1 LEFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO. 2 A chi si applica il contratto collettivo?...
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1
L’EFFICACIA OGGETTIVA
DEL CONTRATTO
COLLETTIVO
2
A chi si applica
il contrattocollettivo?
L’EFFICACIA SOGGETTIV
A
Quali sono gli effettidel contratto collettivo
nei confronti dei soggetti a cui si applica?
L’EFFICACIA OGGETTIVA
I problemi giuridici del contratto collettivo di diritto
comune:le due grandi domande implicite nella teoria
giuridica del contratto collettivo
3
La dimensione grafica della efficacia oggettiva
Contratto collettivo
CONTRATTO INDIVDUALE
la dimensione verticale: la profondità
4
L’efficacia oggettiva:le ragioni sostanziali del
problema
Evitare di vanificare la stessa funzione
della contrattazione collettiva,
consentendo che i lavoratori accettino condizioni deteriori
rispetto a quelle stabilite
collettivamente
Il contratto individuale non può contenere
clausole peggiorative rispetto al
contratto collettivo
L’esigenza sul piano dei fatti
L’effetto giuridico
perseguito
5
contrattocollettivo
Inderogabilità
Contratto individuale deroga
responsabilità contrattuale
Lavoratore.
Sindacatodivieto
Effetti della derogavietata
Su quale versante?
6
la differenza tra inderogabilità ed efficacia reale
Inderogabilitàopera meramente sul
piano degli effetti obbligatori del contratto.
La violazione della clausola inderogabile dà luogo ad inadempimento contrattuale e alle sue conseguenze (risarcimento del danno, altro)
Efficacia reale: produce l’effetto
di sostituzione automatica
della clausola difforme,
comunque invalida, con la clausola valida
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sostituzione automatica
contratto collettivo
contratto individuale
8
Alla ricerca dell’arca perduta”
La giustificazione giuridica dell’inderogabilità del contratto
collettivo di diritto comune
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Il problema giuridico della efficacia oggettiva
Quali sono le disposizioni e i
principi giuridici in grado di
garantire l’effetto della
inderogabilità (reale) in peius
del contratto collettivo ad opera
del contratto individuale?
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La soluzionegiurisprudenziale
più comune
La giustificazione giuridica dell’inderogabilità del
contratto collettivo di diritto comune
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L’approccio pragmatico della giurisprudenza
L’art. 2077 del codice civile
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di
diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni
più favorevoli ai prestatori di lavoro
sono sostituite di diritto da quelledel contratto collettivo,
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Cosa non funziona nella ricostruzione della
giurisprudenza, apparentemente
semplice e inattaccabile?
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Critica dottrinale alla tesi giurisprudenziale
• Una (altra) norma che costituisce il quadro entro il quale si inserisce l’art. 2077 c.c. – L’art. 1339 c.c.
• “Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”
Solo il contesto corporativo - nel quale i contratti collettivi erano equiparati alla
legge - può giustificare
l’attivazione del meccanismo
della inserzione automatica
norme corporative
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Le alternative prospettate dalla dottrina
L’impossibilità di ricorrere allo schema eteronomistico (l’art. 2077 e 1339)
e…
…il ritorno alle categorie privatistiche
del mandato e della rappresentanza
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La teoria di F. Santoro PassarelliArt. 1723 c.c
Il mandato conferito anche
nell’interesse del mandatario non si estingue per revoca da parte del mandante
Art. 1726 c.cSe il mandato è stato
conferito da più persone per un affare di interesse comune,
la revoca non ha effetto qualora non sia
effettuata da tutti i mandanti
Cosa c’entratutto
questo con lainderogabilità
del contrattocollettivo?
revoca
revoca
La pattuizione difforme del contratto individuale
viene qualificata come una revoca del mandato conferito alla associazione
sindacale
Una revoca - e quindi una pattuizione individuale difforme - giuridicamente impossibile, vista la
particolare natura del mandato
revoca
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IL IL PROBLEMA PROBLEMA DELLA DELLA EFFICACIA EFFICACIA OGGETTIVAOGGETTIVASECONDO SECONDO LO SCHEMA LO SCHEMA DEL DEL MANDATOMANDATO
LO SCHEMA DELLA
RAPPRESENTANZA SPIEGA IL
VINCOLO SOGGETTIVO
(sulla base del mandato
conferito nel momento della adesione alla associazione)
LO SCHEMA DELLA RAPPRESENTANZA NON SPIEGA PERÒ ALTRE DUE COSE• Perché il mandante-lavoratore non possa “riappropriarsi”della materia, modificando la disciplina stabilita dal mandatario- sindacato•Perché la disciplina posta dal sindacato-mandatario (con il contratto collettivo) sostituisca le eventuali modifiche pattuite dal lavoratore-mandante (con il contratto individuale)
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I punti deboli della teoria del mandato irrevocabile
La teoria del mandato irrevocabile può spiegare l'effetto dell'inderogabilità del contratto collettivo…
…Ma non anche l'effetto reale della sostituzione automatica della clausola derogatoria, posta in essere dal contratto individuale
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Un’ulteriore possibile critica alla teoria del mandato irrevocabile
•Se davvero l’impossibilità di pattuizioni individualli difformi dovesse basarsi sulla irrevocabilità del mandato conferito ex artt. 1723 e 1726. . .
. . . Tutte le pattuizioni difformi dovrebbe essere impossibili, anche quelle in melius.
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Problema
Quale fonte può risolverela questione della
inderogabilità del contratto collettivo?
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?• Tutte le posizioni analizzate hanno
dei punti deboli
• Come si risolve il problema?
•La novella del 1973: il nuovo art. 2113 c.c.
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La tesi dottrinale prevalente
La soluzione dell'inderogabilità del
contratto collettivo basata sul combinato disposto di due norme
del codice civile
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L’art. 1374 c.c.L’integrazione del
contrattoIl contratto obbliga le parti
non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma
anche a tutte le conseguenze che ne
derivano secondo la legge, o, in mancanza secondo gli
usi e l’equità
tutte leconseguenze che ne derivano
secondo la legge
23
...segue
L’art. 1374 implica che occorre verificare se esista
nell’ordinamento una norma di legge in grado di
integrare il contratto individuale di lavoro con riferimento al problema
della efficacia oggettiva del contratto collettivo di
diritto comune
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Quale norma?
Fino al 1973, non esistevano norme in grado di integrare gli effetti del contratto individuale nel senso di “obbligare le parti” (1374 c.c.) alla inderogabilità in peius del contratto collettivo ad esse applicabile.
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Il pezzo mancante
• La novella del 1973 (riforma del processo del lavoro)
modifica l’art. 2113 cod. civ.
“Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti
del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni
inderogabili della legge o dei contratti collettivi, non sono
valide”
“Le rinunzieche hanno per oggetto diritti
derivanti da
contratti collettivinon sono valide
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L’art. 2113 c.c. è la norma che integra gli effetti del contratto ex art. 1374
c.c.
– Si tratta di un riconoscimento indiretto della inderogabilità
del contratto collettivo equiparata alla legge.
– L’art. 2113 attribuisce anche agli atti di autonomia collettiva la capacità di precostituire una disciplina dei rapporti di lavoro che, entro certi limiti, non è disponibile tramite atto di rinunzia o transazione, dalle parti del contratto di lavoro
indiretto
entro certi limiti
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La pattuizione individuale peggiorativa è
un atto di rinuncia (invalido) ad un diritto inderogabile
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Conseguenza
Il principio della indisponibilità da parte del lavoratore , delle
disposizioni inderogabili contenute nei contratti e
accordi collettivi.
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La dottrina (Luigi Mengoni)
• Le clausole del contratto collettivo,
non esplicitamente dichiarate
derogabili dai soggetti stipulanti il
medesimo contratto, concorrono a
determinare la disciplina dei rapporti
individuali di lavoro
indipendentemente dalla volontà dei
contraenti, ad una stregua analoga a
quella delle norme imperative di legge.
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Alcune valutazioni
•La nuova formula dell’art. 2113 consente di
prescindere dal 2077•Ma si può affermare che il
nuovo 2113 consente di ottenere i medesimi effetti
del 2077?
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Art. 2077 e art. 2113: le differenze
L’inderogabilità del contratto
collettivo di cui parla il 2077
consiste nella nullità e
sostituzione automatica
delle clausole individuali
difformi
L’inderogabilità di cui parla il
2113 si identifica nella annullabilità di quelle clausole (qualificate alla
stregua di rinunzie o
transazioni)l'art. 2113 a rigore sancisce l'inderogabilità non l'effetto ulteriore della sostituzione automatica