15 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, · 2016. 4. 26. · 26/04/2016 1 1 A....

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26/04/2016 1 1 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 La giustizia costituzionale 15 1. Le origini e i modelli della giustizia costituzionale 2. La Corte costituzionale: composizione e funzioni 3. Il giudizio di legittimità costituzionale: l’oggetto e il parametro 4. I vizi sindacabili di legittimità costituzionale 5. L’accesso al giudizio di legittimità costituzionale 6. I giudizi sulle leggi: il giudizio in via incidentale 7. I giudizi sulle leggi: il giudizio in via d’azione 8. I giudizi sulle leggi: tipologia delle sentenze 1 2 2 9. I giudizi sulle leggi: gli effetti della dichiarazione di illegittimità 10. I conflitti di attribuzione: tipologia 11. I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato 12. I conflitti di attribuzione tra Stato e regioni e tra regioni 13. Il giudizio sulle accuse (rinvio) 14. Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo (rinvio) A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 La giustizia costituzionale 15

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    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

    1. Le origini e i modelli della giustizia costituzionale

    2. La Corte costituzionale: composizione e funzioni

    3. Il giudizio di legittimità costituzionale: l’oggetto e il

    parametro

    4. I vizi sindacabili di legittimità costituzionale

    5. L’accesso al giudizio di legittimità costituzionale

    6. I giudizi sulle leggi: il giudizio in via incidentale

    7. I giudizi sulle leggi: il giudizio in via d’azione

    8. I giudizi sulle leggi: tipologia delle sentenze

    1

    2 2

    9. I giudizi sulle leggi: gli effetti della dichiarazione di

    illegittimità

    10. I conflitti di attribuzione: tipologia

    11. I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato

    12. I conflitti di attribuzione tra Stato e regioni e tra

    regioni

    13. Il giudizio sulle accuse (rinvio)

    14. Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo

    (rinvio)

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    La giustizia costituzionale 15

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    LE FORME DI GARANZIA DELLA COSTITUZIONE

    • Il procedimento di revisione costituzionale

    ha la funzione di garantire la rigidità della costituzione

    • La giustizia costituzionale

    ha la funzione di garantire la supremazia della costituzione

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    LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: DEFINIZIONE E AMBITI

    La giustizia costituzionale assicura il rispetto delle norme della

    costituzione, attraverso la risoluzione in forma giurisdizionale

    delle controversie relative alla legittimità degli atti legislativi e

    alle attribuzioni degli organi e soggetti costituzionali.

    • Il controllo di costituzionalità degli atti legislativi sia sotto il

    profilo formale sia sotto il profilo sostanziale

    • Il sindacato sulle controversie tra i diversi organi e soggetti

    costituzionali in relazione alle competenze loro attribuite dalla

    costituzione

    • La tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti

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    ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

    • La dottrina del giudice Edward Cook (Bonham’s Case,

    1610) e il principio della sovranità del parlamento in

    Inghilterra

    • Il judicial review of legislation negli Stati Uniti affermato

    dagli autori del Federalist (1787-88) e dal giudice John

    Marshall (Marbury vs. Madison, 1803)

    • Il «custode della costituzione» secondo Carl Schmitt (il

    capo dello stato: Costituzione tedesca di Weimar del 1919) e

    secondo Hans Kelsen (la corte costituzionale: Costituzione

    dell’Austria del 1920-1929)

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    LA TEORIA DELLA SUPERIORITÀ DELLA COSTITUZIONE

    Marbury vs. Madison

    (Corte Suprema degli Stati Uniti, 1803)

    «[...] The Constitution is either a superior, paramount law, unchangeable by

    ordinary means, or it is on a level with ordinary legislative acts, and, like

    other acts, is alterable when the legislature shall please to alter it.

    If the former part of the alternative be true, then a legislative act contrary to

    the Constitution is not law; if the latter part be true, then written Constitutions

    are absurd attempts on the part of the people to limit a power in its own

    nature illimitable.

    Certainly all those who have framed written Constitutions contemplate them

    as forming the fundamental and paramount law of the nation, and

    consequently the theory of every such government must be that an act of

    the Legislature repugnant to the Constitution is void [...]».

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    MODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

    • Il sistema diffuso (modello americano)

    – controllo di costituzionalità affidato a tutti gli organi giudiziari

    che disapplicano la legge incostituzionale, con efficacia limitata

    al caso in esame

    – principio dello stare decisis ossia del precedente vincolante

    • Il sistema accentrato (modello kelseniano)

    – controllo di costituzionalità affidato a un apposito tribunale

    costituzionale che decide in via definitiva e con efficacia erga

    omnes, espungendo dall’ordinamento la legge incostituzionale

    • Controllo preventivo (es. Francia) o successivo (es.

    Germania): attivato prima o dopo l’entrata in vigore della legge

    • Controllo in via diretta o in via indiretta: ammesso senza filtri

    o solo in certi ambiti e a certe condizioni

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    IL MODELLO DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE IN ITALIA

    • È istituita una corte costituzionale (controllo accentrato)

    • Tutti i giudici possono attivarne lo scrutinio di costituzionalità

    (in questo senso ad accesso diffuso): la possibilità di adire la

    Corte è legata all’esistenza di una concreta controversia

    pendente davanti a un giudice

    • Combina controllo sia in via diretta (in via d’azione) sia in via

    indiretta (in via incidentale): l’accesso diretto è limitato a

    soggetti istituzionali qualificati (Stato e regioni), escludendo altri

    soggetti come le minoranze parlamentari o il ricorso da parte di

    ciascun cittadino per la tutela dei diritti fondamentali

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    LA CORTE COSTITUZIONALE: FONTI

    • Costituzione (artt. 127, 134-137)

    • Leggi costituzionali ex art. 137.1 Cost.

    – «le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi

    di legittimità costituzionale e le garanzie d’indipendenza dei

    giudici della Corte» (v. l. cost. 1/1948, l. cost. 1/1953, l. cost.

    2/1967)

    • Leggi ordinarie ex art. 137.2 Cost.

    – «le altre norme necessarie per la costituzione e il

    funzionamento della Corte» (v. l. 87/1953, l. 20/1962)

    • Regolamenti della Corte costituzionale ex art. 14 l. 87/1953

    – disciplina dell’«esercizio delle sue funzioni», «norme

    integrative» di procedura (v. regolamento generale del 1966,

    norme integrative per i giudizi davanti alla Corte del 2008)

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    LA CORTE COSTITUZIONALE: COMPOSIZIONE

    Art. 135.1 Cost.

    «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati

    per un terzo... per un terzo... e per un terzo...».

    • 5 giudici nominati dal presidente della Repubblica – con atto sostanzialmente presidenziale

    • 5 giudici eletti dal Parlamento in seduta comune – a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni,

    tre quinti dei componenti nelle votazioni successive

    • 5 giudici eletti dalle supreme magistrature ordinaria e

    amministrative – tre eletti dai magistrati della Corte di cassazione, uno dai magistrati

    del Consiglio di stato, uno dai magistrati della Corte dei conti

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    LA CARICA DI GIUDICE COSTITUZIONALE

    • Requisiti: scelta dei giudici costituzionali fra i magistrati anche a

    riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i

    professori ordinari di università in discipline giuridiche, gli avvocati

    con anzianità professionale di almeno venti anni (art. 135.2)

    • Durata in carica: mandato di 9 anni, cessazione senza prorogatio

    e divieto di essere nuovamente nominati (art. 135.3-4)

    • Presidenza della Corte: presidente eletto fra i suoi componenti

    per tre anni e rieleggibile (art. 135.5)

    • Status: incompatibilità con la carica di parlamentare, di

    consigliere regionale, con la professione forense e con ogni altra

    carica o ufficio indicati dalla legge (art. 135.6); garanzie di

    indipendenza, immunità e prerogative in sostanza equiparate a

    quelle dei parlamentari

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    I GIUDICI COSTITUZIONALI (2014)

    Eletti dal Parlamento in seduta comune*

    • Paolo Maria Napolitano (2006), Giuseppe Frigo (2008),

    Sergio Mattarella (2011) Nominati dal presidente della Repubblica

    • Paolo Grossi (2009), Marta Cartabia (2011), Giuliano Amato

    (2013), Daria De Pretis (2014), Nicolò Zanon (2014) Eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrazione

    • Corte di cassazione: Alessandro Criscuolo (2008), Giorgio

    Lattanzi (2010), Mario Rosario Morelli (2011)

    • Consiglio di stato: Giancarlo Coraggio (2012)

    • Corte dei conti: Aldo Carosi (2011)

    * Da eleggere due nuovi giudici in sostituzione di quelli scaduti nel giugno 2014.

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    LA CORTE COSTITUZIONALE: FUNZIONI

    Art. 134 Cost.

    • Giudica sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi

    e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle leggi delle

    regioni

    • Giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui

    conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni e tra regioni

    • Giudica sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta

    comune contro il presidente della Repubblica in caso di alto

    tradimento e attentato alla Costituzione

    Art. 2 l. cost. 1/1953

    • Giudica sull’ammissibilità delle richieste di referendum

    abrogativo

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    LA CORTE COSTITUZIONALE: METODO DI LAVORO

    • Principio di collegialità: decisioni deliberate dai giudici

    presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e prese a

    maggioranza assoluta, fermo il quorum strutturale di undici

    giudici (il voto del presidente prevale in caso di parità)

    • Adunanze in udienza pubblica e camera di consiglio a porte

    chiuse per la deliberazione

    • Nomina nella fase iniziale dell’esame di un giudice relatore

    per l’istruzione e la relazione della causa e, dopo la votazione,

    nomina di un giudice redattore per la stesura del testo della

    proonuncia (di regola giudice relatore e giudice redattore

    coincidono)

    • Non previsione nel nostro ordinamento dell’istituto della

    opinione dissenziente

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    L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ

    COSTITUZIONALE

    Atti sindacabili

    • Atti normativi primari

    – leggi e atti aventi forza di legge dello Stato

    – leggi delle regioni e delle province autonome

    Atti non sindacabili

    • Atti normativi secondari (regolamenti)

    • Fonti fatto (consuetudini)

    • Atti normativi di altri ordinamenti (es.: i regolamenti

    dell’Unione europea)

    • Regolamenti parlamentari (sent. Corte cost. n. 154/1985)

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    GLI ATTI OGGETTO DI CONTROLLO

    • Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale

    – con riferimento ai «principi supremi dell’ordinamento

    costituzionale» (sent. Corte cost. n. 1146/1988)

    • Le leggi ordinarie statali e le leggi regionali

    • Gli atti aventi forza di legge del governo: decreti legge e

    decreti legislativi

    – sindacabilità dei decreti legge per mancanza dei requisiti

    straordinari di necessità e urgenza (anche dopo la conversione

    in legge: sentt. Corte cost. n. 171/2007 e n. 126/2008)

    – sindacabilità dei decreti legislativi per violazione dei principi e

    criteri direttivi della legge di delegazione (norma interposta)

    • Gli statuti regionali ordinari

    – limite dell’«armonia con la Costituzione» (art. 123 Cost.)

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    IL PARAMETRO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ

    COSTITUZIONALE

    • Le norme costituzionali

    • Le norme interposte , cioè le norme diverse da quelle

    costituzionali cui la Costituzione fa rinvio obbligando il

    legislatore a rispettarle

    – leggi di delegazione ex art. 76 Cost.

    – leggi statali che stabiliscono i principi fondamentali nelle

    materia di competenza regionale concorrente ex art. 117.3

    Cost.

    – norme del diritto internazionale generalmente riconosciute

    ex art. 10.1 Cost.

    – norme di trattati internazionali (a partire dalla Cedu) ex art.

    117.1 Cost.

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    I VIZI SINDACABILI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

    • Vizi formali: attengono all’atto in quanto tale

    • Vizi sostanziali: attengono al contenuto dell’atto

    – vizio sostanziale tout court

    – vizio sostanziale per incompetenza

    • Vizio di irragionevolezza della legge

    – violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza

    – violazione del principio di ragionevolezza intrinseca

    Legge 87/1953 (art. 28)

    «Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge

    o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di

    natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale

    del Parlamento».

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    L’ACCESSO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ

    COSTITUZIONALE

    Accesso in via d’azione (art. 127 Cost.)

    STATO

    contro leggi regionali

    REGIONI

    contro leggi e atti aventi

    forza di legge dello Stato

    o leggi di altre regioni

    CORTE COSTITUZIONALE

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    L’ACCESSO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ

    COSTITUZIONALE

    Accesso in via incidentale (art. 1 l. cost. 1/1948)

    Giudice a quo

    contro leggi e atti aventi

    forza di legge dello Stato

    o leggi regionali

    CORTE COSTITUZIONALE

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    IL CASO DELLA SENT. 1/2014: UN RICORSO

    SOSTANZIALMENTE DIRETTO ALLA CORTE?

    «[…] le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono

    ammissibili, anche in linea con l’esigenza che non siano sottratte al

    sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le

    elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della

    composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento

    di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono

    essere immuni da quel sindacato. Diversamente, si finirebbe con il

    creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio

    in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico, in

    quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso, si

    determinerebbe un vulnus intollerabile per l’ordinamento

    costituzionale complessivamente considerato».

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    LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

    SOLLEVATA «NEL CORSO DI UN GIUDIZIO»

    Legge cost. 1/1948 (art. 1), legge 87/1953 (artt. 23-26)

    • Giudizio principale (o giudizio a quo) dinanzi a un’autorità giurisdizionale

    • Giudizio incidentale dinanzi alla Corte costituzionale

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    IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: CHI È IL GIUDICE A QUO

    • Giudici ordinari e amministrativi

    • Altri organi, talora estranei all’ordinamento giudiziario, comunque

    dotati di funzioni giudicanti – sezione disciplinare del Csm

    – sezioni della Corte dei conti nel giudizio di parificazione del rendiconto

    generale dello Stato e nell’esercizio delle funzioni di controllo

    – commissioni tributarie

    – commissione per la liquidazione degli usi civici

    – collegi arbitrali

    • La Corte costituzionale quale giudice a quo

    • Requisito soggettivo: esistenza di un giudice, incardinato

    nell’organizzazione della magistratura ordinaria o amministrativa

    • Requisito oggettivo: esistenza di un giudizio in senso tecnico, ovvero

    di attività qualificabile come esercizio di una funzione giurisdizionale

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    IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: CHI SOLLEVA LA

    QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

    • Questione sollevata su istanza di una delle parti nel corso di un giudizio (parti privati o pubblico ministero) • Questione sollevata d’ufficio dall’autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio (giudice)

    Le parti e il giudice devono indicare: • l’oggetto, cioè le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o della legge regionale che si ritengono viziate da illegittimità costituzionale • il parametro, cioè le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate

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    IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: QUALI SONO LE CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA CORTE

    Il giudice a quo deve accertare:

    • la rilevanza della questione di legittimità costituzionale: è rilevante qualora il giudizio in corso non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa – è necessaria l’applicazione della disposizione di legge oggetto

    della questione di costituzionalità per definire il giudizio?

    • la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale: deve essere non manifestamente infondata, ossia ragionevolmente seria e non pretestuosa – sussiste un dubbio sulla costituzionalità della disposizione di

    legge che si tratta di applicare?

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    L’INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE

    Sent. Corte cost. 356/1996

    «In linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne

    interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni

    costituzionali».

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    IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: L’ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO

    La questione di legittimità costituzionale

    è rilevante e non manifestamente

    infondata

    Il giudice a quo emette un’ordinanza con la quale

    dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso

    La questione di legittimità costituzionale

    è irrilevante e manifestamente

    infondata

    Il giudice a quo respinge con ordinanza motivata l’eccezione di illegittimità, che può essere

    riproposta all’inizio di ogni grado ulteriore del processo

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    IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: DAL GIUDICE A QUO

    ALLA CORTE COSTITUZIONALE [I]

    • Ordinanza di rimessione del giudice a quo e sospensione del

    giudizio in corso

    • Notificazione dell’ordinanza alle parti e al pubblico ministero

    (se presente), al presidente del Consiglio dei ministri o al

    presidente della giunta regionale, ai presidenti delle Camere o

    al presidente del consiglio regionale

    • Pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della

    Repubblica (serie Corte costituzionale, «atti di promovimento

    del giudizio della Corte costituzionale») e nel Bollettino Ufficiale

    delle regioni interessate

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    IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: DAL GIUDICE A QUO

    ALLA CORTE COSTITUZIONALE [II]

    • Costituzione innanzi alla Corte costituzionale delle parti del

    giudizio a quo, o anche di altri soggetti estranei al giudizio

    principale ma portatori di un interesse qualificato (se la Corte li

    ammette), e intervento in giudizio del presidente del Consiglio o

    del presidente della giunta regionale (entro 20 giorni dalla

    notificazione)

    • Nomina da parte del presidente della Corte costituzionale di

    un giudice relatore (trascorso il termine precedente) e

    convocazione della Corte per la discussione (entro i successivi

    20 giorni)

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    LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PROMOSSA IN VIA D’AZIONE

    Art. 127 Cost. (modificato dalla l. cost. 3/2001), artt. 32-35 legge

    87/1953 (modificati dalla l. 131/2003)

    • Ricorso dello Stato (governo) contro leggi regionali – quando il governo «ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione» • Ricorso della regione contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato o contro leggi di altre regioni – quando la regione «ritenga che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di un’altra regione leda la sua sfera di competenza»

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

  • 26/04/2016

    16

    31 31

    IL RICORSO IN VIA D’AZIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE [I]

    • Termine: il ricorso per legittimità costituzionale può essere

    promosso entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge regionale o della legge o atto avente forza di legge dello Stato (ricorso successivo)

    • Titolarità: il ricorso è promosso dal presidente del Consiglio,

    previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o dal presidente

    della giunta, previa deliberazione della giunta regionale

    • Esecuzione dell’atto impugnato: la Corte può sospenderne

    l’efficacia quando ritenga che «possa comportare il rischio di

    un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o

    all’ordinamento della Repubblica, ovvero il rischio di un

    pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini»

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

    32 32

    IL RICORSO IN VIA D’AZIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE [I]

    • Parametro del giudizio: lo Stato può impugnare leggi

    regionali deducendo la violazione di qualsiasi parametro

    costituzionale; la regione può impugnare leggi statali o di

    un’altra regione deducendo solo la violazione di parametri

    (norme costituzionali o norme interposte) incidenti sul riparto

    delle competenze

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

  • 26/04/2016

    17

    33 33

    GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE E GIUDIZIO IN VIA D’AZIONE

    • Il giudizio in via incidentale ha carattere concreto – riguarda questioni relative all’applicazione di atti legislativi nella controversia davanti al giudice a quo • Il giudizio in via d’azione ha carattere astratto – riguarda disposizioni valutate sotto il profilo del loro contenuto prescrittivo a prescindere dalla loro applicazione • Il giudizio in via incidentale ha carattere indisponibile – se ricorrono i presupposti, il giudice deve adire la Corte e, rimessa la questione, il giudizio della Corte prosegue indipendentemente dal comportamento dei soggetti coinvolti • Il giudizio in via d’azione ha carattere disponibile – essendo un giudizio di parti, i soggetti coinvolti possono ricorrere alla Corte e, promosso il ricorso, possono rinunziarvi

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

    34 34

    I GIUDIZI SULLE LEGGI: LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

    Art. 18 l. 87/1953

    • Sentenza: quando la Corte «giudica in via definitiva» – indicazione dei motivi di fatto – indicazione dei motivi di diritto – dispositivo • Ordinanza: «tutti gli altri provvedimenti» di competenza della Corte

    – motivazione succinta

    • Decisioni processuali: pronunce di inammissibilità • Decisioni di merito: pronunce di fondatezza o non fondatezza

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

  • 26/04/2016

    18

    35 35

    ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

    La Corte costituzionale

    «dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

    legittimità costituzionale... [oggetto]»

    oppure

    «dichiara la manifesta infondatezza della questione di

    legittimità costituzionale... [oggetto]»

    oppure

    «ordina la restituzione degli atti...»

    oppure

    «dichiara estinto il processo…».

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

    36 36

    SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

    Sentenza... [numero e anno]

    Repubblica italiana

    In nome del popolo italiano

    La Corte costituzionale composta dai signori...

    ha pronunciato la seguente sentenza.

    Nel giudizio di legittimità costituzionale... [oggetto]

    Ritenuto in fatto (...)

    Ritenuto in diritto (...)

    Per questi motivi

    La Corte costituzionale dichiara...

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

    Palazzo della Consulta, il... [data]

    ... Presidente ... Redattore ... Cancelliere

    Depositata in cancelleria il... [data]

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

  • 26/04/2016

    19

    37 37

    LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: IN BASE

    ALL’ESITO DEL GIUDIZIO

    Sentenze di accoglimento

    «La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale...

    [oggetto]» (es. sent. 24/2009)

    Sentenze di rigetto

    «La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di

    legittimità costituzionale... [oggetto]» (es. sent. 20/2009) • Corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte «dichiara, nei

    limiti dell’impugnazione, quali sono le disposizioni legislative

    illegittime»

    • Illegittimità consequenziale: la Corte «dichiara, altresì, quali sono le

    altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come

    conseguenza dalla decisione adottata» (es. sent. 273/2009)

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

    38 38

    LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: IN BASE

    AL PERCORSO SEGUITO

    Sentenze interpretative di accoglimento

    «La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale...

    [oggetto], nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione» (es.

    sent. 305/2008)

    Sentenze interpretative di rigetto

    «La Corte costituzionale dichiara non fondata, nei sensi di cui in

    motivazione, la questione di legittimità costituzionale...

    [oggetto]» (es. sent. 276/2009)

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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  • 26/04/2016

    20

    39 39

    LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: IN BASE

    ALLA TECNICA DI INCISIONE

    Sentenze di accoglimento parziale (o ablative)

    «La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale...

    [oggetto], nella parte in cui...»

    Sentenze sostitutive

    «La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale...

    [oggetto], nella parte in cui prevede... anziché...»

    Sentenze additive (o aggiuntive) e additive di principio

    «La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale...

    [oggetto], nella parte in cui non prevede...»

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

    40 40

    SENTENZE DI ACCOGLIMENTO «MANIPOLATIVE»

    • Sentenze di accoglimento parziale o ablative: illegittimità della

    disposizione nella parte in cui il testo di tale disposizione ha un

    determinato significato o la norma desunta ha una determinata

    applicazione

    • Sentenze sostitutive: illegittimità della disposizione nella parte in

    cui prevede una determinata norma anziché un’altra, che viene

    individuata dalla Corte e introdotta per sostituzione

    • Sentenze additive o aggiuntive: illegittimità della disposizione

    nella parte in cui non prevede una norma costituzionalmente

    necessaria, che viene integrata al testo dalla Corte per aggiunta

    • Sentenze additive di principio: illegittimità della disposizione

    nella parte in cui non prevede qualcosa, senza che la Corte

    aggiunga una norma specifica, ma individuando un principio

    generale la cui attuazione è lasciata al legislatore

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

  • 26/04/2016

    21

    41 41

    LE SENTENZE DI ACCOGLIMENTO PARZIALE: ESEMPI DI

    DISPOSITIVI

    • Illegittimità costituzionale «nella parte in cui prevede...» (sentt.

    27 e 275/2009)

    • Illegittimità costituzionale «nella parte in cui stabilisce…»

    (sent. 123/2009)

    • Illegittimità costituzionale «nella parte in cui vieta...» (sent.

    27/2009)

    • Illegittimità costituzionale «nella parte in cui dispone...» (sent.

    55/2009)

    • Illegittimità costituzionale «limitatamente alle parole...» (sentt.

    62 e 151/2009)

    • Illegittimità costituzionale «nella parte in cui si applica...» (sent.

    236/2009)

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

    42 42

    LE SENTENZE SOSTITUTIVE: ESEMPI DI DISPOSITIVI

    • Illegittimità costituzionale «nella parte in cui stabilisce [un

    contenuto] anziché [un altro]» (sent. 60/2006)

    • Illegittimità costituzionale «nella parte in cui fa decorrere [il

    termine] dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.... anziché

    [dalla comunicazione...]» (sent. 154/2006)

    • Illegittimità costituzionale «nella parte in cui esclude [un

    contenuto] anziché prevedere…» (sent. 256/2006)

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

  • 26/04/2016

    22

    43 43

    LE SENTENZE ADDITIVE: ESEMPI DI DISPOSITIVI

    • Illegittimità costituzionale «nella parte in cui non prevede» un

    determinato contenuto (sentt. 28, 75, 151, 173, 207, 273,

    333/2009)

    • Illegittimità costituzionale «nella parte in cui non consente»

    l’esercizio di un potere o di una facoltà (sentt. 294 e 317/2009)

    • Illegittimità costituzionale «nella parte in cui esclude» una

    persona o una categoria dal godimento di un certo beneficio o

    diritto (sentt. 11, 86, 87, 183, 274/2009)

    • Illegittimità costituzionale «nella parte in cui non include»

    taluni soggetti tra quelli aventi diritto a una data prestazione

    (sent. 19/2009)

    • Illegittimità costituzionale «nella parte in cui non limita» una

    determinata previsione a un caso specifico (sent. 177/2009)

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

    44 44

    LE SENTENZE ADDITIVE DI PRINCIPIO: UN ESEMPIO

    Sent. 61/1999

    «... dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

    legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei

    periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti),

    nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato che

    non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in

    alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in

    alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi

    assicurativi pregressi nei limiti e secondo i princìpi indicati in

    motivazione».

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

  • 26/04/2016

    23

    45 45

    LE «SENTENZE MONITO»: ESEMPI [I]

    Sent. 61/2006 «… non può non rimarcarsi che l’attuale sistema di attribuzione del cognome è

    retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le

    proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà

    maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore

    costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna... Tuttavia, l’intervento che si

    invoca con la ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa

    esorbitante dai poteri della Corte... Del resto, la stessa eterogeneità delle

    soluzioni offerte dai diversi disegni di legge presentati in materia... testimonia

    la pluralità delle opzioni prospettabili, la scelta tra le quali non può che essere

    rimessa al legislatore.

    Per tali ragioni, e tenuto conto del vuoto di regole che determinerebbe una

    caducazione della disciplina denunciata, non è ipotizzabile, come adombrato

    nella ordinanza di rimessione, nemmeno una pronuncia che, accogliendo la

    questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la

    successiva regolamentazione organica della materia».

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

    46 46

    LE «SENTENZE MONITO»: ESEMPI [II]

    Sent. 279/2013

    «… Da vari punti di vista, dunque, risulta la pluralità di possibili configurazioni

    dello strumento normativo occorrente per impedire che si protragga un

    trattamento detentivo contrario al senso di umanità, in violazione degli artt. 27,

    terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione quest’ultimo all’art. 3

    della CEDU, e a fronte di tale pluralità, il “rispetto della priorità di valutazione

    da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine

    costituzionalmente necessario” (sent. n. 23 del 2013) comporta una

    dichiarazione di inammissibilità delle questioni.

    Nel dichiarare l’inammissibilità “questa Corte deve tuttavia affermare come

    non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al

    grave problema individuato nella presente pronuncia” (sent. n. 23 del 2013)».

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

  • 26/04/2016

    24

    47 47

    LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

    «Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma

    di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere

    efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»

    (art. 136.1 Cost.)

    «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere

    applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

    decisione» (art. 30.3 l. 87/1953)

    • Effetti nei confronti di rapporti pendenti, non di rapporti esauriti

    (sentenza passata in giudicato, prescrizione, decadenza)

    • Deroga al principio di intangibilità del giudicato in caso di sentenza

    irrevocabile di condanna («ne cessano l’esecuzione e gli effetti

    penali»)

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

    48 48

    GLI EFFETTI DELLE DECISIONI DELLA CORTE: IL CASO

    DELLA SENT. 1/2014

    «… la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo

    modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e

    per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova

    consultazione elettorale… Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti

    in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme

    annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal

    Parlamento eletto…Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle

    norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in

    definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di

    composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti. Del pari,

    non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano

    nuove consultazioni elettorali. Rileva nella specie il principio fondamentale della

    continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto

    attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli

    organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento...».

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

  • 26/04/2016

    25

    49 49

    I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

    • Tipologia: conflitti fra poteri dello Stato (conflitti interorganici) e

    conflitti fra Stato e regioni o fra regioni (conflitti intersoggettivi)

    • Oggetto: la delimitazione della sfera di attribuzioni

    costituzionalmente spettanti agli organi e soggetti costituzionali

    – lesione per vindicatio potestatis (a chi spetta la titolarità della

    competenza?) o per cattivo uso del potere (come deve essere

    esercitata la competenza?), conseguente a qualsiasi fatto o atto

    posto in essere da un altro organo o soggetto

    • Concretezza e attualità del conflitto: l’interesse a ricorrere

    della parte lesa

    • Il conflitto come giudizio di parti: si instaura per iniziativa di

    parte e si mantiene fino a decisione, salvo rinuncia al ricorso

    accettata dall’altra parte

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

    50 50

    I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO

    Art. 37 l. 87/1953

    «Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte

    costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare

    definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la

    delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari

    poteri da norme costituzionali» (profilo soggettivo e profilo

    oggettivo).

    • Conflitti tra poteri (tra organi costituzionali superiorem non

    recognoscentes): risolti dalla Corte costituzionale

    • Conflitti di giurisdizione (tra giudici ordinari e giudici speciali): risolti

    dalla Corte di cassazione

    • Conflitti di competenza (tra organi all’interno dello stesso potere):

    risolti da organi appartenenti al medesimo potere

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

  • 26/04/2016

    26

    51 51

    QUALI SONO I POTERI DELLO STATO [I]

    Potere legislativo

    • ciascuna delle due Camere

    • commissioni permanenti in sede deliberante

    • commissioni parlamentari d’inchiesta

    • commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la

    vigilanza dei servizi radiotelevisivi

    Potere esecutivo

    • presidente del Consiglio

    • ministri nei cui confronti sia fatta valere una mozione di

    sfiducia individuale

    • ministro della giustizia

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

    52 52

    QUALI SONO I POTERI DELLO STATO [II]

    Potere giurisdizionale

    • ciascun giudice (giudici ordinari e giudici speciali: es.

    Corte dei conti)

    • pubblici ministeri

    • collegio per i reati ministeriali («tribunale dei ministri»)

    Poteri-organo

    • presidente della Repubblica

    • Corte costituzionale

    • Consiglio superiore della magistratura

    • comitati promotori dei referendum

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

  • 26/04/2016

    27

    53 53

    Ricorso dell’organo interessato

    IL GIUDIZIO DELLA CORTE SUI CONFLITTI DI

    ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO

    • Ricorso per conflitto di attribuzione dell’organo interessato (senza

    termine di decadenza)

    • Giudizio preliminare sull’ammissibilità del conflitto

    – ordinanza della Corte che dichiara ammissibile il ricorso (se sussiste

    «materia di un conflitto») ovvero lo dichiara inammissibile

    • Giudizio nel merito

    – sentenza della Corte che dichiara il potere al quale spettano le

    attribuzioni in contestazione e, ove sia emanato un atto viziato da

    incompetenza, lo annulla

    Giudizio di

    ammissibilità del

    conflitto

    Giudizio per

    conflitto di

    attribuzione

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

    54 54

    I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI E

    FRA REGIONI

    Art. 39 l. 87/1953

    «Se la regione invade con un suo atto la sfera di competenza

    assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad un’altra regione,

    lo Stato o la regione rispettivamente interessata possono proporre

    ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza.

    Del pari può proporre ricorso la regione la cui sfera di competenza

    costituzionale sia invasa da un atto dello Stato».

    • Conflitti tra parti determinate (a differenza dei conflitti fra poteri: parti

    non predeterminate)

    • Conflitto sulla base di qualsiasi atto al di fuori degli atti legislativi (a

    differenza dei conflitti tra poteri: conflitti ammessi anche per atti

    legislativi)

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

  • 26/04/2016

    28

    55 55

    Ricorso dello Stato o della

    regione

    IL GIUDIZIO DELLA CORTE SUI CONFLITTI DI

    ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI E FRA REGIONI

    • Ricorso dello Stato (presidente del Consiglio o ministro da lui

    delegato) o della regione (presidente della giunta regionale)

    – termine: entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, pubblicazione

    o conoscenza dell’atto invasivo

    • Ordinanza della Corte sulla richiesta di sospensiva dell’atto che ha

    dato luogo al conflitto

    • Sentenza della Corte sul merito del conflitto, eventualmente

    annullando l’atto invasivo

    Eventuale

    sospensiva dell’atto

    impugnato

    Giudizio per

    conflitto

    di attribuzione

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

    56 56

    CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE: ESEMPI

    Conflitto interorganico: sent. 330/2008

    «nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a

    seguito della deliberazione del Senato della Repubblica... promosso

    con ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

    Milano...

    La Corte costituzionale dichiara che non spettava al Senato della

    Repubblica... [e] annulla, per l’effetto, la deliberazione...».

    Conflitto intersoggetivo: sent. 311/2008

    «nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del

    regolamento della Regione Marche... promosso con ricorso del

    presidente del Consiglio dei ministri...

    La Corte costituzionale dichiara che non spettava alla Regione

    Marche... [e] annulla, per l’effetto, il regolamento...».

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

  • 26/04/2016

    29

    57 57

    LE ALTRE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

    • Il giudizio sulle accuse al presidente della Repubblica mosse

    dal Parlamento in seduta comune sulla base dell’art. 90 Cost. – la Corte in composizione integrata: «giudici ordinari» più 16 «giudici

    aggregati» tratti a sorte da un elenco compilato ogni nove anni dal

    Parlamento in seduta comune (art. 135.7 Cost.)

    – in caso di condanna: sanzioni penali fino alla misura massima prevista

    dalla legge al momento del fatto e sanzioni costituzionali, amministrative

    e civili adeguate al caso

    • Il giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum

    abrogativo presentate a norma dell’art. 75 Cost. – la Corte «dichiara ammissibile» ovvero «dichiara inammissibile la

    richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge... richiesta

    dichiarata legittima con ordinanza del... dall’Ufficio centrale per il

    referendum costituito presso la Corte di cassazione»

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

    58 58

    GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM E GIUDIZIO

    DI LEGITTIMITÀ DELLE LEGGI

    Sent. Corte cost. 15/2013

    «Questa Corte ha escluso… che in sede di controllo di ammissibilità

    dei referendum possano venire in rilievo profili di incostituzionalità sia

    della legge oggetto di referendum sia della normativa di risulta… In

    particolare, un giudizio di ragionevolezza sulla normativa di risulta non

    potrebbe essere anticipato in tale sede per varie ragioni… Un giudizio

    anticipato sulla situazione normativa risultante dall’avvenuta, in ipotesi,

    abrogazione referendaria, verterebbe su norme future e incerte, in

    palese violazione delle regole del processo costituzionale italiano, che

    vietano al giudice delle leggi di procedere allo scrutinio di

    costituzionalità senza che la questione sia sorta in occasione di una

    concreta vicenda applicativa della norma censurata».

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15

  • 26/04/2016

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    LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEL 2013

    Tipo giudizio

    • Legittimità costituzionale in via incidentale

    • Legittimità costituzionale in via d’azione

    • Conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato

    (ammissibilità)

    • Conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato

    (merito)

    • Conflitti di attribuzione fra Stato e regioni

    • Ammissibilità di referendum abrogativi

    • Correzione di errori materiali

    N. ordinanze/sentenze

    145

    149

    14

    8

    9

    1

    %

    44,5

    45,7

    4,3

    2,4

    2.8

    0,3

    A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

    La giustizia costituzionale 15