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Lezioni d’Europa, Bologna 19 gennaio 2013

Cristina Travagliati

Verso il 2014: il cammino della nuova politica di coesione

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2009 2010 2011•Trattato di Lisbona Art.174

•Rapporto Barca

• Strategia UE 2020

• Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale

• Risultati della consultazione pubblica

• Quadro finanziario pluriennale 2014-2020

• Proposte di Regolamento per la Politica di Coesione

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

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STRATEGIA EUROPA 2020:TRE PRIORITÀ PER LA CRESCITA

1) Crescita Intelligente Una crescita basata sulla conoscenza e sull’innovazione

– Innovazione– Istruzione– Società digitale

2) Crescita inclusiva Una società inclusiva con alti tassi di occupazione

– Occupazione– Competenze– Lotta alla povertà

3) Crescita sostenibile Crescita verde: un’economia competitiva e sostenibile

– Lotta al cambiamento climatico– Energia pulita ed efficiente– Competitività

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EUROPA 2020

I 5 obiettivi che l'UE è chiamata a raggiungere entro il 2020 1. Occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni)2. R&S: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE 3. Cambiamenti climatici/energia : riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili aumento del 20% dell'efficienza energetica 4. Istruzione: riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10% aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria 5. Povertà/emarginazione: almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno

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•Rapporto Barca

• Strategia UE 2020

• Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale

• Risultati della consultazione pubblica

• Quadro finanziario pluriennale 2014-2020

• Proposte di Regolamento per la Politica di Coesione

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

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CONSULTAZIONE PUBBLICA

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/5cr/answers_en.cfm

Risultati della consultazione pubblica

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•Rapporto Barca

• Strategia UE 2020

• Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale

• Risultati della consultazione pubblica

• Quadro finanziario pluriennale 2014-2020

• Proposte di Regolamento per la Politica di Coesione

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

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PROPOSTE LEGISLATIVE CE

Proposta di regolamento concernenti il FESR e l’obiettivo “Investimenti a favore crescita e occupazione - COM(2011)614 Proposta di regolamento concernenti il FSE - COM(2011)607Proposta di regolamento riguardante il FC - COM(2011)612Proposta di regolamento cooperazione territoriale - COM(2011)611

Regolamento Generale Fondi Strutturali - COM 2011(615) Proposta di regolamento recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sul Fondo di Coesione (FC)disposizioni generali sul FESR, FSE, FC

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NUOVA ARCHITETTURA

NOVITA’ Concentrazione su due

obiettivi

Non più obiettivi di tipo territoriale ma tematico

Sostituzione del regime transitorio con una nuova categoria intermedia di regioni

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OBIETTIVIRealizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

Concentrazione sui risultati

Ottimizzare l'incidenza dei finanziamenti dell'UE

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NUOVA ARCHITETTURA

TRE CATEGORIE DI REGIONI (art 82 Reg. Gen)

Meno sviluppate In transizione Più sviluppate

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Zone di cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale (art. 3 CTE)

Investimenti per crescita e occupazione

DUE OBIETTIVI

AREE AMMISSIBILI

Cooperazione

Territoriale

Europea

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COPERTURA GEOGRAFICA

TRE CATEGORIE DI REGIONI Regioni in ritardo di sviluppo

(PIL pro capite < 75% della media UE)

Regioni in transizione (PIL pro capite > 75% < 90%)

Regioni più sviluppate (PIL pro capite > 90%)

Perché una nuova categoria per regioni in transizione?Sistema più semplice e più giustoRende la transizione tra le regioni meno e più sviluppate più morbida

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PROGRAMMAZIONE 2007-2013

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_en.htm

ZONE ELIGIBILI 2007-2013

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14Stanziamento di bilancio

(in %) Popolazione coperta

(in milioni)

Regioni/SM meno sviluppati Regioni di transizione Regioni più sviluppate

Regioni meno sviluppate 163.5

Regioni di transizione 36.4

Regioni più sviluppate 55,4

Cooperazione territoriale europea

11.8

Fondo di coesione¹ 70.7

Regioni ultraperiferiche e aree scarsamente popolate

0.9

Totale mld euro 338.9

¹ 10 miliardi di euro del Fondo di coesione saranno destinati al meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility)

119,2

72,4

307.1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

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TENDENZA NELLA DOTAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI

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Proposta del Quadro finanziario pluriennale 2014 - 2020

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OBIETTIVI

1. Rafforzare l'approccio strategico

2. Migliorare l'efficacia e la performance

3. Semplificare l'attuazione

4. Rafforzare la gestione finanziaria

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RAFFORZARE L'APPROCCIO STRATEGICO

5 fondi del QSC: FERS, FSE, FEASR, FC, FEAMPperseguono obiettivi strategici complementari

Regolamento Generale Fondi Strutturali - COM 2011(615) Proposta di regolamento recante: disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sul Fondo di Coesione (FC)disposizioni generali sul FESR, FSE, FC

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Disposizioni comuni tutti fondi

Principio generale;Obiettivi tematici; Quadro strategico comune, Contratto di partenariato e Programmi operativi;Condizionalità e performance;Sviluppo locale;Strumenti finanziari;Monitoraggio, Informazione (Reporting), Valutazione;Ammissibilità della spesa;Sistemi di gestione e controllo

Disposizioni della Politica di Coesione per FESR, FSE, FC.

Missioni e obiettivi;Ammissibilità;Risorse finanziarie;Progetti prioritari;Piano d’azione congiunto;Informazione e comunicazione;Tassi di cofinanziamento;Specifiche delle disposizioni comuni in particolare sui sistemi di gestione e controllo.

REGOLAMENTO GENERALE: CONTENUTO

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1. Rafforzare ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico; 2. Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione;3. Migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (FESR) e il settore della pesca e acquacoltura (FEP);4. Supportare il cambiamento verso un’economia a basse emissioni in tutti i settori;5. Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;6. Proteggere l’ambiente e promuovere l’efficienza energetica;7. Promuovere il trasporto sostenibile e rimuovere le strozzature nelle infrastrutture di trasporto principali;8. Promozione dell’occupazione e supporto alla mobilità occupazionale;9. Promuovere l’inclusione sociale e lotta alla povertà;10. Investire nell’educazione, capacità e apprendimento permanente;11. Migliorare la capacità istituzionale, e una pubblica amministrazione efficiente

OBIETTIVI TEMATICI (art. 9 Reg. Gen)

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1. Rafforzare ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico; 2. Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione;3. Migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (FESR) e il settore della pesca e acquacoltura (FEP);4. Supportare il cambiamento verso un’economia a basse emissioni in tutti i settori e promuovere i trasporti sostenibili;5. Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;6. Preservare e proteggere l’ambiente e promuovere l’efficienza energetica;7. Promuovere il trasporto sostenibile e rimuovere le strozzature nelle infrastrutture di trasporto principali e colmare i collegamenti transfrontalieri;8. Promozione dell’occupazione e supporto alla mobilità occupazionale;9. Promuovere l’inclusione sociale e lotta alla povertà;10. Investire nell’educazione, formazione, inclusa la formazione vocazionale ,capacità e apprendimento permanente;11. Migliorare la capacità istituzionale, e una pubblica amministrazione efficiente e promuovere il rafforzamento della capacità dei partner rilevanti.

OBIETTIVI TEMATICI: MODIFICHE PE

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ATTORI COINVOLTI: UE

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Livello UE STRATEGIA UE 2020

Livello UE

11 Obiettivi tematici (art 9 Reg)

Livello UE QUADRO STRATEGICO COMUNE (QSC)

Fornisce una direzione strategica chiara al processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti.Il quadro strategico comune dovrebbe pertanto stabilire i principali settori di intervento, le sfide territoriali cui rispondere, gli obiettivi strategici, i settori prioritari per le attività di cooperazione, i meccanismi di coordinamento e i meccanismi per garantire la coerenza con le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.

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ATTORI COINVOLTI: STATI MEMBRI

Livello SMCONTRATTO DI PARTENARIATO (art. 13)(Preparato dallo SM per il periodo tra il 01/01/2014 e 31/12/2020 in collaborazione con partner, trasmesso alla CE entro 3 mesi dall'adozione del QSC (PE: 6 mesi entrata in vigore reg. ) e adottato dalla CE entro 6 mesi dalla sua presentazione

Livello SMPROGRAMMI DEL QSC (art. 23)Elaborati dagli SM o da un'autorità designata, presentati unitamente al CP (PE: entro 3 mesi adozione del CP) - e accompagnati dalla valutazione ex-anteLa CE valuta i programmi e formula osservazioni entro 3 mesi (PE: 2 mesi) dalla presentazione; il programma è approvato entro 6 mesi (PE: 5 mesi) dalla presentazione ufficiale.

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Articolo 5 – Partenariato e governance a più livelli

1. Ogni Stato membro organizza, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con i seguenti partner:o le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;o le parti economiche e sociali; eo gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner alle attività di preparazione dei contratti di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, nonché alle attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. I partner partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi.3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 142 per stabilire un codice europeo di condotta che definisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato e agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche fra gli Stati membri. 4. Per ciascun Fondo del QSC la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione dell'intervento dei Fondi del QSC.

PARTENARIATO E GOVERNANCE

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CONTRATTO DI PARTENARIATO – MODIFICHE DEL PE ART. 5§1

1. Ogni Stato membro organizza, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con i seguenti partner:

o le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

o le parti economiche e sociali; eo gli organismi che

rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.

Ogni Stato membro organizza, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma, un partenariato in accordo con le competenti autorità regionali e locali.

Gli Stati membri e le rispettive autorità regionali e locali collaborano con i seguenti partner:

autorità pubbliche competenti diverse da quelle di cui sopra;

le parti economiche e sociali; ee gli organismi rilevanti che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative tra cui quelle che promuovono l’inclusione sociale e attive nelle aree della cultura, educazione e gioventù, e gli organismi di promozione della parità di genere e della non discriminazione;

Le chiese e le comunità religiose attive nelle aree della cooperazione transnazionale, educazione, cultura e inclusione sociale.

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2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner alle attività di preparazione dei contratti di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, nonché alle attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. I partner partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli e in linea con l’accordo di partenariato di cui sopra, gli Stati membri associano i partner in tutte le fasi delle attività di preparazione dei contratti di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, in tutte le fasi dell’ attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. I partner partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi.

CONTRATTO DI PARTENARIATO – MODIFICHE DEL PE ART. 5§2

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ADOZIONE E MODIFICA DEL CP

Articolo 15

2. La CE adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva il contratto di partenariato entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Il contratto di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

Articolo 15

2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva il contratto di partenariato entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Le autorità regionali e locali ai sensi dell’Art. 5.1 possono, entro questo periodo, notificare alla Commissione se non sono stati correttamente implementati degli aspetti significativi del partenariato.

Il contratto di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

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Il contratto di partenariato è soggetto ad una consultazione pubblica prima di essere presentato alla Commissione per approvazione

(NUOVO EMENDAMENTO DEL PE)

CONTRATTO DI PARTENARIATO ART 13 § 3NUOVO

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MIGLIORARE L’EFFICACIA E LA PERFORMANCE

LE CONDIZIONALITA’

Condizionalità ex ante: condizioni che devono essere soddisfatte quale prerequisito per l'erogazione dei fondi

Condizionalità ex post:possono dar luogo, a seconda delle performance dimostrate nel raggiungimento dei target prestabiliti, all'attribuzione di una riserva di premialità (per la quale sarà accantonato il 5% delle risorse per Fondo e per SM) ovvero alla sospensione dei fondi assegnati

Condizionalità macroeconomica: per garantire che l'efficacia dei finanziamenti non sia compromessa da politiche macrofinanziarie inadeguate, la CE allinea la politica di coesione alle nuove misure del Patto di Stabilità e Crescita

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CONDIZIONALITA’ EX-ANTEArticolo 17

Per ciascun Fondo del QSC sono definite condizionalità ex ante nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Gli Stati membri accertano che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.

Se le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di trasmissione del contratto di partenariato, gli Stati membri includono nel contratto di partenariato una sintesi delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale e il relativo calendario di attuazione per garantire l'adempimento di tali condizionalità entro due anni dall'adozione del contratto di partenariato oppure, se precedente, entro il 31 dicembre 2016.

Gli Stati membri stabiliscono le azioni dettagliate per conformarsi alle condizionalità ex ante, compreso il relativo calendario di attuazione, nei programmi pertinenti.

La Commissione valuta le informazioni fornite in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi nell'ambito del programma in attesa che siano adeguatamente completate le azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione.

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CONDIZIONALITA’ EX-ANTEModifiche del PE

Articolo 17

Condizionalità ex antePer ciascun Fondo del QSC sono definite condizionalità ex ante nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Articolo 17

Condizionalità ex antePer ciascun Fondo del QSC sono definite condizionalità ex ante nelle norme specifiche di ciascun Fondo. Le condizionalità ex ante si applicano solo laddove queste abbiano un legame diretto e un reale impatto sulla effettiva implementazione dei Fondi coperti dal Regolamento che detta le disposizioni comuni a tutti i fondi.

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CONDIZIONALITA’ EX-POSTQuadro di performance

QUADRO DI PERFORMANCE Il CP e i PO dovranno indicare un quadro di

riferimento dei risultati nel quale indicare le tappe fondamentali per il conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità per gli anni 2016 e 2018

VERIFICA DELLA PERFORMANCE Nel 2017 e 2019 in base alle informazioni

presentate dallo SM la CE effettua una verifica RISERVA DI PERFORMANCE 5% di tutti gli stanziamenti nazionali assegnata nel

2019

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi: Raccomandazione della CE

Possibile sospensioni dei pagamenti intermedi o rettifiche finanziarie alla priorità

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RISERVA DI EFFICACIA E EFFICIENZA

Articolo 18 Il 5% delle risorse assegnate a ciascun Fondo del QSC e a ciascuno Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate all'obiettivo "Coesione territoriale europea" e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia ed efficienza da ripartire conformemente all'articolo 20.

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MODIFICA del PE = SOPPRESSIONE

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Articolo 20

Ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza

1. Qualora la verifica dei risultati effettuata nel 2017 riveli che nell'ambito di una priorità di un programma non siano state conseguite le tappe fondamentali previste per il 2016, la Commissione rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato.

2. Sulla base della verifica effettuata nel 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo del QSC e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali. Lo stato membro propone l'attribuzione della riserva di efficacia ed efficienza ai programmi e alle priorità di cui alla decisione della Commissione. La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 26. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, la riserva di efficacia ed efficienza per i programmi o per la priorità o le priorità interessate non viene assegnata.

3. Qualora una verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

4. Se la Commissione constata, sulla base dell'esame del rapporto finale di esecuzione del programma, una grave inadempienza in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel quadro di riferimento dei risultati, essa può applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per stabilire i criteri e la metodologia per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare. .

Articolo 20

Ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza 1. Qualora la verifica dei risultati effettuata

nel 2017 riveli che nell'ambito di una priorità di un programma non siano state conseguite le tappe fondamentali previste per il 2016, la Commissione rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato.

2. Sulla base della verifica effettuata nel 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo del QSC e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali.

3. Qualora una verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati la Commissione chiede allo SM di modificare i programmi in questione. Se lo SM non risponde positivamente entro tre mesi, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche di ciascun Fondo. La sospensione è revocata non appena lo SM intraprende le azioni necessarie.

.

RIPARTIZIONE RISERVA DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

MODIFICHE DEL PE

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CONDIZIONALITA’ MACROECONOMICA

Obiettivo: Stabilire un legame più stretto tra la politica di coesione e governance economica dell’UE

La CE richiede la modifica del CP e PO a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici

Se uno SM non prende provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la CE può sospendere in tutto o in parte i pagamenti e gli impegni

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CONDIZIONALITA’ MACROECONOMICAPOSIZIONE DEL PARLAMENTO

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Regioni non sono responsabili per il mancato rispetto delle condizioni poste nell’ambito delle azioni per la convergenza macroeconomica tra gli Stati membri, responsabilità imputabile al governo centrale

POSIZIONE DEL PARLAMENTO = SOPPRESSIONE

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EMENDAMENTO DEL PE SULLA GOLDEN RULE

Nuovo emendamento

Le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, sostenute dalla amministrazioni pubbliche a titolo di cofinanziamento degli investimenti attivati nell’ambito del QSC saranno dedotte dal calcolo del deficit strutturale.

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FOCUS TEMATICI

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FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

FONDO SOCIALE EUROPEO

COOPERAZIONE TERRITORIALE

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FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

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Il FESR sostiene lo sviluppo regionale e locale cofinanziando investimenti nei seguenti campi:

R&S e innovazione, cambiamento climatico e ambiente, sostegno alle PMI, servizi di interesse economico generale, infrastrutture per le telecomunicazioni, l'energia e i trasporti, sanità, istruzione e infrastrutture sociali, sviluppo urbano sostenibile.

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FESR E MODIFICHE DEL PE

Articolo 3Ambito del sostegno del FESR

Il FESR sostiene: • investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, principalmente tramite aiuti diretti a investimenti in micro imprese e piccole e medie imprese (PMI), imprese che operano nell'economia sociale;• investimenti in infrastrutture sostenibili che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, turismo sotenibile, dei trasporti e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);• investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, culturali, turistiche ed educative;• lo sviluppo del potenziale endogeno promuovendo lo sviluppo regionale e locale, la ricerca e l'innovazione.

Nelle regioni più sviluppate il FESR non sostiene investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'ambiente, dei trasporti e delle TIC. (SOPPRESSO)

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Regioni meno sviluppateRegioni più sviluppate e

regioni di transizione

60% 20%

6%

44%

CONCENTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL FERS

Flessibilità – regioni diverse hanno esigenze diverseDisposizioni specifiche per le ex regioni dell'obiettivo convergenza

Ricerca e innovazioneEfficienza energetica e energia rinnovabile Competitività delle PMI

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CONCENTRAZIONE TEMATICA E MODIFICHE DEL PE

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FONDO SOCIALE EUROPEO

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Espressione della solidarietà europea

Investire nelle persone e nei sistemi (10 milioni di destinatari nel 2010)

Essenziale contributo a Europa 2020

Contribuisce a 3 dei 5 obiettivi principali (occupazione, istruzione, riduzione della povertà)

Investimento sul Capitale Umano

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SCOPO FSE

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18 Priorità d’investimento su 4 obiettivi tematici Promuovere l’occupazione e la mobilità del lavoro Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà Investire nelle capacità e nella formazione continua Migliorare la capacità istituzionale per una PA efficiente

Contributo agli altri obiettivi tematiciSostenere un’economia sostenibile per l’ambiente Rafforzare ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione Migliorare le tecnologie dell’informazione e della communicazione Migliorare la competitività delle PMI

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25%22%

Quota dell'FSE nell'ambito del bilancio della politica di coesione

2014-20202007-2013

Rispetto al totale dello stanziamento dei fondi strutturali (FESR e FSE), la quota relativa all'FSE sarà pari a: 25% nelle regioni meno sviluppate 40% nelle regioni di transizione 52% nelle regioni più sviluppate

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FSE – CONCENTRAZIONE TEMATICA

REGIONI MENO SVILUPPATE

60% budgetsu 4 priorità

REGIONI PIU’ SVILUPPATE

80% budget su 4 priorità

REGIONI IN TRANSIZIONE

70% budgetsu 4 priorità

20% budget dello Stato membro per l’inclusione sociale - riduzione della povertà

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FSE – CONCENTRAZIONE TEMATICAMODIFICA DEL PARLAMENTO

Le priorità di investimento possono aumentare da 4 a 6 in tutte le categorie di regioni in risposta ad esigenze specifiche a condizione che le priorità di investimento siano identificate dopo aver consultato le parti di cui all’art 5 Reg. Gen.

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COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

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NOVITA’

Regolamento distinto: la CTE diventa il secondo obiettivo della politica di coesione

Aumento delle risorse finanziarie (+30%) – 11.8 mld euro

Maggiore concentrazione tematica: possono essere selezionati la max 4 obiettivi tematici per i PO transfrontalieri e transnazionali (PE 5)

Possibilità di supportare le strategie macroregionali e di bacino marittimo (per la cooperazione transnazionale)

Gestione semplificata dei programmi (fusione autorità di gestione e di certificazione)

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COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

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Risorse assegnate: 3,5% delle risorse globali disponibili – MODIFICA PE: 7%

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA (73,2% risorse)Finanzia progetti sui due lati di un confine

COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (20,7% risorse)Finanzia progetti in aree geografiche più estese

COOPERAZIONE INTERREGIONALE (5,9% risorse)Promuove la condivisione delle migliori pratiche in materia di innovazione, efficienza energetica, sviluppo urbano e altri settori

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50Lezioni d’Europa

OBIETTIVI ITALIA EUROPA 2020

OBIETTIVI UE 2020 Obiettivo nazionale2020

Situazione Italia2011/12

TASSO DI OCCUPAZIONE 67-69% 61.2%

INVESTIMENTI E RICERCA 1.53% 1.26%

EFFICIENZA ENERGETICA 13.40% 6.8%

RIDURRE EMISSIONI CO2 13% 3%

FONTI RINNOVABILI 17% 10.3%

ABBANDONO SCOLASTICO 15-16% 18,2%

ISTRUZIONE SUPERIORE 26-27% 20.3%

RIDUZIONE POVERTA’ 2.2 milioni 24.7%

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RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO

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« Le sfide più urgenti per l’Italia consistono nel rilanciare il proprio percorso in termini di crescita sostenibile e competitività complessiva, ridurre le disparità regionali e promuovere l’occupazione.Tali obiettivi possono essere ottenuti in particolare attraverso la promozione di un ambiente favorevole all’innovazione delle imprese; la realizzazione d’infrastrutture performanti e la gestione efficiente delle risorse naturali; un aumento della partecipazione del capitale umano al mercato del lavoro, in particolare dei giovani, un forte incremento della produttività, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione ».

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TASSO DI ASSORBIMENTO DEI FONDI AL 12/12/2012

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GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Cristina Travagliati

[email protected] 2 284 55 09