel rispetto della legislazione applicabile.

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Controlli e verificheIl presente lavoro si propone di rivolgere uno sguardo al panorama legislativo e allo stato dell’arte riguardante le metodologie di controllo e verifica della sicurezza di macchine e impianti per operazioni di sollevamento di materiali e persone (nel seguito indicate brevemente con attrezzature di sollevamento).Considerato l’elevato rischio associato all’utilizzo di questa tipologia di attrezzature, la normativa per il loro esercizio prevede, in molti casi, un doppio livello di intervento per il mantenimento della sicurezza:

- un intervento costante nel tempo da parte del gestore dell’attrezzatura di sollevamento (proprietario, concessionario, datore di lavoro, ecc.), finalizzato ad assicurare, in qualunque momento successivo alla messa in servizio, il livello di sicurezza richiesto. Tale intervento si concretizza attraverso le attività di manutenzione e i controlli periodici e straordinari;

- degli interventi di tipo puntuale, le verifiche, anch’esse periodiche e straordinarie, demandate a soggetti terzi rispetto al gestore dell’attrezzatura, finalizzate ad accertare che, effettivamente, le parti da cui dipende la sicurezza dell’attrezzatura siano in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione.

Macchine e impianti per operazioni di sollevamento di materiali e persone (attrezzature di sollevamento)La famiglia delle attrezzature di sollevamento è costituita da numerose tipologie, con caratteristiche costruttive e d’impiego molto differenti fra loro. La trattazione del tema dei controlli e delle verifiche, quindi, seppure sempre riconducibile alla logica descritta, si presenta piuttosto articolata.Una prima classificazione delle attrezzature di sollevamento può essere fatta in base alla tipologia di carico da sollevare, per cui si distinguono le attrezzature destinate al solo sollevamento di materiali, quali gli apparecchi di sollevamento (gru, argani e paranchi) e i montacarichi da quelle destinate al sollevamento di materiali e persone, quali le piattaforme di lavoro elevabili, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori ecc.. Un ulteriore criterio di classificazione è quello della modalità di sollevamento del carico. Considerando le attrezzature di sollevamento per soli materiali, si possono individuare gli apparecchi di sollevamento (gru, argani e paranchi) che sollevano e movimentano un “carico oscillante”, ovvero sospeso mediante elementi non resistenti a flessione (funi, catene e simili) che, rispetto alla posizione del braccio di sollevamento, non impediscono un ulteriore movimento di oscillazione libera nel piano perpendicolare all’elemento di sospensione. Dall’altra parte esistono le attrezzature a “carico guidato”, ovvero con carico contenuto in un “supporto”, chiuso parzialmente o totalmente, mantenuto in posizione da uno o più elementi rigidi. In particolare, il supporto del carico di ascensori, montacarichi, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, ecc. si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, coincidente con uno o più elementi fissi appositamente previsti, le

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guide. Anche attrezzature di sollevamento come le piattaforme di lavoro elevabili possono però essere considerate a carico guidato laddove l’insieme cilindro/pistone, oltre alla funzione di trasmissione del moto al supporto del carico, assolve anche quella di guida lungo un asse; la presenza di una ralla alla base del braccio consente inoltre al supporto del carico di spostarsi nelle tre dimensioni dello spazio. Fra le attrezzature di sollevamento con guide fisse si possono distinguere ancora gli ascensori e i montacarichi da altre tipologie, quali ad esempio le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, in quanto i primi sono destinati a collegare piani definiti. Per gli ascensori occorre inoltre considerare il tipo di servizio cui sono destinati: per taluni fini costruttivi nonché di controllo e verifica vengono infatti distinti gli ascensori in “servizio privato” da quelli in “servizio pubblico”, per i quali sono previsti obblighi di legge più severi.Considerando infine la tipologia di installazione si possono distinguere le attrezzature di sollevamento installate in maniera “permanente” come gli ascensori, i montacarichi e i carroponte, quelle installate in maniera “temporanea” e quindi “trasferibili” come le gru a torre, gli ascensori/montacarichi da cantiere ecc. e quelle “mobili” (semoventi e non semoventi) quali ad esempio le gru su autocarro e le piattaforme di lavoro mobili elevabili.Questa spiccata differenziazione fra le varie tipologie di attrezzature di sollevamento si riflette naturalmente sul diverso percorso legislativo e normativo che ha caratterizzato taluni gruppi, sia in termini costruttivi (normativa tecnica), di immissione sul mercato e di messa in servizio, sia in termini di esercizio e quindi di modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche. L’immissione sul mercato degli ascensori è ad esempio disciplinata dalla direttiva europea 95/16/CE (direttiva ascensori) recepita in Italia con il D.P.R. 162/99 mentre le altre attrezzature di sollevamento ricadono sotto la direttiva 98/37/CE (direttiva macchine) recepita in Italia con il D.P.R. 459/96. Sono previste alcune eccezioni, fra cui gli “ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiali” che, fino all’entrata in vigore della direttiva 2006/42/CE1, rimangono regolamentati dalla legislazione nazionale, ed in particolare dall’allegato V del Titolo III del D.Lgs. 81/08, e i “sollevatori per il trasferimento di persone disabili”, che ricadono nella direttiva 93/42/CEE (direttiva dispositivi medici) recepita con il D.Lgs. 46/97. A questi si aggiungono gli “impianti a fune adibiti al trasporto di persone” (funicolari, funivie, seggiovie, ecc.) che sono regolamentate dalla direttiva 2000/9/CE, recepita con D.Lgs. 210/2003. Un ulteriore importante aspetto, generalmente considerato dal legislatore, nazionale ed europeo, nella regolamentazione delle attrezzature di sollevamento è costituita dalla tipologia di utente cui esse sono destinate: l’“utente esperto e formato” (lavoratore), l’“utente generico” (adulto/bambino), l’“utente speciale” (ad es. disabile), il “pubblico” (utenti di servizi di pubblico trasporto) ecc.. Ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 81/08, ad esempio, il datore di lavoro deve sottoporre a controlli e verifiche tutte quelle attrezzature di sollevamento ricadenti

1 Il 29 dicembre 2009 entrerà in vigore la nuova “direttiva macchine” 2006/42/CE che abrogherà la direttiva 98/37/CE.

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nella definizione di “attrezzatura di lavoro”, definita dall’art. 69 come: “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro” (utente esperto e formato). L’obbligo di sottoporre a controlli e verifiche ascensori e montacarichi in servizio privato (utente generico e speciale) è invece in capo al proprietario dello stabile o del suo rappresentante legale (capo II del D.P.R. 162/99), mentre per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei (funivie bifune, funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo o permanente, ascensori ed impianti assimilabili) e terrestri (funicolari su rotaia, sciovie, scale mobili ed impianti assimilabili) l’espletamento delle verifiche e delle prove funzionali viene disposto dagli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione (MCTC) su richiesta dell’azienda esercente il servizio di pubblico trasporto (D.P.R. 753/80).

Attrezzature di lavoro : controlli e verifiche secondo il D.Lgs. 81/08Secondo la legislazione vigente le attrezzature di sollevamento che ricadono nella definizione di “attrezzatura di lavoro”, per la loro destinazione d’uso, sono soggette a controlli e verifiche di tipo prevenzionistico ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08. Oltre ai controlli iniziali (dopo l’installazione e prima della messa in servizio) e a quelli successivi ad ogni montaggio (per le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione), sono previsti dei controlli periodici su tutte le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose. Per queste ultime sono anche richiesti controlli straordinari ogni volta che intervengono eventi eccezionali che possono avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza (riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività, ecc.). Tali controlli periodici e straordinari sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza e il datore di lavoro provvede affinché essi vengano eseguite da “persona competente” e affinché vengano intraprese le opportune azioni conseguenti al loro esito. La frequenza e le modalità per la loro esecuzione non vengono definite nel decreto, che rimanda alle indicazioni fornite dal fabbricante, alle norme tecniche e ai codici di buona prassi, non sempre disponibili o completamente esaustivi.Un esempio di “norma tecnica”, così come definita nell’art. 2 lettera u) del D.Lgs. 81/08, è costituita dalla norma UNI ISO 9927-1 per quanto attiene gli apparecchi di sollevamento. L’Appendice A di tale norma infatti, contenendo “Esempi di lista di controllo per ispezioni regolari degli apparecchi di sollevamento” può costituire un utile strumento per il tecnico esperto incaricato dal datore di lavoro. Tale lista riporta in una prima colonna gli elementi dell’apparecchio di sollevamento che devono essere controllati e, nella seconda, la verifica da eseguire. In particolare, vengono elencate le tipologie di verifiche con riferimento ai singoli componenti ed apparecchiature meccaniche, ai componenti dell’apparecchiatura elettrica ed alle attrezzature di movimentazione (funi, catene, cinghie, ecc.). Trattandosi di una norma riferita ad apparecchi di sollevamento in generale, non vengono però specificate le modalità di prova e la relativa periodicità.

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In linea di principio, un’ispezione regolare consiste almeno in una prova di funzionamento dei dispositivi di sicurezza, eseguita in accordo con le eventuali istruzioni operative fornite dal fabbricante, e in un’ispezione visiva per i difetti evidenti.Specifica menzione è inoltre rivolta, al punto 3.1.2 dell’allegato VI “Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro” del D.Lgs. 81/08, alle funi e catene che, in mancanza di specifiche indicazioni da parte del fabbricante, devono essere sottoposte a controlli trimestrali.

Le verifiche, sono previste invece solo per quelle attrezzature di sollevamento elencate nell’allegato VII dello stesso decreto, ovvero per:

- le scale aeree ad inclinazione variabile,- i ponti mobili sviluppabili, - i ponti sospesi e relativi argani,- gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg non azionati a

mano, in installazione fissa, mobile o trasferibile.Il datore di lavoro deve sottoporre a verifica tali attrezzature secondo la periodicità indicata nell’allegato stesso in funzione della tipologia di attrezzatura e, per gli apparecchi di sollevamento, del settore di impiego e dell’età. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL e le successive dall’ASL.Il decreto D.Lgs. 106/2009 pubblicato sulla G.U.R.I. del 3 agosto 2009, correttivo del D.Lgs. 81/08, ha introdotto l’obbligo di verifica anche per:

- i carrelli semoventi a braccio telescopico,- le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,- gli ascensori da cantiere.

Ha stabilito inoltre che, qualora l’ISPESL o la ASL non provvedano alla verifica, rispettivamente entro 60 e 30 gg. dalla richiesta, il datore di lavoro può rivolgersi a “soggetti pubblici o privati abilitati”.Le modalità di abilitazione di tali soggetti e di effettuazione delle verifiche dovranno essere emanate, dal Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto correttivo, ovvero entro il 20 agosto 2010.Nei prossimi mesi dovrà quindi essere affrontata, in maniera concreta, la definizione delle modalità di verifica per garantire l’uniformità su tutto il territorio nazionale. Il tema, seppur già sentito in regime di verifiche effettuate da strutture pubbliche dotate di organi di indirizzo e coordinamento, diverrà infatti imprescindibile laddove il settore si aprirà ad una pluralità di soggetti diversi.Ripercorrendo a ritroso l’evoluzione del regime delle verifiche troviamo, già in seno all’art. 25 (per le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti mobili sviluppabili e i ponti sospesi muniti di argano) e all’art. 194 (per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, in installazione fissa, mobile o trasferibile) del D.P.R. 547/55, nonché all’art. 50 del D.P.R. 164/56 (per gli argani per ponti sospesi), il riferimento alle verifiche, rispettivamente annuali e biennali, alle quali queste attrezzature dovevano essere sottoposte per accertarne lo stato di

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funzionamento, conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza. Tuttavia solo nel successivo D.M. 12 settembre 1959 furono attribuiti i compiti e determinate le modalità e le documentazioni relative all’esercizio delle stesse, che furono affidate all’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) e, successivamente, all’ISPESL e alle ASL, per ciò che attiene alle verifiche periodiche. Con l’entrata in vigore quasi contemporanea del D.Lgs. 626/94 (recepimento italiano di numerose direttive sociali europee in tema di salute e sicurezza del lavoro) e del D.P.R. 459/96 (recepimento italiano della direttiva macchine), è risultato profondamente innovato l’intero sistema dei collaudi (Circolare n. 9 del 12/01/2001), mentre è rimasto essenzialmente invariato il regime delle verifiche periodiche.Infatti, in attesa del decreto di definizione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche nonché dei criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati sopra citato e di eventuali linee guida, a tutt’oggi si fa riferimento al D.M. 12 settembre 1959. Esso contiene un “verbale di verifica periodica” che prevede l’accertamento delle “condizioni generali di conservazione e manutenzione”, l’"esame degli organi principali” nonché il “comportamento durante le prove di funzionamento dell’apparecchio e dei dispositivi di sicurezza”, senza però specificarne le modalità di esecuzione. Chiarimenti ed indicazioni supplementari, finalizzate ad uniformare le attività di verifica, sono state talvolta fornite a livello decentrato; è ad esempio il caso della regione Umbria che, con riferimento agli apparecchi di sollevamento, e in particolare alle gru a torre, ha pubblicato linee guida vincolanti per la loro esecuzione. Secondo queste linee guida, in relazione allo stato di conservazione dell’apparecchio e/o stante la sua vetustà, il tecnico verificatore può prescrivere la “revisione” dell’apparecchio, “integrata” con l’esecuzione di CND per l’accertamento dell’integrità strutturale. Anche in questo caso non vengono però fornite indicazioni sufficienti a garantire la valutazione oggettiva della necessità di indagini supplementari che dovrebbero essere legate non tanto all’età anagrafica dell’impianto quanto ad altre contingenze specifiche, quali ad esempio la durata di vita prevista dal fabbricante in sede di progettazione, le condizioni di lavoro, eventuali difetti ipotizzati, il numero effettivo di cicli effettuati, ecc..Per quanto riguarda le verifiche c’è inoltre da sottolineare che, avendo il legislatore europeo demandato il regime di esercizio delle attrezzature di lavoro ai singoli Stati, le modalità di esecuzione delle verifiche risultano profondamente diverse tra essi, sia dal punto di vista procedurale che dal punto di vista tecnico. Alcuni organismi europei, quali ad esempio la CEOC2, che raggruppa i soggetti deputati alla certificazione e alle ispezioni, sta lavorando ad un confronto delle attività previste in ciascuno Stato membro, per elaborare una proposta di procedura che sintetizzi ed uniformi il regime delle verifiche al fine di garantire un livello di sicurezza minimo comune in tutto il territorio comunitario.

2 CEOC - Confédération Européenne des Organismes de Contrôle (European Confederation of Inspection Organisations)

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Ascensori e montacarichi in servizio privato: controlli e verifiche secondo il capo II del D.P.R. 162/99 Diverso percorso, invece, hanno seguito gli ascensori e i montacarichi in servizio privato. Fino al 1999, anno in cui è stata recepita la relativa direttiva europea di prodotto, anch’essi erano soggetti a omologazione da parte dell’ISPESL e a verifiche periodiche da parte delle ASL, nonché sottoposti a regolare manutenzione a cura di personale abilitato. A partire da tale data il regime degli ascensori risulta regolato dal D.P.R. 162/99 il cui capo I recepisce la direttiva 95/16/CE applicabile a tutti gli ascensori installati in maniera permanente, mentre il Capo II è un regolamento nazionale che riordina l’esercizio dei soli ascensori e montacarichi in servizio privato. Gli ascensori e i montacarichi “in servizio privato” sono quelli “installati in edifici pubblici o privati, a scopi o usi privati anche se accessibili al pubblico”. All’articolo 15 del decreto, è previsto che il proprietario o il suo legale rappresentante affidino la manutenzione di tutto il sistema ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata. Il manutentore incaricato deve provvedere ai controlli periodici necessari secondo quanto indicato dall’installatore dell’ascensore e deve garantire almeno, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto:

a) la verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;b) la verifica dello stato di conservazione delle funi, delle catene e dei loro attacchi;c) l’esecuzione delle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delleparti.

Almeno ogni sei mesi per gli ascensori e una volta all’anno per i montacarichi deve inoltre:a) verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli

altri dispositivi di sicurezza;b) verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;c) verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la

terra.Il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante, inoltre, sono tenuti ad effettuare una verifica periodica ogni due anni. Dette verifiche sono eseguite da soggetti terzi (ASL/ARPA o organismi notificati) e sono dirette ad accertare lo stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza e di quelle parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto (art.13), considerato anche che gli utenti sono persone non esperte, e fra queste possono esserci bambini, anziani e disabili. In seguito ad una verifica periodica con esito negativo o nel caso in cui siano state apportate all’impianto modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria e straordinaria manutenzione, ma anche in seguito ad un incidente di notevole importanza anche se non seguito da infortunio, è richiesta inoltre una verifica straordinaria. Tale verifica viene eseguita dagli stessi soggetti deputati alla

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effettuazione delle verifiche periodiche e su richiesta del proprietario o del legale rappresentante dello stabile in cui è ubicato l’impianto. Non vengono fornite ulteriori indicazioni in merito alle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche, demandate alla professionalità del manutentore e del tecnico verificatore.

Impianti funicolari aerei e terrestri per il servizio di pubblico trasporto: la “tradizione” dei CNDPer quanto riguarda gli impianti di sollevamento in “servizio pubblico”, vale a dire “adibiti totalmente o parzialmente al trasporto pubblico”, bisogna invece far riferimento al D.P.R. 753/80, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, e ai successivi decreti attuativi che impongono un livello di controllo particolarmente stringente.Fra essi, il D.M. 2 gennaio 1985, oltre a definire una vita tecnica complessiva massima dell’impianto (per gli ascensori e le scale mobili 30 anni), stabilisce la necessità di eseguire, in aggiunta ai controlli e alle verifiche periodiche e straordinarie, delle revisioni periodiche (speciali, generali e straordinarie). Tale decreto, rispetto a quelli già esaminati per le attrezzature di lavoro e gli ascensori e montacarichi in servizio privato, contengono anche un grado di dettaglio maggiore riguardo gli elementi da sostituire o da verificare e prevedono in maniera esplicita il ricorso ai CND. Agli artt. 4 e 5 sono infatti previsti, a cura di personale qualificato, CND sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e sulle relative giunzioni saldate contro la cui rottura non esistono nell’impianto efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale. Tali CND, atti ad individuare l’insorgere di lesioni o di altre manifestazioni di degrado, sono di solito indicati dalla casa costruttrice, tuttavia è previsto che metodi di controllo complementari possano essere scelti dal responsabile di esercizio dell’impianto in relazione al particolare elemento da verificare e al tipo di manifestazione che può essere temuta. Per il controllo delle funi negli impianti funiviari adibiti al trasporto di persone è richiesta invece esplicitamente l’applicazione del metodo magneto-induttivo. La norma armonizzata di riferimento, che specifica i requisiti minimi dell’attrezzatura per il controllo magneto-induttivo e le procedure per l’applicazione nell’esame delle funi utilizzate negli impianti a fune per il trasporto di persone, è la UNI EN 12927-8. Tale norma tecnica considera il controllo magneto-induttivo come un metodo di controllo supplementare a quello visivo in quanto consente di acquisire indicazioni anche sullo stato interno delle funi, il cui danneggiamento o deterioramento non rilevato potrebbe essere causa di rotture improvvise.

ConclusioniL’elevata frequenza di utilizzo e la massiccia affluenza di utenti che caratterizza generalmente gli impianti per il trasporto pubblico ha probabilmente portato ad una maggiore attenzione verso le modalità di controllo e verifica e all’impiego di metodi più oggettivi, quali i CND.

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Ciò non esclude che, in taluni casi, questi metodi possano essere di valido ausilio anche per le altre tipologie di attrezzature di sollevamento fin qui trattate.Si sono recentemente verificati dei casi in cui la formazione di cricche dovute a fenomeni di fatica su attrezzature di sollevamento destinate ad essere utilizzate in luoghi di lavoro è stata rilevata prima del collasso grazie ad una campagna mirata in cui l’utilizzo dei liquidi penetranti e di altre metodologie di CND ha integrato l’esame visivo.L’esigenza di metodi di verifica tecnologicamente più evoluti potrebbe altresì nascere da esigenze di tipo costruttivo. Ad esempio, il controllo a vista delle funi degli ascensori potrebbe risultare di più difficile effettuazione o inadeguato per quegli ascensori caratterizzati da pulegge di piccolo diametro ovvero da un maggior numero di funi di diametro ridotto. In quest’ottica, il controllo magneto-induttivo, già utilizzato per legge sugli impianti funicolari aerei e terresti per il servizio di pubblico trasporto, può rappresentare un valido strumento.Un esplicito riferimento ai CND è inoltre contenuto in alcune norme tecniche quali ad esempio la UNI ISO 4309:2006 che indica i criteri per il controllo delle funi degli apparecchi di sollevamento. Tale norma, elencando i casi in cui le funi devono essere sostituite e le relative modalità di verifica, fa riferimento, negli allegati informativi, ad un’ispezione visiva per il rilevamento dei danneggiamenti esterni (annex B) ed interni (annex C). Per questi ultimi, ritenendoli legati sia a fenomeni corrosivi che di fatica, ipotizza anche la possibilità del ricorso a CND per ispezioni sull’intera lunghezza della fune.Un’ultima considerazione può essere di natura economica: infatti una maggiore affidabilità dell’indagine potrebbe tradursi in una riduzione dei costi, laddove si riesca ad evitare inutili sostituzioni “cautelative”.

Bibliografia/Riferimenti normativi1. Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995,

per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.2. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 - “Regolamento

recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”.

3. Direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

4. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 – “Regolamento per l’attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”.

5. Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

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6. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

7. Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici.

8. Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 - “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.”

9. Direttiva 2000/9/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

10.Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 210 - “Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio”.

11.Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 – “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.

12.Norma UNI ISO 9927-1: Apparecchi di sollevamento – Ispezioni – Generalità. Gennaio 1997.

13. Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

14.Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 – “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

15.Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 – “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”.

16.Decreto ministeriale 12 settembre 1959 – “Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni su lavoro”.

17.Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 – “Attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE 90/679/CEE, 93/88/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.

18.Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale Ministeriale n. 9 del 12 gennaio 2001 – “Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del D.P.R. 24.7.96, n. 459 e dell'art. 46 della L. 24.4.98, n. 128”.

19.Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2003, n.1765 – “Linee guida vincolanti per la verifica periodica degli apparecchi di sollevamento”. Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, 21 gennaio 2004.

20.Decreto ministeriale 2 gennaio 1985 – “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”.

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21.Norma UNI EN 12927-8: Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone – Funi. Parte 8: Controllo magneto-induttivo delle funi (Magnetic Rope Testing, MRT). Febbraio 2005.

22.Norma UNI ISO 4309: Apparecchi di sollevamento. Funi - Cura, manutenzione, installazione, controlli e scarto. Novembre 2006.