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PROTOCOLLO D'INTESA Con la presente intesa Ie parti intendono dare applicazione all'accordo del 28 giugno 2011 in materia di rappresentanza e rappresentativita per la stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, fissando i principi ai quali ispirare la regolamentazione attuativa e Ie necessarie convenzioni con gli enti interessati. Le disposizioni della presente intesa si applicano aile Organizzazioni firmatarie e sono inscindibili in ogni parte. Misurazione della rappresentativita. 1 Come definito al punta 1 dell'accordo 28 giugno 2011, la certificazione della rappresentatlvita delle organizzazioni sindacali, ai fini della contrattazione collettiva di categoria, assume i dati associativi riferiti aile deleghe relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e lavoratori e i consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU . 2 II numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall'INPS, tramite un'apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens), predisposta a seguito di convenzione fra Inps e Ie parti stipulanti il presente accordo. L'INPS, una volta elaborato il dato di rappresentatlvlta relativo ad ogni organizzazione sindacale per ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavora di competenza, 10 trasrnettera al CNEL. 3 Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno 1

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PROTOCOLLO D'INTESA

Con la presente intesa Ie parti intendono dare applicazione all'accordo del 28

giugno 2011 in materia di rappresentanza e rappresentativita per la stipula

dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, fissando i principi ai quali ispirare

la regolamentazione attuativa e Ie necessarie convenzioni con gli enti

interessati.

Le disposizioni della presente intesa si applicano aile Organizzazioni

firmatarie e sono inscindibili in ogni parte.

Misurazione della rappresentativita.

1 Come definito al punta 1 dell'accordo 28 giugno 2011, la certificazione

della rappresentatlvita delle organizzazioni sindacali, ai fini della

contrattazione collettiva di categoria, assume i dati associativi riferiti aile

deleghe relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e

lavoratori e i consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni

sindacali in occasione delle elezioni delle RSU .

2 II numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall'INPS, tramite

un'apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens),

predisposta a seguito di convenzione fra Inps e Ie parti stipulanti il

presente accordo. L'INPS, una volta elaborato il dato di

rappresentatlvlta relativo ad ogni organizzazione sindacale per ambito

di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavora di

competenza, 10 trasrnettera al CNEL.

3 Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori

nella elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno

1

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esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione

Sindacale aderente aile Confederazioni firmatarie della presente

intesa. Lo stesso criterio si applichera aile RSU in carica, elette cioe nei

36 mesi precedenti la data in cui verra effettuata la misurazione.

Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna forma di

rappresentanza, sara rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe

certificate) pe r ogni singola organizzazione sindacale.

4 I dati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali di elezione delle

RSU, saranno raccolti, se possibile, tramite i Comitati Provinciali dei

Garanti di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, 0 analogo

organismo , e trasmessi al CN EL. II CNEL raccoqliera i dati relativi ai

voti per ambito contrattuale e per organizzazione e, unitamente ai dati

relativi agli iscritt i rice vuti dall'INPS, ne effettuera la ponderazione al

fine di determinare la rappresentanza per ogni singola organizzazione

sindacale ad erente aile Confederazioni firmatarie della presente intesa

e per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro.

5 La certificazione della rappresentativita di ogni singola organizzazione

sindacale ad erente aile Confederazioni firmatarie della presente intesa,

utile per essere ammessa alia contrattazione collettiva nazionale, COS!

come definita nell'intesa del 28/6/2011 (ossia il 5%), sara determinata

come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalita degli

iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sui

totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due

dati.

6 Fermo restando quanto gia sopra definite in materia di RSU, nonche

quanto previsto dall 'accordo del 28/6/2011, Ie parti convengono che:

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• viene confermato il principio stabilito nell'Accordo Interconfederale del

20 dicembre 1993, ossia che Ie organizzazioni sindacali aderenti aile

Confederazioni firmatarie della presente intesa, 0 che comunque ad

essa aderiscano, partecipando alia procedura di elezione delle RSU,

rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi

della legge n. 300/70;

• Ie organizzazioni sindacali aderenti aile Confederazioni firmatarie della

presente intesa, 0 che comunque ad essa aderiscano, nelle realta in

cui siano state 0 vengano costituite Ie RSU, si impegnano a non

costitu ire RSA;

• In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la

presenza di RSU 0 RSA, il passaggio aile elezioni delle RSU potra

avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti aile

Confederazioni firmatarie il presente accordo.

• Ie RSU scad ute alia data di sottoscrizione dell'intesa saranno rinnovate

nei successivi sei mesi;

• Ie RSU saranno elette con voto proporzionale;

• il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente

la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il

primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

7 Confindustria , Cgil, Cisl e Uil si impegnano a rendere coerenti Ie regole

de/l'accordo interconfederale del dicembre 1993, con i suddetti principi,

anche con riferimento all'esercizio dei diritti sindacali e, segnatamente,

con quel'i in tema di diritto di assemblea in capo aile Organizzazioni

sindacali firmatarie della presente intesa, titolarita della contrattazione

di secondo livello e diritto di voto per /'insieme dei lavoratori dipendenti.

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Tltolarita ed efficacia della contrattazione

1. Sana ammesse alia contrattazione collettiva nazionale Ie Federazioni

delle Organi zzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo che

abbiano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di

lavoro, una rappresentativita non inferiore al 5%, considerando a tale

fine la media fra il data associativo (percentuale delle iscrizioni

certificate) e il data elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi).

2. Nel rispetto della Iiberta e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale,

Ie Federazi oni di categoria - per ogni singolo CCNL - decideranno Ie

modalita di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e

Ie relative attribuzioni con proprio regolamento.

In tale ambito, e in coerenza can Ie regole definite nella presente intesa,

Ie Organizzazion i Sindacali favoriranno, In ogni categoria, la

presentazione di piattaforme unitarie.

Fermo restando quanta previsto al precedente punta 1, in assenza di

piattaforma unitaria, la parte datoriale favorira , in ogni categoria, che la

negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da

organizzazioni sindacal i che abbiano complessivamente un livello di

rappresentativlta nel settore pari almeno al 50% +1.

3 I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle

Organizzazioni Sindacali che rappresentino almena il 50% +1 della

rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione

certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - Ie

cui modalita saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto

- saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale dell 'accordo,

come sopra descritta, costltulra l'atto vincolante per entrambe Ie Parti.

4 .

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4 II rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre

I'applicazione degli accordi all'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici,

la piena esigibilita per tutte Ie organizzazioni aderenti aile parti

firmatarie della presente intesa. Conseguentemente Ie Parti firmatarie e

Ie rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a

non promuovere iniziative di contrasto agli accordi cos] definiti.

5 I contratti col lettivi nazionali di categoria , approvati aile condizioni di cui

sopra, dovranno definire c1ausole e/o procedure di raffreddamento

finalizzate a garantire, per tutte Ie parti, l'esiqibilita degli impegni assunti

e Ie conseg uenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi

stabiliti con la presente intesa.

6 Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare i

principi qui concordat i e si impegnano, altresl, affinche Ie rispettive

strutture ad esse aderenti e Ie rispettive articolazioni a livello territoriale

e aziendale si attengano a quanto concordato nel presente accordo.

7 Le parti sono impegnate, nel rispetto di quanto definito, a monitorare la

puntuale attuazione dei principi qui concordati, nonche a concordare

rnodaiita di definizione di eventuali controversie sorte come

conseguenza della lora concreta applicazione.

UIL

-r: RaMA, 31 MAGGIO 2013