Il contratto collettivo di diritto comune: lefficacia soggettiva.

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Il contratto collettivo di diritto comune: l’efficacia soggettiva

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Il contratto collettivo di diritto comune: l’efficacia

soggettiva

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I problemi di efficacia del contratto collettivo di diritto comune

La duplice dimensione dell’efficacia:

– 1° tipo: l’efficacia soggettiva– 2° tipo: l’efficacia oggettiva

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Significati:

Il problema dell’efficacia

soggettiva attiene alla individuazione

dei soggetti vincolati dal contratto

collettivo (efficacia in senso orizzontale)

Il problema dell’ efficacia oggettiva

attiene alla ricerca del meccanismo giuridico

attraverso cui il contratto collettivo

può vincolare i singoli soggetti iscritti, parti di rapporti individuali di lavoro (efficacia in

senso verticale)

Entrambi i problemi riguardano la parte normativa del contratto collettivo

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L’efficacia soggettiva

Delimitazione del problema: l’efficacia dei contratti collettivi sovra-aziendali (diversi sono i problemi e le soluzioni per i contratti collettivi aziendali)

Regola generale:Il contratto collettivo si applica solo ai rapporti di lavoro i cui

soggetti – datore di lavoro e lavoratore – siano entrambi iscritti alle associazioni sindacali firmatarie del c.c.

Soggetti a cuinon si applica

non iscrittialle OOSS

principio della

rappresentanza di

diritto comune

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Efficacia soggettiva e regole della rappresentanza di diritto

comune (artt. 1387 e ss. c. c.)

art. 1372, 2° comma, c.c.:“Il contratto non produce effetto rispetto

ai terzi se non nei casi previsti dalla legge”

Soggetti terzi

Tutti i soggetti che, non avendo con l’iscrizione conferito alcun mandato alle associazioni stipulanti, restano giuridicamente estranei all’attività contrattuale

Art. 1388 c.c.:“Il contratto concluso dal rappresentante in nome

e nell’interesse del rappresentato (…) produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato”

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Proiezione grafica del contratto collettivo ad efficacia soggettiva

limitata

lavoratoriiscritti

Sindacatodei lavoratori

(rappresentante, in senso tecnico giuridico degli

iscritti) Es.: Fiom, Fim Uilm

Associazione datoriale

(rappresentante, in senso tecnico giuridico delle

imprese aderenti)

Es.: Federmeccanica

impreseaderenti

Efficacia soggettiva

Limitata ai lavoratori iscritti e occupati alle dipendenze di

un impresa aderente

Contratto collettivo

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L’efficacia soggettiva del contratto collettivo

Perché l’efficacia soggettiva del contratto collettivo è ancora un problema (un

secolo dopo le prime esperienze negoziali)?

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I - La soluzione corporativa

Nell’ordinamento corporativo, entrambi i problemi (efficacia soggettiva e oggettiva) erano risolti dalla natura giuridica attribuita al sindacato (soggetto di diritto pubblico) e alle sue attività contrattuali

– Art. 1 disp. prel. cod. civ.Sono fonti del diritto

Le leggi I regolamenti Le norme corporative Gli usi

Risolveva il problemadell’efficacia ma a prezzo

della compressionedella libertà sindacale

Contratti transitoriamente mantenuti in vigore dal d.lgt. n. 369 del 1944 (art. 43) Si dispose

la permanenza “in vigore, salvo le successive

modifiche, delle norme contenute nei contratti collettivi” all’epoca

vigenti.

orientamento giurisprudenziale favorevole alla sostituibilitàdel contratto corporativo

ad opera di quello privatistico

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II - La soluzione costituzionale

Art. 39 Cost. (c. 2,3,4)– Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro

registrazione (…)– E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati

sanciscano un ordinamento interno a base democratica– I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,

rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce

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Le ragioni della mancata attuazione dell’art. 39, comma 2,3,4, Cost.

Timori di ingerenza statuali nella vita associativa interna (controlli sulla democraticità; verifica del numero di iscritti)

Opposizione dei sindacati minoritari (collaterali alle forze di governo)

Autonomo sviluppo del sistema in senso diverso: la costituzione materiale

L’efficacia “di fatto” del contratto collettivo di diritto comune (prassi, giurisprudenza e leggi speciali)

La scelta di politica del diritto di promuovere il sindacato attraverso una diversa tecnica: la legislazione di sostegno (lo Statuto dei lavoratori)

Proposta di formale abrogazione dell’art. 39 Cost. nell’ambito della Commissione per le riforme istituzionali (1985)

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III La soluzione della legge n. 741 del 1959 (cd. legge Vigorelli) e della l. n. 1027/1960 (di

proroga)

La legge Vigorelli (l. 741/1959)

Il meccanismo di ricezione dei contratti collettivi in

decreti delegati

I MOTIVI DELLA SUA ILLEGITTIMITÀ’ COSTITUZIONALE• Eccesso di delega (art. 76 Cost.)• Violazione dell’art. 39: l’efficacia

“negativa” o “ostativa” delle disposizioni costituzionali

Si cercava di conseguire il

medesimo obiettivo del Costituente, con modalità diverse da

quelle approntate dal Costituente

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III La soluzione della legge n. 741 del 1959 (cd. legge Vigorelli) e la l. n. 1027/1960 (di

proroga)

La sent. della Corte cost. n. 106/1962

“anche una sola reiterazione della delega (…) toglie alla legge i caratteri della transitorietà e

dell’eccezionalità (…) e finisce col sostituire al sistema costituzionale un altro sistema arbitrariamente

costruito dal legislatore e pertanto illegittimo”

La decisione della Corte cost. travolse tutti contratti recepiti in decreti emanati sulla base dell’art. 1 della l. n. 1027/1960

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L’EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE

L’insuccesso dei tentativi e il ritorno al punto di partenza: l’efficacia del contratto collettivo affidata alle regole del diritto comune dei

contratti

Vincola soltanto gli iscritti alle organizzazioni sindacali che l’hanno

stipulato sulla base del principio della rappresentanza di diritto comune.

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Il contratto collettivo tra ordinamento statuale ed

ordinamento intersindacale

le due concezioni del contratto collettivo collidono e, “in mancanza di una cerniera normativa (…) prevale la

concezione statuale, ossia la qualificazione negozial-privatistica del

contratto stesso”(Rusciano, 2004)alla forza politica del contratto

collettivo nell’ordinamento intersindacale, non corrisponde

altrettanta forza giuridica nell’ordinamento statuale

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La non sostenibilità pratica della efficacia soggettiva limitata agli iscritti dal punto di vista

delle imprese (iscritte)

Difficoltà di pianificazione dei costi

Doppia contabilità

Difficoltà di gestione dei diversi trattamenti normativi

Nella prassi, problemi di natura gestionale, contabile

e amministrativa inducono i datori di lavoro

- a prescindere dai vincoli giuridici -

a non operare distinzioni di trattamento fra iscritti e non iscritti

alle associazioni sindacali

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La razionalizzazione giuridica della estensione del contratto collettivo di

diritto comune

Le diverse tesi (o espedienti) dottrinali e giurisprudenziali volti alla dilatazione

dell’ambito soggettivo di applicazione del contratto collettivo

Ruolo decisivo della giurisprudenza

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Meccanismi giurisprudenziali e tesi dottrinali sulla dilatazione dell’ambito di efficacia soggettiva

A) La non necessità della iscrizione bilaterale; la sufficienza della adesione al sindacato del solo datore di lavoro (Pera, 1958) – la tesi è stata ampiamente recepita dalla giurisprudenza

B) l’adesione, esplicita o implicita, al c.c. comporta l’obbligo di applicazione a tutti i dipendenti del medesimo c.c.

Numerose decisioni giudiziarie fanno riferimento ad un generico concetto di “adesione” al c.c. – tale adesione può ricavarsi: 1) da un richiamo esplicito del c.c. da parte del contratto individuale; 2) da un comportamento concludente, consistente in una continuativa applicazione di fatto del c.c.

Il contratto collettivo è di fattospontaneamente applicato

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Una massimaCass. Sez. Lav., 14.4.2001, n. 5596

I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci "erga omnes" ai sensi della legge n. 741 del 1959, in quanto costituiscono

atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che,

in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente

recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle

relative clausole ai singoli rapporti

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Meccanismi giurisprudenziali sulla dilatazione dell’ambito di efficacia soggettiva

L’onere della prova dell’iscrizione del datore di lavoro al

sindacato o dell’adesione implicita o

esplicita al contratto collettivo, grava, in

linea di principio, sul lavoratore…tuttavia…

il datore di lavoro ha, inoltre, l’onere di eccepire alla I udienza del processo la propria non appartenenza

al sindacato e, dunque, l’inapplicabilità del contratto collettivo

se il dibattito tra le parti si svolge sul presupposto ,

anche implicito della assoggettabilità del rapporto

di lavoro al contratto collettivo, la mancata

contestazione del datore di lavoro viene intesa come

tacita adesione o comunque come prova in re

dell’adesione stessa

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L’efficacia erga omnes della contrattazione collettiva delegata nella

elaborazione dottrinale

Il rinvio legale alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale,

aziendale)

il contratto collettivo oggetto di rinvio

integrativo legale ha efficacia soggettiva

generalizzata al pari della legge delegante

fonte rinviante e

fonte destinataria del rinviohanno stessa efficacia

soggettiva

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La tesi giurisprudenziale “regina”:l’estensione giudiziale della “parte

economica” dei CCNL

Gode di maggiori consensi in giurisprudenza

si basa sul combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 cc. – presupposto: la immediata precettività dell’art. 36

Cost.

I poteri equitativi del giudice ex art. 2099, comma 2

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Art. 36 Cost. e art. 2099, comma 2, c.c.

I giudici hanno escogitato un procedimento “correttivo-integrativo” del contratto di lavoro, avvalendosi, coma base giuridica, del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099, comma 2, cod. civ.

In realtà – e contrariamente al disposto letterale dell’art. 2099, comma 2 - il procedimento “correttivo-integrativo” è stato (e continua ad essere) applicato, non in mancanza di accordi sull’entità della retribuzione, ma in presenza di accordi che prevedono retribuzioni di entità inferiori ai minimi retributivi contrattuali

Giurisprudenza ultra legem o praeter legem

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Il parametro della sufficienza

La giurisprudenza individua un parametro significativo di sufficienza nella clausola retributiva dei contratti

collettivi di diritto comune.

“Nelle tabelle retributive contenute nei contratti collettivi può ravvisarsi quel dato di esperienza,

quel momento di equilibrio tra confliggenti interessi, che più di ogni altro può costituire un

ragionevole punto di riferimento per un tal genere di giudizio equitativo”

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Precisazione

L’applicazione dei contratti collettivi non deriva dalla loro giuridica obbligatorietà ma da una sorta di presunzione di corrispondenza tra minimi contrattuali collettivi e retribuzione sufficiente a cui , ai sensi dell'art. 36, il lavoratore ha diritto.

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…Conseguenza

Proprio in quanto si tratta di Proprio in quanto si tratta di una “presunzione di una “presunzione di

corrispondenza”, il giudizio, corrispondenza”, il giudizio, rimane libero da vincolirimane libero da vincoli

Il giudice potrebbe utilizzare criteri di sufficienza

DIVERSI da quelli indicati dal contratto

collettivo(rinvio)

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Il meccanismo fondato sulla combinazione tra art. 36 Cost e art. 2099 cod. civ. risolve il problema dell’efficacia soggettiva

dei contratti collettivi di diritto comune nell’ordinamento italiano?

NO, Per i limiti intrinseci alla soluzione basata sull'art. 36.

– Rimane pur sempre una tipica espressione giudiziale dell'equità del caso singolo,

inidonea a produrre effetti al di là delle parti in giudizio ed esposta nella pratica al rischio

di valutazioni soggettive.– In ogni caso, si tratta di una soluzione

limitata alle clausole retributive dei contratti collettivi

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I meccanismi legali di estensione dell’efficacia soggettiva

L’art. 36 Statuto Impone alle amministrazioni

pubbliche di inserire, nei provvedimenti di concessione di agevolazioni finanziarie e nei capitolati di appalto di opere pubbliche, una clausola determinante l’obbligo (per il beneficiario o appaltatore), di applicare ai dipendenti condizioni di trattamento economico e normativo non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi della categoria o della zona.

Costituisce una violazionedell’art. 39?

E’ una legislazione assimilabile allalegge Vigorelli?

NO. NON SI TRATTA DIUN “OBBLIGO” DI

RISPETTARE I CONTRATTI COLLETTIVI… …MA DI UNA SORTA DI “ONERE”

SE INTENDE OTTENEREIL BENEFICIO O L’APPALTO,

IL DATORE DI LAVORODEVE APPLICAREIL CONTRATTO

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L’art. 22, comma 3, T.U.n. 286/1998 sulla

immigrazione:stabilisce che il

trattamento economico e normativo dei lavoratori

extra-comunitarinon possa essereinferiore a quello stabilito dai c.c.

L’art. 8 della legge n. 877/1973sul lavoro a domicilio che obbliga

gli imprenditori a retribuirei lavoratori a domicilio sulla basedelle tariffe di cottimo stabilite

dai c.c.

Altre ipotesi in cui opera il meccanismo legale di estensione dell’ambito di eff. sogg.

L’art. 5 del d. lgs. n. 276/2003:pone in capo alle società di

somministrazione il requisito-obbligo del “rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle

imprese di somministrazione di lavoro applicabile”