Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da...

56
Bollettino Settimanale Anno XXVII - n. 21 Pubblicato sul sito www.agcm.it 5 giugno 2017

Transcript of Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da...

Page 1: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

Bollettino

Settimanale

Anno XXVII - n. 21 Pubblicato sul sito www.agcm.it 5 giugno 2017

Page 2: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi
Page 3: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5

A484 - UNILEVER/DISTRIBUZIONE GELATI Provvedimento n. 26615 5

I813 - RESTRIZIONI ALLE VENDITE ON LINE DI STUFE

Provvedimento n. 26616 7

INDAGINI CONOSCITIVE 14

IC53 - BIG DATA

Provvedimento n. 26620 14

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 16

AS1377 - COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO (RA) - SERVIZI FUNEBRI-TIPO A PREZZI CONTENUTI 16

AS1378 - REGIONE SICILIA - DECRETO ASSESSORIALE SALUTE N. 2345 DEL 29 NOVEMBRE 2016 E ACCORDO STATO-REGIONI N. 127/CSR DEL 30 LUGLIO 2015 17

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 26

PS10413 - MOBY-SPESE EMISSIONE BIGLIETTO

Provvedimento n. 26605 26

PS10595 - DINNER IN THE SKY-CANCELLAZIONE EVENTO

Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento 45

PS10595 - DINNER IN THE SKY-CANCELLAZIONE EVENTO

Provvedimento n. 26619 46

Page 4: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi
Page 5: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

5

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A484 - UNILEVER/DISTRIBUZIONE GELATI Provvedimento n. 26615

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 maggio 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente

l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli

101 e 102 TFUE);

VISTO il proprio provvedimento n. 25493 del 4 giugno 2015, con cui è stata avviata un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta violazione dell’articolo 102 TFUE, nei

confronti di Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l.;

VISTO il proprio provvedimento n. 26043 del 25 maggio 2016, con cui è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 dicembre 2016;

VISTO il proprio provvedimento n. 26246 del 23 novembre 2016, con cui è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento al 30 giugno 2017;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle parti in data 5 maggio 2017;

VISTA la richiesta del 10 maggio 2017 formulata da Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. di una proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria e di una conseguente

proroga del termine di conclusione del procedimento, al fine di poter svolgere una compiuta analisi

della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie ed esercitare pienamente il proprio diritto di

difesa;

CONSIDERATA la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e la necessità di garantire il pieno esercizio del diritto del contradditorio;

CONSIDERATO che la proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria

rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTA, pertanto, necessaria una proroga del termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 30 giugno 2017;

DELIBERA

di prorogare al 15 settembre 2017 il termine di conclusione del procedimento.

Page 6: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

6

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

Page 7: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

7

I813 - RESTRIZIONI ALLE VENDITE ON LINE DI STUFE Provvedimento n. 26616

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 maggio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTI il Regolamento n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 e gli Orientamenti sulle

restrizioni verticali n. 2010/C 130/01;

VISTA la segnalazione del 20 ottobre 2016 pervenuta da parte di un distributore online;

VISTA la documentazione in atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Cadel S.r.l. (di seguito Cadel), con sede legale a Santa Lucia di Piave, è una società attiva

nella produzione e commercio di apparecchiature per il riscaldamento e la cottura a pellet e a legna

(segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di

seguito MCZ), uno dei principali attori europei nel settore del riscaldamento a biomassa, che opera

attraverso un ampio portafoglio di brand (tra cui Red, Sunday, Sergio Leoni, Arco e J.Corradi)

distribuendo, in oltre 35 Paesi del mondo, i propri prodotti per il riscaldamento indoor (stufe,

camini) e per la cottura outdoor (barbecue). MCZ è interamente controllata dalla società Zanette

Group S.p.A. Cadel nel 2015 ha realizzato in Italia un fatturato di circa 13 milioni di euro mentre il

fatturato di Zanette Group S.p.A. nel 2014 è stato di circa 86 milioni di euro.

II. LA SEGNALAZIONE

2. In data 20 ottobre 2016 è pervenuta una segnalazione, da parte di un distributore attivo

online, relativa a presunte condotte anticoncorrenziali adottate dalla società Cadel.

3. In particolare, oggetto di segnalazione sono le politiche commerciali adottate da Cadel in

relazione al proprio canale distributivo online. Il produttore citato imporrebbe ai rivenditori online

il rispetto di determinati prezzi al pubblico, chiederebbe di limitare le vendite dei propri prodotti ai

soli clienti siti sul territorio nazionale e ostacolerebbe la possibilità dei rivenditori di pubblicizzare

la vendita dei prodotti Cadel su piattaforme telematiche. Nel caso della mancata osservanza delle

indicazioni citate sarebbe minacciato il blocco delle forniture.

III. LE CONDOTTE DI CADEL

4. Dalla documentazione in atti risulta che Cadel ha adottato, almeno a partire dal luglio 2016, una politica commerciale relativa alle vendite online, volta a “difendere un giusto margine di

Page 8: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

8

guadagno” per “evitare il proliferarsi di offerte sul web di articoli a marchio Cadel proposti a

prezzi assurdi”1. 5. Nella circolare “vendite on-line 2016” inviata a tutti i distributori italiani attivi su tale

canale, oltre a chiedere l’adeguamento dei prezzi pubblicati a quelli di listino, la società Cadel

chiarisce che per “evitare qualsiasi forma di concorrenza sleale con conseguenti ritorsioni dagli

operatori del mercato tradizionale” i distributori attivi online dovranno evitare di esporre i prezzi

al pubblico.

6. La politica commerciale di cui si tratta viene esplicitata nella circolare citata e comunicata

alla rete di distributori che operano online dato che “a seguito di operazioni commerciali sempre

più aggressive a livello di prezzi proposti al pubblico in numerosi siti internet” la società si è vista

costretta a “delimitare lo spazio d’azione degli operatori che si avvalgono di tali metodi di

vendita”.

7. A tal fine, nella documentazione citata, Cadel individua in modo puntuale le metodologie di

vendita che i rivenditori online devono adottare specificando, in particolare, che “1. Le vendite

online devono essere effettuate solamente sui siti internet in lingua italiana e con dominio “.it”. 2.

E’ fatto divieto di utilizzare altre lingue per promuovere on-line i prodotti Cadel. 3. Limitare le

consegne al solo territorio italiano. 4. Solo i rivenditori autorizzati Cadel possono effettuare

questo tipo di promozione e vendita“2. 8. Seguono ulteriori indicazioni relative al divieto di annunci di vendita su piattaforme

telematiche (Ebay, Eprice, Amazon); all’obbligo di esporre, qualora necessario, i prezzi di listino

con il relativo sconto max sui siti dei rivenditori e il prezzo di listino + iva sulle piattaforme

telematiche; alla necessità di fare accettare preventivamente al consumatore il fatto che la garanzia

all’estero decade se il prodotto acquistato sul web non è installato da un tecnico autorizzato dalla

casa madre.

9. La non osservanza delle indicazioni fornite comporta per i distributori inadempienti il

decadimento dalle condizioni acquisite con il prestagionale e il blocco delle forniture in caso di

offerte reiterate contrarie alle condizioni commerciali individuate.

III. IL REGOLAMENTO N. 330/2010 DELLA COMMISSIONE DEL 20 APRILE 2010 E

GLI ORIENTAMENTI SULLE RESTRIZIONI VERTICALI N. 2010/C 130/01

10. Le condotte segnalate attengono ai rapporti verticali fra Cadel e la propria rete distributiva

online.

11. La disciplina generale sugli accordi verticali è contenuta nel Regolamento n. 330/2010 e

negli Orientamenti sulle restrizioni verticali della Commissione.

12. Nei citati Orientamenti internet viene considerato quale canale di vendita comportante

notevoli vantaggi sia per il distributore, che per il consumatore finale che, in generale, per la

competitività e l’integrazione dei mercati: “Internet rappresenta uno strumento straordinario per

raggiungere clienti più numerosi e diversificati rispetto a quanto avverrebbe utilizzando solo

metodi di vendita più tradizionali; per questo motivo determinate restrizioni dell’utilizzo di

1 Cfr. Comunicazione di Cadel ai clienti (Doc. 1). 2 Sottolineatura del testo di cui alla circolare “vendite on-line 2016”.

Page 9: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

9

internet vengono trattate come restrizioni delle (ri)vendite. In linea di principio a qualsiasi

distributore deve essere consentito di utilizzare internet per vendere i prodotti”3. 13. Quanto alla specifica disciplina, il Regolamento prevede una presunzione di legalità degli

accordi verticali che dipende, in sostanza, dalla quota di mercato detenuta dal fornitore e

dall’acquirente di un determinato bene o servizio (articolo 2). In base al citato Regolamento, un

accordo verticale è automaticamente esentato se posto in essere da imprese che detengono quote di

mercato inferiori al 30% (articolo 3).

14. Tuttavia, indipendentemente dalle quote di mercato delle parti, non possono essere esentati

quegli accordi che contengano restrizioni fondamentali, in ragione della loro idoneità a

determinare gravi effetti anticoncorrenziali e un danno per i consumatori; tra di esse rientrano, in

particolare, l’imposizione di un prezzo di rivendita minimo o fisso (articolo 4 lettera a) del

Regolamento), la restrizione relativa al territorio in cui il distributore può vendere i prodotti

oggetto del contratto (articolo 4 lettera b) del Regolamento), nonché il divieto di vendite attive e

passive4 agli utenti finali in un sistema di distribuzione selettiva (articolo 4 lettera c)). 15. Gli “Orientamenti sulle restrizioni verticali” chiariscono che la presenza in un accordo

verticale di una delle restrizioni fondamentali di cui all’articolo 4 determina il sorgere di una

presunzione relativa di anticompetitività dello stesso ai sensi dell’articolo 101 par. 1 TFUE e “Si

presume inoltre che sia improbabile che l’accordo soddisfi le condizioni dell’articolo 101

paragrafo 3, per cui l’esenzione per categoria non si applica”. Le imprese hanno, tuttavia, la

possibilità di dimostrare l’esistenza, nello specifico caso, di effetti positivi sulle dinamiche

concorrenziali: “Qualora le imprese provino che dall’inclusione nell’accordo della restrizione

fondamentale derivino probabili efficienze e che in generale tutte le condizioni dell’articolo 101,

paragrafo 3, sono soddisfatte, la Commissione dovrà valutare effettivamente il probabile impatto

negativo sulla concorrenza prima di decidere in via definitiva se le condizioni dell’articolo 101,

paragrafo 3, sono soddisfatte”5. 16. Per quanto attiene, nello specifico, alla fissazione di un prezzo fisso o minimo di vendita

(cd. RPM), tale imposizione può essere attuata sia direttamente che anche in modo indiretto, come

nel caso di “accordi che fissano il livello massimo degli sconti che il distributore può praticare a

3 Cfr. punto 52 degli Orientamenti. 4 Per vendita attiva si intende “il contatto attivo con singoli clienti ad esempio per posta, compreso mediante l’invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati, o mediante visite ai clienti; oppure il contatto attivo con uno specifico gruppo di clienti, o con clienti situati in uno specifico territorio attraverso inserzioni pubblicitarie sui media o via Internet o altre promozioni specificamente indirizzate a quel gruppo di clienti o a clienti in quel territorio. La pubblicità o le promozioni che sono interessanti per l’acquirente soltanto se raggiungono (anche) uno specifico gruppo di clienti o clienti in un territorio specifico, sono considerati vendite attive a tale gruppo di clienti o ai clienti in tale territorio;” mentre per vendita passiva si intende: ”la risposta ad ordini non sollecitati di singoli clienti, incluse la consegna di beni o la prestazione di servizi a tali clienti. Sono vendite passive le azioni pubblicitarie o promozioni di portata generale che raggiungano clienti all’interno dei territori (esclusivi) o dei gruppi di clienti (esclusivi) di altri distributori, ma che costituiscano un modo ragionevole per raggiungere clienti al di fuori di tali territori o gruppi di clienti, ad esempio per raggiungere clienti all’interno del proprio territorio. Le azioni pubblicitarie o promozioni di portata generale sono considerate un modo ragionevole per raggiungere tali clienti se è interessante per l’acquirente attuare tali investimenti anche se non raggiungono clienti all’interno del territorio (esclusivo) o del gruppo di clienti (esclusivo) di altri distributori” (Cfr. punto 51degli orientamenti). 5 Cfr. punto 47 degli Orientamenti.

Page 10: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

10

partire da un livello di prezzo prescritto; la subordinazione di sconti […] al rispetto di un dato

livello di prezzo” da parte del distributore6. 17. La ripartizione del mercato per territorio o gruppi di clienti costituisce una restrizione non

esentabile ai sensi dell’articolo 4 lettera b) del Regolamento. Tale restrizione può risultare da

obblighi diretti o tramite misure indirette, ad esempio inducendo il distributore a non effettuare le

vendite ai clienti situati al di fuori del territorio nazionale, mediante il rifiuto del produttore di

fornire una garanzia valida sull’intero territorio dell’Unione. Sulla base di tale garanzia i venditori

sono di norma tenuti ad offrire il servizio di assistenza in garanzia e a farsi poi rimborsare dal

produttore anche nel caso in cui i prodotti siano stati venduti da altri distributori all’interno del

loro territorio7. 18. La restrizione di cui all’art. 4, lettera c), del Regolamento esclude dal beneficio

dell’esenzione le restrizioni delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di

un sistema di distribuzione selettiva, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale

sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato. All’interno di un

sistema di distribuzione selettiva il rivenditore dovrebbe, infatti, essere libero di vendere in modo

sia attivo che passivo a tutti gli utenti finali anche mediante internet8.

IV. VALUTAZIONI

a) Il mercato interessato

19. Le condotte in esame interessano il mercato della produzione e vendita di apparecchiature

per il riscaldamento e la cottura a legna e a pellet.

20. In generale gli operatori ivi attivi nel mercato citato producono una gamma di beni utilizzati

sia per il riscaldamento indoor (stufe, camini) che per la cottura outdoor (barbecue) e/o indoor

(cucine economiche). Come sopra rappresentato Cadel appartiene al gruppo MCZ che è uno dei

principali operatori attivi a livello europeo nel settore del riscaldamento a biomassa.

21. Per quanto attiene alla vendita al dettaglio questa è realizzata tramite il canale tradizionale,

ossia punti vendita fisici dislocati sull’intero territorio nazionale, e tramite il canale online. Ai fini

della valutazione delle condotte oggetto del presente procedimento rileva, in particolare, la

distribuzione al dettaglio tramite il canale on line. I rivenditori online dei prodotti citati sono nella

maggior parte dei casi distributori multiprodotto e multimarca, pur presentando diversi livelli di

specializzazione nelle categorie interessate.

22. Sotto il profilo geografico, la dimensione del mercato in questione può considerarsi, ad

un’analisi preliminare, quantomeno nazionale, in considerazione sia dell’ampiezza dell’ambito di

operatività dei principali produttori che dell’organizzazione delle rispettive reti di vendita.

23. Tenendo conto del fatto che non può escludersi che la politica commerciale restrittiva sopra

descritta riguardi anche i rapporti verticali in essere fra Cadel e il canale di distribuzione

tradizionale, la possibile portata restrittiva delle stesse potrà essere esaminata anche con

riferimento al canale distributivo da ultimo citato.

6 Cfr. punto 48 degli Orientamenti della Commissione. 7 Cfr. punto 50 degli Orientamenti. 8 Cfr. punto 56 degli Orientamenti.

Page 11: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

11

b) Le intese verticali

24. In generale le condotte segnalate, che riguardano i rapporti commerciali fra Cadel e la

propria rete di distributori online, sembrano configurare ipotesi di imposizione di prezzi minimi di

vendita (c.d. RPM) e altre restrizioni alle vendite online apparentemente non giustificate da

esigenze di natura qualitativa9.

25. Infatti, gli elementi sopra evidenziati inducono a ritenere che le condizioni commerciali adottate da Cadel, nell’ambito dei rapporti verticali con i propri distributori attivi online, siano

suscettibili di integrare intese vietate ai sensi dell’art. 101 del TFUE in quanto idonee a limitare lo

sviluppo concorrenziale del canale distributivo in esame.

26. In particolare, dalla segnalazione pervenuta sembra che Cadel abbia adottato un sistema di

RPM quantomeno con riguardo alla propria rete di vendita online suscettibile di integrare una

violazione dell’articolo 101 del TFUE. Il produttore richiederebbe infatti a tutti i rivenditori del

canale online l’impegno a rispettare i prezzi minimi di vendita, ossia il prezzo di listino con

l’indicazione di uno sconto massimo10.

27. L’imposizione da parte di Cadel di uno sconto massimo ai propri rivenditori è suscettibile di

ostacolare lo sviluppo di una concorrenza di prezzo intra-brand impedendo ai distributori di

avvalersi di una delle principali leve concorrenziali, con il conseguente effetto di mantenere i

prezzi ad un livello più elevato11. 28. Inoltre, tale imposizione attiene ad un canale di vendita, internet, che viene considerato

espressamente dalla Commissione quale “strumento straordinario per raggiungere clienti più

numerosi e diversificati”, comportante notevoli benefici: i) per i distributori, che possono in tal

modo raggiungere una più ampia platea di potenziali acquirenti; ii) per i consumatori finali, che

vedono aumentate in modo considerevole le proprie possibilità di scelta; iii) e, in generale, per la

concorrenzialità e l’integrazione dei mercati12. 29. La politica commerciale di Cadel relativa al canale di vendita online è stata, peraltro,

introdotta, come rappresentato dal produttore stesso13, per impedire il proliferare di operazioni commerciali aggressive in relazione ai prezzi proposti al pubblico e per “tutelare l’interesse

comune nel difendere un giusto margine di guadagno”14. 30. Infine dall’esame della documentazione descritta e, in particolare dal tenore letterale della

circolare sopra citata, non può escludersi che un sistema di RPM sia stato previsto dalla società

Cadel anche nell’ambito dei rapporti commerciali con i propri distributori tradizionali.

31. Per quanto attiene alle ulteriori limitazioni alle vendite online caratterizzanti i rapporti

commerciali fra Cadel e la propria rete di distributori si osserva che tali previsioni sembrano poter

integrare violazioni dell’art. 101 TFUE. Si tratta di condotte, descritte nella parte in fatto, che

9 Cfr., fra le altre, le sentenze della Corte di Giustizia del 15 ottobre 1977, causa 26/76, Metro I , e del 13 ottobre 2011, causa C-439/09, Pierre Fabre. 10 In tal senso si veda quanto descritto al punto 8 del presente provvedimento in relazione alla circolare “vendite online 2016”. 11 Cfr. punto 224 degli Orientamenti della Commissione. 12 Cfr. punto 52 degli Orientamenti della Commissione. 13 Si veda in tal senso quanto riportato ai punti 4-9 del presente provvedimento. 14 Cfr. Comunicazione di Cadel ai clienti, cit.

Page 12: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

12

sembrano idonee a scoraggiare l’espansione dell’attività dei distributori oltre gli ambiti nazionali

limitare e/o impedire l’acquisto da parte di consumatori stabiliti all’estero dei prodotti Cadel

venduti dalla rete italiana di distributori online. In particolare, i limiti alla validità della garanzia

per i prodotti venduti all’estero e i limiti territoriali alla consegna dei prodotti venduti online

(consegna vietata al di fuori del territorio italiano) potrebbero integrare restrizioni fondamentali

alle vendite di cui all’art. 4 del Regolamento citato.

32. Pertanto, gli elementi agli atti inducono a ritenere che la società Cadel possa aver adottato

quantomeno a partire dal luglio 2016, condizioni commerciali nei rapporti con i propri distributori

online suscettibili di costituire intese verticali in violazione dell’articolo 101 del TFUE, in quanto

idonee a restringere la concorrenza fra i distributori sul prezzo e a limitare ingiustificatamente al

solo territorio nazionale le vendite effettuate tramite tale canale, ostacolando, per tale via, lo

sviluppo concorrenziale del canale distributivo citato.

c) Pregiudizio al commercio tra Stati membri dell’Unione europea

33. Secondo la Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07 - Linee direttrici

sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato,

su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario

deve essere interpretato tenendo conto dell’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

34. Alla luce dei principi citati, si rileva che le condizioni commerciali in esame riguardano un

mercato che ha dimensione geografica pari, quanto meno, all’intero territorio italiano ed attengono

ad acquisti effettuabili online in linea di principio da tutti i consumatori interessati, a prescindere

dalla loro nazionalità. Pertanto, la fattispecie oggetto del presente procedimento appare idonea ad

arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri.

RITENUTO, pertanto, che le condizioni commerciali applicate nei rapporti con la propria rete di

distributori online, appaiono costituire un insieme di intese verticali restrittive della concorrenza,

in violazione dell’articolo 101 del TFUE;

DELIBERA

a) l’avvio dell'istruttoria, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società

Cadel S.r.l. per accertare l'esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla notificazione del presente

provvedimento, per l'esercizio da parte del rappresentante legale della società citata o da persona

da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà

pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di

questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giulia Cipolla;

Page 13: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

13

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero

e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti

della società Cadel S.r.l o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2018.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

Page 14: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

14

INDAGINI CONOSCITIVE

IC53 - BIG DATA Provvedimento n. 26620

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2017;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTO l’articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale l’Autorità può procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali

l’evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi od altre circostanze facciano presumere

che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, e, in particolare, l’articolo 17, relativo alle indagini conoscitive di natura generale;

VISTO il protocollo d’intesa tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità

per le Garanzie nelle Comunicazioni, siglato in data 22 maggio 2013;

CONSIDERATI i seguenti elementi: 1. La disponibilità dei dati è sempre più rilevante per l’ottimizzazione di processi e decisioni, per

l’innovazione e per l’efficiente funzionamento dei mercati. In particolare, l’acquisizione e l’analisi

just-in-time effettuata tramite l’utilizzo di complessi algoritmi di grandi quantità di dati eterogenei

e in continua evoluzione (Big Data) costituisce un aspetto centrale del processo competitivo

nell’ecosistema digitale.

2. L’Autorità rileva, quindi, l’essenzialità dei dati per la crescita economica, l’offerta di servizi

innovativi, la creazione di posti di lavoro e il progresso sociale. Tale valutazione è coerente con i

recenti interventi adottati dall’Unione Europea volti a costituire un’economia dei dati europei al

fine di rafforzare e integrare il mercato unico digitale, sostenendo e incentivando la transizione

verso una data-driven economy. Ciò non di meno, l’Autorità, nel corso della sua attività, ha

riscontrato che lo sviluppo di una data-driven economy potrebbe essere potenzialmente intralciato

da comportamenti restrittivi della concorrenza e/o da vincoli al corretto dispiegarsi degli incentivi

all’investimento e all’innovazione ad opera degli operatori presenti nell’economia digitale, e in

particolare dalle piattaforme online.

3. In tale contesto, l’Autorità intende approfondire l’impatto che i Big Data possono avere sul

dispiegarsi della libera concorrenza nel settore dell’economia digitale. A tal fine, l’Autorità

considererà se e in quali circostanze i Big Data possono essere input o asset idonei a creare e/o

rafforzare il potere di mercato di alcuni operatori, generare effetti di lock-in per gli utenti e

costituire barriere all’entrata, e se ciò possa dar luogo a condotte anticoncorrenziali volte a

escludere nuovi entranti sui mercati dell’economia digitale o favorire il coordinamento fra gli

operatori presenti sui mercati. L’Autorità intende, inoltre, considerare il possibile impatto dei Big

Data su fattori concorrenziali attinenti alla sfera qualitativa dei servizi offerti, come il livello di

Page 15: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

15

protezione dei dati garantito ai clienti, al fine di valutare se e in che misura aspetti relativi al livello

di privacy possano assumere rilievo a fini concorrenziali.

4. Una valutazione del quadro concorrenziale attuale e prospettico risulta, quindi, indispensabile al

fine di consentire l’individuazione di eventuali criticità concorrenziali connesse ai Big Data e le

conseguenti misure di enforcement necessarie, nonché la definizione di un quadro regolamentare

atto a promuovere e tutelare la concorrenza dei mercati dell’economia digitale e, al tempo stesso,

fornire il corretto set di incentivi agli investimenti e all’innovazione nel pieno rispetto dei diritti

dei consumatori finali.

5. In considerazione di tali elementi, e in ragione della rilevanza economica dei Big Data per la

crescita dell’economia digitale, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato intende

procedere, in cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali e con l’Autorità per

le Garanzie nelle Comunicazioni, a un’indagine conoscitiva volta, tra l’altro, a valutare l’esistenza

di una relazione fra potere di mercato e la detenzione di Big Data, analizzare possibili

comportamenti abusivi o collusivi adottati dagli operatori dell’economia digitale, la rilevanza che

il livello di privacy degli utenti può avere a fini concorrenziali e il quadro regolamentare idoneo a

promuovere una concorrenza statica e dinamica nell’ecosistema digitale. Pertanto, ove necessario,

si individueranno forme di collaborazione per consentire a ciascuna Autorità il più efficace

perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

di procedere, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, a un’indagine conoscitiva

congiunta con il Garante per la protezione dei dati personali e con l’Autorità per le Garanzie nelle

Comunicazioni riguardante l’individuazione di eventuali criticità concorrenziali connesse ai Big

Data e la definizione di un quadro di regole atto a promuovere e tutelare la concorrenza dei

mercati dell’economia digitale, anche al fine di individuare, ove necessario, forme di

collaborazione per consentire a ciascuna Autorità il più efficace perseguimento dei rispettivi fini

istituzionali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità garante della concorrenza e

del mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

Page 16: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

16

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1377 - COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO (RA) - SERVIZI FUNEBRI-TIPO A PREZZI CONTENUTI

Roma, 28 aprile 2017

Comune di S. Agata sul Santerno

Con riferimento alla richiesta di parere concernente la possibilità, per l’Amministrazione

Comunale di S. Agata sul Santerno, di stipulare una convenzione con le imprese di onoranze

funebri per l’esecuzione di servizi funebri “tipo” a prezzi contenuti, pervenuta in data 22 marzo

2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 22 della legge n.

287/90, nella sua riunione del 19 aprile 2017, ha inteso formulare le seguenti considerazioni.

In particolare, l’Autorità ricorda che, secondo il proprio orientamento sulla regolazione dei servizi

funebri1, affinché convenzioni come lo schema proposto dal Comune di S. Agata sul Santerno siano in linea con i principi a tutela della concorrenza, occorre che l’adesione alla stessa sia aperta

e facoltativa e che le tariffe previste siano intese come tariffe massime, derogabili al ribasso.

L’Autorità auspica, inoltre, che la determinazione dei prezzi avvenga sulla base di un’analisi di

mercato che tenga conto delle dinamiche competitive presenti nel mercato delle onoranze funebri.

L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del

presente parere, le determinazioni assunte con riguardo a quanto evidenziato nel presente parere.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90.

Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal

ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

1 Cfr. il parere del 3 maggio 2012, Comune di Piacenza – Stipula accordo con le imprese di onoranze funebri (AS984), in Boll. 36/2012 e il parere del 14 giugno 2013, Comune di Tavagnacco (UD)- servizi funebri a tariffe agevolate (AS1056), in Boll. n. 24/2013.

Page 17: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

17

AS1378 - REGIONE SICILIA - DECRETO ASSESSORIALE SALUTE N. 2345 DEL 29 NOVEMBRE 2016 E ACCORDO STATO-REGIONI N. 127/CSR DEL 30 LUGLIO 2015

Roma, 26 maggio 2017

Regione Sicilia

Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di

Trento e Bolzano presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero della Salute

1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 6 marzo 2017, ha ricevuto una

segnalazione in merito alle determinazioni contenute nel Decreto Assessoriale Salute n. 2345 del

29 novembre 2016, della Regione Sicilia, recante “Istituzione dell’Elenco degli enti accreditati

all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del

DAE ai sensi del D.M. 18 marzo 2011” (di seguito, D.A.) e nel relativo l’Allegato 1 che individua

le “Linee guida per l’utilizzo e la gestione dei defibrillatori automatici esterni in ambito

extraospedaliero – Procedure di accreditamento delle strutture abilitate alla formazione

all’utilizzo dei DAE”1 (di seguito, Linee Guida).

2. Nella sua adunanza del 17 maggio 2017, l’Autorità ha ritenuto di svolgere le seguenti

considerazioni, ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 287/1990, in relazione ad alcune criticità

concorrenziali riscontrate nelle disposizioni di cui D.A. e alle Linee Guida, nonché con riguardo ad

talune analoghe previsioni contenute nell’Accordo Stato – Regioni n. 127/CSR del 30 luglio 2015

(di seguito, Accordo Stato-Regioni), sul documento “indirizzi per il riconoscimento dei soggetti

abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego

del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) – ai sensi del DM 18 marzo 2011”, di cui alla

nota prot. N. 13917 DGPROGS del 20 maggio 2014 del Ministero della Salute, (di seguito,

circolare).

1 Il D.A. è stato pubblicato nella GURS n. 56, s.o. n. 2, del 23 dicembre 2016.

Page 18: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

18

Il contesto normativo nazionale in materia di erogazione di corsi di formazione per l’utilizzo dei

DAE

3. Con la Legge 3 aprile 2001, n. 1202 il legislatore statale ha introdotto l’utilizzo extra

ospedaliero dei DAE ad opera del personale sanitario non medico ed al personale non sanitario

che abbia ricevuto una formazione specifica (art. 1). La legge, all’art. 2, demanda alle Regioni e

alle Province autonome la disciplina relativa al rilascio da parte delle aziende sanitarie, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio, delle autorizzazioni all’utilizzo extra

ospedaliero dei DAE al personale sanitario non medico e al personale non sanitario. All’art. 2-bis

è poi indicato che l’attività di formazione del personale sanitario non medico e del personale non

sanitario può essere svolta dagli enti operanti nel settore dell’emergenza sanitaria e da

organizzazioni medico scientifiche senza scopo di lucro13.

4. Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha quindi

determinato, con il Decreto del 18 marzo 20114 (di seguito, decreto), i criteri e modalità quadro per la diffusione dei DAE e per la formazione all’utilizzo dei DAE da parte del personale sanitario

non medico e del personale non sanitario.

5. Il decreto demanda, quindi, alle Regioni ed alle Province autonome l’individuazione puntuale i)

delle politiche per la diffusione dei DAE sul territorio ii) dei programmi dei corsi di formazione

per l’utilizzo dei DAE e iii) delle modalità per il riconoscimento al personale formato

dell’autorizzazione all’utilizzo dei DAE e iv) dei criteri per l’accreditamento dei soggetti abilitati

ad erogare i corsi di formazione per l’utilizzo dei DAE.

6. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, in un’ottica di liberalizzazione e apertura al mercato

dell’attività di formazione all’utilizzo di DAE, il decreto dispone che possono essere accreditati a

svolgere l’attività di formazione sia enti qualificati nell’ambito sanitario - quali in particolare le

organizzazioni di emergenza territoriali 118 (di seguito C.O. 118) e la Croce Rossa Italiana - sia

altri soggetti pubblici e privati dotati di adeguate strutture di formazione, a prescindere dalla

presenza o meno di uno scopo di lucro5. 7. Il decreto prevede, inoltre, la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di avvalersi

delle C.O. 118 con riguardo, tra l’altro, alla definizione dei programmi dei corsi di formazione6,

2 Pubblicata in G.U. n. 88 del 14-4-2001. 3 Con la successiva Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria per l’anno 2010), il legislatore ha stanziato risorse per la

diffusione dei DAE sul territorio nazionale1, rinviando ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la determinazione dei criteri e delle modalità da seguire per dotare di tali strumenti luoghi, strutture e mezzi di trasporto. 4 Pubblicato in G.U. n. 129 del 6-6-2011. 5 Cfr. l’Allegato A, parte B), punto 3 (Attività formativa) del decreto: ‘Le Regioni e le Province Autonome di Trento e

Bolzano, al fine di rendere uniformi le modalità di erogazione ed il livello di formazione dei corsi, affidano la loro

realizzazione alle centrali operative del sistema di emergenza 118 ed ai centri di formazione accreditati di altre strutture

del Servizio Sanitario Regionale, delle Università, degli Ordini professionali sanitari, delle organizzazioni medico-

scientifiche di rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e delle associazioni di volontariato nazionali e regionali

operanti in ambito sanitario, degli Enti Pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonché di

altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongono di un’adeguata struttura di formazione’. 6 Cfr. l’Allegato A, parte A), punto 2, lett. b2) del decreto: “i programmi di formazione ed aggiornamento e verifica,

nonché l’accreditamento dei formatori e la relativa certificazione, sono definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome,

sentiti i comitati tecnici regionali per l’emergenza”.

Page 19: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

19

delle modalità di rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei DEA, nonché dei criteri per

l’accreditamento dei soggetti abilitati a svolgere l’attività di formazione7. 8. Con successiva circolare del 16 maggio 2014, il Ministero della salute ha approvato gli

“indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione dei corsi di formazione

finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno – ai

sensi del DM 18 marzo 2001”, al fine espresso di favorire una maggiore omogeneità delle

discipline regionali e, quindi, di semplificare il processo amministrativo di accreditamento dei

soggetti formatori attivi a livello pluriregionale, anche alla luce dell’atteso incremento di richieste

di formazione derivante dall’introduzione dell’obbligo per le società sportive di dotarsi di

strumenti salvavita e DAE8. 9. Tale circolare, che fa riferimento esclusivamente ai corsi di formazione rivolti a personale non

sanitario9 (con esclusione quindi dei corsi di formazione al personale sanitario non medico), si

preoccupa di individuare i requisiti minimi ai fini dell’accreditamento dei soggetti formatori10. La circolare invita, inoltre, all’attribuzione di una serie di competenze in capo alla C.O. 118, tra cui, in

particolare, l’effettuazione delle eventuali verifiche ispettive presso gli altri soggetti accreditati11. La C.O. 118 può, inoltre, essere incaricata dalla Regione e dalle Province Autonome dello stesso

processo di accreditamento degli altri soggetti che intendano svolgere l’attività di formazione

all’utilizzo dei DAE. Sempre con riguardo all’attività di formazione, la circolare prevede che gli

istruttori certificati, per mantenere l’abilitazione, debbano svolgere almeno tre corsi nell’arco degli

ultimi dodici mesi, in una o più delle Regioni in cui il soggetto/ente è accreditato.

10. Gli indirizzi di cui alla sopra richiamata circolare ministeriale sono stati poi, pressoché

integralmente, recepiti nell’Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015 rep. atti n. 127/CRS,

“Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione

finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno

(DAE) ai sensi del D.M. 18 marzo 2011” (di seguito, Accordo).

7 Cfr. l’Allegato A al decreto, parte A), punto 2, lett. b2), cit., e il punto 3 (“Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento

e Bolzano, anche avvalendosi delle proprie organizzazioni dell’emergenza territoriale 118, provvedono a disciplinare

l’erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in Supporto Vitale di Base - Defibrillazione (Basic Life Support –

Defibrillation) per i soccorritori non medici e a definire i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, le modalità

di certificazione ed i criteri di accreditamento dei centri di formazione”. 8 Così l’art. 1 del D.M (Sanità) 24 aprile 2013: “Il presente decreto [...] al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che

praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea

certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e

l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di

eventuali altri dispositivi salvavita” (cfr. G.U. Serie Generale n.169 del 20-7-2013). 9 Sono inoltre esclusi i corsi destinati al personale non sanitario che opera sui mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria, per il quale le Regioni e le Province Autonome dispongono appositi programmi di formazione e retraining nell’ambito del percorso abilitante all’attività. 10 Il punto 1 della Circolare prevede la “disponibilità di un direttore scientifico, medico, della struttura formativa,

responsabile della rispondenza dei corsi ai criteri previsti; disponibilità di almeno 5 istruttori certificati; disponibilità di

una struttura organizzativa per le funzioni di segreteria e di registrazione dell’attività; disponibilità di materiale didattico;

disponibilità di un manuale didattico che segua le ultime raccomandazioni International Liason Committee On

Resuscitation”. 11 Altre competenze attribuibili, sulla base della circolare, alle C.O. 118 riguardano: la raccolta dei dati sui corsi organizzati nel territorio, la raccolta dei dati e tenuta del registro delle persone autorizzare e il rilascio dell’autorizzazione nominativa all’utilizzo dei DAE al personale formato.

Page 20: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

20

11. Con il D.A. e le relative Linee Guida la Regione Sicilia ha inteso recepire il sopra richiamato

Accordo Stato Regioni. Il D.A. e le Linee Guida si applicano, tuttavia, alle attività di formazione e

autorizzazione sia del personale non sanitario e sia del personale sanitario non medico. Le

specifiche previsioni del D.A. e dell’Accordo Stato – Regioni che formano oggetto di segnalazione

sono espressamente richiamati nel prosieguo.

Sulle competenze attribuite ai C.O. 118

12. Il punto 7 delle Linee Guida attribuisce alle C.O. 118 della Regione una serie di competenze in

materia di censimento e raccolta di dati, nonché in materia di “Eventuale verifica ispettiva nella

sede di svolgimento del corso da parte del Direttore della Centrale Operativa 118 o suo delegato”,

con ciò recependo le analoghe disposizioni di cui all’Accordo Stato-Regioni12. Al punto 8.3 delle Linee Guida è altresì indicato che “Nel caso in cui le CC.OO. 118 incaricate delle visite ispettive

rilevino delle difformità rispetto alle indicazioni individuate nel presente documento, ne danno

immediata comunicazione all’Assessorato Regionale per la Salute che assume i conseguenti

provvedimenti nei confronti del soggetto/ente interessato […] fino alla eventuale revoca

dell’accreditamento […]”13; previsioni analoghe sono contenute al punto 1314 e al punto 915 delle Linee Guida.

Al fine di consentire le attività di verifica il punto 10.1 delle Linee Guida dispone poi che “L’ente

di formazione, almeno 20 giorni prima dell’effettuazione di un corso o di un ciclo di corsi, deve

trasmettere i dati dell’evento alla Centrale Operativa 118 competente per il territorio presso cui

avrà sede il corso, utilizzando l’apposito modulo”16. 13. Il punto 10.1 delle Linee Guida prevede, inoltre, che “I corsi richiesti da Enti che erogano

servizi di pubblica utilità (es. Guardia Costiera, numeri unici, Polizia Municipale, etc.) possano

essere erogati a cura dei soggetti accreditati solo “previa stipula di appositi protocolli d’intesa

con le Aziende Sanitarie sedi di CC.OO. 118”.

14. Le previsioni normative sopra richiamate attribuiscono quindi alle C.O. 118 competenze il cui

esercizio è idoneo a incidere sul mantenimento dell’accreditamento da parte dei soggetti attivi

nell’offerta di servizi di formazione per l’utilizzo dei DAE e sulla stessa possibilità di svolgimento

dell’attività di formazione nei confronti di alcune categorie di enti.

12 Cfr. l’Allegato A all’Accordo Stato-Regioni, punto 1, secondo paragrafo: “Il riconoscimento e/o accreditamento da

parte delle Regioni deve prevedere che i soggetti/enti che lo richiedono si impegnino a rispettare il programma del corso,

ad utilizzare adeguati spazi e materiali per la didattica ed a consentire eventuali visite ispettivi effettuate dalla struttura del

sistema 118, identificata dalla Regione e competente per il territorio presso cui si svolge ciascun corso. 13 Il punto 8.2 delle Linee Guida attribuisce “Il ruolo di verifica periodica del rispetto dei requisiti” da parte dei soggetti accreditati al Dipartimento Regionale Assistenza Sanitaria e all’Osservatorio Epidemiologico. 14 Cfr. il punto 13 delle Linee Guida ove è indicato che “E’ facoltà dell’Assessore Regionale della Salute, anche attraverso

le Centrali Operative 118, di verificare in qualsiasi momento il rispetto dei requisiti richiesti attraverso sopralluoghi e

verifiche” e che “il mancato rispetto degli stessi comporterà, previa diffida, la sospensione o l’eventuale revoca

dell’attività formativa”. 15 Laddove è richiesto che i soggetti che presentano domanda di accreditamento debbano prestare il “consenso alle visite

ispettive effettuate da un Direttore C.O. 118 o suo delegato”. 16 Al punto 9.1 delle Linee Guida è, nella stessa ottica, previsto che “Gli enti accreditati da altre Regioni possono

organizzare sul territorio della Regione Siciliana, con le stesse modalità previste dal presente documento, corsi per il

rilascio dell’autorizzazione all’impiego dei DAE, dandone comunicazione alla Centrale Operativa 118 competente per

territorio almeno 20 giorni prima dell’inizio”.

Page 21: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

21

15. Poiché le C.O. 118 sono essi stessi soggetti accreditati attivi, in concorrenza con gli altri

operatori, anche privati, nell’offerta dei servizi di formazione per l’utilizzo dei DAE, le richiamate

disposizioni determinano una situazione di conflitto d’interesse in capo alle C.O. 118, i quali

finiscono con il ricoprire il doppio ruolo di soggetto regolatore e soggetto regolato.

16. L’attribuzione di compiti di controllo e vigilanza in capo a soggetti accreditati, quali le C.O.

118, potrebbe pertanto distorcere gli incentivi allo svolgimento imparziale delle attività di verifica

degli altri soggetti accreditati e determinare, in termini più generali, una situazione di

discriminazione e maggiore incertezza per questi ultimi.

17. Analogamente, la circostanza che i protocolli di intesa, di cui punto 10.1. delle Linee Guida,

debbano essere stipulati dai soggetti accreditati con le ASL sedi di C.O. 118 risulta idonea a

determinare delle possibili discriminazioni e distorsioni nell’accesso all’attività. La possibilità per

i soggetti accreditati di svolgere l’attività formativa nei confronti di alcune categorie di enti risulta,

infatti, in tal modo subordinata alla previa stipula di un accordo con un operatore loro concorrente

(le C.O 118).

La genericità della regola in questione, tanto con riguardo all’individuazione degli enti di pubblica

utilità cui si intende fare riferimento, quanto con riguardo a contenuti, procedure e tempi per la

stipula dei protocolli di intesa, è, peraltro, suscettibile di accrescere significativamente la

complessità della procedura autorizzatoria, senza che via sia alcuna evidenza in merito agli

eventuali motivi di interesse generale alla base di tale ulteriore vincolo. Si tratta, pertanto, di un

adempimento che introduce un elemento di rilevante incertezza giuridica e che risulta idoneo a

determinare un ingiustificato ostacolo all’accesso al mercato.

18. Le previsioni sopra richiamate, di cui alle Linee Guida e all’Accordo Stato-Regione, appaiono,

quindi, porsi in contrasto con i principi di cui al TFUE in materia di libertà di stabilimento e di

libera circolazione dei servizi (articoli 4917 e 5618), nonché con le disposizioni di cui all’articolo

10, par. 1 e 219, e all’articolo 14, par. 620 della direttiva n. 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Servizi”), trasposta nell’ordinamento nazionale dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

17 L’articolo 49 del TFUE prevede che “Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di

stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si

estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato

membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome

e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54,

secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte

salve le disposizioni del capo relativo ai capitali”.

18 L’art. 56 del TFUE prevede che “Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi

all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia

quello del destinatario della prestazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura

legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di

un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione”. 19 L’art. art. 10, par. 1, della Direttiva Servizi, dispone che “I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che

inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in

modo arbitrario”. Ai sensi del par. 2 del medesimo articolo “I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere: a) non

discriminatori; b) giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; c) commisurati all’obiettivo di interesse

generale; d) chiari e inequivocabili; e) oggettivi; f) resi pubblici preventivamente; g) trasparenti e accessibili”. 20 Ai sensi dell’art. 14, par. 6, della Direttiva Servizi “Gli Stati membri non subordinano l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti: […] 6) il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell’adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali

Page 22: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

22

19. L’Autorità auspica, pertanto, che la Regione Sicilia e la Conferenza Permanente per i Rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano procedano, per quanto di

competenza, ad una revisione delle disposizioni in esame, al fine di introdurre una più netta

distinzione di ruoli tra il soggetto pubblico responsabile dell’accreditamento e dei controlli

sull’attività di formazione, da un lato, e i soggetti, quali le C.O.118, che svolgono attività di

formazione in concorrenza con operatori privati accreditati, nonché di semplificare e eliminare

qualsivoglia incertezza in ordine alle procedure amministrative per l’accesso all’attività di

formazione all’utilizzo dei DAE.

Sull’imposizione di prezzi fissi per l’erogazione dei servizi di formazione

20. Rispetto all’Accordo Stato Regioni, le Linee Guida prevedono, altresì, al punto 8 che “le

Centrali Operative e gli altri Enti sopra menzionati dovranno uniformarsi alla tariffa

omnicomprensiva di €60 per il personale laico , di €40 per i sanitari (medici, infermieri e

soccorritori)” e al punto 12 che “l’Ente accreditato dovrà uniformarsi alle tariffe applicate dalle

CC.OO 118”.

21. L’imposizione in capo ai soggetti accreditati dell’obbligo di applicare un prezzo fisso per

l’offerta dei corsi di formazione, eliminando la possibilità di usare la leva del prezzo nell’offerta

del servizio di formazione per l’utilizzo dei DAE, determina una palese violazione della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza.

Sulla restrittività dei prezzi fissi, l’Autorità si è espressa in numerose occasioni evidenziando come

le normative che impediscono agli operatori economici di utilizzare la leva del prezzo quale

strumento per differenziare la propria presenza sul mercato abbiano effetti negativi sulla

concorrenza21.

22. In particolare, al pari dei prezzi minimi di rivendita, il prezzo fisso impedisce agli operatori

qualsiasi sforzo personale che consenta loro di ampliare la propria quota di mercato, fornendo i

propri servizi al di sotto del prezzo fissato e di far beneficiare i consumatori dei vantaggi derivanti

da misure di razionalizzazione ed efficienza implementate dell’impresa22. Il prezzo fisso, inoltre, impedendo la richiesta di compensi superiori al valore individuato

disincentiva gli operatori dall’investire al fine di migliorare ed innovare i servizi offerti, in ragione

dell’impossibilità di recuperare i costi associati a detti investimenti.

In ultima analisi, si osserva che l’imposizione di un prezzo fisso per la prestazione dei corsi in

oggetto potrebbe disincentivare lo sviluppo dell’offerta di tali servizi e quindi contrastare con le

finalità ultime della normativa, ossia la più ampia e maggiore diffusione dell’utilizzo dei

defibrillatori semiautomatici esterni.

23. La disciplina sopra richiamata, introducendo un’ingiustificata restrizione della concorrenza nel

mercato dei servizi in questione, si ritiene inoltre possa violare i principi di cui al TFUE in materia

le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico”. 21

Cfr. AS1254 - Regione Piemonte-tariffa imposta per attività formativa, in Boll. n. 4/16, AS210 e AS211 – Disciplina del prezzo fisso dei libri, in Boll. n. 4/01, nonché Corte di Giustizia, cause riunite 43 e 63/82, VBVB e VVVB c. Commissione, ECLI:EU:C:1984:9. 22 Ibidem, nonché AGCM, AS977 - Provincia di Cremona–Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, in Boll. n. 32/12 del 27 agosto 2012.

Page 23: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

23

di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi, nonché le disposizioni di cui

all’articolo 10, par. 1 e 2, e all’articolo 1523 della Direttiva Servizi. 24. L’Autorità invita pertanto la Regione Sicilia a espungere le disposizioni in esame dal testo

delle Linee Guida.

Sulla previsione di un numero minimo e massimo di partecipanti ai corsi di formazione

25. Il punto 10.2 delle Linee Guida dispone che “Il numero dei partecipanti al corso non può

essere inferiore a 6 e superiore a 18”.

26. Si ritiene al riguardo che l’imposizione di un simile requisito quantitativo potrebbe influenzare

in misura, anche significativa, la possibilità per i soggetti accreditati di svolgere l’attività con

efficienza e economicità, senza che siano, per converso, chiaramente individuabili le necessarie e

proporzionate ragioni di interesse generale, a giustificazione del vincolo. Ciò in particolare in

considerazione del fatto che le Linee Guida già richiedono il rispetto, nello svolgimento dei corsi,

delle raccomandazioni di cui all’ “International Liason Committee On Resuscitation”, che

prevedono, tra l’altro, il rispetto di un rapporto minimo docenti/discenti di uno a sei.

27. La diposizione in esame appare inoltre confliggere con i principi di cui al TFUE in materia di

libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi (articoli 49 e 56) e con le disposizioni di

cui all’articolo 10, par. 1 e 2 della direttiva n. 123/2006/CE (c.d. “Direttiva Servizi”), trasposta

nell’ordinamento nazionale dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59.

28. L’Autorità invita pertanto la Regione Sicilia a espungere dalle Linee Guida il vincolo

quantitativo di cui al richiamato punto 10.2.

Sulla previsione di un numero minimo di corsi di formazione nei confronti del personale

sanitario non medico

29. Il punto 10.3 delle Linee Guida richiede che “I Direttori [dei corsi di formazione] e gli

istruttori al fine di mantenere lo status di istruttore devono svolgere almeno due corsi nell’arco di

un anno (6 corsi in 24 mesi di cui almeno 4 rivolti a sanitari) e devono mantenere il periodico

aggiornamento secondo le più recenti raccomandazioni internazionali su CPR ILCOR”24, laddove

le medesime Linee Guida differenziano l’attività formativa nei confronti del personale sanitario

non medico e personale non sanitario esclusivamente con riguardo alla durata del corso (in termini

di numero di ore di formazione25) e al rapporto istruttori/manichini/allievi26.

23 L’articolo 15, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della richiamata direttiva, così dispone: «2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti: [...] g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare; [...]. 3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti: a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell’ubicazione della sede legale; b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato. [...]». 24 Si osserva che al punto 8.1 delle medesime Linee Guida è, invece disposto che “Gli istruttori certificati […] possono

mantenere lo status di istruttore svolgendo almeno 3 corsi negli ultimi 12 mesi in una delle Regioni dove il soggetto/ente è

accreditato”. 25 Sono richieste “5 ore per personale laico [non sanitario] con valutazione finale” e “8 ore per personale sanitario e

soccorritori con valutazione finale” (punto 10.5 delle Linee Guida).

Page 24: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

24

30. L’imposizione in capo ai direttori/istruttori dello svolgimento di almeno quattro corsi rivolti a

personale sanitario, nell’arco di 24 mesi, si ritiene possa determinare una ingiustificata restrizione

all’accesso e al mantenimento della qualifica di istruttore e quindi, anche allo svolgimento

dell’attività di formazione in special modo da parte di soggetti privati accreditati.

31. La previsione di un simile vincolo quantitativo potrebbe, infatti, ostacolare l’attività dei

soggetti privati accreditati che ritengano o si trovino nella condizione di prestare la propria attività

formativa prevalentemente o esclusivamente in favore di personale non sanitario. Al riguardo si

deve osservare che il presumibile bacino prevalente di domanda degli enti accreditati privati

potrebbe essere costituito proprio da personale non sanitario piuttosto che da personale sanitario

non medico. Si consideri, inoltre, che la domanda di formazione del personale sanitario non

medico potrebbe essere soddisfatta, almeno in parte, in autoproduzione ricorrendo ai soggetti

accreditati interni all’ente sanitario.

32. Per converso, la richiesta di svolgere un numero minimo di corsi distinti per tipologia di

personale formato, al fine del mantenimento della qualifica, non appare trovare giustificazione in

termini di concreta differenziazione dei contenuti formativi dei corsi svolti nei confronti delle due

due tipologie di personale. Come sopra rilevato, infatti, le stesse Linee Guida definiscono, al punto

10, un programma formativo indifferenziato tra personale sanitario non medico e personale non

sanitaria, sia in termini di contenuti che di materiali utilizzati; l’unico elemento di differenziazione

tra i corsi essendo ricondotto, come sopra osservato, alla loro durata e al rapporto

istruttori/manichini/allievi.

33. Anche tale disciplina si ritiene, pertanto, possa introdurre ingiustificate limitazioni all’esercizio

concorrenziale dell’attività di formazione e porsi in contrasto con i principi di cui al TFUE in

materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi e delle disposizioni di cui

all’articolo 10, par. 1 e 2, della Direttiva Servizi.

34. L’Autorità invita pertanto la Regione Sicilia a espungere dalle Linee Guida anche il vincolo

quantitativo di cui al punto 10.3.

35. L’Autorità auspica che la Regione Sicilia e la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano si adeguino ai principi sopra esposti

e si adoperino per la revisione in un’ottica pro-concorrenziale della disciplina di propria

competenza, sopra richiamata, al fine di rimuovere gli ostacoli di natura amministrativa all’accesso

attività di formazione all’utilizzo dei DAE e allo svolgimento della medesima in regime di piena

concorrenza.

36. L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della

presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali

evidenziate.

26 Il rapporto istruttori/manichini/allievi è di “1:1:6 per i corsi laici” e di “1:1:5 per i corsi personale sanitario e

soccorritori”.

Page 25: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

25

37. La presente segnalazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n.

287/90.

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

Page 26: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

26

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS10413 - MOBY-SPESE EMISSIONE BIGLIETTO Provvedimento n. 26605

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III , del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice

del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti,

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTi i propri provvedimenti del 21 dicembre 2016 e del 14 febbraio 2017, con i quali, ai sensi

dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, sono state disposte distinte proroghe del termine di

conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Moby S.p.A. (di seguito anche Moby o professionista), in qualità di professionista, ai sensi

dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Moby è una società che svolge l’attività di

trasporto marittimo di passeggeri e veicoli sulle principali rotte nazionali (ed es. Civitavecchia –

Olbia, Livorno – Olbia, Cagliari –Napoli, Genova – Porto Torres, Piombino – Portoferraio, ecc.).

Moby presenta un fatturato, per l’anno 2015, pari a 255.836.774,00 di euro.

2. L’associazione di consumatori ADUC e alcuni consumatori, in qualità di segnalanti.

3. La società Grimaldi Group S.p.A., in qualità di concorrente segnalante.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

4. Il procedimento concerne due comportamenti posti in essere dal professionista di seguito

descritti.

Pratica sub A)

5. Sul sito internet di Moby e specificamente sulla home page sono promosse varie tariffe per

le destinazioni dei servizi di trasporto marittimo offerte dal professionista, avvertendo

specificamente che esse ricomprendono tutte le voci di costo (“Tasse e oneri inclusi”). Attraverso il

richiamo di un asterisco, in calce alla medesima pagina e con modalità grafiche significativamente

inferiori vengono fornite ulteriori specificazioni, fra le quali che tali prezzi non ricomprendono

Page 27: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

27

invece la commissione di 4 euro denominata “Spese di Emissione biglietto a tratta per Sardegna,

Corsica e Sicilia”, che sarà addebitata ai consumatori alla fine del processo di prenotazione e di

acquisto on line del biglietto.

6. Nel corso del successivo processo di prenotazione nel sito www.moby.it, il consumatore,

dopo aver selezionato la rotta che intende acquistare, si trova un’ulteriore griglia di offerte

tariffarie per le varie date in cui viene offerto il servizio, ove appunto sono nuovamente indicate le

diverse offerte tariffarie, al netto del supplemento denominato “Spese di emissione biglietto”.

Page 28: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

28

7. Selezionate la tratta, la data e la correlata offerta tariffaria, il consumatore prosegue il

processo di prenotazione, scegliendo il posto, indicando il numero di passeggeri e la presenza di un

eventuale automobile.

8. Al momento di effettuare la transazione viene quindi indicato e addebitato al consumatore

l’importo di 4 euro a titolo di “Spese emissione biglietto” come risulta dall’immagine che segue.

Solo quindi in fase di conclusione del processo di prenotazione e acquisto del biglietto viene

presentato al consumatore l’addebito di tale onere aggiuntivo rispetto alla tariffa indicata e scelta

all’inizio e nel corso del processo di prenotazione.

Page 29: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

29

Pratica sub B)

9. Il professionista - sempre nel sito internet www.moby.it, nella pagina dedicata a Informazioni

e Servizi, sotto la voce Assicurazione – attraverso il claim “MOBY è l'unica Compagnia a risarcire

per intero l'eventuale danno subìto all'auto durante la navigazione, rinunciando spontaneamente

ad avvalersi del massimale previsto dalla legge” prospetta alcune informazioni in merito

all’assicurazione, compresa nel biglietto di viaggio (c.d. “Polizza Filo”). La polizza presenta

numerose limitazioni, modalità di attivazione e franchigie, le quali, di fatto, vanificano la

sussistenza della polizza stessa con la conseguenza che il consumatore che subisce un danno nel

corso del viaggio non ottiene alcuna copertura. Infatti, la prospettazione della polizza assicurativa,

così come descritta da Moby, determina nei consumatori l’idea che il professionista offra un

vantaggio ai consumatori mentre, in realtà, detto vantaggio, per le franchigie e le limitazioni

previste, risulta di fatto inesistente.

10. Inoltre, la prospettazione della polizza sembra lasciare intendere che l’unica forma di

copertura per i danni subiti dal passeggero e dalle cose che porta con sé sia quella prevista nella

citata polizza assicurativa; al contrario, Moby la quale è tenuta – ai sensi del Codice Civile e del

Codice della Navigazione – a risarcire i danni subiti dal viaggiatore durante il viaggio e per la

Page 30: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

30

perdita o avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé. Tale prospettazione potrebbe avere

l’effetto di ridurre i diritti dei consumatori sotto il profilo della responsabilità contrattuale ed

extracontrattuale del vettore.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

11. In relazione alle pratiche commerciali sopra descritte, in data 9 settembre 2016 è stato

comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10413 nei confronti del

professionista Moby S.p.A. per possibile violazione del Codice del Consumo.

12. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata la scorrettezza della pratica sub A), ai sensi

degli artt. 20, 21, comma 1, lettera d), 22, commi 1 e 2, e 22 del Codice del Consumo, in quanto i

messaggi contestati non forniscono un'immediata, chiara e completa indicazione della presenza,

entità e natura di oneri aggiuntivi rispetto al prezzo del biglietto inizialmente proposto, che si

vengono ad aggiungere, nel corso del processo di prenotazione on line, al prezzo dei biglietti per

ogni acquisto effettuato. Inoltre, trattandosi di una commissione che viene richiesta per tutti gli

acquisti on line, è stata contestata a Moby anche la possibile violazione del l’art. 62 del Codice del

Consumo che vieta di imporre spese al consumatore per l'utilizzo di determinati strumenti di

pagamento.

13. In merito alla pratica sub B) l’utilizzo del claim “MOBY è l'unica Compagnia a risarcire

per intero l'eventuale danno subìto all'auto durante la navigazione, rinunciando spontaneamente

ad avvalersi del massimale previsto dalla legge”, a fronte di una descrizione sommaria ed ambigua

delle condizioni della polizza, poteva integrare un’ipotesi di violazione degli articoli 20, 21, 22 del

Codice del Consumo. Inoltre, la prospettazione della polizza come un’offerta particolare del

professionista, laddove la stessa copriva le conseguenze dei danni subiti dal consumatore durante il

viaggio, che dovrebbero essere, comunque, risarciti dal vettore marittimo, ai sensi della normativa

vigente, poteva integrare una violazione dell’art. 23, comma 1, lettera l), del Codice del Consumo.

14. In data 23 settembre 2016, la società ha esercitato il diritto di accesso agli atti del fascicolo

estraendone relativa copia.

15. In data 29 settembre, il professionista ha presentato un’istanza di proroga del termine per il

deposito di memorie.

16. In data 20 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, il

professionista ha presentato una proposta di impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza

delle pratiche commerciali oggetto di contestazione1. 17. In data 31 ottobre 2016 e in data 18 novembre 2016, Moby ha risposto alla richiesta di

informazioni formulata in sede di avvio e ha presentato una memoria difensiva.

1 Moby ha proposto, in sintesi, le seguenti misure: - reclamizzare sul proprio Sito, sulle campagne promozionali, sulla cartellonistica e in qualsiasi altra forma pubblicitaria utilizzata un prezzo del biglietto "Tutto incluso", ovvero un prezzo che includa gli oneri accessori, le tasse portuali e tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, tra cui le Spese di Emissione; modificare negli stessi termini l'art. 3 delle Condizioni Generali di Trasporto; - in merito alla polizza assicurativa: distinguere in due pagine web le informazioni inerenti la copertura assicurativa offerta dalla Polizza Filo (rinvenibile alla sezione "informazioni e Servizi", sotto la voce "Assicurazione") e la Responsabilità Contrattuale per i danni subiti dagli autoveicoli (rinvenibile alla sezione "Informazioni e Servizi", sotto la voce "Info", cliccando l'apposito link Condizioni Generali di Trasporto); fornire informazioni chiare sulle limitazioni e l'operatività della Polizza Filo.

Page 31: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

31

18. In data 23 novembre 2016 l’Autorità ha deliberato il rigetto degli impegni proposti da Moby

attesa al sussistenza di un interesse all’accertamento della pratica e in quanto ritenuti inammissibili

perché inerenti a fattispecie di pratiche commerciali manifestamente gravi e scorrette.

19. In data 2 dicembre 2016, è stata data comunicazione al professionista della decisione

dell’Autorità in merito agli impegni proposti.

20. In data 21 dicembre 2016 la società è stata sentita in audizione.

21. In data 22 dicembre 2016 è stata comunicata alle parti la proroga del termine del

procedimento.

22. In data 2 febbraio 2017 è pervenuta un’istanza di partecipazione al procedimento da parte di

Grimaldi Group S.p.A.

23. In data 3 febbraio 2017 è stato comunicato a Grimaldi e alle altre parti l’accoglimento

dell’istanza di partecipazione

24. In data 15 febbraio è stato comunicato alle parti la proroga del termine di scadenza del

procedimento.

25. In data 2 marzo 2017 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.

26. In data 22 marzo 2017 sono pervenute le memorie finali delle altre parti del procedimento.

27. In data 22 marzo 2017 Moby ha esercitato un ulteriore accesso agli atti del fascicolo

estraendone copia.

28. In data 23 marzo 2017 Moby ha presentato la memoria finale.

Le evidenze acquisite

Pratica sub A)

29. Il professionista ha fornito il volume di passeggeri trasportati per le diverse rotte servite (cfr.

tabella 1), nonché il numero di biglietti venduti per i diversi canali di vendita utilizzati (cfr. tabella

2), che oltre al sito on line sono il call center, le agenzie e le biglietterie. Inoltre, il professionista

ha fornito il valore delle prenotazioni on line per l’anno 2015 [70-80]* milioni di euro e per l’anno

2016 [60-70 ] milioni di euro.

Tab. 1 Volumi di passeggeri trasportati da Moby negli ultimi due anni su tali rotte

Rotte 2015 2016

Da/per la Sardegna [1-2 milioni] [1-2 milioni]

Da/per isola d’Elba [500.000-1.000.000] [1-2 milioni]

Da/per Corsica [300.000-500.000] [300.000-500.000]

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Page 32: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

32

Tab. 2 Numero di biglietti venduti per canale di vendita

Canale di vendita 2015 % 2016 %

Sito Moby [400.000-500.000] [30-40%] [400.0000-500.000] [30-40%]

Call center [100.000-200.000] [10-20%] [100.000-200.000] [10-20%]

Biglietterie [300.000-400.000] [20-30%] [300.000-400.000] [20-30%]

Agenzie [400.000-500.000] [30-40%] [300.000-400.000] [30-40%]

Totale [1-2 milioni] [omissis] [1-2 milioni] [omissis]

30. Dalle informazioni fornite acquisite e fornite dal professionista risulta che il supplemento

relativo alle spese di emissione viene applicato in tutti casi in cui il biglietto venga prenotato on

line sul sito della società o tramite call center di Moby oppure acquistato presso le biglietterie

presenti nei terminal portuali, salva, in quest’ultimo caso, l’ipotesi in cui l’acquisto avvenga lo

stesso giorno della partenza della nave.

31. Moby ha precisato che non addebita la commissione spese di emissione in caso di acquisto

del biglietto nelle agenzie, perché in questo caso è l’agenzia stessa che si accolla tale commissione

a copertura del rischio per il mancato imbarco e che viene compensata a fine mese, nel rendiconto

tra acquisti venduti, commissioni agenzia e mancati imbarchi.

32. Sempre dalle informazioni fornite dal professionista, le spese di emissione biglietto sono

applicate, nei sopraindicati canali di vendita, qualunque sia il mezzo di pagamento utilizzato e

anche in caso di pagamento in contanti.

33. Moby ha poi rappresentato che la commissione per le “Spese di Emissione” applicate in

caso di acquisto di biglietti sul proprio sito ha subito variazioni nel tempo e, per quel che attiene ai

collegamenti da/per la Sardegna e la Corsica, tali variazioni possono essere così sintetizzate:

– dal 14 gennaio 2016 ad oggi: 4 euro;

– dal 14 settembre 2009 al 13 gennaio 2016: 6 euro;

– dal 06 maggio 2008 al 13 settembre 2009: 3 euro;

– dal 02 gennaio 2007 al 05 maggio 2008: 2 euro;

– dal 04 dicembre 2005 al 31 gennaio 2007: 1 euro.

34. L’importo di 4 euro, qualificato come “spese di emissione biglietto”, copre, secondo quanto

indicato dal professionista, i costi correlati alle spese amministrative e il rischio derivante dal

mancato imbarco dei passeggeri.

35. Quanto ai pagamenti on line, Moby ha precisato che sono tutti intermediati da Setefi, con la

quale, nel 2013, ha stipulato un contratto per i pagamenti tramite POS e accettazione carte di

credito. In forza di tale contratto, i corrispettivi previsti sono stati: un canone mensile di [omissis]

euro per l’utilizzo di [omissis], [omissis] euro per il [omissis] e una percentuale del [omissis] per i

pagamenti con le carte di credito [omissis], [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis]; una

commissione pari al [omissis] per il circuito [omissis] e [omissis]; [omissis] per il circuito

[omissis] e [omissis] per [omissis]. In caso di pagamenti con carte di credito con modalità

telematica, Moby corrisponde una commissione pari al [omissis] e del [omissis] per l’utilizzo delle

carte in caso di vendite telefoniche o per corrispondenza. Nel mese di ottobre 2015 sono state

Page 33: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

33

riviste le condizioni economiche con una riduzione dell’importo della commissione per le singole

transazioni, risultante, attualmente, in media pari a circa [omissis] per le carte di credito e di debito

e del [omissis] per Pagobancomat.

36. In merito al regime di rimborso, il professionista ha precisato che i biglietti sono sempre e

interamente rimborsabili entro 24 ore dall’acquisto, ivi incluse le spese emissione biglietto. Se,

invece, il consumatore chiede il rimborso del biglietto nei giorni successivi è previsto un sistema

di penali, riportato nelle condizioni generali di contratto, che comportano il rimborso di una parte

del prezzo pagato; in questo ultimo caso, non sono mai rimborsate le spese di emissione biglietto

mentre sono rimborsate le tasse portuali2. 37. Specificamente, in merito alle “Spese di Emissione”, queste ultime non sono rimborsabili in

caso di annullamento della prenotazione, come previsto dall’art. 3) delle Condizioni Generali di

Trasporto, pubblicate sul sito di Moby e rese disponibili sia sulle navi, che presso le biglietterie

presenti nei terminal portuali, il quale precisa che “diritti ed oneri non sono mai rimborsabili”.

Tra i diritti sono, infatti, ricomprese anche le spese di emissione applicate da Moby3.

38. Moby nel corso del procedimento ha comunicato4 che, dal 1° febbraio 2017, ha modificato

la denominazione della voce “Spese emissione biglietto“ in “Diritti di prenotazione”.

Pratica sub B)

39. La Polizza Filo è in vigore dal 31 dicembre 2004 ed è stata riemessa e rinumerata in data 21

dicembre 2015, come risulta dal contratto di assicurazione stipulato con Filo Diretto. L’estratto di

polizza, pubblicato sul web, è stato fornito dalla compagnia assicurativa Filo Diretto.

Anno Numero Polizze

2005 [omissis]

2006 [omissis]

2007 [omissis]

2008 [omissis]

2009 [omissis]

2010 [omissis]

2011 [omissis]

2012 [omissis]

2013 [omissis]

2014 [omissis]

2015 [omissis]

2016 [omissis]

2 Cfr. Verbale audizione rappresentanti Moby del 20 dicembre 2016. 3 Memoria Moby del 20 ottobre 2016 prot. n. 66934. 4 Cfr. Memoria prot. n. 28517 del 23 marzo 2017.

Page 34: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

34

La tabella seguente indica il numero di sinistri verificatesi dal 2004 ad oggi, i cui danni sono stati

liquidati da Filo Diretto in virtù della Polizza Filo:

Servizio Assicurativo Numero Sinistri Importo Liquidato

Assistenza sanitaria alla persona [omissis] [omissis]

Spese Mediche [omissis] [omissis]

Bagaglio [omissis] [omissis]

Assistenza al veicolo [omissis] [omissis]

40. Filo Diretto, dando seguito alle indicazioni dell’IVASS, ha adottato opportune misure

correttive, informandone l’istituto con comunicazione del 27 aprile 2016. Dalla stessa data, Moby

ha aggiornato il contenuto del link che rinvia alle Condizioni di Assicurazione (già presente sul

proprio sito), inserendo il nuovo testo della polizza emendata da Filo Diretto.

3) Le argomentazioni difensive delle Parti

a) Le osservazioni del professionista

Pratica sub A)

41. Il professionista ha dichiarato che le Spese di Emissione sono connesse all’assistenza

prestata da Moby al consumatore all’atto della prenotazione del biglietto su rotte operate

direttamente ovvero sulle rotte servite da Tirrenia o da Toremar. Il professionista indica che il

prezzo del biglietto sulle rotte in parola deve essere inteso “tasse e oneri inclusi” e – operando un

rinvio tramite asterisco – che sono “Escluse spese di emissione biglietto di 4 euro a tratta per

Sardegna, Corsica e Sicilia”. Lungi dal trarre in inganno il consumatore sul prezzo finale del

biglietto, l’informativa richiamata fornirebbe informazioni chiare, precise ed inequivoche circa le

componenti di costo incluse nel prezzo del biglietto e quelle escluse. Il professionista ha sostenuto

che, anzitutto, tutti i prezzi sono chiaramente indicati come “a partire da”, rendendo subito noto al

consumatore che la tariffa indicata non debba essere intesa quale definitiva, potendo subire

aumenti durante il processo di prenotazione.

42. La reclamizzazione del prezzo finale, inoltre, sarebbe stata operata da Moby con sufficiente

immediatezza e con ragionevole percepibilità, presentando in maniera contestuale alla tariffa le

spese aggiuntive da applicare, con un rilievo grafico tale da rendere concretamente percepibile la

presenza di siffatti elementi ulteriori rispetto a quelli visualizzabili nel claim principale.

L’informativa fornita deve, pertanto, essere considerata assolutamente idonea a consentire al

consumatore “normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto” – che le norme in

materia di pratiche commerciali scorrette intendono tutelare – di assumere una decisione

commerciale consapevole.

43. Moby ha altresì rappresentato che, la ratio sottesa alle Spese di Emissione è duplice: da un

lato, esse coprono alcune spese legate ai profili di gestione (amministrativa e contabile) delle

prenotazioni effettuate tramite tutti i canali distributivi di cui Moby si avvale; dall'altro, esse si

configurano come veri e propri diritti di prenotazione, volti ad assicurare il rischio derivante dal

mancato imbarco di passeggeri e, come indicato, sia nel corso dell’audizione, sia nelle memorie

Page 35: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

35

difensive, non sono rimborsabili in caso di annullamento. Tale circostanza trova conferma nel fatto

che le “Spese di Emissione” non si applicano: (i) alle prenotazioni effettuate tramite agenzie e (ii)

agli acquisti effettuati nelle biglietterie portuali il giorno stesso della partenza, dato che in tale

ipotesi il rischio che il passeggero non si imbarchi è pressoché nullo. Infine — a prescindere da

quale sia il canale di acquisto prescelto dal consumatore — le “Spese di Emissione” sono sempre

rimborsabili entro le 24 ore dall'acquisto del biglietto, poiché in questo caso la società riesce ad

abbattere quasi completamente il rischio che il biglietto rimanga invenduto.

44. Pertanto, non sarebbe configurabile nel caso di specie l’esistenza di una pratica commerciale

ingannevole, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera d) del Codice del Consumo, che “presenti

informazioni non rispondenti al vero” oppure sia idonea, nella sua presentazione complessiva, a

indurre in errore il consumatore medio con riguardo “al prezzo o il modo in questo è calcolato”.

45. Sotto altro profilo, il professionista ritiene che non possa nemmeno ritenersi sussistente

l’ipotizzata violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, a mente del quale i professionisti “non

possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese

per l’uso di detti strumenti”. Le spese di emissione, infatti, sono applicate da Moby non solo in

caso di vendita on line, ma anche in caso di vendita attraverso altri canali “fisici”, ad esclusione

delle agenzie (in tal caso infatti Moby non svolge alcuna attività per la gestione della prenotazione

e dell’emissione del biglietto) sia per i pagamenti con carta di credito, che in caso di pagamento

tramite bonifici o contanti.

Pratica sub B)

46. Moby ha ribadito che ai sensi degli artt. 1681 del codice civile, 409 e 412 del codice della

navigazione “il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il

viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di

avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. La dicitura “durante il viaggio”, secondo

il disposto dell’art. 409 del codice della navigazione, non è limitata all’effettiva durata del

movimento del mezzo, ma comprende anche le operazioni di imbarco e sbarco. Questa forma di

responsabilità civile verso terzi – comune a tutti i vettori marittimi – è coperta da Moby tramite

una polizza assicurativa stipulata con Unipol Assicurazioni S.p.A. La Polizza Filo – inclusa in ogni

tratta acquistata da Moby – comprenderebbe invece, diversi e ulteriori servizi assicurativi,

concernenti: (i) spese mediche (i.e. spese che siano accertate e documentate sostenute

dall’assicurato per cure o interventi urgenti manifestatisi nel periodo di vigenza della garanzia

assicurativa); (ii) assistenza alla persona (ad esempio, consulenza medica telefonica, invio di un

medico in caso di urgenza, trasporto sanitario organizzato, ecc.); (iii) bagaglio e (iv) assistenza al

veicolo (ad esempio, soccorso stradale e traino, invio di pezzi di ricambio, auto sostitutiva, ecc.).

Ciascun servizio presenta franchigie e massimali diversi, mentre i limiti generali a tutti i servizi

(i.e. limiti ed esclusioni, validità e decorrenza della copertura assicurativa, ecc.) sono indicati in

una apposita sezione (i.e. “Norme comuni a tutte le garanzie”). In particolare, la copertura offerta

dalla Polizza Filo decorre: (i) per il viaggio di andata, dalle 48 ore prima dell’orario ufficiale di

imbarco alle 12 ore successive allo sbarco dell’assicurato; (ii) per il viaggio di ritorno, dalle 12 ore

prima dell’orario ufficiale di imbarco alle 48 ore successive dallo sbarco dell’assicurato (“Periodo

di Validità della Garanzia”).

47. Filo Diretto, a seguito delle osservazioni mosse dall’IVASS, ha:

Page 36: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

36

– inserito all’interno di ciascuna delle garanzie assicurative (i.e. Spese mediche, Assistenza alla

persona, Bagagli e Assistenza al veicolo) una specifica indicazione in merito al Periodo di Validità

della Garanzia (mentre nella versione precedente il Periodo di Validità della Garanzia era indicato

esclusivamente nelle “Norme comuni a tutte le garanzie”);

– eliminato la dicitura “durante il viaggio” dalla descrizione dell’oggetto del servizio assicurativo

“Spese Mediche”. L’articolo in questione prevede ora che: “nel limite dei massimali per

Assicurato pari ad € 1.000,00 in Italia e ad € 5.000,00 all'Estero verranno rimborsate le spese

mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato per cure o interventi urgenti e non

procrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia, manifestatesi durante il periodo di validità

della garanzia”;

– eliminato dal glossario la voce “Viaggio: il viaggio risultante dal Biglietto marittimo”, affinché

la stessa non possa essere fonte di alcuna potenziale incongruenza rispetto al dettato contrattuale.

48. Conseguentemente, Moby ha provveduto tempestivamente ad aggiornare il contenuto del

link che rinvia alle Condizioni di Assicurazione (già presente sul proprio sito), inserendo il nuovo

testo della polizza emendata da Filo Diretto. Moby ha suddiviso in due distinte pagine web le

informazioni relative: (i) alla copertura assicurativa offerta dalla Polizza Filo e (ii) la

Responsabilità Contrattuale per i danni subiti dagli autoveicoli di cui agli artt. 409 e 412 del

Codice della Navigazione, richiamata all’art. 21 delle Condizioni Generali di Trasporto. Inoltre,

Moby ha definitivamente eliminato l’informativa, in precedenza presente nel proprio sito e

richiamata sopra, che recitava: “ASSICURAZIONE DANNI A MEZZI E/O INFORTUNI

PASSEGGERI A BORDO” - Moby è l’unica Compagnia a risarcire per intero l’eventuale danno

subito all’auto durante la navigazione rinunciando spontaneamente ad avvalersi del massimale

previsto dalla legge. Leggi le norme indicate al punto 21 delle nostre Condizioni Generali di

Trasporto”.

b) Le osservazioni del concorrente segnalante

49. Nella memoria depositata il 22 marzo 2017, Grimaldi Group S.p.A., a sostegno delle

argomentazioni riportate nella segnalazione depositata agli atti, nella quale aveva rappresentato

l’illiceità della condotta in esame, ha sottolineato la rilevante durata della condotta e ha rimarcato

la circostanza che il professionista non ha in alcun modo modificato la pratica commerciale in

esame.

c) Le osservazioni dei consumatori segnalanti

50. Nella memoria depositata il 22 marzo 2017, i consumatori, a sostegno delle argomentazioni

riportate nella segnalazione depositata agli atti, nella quale avevano rappresentato l’illiceità della

condotta in esame, hanno rimarcato il fatto che il professionista non ha in alcun modo modificato

la pratica commerciale in esame.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

51. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso

mezzi di telecomunicazione, il 24 marzo 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

Page 37: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

37

52. Con parere pervenuto il 21 aprile 2107, la suddetta Autorità ha limitato le proprie

valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la

pratica commerciale e ad incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della

medesima pratica, esprimendo il proprio parere nel senso che, nel caso di specie, il mezzo internet

sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica

commerciale oggetto della richiesta di parere.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

53. Preliminarmente si osserva che le condotte descritte alle lettere A) e B) del punto II del

presente provvedimento integrano due pratiche commerciali distinte, in ragione della rispettiva

autonomia strutturale derivante dalle differenti modalità con le quali si concretizza l’influenza sul

normale processo di formazione della volontà del consumatore e dalle specifiche finalità

perseguite. Peraltro, le pratiche afferiscono alla vendita di biglietti marittimi on line. Da qui la

necessità di offrire all’utente, in modo chiaro e evidente, nella fase prodromica alla scelta

d’acquisto, un quadro informativo quanto più possibile preciso ed esauriente rispetto al principale

elemento di scelta per il consumatore ovvero il prezzo, al fine di consentire al consumatore la

verifica della convenienza della transazione e la comparazione con altre analoghe offerte.

Pratica sub A)

54. Nello specifico si rileva che, la pratica A), come descritta al precedente paragrafo II, attiene

alle modalità di indicazione del prezzo del servizio di trasporto marittimo proposto da Moby

all’inizio del sistema di prenotazione on line. Moby, infatti, fornisce sulla home page del sito e

all’inizio del processo di prenotazione e acquisto on line, quando il consumatore sceglie rotta e

tariffa, una indicazione di prezzo scorporando la commissione per spese di emissione, che viene

invece automaticamente addebitata al termine del processo di prenotazione e acquisto on line. Tale

modalità di presentazione del prezzo del servizio è da considerarsi scorretta in quanto, non

includendo ab origine nella tariffa proposta elementi di costo necessari, fornisce un’ambigua e

incompleta rappresentazione delle condizioni economiche richieste per l’acquisto del servizio,

confondendo il consumatore rispetto all’esborso complessivo da sostenere per acquistare il

biglietto prescelto.

55. L’addebito di tale onere aggiuntivo incrementa, infatti, il prezzo che il consumatore sarà

tenuto a pagare che risulta quindi diverso e superiore a quello indicato nella home page e

selezionato dal momento all’inizio del processo di prenotazione. Ed il prezzo, come noto, è per

questa tipologia di servizi il primo elemento di scelta tra i diversi operatori del settore o tra i

diversi mezzi di trasporto esistenti.

56. Il supplemento in questione, peraltro, si configura come un elemento di costo generale

inevitabile e prevedibile del servizio di trasporto e, come tale, costituisce parte integrante del costo

del biglietto e va quindi ricompreso nella tariffa proposta ai consumatori al momento della scelta

di acquisto, all’inizio del processo di prenotazione via internet. Infatti, non corrisponde a un

servizio diverso e ulteriore, rispetto a quello di trasporto, ma risulta inscindibilmente connesso a

tale servizio in quanto applicato dal professionista indistintamente a tutti i biglietti venduti on line,

call center e in biglietteria - salvo il caso di acquisto il giorno stesso della partenza - per tale

ragione inscindibilmente legato a tali modalità di acquisto.

Page 38: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

38

57. Dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dalle informazioni fornite dal professionista è

infatti emerso che il supplemento in esame, quale componente del servizio di trasporto e del

relativo prezzo, è volto a coprire diverse voci di costo. In particolare, il professionista stesso5 ha qualificato tale importo come correlato a distinti costi, nonché alle spese amministrative e al

rischio derivante dal mancato imbarco dei passeggeri nell’emissione dei biglietti.

58. Al riguardo, non assume rilievo quanto dichiarato da Moby, che il prezzo pubblicizzato

senza tale supplemento sarebbe quello praticato nelle agenzie di viaggio, in quanto trattasi di un

altro canale di vendita, diverso da quelli in esame e nel quale, appunto, il professionista è libero di

applicare anche prezzi diversi. Peraltro anche questa circostanza risulta completamente omessa nel

sito.

59. Né d’altro canto si può pretendere, come sembra fare il professionista nelle sue memorie, un

onere di avvedutezza da parte del consumatore per supplire alle omissioni o alle lacune

informative del professionista. Nel caso di specie, invero, l’indicazione “a partire da” e la

didascalia a fondo pagina con l’indicazione dell’eventuale importo suppletivo non sono elementi

idonei a sanare la scorrettezza di fondo del professionista nel pubblicizzare un prezzo di fatto non

fruibile dal consumatore. Semmai, peraltro, vale proprio il contrario, ovvero è la dicitura “tasse e

oneri inclusi” riportata con adeguata evidenza grafica sotto il prezzo indicato nella home page ad

indurre il consumatore a ritenere che il prezzo indicato sia quello finale, omnicomprensivo di tutte

le voci accessorie, supplementi e tasse.

60. Secondo un orientamento costante dell’Autorità6, confermato dal giudice amministrativo7, la falsa rappresentazione del reale costo del biglietto attraverso lo scorporo dalla tariffa di

supplementi di spesa non eventuali, inevitabili e prevedibili perché interni al controllo del vettore,

che non sono inclusi ab origine nel prezzo dei biglietti mostrati al consumatore nelle pubblicità e/o

all’inizio del processo di prenotazione/acquisto on line, induce in errore il consumatore medio

circa il prezzo effettivo del servizio offerto e perciò costituisce una pratica commerciale scorretta

in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

61. L’Autorità ha infatti ritenuto che le norme del Codice del Consumo (artt. 18 e segg.) che

hanno recepito la Direttiva n. 2005/29 sulle pratiche commerciali scorrette imponessero l’obbligo

di informare il consumatore circa l’esistenza di sovraprezzi applicati per qualsivoglia motivo (per

l’uso di un determinato mezzo di pagamento, per spese amministrative, gestionali o di spedizione,

ecc.) sin dal primo contatto con il consumatore.

62. Nel corso dell’istruttoria, poi, il professionista ha specificato meglio la natura di detto

importo ed ha affermato che le spese emissione di biglietto intendono coprire i costi del mancato

imbarco e, in tal senso, ha apportato una modifica del sito internet qualificando questa voce come

“diritti di prenotazione”. Si tratterebbe, infatti, di un vero e proprio diritto di prenotazione che il

consumatore è tenuto a pagare quando l’acquisto del biglietto viene effettuato nei giorni precedenti

5 Cfr. verbale audizione 20 dicembre 2016 6 A titolo esemplificativo cfr. provv. n. 22341 del 28 aprile 2011 - PS3773 - BLU-EXPRESS - COSTI ECCESSIVI PER

PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO; provv. n. 23279 dell’8 febbraio 2012 - PS7505 - AIR BERLIN-SPESE

AMMINISTRATIVE; e provv. n. 25543 del 1° luglio 2015, PS9670 - TRANSAVIA.COM-SUPPLEMENTI PER

PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO E PRENOTAZIONI. 7 Cons. Stato, 24 settembre 2012, n. 5073 e, inter alia, Tar del Lazio nella sentenza n. 3318/2012, del 12 aprile 2012 relativa al caso PS892 – Ryanair.

Page 39: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

39

a quello di partenza della nave e che si aggiunge al sistema di penali già previsto dal professionista

in caso di annullamento del biglietto, ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni generali di contratto, il

cui testo è riprodotto qui di seguito:

63. Anche sotto tale profilo, la modifica apportata non giustifica l’indicazione separata di tale

voce di costo e la sua applicazione al termine del processo di prenotazione. Come si evince

dall’articolo su menzionato, il sistema di penali previsto è particolarmente gravoso, e copre già il

rischio di mancato imbarco del passeggero, in quanto comporta per il consumatore la perdita

dell’intero costo del biglietto nel caso di annullamento effettuato meno di 4 ore prima della

partenza oltre alla perdita degli importi pagati a titolo di diritti e di oneri in quanto gli stessi non

sono mai soggetti a rimborso.

64. In un tale contesto la previsione di un importo di 4 euro a biglietto separato e applicato al

termine del processo di prenotazione, a titolo di diritti di prenotazione o spese amministrative, non

trova quindi giustificazione se non quella di aggravare il consumatore di un costo supplementare

non reso adeguatamente noto al momento della scelta di acquisto. Anche le Linee guida della

Commissione sull’applicazione della direttiva in materia di pratiche commerciali scorrette

qualificano come scorretta la pratica, molto diffusa nel settore aereo e marittimo, di prevedere

spese amministrative e di prenotazione o di gestione, non rimborsabili quando le politiche in

materia di annullamento del biglietto comportino il mancato rimborso del costo pagato per il

biglietto stesso.

Page 40: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

40

65. Priva di pregio, infine, è la notazione circa il fatto che tale supplemento è un costo per

biglietto e non potrebbe essere applicato alla singola tariffa. In proposito, basti menzionare che

negli impegni proposti e poi non attuati il professionista aveva proposto “una tariffa tutto incluso”

a conferma della facilità con cui tale supplemento possa essere integrato nelle tariffe offerte.

66. Tutto ciò comporta, nel caso di specie, la non correttezza commerciale del comportamento

di Moby per quanto riguarda la prospettazione del pagamento di detto importo, ai sensi degli artt.

21 e 22 del Codice del Consumo. Infatti, la presentazione delle tariffe dei servizi di trasporto

offerti dal professionista sul proprio sito internet attraverso lo scorporo dell’importo dei “diritti di

prenotazione” dal prezzo del biglietto all’inizio del processo di prenotazione on line, non risponde

ai criteri di trasparenza e completezza informativa cui il professionista deve attenersi quando

promuove la propria offerta tariffaria e, di conseguenza, non consente al consumatore, sin dal

primo contatto, di conoscere l’effettivo prezzo del biglietto, inclusivo dell’insieme di voci di costo

che lo compongono, cioè di tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore.

67. Nel caso di specie, pertanto, la condotta del vettore marittimo risulta non conforme al livello

di diligenza professionale ragionevolmente esigibile, avuto riguardo alla qualità del professionista

stesso e alle caratteristiche dell’attività svolta. In particolare, in merito alla diligenza professionale

tenuta dal professionista, si rileva come ampia giurisprudenza, proprio nel settore dei trasporti e in

merito ai supplementi applicati al prezzo pubblicizzato in prima battuta, prevede una particolare

delicatezza ed importanza in merito all’obbligo di correttezza e completezza informativa, con

conseguente rafforzamento dell’onere di diligenza professionale incombente sui vettori aerei – ma

nel caso in esame ciò deve valere per analogia anche per i vettori marittimi - dovendo garantirsi al

consumatore di comprendere sin dall’inizio della procedura di acquisto on line del biglietto quale

sia il costo finale della transazione, risultando quindi evidente l’insufficienza delle informazioni

fornite dal professionista in ordine al costo finale del servizio8. 68. Il rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede impone infatti ai professionisti di

assicurare, nelle proprie comunicazioni commerciali, la trasparenza tariffaria e la chiarezza delle

informazioni fornite ai consumatori al fine di consentire loro una piena e immediata percezione

degli elementi essenziali delle offerte proposte. Inoltre, l’imposizione di costi surrettizi

supplementari che aggravano il già oneroso sistema di penali è un comportamento contrario alla

diligenza professionale. Pertanto, tale pratica commerciale deve ritenersi contraria agli artt. 20, 21,

comma 1, lettera d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo.

Pratica sub B)

69. In merito alla pratica sub B), si osserva che il sistema normativo vigente prevede una

responsabilità in capo al vettore per i danni materiali a cose e persone che si verifichino durante il

trasporto dallo stesso effettuato. Il claim “MOBY è l'unica Compagnia a risarcire per intero

l'eventuale danno subìto all'auto durante la navigazione, rinunciando spontaneamente ad

avvalersi del massimale previsto dalla legge”, accompagnato dalle indicazioni sulla polizza

assicurativa offerta da Moby in collaborazione con Filo diretto sono idonee a creare confusione

circa l’effettiva portata di questa polizza e delle responsabilità ex lege gravanti sul vettore. Infatti,

il consumatore che voglia rivolgersi al vettore per chiedere il risarcimento dei danni subiti durante

8 Consiglio di Stato Sent. n. 5115 del 13 settembre 2011.

Page 41: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

41

la navigazione potrebbe, tratto in errore dal claim sopra citato, attivare la polizza in argomento e

non rivolgersi invece al professionista. La fattispecie in esame, pertanto, ricade nell’ipotesi di cui

all’art. 23, lettera l), la quale prevede come pratica di per sé ingannevole quella di presentare i

diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal

professionista. Infatti, la pubblicità di una polizza assicurativa gratuita può avere un’attrattività

peculiare, tale da motivare la scelta del consumatore medio orientandolo a scegliere e preferire un

vettore rispetto ad un altro, sul presupposto di una maggiore copertura per danni a persone e cose

mentre d’altro canto può indurlo a tralasciare l’acquisizione di tutti gli elementi informativi in

merito agli effettivi diritti spettanti in caso di danni. In questo caso specifico poi il comportamento

è ancora più rilevante stante il contenuto ambiguo dei contenuti della polizza offerta da Moby e

prestata da Filo Diretto. Dal claim e dalle informazioni che in prima battuta si leggono in merito

alla polizza pubblicizzata non risultano particolari limitazioni all’operatività della stessa, ma le

condizioni integrali di contratto - contenute in una pagina diversa, accessibile attraverso un link,

senza neppure essere richiamate con un asterisco - rivelano un’assicurazione di complessa

attivazione, con la conseguenza di creare confusione in merito ai reali diritti dei passeggeri che

abbiano subiti i danni durante la navigazione e di privare il consumatore dalle coperture che gli

spettano ex lege.

70. Infatti, la confusione creata con l’omessa indicazione di quali siano le effettive

responsabilità in capo al vettore e quale siano le reali coperture della polizza offerta da Moby può

incidere sul comportamento che il consumatore deve tenere successivamente all’evento dannoso e

sviare il consumatore dalle garanzie attribuite dal codice civile e dalle norme ordinarie sulla

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in violazione degli artt. 20, 22 e 23, lettera l), del

Codice del Consumo.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

71. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

72. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi

accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte

dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si

applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le

altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).

73. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei

criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27,

comma 13, del Codice del Consumo, in particolare: della gravità della violazione, dell’opera svolta

dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle

condizioni economiche dell’impresa stessa.

74. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della

dimensione del professionista che rappresenta uno dei principali vettori marittimi in Italia.

75. Si tiene altresì conto, anche sulla base del parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle

Comunicazioni, dell’idoneità della pratica a raggiungere un numero considerevole di consumatori

Page 42: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

42

anche in ragione del mezzo utilizzato. Si noti, peraltro, che il numero di biglietti venduti tramite

canali di vendita che prevedono il pagamento della commissione di 4 euro, nel periodo 2015-

2016, è stato complessivamente superiore oltre a 2 milioni.

76. Con riguardo alla pratica commerciale sub A), nel valutare la gravità della violazione, si

tiene conto: i) della modalità di diffusione dell’offerta attraverso internet, strumento suscettibile di

raggiungere un elevato numero di consumatori. ii) dell’entità complessiva del pregiudizio

economico potenzialmente derivante per i consumatori.

77. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la

pratica è stata posta in essere quanto meno da marzo 2015 e ancora in corso9. 78. Alla luce di quanto esposto si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione

amministrativa pecuniaria applicabile a Moby S.p.A. nella misura base di 150.000 €

(centocinquantamila euro) tenuto conto della durata e della gravità dell’infrazione.

79. Con riguardo alla pratica commerciale sub B), nel valutare la gravità della violazione, si

tiene conto della specificità della situazione di inevitabile asimmetria informativa rispetto

all’operatività delle polizze assicurative del professionista che, di fatto, pongono il consumatore in

una situazione di incertezza, nonché del mezzo di diffusione della pratica, suscettibile di

raggiungere un numero ampio di destinatari.

80. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la

pratica è stata posta in essere quanto meno dal 2015 e fino al mese di aprile 2016.

81. Alla luce di quanto esposto si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione

amministrativa pecuniaria applicabile a Moby S.p.A. nella misura di 50.000 € (cinquantamila

euro) sulla base della durata e della gravità dell’infrazione.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) risulta in contrasto

agli art. 20, 21, comma 1, lettera d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in quanto omette

informazioni rilevanti in merito al prezzo reale del servizio pubblicizzato;

RITENUTO, altresì, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub B) risulta scorretta ai

sensi degli articoli 20, 22 e 23, lettera l), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla

diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni fuorvianti a pregiudicare il comportamento

economico dei consumatori;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in

essere dalla società Moby S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una

pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera d), 22, commi 1 e 2,

del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

9 Segnalazione n. 24617 del 23 marzo 2015; Verbale acquisizione pagine internet del 7 marzo 2016 nonché memoria conclusiva Moby nella quale afferma di aver modificato la dicitura in “Diritti di prenotazione”.

Page 43: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

43

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in

essere dalla società Moby S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una

pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 22 e 23, lettera l), del Codice del Consumo,

e ne vieta la diffusione o continuazione;

c) di irrogare alla società Moby S.p.A., relativamente alla violazione di cui al punto a), una

sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 € (centocinquantamila euro);

d) di irrogare alla società Moby S.p.A., relativamente alla violazione di cui al punto b), una

sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro)

e) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate,

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora

maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al

provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Page 44: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

44

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio

2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni

dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

Page 45: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

45

PS10595 - DINNER IN THE SKY-CANCELLAZIONE EVENTO Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell’articolo 19,

comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti,

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS10595.

La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato, seguito dal provvedimento di chiusura del procedimento con il quale è

stata deliberata la scorrettezza delle pratiche commerciali, viene effettuata ai sensi e per gli effetti

di cui all’articolo 19, comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al

tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, operato in data 19

ottobre 2016, prot. n. 0066526, nei confronti di DTS Europe Oü e di Skyworld Limited e della

comunicazione di estensione soggettiva dell’avvio, operata in data 22 dicembre 2016, prot. n.

0080340, nei confronti di Sky Ticketing Limited.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare

la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10595.

Nella sezione “pagamento sanzioni” del sito internet dell’Autorità (www.agcm.it) sono riportate

informazioni riguardanti le modalità di pagamento delle sanzioni.

Page 46: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

46

PS10595 - DINNER IN THE SKY-CANCELLAZIONE EVENTO Provvedimento n. 26619

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 maggio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti,

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. DTS Europe Oü (di seguito, anche DTS), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera

b), del Codice del Consumo. Tale società, con sede a Tallin in Estonia, organizza l’evento noto

come “Dinner in the Sky” che consiste nella realizzazione di cene, pranzi o cocktail consumati su

una piattaforma sospesa nel vuoto a 50 metri d’altezza, caratterizzati dalla vista panoramica della

città scelta come location dell’evento, nonché da menu preparati da chef rinomati. Sul sito

www.dinnerinthesky.it, nella sezione “contatti”, DTS è indicata come partner ufficiale Dinner in

the Sky® in Italia.

Il professionista, in base ai dati di bilancio disponibili1, ha realizzato nel 2015 un fatturato pari a

circa 500.000 euro.

2. Skyworld Limited (di seguito, anche Skyworld), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18,

lettera b), del Codice del Consumo. Tale società, con sede nel Regno Unito, amministra il sistema

di prenotazione on line di Dinner in the Sky®, vende biglietti e/o buoni regalo su incarico, a nome

di e a spese dell’organizzatore, secondo quanto riportato nei “termini e condizioni generali per

l’utilizzo del sistema di prenotazione on line di Dinner in the Sky®” pubblicati sul sito

www.dinnerinthesky.it. Sul medesimo sito, nella sezione “contatti”, Skyworld è presentata come

proprietario e operatore della pagina web/biglietti/prenotazione.

Il professionista non ha fornito, nel corso del procedimento, i propri dati contabili.

3. Sky Ticketing Limited (di seguito, anche Sky Ticketing), in qualità di professionista, ai sensi

dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Tale società, con sede nel Regno Unito, sul sito

www.dinnerinthesky.it, nella sezione “contatti” - a partire almeno dal 5 dicembre 20162 - è

1 Dati fonte Bureau Van Dijk. 2 Cfr. doc. n. 7 del fascicolo istruttorio.

Page 47: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

47

presentata come proprietario e operatore della pagina web/biglietti/prenotazione insieme a

Skyworld Limited.

Il professionista non ha fornito, nel corso del procedimento, i propri dati contabili.

4. L’associazione dei consumatori Codacons, in qualità di segnalante.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

5. Oggetto del presente procedimento sono le condotte poste in essere dai professionisti

consistenti:

A) nella promozione, sul sito internet in lingua italiana www.dinnerinthesky.it, dei servizi offerti

ai consumatori mediante modalità ingannevoli ed omissive in relazione a diversi elementi

essenziali per le scelte d’acquisto dei consumatori, quali l’effettiva disponibilità del servizio

offerto dai professionisti, nonché il regime di rimborsabilità del biglietto in caso di annullamento

dell’evento per maltempo;

B) nel frapporre ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali del consumatore, quale il diritto al

rimborso del biglietto acquistato, in relazione ad un evento cancellato per cause imputabili agli

stessi professionisti, attraverso l’imposizione al consumatore della sostituzione del biglietto

inutilizzabile con una gift card quale unica forma di compensazione.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L’iter del procedimento

6. Sulla base della segnalazione del Codacons, pervenuta in data 23 settembre 20163, e secondo

informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo4, in data 19 ottobre 2016

è stato avviato il procedimento istruttorio PS10595 nei confronti di DTS Europe Oü e di Skyworld

Limited per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), 22, 24 e 25, comma 1,

lettera d) del Codice del Consumo5. 7. Nelle date del 5 e del 12 dicembre 2016 sono stati realizzati ulteriori rilievi d’ufficio sul sito dei

professionisti www.dinnerinthesky.it e acquisite agli atti del procedimento le relative pagine web6. 8. A seguito di dette acquisizioni, in data 22 dicembre è stata comunicata alle Parti l’estensione

soggettiva del procedimento nei confronti della società Sky Ticketing Limited7. Considerata l’assenza di riscontri al tentativo di comunicazione via posta raccomandata, l’avvio del

3 Cfr. doc. n. 1 del fascicolo istruttorio. 4 Cfr. docc. nn. 2 e 4 del fascicolo istruttorio relativi rispettivamente ai rilievi effettuati sul sito in data 27 settembre 2016 e

all’acquisizione della mail inviata dallo staff di Dinner in the Sky agli acquirenti dei biglietti per la manifestazione in

programma per il mese di settembre 2016 a Roma, poi annullata. 5 Cfr. doc. n. 5 del fascicolo istruttorio. La comunicazione dell’avvio del procedimento nei confronti di DTS Europe Oü e

di Skyworld Limited, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non è andata a buon fine. 6 Cfr. doc. n. 7 del fascicolo istruttorio. 7 Cfr. doc. n. 8 del fascicolo istruttorio.

Page 48: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

48

procedimento e l’estensione dello stesso sono stati successivamente comunicati, ai sensi

dell’articolo 19, comma 2, del Regolamento, tramite pubblicazione sul Bollettino dell’Autorità8. 9. Il 20 febbraio e il 20 aprile 2017 sono stati svolti ulteriori rilievi d’ufficio sul sito internet dei

professionisti9. 10. In data 13 marzo 2017 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento10.

2) Le evidenze acquisite

11. I documenti agli atti, con specifico riferimento ai rilievi effettuati d’ufficio in più occasioni (27

settembre 2016, 5 e 12 dicembre 2016, 20 febbraio e 20 aprile 2017), riguardano l’acquisizione

delle pagine web dal sito internet www.dinnerinthesky.it, aventi ad oggetto la presentazione dei

servizi offerti dai professionisti e le relative condizioni di accesso per i consumatori.

12. In particolare, dalla consultazione del sito emerge che “Dinner in the Sky” è il fornitore del

servizio relativo all’organizzazione di eventi di natura gastronomica (cene, pranzi, cocktail, lunch,

wine tasting…) che si svolgono su una piattaforma innalzata e sospesa a 50 metri di altezza, in una

suggestiva cornice naturalistica o architettonica, con l’aiuto di uno chef e di una squadra di

camerieri posizionati al centro della tavola. Skyworl Limited e Sky Ticketing Limited

(quest’ultimo quantomeno dal 5 dicembre 2016 al 20 febbraio 2017) si definiscono proprietari ed

operatori della pagina web in relazione ai servizi di “Biglietti/Prenotazione”, in quanto, come

precisato nelle condizioni generali di utilizzo del sistema di prenotazione on line, amministrano il

sistema stesso, vendendo biglietti e/o buoni regalo per la partecipazione all’esperienza Dinner in

the Sky.

13. Più precisamente, sul sito internet, in calce alle pagine relative alle sezioni “acquista ora” e

“compra un buono regalo”, sono riportate alcune informazioni essenziali per il consumatore

(relative ai termini fondamentali per l’accesso al servizio, alle informazioni utili, a cosa portare

con riguardo all’abbigliamento e a cellulari/macchine fotografiche e videocamere, al numero dei

partecipanti, alle condizioni di sicurezza dell’esperienza). In particolare, con riguardo al tempo

atmosferico, si rappresenta che “ci potranno essere ritardi o cancellazioni nel sollevare la

piattaforma qualora soffino venti più forti di 15 m/s o in caso di temporali”, nonché “poco prima

dell’inizio dell’evento dovuti ad avverse condizioni atmosferiche”, senza tuttavia precisare le

conseguenze dell’eventuale cancellazione dell’evento sotto il profilo dei diritti riconosciuti al

consumatore in relazione alla sostituzione o al rimborso del biglietto.

Sul punto, l’unico cenno a tale aspetto (di consultazione meramente eventuale per il consumatore,

in quanto non fornita nel corso del processo di prenotazione del servizio), sembra rinvenibile nei

“Termini e condizioni generali per l’utilizzo del sistema di prenotazione on line di Dinner in the

Sky®” (di seguito anche Condizioni generali), pubblicate in calce alla pagina “contatti” del sito,

dove si legge che, qualora l’evento dovesse essere cancellato a causa del maltempo, i clienti non

riceveranno il rimborso integrale, ma, a seconda dei casi, otterranno un buono regalo pari al 50%

8 Cfr. Boll. n. 1/2017 pubblicato il 16 gennaio 2017. 9 Cfr. docc. nn. 10 e 15 del fascicolo istruttorio. 10 Cfr. Boll. n. 9/2017 pubblicato il 13 marzo 2017.

Page 49: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

49

del valore del biglietto (in caso di interruzione dell’evento) oppure un buono regalo integrale di

validità triennale (in caso di rinvio dell’evento).

14. A seguito dell’intervenuta cancellazione dell’evento previsto a Roma nel periodo tra il 15

settembre ed il 2 ottobre 2016 e del rinvio della manifestazione stessa a maggio 2017, dalle

risultanze istruttorie è emerso che i professionisti hanno inviato ai consumatori già in possesso del

relativo biglietto una comunicazione, via mail11, per informarli della circostanza che, essendo annullato l’evento per “vincoli burocratici”, sarebbe stata loro riconosciuta una gift card della

validità di tre anni da poter utilizzare per eventi sul territorio italiano, senza riconoscere alcun

diritto al rimborso su richiesta dei consumatori. Infine, nella mail si precisava che “gli eventi di

maggio si terranno in una cornice ancora più suggestiva e coinvolgente e avranno un prezzo

superiore rispetto a quelli in listino fino ad oggi. I clienti che riscatteranno la gift card in allegato

non avranno questa maggiorazione e riceveranno, inoltre, il giorno della cena, una pregiata

bottiglia di vino d.o.c. da parte dell’organizzazione”.

15. Dai rilievi d’ufficio, effettuati sul sito www.dinnerinthesky.it, in data 20 aprile 2017, emerge

che l’edizione di Dinner in the Sky 2017 risulta anch’essa nuovamente posticipata a data da

destinarsi per un “corto circuito burocratico”.

3) Le argomentazioni difensive del professionista

16. I professionisti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

17. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso

mezzi di telecomunicazione, in data 7 aprile 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

Con parere pervenuto in data 10 maggio 2017, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo

internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica

commerciale oggetto del procedimento, considerato che il consumatore, condizionato dalle

informazioni diffuse tramite internet in relazione al servizio offerto dal professionista, potrebbe

poi effettivamente procedere all’acquisto dei biglietti messi in vendita, sviluppando in concreto la

piena potenzialità promozionale della comunicazione on line.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Pratica sub A)

18. Dalle evidenze agli atti risulta che i professionisti hanno diffuso, attraverso il sito internet in

lingua italiana www.dinnerinthesky.it, informazioni ingannevoli o comunque omissive in ordine a

taluni elementi essenziali per le scelte d’acquisto dei consumatori. In particolare, da un lato, i

professionisti hanno pubblicizzato la manifestazione romana prevista per il settembre 2016 e

messo in vendita i relativi biglietti quando ancora non erano state ottenute le necessarie

autorizzazioni amministrative. Dall’altro, i professionisti hanno omesso di fornire informazioni

11 Cfr. doc. n. 4 del fascicolo istruttorio.

Page 50: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

50

chiare in relazione ai casi di annullamento dell’evento per cause legate a condizioni atmosferiche

avverse.

Al riguardo, infatti, dalle segnalazioni in atti risulta che i professionisti hanno promosso la

manifestazione romana “Dinner in the Sky” - prevista per le date tra il 15 settembre e il 2 ottobre

2016 - che non ha invece avuto luogo ed è stata annullata a causa del mancato preventivo

ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte dei professionisti. Questi ultimi hanno

continuato a pubblicizzare l’edizione romana “Dinner in the Sky 2017” in programma per il mese

di maggio 2017 sempre in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative. Solo a partire

dal 20 aprile 201712 il sito precisa che anche tale evento è posticipato a data da destinarsi a causa di problemi burocratici.

19. Inoltre, le pagine del sito, laddove forniscono informazioni rilevanti per la partecipazione alla

manifestazione, pur facendo riferimento alla possibilità che l’evento sia cancellato a causa delle

avverse condizioni atmosferiche, omettono qualsivoglia precisazione circa le condizioni di

rimborsabilità dei biglietti in tali casi.

Tali informazioni sono da ritenersi rilevanti per le scelte d’acquisto del consumatore, anche in

considerazione della natura del servizio offerto e delle modalità di svolgimento (all’aperto) dello

stesso.

In proposito, va rilevato che solo dalla lettura dei “Termini e condizioni generali per l’utilizzo del

sistema di prenotazione on line di Dinner in the Sky®” si evince che, in caso di cancellazione

dell’evento, non è mai previsto il rimborso del biglietto in forma integrale. Tale sezione del sito,

tuttavia, risulta a consultazione meramente eventuale da parte del consumatore e collocata solo in

fondo alla pagina dei “contatti”. Al riguardo, si osserva che la fornitura di informazioni rilevanti

per il consumatore medio in modo oscuro e intempestivo è comunque tale da integrare

un’omissione ingannevole, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Codice del Consumo.

20. In conclusione, si ritiene che le modalità comunicazionali con cui viene prospettato e promosso

il servizio risultano, nel complesso, idonee a dare luogo, da una parte, ad un contesto informativo

ingannevole, in quanto riferito ad un servizio che, in mancanza delle autorizzazioni necessarie, i

professionisti offrono senza, tuttavia, essere in grado di assicurarne la effettiva disponibilità;

dall’altra, le conseguenze circa l’interruzione o l’annullamento dell’evento per le condizioni

metereologiche avverse sono presentate in modo intempestivo e poco chiaro.

In tal senso, i profili di ingannevolezza rilevati sono suscettibili di compromettere la piena

comprensione del reale contenuto e dei termini dell’offerta pubblicizzata, inducendo in tal modo in

errore il consumatore e condizionandolo nell’assunzione di comportamenti economici che

altrimenti non avrebbe adottato13. 21. Alla luce di quanto sopra considerato, la condotta esaminata appare in violazione degli artt. 21,

comma 1, lettera b) e 22 del Codice del Consumo, nella misura in cui la presentazione delle

caratteristiche del servizio pubblicizzato - che incidono sulle modalità di utilizzo, presenti e future

dei biglietti - risulta ingannevole ed omissiva in relazione a quelle informazioni attinenti alla

effettiva disponibilità del servizio offerto, nonché al regime di rimborsabilità dei biglietti non fruiti

12 Cfr. verbale di acquisizione delle schermate del sito effettuata in data 20 aprile 2017 da cui emerge che l’edizione di

Dinner in the Sky 2017 risulta anch’essa nuovamente posticipata a data da destinarsi per un “corto circuito burocratico”. 13 Si veda, inter alia, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 novembre 2015, n. 5250.

Page 51: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

51

in caso di maltempo che sono, invece, utili ai fini di una piena conoscenza e comprensione, da

parte del consumatore, della stessa proposta pubblicitaria.

22. In tal senso, per quanto sin qui osservato, non si riscontra nel caso di specie il normale grado di

diligenza professionale di cui all’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia quel grado

di specifica competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere avuto riguardo alla

qualità dei professionisti e alle caratteristiche dell’attività svolta. In proposito, va, infatti,

sottolineato che i professionisti, veicolando un’informazione strutturalmente non rispondente al

vero e, altresì, carente sotto il profilo delle reali condizioni di accesso ai servizi pubblicizzati e

dell’effettivo regime di rimborsabilità dei biglietti non fruiti per maltempo, non ha soddisfatto quel

particolare onere di chiarezza e immediata intellegibilità della propria comunicazione di impresa

richiesto al fine di salvaguardare, sin dal primo contatto pubblicitario, la libertà di

autodeterminazione del consumatore.

Pratica sub B)

23. Dalle risultanze istruttorie è, altresì, emersa la scorrettezza della condotta posta in essere dai

professionisti nei confronti dei consumatori che avevano prenotato l’evento della stagione

autunnale 2016 a Roma. Va, infatti, rilevato che, a seguito della cancellazione dell’edizione in

questione per cause collegabili alla sfera di responsabilità dei professionisti che non si erano procurati per tempo le necessarie autorizzazioni amministrative, i consumatori che avevano già

prenotato la serata di loro interesse (tra il 15 settembre e il 2 ottobre scorsi) si sono trovati in

possesso di biglietti inutilizzabili, in quanto relativi ad un evento di fatto non realizzabile. A fronte

di questa situazione, però, i consumatori non sono stati messi in condizione di poter esercitare i

propri diritti chiedendo, qualora lo preferissero, il rimborso integrale dell’importo versato. E ciò in

quanto i professionisti hanno loro imposto la sostituzione del biglietto inutilizzabile con una gift

card a valere sull’acquisto di biglietti per eventi in programmazione nel triennio successivo su

tutto il territorio nazionale, ed in particolare per l’edizione romana di maggio 2017.

24. Tale formula non appare idonea a soddisfare la libertà di scelta del consumatore nella misura in

cui, a fronte di un inadempimento imputabile al professionista, non gli viene riconosciuta la

possibilità di optare per il rimborso integrale della spesa sostenuta, ma gli viene imposta

l’accettazione del buono che, anzi, si risolve in una forma di promozione degli eventi Dinner in the

Sky di futura organizzazione. Ciò è tanto più vero ove si consideri la circostanza che, chi non si

fosse attivato subito per riscattare la gift card, prenotando per un evento di maggio 2017, avrebbe

subìto l’applicazione di una maggiorazione di 10 euro, giustificata dalla scelta, da parte dei

professionisti, di una location “ancora più suggestiva e coinvolgente”, come riportato nella mail

inviata ai titolari dei biglietti inutilizzabili per l’edizione autunnale.

Diversamente, quanti avessero contestualmente sostituito il biglietto relativo all’evento annullato,

con una prenotazione per il prospettato futuro evento di maggio 2017, non avrebbero dovuto

sostenere spese aggiuntive e avrebbero, anzi, ricevuto in omaggio una bottiglia di vino da

consumare durante la cena sulla piattaforma Dinner in the Sky.

25. Tali condotte risultano, dunque, orientate ad ostacolare in maniera aggressiva l’esercizio di

alcuni diritti del consumatore, come quello di ottenere il dovuto rimborso per una prestazione non

fornita dai professionisti, per circostanze ad essi riconducibili. I professionisti, infatti, non si sono

Page 52: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

52

attivati diligentemente al fine di espletare per tempo, e comunque prima della messa in vendita dei

biglietti, la procedura amministrativa necessaria al conseguimento delle autorizzazioni del caso.

In altri termini, gli elementi rilevati connotano la condotta dei professionisti in modo fortemente

invasivo della libertà di scelta del consumatore, in quanto sono idonei ad alterare in misura

significativa il processo di scelta dello stesso, in relazione all’alternativa che egli ritiene più

conveniente fra il rimborso o la scelta di una eventuale diversa soluzione proposta dai

professionisti. La sostanziale imposizione al consumatore della sostituzione del biglietto ormai

inutilizzabile con una gift card è tale da incidere in modo distorsivo sul comportamento economico

di quest’ultimo, atteso che si tratta dell’unica forma di compensazione prevista, in assenza del

riconoscimento della possibilità di optare per il rimborso, rimedio da riconoscere, secondo i canoni

di ordinaria diligenza, ai consumatori al fine di tenerli indenni dalle conseguenze della condotta

dei professionisti, ai quali risulta esclusivamente riconducibile la mancata disponibilità del servizio

offerto ai consumatori e già pagato dagli stessi

26. In conclusione, per tutti gli aspetti sopra riportati, le condotte poste in essere dai professionisti

integrano gli estremi di una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25, comma 1,

lettera d) del Codice del Consumo, essendo idonee ad esercitare un indebito condizionamento sul

consumatore medio nella misura in cui, a fronte del concreto rischio di perdere l’importo già

versato, lo stesso viene indotto ad utilizzare la gift card, risultando privato in tal modo della

possibilità di un’alternativa potenzialmente più conveniente, come, ad esempio, la restituzione

integrale di quanto pagato per un servizio che i professionisti non sono stati in grado di prestare

correttamente.

27. In tal senso, per quanto sin qui osservato, le condotte descritte si caratterizzano per un grave

deficit di diligenza, in contrasto con l’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, in ragione del

fatto che la compensazione dell’esborso pecuniario già sostenuto dal consumatore - per l’acquisto

di un biglietto relativo ad un evento che non può svolgersi per cause imputabili all’operato dei

professionisti - avviene con l’imposizione esclusiva della gift card in assenza del riconoscimento

da parte dei professionisti stessi della possibilità di ottenere l’integrale rimborso della somma

versata.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

28. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

29. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la

giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di

autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il

criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre,

Consiglio di Stato, sentenze n. 209/2012 e n. 1259/2013).

Nel presente procedimento sono state accertate distinte pratiche commerciali, ciascuna delle quali

dotata di autonomia strutturale, poste in essere con condotte prive del requisito dell’unitarietà:

pertanto non appare applicabile né l’istituto del concorso formale né quello della continuazione,

Page 53: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

53

con conseguente esclusione del regime favorevole del cumulo giuridico e necessaria applicazione

del cumulo materiale delle sanzioni

30. Ciò detto, in ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto

applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto

all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione,

dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente,

nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

Pratica sub A)

31. Con riguardo alla gravità della violazione, si considera che la fattispecie in esame risulta

caratterizzata da una elevata potenzialità offensiva in quanto riguarda elementi essenziali per le

scelte dei consumatori (effettiva fruibilità dell’evento e condizioni di rimborso in caso di

maltempo) ed è stata posta in essere attraverso internet che, per sua natura, è un mezzo

intrinsecamente idoneo a raggiungere, potenzialmente, una platea sterminata di utenti e, dunque, a

determinare la più ampia diffusione possibile del messaggio pubblicitario.

32. Con riguardo alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica

commerciale è stata posta in essere da DITS Europe Oü e da Skyworld Limited quantomeno dal

mese di settembre 2016 (epoca a cui risalgono le prime segnalazioni)14 al mese di aprile 201715. Con riguardo a Sky Ticketing Limited, invece risulta, in base agli elementi istruttori, che la

suddetta pratica sia stata posta in essere dal professionista a decorrere almeno dal mese di

dicembre 201616 e che sia cessata perlomeno a partire dal 20 febbraio 201717, data dalla quale non risulta più indicato tra i professionisti e gli operatori “della pagina web/Biglietti/Prenotazione”

on line di Dinner in the Sky.

33. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa

pecuniaria applicabile a DITS Europe Oü nella misura di 15.000 (quindicimila) euro.

Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa

pecuniaria applicabile a Skyworld Limited nella misura di 15.000 (quindicimila) euro.

Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa

pecuniaria applicabile a Sky Ticketing Limited nella misura di 10.000 (diecimila) euro.

Pratica sub B)

34. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della

penetrazione della pratica commerciale sull’intero territorio nazionale in quanto, essendo diffusa

via internet, risulta idonea a raggiungere tutti i consumatori ubicati sul territorio italiano. Risulta,

altresì, rilevante, ai fini della gravità della violazione, la circostanza che l’opposizione di ostacoli

all’esercizio del diritto al rimborso ha di fatto impedito ai consumatori di recuperare il prezzo

pagato per l’acquisto dei biglietti relativi all’evento annullato per cause imputabili ai

professionisti.

14 Cfr. doc. n. 2 del fascicolo istruttorio. 15 Cfr. doc. n. 15 del fascicolo istruttorio relativo alle rilevazioni effettuate d’ufficio sul sito www.dinnerin thesky.it in data

20 aprile 2017. 16 Cfr. doc. n. 7 del fascicolo istruttorio. 17 Cfr. doc. n. 10 del fascicolo istruttorio.

Page 54: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

54

35. Con riguardo alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica

commerciale è stata posta in essere da DITS Europe Oü e da Skyworld Limited nel mese di

settembre 2016 allorquando ha di fatto escluso il diritto al rimborso, imponendo la gift card come

unica forma di compensazione per quanti fossero già titolari del biglietto.

36. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa

pecuniaria applicabile a DITS Europe Oü nella misura di 20.000 € (ventimila euro).

Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa

pecuniaria applicabile a Skyworld Limited nella misura di 20.000 € (ventimila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) risulta scorretta ai

sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla

diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del

consumatore medio in relazione ai servizi pubblicizzati dal professionista mediante modalità

comunicazionali ingannevoli e omissive circa le effettive caratteristiche del servizio sotto il profilo

delle conseguenze della cancellazione dell’evento;

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub B) risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla

diligenza professionale e idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di

comportamento del consumatore medio, mediante la frapposizione di ostacoli ai diritti contrattuali

dei consumatori, quale il diritto al rimborso del biglietto acquistato, in relazione ad un evento

cancellato per cause imputabili agli stessi professionisti, attraverso l’imposizione al consumatore

della sostituzione del biglietto inutilizzabile con una gift card quale unica forma di compensazione

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, sub A), del presente provvedimento, posta in

essere dalle società DTS Europe Oü, Skyworld Limited e Sky Ticketing Limited, costituisce, per le

ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20,

21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, sub B), del presente provvedimento, posta in

essere dalle società DTS Europe Oü e Skyworld Limited, costituisce, per le ragioni e nei limiti

esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, comma 1,

lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

c) di irrogare, per la violazione di cui alla precedente lettera a), una sanzione amministrativa

pecuniaria di 15.000 € (quindicimila euro) alla società DTS Europe Oü, di 15.000 € (quindicimila

euro) alla società Skyworld Limited e di 10.000 € (diecimila euro) alla società Sky Ticketing

Limited;

Page 55: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

BOLLETTINO N. 21 DEL 5 GIUGNO 2017

55

d) di irrogare, per la violazione di cui alla precedente lettera b), una sanzione amministrativa

pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro) alla società DTS Europe Oü e di 20.000 € (ventimila euro)

alla società Skyworld Limited.

Le sanzionei amministrative irrogate devono essere pagat/e entro il termine di trenta giorni dalla

notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario,

utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che

corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora

maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al

provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio

2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del Decreto

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni

dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

Page 56: Bollettino - ferpress.it · (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel è controllata da MCZ Group S.p.A. (di ... Leoni, Arco e J.Corradi) distribuendo, in oltre 35 Paesi

Autorità garante

della concorrenza e del mercato

Bollettino Settimanale Anno XXVII- N. 21 - 2017

Coordinamento redazionale

Redazione

Giulia Antenucci Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256 Web: http://www.agcm.it

Realizzazione grafica Area Strategic Design