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14/04/2016 1 1 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica 10 1. Alle origini della figura presidenziale 2. Il presidente della Repubblica: elezione e durata in carica 3. Le attribuzioni del presidente della Repubblica 4. La responsabilità del presidente della Repubblica 5. Il presidente della Repubblica nella prassi 6. Il potere di scioglimento delle Camere 1 2 I CAPI DI STATO NELL’UNIONE EUROPEA Capi di stato repubblicani eletti direttamente: Austria, Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Irlanda, Portogallo, Cipro, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia eletti dal parlamento: Germania, Grecia, Italia, Estonia, Lettonia, Malta, Repubblica ceca, Ungheria Capi di stato monarchici Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia 2 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Il presidente della Repubblica 10

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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

Il presidente della Repubblica 10

1. Alle origini della figura presidenziale

2. Il presidente della Repubblica: elezione e durata in

carica

3. Le attribuzioni del presidente della Repubblica

4. La responsabilità del presidente della Repubblica

5. Il presidente della Repubblica nella prassi

6. Il potere di scioglimento delle Camere

1

2

I CAPI DI STATO NELL’UNIONE EUROPEA

Capi di stato repubblicani

• eletti direttamente: Austria, Bulgaria, Croazia, Finlandia,

Francia, Irlanda, Portogallo, Cipro, Lituania, Polonia, Romania,

Slovacchia, Slovenia

• eletti dal parlamento: Germania, Grecia, Italia, Estonia,

Lettonia, Malta, Repubblica ceca, Ungheria

Capi di stato monarchici

Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito,

Spagna, Svezia

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COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ART. 83 COST.)

maggioranza

assoluta dei

componenti

maggioranza dei

due terzi dei

componenti

votazioni successive 1°, 2°, 3° votazione

Parlamento in seduta comune + 58 delegati regionali*

* 3 delegati per ogni regione, eletti dal consiglio regionale con voto limitato,

tranne la Valle d’Aosta un solo delegato

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L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI

Presenti

Votanti

Maggioranza dei

due terzi

990

990

674

CIAMPI

707 voti

13 maggio 1999

1° scrutinio

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L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO

Presenti

Votanti

Maggioranza

assoluta

1000

990

505

NAPOLITANO

543 voti

10 maggio 2006

4° scrutinio

5

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LA RIELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO

Presenti

Votanti

Maggioranza

assoluta

997

997

504

NAPOLITANO

738 voti

20 aprile 2013

6° scrutinio

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LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

• Requisiti: un cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e goda dei diritti politici e civili (art. 84.1 Cost.) • Incompatibilità con qualsiasi altra carica (art. 84.2 Cost.) • Assegno e dotazione finanziaria fissati per legge (art. 84.3 Cost.) • Durata in carica: 7 anni, senza limiti alla rielezione (art. 85 Cost.) • Impedimento temporaneo: supplenza del presidente del Senato (art. 86.1 Cost.) • Impedimento permanente: indizione dell’elezione del nuovo presidente (art. 86.2 Cost.) • Senatore di diritto a vita dopo la cessazione della carica, a meno che non vi rinunzi (art. 59.1 Cost.)

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L’APPARATO AMMINISTRATIVO DEL QUIRINALE

Segretariato generale della presidenza della Repubblica

(segretario generale)

Uffici (consiglieri del presidente) e Servizi

– es.: ufficio affari giuridici, ufficio affari diplomatici, ufficio affari militari,

servizio cerimoniale, servizio personale, servizio tenute e giardini, ecc.

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IL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 87.1 Cost.

«Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale».

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GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 89.1 Cost. «Nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è

controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità».

• Obbligo di controfirma dei ministri proponenti (rectius, competenti: sent. Corte cost. 200/2006) e del presidente del Consiglio (ex art. 89.2 Cost.) per tutti gli atti del presidente della Repubblica – atti formalmente e sostanzialmente presidenziali (atti

presidenziali in senso stretto) – atti solo formalmente presidenziali (atti governativi) – atti frutto di un concorso di volontà (atti duali o complessi)

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LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In ordine alla rappresentanza esterna:

• accredita e riceve i rappresentanti diplomatici

• ratifica i trattati (eventualmente su autorizzazione delle

Camere)

• dichiara lo stato di guerra (deliberato dalle Camere)

• effettua visite ufficiali all’estero

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LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari:

• nomina fino a 5 senatori a vita

• può convocare le Camere in seduta straordinaria

• fissa la prima riunione delle nuove Camere

• può inviare messaggi alle Camere

• può sciogliere le Camere o anche una sola di esse (tranne

negli ultimi sei mesi del mandato, se non coincidono con gli

ultimi sei mesi della legislatura)

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13 13

LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In ordine alla funzione legislativa:

• promulga le leggi approvate dal Parlamento

• può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi

per una nuova deliberazione (ma è obbligato a promulgare se

le Camere le approvano nuovamente)

• autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge

del governo

• emana gli atti del governo aventi forza di legge

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LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo:

• conduce le consultazioni per la formazione del governo

• nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i

ministri

• accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni

• autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo

• emana i decreti legislativi, i decreti legge e i regolamenti del

governo

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LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[segue] In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo:

• nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato

• conferisce le onorificenze della Repubblica

• ha il comando delle Forze armate

• presiede il Consiglio supremo di difesa (Csd)

• dispone lo scioglimento e la rimozione degli organi regionali e

locali

• emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r. (deliberati

dal Consiglio dei ministri)

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LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In ordine all’esercizio della sovranità popolare:

• indice le elezioni delle Camere

• indice i referendum previsti dalla Costituzione

• dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a referendum

in caso di esito favorevole

• può procrastinare fino a 60 giorni l’entrata in vigore

dell’abrogazione referendaria

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LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale,

ordinaria e amministrativa:

• nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale

• presiede il Consiglio superiore della magistratura (Csm)

• può concedere la grazia e commutare le pene

• adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli

atti amministrativi

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ATTI PRESIDENZIALI SENZA CONTROFIRMA

• Dimissioni dalla carica di presidente della Repubblica

• Dichiarazioni informali in pubbliche occasioni (esternazioni)

• Esercizio delle funzioni di presidente del Csm e presidente

del Csd

• Conferimento dell’incarico di formare il governo

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ATTRIBUZIONI E RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA

• Attribuzioni il cui esercizio è in qualche caso formalmente, in

diversi casi sostanzialmente, obbligato – es.: la promulgazione di una legge rinviata dal presidente e riapprovata dalle

Camere (tranne in caso di attentato alla Costituzione); la firma dei decreti presidenziali

relativi alla gran parte degli atti che con tale veste devono entrare a far parte

dell’ordinamento

• Attribuzioni che certamente riservano al presidente uno spazio

di valutazione discrezionale – es.: il rinvio alle Camere di una legge da esse approvata (per ragioni formali, di

palese incostituzionalità o anche di merito); l’invio di messaggi alle Camere

• Attribuzioni che si possono definire di altissima valenza

politica, in grado di influenzare se non condizionare il circuito

corpo elettorale-parlamento-governo – es.: la nomina del presidente del Consiglio; lo scioglimento delle Camere

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IL RINVIO PRESIDENZIALE DELLE LEGGI ALLE CAMERE

(ART. 74 COST.)

Presidenti

Einaudi (1948-1955)

Gronchi (1955-1962)

Segni (1962-1964)

Saragat (1964-1971)

Leone (1971-1978)

Pertini (1978-1985)

Cossiga (1985-1992)

Scalfaro (1992-1999)

Ciampi (1999-2006)

Napolitano (2006-)

N. rinvii

4

3

9

-

2

7

22

6

8

1

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I MESSAGGI PRESIDENZIALI ALLE CAMERE

(ART. 87.2 COST.)

Presidenti

Einaudi (1948-1955)

Gronchi (1955-1962)

Segni (1962-1964)

Saragat (1964-1971)

Leone (1971-1978)

Pertini (1978-1985)

Cossiga (1985-1992)

Scalfaro (1992-1999)

Ciampi (1999-2006)

Napolitano (2006-)

N. messaggi

-

-

1

-

1

-

7

1

1

1

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22 22

UN ESEMPIO DI ATTO SOSTANZIALMENTE

PRESIDENZIALE: LA GRAZIA

Sentenza Corte cost. n. 200/2006

«[...] alla controfirma va attribuito carattere sostanziale

quando l’atto sottoposto alla firma del capo dello Stato sia di

tipo governativo e, dunque, espressione delle potestà che

sono proprie dell’esecutivo, mentre ad essa deve essere

riconosciuto valore soltanto formale quando l’atto sia

espressione di poteri propri del presidente della Repubblica,

quali – ad esempio – quelli di inviare messaggi alle Camere,

di nomina dei senatori a vita o dei giudici costituzionali. A tali

atti deve essere equiparato quello di concessione della

grazia, che solo al capo dello Stato è riconosciuto dall’art. 87

della Costituzione [...]».

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IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

• È un organo presieduto dal capo dello Stato e composto dal

presidente del Consiglio dei ministri, da cinque ministri (affari

esteri, difesa, interno, economia e finanze, sviluppo economico)

e dal capo di stato maggiore della difesa

• Ha la funzione di discutere linee generali strategiche e impiego

delle forze armate

• Si riunisce con frequenza e regolarità (almeno tre volte

all’anno)

• Da mero organo di informazione e consultazione si è evoluto

in protagonista attivo e determinante della politica di sicurezza

del paese (presidenza Ciampi e presidenza Napolitano)

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24 24

LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [I]

Art. 90 Cost.

«Il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto

tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta

comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri».

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25 25

LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA [II]

• Irresponsabilità del presidente per tutti gli atti compiuti

nell’esercizio delle funzioni (una sostanziale irresponsabilità

politica)

• Responsabilità del presidente per i reati di alto tradimento

e di attentato alla Costituzione (messa in stato d’accusa del

Parlamento in seduta comune)

• Responsabilità del presidente per tutte le azioni compiute

fuori dell’esercizio delle funzioni (la questione

dell’improcedibilità)

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26 26

IL PROCEDIMENTO D’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Comitato parlamentare per

i procedimenti d’accusa

(istruttoria)

Corte costituzionale (eventuale sospensione

dalla carica, giudizio in

composizione integrata)

Parlamento in seduta

comune

(messa in stato di accusa)

archiviazione

relazione

assoluzione sentenza di condanna

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IL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE

ACCUSE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

• Fase istruttoria condotta dal presidente della Corte e da uno o

più giudici da lui delegati: acquisizione di tutti gli elementi di prova

utili e interrogatorio dell’imputato

• Dibattimento in contraddittorio tra le parti (commissari

parlamentari per l’accusa, avvocati del presidente per la difesa)

sulle risultanze dell’istruttoria e loro richieste

• Decisione finale in camera di consiglio

• Applicazione, in caso di condanna, delle pene fino alla misura

massima prevista dalla legislazione vigente al momento della

commissione dei fatti ed eventuali sanzioni civili, amministrative e

costituzionali (destituzione) adeguate al caso

• Sentenza definitiva che non può essere impugnata in alcun

modo, a eccezione delle ipotesi di revisione

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28 28

LA QUESTIONE DELLE INTERCETTAZIONI DEL CAPO

DELLO STATO

• Sono ammesse, previa deliberazione del comitato

parlamentare per i procedimenti d’accusa, solo dopo la

sospensione dalla carica disposta dalla Corte costituzionale

(art. 7 della l. 219/1989)

• In tutti gli altri casi il presidente della Repubblica ha diritto

a una tutela assoluta della riservatezza delle proprie

comunicazioni (sent. Corte cost. 1/2013)

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: UNA FIGURA

STRUTTURALMENTE AMBIGUA

• Il presidente della Repubblica come il «rappresentante

dell’unità nazionale» che non ha funzioni di indirizzo politico,

bensì di garanzia

• Il presidente della Repubblica come uno dei protagonisti di

scelte fortemente incidenti sull’indirizzo politico, contropotere

di influenza che opera come soggetto autonomo, potere

politico fra i poteri politici, anche se non di partito, titolare di un

proprio indipendente indirizzo

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LA PRASSI DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA [I]

• Luigi Einaudi: il primo presidente costituzionale in una fase

politica in cui il funzionamento della forma di governo

rassomigliava al modello britannico

• Giovanni Gronchi: protagonista di interventi pesanti in materia

sia di politica estera sia di politica interna e in generale di

indirizzo politico

• Antonio Segni e Giuseppe Saragat: un forte

ridimensionamento di qualsiasi velleità presidenzialista

• Giovanni Leone: presidente durante la crisi della VI e della VII

legislatura, costretto a dimettersi per scandali nei quali il suo

coinvolgimento mai venne provato

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LA PRASSI DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA [II]

• Sandro Pertini: il primo presidente dell’era mediatica che stabilì

un rapporto diretto con l’opinione pubblica, compiendo scelte

innovative e assumendo decisioni che incisero sull’indirizzo

politico

• Francesco Cossiga: promotore di un cambiamento

istituzionale, ma il tentativo, anche a causa di alcuni suoi eccessi

verbali, suscitò reazioni aspre, fino all’avvio di un procedimento

per la messa in stato d’accusa

• Oscar Luigi Scalfaro: presidenza che rivelò le grandi

potenzialità della figura presidenziale durante la drammatica XI

legislatura e l’altrettanto drammatica XII legislatura

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32 32

LA PRASSI DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA [III]

• Carlo Azeglio Ciampi: raramente un presidente ha conservato nel

tempo una così alta popolarità e al tempo stesso la fiducia delle

forze politiche, scelse di non accettare le proposte di rielezione per

l’inopportunità di innovare la prassi del mandato unico

• Giorgio Napolitano: il primo caso in cui un presidente è stato

rieletto dopo il primo mandato, si è espresso con grande frequenza

su temi di attualità e ha accompagnato le decisioni politicamente

più delicate con dichiarazioni volte a motivare le scelte compiute,

accentuando la propria responsabilità diffusa di fronte ai cittadini e

agli altri organi costituzionali; si è trovato ad affrontare fasi diverse

della sempre difficile e instabile vita politica italiana, costringendolo

spesso a farsi maieuta della governabilità minima necessaria

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IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE

Art. 88 Cost.

• Obbligo di consultare previamente i presidenti delle due Camere (parere non vincolante) • Divieto di scioglimento negli ultimi sei mesi di mandato (cosiddetto semestre bianco, «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura») • Lo scioglimento come potere governativo • Lo scioglimento come potere condizionato dalla volontà dei principali partiti • Lo scioglimento come potere sostanzialmente presidenziale

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34 34

IL POTERE DI SCIOGLIMENTO IN ALTRI ORDINAMENTI

Costituzione spagnola (art. 115)

«El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá

proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey».

Costituzione svedese (cap. III, art. 4)

«The Government may order an extraordinary election for the Riksdag to be held between ordinary elections».

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PRESIDENTI E SCIOGLIMENTI ANTICIPATI

• Einaudi (1948-1955): I leg. 1948-1953*

• Gronchi (1955-1962): II leg. 1953-1958*

• Segni (1962-1964): III leg. 1958-1963

• Saragat (1964-1971): IV leg. 1963-1968

• Leone (1971-1978): V leg. 1968-1972, VI leg. 1972-1976

• Pertini (1978-1985): VII leg. 1976-1979, VIII leg. 1979-1983

• Cossiga (1985-1992): IX leg. 1983-1987, X leg. 1987-1992

• Scalfaro (1992-1999): XI leg. 1992-1994, XII leg. 1994-1996

• Ciampi (1999-2006): XIII leg. 1996-2001, XIV leg. 2001-2006

• Napolitano (2006-): XV leg. 2006-2008, XVI leg. 2008-2012

* Scioglimento anticipato del Senato per ricondurre la sua durata a quella della Camera.

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LA PRASSI DEGLI SCIOGLIMENTI ANTICIPATI DAGLI ANNI NOVANTA AD OGGI [I]

• 1994: il presidente Scalfaro fece ricorso allo scioglimento, contro l’avviso di larga parte dei parlamentari, motivandolo col varo della nuova legge elettorale e con i risultati delle elezioni amministrative che avevano indicato un quadro politico radicalmente mutato • 1995: il presidente Scalfaro non fece ricorso allo scioglimento dopo la crisi del primo governo Berlusconi • 1996: il presidente Scalfaro sciolse le Camere quando giudicò ristabilite le condizioni minime di parità fra le forze politiche, a seguito del decreto legge sulla par condicio • 1997-1998: il presidente Scalfaro non usò e anzi escluse lo scioglimento quando il primo governo Prodi andò per due volte in crisi

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LA PRASSI DEGLI SCIOGLIMENTI ANTICIPATI DAGLI ANNI NOVANTA AD OGGI [II]

• febbraio 2007: il presidente Napolitano dichiarò, dopo le dimissioni del secondo governo Prodi, di registrare la volontà prevalente dei gruppi parlamentari di continuare la legislatura e rinviò il governo alle Camere • gennaio-febbraio 2008: il presidente Napolitano, dopo la sfiducia parlamentare al governo Prodi, prima esperì un tentativo, affidato al presidente del Senato, di dar vita a un governo «funzionale all’approvazione» della riforma elettorale, ma una volta registrata l’impossibilità di un’intesa fra maggioranza e opposizione procedette allo scioglimento dopo soli 22 mesi di legislatura

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NAPOLITANO E LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO [I]

Dichiarazione del 24 febbraio 2007

«Ho ritenuto... che non ricorrano le condizioni per un immediato scioglimento delle Camere, sia alla luce di una costante prassi istituzionale sia in considerazione di un giudizio largamente convergente, benché non unanime, sulla necessità prioritaria di una modificazione del sistema elettorale vigente».

Dichiarazione del 30 gennaio 2008 «Sciogliere anticipatamente le Camere ha sempre rappresentato la decisione più impegnativa e grave affidata dalla Costituzione al presidente della Repubblica. E questa volta la decisione dovrebbe essere assunta a meno di due anni dalle ultime elezioni. Considero perciò mio dovere riservarmi un’adeguata ponderazione e valutazione conclusiva; il che non può essere da nessuna parte inteso come scelta rituale o dilatoria».

Dichiarazione del 30 gennaio 2008 «La decisione di sciogliere le Camere, sentiti i loro presidenti, è divenuta obbligata, visto l’esito negativo degli sforzi che ho doverosamente compiuto nella convinzione che elezioni così fortemente anticipate costituiscano un’anomalia rispetto al normale succedersi delle legislature parlamentari, non senza conseguenze sulla governabilità del paese».

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NAPOLITANO E LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO [II]

Discorso del 20 dicembre 2010

«Resta invece, nel nostro ordinamento, prerogativa del Capo dello Stato – poco importa che la si possa beceramente sminuire a parole – sancire l’impossibilità di completare una legislatura parlamentare e quindi sciogliere le Camere. Quella degli scioglimenti anticipati è stata un’improvvida prassi tutta italiana, da cui speravamo di esserci liberati e al cui ripetersi sono tenuto a resistere nell’interesse generale. Specie in periodi così gravidi di incognite. Non a caso io ritenni, a metà agosto – mentre, a seguito di una clamorosa rottura politica nel maggior partito di governo, già precipitosamente si evocavano elezioni anticipate – di dover chiamare tutte le forze politiche a riflettere sulle conseguenze per il paese dell’andare verso un vuoto politico e verso un durissimo scontro elettorale».

• 12 novembre 2011: dimissioni del quarto governo Berlusconi

• 16 novembre 2011: formazione del governo Monti

• 21 dicembre 2012: dimissioni del governo Monti e

scioglimento delle Camere

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