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05/04/2016 1 1 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 La sovranità popolare 8 1. La sovranità appartiene al popolo 2. Il popolo che vota 3. Il popolo che elegge 4. I sistemi elettorali: concetti generali 5. Le elezioni parlamentari 6. Le elezioni regionali 7. Le elezioni comunali 8. Le elezioni europee 1 2 9. La legislazione elettorale «di contorno» 10. Il popolo che delibera: i referendum 11. Il referendum abrogativo nella prassi 12. Il popolo che partecipa: i partiti 13. Altri istituti di partecipazione politica 2 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 La sovranità popolare 8

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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La sovranità popolare 8

1. La sovranità appartiene al popolo

2. Il popolo che vota

3. Il popolo che elegge

4. I sistemi elettorali: concetti generali

5. Le elezioni parlamentari

6. Le elezioni regionali

7. Le elezioni comunali

8. Le elezioni europee

1

2

9. La legislazione elettorale «di contorno»

10. Il popolo che delibera: i referendum

11. Il referendum abrogativo nella prassi

12. Il popolo che partecipa: i partiti

13. Altri istituti di partecipazione politica

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L’ART. 1 COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE

«La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle

forme e nei limiti della Costituzione».

• Il popolo è il titolare in senso giuridico della sovranità

• Il popolo mantiene continuativamente il possesso della

sovranità

• Il popolo non può rinunciare alla sovranità e non può

trasferirla a nessun singolo individuo e a nessuna parte di sé

(ne può delegare l’esercizio: democrazia rappresentativa vs.

democrazia diretta)

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COSA SI INTENDE PER POPOLO

• Popolo e cittadinanza: l’insieme dei cittadini costituisce il

popolo

• Popolo e popolazione: l’insieme di tutti coloro che si trovano

entro i confini di un qualsiasi ente territoriale (cittadini, stranieri,

apolidi)

• Popolo e nazione: un insieme di persone fisiche unificate e

accomunate da un vincolo sociale e, a volte, politico (per

tradizioni, storia, lingua, religione, origini etniche)

• Popolo e corpo elettorale: quella parte del popolo cui

l’ordinamento riconosce la capacità giuridica politica

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I DIRITTI POLITICI NELLA COSTITUZIONE

• Diritto di voto (art. 48 Cost.)

• Diritto di accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive

(art. 51 Cost.)

• Diritto di associazione in partiti (art. 49 Cost.)

• Diritto di petizione (art. 50 Cost.)

• Diritto di iniziativa legislativa (art. 71 Cost.)

• Diritto di iniziativa referendaria (artt. 75, 138 Cost.)

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IL DIRITTO DI VOTO (ART. 48 COST.)

• Sono elettori «tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno

raggiunto la maggiore età»

• Il diritto di voto non può essere limitato «se non per incapacità

civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di

indegnità morale indicati dalla legge»

• Il voto è «personale», «eguale», «libero», «segreto»

• L’esercizio del diritto di voto è un «dovere civico»

• È garantito «l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti

all’estero»

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ELETTORATO ATTIVO ED ELETTORATO PASSIVO

• Elettorato attivo: il diritto di votare

• Elettorato passivo: il diritto di candidarsi e quindi di essere

votati

Camera 18 anni 25 anni

Senato 25 anni 40 anni

Regioni / Comuni 18 anni 18 anni

Parlamento europeo 18 anni 25 anni

Elettorato attivo

I cittadini non italiani dell’Unione europea hanno diritto di voto e

diritto di eleggibilità alle elezioni comunali in Italia e alle elezioni

dei rappresentanti italiani del Parlamento europeo.

Elettorato passivo

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LE LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI VOTO (ART. 48.4 COST.)

D.p.r. 223/1967

(testo unico per la disciplina dell’elettorato attivo e la tenuta e

revisione delle liste elettorali)

• Non sono elettori coloro che sono sottoposti a misure di

prevenzione (applicate ad es. nei confronti di appartenenti ad

associazioni mafiose)

• Non sono elettori coloro che sono sottoposti alle misure di

sicurezza previste dal codice penale, detentive o non detentive

(ad es. il divieto di soggiorno in un certo comune)

• Non sono elettori coloro che sono stati condannati

all’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (nel

secondo caso finché la pena dura)

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LE GARANZIE DEL DIRITTO DI VOTO (ART. 48.2 COST.)

• Voto personale: nel senso che deve essere espresso da

ciascun cittadino di persona (è consentito il voto assistito con

accompagnatore alle persone fisicamente impedite)

• Voto eguale: nel senso che non sarebbe legittimo il voto

plurimo o multiplo, cioè l’attribuzione a specifiche categorie di

cittadini di più voti

• Voto libero: nel senso che deve essere esente da qualsiasi

forma di costrizione e nel senso che deve essere garantita la

libera formazione delle opinioni dell’elettore

• Voto segreto: il baluardo più sicuro e il presupposto stesso di

un voto libero (è vietato ad es. portare all’interno della cabina

elettorale telefoni cellulari o altre apparecchiature che

permettano di fotografare la scheda votata)

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IL VOTO COME DIRITTO E COME DOVERE

Art. 4 d.p.r. 361/1957 (testo unico elezione Camera)

• Fino al 1993: «L’esercizio del voto è un obbligo al quale

nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo

preciso dovere verso il Paese»

• Dopo la legge 277/1993: «Il voto è un diritto di tutti i cittadini,

il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla

Repubblica»

• Dopo la legge 270/2005: «Il voto è un dovere civico e un

diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere

garantito e promosso dalla Repubblica»

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IL VOTO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

• Legge cost. 1/2000: ha istituito la «circoscrizione Estero

per l’elezione delle Camere» (art. 48.3 Cost.)

• Legge cost. 1/2001: ha previsto l’elezione di 12 deputati e

di 6 senatori nella circoscrizione Estero (artt. 56-57 Cost.)

• Legge 459/2001: ha disciplinato l’esercizio del diritto di

voto dei residenti all’estero

• D.p.r. 104/2003: è il regolamento di attuazione della legge

459/2001

I cittadini italiani residenti all’estero: a) votano nella circoscrizione

Estero (voto per corrispondenza) oppure b) votano nella

circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione in cui

sono iscritti (previa opzione di esercitare il diritto di voto in Italia).

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LE ELEZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO

• Elezioni parlamentari («politiche»): Camera dei deputati

(630) e Senato della Repubblica (315)

• Elezioni regionali: presidenti delle regioni (salvo diversa

previsione statutaria: Valle d’Aosta e provincia autonoma di

Bolzano) e consigli regionali

• Elezioni comunali («amministrative»): sindaci e consigli

comunali, consigli circoscrizionali (solo nei comuni oltre 250

mila abitanti)*

• Elezioni europee: Parlamento europeo (73)

* Fino al 2011 anche elezioni provinciali (presidenti delle province e consigli

provinciali)

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LA LEGISLAZIONE ELETTORALE [1]

• La disciplina delle modalità di indizione delle elezioni (chi,

quando, secondo quale procedimento)

• La disciplina dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo

• Le modalità tecnico-operative di esercizio del voto

• Le modalità con le quali si presentano le candidature

• La disciplina delle campagne elettorali e della propaganda

politica in genere

• La disciplina del finanziamento delle campagne elettorali e

dell’attività dei partiti

• Le modalità di allestimento e presidio delle sezioni elettorali

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LA LEGISLAZIONE ELETTORALE [2]

• Il procedimento elettorale nelle altre sue fasi fino allo

scrutinio con assegnazione e conteggio dei voti espressi

• La formula elettorale di ciascun tipo di elezione

• L’apparato di tutela nel caso di eventuali contestazioni

relative a qualsiasi parte del procedimento, dall’indizione dei

comizi elettorali alla proclamazione degli eletti

• Le modalità di sostituzione nell’ufficio di coloro che,

proclamati eletti, cessino per qualsiasi ragione dalla carica

(surroghe o supplenze)

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LE FORMULE ELETTORALI [1]

Una formula elettorale consiste in un meccanismo per trasformare in seggi i voti che il corpo elettorale esprime.

• Formule maggioritarie: chi prende più voti conquista l’intera posta in palio, che si tratti di un solo seggio o di più seggi – sistema plurality o first past the post in collegi uninominali: il seggio lo vince chi ottiene più voti in ciascun collegio (es. Regno Unito, Stati Uniti) – sistema majority in collegi uninominali con doppio turno eventuale: il seggio lo vince chi ottiene la metà più uno dei voti, per cui se nessuno consegue questo risultato si procede a una seconda votazione fra i primi due o fra coloro che hanno riportato una certa percentuale di voti (es. Francia)

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LE FORMULE ELETTORALI [2]

• Formule proporzionali: ripartiscono i seggi da assegnare in proporzione ai voti ottenuti da ciascun partito – sistemi con soglia di sbarramento (es. Germania) – sistemi con riparto dei seggi in circoscrizioni piccole e senza recupero dei resti a livello nazionale (es. Spagna) • Formule miste: cercano di conciliare principio maggioritario e principio proporzionale, governabilità e rappresentatività – sistemi proporzionali con attribuzione di un premio di maggioranza (es. Italia)

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17 17

ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA

PLURALITY A TURNO UNICO

Bianchi 4.000

Rossi 3.000

Verdi 2.500

Neri 500

Totale voti validi: 10.000

Candidati

Nel collegio uninominale considerato è eletto il candidato Bianchi,

che ha ottenuto più voti rispetto a ciascuno degli altri candidati.

Voti

eletto

non eletto

non eletto

non eletto

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18 18

ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA

MAJORITY A DOPPIO TURNO

Bianchi 4.000

Rossi 3.000

Verdi 2.500

Neri 500

Totale voti validi: 10.000

Candidati

Nel collegio uninominale considerato non è eletto alcun candidato,

non avendo nessuno dei quattro raggiunto il 50% + 1 dei voti. In tal

caso si procede a un secondo turno: se è previsto il ballottaggio, fra

Bianchi e Rossi.

Voti

non eletto

non eletto

non eletto

non eletto

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19 19

ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA DEL

QUOZIENTE NATURALE

Viola

Rossi

Bianchi

Gialli

Liste

candidati

Dei 5 seggi da attribuire, 3 sono assegnati in base ai quozienti interi; rimangono

da assegnare 2 seggi e questi vengono attribuiti alla lista Viola e alla lista

Bianchi.

Voti

totali

Seggi interi o

pieni

Voti non

utilizzati

Seggi

totali

Seggi con

i resti

500.000

200.000

100.000

80.000

2

1

-

-

148.000

24.000

100.000

80.000

1

-

1

-

3

1

1

-

Totale voti validi: 880.000

Quoziente: 880.000 ÷ 5 = 176.000

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20 20

ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA DEL

DIVISORE D’HONDT

Viola

Rossi

Bianchi

Gialli

Liste

candidati

Se si ipotizza che i seggi da assegnare siano 5, ne toccano quattro alla lista Viola e

uno alla lista Rossi.

Voti

÷ 1

Voti

÷ 2

Voti

÷ 3

Voti

÷ 5

Voti

÷ 4

500.000

200.000

100.000

80.000

250.000

100.000

50.000

40.000

166.666

66.666

33.333

26.666

125.000

50.000

25.000

20.000

100.000

40.000

20.000

16.000

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COME SI VOTAVA PER LA CAMERA E PER IL SENATO

(1993-2005)

Formula prevalentemente maggioritaria uninominale:

tre quarti dei seggi erano attribuiti in altrettanti collegi

uninominali con formula maggioritaria e un quarto dei

seggi erano attribuiti con formula proporzionale.

quota maggioritaria uninominale (formula

plurality a turno unico)

quota proporzionale (con doppio voto alla Camera, voto unico

al Senato)

75% 25%

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22 22

COME SI VOTAVA PER LA CAMERA (L. 277/1993)

• Base territoriale: 27 circoscrizioni

• Candidati nei collegi uninominali (maggioritario) e liste di

candidati (proporzionale)

• Doppio voto su due schede (uno per il candidato uninominale

e uno per la lista proporzionale)

• Obbligo di collegamento dei candidati uninominali a una o più

liste proporzionali

• Attribuzione dei seggi maggioritari al candidato con il maggior

numero di voti in ciascun collegio uninominale

• Attribuzione dei seggi proporzionali su base nazionale

• Soglia nazionale di sbarramento del 4%

• Scorporo dai voti di lista di un certo numero di voti uninominali

• Formula del quoziente naturale e più alti resti

• Liste bloccate corte (da uno a quattro nomi)

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23 23

COME SI VOTAVA PER IL SENATO (L. 276/1993)

• Base territoriale: 20 regioni

• Candidati nei collegi uninominali (sia per l’attribuzione dei

seggi maggioritari sia per l’attribuzione dei seggi proporzionali)

• Voto unico (per il maggioritario e per il proporzionale)

• Presentazione per gruppi di candidati collegati fra loro o

candidati individuali non collegati

• Attribuzione dei seggi maggioritari al candidato con il maggior

numero di voti in ciascun collegio uninominale

• Attribuzione dei seggi proporzionali su base regionale

• Nessuna soglia esplicita ma sbarramento di fatto assai

elevato

• Recupero dei voti non utilizzati nei collegi uninominali

• Formula del divisore d’Hondt

• Proclamazione dei migliori perdenti nei collegi

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24 24

COME SI VOTAVA PER LA CAMERA (2005-2013)

Formula proporzionale con premio di maggioranza:

su una base rigorosamente proporzionale, si innescava

all’occorrenza un premio; ripartiti i seggi

proporzionalmente, si verificava che chi aveva vinto ne

avesse ottenuti un numero minimo; se così non era, gli si

attribuiva comunque un certo numero garantito di seggi,

alterando così la proporzionalità della ripartizione iniziale

alla coalizione di liste o alla lista vincente

340 seggi

alla coalizione di liste o alle liste perdenti

277 seggi

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25 25

COME SI VOTAVA PER LA CAMERA (L. 270/2005) [1]

• Base territoriale: 26 circoscrizioni regionali o subregionali

(617 deputati); un collegio uninominale (Valle d’Aosta)

• Liste di candidati, formate da un numero di candidati non

superiore al totale dei seggi per ciascuna circoscrizione (nel

2013 da 3 a 45) e non inferiore a un terzo; possibilità di essere

candidati anche in tutte le circoscrizioni (con opzione

successiva se eletti in più di una circoscrizione)

• Scheda con raffigurati esclusivamente i simboli delle diverse

liste presentate (non i nomi dei candidati)

• Possibilità per ciascuna lista di collegarsi in coalizione con

un’altra o altre liste; obbligo per le liste collegate di indicare un

unico programma e un unico capo della coalizione

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26 26

COME SI VOTAVA PER LA CAMERA (L. 270/2005) [2]

• Attribuzione dei seggi in base ai voti conseguiti sull’intero

territorio nazionale (ma senza tenere conto dei voti espressi

nel collegio uninominale della Valle d’Aosta)

• Soglie di sbarramento su base nazionale: 10% per le

coalizioni, 4% per le liste non coalizzate, 2% per le liste

coalizzate

• Ripartizione proporzionale dei seggi fra le coalizioni e liste

che avevano superato le soglie: formula del quoziente

naturale e più alti resti

• Ipotesi a): se una coalizione di liste o una lista singola

aveva conseguito almeno 340 seggi, tutto finiva lì e i seggi

erano ripartiti poi all’interno delle coalizioni (includendovi

anche la lista coalizzata più votata fra quelle sotto la soglia

del 2%)

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27 27

COME SI VOTAVA PER LA CAMERA (L. 270/2005) [3]

• Ipotesi b): se nessuna coalizione di liste o lista singola

aveva conseguito almeno 340 seggi, alla coalizione o alla lista

più votata si attribuivano comunque 340 seggi (277 alle

coalizioni e alle liste singole perdenti ammesse al riparto); si

procedeva poi alla ripartizione all’interno delle coalizioni

(includendovi sempre la lista più votata al di sotto del 2%)

• Distribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle

diverse circoscrizioni (facendo sì che ciascuna circoscrizione

avesse i seggi che la legge a essa assegnava)

• Proclamazione degli eletti di ciascuna lista nell’ordine di

presentazione (liste bloccate)

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28 28

COME SI VOTAVA PER IL SENATO (2005-2013)

Formula proporzionale con premio di maggioranza:

su una base rigorosamente proporzionale, si innescava

all’occorrenza una pluralità di premi (in ciascuna regione);

ripartiti i seggi proporzionalmente, si verificava che chi aveva

vinto ne avesse ottenuti un numero minimo; se così non era,

gli si attribuiva comunque un certo numero garantito di seggi,

alterando così la proporzionalità della ripartizione iniziale

alla coalizione di liste o alla lista vincente

55% seggi

alla coalizione di liste o alle liste perdenti

45% seggi

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29 29

COME SI VOTAVA PER IL SENATO (L. 270/2005) [1]

• Base territoriale: 20 regioni (309 senatori)

• Liste di candidati, formate da un numero di candidati non

superiore al totale dei seggi per ciascuna regione (nel 2013 da

2 a 49) e non inferiore a un terzo; possibilità di essere

candidati anche in tutte le regioni (con opzione successiva se

eletti in più di una regione)

• Scheda con raffigurati esclusivamente i simboli delle diverse

liste presentate (non i nomi dei candidati)

• Possibilità per ciascuna lista di collegarsi in coalizione con

un’altra o altre liste; obbligo per le liste collegate di indicare un

unico programma e un unico capo della coalizione

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COME SI VOTAVA PER IL SENATO (L. 270/2005) [2]

• Determinazione della cifra elettorale di ciascuna coalizione

di liste o lista regione per regione (in 17 regioni)

• Soglie di sbarramento su base regionale: 20% per le

coalizioni, 3% per le liste coalizzate, 8% per le liste non

coalizzate

• Ripartizione proporzionale dei seggi fra le coalizioni e liste

che avevano superato le soglie: formula dei quoziente

naturale e più alti resti

• Ipotesi a): se una coalizione di liste o una lista singola

aveva conseguito un numero di seggi pari al 55% di quelli da

eleggere in tutta la regione, tutto finiva lì e i seggi erano

ripartiti poi all’interno delle coalizioni

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31 31

COME SI VOTAVA PER IL SENATO (L. 270/2005) [3]

• Ipotesi b): se nessuna coalizione di liste o lista singola

aveva conseguiyo un numero di seggi pari al 55% di quelli da

eleggere in tutta la regione, alla coalizione di liste o alla lista

più votata si attribuiva comunque il 55% dei seggi (gli altri

seggi venivano ripartiti fra le coalizioni e le liste singoli

perdenti ammesse al riparto)

• Proclamazione degli eletti di ciascuna lista nell’ordine di

presentazione (liste bloccate)

• In altre tre regioni: 6 seggi in collegi uninominali maggioritari

e 1 seggio assegnato con il recupero dei voti non utilizzati nei

collegi (Trentino-Alto Adige); 2 seggi ripartiti con la formula

proporzionale (Molise); un collegio uninominale maggioritario

(Valle d’Aosta)

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La sovranità popolare 8

32 32

GLI ESITI DELLA RIFORMA ELETTORALE DEL 2005

• Elezioni 2006: nel confronto tra due coalizioni molto ampie che

raccoglievano praticamente tutti i partiti, la coalizione vincente

(coalizione Prodi) ottenne il 49,8% dei voti alla Camera, con uno

scarto dello 0,06% pari a 24.755 voti, ma riuscì a prevalere al

Senato solo grazie ai seggi assegnati nella circoscrizione estero

• Elezioni 2008: si confrontarono due coalizioni formate ciascuna

da due soli partiti e la coalizione vincente (coalizione Berlusconi),

col 46,8% alla Camera, prevalse nettamente anche al Senato

• Elezioni 2013: in un contesto non più bipolare ma tripolare, il

premio alla Camera è stato vinto da una coalizione che ha ottenuto

il 29,5% (coalizione Bersani), con un bonus di ben 144 seggi,

risultando solo maggioranza relativa al Senato

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17

33 33

LA SENTENZA N. 1/2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SULLA LEGGE ELETTORALE DEL 2005

• Illegittimità costituzionale del meccanismo di attribuzione del

premio di maggioranza per le elezioni della Camera e del

Senato a causa dell’«assenza di una ragionevole soglia di voti

minima per competere all’assegnazione del premio»

• Illegittimità costituzionale del meccanismo di scelta degli

eletti alla Camera e al Senato attraverso liste bloccate

escludendo «ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione

dei propri rappresentanti»

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La sovranità popolare 8

34 34

L’ELEZIONE DELLA CAMERA DOPO LA SENT. 1/2014 [1]

D.p.r. 361/1957 e successive modifiche

• Suddivisione dei seggi da assegnare su base territoriale: 617

seggi ripartiti in 26 circoscrizioni regionali o sub-regionali (a

essi si sommano il deputato eletto nel collegio uninominale

della Valle d’Aosta e i 12 deputati eletti nella circoscrizione

estero)

• Liste di candidati circoscrizionali, formate da un numero di

candidati non inferiore a un terzo e non superiore al totale dei

seggi assegnati a ciascuna circoscrizione

• Possibilità di essere candidati in una lista con medesimo

contrassegno anche in tutte le circoscrizioni

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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35 35

L’ELEZIONE DELLA CAMERA DOPO LA SENT. 1/2014 [2]

• Possibilità per ciascuna lista di collegarsi in coalizione con

una più altre liste, con obbligo di presentare un unico

programma e un unico capo della coalizione

• Ripartizione proporzionale dei seggi tra le varie liste su base

nazionale con il metodo del quoziente naturale e più alti resti

• Soglie di sbarramento: 2% per le liste coalizzate, 4% per le

liste non coalizzate; al riparto accede anche la lista coalizzata

che, tra quelle che non hanno raggiunto la soglia del 2%, ha

avuto la percentuale più alta

• Possibilità per l’elettore di esprimere un voto di preferenza

per uno dei candidati della lista votata, che determina la

successione degli eletti

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La sovranità popolare 8

36 36

L’ELEZIONE DEL SENATO DOPO LA SENT. 1/2014 [1]

D.lgs. 533/1993 e successive modifiche

• Suddivisione dei seggi da assegnare su base territoriale: 309

seggi ripartiti nelle 20 regioni (a essi si sommano il senatore

eletto nel collegio uninominale della Valle d’Aosta e i 6 senatori

eletti nella circoscrizione estero)

• Liste di candidati regionali, formate da un numero di

candidati non inferiore a un terzo e non superiore al totale dei

seggi assegnati a ciascuna circoscrizione

• Possibilità di essere candidati in una lista con medesimo

contrassegno anche in tutte le regioni

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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37 37

L’ELEZIONE DEL SENATO DOPO LA SENT. 1/2014 [2]

• Possibilità per ciascuna lista di collegarsi in coalizione con

una più altre liste, con obbligo di presentare un unico

programma e un unico capo della coalizione

• Ripartizione proporzionale dei seggi tra le varie liste regione

per regione (metodo del quoziente naturale e più alti resti)

• Soglie di sbarramento: 3% per le liste coalizzate, 8% per le

liste non coalizzate

• Possibilità per l’elettore di esprimere un voto di preferenza

per uno dei candidati della lista votata, che determina la

successione degli eletti

• Sistema diverso in Trentino-Alto Adige: 6 seggi assegnati in

collegi uninominali con formula plurality, 1 seggio assegnato

con il recupero dei voti non utilizzati nei collegi

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La sovranità popolare 8

38 38

I «SEGGI ESTERI» DELLA CAMERA E DEL SENATO

Legge 459/2001, d.p.r. 104/2003

• Circoscrizione estero: 12 deputati e 6 senatori

• Ripartizioni territoriali della circoscrizione estero: 1) Europa;

2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale;

4) Africa, Asia, Oceania, Antartide

• Ciascuna ripartizione elegge un deputato e un senatore; gli

altri seggi sono distribuiti tra le ripartizioni in proporzione al

numero dei cittadini italiani residenti

• Liste di candidati (i candidati devono essere residenti nella

relativa ripartizione)

• Assegnazione proporzionale dei seggi (ripartizione per

ripartizione): metodo del quoziente naturale e dei più alti resti

• Proclamazione degli eletti in base al voto di preferenza per

uno o due candidati della lista prescelta

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IL PROGETTO DI RIFORMA ELETTORALE APPROVATO IN

PRIMA LETTURA DALLA CAMERA (MARZO 2014)

• Riforma riguardante la sola Camera dei deputati, in attesa della

trasformazione del Senato in un organo non più direttamente elettivo

• Premio di maggioranza condizionato al superamento di una soglia

(37% dei voti) e limitato (non più del 15%), fino a un massimo di 340

seggi

• Eventuale ballottaggio fra le prime due liste o coalizioni di liste, con

assegnazione di 321 seggi alla lista o coalizione vincente

• Pluralità di sbarramenti (12% per le coalizioni, 4,5% per le liste

coalizzate, 8% per le liste non coalizzate)

• Liste bloccate composte da tre a sei candidati, in collegi di

dimensioni territorialmente ridotte, con i nomi riportati sulla scheda;

candidature plurime in non più di otto collegi plurinominali

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40 40

LE ELEZIONI REGIONALI (REGIONI ORDINARIE) [1]

Legge 108/1968, legge 43/1995, legge cost. 1/1999 (art. 5)

• Elezione diretta del presidente della regione

• Turno unico

• 4/5 dei seggi del consiglio regionale attribuiti con sistema

proporzionale (liste provinciali)

• 1/5 dei seggi del consiglio regionale attribuito con sistema

maggioritario (liste regionali)

• Obbligo di collegamento dei candidati presidente (e della

propria lista regionale) a una o più liste provinciali

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41 41

LE ELEZIONI REGIONALI (REGIONI ORDINARIE) [2]

• Doppio voto su unica scheda (uno per il candidato presidente

e uno per la lista provinciale): possibilità di voto disgiunto

• Soglia di sbarramento del 3%, ma essa non vale per le liste

collegate a un candidato presidente che ottenga almeno il 5%

(liste provinciali)

• Formula del quoziente corretto + 1 e recupero dei resti nel

collegio unico regionale (liste provinciali)

• Premio in seggi (lista regionale) e maggioranza garantita al

presidente eletto (55% o 60% del consiglio, anche assegnando

seggi aggiuntivi)

• Voto unico di preferenza (liste provinciali) e lista bloccata

(liste regionali)

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42 42

LE ELEZIONI COMUNALI (COMUNI OLTRE 15.000 ABITANTI) [1]

D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali)

• Elezione diretta del sindaco

• Doppio turno con ballottaggio

• Obbligo di collegamento dei candidati sindaco a una o più

liste per il consiglio comunale

• Possibilità in caso di ballottaggio di collegarsi ad altre liste

• Doppio voto su scheda unica per eleggere sindaco e

consiglio: possibilità di voto disgiunto

• Soglia di sbarramento del 3% (per le liste non appartenenti

a coalizioni che abbiano superato la stessa soglia)

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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43 43

LE ELEZIONI COMUNALI (COMUNI OLTRE 15.000 ABITANTI) [2]

• 60% dei seggi del consiglio attribuiti alla lista o alle liste

collegate al sindaco eletto

• 40% dei seggi del consiglio attribuiti alle altre liste

• Ripartizione dei seggi all’interno delle due quote di

maggioranza e di minoranza con formula del divisore

d’Hondt

• Voto di preferenza per uno o anche due (ma di genere

diverso) candidati compresi nella lista

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44 44

LE ELEZIONI COMUNALI (COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI)

D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali)

• Elezione diretta del sindaco

• Turno unico

• Obbligo di collegamento dei candidati sindaco a una lista per il

consiglio comunale (una lista sola)

• Voto unico per il sindaco e la lista collegata

• 2/3 dei seggi del consiglio attribuiti alla lista collegata al

sindaco eletto

• 1/3 dei seggi del consiglio attribuiti alle altre liste con formula

del divisore d’Hondt

• Voto di preferenza (doppia preferenza di genere nei comuni

sopra i 5.000 abitanti)

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45 45

LE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

Legge 18/1979

• Base territoriale: 5 circoscrizioni (Nord-Ovest, Nord-Est,

Centro, Sud, Isole)

• Liste di candidati circoscrizionali

• Assegnazione dei seggi su base nazionale

• Soglia di sbarramento del 4 per cento (v. l. 10/2009)

• Formula del quoziente naturale e più alti resti

• Possibilità di esprimere fino a tre preferenze, ma se

l’elettore ne utilizza più di una devono espresse per

candidati di sesso diverso

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46 46

LA LEGISLAZIONE ELETTORALE «DI CONTORNO»

• Presentazione delle liste dei candidati: è previsto l’obbligo di

sottoscrizione, ma con deroghe a vantaggio delle forze

politiche già rappresentate

• Responsabilità delle fasi del procedimento elettorale: è

affidata al ministero dell’interno, ai comuni e a organi istituiti di

volta in volta (sezioni elettorali e uffici elettorali)

• Contestazioni avverso il procedimento: vanno indirizzate

agli uffici elettorali fino alla proclamazione, dopo alla giustizia

amministrativa (escluse le elezioni politiche per le quali la

competenza è attribuita alle stesse Camere)

• Disciplina delle campagne elettorali: propaganda elettorale,

accesso ai mezzi di informazione, spese elettorali, sondaggi,

ecc. (l. 212/1956, l. 515/1993, l. 28/2000)

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47 47

I REFERENDUM NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

• Il referendum costituzionale (art. 138.2 e 3 Cost.)

• Il referendum abrogativo su leggi o atti aventi forza di legge

(art. 75 Cost.)

• I referendum territoriali (art. 132.1 Cost.: per la fusione di

più regioni o la costituzione di una nuova regione; art. 132.2

Cost.: per consentire a una provincia o a un comune di

staccarsi da una regione e aggregarsi a un’altra)

• I referendum regionali su «leggi e provvedimenti

amministrativi della regione» (art. 123.1 Cost.)

• Il referendum sullo statuto regionale (art. 123.3 Cost.)

• I referendum locali su «materie di esclusiva competenza

locale» (art. 8 Tuel)

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48 48

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE: IL QUESITO

Art. 138 Cost., titolo I legge 352/1970

«Approvate il testo della legge costituzionale... concernente...

[titolo] approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale numero... del... [data]?».

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49 49

IL REFERENDUM ABROGATIVO: IL QUESITO

Art. 75 Cost., titolo II legge 352/1970

[Denominazione del referendum]

«Volete voi che sia abrogata la legge (o il decreto legge o il

decreto legislativo)... [data, numero, titolo]?»; oppure: «Volete

voi che sia abrogato l’articolo... (o siano abrogati gli articoli...)

della legge (o del decreto legge o del decreto legislativo)...

[data, numero, titolo]?».

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La sovranità popolare 8

50 50

I REFERENDUM TERRITORIALI: IL QUESITO

Art. 132 Cost., titolo III legge 352/1970

«Volete che la regione... sia fusa con la regione... per costituire

insieme un’unica regione?»; oppure: «Volete che il territorio

delle province... (o dei comuni...) sia separato dalla regione... (o

delle regioni...) per formare regione a sé stante?»; oppure:

«Volete che il territorio della provincia... (o delle province...) sia

separato dalla regione... per entrare a far parte integrante della

regione...?»; oppure: «Volete che il territorio del comune... (o dei

comuni...) sia separato dalla regione... per entrare a far parte

integrante della regione...?».

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51 51

Raccolta firme 500.000 elettori

o 1/5 deputati o 1/5 senatori

o deliberazioni 5 consigli regionali

Giudizio di

legittimità

Ufficio centrale per

il referendum

(Corte di cassazione)

3 mesi

Votazione

(tra il 50° e il 70° giorno dal decreto di

indizione)

se la richiesta è dichiarata legittima

• se vincono i sì la legge costituzionale è promulgata • se vincono i no

la legge costituzionale non è promulgata

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE: IL PROCEDIMENTO

Approvazione della legge costituzionale a maggioranza assoluta

ma inferiore a 2/3

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La sovranità popolare 8

52 52

I REFERENDUM COSTITUZIONALI SVOLTI

Anno Votanti % SI % NO %

2001 34,0 64,2 35,8

2006 53,7 38,3 61,7

2001: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente

“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”...?»

2006: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente

“Modifiche alla parte II della Costituzione”...?»

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53 53

Raccolta firme

500.000 elettori

o deliberazioni

5 consigli regionali

Giudizio di

legittimità Ufficio centrale per

il referendum

(Corte di cassazione)

entro il 15 dicembre

3 mesi

Giudizio di

ammissibilità Corte

costituzionale

entro il 10 febbraio

Votazione

(tra il 15 aprile e

il 15 giugno)

se la richiesta è dichiarata ammissibile

• se vincono i sì l’abrogazione è dichiarata con d.p.r. • se vincono i no

non si può riproporre il referendum per 5 anni

IL REFERENDUM ABROGATIVO: IL PROCEDIMENTO

• se non c’è il quorum strutturale il referendum è invalido

Iniziativa

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La sovranità popolare 8

54 54

IL QUORUM SUI REFERENDUM

• Referendum costituzionale: «La legge sottoposta a

referendum non è promulgata, se non è approvata dalla

maggioranza dei voti validi» (art. 138.2 Cost.)

• Referendum abrogativo: «La proposta soggetta a

referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la

maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la

maggioranza dei voti validamente espressi» (art. 75. 4

Cost.)

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55 55

I LIMITI ALL’AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM

ABROGATIVO

Art. 75.2 Cost.

• Le leggi tributarie

• Le leggi di bilancio

• Le leggi di amnistia e di indulto

• Le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali

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56 56

I LIMITI ALL’AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM

ABROGATIVO

Giurisprudenza costituzionale (sent. 16/1978 e ss.)

• La Costituzione e le leggi formalmente costituzionali

• Le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato

• Le leggi a contenuto «comunitariamente» vincolato

• Gli atti legislativi ordinari aventi forza passiva rinforzata

• Le leggi collegate strettamente a quelle vietate dall’art. 75.2

Cost.

• Le leggi obbligatorie o necessarie

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57 57

I REFERENDUM ABROGATIVI SU LEGGI ELETTORALI

Sentt. Corte costituzionale 29/1987, 47/1991, 32 e 33/1993, 5 e

10/1995, 26/1997, 13/1999, 33 e 34/2000, 15, 16 e 17/2008,

13/2012

• Le leggi elettorali sono leggi costituzionalmente necessarie, ma

a contenuto libero

• Le leggi elettorali non possono essere sottoposte a richieste di

abrogazione totale

• Le leggi elettorali possono essere sottoposte ad abrogazione

parziale, ma a condizione che ne risulti una normativa

immediatamente applicabile

• Il vuoto derivante dall’abrogazione non può essere colmato dalla

reviviscenza della precedente legislazione elettorale

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58 58

I LIMITI ALL’AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM

ABROGATIVO: LA FORMULAZIONE DEL QUESITO

Giurisprudenza costituzionale (sent. 16/1978 e ss.)

• Mancanza di omogeneità, chiarezza e univocità del quesito

• Assenza dal quesito di una manifesta e chiara alternativa

• Pluralità di domande eterogenee non riconducibili a una

matrice razionalmente unitaria

• Quesito introduttivo di discipline completamente diverse

(cosiddetti referendum manipolativi o surrettiziamente

propositivi)

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59 59

ALTRE NORME SUL REFERENDUM ABROGATIVO

• Non si possono presentare richieste di referendum nei dodici mesi anteriori

alla scadenza delle Camere e nei sei mesi successivi all’elezione delle nuove

Camere

• Se le Camere sono sciolte anticipatamente, il referendum eventualmente

già indetto si intende automaticamente sospeso e i termini del procedimento

riprendono a decorrere dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni

• L’entrata in vigore dell’abrogazione può essere ritardata fino a 60 giorni

dallo stesso decreto presidenziale che dichiara abrogata la legge, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri

• Il procedimento è interrotto nel caso in cui, prima della data di svolgimento

del referendum, sia approvata una legge che abroga le norme oggetto della

richiesta; nel caso in cui l’abrogazione sia accompagnata da una nuova

disciplina che non modifichi principi ispiratori e contenuti essenziali di quella

preesistente, l’Ufficio centrale per il referendum modifica il quesito e lo

«trasferisce» sulla nuova normativa

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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IL REFERENDUM ABROGATIVO NELLA PRASSI

• L’ammissibilità delle richieste referendarie e i criteri utilizzati dalla

Corte costituzionale per allargare a dismisura i limiti posti dal

costituente

• I vincoli determinati dalla decisione referendaria nei confronti del

legislatore e il rispetto dell’esito del referendum (v. sent. Corte cost.

199/2012 sulla disciplina dei servizi pubblici locali dopo il referendum

del 2011)

• La proponibilità di referendum aventi natura formalmente abrogativa

ma di fatto propositiva e il caso particolare dei referendum elettorali

• L’opportunità di aggiornare l’istituto sotto diversi profili: successione

temporale del procedimento, numero di firme richieste, introduzione di

un limite al numero di richieste in una stessa tornata, eliminazione o

riduzione del quorum strutturale

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IL REFERENDUM ABROGATIVO NELLA PRASSI: LA

PARTECIPAZIONE AL VOTO DAL 1974 AL 2009

Anno Votanti %

1974 87,7

1978 81,2

1981 79,4

1985 77,9

1987 65,1

1990 43,4

1991 62,4

Anno Votanti %

1993 77,1

1995 57,9

1997 30,3

1999 49,6

2000 32,5

2003 25,7

2005 25,9

2009 23,8

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I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 2011

Quesito Votanti % Sì % No %

Modalità di affidamento e gestione dei servizi

pubblici locali di rilevanza economica.

Abrogazione

54,8 95,3 4,7

Determinazione della tariffa del servizio

idrico integrato in base all’adeguata

remunerazione del capitale investito.

Abrogazione parziale di norme

54,8 95,8 4,2

Abrogazione delle nuove norme che

consentono la produzione nel territorio

nazionale di energia elettrica nucleare

54,8 94 6

Abrogazione di norme della legge in materia

di legittimo impedimento del presidente del

Consiglio e dei ministri a comparire in

udienza penale

54,7 94,6 5,4

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63 63

I PARTITI POLITICI NELLA COSTITUZIONE (ART. 49)

«Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti

per concorrere con metodo democratico a determinare la

politica nazionale».

• Non sono i partiti a determinare la politica nazionale; sono i

cittadini che, tutti insieme, partecipano a questa funzione

sovrana di indirizzo (i cittadini hanno il diritto di avvalersi dello

strumento specifico della libera associazione in partiti)

• Il concorso alla determinazione della politica nazionale deve

avvenire con metodo democratico (il partito deve rispettare le

regole democratiche nei rapporti esterni, senza riferimento alla

natura democratica dell’organizzazione interna)

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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FINANZIAMENTO AI PARTITI E RIMBORSI ELETTORALI:

LA PRECEDENTE DISCIPLINA (1999-2012)

Legge 157/1999, modificata dalla l. 156/2002

Totale: € 1,00 x numero iscritti nelle liste elettorali

(per ciascun anno di legislatura degli organi)

• Camera: tra le liste che hanno ottenuto almeno l’1% dei voti

nazionali

• Senato: tra le liste che hanno ottenuto almeno un eletto nella

regione o il 5% dei voti regionali

• Parlamento europeo: tra le liste che hanno ottenuto almeno un

eletto

• Consigli regionali: tra le liste provinciali che hanno ottenuto

almeno un eletto nella regione

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65 65

LA RIFORMA DEL FINANZIAMENTO DEI PARTITI DEL 2012

Legge 96/2012

• Riduzione della metà dei rimborsi elettorali: da 182 milioni a 91 milioni

di euro (a partire dal 2012)

• Attribuzione del 70% dei contributi pubblici «come rimborso delle spese

per le consultazioni elettorali e quale contributo per l’attività politica» e del

30% «a titolo di cofinanziamento» pari a 0,50 euro per ogni euro ricevuto

dai partiti tramite quote associative ed erogazioni liberali (dal 2013)

• Diritto ai rimborsi solo per i partiti che abbiano ottenuto almeno un eletto

• Obbligo per i partiti di avvalersi di una società di revisione iscritta

nell’albo speciale della Consob

• Istituzione della Commissione per la trasparenza e il controllo dei

rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, composta da 5 magistrati (3

Corte dei conti, 1 Consiglio di stato, 1 Corte di cassazione)

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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66 66

LA RIFORMA DEL FINANZIAMENTO DEI PARTITI DEL 2013

D.l. 149/2013 (convertito dalla l. 13/2014) • Ulteriore riduzione dei fondi pubblici (68 milioni nel 2014, 45 milioni nel 2015,

23 milioni nel 2016), fino a completa cessazione del finanziamento pubblico

diretto nel 2017

• Detrazione fiscale del 26% per le erogazioni liberali a favore di partiti per

importi compresi tra 30 euro e 30 mila euro

• Limite al finanziamento privato dei partiti: nessuno può corrispondere a un

partito più di 100 mila euro l’anno

• Facoltà per i contribuenti di destinare il 2 per mille della propria imposta sul

reddito a favore di un partito rappresentato alla Camera o al Senato o nel

Parlamento europeo; tetto alle risorse destinate ai partiti (7,75 milioni nel 2014,

9,6 milioni nel 2015, 27,7 milioni nel 2016, 45,1 milioni dal 2017)

• Attribuzione alla Commissione istituita dalla l. 96/2012 del compito di

controllare la conformità alla legge degli statuti dei partiti (ora Commissione di

garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti

politici); pubblicazione degli statuti nella Gazzetta Ufficiale e registro dei partiti

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ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POLITICA

• La petizione: «tutti i cittadini possono rivolgere petizioni

alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre

comuni necessità» (art. 50 Cost.)

• L’iniziativa legislativa popolare: «il popolo esercita

l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di

almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli»

(art. 71.2 Cost.)

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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