IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO I processi di cambiamento in atto...

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IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO- FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO I processi di cambiamento in atto Dall’accordo interconfederale del giugno settembre 2011 all’art. 8 della legge 148/2011 1

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IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO

I processi di cambiamento in attoDall’accordo interconfederale del giugno settembre 2011 all’art. 8 della legge 148/2011

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I SOGGETTI legittimati(il sindacato: organizzazione

e soggettività giuridica)

L’AZIONE(la contrattazione collettiva

tipologie e livelli)

Al centro(C.C.N.L.)

In periferia(contratto aziendale)

Il contratto territoriale

Esigenze di coordinamento

I faseIL “PRIVILEGIO”

DEL S.M.R.NELLO STATUTO

(r.s.a.)

II fase Il sindacato

comparativamente più Rappresentativo e il

principio maggioritario

Il problema del contratto collettivo

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Schema

I PROBLEMI GIURIDICI DEL CONTRATTO COLLETTIVO

DI DIRITTO COMUNE L’efficacia obbligatoria L’efficacia soggettiva L’efficacia oggettiva

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Una bipartizione fondamentale dei contratti

collettivi:Parte obbligatoria

e parte normativa

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Organizzazioni

sindacali

Associazionidatoriali

Datoridi

lavoroLavorator

i

Parte Obbligatoria.

CLAUSOLE OBBLIGATORIE

CLAUSOLE NORMATIVE

Parte normativa

CONTRATTOCOLLETTIVO

Parte obbligatoria

Partenormativa

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Due esempiLe unità produttive con più di ottanta

dipendenti, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:

- le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale;

- i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti regionali, nazionali, comunitari;

- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel sud

(CCNL dipendenti dalle industrie tessili)

Al lavoratore ammalato sarà

conservato il posto con decorrenza

dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali

per 13 mesi.L'obbligo di

conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30

mesi si raggiungano i limiti predetti anche

con più malattie (CCNL dipendenti dalle

industrie dell'abbigliamento)

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Una recente pronuncia Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 6 aprile-24 settembre 2004, n. 19271

La causa del contratto collettivo di lavoro non può essere ridotta alla funzione normativa - cioè la funzione di determinare i contenuti dei futuri contratti individuali di lavoro - in quanto ogni

contratto collettivo contiene una serie di clausole non riconducibili a tale funzione, ad esempio le clausole che impongono ai datori di lavoro di

fornire informazioni alle organizzazioni sindacali: la caratteristica comune di queste clausole va

individuata nel fatto che esse instaurano rapporti obbligatori che non hanno effetti diretti sui futuri contratti di

lavoro, ma producono effetti giuridici esclusivamente nei confronti dei sindacati e dei datori stipulanti

(a proposito di struttura del contratto collettivo )

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GLI EFFETTI DELLA BIPARTIZIONE:

le diverse conseguenze in caso di violazione

del contratto collettivo

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La violazione delle clausole normative

La violazione di questa clausola

legittima l’associazione

sindacale stipulante ad attivare un contenzioso giudiziario?

Un datore di lavoro

retribuisce un lavoratore

meno di quantosi è impegnato a fare

sottoscrivendo il contrattocollettivo

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La violazione delle clausole obbligatorie

Qual’è lo strumento processuale più adeguato

per sanzionare tali violazioni?

I) Rimedi civilistici per l’inadempimento contrattuale

II) Repressione della condotta antisindacale

(art. 28 Statuto)10

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La distinzione tra clausole obbligatorie e clausole normative

sul piano della loro “giustiziabilità”

Se viene violata una clausola normativa

Il sindacato stipulante non è legittimato alla azione giudiziale (a meno che non ricorrano gli estremi della condotta antisindacale ex art. 28 St.)

Il lavoratore si

Se viene violata una clausola obbligatoria

Il sindacato stipulante è legittimato alla azione giudiziale (per inadempimento contrattuale o ex art. 28 St.)

Il lavoratore no11

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IL CONTRATTO COLLETTIVO COME FONTE equiparata

alla leggeL’efficacia soggettiva

Dove si concentrano i cambiamenti

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Il rapporto tra legge e contratto collettivo e tra contratti collettivi

Lo schema classico

Disposizioni Legislative o contratti

Di superiore livello

Clausole negoziali individuali e

collettiveDerogabilit

à in melius

senza alcun limite

Assolutainderogabilit

àin peius

(anche del contratto nei

confronti della legge)13

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Come incide su questo schema l’art. 8 della legge 148/11

E il protocollo del giugno 2011

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Una necessaria premessa

Lo stato dell’arte: il contratto collettivo come contratto di diritto comune

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I problemi giuridici del contratto collettivo di diritto comune

A chi si applica il contrattocollettivo?

Quali sono – e come si spiegano - gli

effettidel contratto

collettivonei confronti dei soggetti a cui si

applica? L’EFFICACIA SOGGETTIVA

L’EFFICACIA OGGETTIVA rinvio

-16

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L’EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

Perché - un secolo dopo le prime

esperienze negoziali - l’efficacia

soggettiva del contratto

collettivo è ancora un problema?

Almeno tre tentativi, superati o falliti

per motivi diversi, di risolvere il problema

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I tentativo

LA SOLUZIONE CORPORATIVA

Entrambi i problemi (efficacia soggettiva e oggettiva) erano risolti attraverso la pubblicizzazione del sindacato e delle sue attività contrattuali Art. 1 Disp. Prel. Cod. civ.

Sono fonti del diritto Le leggi I regolamenti Le norme corporative Gli usi

Mantenute transitoriamente in vigore (“salvo le successive

modifiche”) dal d.lgt. n. 369 del 1944

Risolveva i problemi

dell’efficacia

ma a prezzodella

compressione

della libertà sindacale

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II tentativo

Art. 39 Cost.2. “Ai sindacati non può essere imposto altro

obbligo se non la loro registrazione”3. “E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento

interno a base democratica

4. “I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati

unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con

efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il

contratto si riferisce”

rappresentatiunitariamente in proporzione dei loro iscritti,

stipulare contratti collettivi con efficaciaobbligatoria

LA SOLUZIONE IMMAGINATA DAL COSTITUENTE

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Le ragioni della scelta costituzionale…Consapevolezza della frammentazione ideologica del sindacalismo italianoNecessità di trovare un criterio in grado di conciliare pluralismo sindacale e disciplina unitaria dei rapporti di lavoro

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…e della sua mancata attuazione

1. Timori di ingerenze statuali nella vita associativa interna

Controlli sulla democraticità; verifica del numero di iscritti

2. Opposizione dei sindacati minoritari Collaterali alle forze di governo

3. Autonomo sviluppo del sistema in senso diverso

La costituzione materiale L’effettività “di fatto” del contratto collettivo

di diritto comune

4. La scelta di politica del diritto di promuovere il sindacato attraverso una diversa tecnica

La legislazione di sostegno (lo Statuto)21

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III tentativo

La legge Vigorelli (l. 741/1959)

Il meccanismo di recezione dei

contratti collettivi attraverso una serie di decreti delegati

I MOTIVI DELLA SUA ILLEGITTIMITÀ’

COSTITUZIONALE•Violazione dell’art. 39: l’efficacia “negativa” o

“ostativa” delle disposizioni costituzionali

Si cercava di conseguire il

medesimo obiettivo del Costituente, con

mezzi diversi da quelli approntati dal

Costituente

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Dopo il fallimento dei tentativi

L’insuccesso dei tentativi determina il ritorno al punto di partenza:

l’efficacia del contratto collettivo affidata alle regole del diritto comune

dei contratti

Sulla base del principio della

rappresentanza di diritto

comune, il contratto collettivo dovrebbe

vincolare….soltanto gli

iscritti alle

organizzazioni sindacali

che l’hanno stipulato

diritto comunedei contratti

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Efficacia soggettiva e regole della rappresentanza di

diritto comune

I lavoratori che, non avendo con l’iscrizione conferito

alcun mandato alle associazioni stipulanti, restano giuridicamente

estranei all’attività contrattuale

Art. 1388 c.c.:“Il contratto concluso dalrappresentante in nome e

nell’interesse del rappresentato(…) produce direttamente

effetto nei confronti del rappresentato”

art. 1372, 2° comma, c.c.:

“Il contratto non produce effetto

rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge”

terzi

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Il contratto collettivo ad efficacia limitata

LavoratoriIscritti

Sindacatodei lavoratori(rappresentante, in

senso tecnico giuridico degli

iscritti)

Associazione datoriale

(rappresentante, in senso tecnico giuridico delle

imprese aderenti)

Impreseaderenti

Efficacia soggettivalimitata ai lavoratori iscritti ai sindacati

stipulanti e occupati alle dipendenze di un impresa iscritta

all’associazione datorialestipulante

Contratto collettivo

iscritti

iscritta

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Gli inconvenienti della “doppia iscrizione” come condizione di efficacia del contratto collettivo

Azienda il cui datore di lavoro è iscritto all’associazione stipulante

Area di applicazionedel contratto

Area di non applicazione

del contrattoLavoratori

non iscritti al sindacatostipulante

Lavoratori iscritti al sindacato

stipulante

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L’insostenibilità della efficacia soggettiva limitata agli iscritti

Difficoltà di pianificazione dei costiDoppia contabilitàNecessarie diverse strategie di gestione delle risorse umaneIncentivo alla iscrizione dei non iscritti?

Nella prassi, problemi di natura gestionale e

contabile inducono i datori di lavoro - a prescindere dai

vincoli giuridici - a non operare distinzioni

di trattamento fra iscritti e non iscritti

alle associazioni sindacali

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La tesi della “doppia iscrizione è solo un punto di partenza, in buona misura superato

Sul piano dei fatti, l’efficacia

soggettiva dei contratti collettivi

di diritto comune si è rivelata molto più

ampia

Sul piano del diritto, come è possibile spiegare questa

estensione?

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La prima tesi che incrina lo schema della “doppia” iscrizione

Nella seconda metà degli anni ‘70, la giurisprudenza di

legittimità accoglie e ratifica una

precedente tesi dottrinaria:

Elemento decisivo per la

generalizzazione degli effetti del

contratto collettivo è costituito dalla

iscrizione DEL SOLO

DATORE DI LAVORO29

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Il problema dell’efficacia erga omnes del contratto collettivo di diritto comune rimane… quando neppure il

datore di lavoro è vincolato al rispetto del contratto

collettivo, in quanto non iscritto

all’associazione stipulante

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Area di non applicazionedel contratto collettivo

(anche i lavoratori iscritti al sindacato rimangono esclusi)

Azienda il cui datore di lavoro

NON è iscritto all’associazione stipulante

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La razionalizzazione giuridica della estensione del contratto collettivo di diritto comune

Il ruolo decisivo della giurisprudenza

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ALCUNE SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI

“MINORI”

Clausola esplicita di rinvio contenuta nel contratto individuale

Il comportamento concludente (applicazione spontanea e costante del contratto collettivo da parte del datore di lavoro che non vi sia tenuto)

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Una massimaCass. Sez. Lav., 14.4.2001, n.

5596 I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci

"erga omnes" ai sensi della legge n. 741 del 1959, in quanto costituiscono atti di natura negoziale e

privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano iscritti

alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto

espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un

comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative

clausole ai singoli rapporti 34

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L’estensione soggettiva dell’efficacia dei contratti collettivi ottenuta in sede

processuale

L’onere della prova dell’iscrizione del datore di lavoro al sindacato o dell’adesione

implicita o esplicita al contratto

collettivo, grava, in linea di

principio, sul lavoratore…

TUTTAVIA…

(2) Il datore di lavoro ha, inoltre, l’onere di eccepire

alla I udienza del processo la propria non appartenenza al

sindacato e, dunque, l’inapplicabilità del contratto

collettivo

(1) Se il dibattito tra le parti si svolge sul presupposto, anche

implicito, della assoggettabilità del rapporto di lavoro al contratto

collettivo, la mancata contestazione del datore di lavoro viene intesa come tacita adesione

o comunque come prova in re dell’adesione stessa

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La tesi giurisprudenziale “regina”

Si basa sul combinato

disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.

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PRINCIPIOCOSTITUZIONALELa retribuzione

deve essere proporzionatae sufficiente

Rapportodi lavoro

Rapportodi lavoro

Rapportodi lavoro

L’intervento del giudice ex art. 2099

consente di adeguareil contenuto del

contratto aiprincipi costituzionali

affermando ildiritto ad una retribuzionesufficiente

“In mancanza di norme corporative o di accordo tra le

parti, la retribuzione è determinata dal giudice”

(art. 2099, 2° comma)”37

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Per completare Per completare l’operazione manca l’operazione manca ancora un passaggioancora un passaggioQual è la retribuzione sufficiente secondo i

parametri costituzionali?

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Il parametro della sufficienza nella giurisprudenza consolidata

(a partire dagli anni ’50)

“Nelle tabelle retributive contenute nei contratti collettivi può ravvisarsi quel dato di esperienza, quel momento di equilibrio tra confliggenti interessi,

che più di ogni altro può costituire un ragionevole punto di riferimento per un tal genere di giudizio equitativo”

tabelle retributive contenute neicontratti collettivi

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“In mancanza di norme

corporative o di accordo tra le

parti, la retribuzione è

determinata dal giudice”

I giudici intervengono non solo quando

manca l’accordo sulla retribuzione, ma

anche quando

l’accordo c’è ma è nullo

in quanto contrario all’art. 36 Cost.

mancanza

L’estensione dei contratti collettivi fondata sull’art. 2099 si fonda però su una

interpretazione un po’ forzata della norma

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Il meccanismo fondato sulla combinazione tra art. 36 Cost e art. 2099 cod. civ. risolve il problema dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune nell’ordinamento italiano?

Rimane una tipica espressione giudiziale

dell'equità del caso singolo, inidonea a

produrre effetti al di là delle parti in giudizio.

In ogni caso, in linea di principio limitata alle clausole retributive

NO, Per i limiti

intrinseci alla

soluzione basata sull'art.

36.41

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I meccanismi legali di estensione dell’efficacia soggettiva

L’art. 36 Statuto Impone alle

amministrazioni pubbliche di inserire, nei provvedimenti di

concessione di agevolazioni finanziarie

e nei capitolati di appalto, una clausola

determinante l’obbligo di applicare condizioni

di trattamento economico e normativo

non inferiori a quelli stabiliti dai contratti

collettivi della categoria o della zona

Costituisce una violazionedell’art. 39?

E’ una legislazione assimilabile allalegge Vigorelli?

NO. NON SI TRATTA DIUN “OBBLIGO” DI

RISPETTARE I CONTRATTI COLLETTIVI… …MA DI UNA SORTA DI “ONERE”SE INTENDE OTTENERE

IL BENEFICIO O L’APPALTO,IL DATORE DI LAVORO

DEVE APPLICAREIL CONTRATTO42

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Come è cambiata nel tempo l’impostazione del problema

Tutte le tesi giurisprudenziali

elaborate al fine di estendere la sfera di efficacia del contratto

collettivo di diritto comune presuppongono la funzione acquisitiva del contratto collettivo

43

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Perché mai i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero stipulare contratti collettivi che distribuiscono sacrifici e non benefici ai soggetti che rappresentano?

La contrattazione collettiva come strumento di gestione dei

processi di riorganizzazione, di crisi aziendale etc…

In questi contesti il problema principale diventa quello della

difesa dei livelli occupazionali

?Dal punto di vista della

disciplina giuridica, il diversocontenuto del contratto

ne modifica anche lecondizioni di efficacia?44

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Il rovesciamento del problema dell’efficacia

soggettiva

Nei casi di contrattazione ablativa, il problema sociale non è più la

richiesta di applicazione del contratto,

ma la “fuga” dallo stessoLa giustificazione giuridica del potere di vincolo del contratto collettivo

verso i non iscritti (e persino verso gli iscritti)

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Il livello al quale questi problemi - a partire dalla seconda metà degli anni ’70 - si pongono

il contratto aziendale, fino ad allora il contratto meno

problematico dal punto di vista dell’efficacia soggettiva

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Cosa succede nei casi di esplicito dissenso di un lavoratore nei confronti di un contratto collettivo che distribuisce sacrifici?

La tendenza della giurisprudenza, a partire dalla fine degli anni ‘80, è quella di tutelare coloro che intendono sottrarsi ad un contratto collettivo che non considerano vantaggioso, valorizzando la volontà individuale: Del lavoratore non iscritto Ma anche quella del lavoratore iscritto, se esplicitamente

dissenziente; il problema della democrazia nel sindacato e nell’attività contrattuale (il contratto come legge sociale)47

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Un’importante svolta giurisprudenziale: (Cass. 1403/1990)

“ La ricorrente si duole dell'applicazione nei suoi confronti del contratto collettivo aziendale stipulato da un sindacato (Cgil) diverso da quello di sua appartenenza (Cisnal), e ciò malgrado il suo espresso dissenso”

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La premessa della Cassazione

“L’ inattuazione dell’art. 39 Cost. ha fatto sì che i contratti collettivi

stipulati al di fuori del quadro delineato dalla Costituzione

ricadono nell'area dell'autonomia privata e che il problema dei loro

effetti sul piano soggettivo è condizionato dal riferimento alle categorie proprie della disciplina

privatistica” 49

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La Cassazione riconosce il ruolo della contrattazione nella gestione delle crisi...

“La necessità di gestire in qualche modo il fenomeno della crisi…”

“…non può condurre ad una introduzione di fatto di un sistema di contrattazione collettiva con efficacia erga omnes in contrasto con l'art. 39

Cost.” (all’origine dell’art. 8)

…ma ciò non è sufficiente a superare gli schemi privatistici

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“Il mutamento della situazione economica e la

mancanza di interventi normativi non possono

condurre al restringimento della tutela dei lavoratori che non intendano far gestire alle

organizzazioni sindacali il sacrificio della loro posizione,

delegando alle stesse il potere di verificare la

sussistenza delle condizioni che renderebbero la modifica

in peius il solo mezzo di salvaguardia dell'interesse

generale”

La rivalutazio

nedella

autonomiaindividual

e

51

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Altri percorsi di estensione dell’efficacia soggettiva del contratto aziendale

1) La valorizzazione del soggetto stipulante

2) La teoria del contratto collettivo “delegato”

3) La figura del contratto collettivo “non normativo”

52

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I contratti collettivi “non normativi” (I):i contratti gestionali

La funzione non è normativa: né in positivo, né in negativo

La funzione è gestionale - volta a disciplinare materie di per sé indivisibili; non può rilevare la adesione o non adesione dei singoli lavoratori al sindacato stipulante

La diversa funzione giustificherebbe, ed anzi imporrebbe, una efficacia necessariamente generalizzata

Esempi• Art. 4 Statuto

• Accordi istitutivi di

fondi pensione aziendali

• Accordi di solidarietà difensivi

•Accordi in caso di

successioni di appalti (clausole

sociali)53

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La contrattazione collettiva interviene a “complicare” l’esercizio di un potere

unilaterale del datore di lavoro in modo tale che

«nel formarsi di certe decisioni si tenga conto degli interessi antagonistici sui quali

va ad incidere l’esercizio del potere»(Liso, 1982)

La contrattazione collettiva interviene a “complicare” l’esercizio di un potere

unilaterale del datore di lavoro in modo tale che

«nel formarsi di certe decisioni si tenga conto degli interessi antagonistici sui quali

va ad incidere l’esercizio del potere»(Liso, 1982)

I contratti collettivi “non normativi” (II):il contratto di

procedimentalizzazione dei poteri imprenditoriali

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La sentenza della Corte costituzionale n.

268/1994 sulla efficacia dei contratti collettivi

che prevedono criteri di scelta sui licenziamenti collettivi alternativi a

quelli legali

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La norma sottoposta all’esame

del giudice costituzion

ale:

L'individuazione dei lavoratori da collocare in

mobilità deve avvenire nel rispetto dei criteri previsti

da contratti collettivi, ovvero, in mancanza di

questi contratti, nel rispetto dei seguenti

criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze

tecnico-produttive ed organizzative 56

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La norma impugnata è ritenuta lesiva:

“dell'art. 39.4, perché ai contratti collettivi

conferisce efficacia vincolante anche per i

lavoratori non aderenti ai sindacati stipulanti, senza

le condizioni alle quali l'efficacia erga omnes del

contratto collettivo è subordinata dalla norma

costituzionale”57

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E' infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 comma 1 della legge n. 223 del 1991, nella parte in

cui prevede che un accordo sindacale

possa stabilire criteri di scelta dei lavoratori da licenziare per

riduzione di personale diversi da quelli previsti alle lett. a), b) e

c) della stessa norma.

La sentenza della Corte costituzionale 268/94

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Come ha fatto la Corte a superare l’effetto di blocco dell’art. 39

Cost.?

“Gli accordi sindacali che stabiliscono i criteri di

scelta dei lavoratori da collocare in mobilità

non appartengono alla specie dei contratti

collettivi normativi, i soli di cui si occupa

l'art. 39 Cost.”“Si tratta di un tipo

diverso di contratto, la cui efficacia si esplica

esclusivamente nei confronti degli

imprenditori stipulanti”

Intervenendo “a monte” del problema:

sulla fattispecie, non sugli effetti

I contratti collettivi di

proceduralizzazione

NON SONOi contratti collettivi

di cui si occupa l’art. 39 Cost.

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Perché sono contratti diversi?

Il contratto collettivo incide sul singolo

prestatore di lavoro soltanto

indirettamente, attraverso l'atto di recesso del datore,

vincolato dalla legge al rispetto

dei criteri di scelta concordati in sede

sindacale.

Il diritto alla conservazione del

posto non preesiste

all'accordo sindacale, ma

dipende da questo e si identifica col

diritto all'applicazione dei criteri di scelta in

esso previsti.60

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(1)…non è l’accordo collettivo

in sé a determinarela cessazione

rapporti di lavoro

(2)...ma il contratto

collettivo in quanto elemento che

condiziona l’esercizio del potere datoriale di

recesso

(3)I lavoratori non sono dunque

“licenziati” dal

contratto collettivo,

ma dall’atto di recesso datoriale

Il percorso argomentativo della Corte

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