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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
Le fonti del diritto 5
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1. Cosa sono le «fonti» del diritto
2. Quali soggetti concorrono a produrre diritto
3. La Costituzione come fonte sulle fonti
4. Unità, coerenza e completezza dell’ordinamento
5. I criteri per ordinare le fonti del diritto
6. L’interpretazione del diritto
7. La Costituzione e le fonti costituzionali
8. Le fonti dell’Unione europea
9. La legge ordinaria dello Stato
10. Atti normativi del governo equiparati alla legge: i decreti
legislativi
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11. Atti normativi del governo equiparati alla legge: i decreti
legge
12. Il referendum abrogativo (rinvio)
13. Le fonti legislative «specializzate»
14. Le fonti espressione di autonomia degli organi costituzionali
15. Le fonti regolamentari
16. Le fonti del diritto regionale
17. Le fonti degli enti locali
19. Le fonti espressione di autonomia collettiva
20. Le fonti «esterne» riconosciute
21. Le fonti fatto
22. Le fonti di cognizione e i testi unici
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LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI
Si chiamano fonti del diritto i fatti o gli atti che l’ordinamento
giuridico abilita a produrre norme giuridiche.
• La generalità delle norme giuridiche
• L’astrattezza delle norme giuridiche
Si chiamano fonti di produzione del diritto quei fatti o quegli
atti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre
imperativi che esso riconosce come propri.
Si chiamano fonti sulla produzione quelle norme che
disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo,
individuando i soggetti titolari di potere normativo, i
procedimenti di formazione, gli atti prodotti.
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FONTI FATTO E FONTI ATTO • Quando l’ordinamento riconosce direttamente al corpo
sociale la capacità di produrre norme in via autonoma, senza
che siano seguite procedure particolari, né che le norme
stesse siano frutto di una ben individuabile ed espressa
volontà, si parla di fonti fatto (es. consuetudine)
• Quando la norma è prodotta da un soggetto istituzionale
portatore di una precisa volontà e nel rispetto delle procedure
previste dalle fonti sulla produzione, si parla di fonti atto (es.
costituzione, legge, regolamento)
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IL REGIME DELLE FONTI DEL DIRITTO
• Pubblicazione in forma ufficiale
• Applicazione del principio iura novit curia e del principio
ignorantia legis non excusat
• Ricorso in cassazione per violazione di legge contro le
sentenze civili e penali ex art. 111.7 Cost
• Interpretazione e applicazione del diritto ex art. 12 delle
preleggi
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FORMA DI STATO E FONTI DEL DIRITTO
• Nello stato liberale: la legge del parlamento era la fonte che
esprimeva il più alto comando normativo, dunque
giuridicamente supremo (fonte primaria); il governo del re
poteva esercitare un potere normativo più limitato, nel rispetto
e in esecuzione della legge, in forma di regolamento (fonte
secondaria)
• Nello stato liberaldemocratico: la costituzione rigida è la
fonte suprema dell’ordinamento giuridico, superiore a ogni
altra fonte, innanzitutto alla legge; il potere normativo è
distribuito fra molteplici soggetti a livello sia verticale sia
orizzontale (pluralismo istituzionale, apertura all’ordinamento
internazionale, pluralismo sociale)
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LE «DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE» (1942)
Art. 1 preleggi al codice civile
(Indicazione delle fonti)
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti
3) [le norme corporative] (abrogato)
4) gli usi.
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FONTI COSTITUZIONALI E FONTI PRIMARIE
• Le norme di rango costituzionale: leggi di revisione
costituzionale e «altre» leggi costituzionali (art. 138 Cost.);
statuti delle regioni speciali (art. 116 Cost.)
• Le norme di rango primario: leggi ordinarie dello Stato
(artt. 70 ss. e 117 Cost.); decreti legislativi e decreti legge
(artt. 76 e 77 Cost.); regolamenti parlamentari (art. 64
Cost.); statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.); leggi
regionali (artt. 117 e 121 Cost.)
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LE FONTI PRIMARIE: UN «SISTEMA CHIUSO»
• Non sono configurabili atti fonte primari al di là di quelli
espressamente previsti dalla Costituzione
• Ciascun atto normativo non può disporre di una forza
maggiore di quella che la Costituzione a esso attribuisce
• Agli atti fonte primari va riconosciuta forza di legge (art. 77
e art. 134 Cost.)
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LA FORZA DI LEGGE
• Capacità di innovare al diritto oggettivo subordinatamente
alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o
modificando atti fonte equiparati o subordinati (profilo attivo)
• Capacità di resistere all’abrogazione o modifica da parte di
atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in
quanto espressione del medesimo processo di produzione
normativa (profilo passivo)
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LE FONTI SECONDARIE: UN «SISTEMA APERTO»
• L’individuazione degli atti fonte secondari è lasciata alla
disponibilità dei soggetti titolari di potere normativo primario,
sia pure nel rispetto dei limiti costituzionali esistenti (riserva di
legge)
• Gli atti secondari devono essere deliberati sulla base di
una previa norma di legge (principio di legalità)
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IL SISTEMA COSTITUZIONALE DELLE FONTI
Costituzione (fonte sulle fonti)
Fonti primarie a carattere «chiuso» (forza di legge)
Fonti secondarie a carattere «aperto» (principio di legalità)
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L’ORDINAMENTO GIURIDICO COME SISTEMA
Unità dell’ordinamento Tutte le norme possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente, cioè al momento fondante dell’ordinamento e all’atto che con esso viene posto, la Costituzione.
Coerenza dell’ordinamento L’ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede criteri e meccanismi per risolvere le antinomie normative, cioè i contrasti tra norme, e consentire all’interprete di individuare la norma, l’unica norma, che deve essere applicata in concreto.
Completezza dell’ordinamento
L’ordinamento predispone determinati rimedi per colmare le lacune o vuoti
normativi, cioè casi non previsti dal diritto positivo, e permettere
all’interprete, anche quando sembri mancare qualsiasi disciplina giuridica,
di rinvenire la norma applicabile al caso concreto.
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COME ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTO
La successione delle fonti nel tempo:
criterio cronologico
La sovraordinazione o sottordinazione delle fonti:
criterio gerarchico
L’ambito territoriale o materiale di operatività delle fonti:
criterio della competenza
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LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE:
CRITERIO CRONOLOGICO
• In caso di contrasto tra norme poste da fonti equiparate,
prevale e deve essere applicata la norma posta
successivamente nel tempo (lex posterior derogat priori)
• La norma precedente è abrogata da quella successiva
(la norma abrogata non è una norma invalida)
• L’abrogazione, presupponendo un contrasto tra norme
entrambe valide, non elimina la norma precedente ma ne
circoscrive nel tempo l’efficacia
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L’EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO
Art. 11 preleggi al codice civile
«La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha
effetto retroattivo».
• Gli atti normativi valgono, di norma, solo per il futuro
• Il divieto di efficacia retroattiva è derogabile per effetto di
una legge successiva che disponga diversamente
• La retroattività della legge, ove disposta, riguarda solo i
rapporti pendenti, non i rapporti esauriti
• Il divieto di retroattività è assoluto e inderogabile per le
leggi in materia penale (art. 25.2 Cost.)
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L’ABROGAZIONE DELLE LEGGI
Art. 15 preleggi al codice civile
«Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per
dichiarazione espressa del legislatore, o per
incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o
perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata
dalla legge anteriore».
• Abrogazione espressa
• Abrogazione per incompatibilità
• Abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia
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LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE:
CRITERIO GERARCHICO
• In caso di contrasto tra norme poste da fonti non
equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta
dalla fonte sovraordinata (lex superior derogat inferiori)
• La norma sottordinata è invalida e deve essere eliminata
dall’ordinamento mediante annullamento
• L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina
la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc
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LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE:
CRITERIO DELLA COMPETENZA
• In caso di contrasto tra norme poste da fonti ordinate
dalla Costituzione secondo differente competenza, prevale
e deve essere applicata la norma posta dalla fonte
competente (con esclusione di qualsiasi altra fonte)
• La norma non competente è invalida e deve essere
eliminata dall’ordinamento mediante annullamento
• L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina
la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc
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L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
Art. 12.1 preleggi al codice civile
«Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro
senso che quello fatto palese dal significato proprio delle
parole secondo la connessione di esse, o dalla intenzione del
legislatore». • L’interpretazione letterale o testuale
• L’interpretazione teleologica (in senso soggettivo o in senso
oggettivo)
• L’interpretazione logico-sistematica
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LE LACUNE NORMATIVE E L’ANALOGIA
Art. 12.2 preleggi al codice civile
• Le lacune colmate per analogia legis: «se una controversia
non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie
analoghe»
• Le lacune colmate per analogia iuris: «se il caso rimane
ancora dubbio, si decide secondo i principi generali
dell’ordinamento giuridico dello Stato»
• Il divieto di analogia per le leggi penali e per le leggi
speciali (art. 14 preleggi)
• Il criterio di stretta interpretazione delle disposizioni
costituzionali sui diritti fondamentali (favor libertatis)
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LE LEGGI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Esempio: art. 14 l. 28/1999
«La disposizione di cui all’articolo 26, comma 4, terzo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, riguardante l’applicazione della
ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve
intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei
confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul reddito delle
persone giuridiche».
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Costituzione
Leggi costituzionali (art. 138 Cost.)
Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge
(artt. 70 ss. e 117.1-3 Cost.)
Regolamenti governativi (artt. 87.5 e 117.6 Cost.)
LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELLO STATO
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LE FONTI COSTITUZIONALI
• Le leggi di revisione costituzionale: modificano,
mediante emendamento, aggiunta o soppressione, il testo
della Costituzione
• Le leggi costituzionali: affiancano il testo della
Costituzione, pur non facendone parte, nelle materie
coperte da riserva di legge costituzionale (artt. 71.1, 96,
116.1, 132.1, 137.1 Cost.) o in altre materie disciplinate
nelle forme dell’art. 138 Cost.
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LE FONTI COSTITUZIONALI:
IL PROCEDIMENTO AGGRAVATO
• Duplice deliberazione da parte di ciascuna camera, la
seconda a distanza non inferiore a tre mesi
• Approvazione in seconda deliberazione a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna camera
• Possibilità di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione
notiziale del testo di legge approvato dal Parlamento, il
referendum costituzionale da parte di 500 mila elettori, 5
consigli regionali, 1/5 dei componenti di una camera
• In alternativa, approvazione in seconda deliberazione a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
camera, senza possibilità di richiedere il referendum
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Prima deliberazione Seconda deliberazione
Eventuale referendum 1/5 dei componenti di una camera, 5 consigli regionali o 500 mila elettori
Promulgazione
non meno di tre mesi
a maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna camera
a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna camera
Promulgazione
tre mesi
nessuna richiesta di referendum
richiesta di referendum
se è approvato dalla maggioranza dei voti validi
IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.)
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I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE
• Limite espresso: la «forma repubblicana» (art. 139 Cost.)
• Limiti impliciti: i «principi supremi dell’ordinamento
costituzionale» (v. sentenza Corte cost. 1146/1988)
• Limite logico: l’art. 138 Cost. (per l’attuale formulazione o
per i principi a esso sottesi)
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Trattati (Tue e Tfue)
Regolamenti e direttive (art. 288 Tfue)
LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA
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IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELL’ASSUNZIONE
DEGLI OBBLIGHI DELL’UNIONE EUROPEA
• Le «limitazioni di sovranità» consentite dall’art. 11 Cost.,
come interpretato dalla Corte costituzionale
• Il riferimento ai «vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario» nell’art. 117 Cost., come riformato nel 2001 (v.
anche artt. 97 e 119 Cost., come riformati nel 2012)
• Il limite dei «principi fondamentali del nostro ordinamento
costituzionale» e dei «diritti inalienabili della persona
umana», come stabilito dalla Corte costituzionale
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IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [1] Corte di giustizia delle Comunità europee
«A differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato Cee ha istituito un proprio
ordinamento giuridico integrato nell’ordinamento giuridico degli stati membri... che
i giudici nazionali sono tenuti ad osservare... Scaturito da una fonte autonoma, il
diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica
natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il
proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento
giuridico della stessa Comunità» (sentenza Costa del 1964).
«In forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del
Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili... fanno
parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento
giuridico vigente nel territorio dei singoli stati membri» e «hanno l’effetto, nei loro
rapporti col diritto interno degli stati membri, non solo di rendere ipso jure
inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione
contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche... di impedire la
valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi
fossero incompatibili con norme comunitarie» (sentenza Simmenthal del 1978).
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IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [2]
Corte costituzionale «Vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti fra diritto
comunitario e diritto interno: i due sistemi sono configurati come autonomi e
distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e
garantita dal Trattato... [i due ordinamenti], per quanto coordinati, sono distinti e
reciprocamente autonomi. Proprio in ragione, dunque, della distinzione fra i due
ordinamenti, la prevalenza del regolamento adottato dalla Cee va intesa... nel
senso... che la legge interna non interferisce nella sfera occupata da tale atto, la
quale è interamente attratta sotto il diritto comunitario» e il regolamento «è reso
efficace in quanto e perché atto comunitario, e non può abrogare, modificare o
derogare le confliggenti norme nazionali, né invalidarne le statuizioni.
Diversamente accadrebbe, se l’ordinamento della Comunità e quello dello Stato –
ed i rispettivi processi di produzione normativa – fossero composti ad unità»
(sentenza 170/1984)
• Il principio di necessaria applicazione del regolamento Ue da parte del giudice
comune, anche se in contrasto con disposizioni nazionali precedenti o successive
• Il caso delle direttive aventi efficacia diretta (autoapplicative)
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LA LEGGE ORDINARIA DELLO STATO
La legge dello Stato è fonte a competenza generale, sia
pure nei limiti stabiliti dalla Costituzione, abilitata a
produrre norme primarie dotate appunto di forza di legge. • Le legge in senso (solo) formale (es.: leggi di
autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)
• Le leggi provvedimento (es.: l. 310/1988 «intervento
straordinario per la riparazione di una gru danneggiata
nel porto di Ancona»)
• Le leggi generali (es.: artt. 16, 21, 33 Cost.)
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LA RISERVA DI LEGGE: DEFINIZIONE
L’istituto della riserva di legge designa i casi in cui
disposizioni costituzionali attribuiscono la disciplina di una
determinata materia alla sola legge (nonché agli atti
equiparati alla legge), sottraendola così alla disponibilità di
atti fonte a essa subordinati, tra cui soprattutto i regolamenti
dell’esecutivo.
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LA RISERVA DI LEGGE: TIPOLOGIA
• Riserva assoluta: la disciplina della materia è interamente
riservata alla legge, salvo solamente regolamenti di stretta
esecuzione (es.: artt. 13 e 25 Cost.)
• Riserva relativa: alla legge spetta la disciplina essenziale o
di principio della materia, al regolamento dell’esecutivo la
disciplina ulteriore di dettaglio (es.: artt. 23, 41, 97 Cost.)
• Riserva rinforzata: la disciplina della materia è riservata alla
legge che deve seguire certe procedure (es.: art. 8 Cost.) o
avere certi contenuti costituzionalmente prestabiliti (es.: art.
16 Cost.)
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Decreti legislativi (art. 76 Cost., art. 14 l. 400/1988)
GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO AVENTI FORZA DI LEGGE
Legge di delegazione (oggetto, principi e criteri direttivi,
termine)
Decreto legislativo (entro il termine della legge
delega)
Decreti legge (art. 77 Cost., art. 15 l. 400/1988)
Decreto legge (casi straordinari di necessità e
urgenza)
Legge di conversione (entro sessanta giorni)
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LA DELEGAZIONE LEGISLATIVA (ART. 76 COST.)
• Individuazione dell’oggetto (o degli oggetti, purché distinti)
della delega chiaramente definito
• Fissazione dei principi (ossia le norme generali o di
principio di carattere sostanziale che regolano la materia) e
dei criteri direttivi (ossia le regole procedurali di carattere
strumentale per l’esercizio in concreto del potere normativo
delegato)
• Indicazione del termine entro il quale la delega può (non
deve) essere esercitata Legge di delega al governo...
Il governo è delegato ad adottare, entro... [termine] dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti...
[oggetto], secondo i seguenti principi e criteri direttivi...
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IL PROCEDIMENTO DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA
Parlamento
legge di delegazione
Governo
deliberazione schema decreto
Parlamento
parere commissioni sullo schema
(se previsto dalla legge)
Governo
deliberazione decreto legislativo
Governo
deliberazione decreti correttivi
(se previsti dalla legge)
Governo o parlamentari
iniziativa legislativa
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LA DECRETAZIONE D’URGENZA (ART. 77 COST.)
• Adozione del decreto legge solo in casi straordinari di
necessità ed urgenza
• Presentazione del decreto legge alle Camere per la
conversione lo stesso giorno in cui è adottato e riunione delle
Camere, anche se sciolte, entro i successivi cinque giorni
• Durata di solo 60 giorni e dunque efficacia provvisoria del
decreto legge, con perdita di efficacia sin dall’inizio se non
convertito in legge (decadenza ex tunc)
• Regolazione con legge dei rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti non convertiti
Legge di conversione del decreto legge...
Il decreto legge... [data e numero] recante... [titolo] è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
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IL PROCEDIMENTO DI DECRETAZIONE D’URGENZA
Presidente della Repubblica
emanazione decreto legge
Governo
presentazione disegno di legge di
conversione
Parlamento
eventuali emendamenti al decreto legge
Parlamento
approvazione legge di conversione
Presidente della Repubblica
promulgazione legge di conversione
Governo
adozione decreto legge
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DECRETI LEGGE E GIURISPRUDENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
• Divieto di reiterazione dei decreti legge non convertiti in
legge, se non fondati su presupposti nuovi o caratterizzati da
contenuti sostanzialmente diversi (sent. 360/1996)
• Illegittimità dei decreti legge per evidenza mancanza dei
presupposti di cui all’art. 77 Cost., con trasferimento del vizio
originario sulla legge di conversione (sentt. 171/2007 e
128/2008)
• Divieto per le Camere di alterare l’omogeneità di fondo del
decreto legge, introducendo emendamenti del tutto estranei
all’oggetto e alle finalità del testo originario (sentt. 22/2012 e
32/2014)
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FONTI LEGISLATIVE «SPECIALIZZATE»
• Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi (art. 7 Cost.)
• Leggi che disciplinano i rapporti fra lo Stato e le
confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8 Cost.)
• Leggi di amnistia e indulto (art. 79 Cost.)
• Leggi che staccano una provincia o un comune da una
regione per aggregarli ad un’altra (art. 132.2 Cost.)
• Leggi che attribuiscono forme e condizioni particolari di
autonomia alle regioni ordinarie (art. 116.3 Cost.)
• Decreti legislativi di attuazione degli statuti delle regioni
speciali (es.: art. 65 St. Friuli-Venezia Giulia)
• Legge di attuazione del principio dell’equilibrio di
bilancio (art. 81.6 Cost.)
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I REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
• Regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.)
• Regolamenti della Corte costituzionale (l. 87/1953)
• Regolamenti della presidenza della Repubblica (l.
1077/1948)
• Regolamento del Consiglio dei ministri (l. 400/1988)
• Regolamenti della presidenza del Consiglio (d.lgs.
303/1999)
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Le fonti del diritto 5
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Regolamenti di
ciascuna camera (art. 64 Cost.)
Costituzione
LA RISERVA DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE
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Le fonti del diritto 5
44 44
LE FONTI REGOLAMENTARI SECONDARIE
I regolamenti sono fonti secondarie del diritto, ossia
subordinate a quelle primarie: la denominazione include una
categoria eterogenea di atti normativi di competenza del
governo, dei ministri, degli organi centrali e periferici della
pubblica amministrazione, nonché delle regioni e degli enti
locali; trattandosi di fonti subordinate a quelle primarie,
questi regolamenti sono cosa del tutto diversa dai
regolamenti comunitari e dai regolamenti parlamentari.
• Il principio di legalità: la potestà regolamentare deve trovare
fondamento in una norma di legge che attribuisca il relativo potere
• Il principio di preferenza della legge: il giudice ordinario deve
disapplicare l’atto regolamentare se contrastante con una norma di legge
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LA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELL’ESECUTIVO
Art. 17 l. 400/1988
• I regolamenti governativi
– regolamenti di esecuzione
– regolamenti di attuazione e di integrazione
– regolamenti indipendenti
– regolamenti di organizzazione
– regolamenti di delegificazione (regolamenti autorizzati o delegati)
• I regolamenti ministeriali e interministeriali
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Le fonti del diritto 5
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Consiglio dei ministri deliberazione
schema di regolamento
I REGOLAMENTI GOVERNATIVI
Parlamento parere commissioni sullo schema di regolamento
(se previsto dalla legge)
Consiglio di stato parere sullo
schema di regolamento
Consiglio dei ministri deliberazione regolamento
Presidente della Repubblica
emanazione regolamento
Corte dei conti visto e registrazione
regolamento
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Legge di autorizzazione determinazione delle norme generali regolatrici della materia e
abrogazione differita delle norme legislative vigenti
I REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE
Art. 17.2 l. 400/1988
Emanazione del regolamento autorizzato (previo parere parlamentare)
Entrata in vigore del regolamento abrogazione delle norme legislative vigenti disposta dalla legge di
autorizzazione
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Le fonti del diritto 5
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I REGOLAMENTI MINISTERIALI
Ministro
parere del Consiglio di stato
comunicazione al presidente del
Consiglio
adozione del regolamento ministeriale
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LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELLE REGIONI
Costituzione Costituzione
Statuti ordinari (art. 123 Cost.)
Leggi regionali (artt.117 e 121 Cost.)
Regolamenti
regionali (artt.117.6 e 121 Cost.)
Statuti speciali (art. 116 Cost.)
Leggi regionali (v. statuti)
Regolamenti
regionali
(v. statuti)
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Le fonti del diritto 5
50 50
LE FONTI REGIONALI
• Statuti ordinari: approvati dal consiglio regionale con
procedimento aggravato ex art. 123 Cost.
• Leggi regionali: approvate dal consiglio regionale nelle
forme e nei modi previsti da ciascun statuto
• Regolamenti regionali: deliberati dalla giunta regionale o
dal consiglio regionale, secondo modalità e forme previste
da ciascun statuto
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IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI
DELLE REGIONI ORDINARIE
• Due successive deliberazioni del consiglio regionale, la
seconda a distanza non inferiore a due mesi
• Approvazione sia in prima sia in seconda deliberazione a
maggioranza assoluta dei componenti del consiglio
• Possibilità di richiedere comunque il referendum, entro tre
mesi dalla pubblicazione notiziale, da parte di un
cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei
componenti del consiglio
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Le fonti del diritto 5
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IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI
DELLE REGIONI SPECIALI
Art. 116.1 Cost., l. cost. 2/2001
• Si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per
le leggi costituzionali
• L’iniziativa appartiene anche all’assemblea regionale
• I progetti di modificazione dello statuto di iniziativa
governativa o parlamentare sono comunicati dal governo
all’assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due
mesi
• Le modificazioni allo statuto approvate non sono
comunque sottoposte a referendum nazionale
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53 53
LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Regolamenti locali (art. 117.6 Cost.)
Statuti locali (art. 114 Cost)
Legge dello Stato (art. 117.2, lett. p), Cost.)
Costituzione
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Le fonti del diritto 5
54 54
LE FONTI LOCALI
• Statuti comunali: approvati dal consiglio comunale con
procedimento aggravato ex art. 6 Tuel
• Statuti provinciali: adottati dall’assemblea dei sindaci su
proposta del consiglio provinciale ex l. 56/2014
• Statuti metropolitani: adottati dalla conferenza
metropolitana su proposta del consiglio metropolitano ex l.
56/2014
• Regolamenti comunali/provinciali/metropolitani: adottati
dal consiglio comunale/provinciale/metropolitano, tranne i
regolamenti comunali sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi adottati dalla giunta nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio
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55 55
LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA COLLETTIVA
• I contratti collettivi di lavoro ex art. 39 Cost.
• I contratti collettivi di lavoro di diritto comune (c.c.)
• I contratti collettivi di lavoro nelle pubbliche
amministrazioni (d.lgs. 165/2001)
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Le fonti del diritto 5
56 56
LE FONTI «ESTERNE» RICONOSCIUTE
• L’adattamento automatico alle norme generalmente
riconosciute dell’ordinamento giuridico internazionale (art.
10.1 Cost.): rinvio mobile o rinvio alla fonte
• L’ordine di esecuzione contenuto nelle leggi di ratifica
dei trattati internazionali: rinvio fisso o rinvio alla
disposizione
• Le norme di diritto internazionale privato (l. 218/1995):
fonti sulla produzione o norme interne di riconoscimento
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57 57
LA CONSUETUDINE
La consuetudine (o uso) è la fonte fatto per eccellenza, la
quale consta di due elementi: un comportamento ripetuto nel
tempo (elemento materiale) e la convinzione, da parte del
corpo sociale, che ripetere quel comportamento sia
giuridicamente dovuto (elemento soggettivo). Ove questa
convinzione non vi fosse, saremmo di fronte a una mera
prassi, comportato ripetuto ma senza che sia considerato
vincolante, e dunque derogabile in qualsiasi momento.
• Le consuetudini nelle materie regolate dalle leggi e dai
regolamenti (art. 8 preleggi al c.c.)
• Le consuetudini di rango costituzionale (es.: sent. Corte
costituzionale 7/1996)
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Le fonti del diritto 5
58 58
LE FONTI DI COGNIZIONE
Si definiscono fonti di cognizione quegli atti, non aventi forza
normativa (a differenza delle fonti di produzione), i quali sono
volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo.
• Fonti di cognizione aventi valore legale (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, Bollettino ufficiale di ciascuna regione, albo
pretorio dell’ente locale)
• Fonti di cognizione aventi valore meramente conoscitivo
(banche dati: ad es. Normattiva)
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Le fonti del diritto 5
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59 59
LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI
Legge ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo]
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
hanno approvato;
il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
[...]
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Le fonti del diritto 5
60 60
L’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI
Decreto legislativo ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo]
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione...
Vista la legge...
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari..
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri...
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri...
Emana
il seguente decreto legislativo:
[...]
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
Le fonti del diritto 5
31/03/2016
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61 61
L’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGGE
Decreto legge ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo]
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione...
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza...
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri...
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri...
Emana
il seguente decreto legge:
[...]
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
Le fonti del diritto 5
62 62
L’EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI GOVERNATIVI
Decreto del Presidente della Repubblica ... [giorno/mese/anno], n.
... «...» [titolo]
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione...
Vista l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400...
Udito il parere del Consiglio di Stato
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri...
Sulla proposta del ministro...
Emana
il seguente regolamento:
[...]
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
Le fonti del diritto 5
31/03/2016
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63 63
LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
• Serie generale (leggi e altri atti normativi; atti degli organi costituzionali; decreti presidenziali; decreti, delibere e ordinanze ministeriali; decreti e delibere di altre autorità)
• Serie speciale Corte costituzionale (sentenze e ordinanze della Corte)
• Serie speciale Unione europea (regolamenti e direttive)
• Serie speciale Regioni (leggi e regolamenti regionali)
Leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti
La presente legge (o il presente decreto), munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
Le fonti del diritto 5
64 64
L’ENTRATA IN VIGORE DEGLI ATTI NORMATIVI
Art. 73.3 Cost., art. 10 preleggi al c.c.
• Il termine ordinario è il quindicesimo giorno seguente alla pubblicazione dell’atto (vacatio legis) • L’atto stesso può prevedere un termine diverso, più lungo o più breve (es.: «la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale»)
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
Le fonti del diritto 5
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I TESTI UNICI [1]
• Testi unici normativi: atti aventi natura innovativa, deliberati
dal governo in forma di decreti legislativi sulla base di una
legge di delegazione del Parlamento
Es. art. 16 l. 112/2004:
«Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge [...] un decreto legislativo recante il testo
unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione,
denominato “testo unico della radiotelevisione”, coordinandovi le norme
vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e
abrogazioni necessarie al loro coordinamento [...]».
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
Le fonti del diritto 5
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I TESTI UNICI [2]
• Testi unici compilativi: atti aventi natura conoscitiva,
deliberati dal governo sulla base di una mera autorizzazione
Art. 17-bis l. 400/1988:
«Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le
disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei,
attenendosi ai seguenti criteri: a) puntuale individuazione del testo vigente
delle norme; b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente,
da successive disposizioni; c) coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica
della normativa; d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo
unico, che restano comunque in vigore [...]».
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
Le fonti del diritto 5