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31/03/2016 1 1 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto 5 1 1. Cosa sono le «fonti» del diritto 2. Quali soggetti concorrono a produrre diritto 3. La Costituzione come fonte sulle fonti 4. Unità, coerenza e completezza dell’ordinamento 5. I criteri per ordinare le fonti del diritto 6. L’interpretazione del diritto 7. La Costituzione e le fonti costituzionali 8. Le fonti dell’Unione europea 9. La legge ordinaria dello Stato 10. Atti normativi del governo equiparati alla legge: i decreti legislativi 2 2 11. Atti normativi del governo equiparati alla legge: i decreti legge 12. Il referendum abrogativo (rinvio) 13. Le fonti legislative «specializzate» 14. Le fonti espressione di autonomia degli organi costituzionali 15. Le fonti regolamentari 16. Le fonti del diritto regionale 17. Le fonti degli enti locali 19. Le fonti espressione di autonomia collettiva 20. Le fonti «esterne» riconosciute 21. Le fonti fatto 22. Le fonti di cognizione e i testi unici A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto 5

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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

Le fonti del diritto 5

1

1. Cosa sono le «fonti» del diritto

2. Quali soggetti concorrono a produrre diritto

3. La Costituzione come fonte sulle fonti

4. Unità, coerenza e completezza dell’ordinamento

5. I criteri per ordinare le fonti del diritto

6. L’interpretazione del diritto

7. La Costituzione e le fonti costituzionali

8. Le fonti dell’Unione europea

9. La legge ordinaria dello Stato

10. Atti normativi del governo equiparati alla legge: i decreti

legislativi

2 2

11. Atti normativi del governo equiparati alla legge: i decreti

legge

12. Il referendum abrogativo (rinvio)

13. Le fonti legislative «specializzate»

14. Le fonti espressione di autonomia degli organi costituzionali

15. Le fonti regolamentari

16. Le fonti del diritto regionale

17. Le fonti degli enti locali

19. Le fonti espressione di autonomia collettiva

20. Le fonti «esterne» riconosciute

21. Le fonti fatto

22. Le fonti di cognizione e i testi unici

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Le fonti del diritto 5

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LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI

Si chiamano fonti del diritto i fatti o gli atti che l’ordinamento

giuridico abilita a produrre norme giuridiche.

• La generalità delle norme giuridiche

• L’astrattezza delle norme giuridiche

Si chiamano fonti di produzione del diritto quei fatti o quegli

atti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre

imperativi che esso riconosce come propri.

Si chiamano fonti sulla produzione quelle norme che

disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo,

individuando i soggetti titolari di potere normativo, i

procedimenti di formazione, gli atti prodotti.

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FONTI FATTO E FONTI ATTO • Quando l’ordinamento riconosce direttamente al corpo

sociale la capacità di produrre norme in via autonoma, senza

che siano seguite procedure particolari, né che le norme

stesse siano frutto di una ben individuabile ed espressa

volontà, si parla di fonti fatto (es. consuetudine)

• Quando la norma è prodotta da un soggetto istituzionale

portatore di una precisa volontà e nel rispetto delle procedure

previste dalle fonti sulla produzione, si parla di fonti atto (es.

costituzione, legge, regolamento)

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IL REGIME DELLE FONTI DEL DIRITTO

• Pubblicazione in forma ufficiale

• Applicazione del principio iura novit curia e del principio

ignorantia legis non excusat

• Ricorso in cassazione per violazione di legge contro le

sentenze civili e penali ex art. 111.7 Cost

• Interpretazione e applicazione del diritto ex art. 12 delle

preleggi

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FORMA DI STATO E FONTI DEL DIRITTO

• Nello stato liberale: la legge del parlamento era la fonte che

esprimeva il più alto comando normativo, dunque

giuridicamente supremo (fonte primaria); il governo del re

poteva esercitare un potere normativo più limitato, nel rispetto

e in esecuzione della legge, in forma di regolamento (fonte

secondaria)

• Nello stato liberaldemocratico: la costituzione rigida è la

fonte suprema dell’ordinamento giuridico, superiore a ogni

altra fonte, innanzitutto alla legge; il potere normativo è

distribuito fra molteplici soggetti a livello sia verticale sia

orizzontale (pluralismo istituzionale, apertura all’ordinamento

internazionale, pluralismo sociale)

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LE «DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE» (1942)

Art. 1 preleggi al codice civile

(Indicazione delle fonti)

Sono fonti del diritto:

1) le leggi;

2) i regolamenti

3) [le norme corporative] (abrogato)

4) gli usi.

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FONTI COSTITUZIONALI E FONTI PRIMARIE

• Le norme di rango costituzionale: leggi di revisione

costituzionale e «altre» leggi costituzionali (art. 138 Cost.);

statuti delle regioni speciali (art. 116 Cost.)

• Le norme di rango primario: leggi ordinarie dello Stato

(artt. 70 ss. e 117 Cost.); decreti legislativi e decreti legge

(artt. 76 e 77 Cost.); regolamenti parlamentari (art. 64

Cost.); statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.); leggi

regionali (artt. 117 e 121 Cost.)

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LE FONTI PRIMARIE: UN «SISTEMA CHIUSO»

• Non sono configurabili atti fonte primari al di là di quelli

espressamente previsti dalla Costituzione

• Ciascun atto normativo non può disporre di una forza

maggiore di quella che la Costituzione a esso attribuisce

• Agli atti fonte primari va riconosciuta forza di legge (art. 77

e art. 134 Cost.)

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10 10

LA FORZA DI LEGGE

• Capacità di innovare al diritto oggettivo subordinatamente

alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o

modificando atti fonte equiparati o subordinati (profilo attivo)

• Capacità di resistere all’abrogazione o modifica da parte di

atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in

quanto espressione del medesimo processo di produzione

normativa (profilo passivo)

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LE FONTI SECONDARIE: UN «SISTEMA APERTO»

• L’individuazione degli atti fonte secondari è lasciata alla

disponibilità dei soggetti titolari di potere normativo primario,

sia pure nel rispetto dei limiti costituzionali esistenti (riserva di

legge)

• Gli atti secondari devono essere deliberati sulla base di

una previa norma di legge (principio di legalità)

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IL SISTEMA COSTITUZIONALE DELLE FONTI

Costituzione (fonte sulle fonti)

Fonti primarie a carattere «chiuso» (forza di legge)

Fonti secondarie a carattere «aperto» (principio di legalità)

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L’ORDINAMENTO GIURIDICO COME SISTEMA

Unità dell’ordinamento Tutte le norme possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente, cioè al momento fondante dell’ordinamento e all’atto che con esso viene posto, la Costituzione.

Coerenza dell’ordinamento L’ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede criteri e meccanismi per risolvere le antinomie normative, cioè i contrasti tra norme, e consentire all’interprete di individuare la norma, l’unica norma, che deve essere applicata in concreto.

Completezza dell’ordinamento

L’ordinamento predispone determinati rimedi per colmare le lacune o vuoti

normativi, cioè casi non previsti dal diritto positivo, e permettere

all’interprete, anche quando sembri mancare qualsiasi disciplina giuridica,

di rinvenire la norma applicabile al caso concreto.

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COME ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTO

La successione delle fonti nel tempo:

criterio cronologico

La sovraordinazione o sottordinazione delle fonti:

criterio gerarchico

L’ambito territoriale o materiale di operatività delle fonti:

criterio della competenza

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LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE:

CRITERIO CRONOLOGICO

• In caso di contrasto tra norme poste da fonti equiparate,

prevale e deve essere applicata la norma posta

successivamente nel tempo (lex posterior derogat priori)

• La norma precedente è abrogata da quella successiva

(la norma abrogata non è una norma invalida)

• L’abrogazione, presupponendo un contrasto tra norme

entrambe valide, non elimina la norma precedente ma ne

circoscrive nel tempo l’efficacia

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L’EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO

Art. 11 preleggi al codice civile

«La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha

effetto retroattivo».

• Gli atti normativi valgono, di norma, solo per il futuro

• Il divieto di efficacia retroattiva è derogabile per effetto di

una legge successiva che disponga diversamente

• La retroattività della legge, ove disposta, riguarda solo i

rapporti pendenti, non i rapporti esauriti

• Il divieto di retroattività è assoluto e inderogabile per le

leggi in materia penale (art. 25.2 Cost.)

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L’ABROGAZIONE DELLE LEGGI

Art. 15 preleggi al codice civile

«Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per

dichiarazione espressa del legislatore, o per

incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o

perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata

dalla legge anteriore».

• Abrogazione espressa

• Abrogazione per incompatibilità

• Abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia

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LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE:

CRITERIO GERARCHICO

• In caso di contrasto tra norme poste da fonti non

equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta

dalla fonte sovraordinata (lex superior derogat inferiori)

• La norma sottordinata è invalida e deve essere eliminata

dall’ordinamento mediante annullamento

• L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina

la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc

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LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE:

CRITERIO DELLA COMPETENZA

• In caso di contrasto tra norme poste da fonti ordinate

dalla Costituzione secondo differente competenza, prevale

e deve essere applicata la norma posta dalla fonte

competente (con esclusione di qualsiasi altra fonte)

• La norma non competente è invalida e deve essere

eliminata dall’ordinamento mediante annullamento

• L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina

la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc

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L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

Art. 12.1 preleggi al codice civile

«Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro

senso che quello fatto palese dal significato proprio delle

parole secondo la connessione di esse, o dalla intenzione del

legislatore». • L’interpretazione letterale o testuale

• L’interpretazione teleologica (in senso soggettivo o in senso

oggettivo)

• L’interpretazione logico-sistematica

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LE LACUNE NORMATIVE E L’ANALOGIA

Art. 12.2 preleggi al codice civile

• Le lacune colmate per analogia legis: «se una controversia

non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha

riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie

analoghe»

• Le lacune colmate per analogia iuris: «se il caso rimane

ancora dubbio, si decide secondo i principi generali

dell’ordinamento giuridico dello Stato»

• Il divieto di analogia per le leggi penali e per le leggi

speciali (art. 14 preleggi)

• Il criterio di stretta interpretazione delle disposizioni

costituzionali sui diritti fondamentali (favor libertatis)

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LE LEGGI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Esempio: art. 14 l. 28/1999

«La disposizione di cui all’articolo 26, comma 4, terzo

periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, riguardante l’applicazione della

ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi, premi ed altri frutti

delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve

intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei

confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul reddito delle

persone giuridiche».

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Le fonti del diritto 5

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Costituzione

Leggi costituzionali (art. 138 Cost.)

Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge

(artt. 70 ss. e 117.1-3 Cost.)

Regolamenti governativi (artt. 87.5 e 117.6 Cost.)

LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELLO STATO

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LE FONTI COSTITUZIONALI

• Le leggi di revisione costituzionale: modificano,

mediante emendamento, aggiunta o soppressione, il testo

della Costituzione

• Le leggi costituzionali: affiancano il testo della

Costituzione, pur non facendone parte, nelle materie

coperte da riserva di legge costituzionale (artt. 71.1, 96,

116.1, 132.1, 137.1 Cost.) o in altre materie disciplinate

nelle forme dell’art. 138 Cost.

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LE FONTI COSTITUZIONALI:

IL PROCEDIMENTO AGGRAVATO

• Duplice deliberazione da parte di ciascuna camera, la

seconda a distanza non inferiore a tre mesi

• Approvazione in seconda deliberazione a maggioranza

assoluta dei componenti di ciascuna camera

• Possibilità di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione

notiziale del testo di legge approvato dal Parlamento, il

referendum costituzionale da parte di 500 mila elettori, 5

consigli regionali, 1/5 dei componenti di una camera

• In alternativa, approvazione in seconda deliberazione a

maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna

camera, senza possibilità di richiedere il referendum

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Prima deliberazione Seconda deliberazione

Eventuale referendum 1/5 dei componenti di una camera, 5 consigli regionali o 500 mila elettori

Promulgazione

non meno di tre mesi

a maggioranza dei due terzi dei componenti di

ciascuna camera

a maggioranza assoluta dei

componenti di ciascuna camera

Promulgazione

tre mesi

nessuna richiesta di referendum

richiesta di referendum

se è approvato dalla maggioranza dei voti validi

IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.)

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I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE

• Limite espresso: la «forma repubblicana» (art. 139 Cost.)

• Limiti impliciti: i «principi supremi dell’ordinamento

costituzionale» (v. sentenza Corte cost. 1146/1988)

• Limite logico: l’art. 138 Cost. (per l’attuale formulazione o

per i principi a esso sottesi)

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Trattati (Tue e Tfue)

Regolamenti e direttive (art. 288 Tfue)

LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

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IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELL’ASSUNZIONE

DEGLI OBBLIGHI DELL’UNIONE EUROPEA

• Le «limitazioni di sovranità» consentite dall’art. 11 Cost.,

come interpretato dalla Corte costituzionale

• Il riferimento ai «vincoli derivanti dall’ordinamento

comunitario» nell’art. 117 Cost., come riformato nel 2001 (v.

anche artt. 97 e 119 Cost., come riformati nel 2012)

• Il limite dei «principi fondamentali del nostro ordinamento

costituzionale» e dei «diritti inalienabili della persona

umana», come stabilito dalla Corte costituzionale

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IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [1] Corte di giustizia delle Comunità europee

«A differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato Cee ha istituito un proprio

ordinamento giuridico integrato nell’ordinamento giuridico degli stati membri... che

i giudici nazionali sono tenuti ad osservare... Scaturito da una fonte autonoma, il

diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica

natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il

proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento

giuridico della stessa Comunità» (sentenza Costa del 1964).

«In forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del

Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili... fanno

parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento

giuridico vigente nel territorio dei singoli stati membri» e «hanno l’effetto, nei loro

rapporti col diritto interno degli stati membri, non solo di rendere ipso jure

inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione

contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche... di impedire la

valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi

fossero incompatibili con norme comunitarie» (sentenza Simmenthal del 1978).

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IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [2]

Corte costituzionale «Vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti fra diritto

comunitario e diritto interno: i due sistemi sono configurati come autonomi e

distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e

garantita dal Trattato... [i due ordinamenti], per quanto coordinati, sono distinti e

reciprocamente autonomi. Proprio in ragione, dunque, della distinzione fra i due

ordinamenti, la prevalenza del regolamento adottato dalla Cee va intesa... nel

senso... che la legge interna non interferisce nella sfera occupata da tale atto, la

quale è interamente attratta sotto il diritto comunitario» e il regolamento «è reso

efficace in quanto e perché atto comunitario, e non può abrogare, modificare o

derogare le confliggenti norme nazionali, né invalidarne le statuizioni.

Diversamente accadrebbe, se l’ordinamento della Comunità e quello dello Stato –

ed i rispettivi processi di produzione normativa – fossero composti ad unità»

(sentenza 170/1984)

• Il principio di necessaria applicazione del regolamento Ue da parte del giudice

comune, anche se in contrasto con disposizioni nazionali precedenti o successive

• Il caso delle direttive aventi efficacia diretta (autoapplicative)

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LA LEGGE ORDINARIA DELLO STATO

La legge dello Stato è fonte a competenza generale, sia

pure nei limiti stabiliti dalla Costituzione, abilitata a

produrre norme primarie dotate appunto di forza di legge. • Le legge in senso (solo) formale (es.: leggi di

autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)

• Le leggi provvedimento (es.: l. 310/1988 «intervento

straordinario per la riparazione di una gru danneggiata

nel porto di Ancona»)

• Le leggi generali (es.: artt. 16, 21, 33 Cost.)

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LA RISERVA DI LEGGE: DEFINIZIONE

L’istituto della riserva di legge designa i casi in cui

disposizioni costituzionali attribuiscono la disciplina di una

determinata materia alla sola legge (nonché agli atti

equiparati alla legge), sottraendola così alla disponibilità di

atti fonte a essa subordinati, tra cui soprattutto i regolamenti

dell’esecutivo.

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LA RISERVA DI LEGGE: TIPOLOGIA

• Riserva assoluta: la disciplina della materia è interamente

riservata alla legge, salvo solamente regolamenti di stretta

esecuzione (es.: artt. 13 e 25 Cost.)

• Riserva relativa: alla legge spetta la disciplina essenziale o

di principio della materia, al regolamento dell’esecutivo la

disciplina ulteriore di dettaglio (es.: artt. 23, 41, 97 Cost.)

• Riserva rinforzata: la disciplina della materia è riservata alla

legge che deve seguire certe procedure (es.: art. 8 Cost.) o

avere certi contenuti costituzionalmente prestabiliti (es.: art.

16 Cost.)

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Decreti legislativi (art. 76 Cost., art. 14 l. 400/1988)

GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO AVENTI FORZA DI LEGGE

Legge di delegazione (oggetto, principi e criteri direttivi,

termine)

Decreto legislativo (entro il termine della legge

delega)

Decreti legge (art. 77 Cost., art. 15 l. 400/1988)

Decreto legge (casi straordinari di necessità e

urgenza)

Legge di conversione (entro sessanta giorni)

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LA DELEGAZIONE LEGISLATIVA (ART. 76 COST.)

• Individuazione dell’oggetto (o degli oggetti, purché distinti)

della delega chiaramente definito

• Fissazione dei principi (ossia le norme generali o di

principio di carattere sostanziale che regolano la materia) e

dei criteri direttivi (ossia le regole procedurali di carattere

strumentale per l’esercizio in concreto del potere normativo

delegato)

• Indicazione del termine entro il quale la delega può (non

deve) essere esercitata Legge di delega al governo...

Il governo è delegato ad adottare, entro... [termine] dalla data di entrata

in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti...

[oggetto], secondo i seguenti principi e criteri direttivi...

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IL PROCEDIMENTO DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA

Parlamento

legge di delegazione

Governo

deliberazione schema decreto

Parlamento

parere commissioni sullo schema

(se previsto dalla legge)

Governo

deliberazione decreto legislativo

Governo

deliberazione decreti correttivi

(se previsti dalla legge)

Governo o parlamentari

iniziativa legislativa

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LA DECRETAZIONE D’URGENZA (ART. 77 COST.)

• Adozione del decreto legge solo in casi straordinari di

necessità ed urgenza

• Presentazione del decreto legge alle Camere per la

conversione lo stesso giorno in cui è adottato e riunione delle

Camere, anche se sciolte, entro i successivi cinque giorni

• Durata di solo 60 giorni e dunque efficacia provvisoria del

decreto legge, con perdita di efficacia sin dall’inizio se non

convertito in legge (decadenza ex tunc)

• Regolazione con legge dei rapporti giuridici sorti sulla base

dei decreti non convertiti

Legge di conversione del decreto legge...

Il decreto legge... [data e numero] recante... [titolo] è convertito in legge

con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

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IL PROCEDIMENTO DI DECRETAZIONE D’URGENZA

Presidente della Repubblica

emanazione decreto legge

Governo

presentazione disegno di legge di

conversione

Parlamento

eventuali emendamenti al decreto legge

Parlamento

approvazione legge di conversione

Presidente della Repubblica

promulgazione legge di conversione

Governo

adozione decreto legge

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DECRETI LEGGE E GIURISPRUDENZA DELLA CORTE

COSTITUZIONALE

• Divieto di reiterazione dei decreti legge non convertiti in

legge, se non fondati su presupposti nuovi o caratterizzati da

contenuti sostanzialmente diversi (sent. 360/1996)

• Illegittimità dei decreti legge per evidenza mancanza dei

presupposti di cui all’art. 77 Cost., con trasferimento del vizio

originario sulla legge di conversione (sentt. 171/2007 e

128/2008)

• Divieto per le Camere di alterare l’omogeneità di fondo del

decreto legge, introducendo emendamenti del tutto estranei

all’oggetto e alle finalità del testo originario (sentt. 22/2012 e

32/2014)

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Le fonti del diritto 5

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FONTI LEGISLATIVE «SPECIALIZZATE»

• Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi (art. 7 Cost.)

• Leggi che disciplinano i rapporti fra lo Stato e le

confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8 Cost.)

• Leggi di amnistia e indulto (art. 79 Cost.)

• Leggi che staccano una provincia o un comune da una

regione per aggregarli ad un’altra (art. 132.2 Cost.)

• Leggi che attribuiscono forme e condizioni particolari di

autonomia alle regioni ordinarie (art. 116.3 Cost.)

• Decreti legislativi di attuazione degli statuti delle regioni

speciali (es.: art. 65 St. Friuli-Venezia Giulia)

• Legge di attuazione del principio dell’equilibrio di

bilancio (art. 81.6 Cost.)

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Le fonti del diritto 5

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I REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

• Regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.)

• Regolamenti della Corte costituzionale (l. 87/1953)

• Regolamenti della presidenza della Repubblica (l.

1077/1948)

• Regolamento del Consiglio dei ministri (l. 400/1988)

• Regolamenti della presidenza del Consiglio (d.lgs.

303/1999)

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Le fonti del diritto 5

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Regolamenti di

ciascuna camera (art. 64 Cost.)

Costituzione

LA RISERVA DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE

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Le fonti del diritto 5

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LE FONTI REGOLAMENTARI SECONDARIE

I regolamenti sono fonti secondarie del diritto, ossia

subordinate a quelle primarie: la denominazione include una

categoria eterogenea di atti normativi di competenza del

governo, dei ministri, degli organi centrali e periferici della

pubblica amministrazione, nonché delle regioni e degli enti

locali; trattandosi di fonti subordinate a quelle primarie,

questi regolamenti sono cosa del tutto diversa dai

regolamenti comunitari e dai regolamenti parlamentari.

• Il principio di legalità: la potestà regolamentare deve trovare

fondamento in una norma di legge che attribuisca il relativo potere

• Il principio di preferenza della legge: il giudice ordinario deve

disapplicare l’atto regolamentare se contrastante con una norma di legge

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Le fonti del diritto 5

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LA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELL’ESECUTIVO

Art. 17 l. 400/1988

• I regolamenti governativi

– regolamenti di esecuzione

– regolamenti di attuazione e di integrazione

– regolamenti indipendenti

– regolamenti di organizzazione

– regolamenti di delegificazione (regolamenti autorizzati o delegati)

• I regolamenti ministeriali e interministeriali

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Le fonti del diritto 5

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Consiglio dei ministri deliberazione

schema di regolamento

I REGOLAMENTI GOVERNATIVI

Parlamento parere commissioni sullo schema di regolamento

(se previsto dalla legge)

Consiglio di stato parere sullo

schema di regolamento

Consiglio dei ministri deliberazione regolamento

Presidente della Repubblica

emanazione regolamento

Corte dei conti visto e registrazione

regolamento

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47 47

Legge di autorizzazione determinazione delle norme generali regolatrici della materia e

abrogazione differita delle norme legislative vigenti

I REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE

Art. 17.2 l. 400/1988

Emanazione del regolamento autorizzato (previo parere parlamentare)

Entrata in vigore del regolamento abrogazione delle norme legislative vigenti disposta dalla legge di

autorizzazione

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Le fonti del diritto 5

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I REGOLAMENTI MINISTERIALI

Ministro

parere del Consiglio di stato

comunicazione al presidente del

Consiglio

adozione del regolamento ministeriale

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Le fonti del diritto 5

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LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELLE REGIONI

Costituzione Costituzione

Statuti ordinari (art. 123 Cost.)

Leggi regionali (artt.117 e 121 Cost.)

Regolamenti

regionali (artt.117.6 e 121 Cost.)

Statuti speciali (art. 116 Cost.)

Leggi regionali (v. statuti)

Regolamenti

regionali

(v. statuti)

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Le fonti del diritto 5

50 50

LE FONTI REGIONALI

• Statuti ordinari: approvati dal consiglio regionale con

procedimento aggravato ex art. 123 Cost.

• Leggi regionali: approvate dal consiglio regionale nelle

forme e nei modi previsti da ciascun statuto

• Regolamenti regionali: deliberati dalla giunta regionale o

dal consiglio regionale, secondo modalità e forme previste

da ciascun statuto

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51 51

IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI

DELLE REGIONI ORDINARIE

• Due successive deliberazioni del consiglio regionale, la

seconda a distanza non inferiore a due mesi

• Approvazione sia in prima sia in seconda deliberazione a

maggioranza assoluta dei componenti del consiglio

• Possibilità di richiedere comunque il referendum, entro tre

mesi dalla pubblicazione notiziale, da parte di un

cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei

componenti del consiglio

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Le fonti del diritto 5

52 52

IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI

DELLE REGIONI SPECIALI

Art. 116.1 Cost., l. cost. 2/2001

• Si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per

le leggi costituzionali

• L’iniziativa appartiene anche all’assemblea regionale

• I progetti di modificazione dello statuto di iniziativa

governativa o parlamentare sono comunicati dal governo

all’assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due

mesi

• Le modificazioni allo statuto approvate non sono

comunque sottoposte a referendum nazionale

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53 53

LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Regolamenti locali (art. 117.6 Cost.)

Statuti locali (art. 114 Cost)

Legge dello Stato (art. 117.2, lett. p), Cost.)

Costituzione

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Le fonti del diritto 5

54 54

LE FONTI LOCALI

• Statuti comunali: approvati dal consiglio comunale con

procedimento aggravato ex art. 6 Tuel

• Statuti provinciali: adottati dall’assemblea dei sindaci su

proposta del consiglio provinciale ex l. 56/2014

• Statuti metropolitani: adottati dalla conferenza

metropolitana su proposta del consiglio metropolitano ex l.

56/2014

• Regolamenti comunali/provinciali/metropolitani: adottati

dal consiglio comunale/provinciale/metropolitano, tranne i

regolamenti comunali sull’ordinamento degli uffici e dei

servizi adottati dalla giunta nel rispetto dei criteri generali

stabiliti dal consiglio

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55 55

LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA COLLETTIVA

• I contratti collettivi di lavoro ex art. 39 Cost.

• I contratti collettivi di lavoro di diritto comune (c.c.)

• I contratti collettivi di lavoro nelle pubbliche

amministrazioni (d.lgs. 165/2001)

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Le fonti del diritto 5

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LE FONTI «ESTERNE» RICONOSCIUTE

• L’adattamento automatico alle norme generalmente

riconosciute dell’ordinamento giuridico internazionale (art.

10.1 Cost.): rinvio mobile o rinvio alla fonte

• L’ordine di esecuzione contenuto nelle leggi di ratifica

dei trattati internazionali: rinvio fisso o rinvio alla

disposizione

• Le norme di diritto internazionale privato (l. 218/1995):

fonti sulla produzione o norme interne di riconoscimento

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57 57

LA CONSUETUDINE

La consuetudine (o uso) è la fonte fatto per eccellenza, la

quale consta di due elementi: un comportamento ripetuto nel

tempo (elemento materiale) e la convinzione, da parte del

corpo sociale, che ripetere quel comportamento sia

giuridicamente dovuto (elemento soggettivo). Ove questa

convinzione non vi fosse, saremmo di fronte a una mera

prassi, comportato ripetuto ma senza che sia considerato

vincolante, e dunque derogabile in qualsiasi momento.

• Le consuetudini nelle materie regolate dalle leggi e dai

regolamenti (art. 8 preleggi al c.c.)

• Le consuetudini di rango costituzionale (es.: sent. Corte

costituzionale 7/1996)

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Le fonti del diritto 5

58 58

LE FONTI DI COGNIZIONE

Si definiscono fonti di cognizione quegli atti, non aventi forza

normativa (a differenza delle fonti di produzione), i quali sono

volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo.

• Fonti di cognizione aventi valore legale (Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, Bollettino ufficiale di ciascuna regione, albo

pretorio dell’ente locale)

• Fonti di cognizione aventi valore meramente conoscitivo

(banche dati: ad es. Normattiva)

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59 59

LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI

Legge ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo]

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica

hanno approvato;

il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

[...]

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Le fonti del diritto 5

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L’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI

Decreto legislativo ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo]

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione...

Vista la legge...

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari..

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri...

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri...

Emana

il seguente decreto legislativo:

[...]

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Le fonti del diritto 5

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61 61

L’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGGE

Decreto legge ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo]

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione...

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza...

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri...

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri...

Emana

il seguente decreto legge:

[...]

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Le fonti del diritto 5

62 62

L’EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI GOVERNATIVI

Decreto del Presidente della Repubblica ... [giorno/mese/anno], n.

... «...» [titolo]

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione...

Vista l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400...

Udito il parere del Consiglio di Stato

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri...

Sulla proposta del ministro...

Emana

il seguente regolamento:

[...]

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63 63

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

• Serie generale (leggi e altri atti normativi; atti degli organi costituzionali; decreti presidenziali; decreti, delibere e ordinanze ministeriali; decreti e delibere di altre autorità)

• Serie speciale Corte costituzionale (sentenze e ordinanze della Corte)

• Serie speciale Unione europea (regolamenti e direttive)

• Serie speciale Regioni (leggi e regolamenti regionali)

Leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti

La presente legge (o il presente decreto), munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

Le fonti del diritto 5

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L’ENTRATA IN VIGORE DEGLI ATTI NORMATIVI

Art. 73.3 Cost., art. 10 preleggi al c.c.

• Il termine ordinario è il quindicesimo giorno seguente alla pubblicazione dell’atto (vacatio legis) • L’atto stesso può prevedere un termine diverso, più lungo o più breve (es.: «la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale»)

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I TESTI UNICI [1]

• Testi unici normativi: atti aventi natura innovativa, deliberati

dal governo in forma di decreti legislativi sulla base di una

legge di delegazione del Parlamento

Es. art. 16 l. 112/2004:

«Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge [...] un decreto legislativo recante il testo

unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione,

denominato “testo unico della radiotelevisione”, coordinandovi le norme

vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e

abrogazioni necessarie al loro coordinamento [...]».

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I TESTI UNICI [2]

• Testi unici compilativi: atti aventi natura conoscitiva,

deliberati dal governo sulla base di una mera autorizzazione

Art. 17-bis l. 400/1988:

«Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le

disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei,

attenendosi ai seguenti criteri: a) puntuale individuazione del testo vigente

delle norme; b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente,

da successive disposizioni; c) coordinamento formale del testo delle

disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica

della normativa; d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo

unico, che restano comunque in vigore [...]».

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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