Il contratto collettivo di diritto comune: lefficacia soggettiva.
-
Upload
nero-pasquali -
Category
Documents
-
view
219 -
download
2
Transcript of Il contratto collettivo di diritto comune: lefficacia soggettiva.
Il contratto collettivo di diritto comune: l’efficacia
soggettiva
I problemi di efficacia del contratto collettivo di diritto comune
La duplice dimensione dell’efficacia:
– 1° tipo: l’efficacia soggettiva– 2° tipo: l’efficacia oggettiva
Significati:
Il problema dell’efficacia
soggettiva attiene alla individuazione
dei soggetti vincolati dal contratto
collettivo (efficacia in senso orizzontale)
Il problema dell’ efficacia oggettiva
attiene alla ricerca del meccanismo giuridico
attraverso cui il contratto collettivo
può vincolare i singoli soggetti iscritti, parti di rapporti individuali di lavoro (efficacia in
senso verticale)
Entrambi i problemi riguardano la parte normativa del contratto collettivo
L’efficacia soggettiva
Delimitazione del problema: l’efficacia dei contratti collettivi sovra-aziendali (diversi sono i problemi e le soluzioni per i contratti collettivi aziendali)
Regola generale:Il contratto collettivo si applica solo ai rapporti di lavoro i cui
soggetti – datore di lavoro e lavoratore – siano entrambi iscritti alle associazioni sindacali firmatarie del c.c.
Soggetti a cuinon si applica
non iscrittialle OOSS
principio della
rappresentanza di
diritto comune
Efficacia soggettiva e regole della rappresentanza di diritto
comune (artt. 1387 e ss. c. c.)
art. 1372, 2° comma, c.c.:“Il contratto non produce effetto rispetto
ai terzi se non nei casi previsti dalla legge”
Soggetti terzi
Tutti i soggetti che, non avendo con l’iscrizione conferito alcun mandato alle associazioni stipulanti, restano giuridicamente estranei all’attività contrattuale
Art. 1388 c.c.:“Il contratto concluso dal rappresentante in nome
e nell’interesse del rappresentato (…) produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato”
Proiezione grafica del contratto collettivo ad efficacia soggettiva
limitata
lavoratoriiscritti
Sindacatodei lavoratori
(rappresentante, in senso tecnico giuridico degli
iscritti) Es.: Fiom, Fim Uilm
Associazione datoriale
(rappresentante, in senso tecnico giuridico delle
imprese aderenti)
Es.: Federmeccanica
impreseaderenti
Efficacia soggettiva
Limitata ai lavoratori iscritti e occupati alle dipendenze di
un impresa aderente
Contratto collettivo
L’efficacia soggettiva del contratto collettivo
Perché l’efficacia soggettiva del contratto collettivo è ancora un problema (un
secolo dopo le prime esperienze negoziali)?
I - La soluzione corporativa
Nell’ordinamento corporativo, entrambi i problemi (efficacia soggettiva e oggettiva) erano risolti dalla natura giuridica attribuita al sindacato (soggetto di diritto pubblico) e alle sue attività contrattuali
– Art. 1 disp. prel. cod. civ.Sono fonti del diritto
Le leggi I regolamenti Le norme corporative Gli usi
Risolveva il problemadell’efficacia ma a prezzo
della compressionedella libertà sindacale
Contratti transitoriamente mantenuti in vigore dal d.lgt. n. 369 del 1944 (art. 43) Si dispose
la permanenza “in vigore, salvo le successive
modifiche, delle norme contenute nei contratti collettivi” all’epoca
vigenti.
orientamento giurisprudenziale favorevole alla sostituibilitàdel contratto corporativo
ad opera di quello privatistico
II - La soluzione costituzionale
Art. 39 Cost. (c. 2,3,4)– Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione (…)– E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica– I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce
Le ragioni della mancata attuazione dell’art. 39, comma 2,3,4, Cost.
Timori di ingerenza statuali nella vita associativa interna (controlli sulla democraticità; verifica del numero di iscritti)
Opposizione dei sindacati minoritari (collaterali alle forze di governo)
Autonomo sviluppo del sistema in senso diverso: la costituzione materiale
L’efficacia “di fatto” del contratto collettivo di diritto comune (prassi, giurisprudenza e leggi speciali)
La scelta di politica del diritto di promuovere il sindacato attraverso una diversa tecnica: la legislazione di sostegno (lo Statuto dei lavoratori)
Proposta di formale abrogazione dell’art. 39 Cost. nell’ambito della Commissione per le riforme istituzionali (1985)
III La soluzione della legge n. 741 del 1959 (cd. legge Vigorelli) e della l. n. 1027/1960 (di
proroga)
La legge Vigorelli (l. 741/1959)
Il meccanismo di ricezione dei contratti collettivi in
decreti delegati
I MOTIVI DELLA SUA ILLEGITTIMITÀ’ COSTITUZIONALE• Eccesso di delega (art. 76 Cost.)• Violazione dell’art. 39: l’efficacia
“negativa” o “ostativa” delle disposizioni costituzionali
Si cercava di conseguire il
medesimo obiettivo del Costituente, con modalità diverse da
quelle approntate dal Costituente
III La soluzione della legge n. 741 del 1959 (cd. legge Vigorelli) e la l. n. 1027/1960 (di
proroga)
La sent. della Corte cost. n. 106/1962
“anche una sola reiterazione della delega (…) toglie alla legge i caratteri della transitorietà e
dell’eccezionalità (…) e finisce col sostituire al sistema costituzionale un altro sistema arbitrariamente
costruito dal legislatore e pertanto illegittimo”
La decisione della Corte cost. travolse tutti contratti recepiti in decreti emanati sulla base dell’art. 1 della l. n. 1027/1960
L’EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE
L’insuccesso dei tentativi e il ritorno al punto di partenza: l’efficacia del contratto collettivo affidata alle regole del diritto comune dei
contratti
Vincola soltanto gli iscritti alle organizzazioni sindacali che l’hanno
stipulato sulla base del principio della rappresentanza di diritto comune.
Il contratto collettivo tra ordinamento statuale ed
ordinamento intersindacale
le due concezioni del contratto collettivo collidono e, “in mancanza di una cerniera normativa (…) prevale la
concezione statuale, ossia la qualificazione negozial-privatistica del
contratto stesso”(Rusciano, 2004)alla forza politica del contratto
collettivo nell’ordinamento intersindacale, non corrisponde
altrettanta forza giuridica nell’ordinamento statuale
La non sostenibilità pratica della efficacia soggettiva limitata agli iscritti dal punto di vista
delle imprese (iscritte)
Difficoltà di pianificazione dei costi
Doppia contabilità
Difficoltà di gestione dei diversi trattamenti normativi
Nella prassi, problemi di natura gestionale, contabile
e amministrativa inducono i datori di lavoro
- a prescindere dai vincoli giuridici -
a non operare distinzioni di trattamento fra iscritti e non iscritti
alle associazioni sindacali
La razionalizzazione giuridica della estensione del contratto collettivo di
diritto comune
Le diverse tesi (o espedienti) dottrinali e giurisprudenziali volti alla dilatazione
dell’ambito soggettivo di applicazione del contratto collettivo
Ruolo decisivo della giurisprudenza
Meccanismi giurisprudenziali e tesi dottrinali sulla dilatazione dell’ambito di efficacia soggettiva
A) La non necessità della iscrizione bilaterale; la sufficienza della adesione al sindacato del solo datore di lavoro (Pera, 1958) – la tesi è stata ampiamente recepita dalla giurisprudenza
B) l’adesione, esplicita o implicita, al c.c. comporta l’obbligo di applicazione a tutti i dipendenti del medesimo c.c.
Numerose decisioni giudiziarie fanno riferimento ad un generico concetto di “adesione” al c.c. – tale adesione può ricavarsi: 1) da un richiamo esplicito del c.c. da parte del contratto individuale; 2) da un comportamento concludente, consistente in una continuativa applicazione di fatto del c.c.
Il contratto collettivo è di fattospontaneamente applicato
Una massimaCass. Sez. Lav., 14.4.2001, n. 5596
I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci "erga omnes" ai sensi della legge n. 741 del 1959, in quanto costituiscono
atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che,
in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente
recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle
relative clausole ai singoli rapporti
Meccanismi giurisprudenziali sulla dilatazione dell’ambito di efficacia soggettiva
L’onere della prova dell’iscrizione del datore di lavoro al
sindacato o dell’adesione implicita o
esplicita al contratto collettivo, grava, in
linea di principio, sul lavoratore…tuttavia…
il datore di lavoro ha, inoltre, l’onere di eccepire alla I udienza del processo la propria non appartenenza
al sindacato e, dunque, l’inapplicabilità del contratto collettivo
se il dibattito tra le parti si svolge sul presupposto ,
anche implicito della assoggettabilità del rapporto
di lavoro al contratto collettivo, la mancata
contestazione del datore di lavoro viene intesa come
tacita adesione o comunque come prova in re
dell’adesione stessa
L’efficacia erga omnes della contrattazione collettiva delegata nella
elaborazione dottrinale
Il rinvio legale alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale,
aziendale)
il contratto collettivo oggetto di rinvio
integrativo legale ha efficacia soggettiva
generalizzata al pari della legge delegante
fonte rinviante e
fonte destinataria del rinviohanno stessa efficacia
soggettiva
La tesi giurisprudenziale “regina”:l’estensione giudiziale della “parte
economica” dei CCNL
Gode di maggiori consensi in giurisprudenza
si basa sul combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 cc. – presupposto: la immediata precettività dell’art. 36
Cost.
I poteri equitativi del giudice ex art. 2099, comma 2
Art. 36 Cost. e art. 2099, comma 2, c.c.
I giudici hanno escogitato un procedimento “correttivo-integrativo” del contratto di lavoro, avvalendosi, coma base giuridica, del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099, comma 2, cod. civ.
In realtà – e contrariamente al disposto letterale dell’art. 2099, comma 2 - il procedimento “correttivo-integrativo” è stato (e continua ad essere) applicato, non in mancanza di accordi sull’entità della retribuzione, ma in presenza di accordi che prevedono retribuzioni di entità inferiori ai minimi retributivi contrattuali
Giurisprudenza ultra legem o praeter legem
Il parametro della sufficienza
La giurisprudenza individua un parametro significativo di sufficienza nella clausola retributiva dei contratti
collettivi di diritto comune.
“Nelle tabelle retributive contenute nei contratti collettivi può ravvisarsi quel dato di esperienza,
quel momento di equilibrio tra confliggenti interessi, che più di ogni altro può costituire un
ragionevole punto di riferimento per un tal genere di giudizio equitativo”
Precisazione
L’applicazione dei contratti collettivi non deriva dalla loro giuridica obbligatorietà ma da una sorta di presunzione di corrispondenza tra minimi contrattuali collettivi e retribuzione sufficiente a cui , ai sensi dell'art. 36, il lavoratore ha diritto.
…Conseguenza
Proprio in quanto si tratta di Proprio in quanto si tratta di una “presunzione di una “presunzione di
corrispondenza”, il giudizio, corrispondenza”, il giudizio, rimane libero da vincolirimane libero da vincoli
Il giudice potrebbe utilizzare criteri di sufficienza
DIVERSI da quelli indicati dal contratto
collettivo(rinvio)
Il meccanismo fondato sulla combinazione tra art. 36 Cost e art. 2099 cod. civ. risolve il problema dell’efficacia soggettiva
dei contratti collettivi di diritto comune nell’ordinamento italiano?
NO, Per i limiti intrinseci alla soluzione basata sull'art. 36.
– Rimane pur sempre una tipica espressione giudiziale dell'equità del caso singolo,
inidonea a produrre effetti al di là delle parti in giudizio ed esposta nella pratica al rischio
di valutazioni soggettive.– In ogni caso, si tratta di una soluzione
limitata alle clausole retributive dei contratti collettivi
I meccanismi legali di estensione dell’efficacia soggettiva
L’art. 36 Statuto Impone alle amministrazioni
pubbliche di inserire, nei provvedimenti di concessione di agevolazioni finanziarie e nei capitolati di appalto di opere pubbliche, una clausola determinante l’obbligo (per il beneficiario o appaltatore), di applicare ai dipendenti condizioni di trattamento economico e normativo non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi della categoria o della zona.
Costituisce una violazionedell’art. 39?
E’ una legislazione assimilabile allalegge Vigorelli?
NO. NON SI TRATTA DIUN “OBBLIGO” DI
RISPETTARE I CONTRATTI COLLETTIVI… …MA DI UNA SORTA DI “ONERE”
SE INTENDE OTTENEREIL BENEFICIO O L’APPALTO,
IL DATORE DI LAVORODEVE APPLICAREIL CONTRATTO
L’art. 22, comma 3, T.U.n. 286/1998 sulla
immigrazione:stabilisce che il
trattamento economico e normativo dei lavoratori
extra-comunitarinon possa essereinferiore a quello stabilito dai c.c.
L’art. 8 della legge n. 877/1973sul lavoro a domicilio che obbliga
gli imprenditori a retribuirei lavoratori a domicilio sulla basedelle tariffe di cottimo stabilite
dai c.c.
Altre ipotesi in cui opera il meccanismo legale di estensione dell’ambito di eff. sogg.
L’art. 5 del d. lgs. n. 276/2003:pone in capo alle società di
somministrazione il requisito-obbligo del “rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle
imprese di somministrazione di lavoro applicabile”