1 Cosa si intende per documentazione sanitaria?? Raccolta di informazioni e documenti volti a...

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1 Cosa si intende per documentazione sanitaria?? Raccolta di informazioni e documenti volti a documentare un fatto o una situazione concernente attività di pubblico interesse

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  • 1 Cosa si intende per documentazione sanitaria?? Raccolta di informazioni e documenti volti a documentare un fatto o una situazione concernente attivit di pubblico interesse
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  • 2 pi precisamente.. .un insieme di atti (ricoveri, visite ambulatoriali, esami di laboratorio, e strumentali) rappresentati con oggetti quali: scritti, immagini e sistemi informatici i quali sono strumenti di lavoro fondamentali per ogni operatore sanitario
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  • 3 ..legislatore Si occupato di definire la documentazione sanitaria sovrapponendo la definizione suddetta a quella della documentazione AMMINISTRATIVA
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  • 4 Sent. TAR 879/09 LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA RELATIVA AD UN RICOVERO ED EVENTUALE INTERVENTO CHIRURGICO CON I RELATIVI ESAMI DIAGNOSTICI RIENTRA NELLAMPLISSIMA NOZIONE DI DOCUMENTO AMMINISTRATIVO DELLA l. 241/90 TRATTANDOSI DI ATTI INTERNI DETENUTI DALLA STRUTTURA OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALLATTIVIT DI PUBBLICO INTERESSE DALLA STESSA SVOLTA AI FINI DI ASSICURARE AL CITTADINO UNA ADEGUATA ASSISTENZA SANITARIA (DIRITTO FONDAMENTALE DELLA SALUTE)
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  • 5 La documentazione sanitaria anche.. .una testimonianza avente valore di civilt che lotganizzazione sanitaria ha il dovere di tutelare . (Codice dei beni cultirali)
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  • 6 LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA SONO 1. LA CARTELLA CLINICA 2. LA CARTELLA INFERMIERISTICA 3. LA CARTELLA DI TRIAGE 4. IL REFERTO 5. LA CERTIFICAZIONE MEDICA 6. IL VERBALE DI SALA OPERATORIA 7. I REFERTI DEGLI ESAMI ESEGUITI 8. LA SCHEDA DI DIMISSIONE (SDO)
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  • 7 Cartella Clinica Regolamento Igienico sanitario Pio Istituto di Santo Spirito di Roma 1899 ciascun infermo avr scheda cubicolare dove insieme alla specifica dei dati personali dovranno essere indicate la diagnosi della malattia, tutte le particolarit degne di nota e le osservazioni pi salienti in ordine alla malattia ed alla cura.
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  • 8 DOCUMENTAZIONE(CARTELLA) CLINICA Insieme di documentazione redatta da pi professionisti che a vario titolo sono intervenuti sulla persona
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  • 9 ..o meglio UNO STRUMENTO MULTIPROFESSIONALE e MULTIDISCIPLINARE CHE PERMETTE AI VARI PROFESSIONISTI DI DOCUMENTARE E RENDERE COMPRENSIBILE (OSSERVABILE, MISURABILE, EVIDENTE) IL PROCESSO DI PRESA IN CARICO DELLA PERSONA NEL PERCORSO TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO
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  • 10 Definizione attuale.. La cartella clinica un fascicolo che, per ogni episodio di ricovero, consta di una pluralit di documenti recanti informazioni relative alla persona assistita e alle attivit clinico assistenziali poste in essere da personale a ci abilitato. Le informazioni in esso contenute riguardano non solo gli eventi/attivit svolte durante il periodo di ricovero in senso stretto, cio dallaccettazione alla dimissione, ma anche quelle effettuate in prericovero e nel post ricovero.
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  • 11 ..da un punto di vista giuridico: Un atto pubblico di fede privilegiata Formato da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio Documento originale I fatti e le attestazioni di scienza hanno rilevanza giuridica
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  • 12 Art. 2699 codice civile. Atto pubblico. L'atto pubblico il documento redatto, con le richieste formalit, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto formato. Questo vale a dire che latto pubblico caratterizzato da due elementi fondamentali: 1. La pubblica fede, che consiste nellattitudine dellatto pubblico a dare certezza ufficiale in merito a tutto quello che si svolto innanzi al P.U. 2. La redazione da parte di un Pubblico Ufficiale. Si osservi che, ai sensi e per gli effetti dellart. 2700 codice civile, l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso [c.p.c. 221], della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonch delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
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  • 13 Ha natura di atto pubblico la cartella clinica redatta dal medico dipendente di una clinica convenzionata con il Ministero della Sanit o nel caso di medici dipendenti di case di cura convenzionate, anche operanti in lbera professione (Cass. Pen. 21/01/1981 S.U. 11/07/1992)
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  • 14 Pubblico Ufficiale: art. 357 c.p.: agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Incaricato di Pubblico Servizio: art.358 c.p.: agli effetti della legge Penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Esercente un Servizio di Pubblica Necessit: art. 359 c.p.: Agli effetti della legge Penale, sono persone che esercitano un Servizio di Pubblica Necessit: 1 ) I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi. 2) I privati che, non esercitando una pubblica funzione n prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessit mediante un atto della Pubblica Amministrazione.
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  • 15 Insieme di documenti che registrano una complesso eterogeneo di info sanitarie, anagrafiche e sociali aventi lo scopo di rilevare il percorso diagnostico terapeutico di un paziente al fine di predisporre gli opportuni interventi sanitari e di poter effettuare indagini scientifiche statistiche e medico- legali.
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  • 16 Tipologia documenti sanitari: Referto certificato
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  • 17 Referto Ogni relazione scritta rilasciata dal medico che ha sottoposto un paziente ad un esame strumentale (sua interpretazione dellesito) A sua volta si distingue in : Referto di laboratorio Docc. di diagnostica per immagini (documenti radiologici e di medicina nucleare)
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  • 18 Certificato Qualsiasi attestazione scritta di fatti di carattere tecnico constatati nellesercizio professionale dei quali latto destinato a provare la verit.
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  • 19 per Ogni SINGOLO evento pu scaturire una serie di nuovi documenti che devono essere raccolti sistematicamente in connessione tra loro ed in modo ragionato..
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  • 20 RD 1891 disponeva la conservazione dei documenti relativi ai ricoverati RD 30.09.1938 n 1631 del Primario la responsabilit della tenuta delle cartelle DPR 27.3.1969 N 128 Primario responsabile della compilazione delle cartelle, dei registri e della loro conservazione, fino alla consegna in archivio centrale DPR 14.3.1974 n 225 compito anche dellinfermiere professionale conservare tutta la documentazione clinica fino al momento della consegna allarchivio centrale DM 5.8.77 Case di cura private
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  • 21 COS LA DOCUMENTAZIONE Clinica??? STRUMENTO finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente e ad un singolo episodio di ricovero Ministero della Sanit 1992
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  • 22 La documentazione sanitaria : STRUMENTO DI LAVORO (di cura) STRUMENTO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO E DEL CONTENZIOSO FONTE INFORMATIVA PER VALUTAZIONI DI QUALIT e DELLASSISTENZA
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  • 23 LE FINALITA DELLO STRUMENTO 1) fornire una base informativa per effettuare scelte razionali, documentando il quadro clinico ed il percorso diagnostico - terapeutico, i risultati conseguiti ed il processo logico sotteso alle decisioni 2) facilitare lintegrazione di competenze multiprofessionali nel processo diagnosticoterapeutico e socioriabilitativo 3) costituire una fonte informativa per studi valutativi dellattivit assistenziale, per esigenze amministrative e gestionali 4) 4) consentire la tracciabilit, per le diverse attivit svolte, di responsabilit delle azioni cronologia delle stesse
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  • 24 Requisiti essenziali della cartella clinica: tracciabilit; - chiarezza; - accuratezza e appropriatezza; - veridicit; - attualit; - pertinenza; - completezza.
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  • Cassazione penale, sez. V - 01/12/1987 Per quanto attiene alla cronologia della compilazione, lannotazione postuma da parte del Medico costituisce falso punibile ancorch il documento sia ancora nella sua materiale disponibilit in attesa della trasmissione alla Direzione Sanitaria per la definitiva custodia. Pertanto ogni annotazione assume autonomo valore documentale () con la conseguenza che una successiva alterazione da parte del compilatore costituisce falsit punibile, ancorch il documento sia ancora nella sua materiale disponibilit in attesa della trasmissione alla Direzione Sanitaria per la definitiva custodia. Ne consegue che (allinfuori della correzione di meri errori materiali) le modifiche e le aggiunte integrano un falso punibile, anche se il soggetto abbia agito per ristabilire la verit, perch violano le garanzie di certezza accordate agli atti pubblici. La cartella clinica elemento essenziale di prova allorch si debba valutare il comportamento medico, proprio a motivo della sua natura di cui la veridicit carattere privilegiato.
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  • Cassazione Pen 227/1990 Lannotazione postuma di un fatto clinico rilevante violerebbe lobbligo di contestualita della compilazione.
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  • 27 Cassazione Penale, Sez. V n. 13989/2004 La documentazione clinica, in virt della sua funzione pubblica, non appartiene a colui che la redige. quindi vietato alterare il significato della cartella, anche se il documento rimane nella disponibilit materiale del medico. Nell'ipotesi di una annotazione errata, quindi lecito solo ripetere successivamente l'annotazione corretta, senza modificare le precedenti scritture
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  • 28 Cassazione Penale n. 22694/2005 La cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico caratterizzata dalla produttivit di effetti incidenti su situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, nonch dalla documentazione di attivit compiute dal pubblico ufficiale che se ne assume la paternit i fatti devono essere annotati conformemente al loro verificarsi .
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  • 29 Cassazione Penale n. 22694/2005 Ai fini del dolo generico nei reati di falso sufficiente la sola coscienza e volont dellalterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che lagente si sia proposto e anche se sia incorso nella falsit per ignoranza o per errore, cagionato da una prassi o per rimediare ad un precedente errore.
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  • 30 Cassazione Penale - Sezione V, sent. n. 19094 del 09/05/2008 ... la correzione della cartella clinica risultata - come hanno osservato i giudici del merito - del tutto maldestra ed approssimativa, per essere stato il termine SX sovrapposto a quello DX, che era pur sempre rimasto leggibile, ed il dott. R. ha omesso di controllare il rispetto di tutte le formalit richieste per la correzione del predetto atto pubblico e cio la data e la firma in calce dell'avvenuta correzione.
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  • 31 Centralit del paziente Centralit della documentazione clinica Elemento essenziale per la qualit, continuit e coordinamento delle cure
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  • 32 Requisiti funzionali Fornire una base informativa per le decisioni Garantire continuit assistenziale Facilitare integrazione operativa tra diversi professinisti Gestione dei rischi avversi Costituire una fonte di dati Semplificare il lavoro
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  • 33 Requisiti di contenuto: Generalit del pz Motivo ricovero Regime ricovero Data e struttura ammissione Provenienza pz Elenco delle prestazioni precedenti Anamnesi Esame obiettivo Referti Terapia Consensi e dichiaraz. Volont Attivit chirurgica Documentazione relativa a dispositivi invasivi e protesi utilizzate Attivit riabilitativa Decorso malattia Epicrisi Data e struttura di dimissinne Verbali chirurgici e schede anestesiologiche, relazione alla dimissione e scheda dimissione
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  • 34 LA DOCC. INFERMIERISTICA unentit autonoma?? NO! Fa parte della cartella clinica Rappresenta in forma scritta gli atti compiuti dagli infermieri Supporto indispensabile per assicurare la continuit la congruit del processo assistenziale Elemento di prova dei servizi prestato
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  • 35 Documentazione infermieristica Insieme di strumenti che guidano lagire assistenziale assume particolare rilievo al fine di: Documentare tutte le attivit messe in campo dallinfermiere nel proprio agire quotidiano Personalizzare lintervento assistenziale sulle necessit proprie di ciascun pz Ridurre il passaggio di informazioni verbale da un operatore allaltro Rilevare alcuni rischi a cui la persona pu andare incontro durante il proprio percorso di cura Rappresentare uno strumento operativo che si integra con quello utilizzato da altri professionisti sanitari Dare evidenza di cio che si fa in caso di giudizio Costruire elemento da cui trarre dati per scopi di ricerca scientifica
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  • 36 Riferimenti normativi L. 42/99---richiama D.M. 739/94 art1 :linfermiere identifica i bisogni di assistenza infermieristica formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta lintervento assistenziale infermieristico, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche terapeutiche [] Art. 4.7 Codice deontolog: linfermiere garantische la continuit assistenziale anche attraverso lefficace gestione degli strumenti informatici L. 251/2000 richiama i concetti sopra riportati MANUALE DELLA CARTELLA CLINICA REGIONE LOMBARDIA : 1.1. definizione cartella Clinica: Racolta organica e funzionale dei dati attinenti ai singoli casi di ricovero, quali, ad esempio documentazione dei professionisiti sanitari non medici
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  • 37 La Cartella Infermieristica strumento necessario per rendere visibile, osservabile, misurabile, evidente, ecc. il processo di assistenza infermieristica e l 'applicazione del contenuto specifico del profilo professionale dell'infermiere.
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  • 38 Scheda infermieristica Contiene generalmente solo alcuni dati anagrafici ed alcune informazioni essenziali per impostare lassistenza.
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  • 39 Schema struttura c. inf. Dati di identificazione (codice RI) Dati identificazione persona assistita Raccolta dati allammissione Identificazione dei bisogni assistenziali Identificazione obiettivi Diario assistenziale Valutazione risultati
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  • 40 La cartella infermieristica anche uno strumento per la dichiarazione dellerrore consapevole
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  • 41 La raccolta dei dati va iniziata allingresso e completata entro le 24 ore dal ricovero; gli infermieri che raccolgono i dati appongono data e firma. Informazioni rilevate DOPO vanno inserite nel diario assistenziale Il piano di assitenza deve essere definito entro le 24 ore dal ricovero Nel diario assistenziale vanno segnalate tutte le osservazioni relative ai cambiameni intercorsi nella condizione della persona La cartella Clinica va archiviata insieme alla cartella infermieristica
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  • 42 Requisiti formali e sostanziali indispensabili per una corretta documentazione Requisiti sostanziali: -Veridicit (corrispondenza tra realt e quanto scritto) reati. ---falsa attestazione art. 479 c.p. 493 cp -Completezza -Precisione -Chairezza (intesa come obiettivit.es. segnalazioini di edema dispnea etc deve essere dato un preciso significato) -Tempestivit nella stesura
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  • 43 Requisiti formali: Indicazioni del luogo dove si svolgono i determinati accertamenti Indicazione della data, ora dellaccertamento Indicazione dati e sottoscrizione di chi esegue le prestazioni Precisazione sulle fonti di informazioni raccolte Chiarezza grafia
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  • 44 Documentazione infermieristica: Elemento di prova sia per eventuali responsabilit del professionista, sia per la formulazine di un giudizio sulla qualit dellassistenza ricevuta e/o prestat
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  • 45 QUANDO RESPONSABILE LINFERMIERE? MANCATA REGOLARE TENUTA DELLA DI MANCATO RISPETTO DELLA PRIVACY ERRATA CONSERVAZINE CIRCOLAZIONE E MODALIT DI RILASCIO DELLA DOCC.
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  • Cosa fare - Effettuare il pi presto possibile la raccolta dei dati relativi allo stato di salute e ai bisogni assistenziali del paziente e annotarli sulla C.I. - Intestare sempre le schede con il nome e cognome del paziente e numero del letto - Numerare le pagine - Compilare sempre la Cartella Infermieristica - Allegare le parti informatizzate al cartaceo per larchiviazione - Documentare sempre le azioni assistenziali - Compilare il diario quotidianamente
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  • Prescrizione secondo protocollo. Una prassi molto in uso in questi ultimi anni la prescrizione secondo protocollo. Il protocollo a cui fare riferimento un protocollo terapeutico che viene approntato sempre pi frequentemente soprattutto per quanto riguarda la terapia infusiva. Pu essere sufficiente una prescrizione in cartella clinica del tipo terapia secondo il protocollo n. 1? La risposta pu essere affermativa a una condizione: il protocollo deve essere inserito all'interno della cartella clinica, diventandone cos parte integrante e deve essere sottoscritto dal medico richiedente. doveroso ricordare che anche il protocollo deve essere costituito con tutti gli elementi di una prescrizione di terapia con particolare riguardo alla quantit di farmaci e/o di liquidi da somministrare, al tempo di somministrazione, alla via ecc.
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  • Infermiere e mezzi di contenzione Mezzi di contenzione sono terapia: devono in quanto tali essere prescritti dal medico in cartella clinica Non devono avere una finalit punitiva, custodialistica, carceraria, assumere caratteri inumani Devono essere proporzionati rispetto al fine terapeutico ed avvenire come disposto dallart 1 della legge 180: nel rispetto della dignit della persona La prescrizione medica da annotare in cartella clinica deve essere dettagliata Sulluso dei mezzi di contenzione: opportuno annotare dettagliatamente ogni particolare in cartella tra cui le circostanze che portano alluso della contenzione sia cliniche sia organizzative (presenza di pi malati, carenza di infermieri, impedimenti transitori a trattare i pazienti in altro modo) Il provvedimento di contenzione dovr avere una durata determinata e saranno necessari controlli sullandamento della contenzione e sul suo effetto sul paziente
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  • COME SI DOCUMENTA LA PIANIFICAZIONE E LATTUAZIONE? Dedicando uno spazio specifico nella cartella infermieristica, dove gli interventi di assistenza infermieristica prescritti, sono esplicitati e la loro attuazione registrata e sono esplicitate eventuali modificazioni alla pianificazione
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  • Cassazione Civile, III sez. sentenza 19 febbraio 1998 n. 18557 La carenza della compilazione o della La carenza della compilazione o della tenuta della Cartella Clinica costituisce indice di un comportamento assistenziale costantemente negligente e imperito segno di un impegno mediocrefonte certa di responsabilit
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  • 51 LA CARTELLA DEL TRIAGE
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  • 52 Definizione Triage UN PROCESSO DI SELEZIONE, OPERATO DA PERSONALE SPECIFICAMENTE ADDESTRATO,AVENTE LO SCOPO DI MODULARE LACCESSO IN SALA VISITA, QUANDO LE RICHIESTE SIANO PIU DI UNA CONTEMPORANEAMENTE, ATTRAVERSO LUTILIZZAZIONE DI UNA SCALA DI PRIORITA ARTICOLATA IN CODICI DI COLORE DIVERSO IN BASE ALLA GRAVITA DELLE PATOLOGIE MANIFESTATE DAL PAZIENTE
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  • 53 FUNZIONE DEL TRIAGE Primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri definiti
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  • 54 ROSSO = SOGGETTI IN IMMINENTE PERICOLO DI VITA GIALLO = SOGGETTI IN POTENZIALE PERICOLO DI VITA VERDE = SOGGETTI CHE NECESSITANO DI PRESTAZIONI DIFFERIBILI BIANCO = SOGGETTI CHE NON NECESSITANO DI PRESTAZIONI D URGENZA
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  • 55 LA CARTELLA DEL TRIAGE IN QUESTO DOCUMENTO VENGONO DESCRITTE LE MODALITA DI COMPILAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA PRODOTTA DALLATTIVITA DEL PSA. LA COMPILAZIONE COME PURE TUTTE LE PROCEDURE DIAGNOSTICHE E DI COMPETENZA DEL : - MEDICO DI PSA -CONSULENTE AUTORIZZATO LA CONSERVAZIONE DURANTE LA FASE DI ACCERTAMENTO E DI COMPETENZA DELLINFERMIERE DI TRIAGE ABBINATO AL MEDICO DI PSA
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  • 56 LA PARTE CARTACEA E RAPPRESENTATA DA : 1. REFERTI DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E STRUMENTALI 2. REFERTI DELLE CONSULENZE SPECIALISTICHE 3. RELAZIONE DI DIMISSIONE 1. LA CARTELLA DEL TRIAGE 4. SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA (SDO)
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  • 57 Referto pronto soccorso IL REFERTO DI PRONTO SOCCORSO E UN ATTO PUBBLICO CHE FA PIENA PROVA DEL FATTO CHE IL PAZIENTE ABBIA DICHIARATO AL MEDICO DI TURNO LE CIRCOSTANZE RIPORTATE NEL CERTIFICATO STESSO. IL REFERTO DEL PRONTO SOCCORSO IN NESSUN CASO SERVE A PROVARE LA VERIDICITA E LESATEZZA DELLE DICHIARAZIONI STESSE.
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  • 58 IL REGISTRO OPERATORIO : DEFINIZIONE IL REGISTRO OPERATORIO (RO) E IL VERBALE DI OGNI INTERVENTO CHIRURGICO E PER TALE RAGIONE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E RILEVANTE DELLA CARTELLA CLINICA IL REGISTRO OPERATORIO DOCUMENTA IL NUMERO E LE MODALITA ESECUTIVE DEGLI INTERVENTI CHIRURGICi
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  • 59 IL R.O. DEVE RIPORTARE : - IL NUMERO DEL VERBALE - IL NUMERO IDENTIFICATIVO DEL RICOVERO DEL PAZIENTE - IL CODICE DELLUNITA OPERATIVA CHIRURGICA - IL REGISTRO OPERATORIO :CARATTERISTICHE - IL CODICE DELLUNITA OPERATIVA DEL RICOVERO DEL PAZIENTE - LE CODIFICHE DELLE PROCEDURE ESEGUITE IN FUNZIONE - DELLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI DIMISSIONE.
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  • 60 I REQUISITI FORMALI DEL VERBALE OPERATORIO SONO: 1. INDICAZIONE DELLA DATA,DELLORA DI INIZIO E DELLORA DELLA FINE DELLATTO OPERATORIO 2. INDICAZIONE DEI NOMI DEI CHIRURGHI OPERATORI 3. LA DIAGNOSI PREOPERATORIA E LA DIAGNOSI DI RISCONTRO DOPO LINTERVENTO 4. IL TIPO DI ANESTESIA PRATICATA ED I NOMINATIVI DEI MEDICI ANESTESISTI 5.IL NOMINATIVO DELLO STRUMENTISTA O DEL PERSONALE DI SALA 6. LA DESCRIZIONE CHIARA E PARTICOLAREGGIATA DELLA PROCEDURA ESEGUITA E DEI MATERIALI USATI 7. LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DA PARTE DEL PRIMO OPERATORE
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  • 61 LA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA (SDO)
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  • 62 LA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA (SDO) E LO STRUMENTO DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AD OGNI PAZIENTE DIMESSO DAGLI ISTITUTI LA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA (SDO) DI RICOVERO PUBBLICI E PRIVATI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
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  • 63 LA SDO DEVE ESSERE RACCOLTA SIA IN CASO DI RICOVERO ORDINARIO CHE DI RICOVERO IN DAY HOSPITAL.
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  • 64 LE INFORMAZIONI RACCOLTE NELLA SDO DESCRIVONO : 1. ASPETTI CLINICI - DIAGNOSI E SINTOMI RILEVANTI - INTERVENTI CHIRURGICI - PROCEDURE DIAGNOSTICO TERAPEUTICHE LA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA (SDO) CONTENUTO - IMPIANTI DI PROTESI - MODALITA DI DIMISSIONE 2. ORGANIZZATIVI - UNITA OPERATIVA DI AMMISSIONE E DIMISSIONE - TRASFERIMENTI INTERNI - SOGGETTO CHE SOSTIENE IL COSTO DEL RICOVERO
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  • 65 Strumento unico e multidisciplinare che raccoglie tutte le informazioni legate alla cura ed allassistenza dellutente. Nasce dalla consapevolezza che non si possono erogare risposte adeguate ai bisogni del paziente se non vi un coordinamento dei processi clinici/assistenziali ed unintegrazione dei saperi e delle abilit di tutti gli operatori professionali Cartella sanitaria unica e integrata
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  • 66 Favorire lapproccio multidisciplinare ai problemi di salute del paziente Favorire la pianificazione delle attivit sanitarie Aumentare la trasparenza degli atti medici ed infermieristici Ottimizzare il tempo/lavoro per altre attivit clinico/assistenziali Ridurre le possibilit di errore Migliorare la qualit della documentazion e sanitaria..finalit..
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  • 67 Fornire agli operatori sanitari uno strumento di lavoro di semplice gestione, di utilit clinica, uniforme tra S.O.C. che integri le diverse competenze professionali nel processo diagnostico-terapeutico- assistenziale Fornire a tutti coloro i quali abbiano necessit di consultare la cartella sanitaria (pazienti, medici, autorit giudiziaria) una documentazione completa, tracciabile, accurata, pertinente e veritiera, di chiara e semplice consultazione. .obiettivi generali.
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  • CARTELLA CLINICA INFORMATICA ( REGIONE LOMBARDIA LINEE GUIDA REGIONALI PER LA CARTELLA CLINICA ELETTRONICA AZIENDALE DI RICOVERO 30.09.2009) 68
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  • FUNZIONI 1) fornire base informativa : scelte ssistenziali,continuit di cura al paziente m documentare quadro clinico, processo diagnostico terapeutico, risultati della degenza 2) mezzo di comunicazione tra gli attori responsabili dellassistenza al malato: spazio di lavoro condiviso 3) facilitare lintegrazione di competenze multiprofessionali costituendo una informazione clinica completa ed organica 4) consentire tracciabilit delle diverse attivit svolte (responsabilit dei singoli) 5) Fonte informativa a lungo termine 6) atto pubblico di fede privilegiata (tutela diritti dellinteressato e dellazienda ) 69
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  • Definizione Sistema informatico integrato aziendale in sostituzione della cartella clinica cartacea, che da un lato ne rispetti i requisiti e le funzioni, e dallaltro risolva alcune criticit ad essa legati,offrendo opportunit di aumentare il valore attraverso lintegrazione con altri strumenti informatici. 70
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  • Campo di applicazione Si applica ai sistemi informativi della sanit Lombarda : sistema informativo socio sanitario informato (progetto CVRS-SISS) Standard europei : STANDARD CEN EN 12967 Helth Informatics Service Architecture (HISA) 71
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  • GARANTE DELLA PRIVACY - Newsletter numero 286 del 26 febbraio 2007 Cartella clinica elettronica: linee guida dei Garanti Ue Chieste elevate tutele per i dati sanitari, accessi sicuri, autodeterminazione dei pazienti La creazione di sistemi nazionali di sanit elettronica un obiettivo di rilevante interesse pubblico, ma deve avvenire nel pieno rispetto dei principi di protezione dei dati. Occorre quindi fissare un quadro giuridico di garanzie che i legislatori nazionali sono chiamati a rendere operative. I Garanti europei per la protezione dei dati hanno approvato il 14 febbraio un documento di lavoro (WP131: http://ec.europa.eu/...pdf ) che approfondisce i requisiti di legge e i parametri applicativi da tenere presenti nella strutturazione e nella gestione di un sistema nazionale di "cartelle cliniche elettroniche". Sul documento sar aperta una consultazione pubblica per sollecitare contributi e commenti. Il documento si compone di una parte generale nella quale sono indicate le premesse per l'istituzione di un sistema nazionale di cartelle sanitarie elettroniche (EHR, Electronic Health Records), e di una parte specificamente dedicata all'individuazione delle garanzie per la protezione dei dati. 72
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  • CHI RISPONDE DELLA TENUTA DELLA CARTELLA CLINICA?
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  • 74 responsabilit Primario--- responsabile della regolare tenuta della compilazione della cartella clinica dei registri nosologici e della consegna allarchiviazione clinica Coordinatore--- responsabile della tenuta dellarchivio delle cartelle Direttore sanitario responsabile delle cartelle cliniche quando il pz dimesso
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  • 75 I difetti pi comuni in termini di imprecisioni e/o omissioni nella compilazione delle cartelle cliniche - Tracciabilit (data e ora, firma); - Incompletezza del diario clinico e/o della descrizione dellatto operatorio - Grafia illeggibile e di difficile e talora errata interpretazione - Richiamo ad altra documentazione (per es., cartelle precedenti) non allegata o non immediatamente reperibile - Mancata registrazione di problemi correlati o indipendenti rispetto al problema clinico principale; - Mancanza di consequenzialit logica nelle annotazioni; - Mancanza di ipotesi diagnostiche iniziali o ricavate dai dati e dagli eventi occorsi durante la degenza; - Mancata indicazione della terapia domiciliare, del piano di cura, del piano di continuit assistenziale, dei motivi della variazione terapeutica, dei consulti (e delle relative annotazioni) - Mancata spiegazione del motivo per il quale stato preso un provvedimento diagnostico o terapeutico; - Mancata allegazione dei referti ottenuti in corso di degenza - Eccessiva sinteticit nella anamnesi e nellesame obiettivo in sede di formazione della cartella - Incompletezza o mancanza della lettera di dimissione - Informazioni riportate in spazi e in modo tali da rendere difficile un reperimento rapido (ad esempio, da parte del medico di guardia chiamato per unemergenza) - Chiusura della cartella in assenza di alcuni referti
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  • 76 Archiviazione conservazione Responsabile il direttore sanitario della gestione dellarchivio sanitario
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  • ARCHIVIAZIONE
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  • 78 Archivio Importante per: -Tutela utente -Tutela principi costituzionali -Raccolta di informazioni
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  • 79 Caratteristiche: Centralizzazione, semplicit e precisione nellarchiviazione, la rapidit di consultazione La doc sanitaria un BENE PUBBLICO o meglio. Un bene patrimoniale INDISPONIBILE
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  • 80 PERCHE??
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  • 81 Perch appartiene allente pubblico --- azienda sanitaria Bene destinato alla immediata soddisfazione dei bisogni di importanza sociale
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  • 82 CHI SONO GLI AVENTI DIRITTO??? IL PZ Perone fornite di delega Parente prossimo in caso di decesso (EREDE) I genitori in caso di minore Tutore Enti previdenziali Aagg Avvocati
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  • RESPONSABILITA
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  • 84 RESPONSABILITA TERMINE MOLTO UTILIZZATO GOOGLE: 27.300.000 link YAHOO: 96.800.000 link ALTAVISTA: 93.800.000 link
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  • 85 SIGNIFICATO PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA CIVILE PENALE DISCIPLINARE ETICA
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  • 86 RESPONSABILITA e INFERMIERE INFERMIERE E RESPONSABILE DELLASSISTENZA INFERMIERISTICA RISPONDE DI PROPRIE AZIONI RISARCISCE DANNO RISPONDE DEI PROPRI COMPORTAMENTI DATORE DI LAVORO COLLEGIO-ORDINE DI APPARTENENZA
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  • 87 Norme giuridiche e operatore sanitario Aspetti legati a: SEGRETO PROFESSIONALE SEGRETO DUFFICIO TUTELA DELLA PRIVATEZZA Rappresentano alcuni dei doveri dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui fanno parte gli operatori sanitari del S.S.N.) Codice di comportamento dei dipendenti P.A. (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 + L. 190/2012)
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  • 88 SEGRETO PROFESSIONALE PROBLEMA CONSIDERATO FIN DALLANTICHITA tutto quello che durante la cura e anche al di fuori di essa avr visto e avr ascoltato sulla vita comune delle persone e che non dovr essere divulgato, tacer come cosa sacra.. (Giuramento di Ippocrate, 400 a.c. ca)
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  • 89 SEGRETO PROFESSIONALE La sua rivelazione sanzionata dal codice penale (art.622) chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, punito, se dal fatto pu derivare nocumento, con la reclusioneo con la multa. Il danno punibile a querela della persona offesa.
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  • 90 SEGRETO PROFESSIONALE SEGRETO TUTTI QUEI FATTI E QUELLE CIRCOSTANZE CHE LASSISTITO HA INTERESSE A NON FAR CONOSCERE, PERCHE LA LORO CONOSCENZA RAPPRESENTA O POTREBBE RAPPRESENTARE UN DANNO
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  • 91 GIUSTA CAUSA OBBLIGO DI DENUNCIA (fatti illeciti, referto, malattie infettive,) CASO FORTUITO (smarrimento dei documenti) FORZA MAGGIORE o VIOLENZA ALLA RIVELAZIONE Presenza di uno STATO DI NECESSITA Quando viene fatta una TRASMISSIONE di un segreto (consegna)
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  • 92 SEGRETO DUFFICIO Anche la rivelazione del segreto dufficio sanzionata dal codice penale (ar.326) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando delle sue qualit, rivela notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o ne agevola in qualche modo la conoscenza, punito con la reclusione
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  • 93 SEGRETO DUFFICIO La sua violazione non un reato contro la persona ma contro la pubblica amministrazione (pi grave della violazione del segreto professionale) Il reato viene commesso anche in assenza di danno dimostrato Se la rivelazione viene fatta per procurare (a s o ad altri) indebito profitto la pena viene aumentata
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  • 94 SEGRETO DUFFICIO Sentenza Corte di Cassazione 30 luglio 1991, n. 2266 Sospensione dal servizio di operatore che comunicava decessi pazienti a impresa di pompe funebri
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  • 95 PRIVACY LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI DELLA DOCC. CLINICA RIGUARDA : LA STESURA LA CONSEVAZIONE IL RILASCIO
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  • PRIVACY DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. 96
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  • Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali) Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Art. 2 (Finalit) Il codice in materia di protezione dei dati, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libert fondamentali, nonch della dignit dellinteressato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identit personale e al diritto alla protezione dei dati personali. PRINCIPI FONDAMENTALI 97
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  • 98 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E DEI DATI PERSONALI I dati personali e sensibili oggetto di trattamento devono essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti, registrati, aggiornati e verificati unicamente per gli scopi connessi con le attivit di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico/odontoiatra/titolare struttura sanitaria; c) raccolti, registrati, aggiornati e verificati unicamente per le attivit istituzionali svolte dallEnte.
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  • Art. 22 I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili indispensabili per svolgere attivit istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. I soggetti pubblici verificano periodicamente lesattezza e laggiornamento dei dati sensibili nonch la loro pertinenza e completezza. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI 99
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  • Art. 92 Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilit dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati; Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dellacclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dallinteressato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta giustificata dalla documentata necessit: a)di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; b)di tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dellinteressato. CARTELLE CLINICHE 100
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  • DIVULGAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA Lillegittima divulgazione del contenuto della cartella clinica pu condurre a conseguenze di ordine penale per la violazione del segreto professionale o di quello dufficio e, a censure a carico del proprio ordine o collegio professionale per violazione del segreto professionale. 101
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  • 102 Tutela della riservatezza Le informazioni contenute nella cc sono riservate e personali. Quindi non possono essere divulgate a meno che ci sia una richiesta da parte dellinteressato
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  • 103 SEGRETO LINFERMIERE TENUTO, INSIEME AGLI ALTRI PROFESSIONISTI AL RISPETTO DEL SEGRETO perch LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA UN ATTO ASSOLUTAMETE RISERVATO DIFFERENZA TRA SEGRETO PROFESSIONALE E SEGRETO DUFFICO: IL SEGRETO PROFESSIONALE in funzione della tutela della persona, il segreto dufficio in f(x) della tutela dellamministrazione pubblica
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  • 104 SEGRETO PROFESSIONALE La cartella clinica atto riservato della attivit sanitariaquindi chiunque viene a conosenza di notizie in essa contenute deve ritenersi obbligato al segreto professionale -
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  • 105 Illegittima divulgazione del contenuto della cc Violazione segreto professionale e di quello dufficio
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  • 106 Cartella clinica = strumento per analisi e prevenzione del rischio clinico Fonte privilegiata per identificazione analisi gestione prevenzione e riduzione dellerrore in ambito sanitario
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  • 107 Le criticita Doppio binario: coesistenza di documentazione sanitaria in cartaceo e di dati sanitari informatizzati Compilazione cartacea ANCORA insoddisfacente: controlli di qualit (DGR 1706/09 Allegato 3) Trascrizioni: dal supporto cartaceo a quello informatizzato (o viceversa) Sistemi informativi: diversi, inadeguati, non comunicanti Risorse: inadeguate, inadeguatamente utilizzate
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  • La responsabilit civile e penale delloperatore sanitario
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  • 109 Aspetti penalistici
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  • 110 REGOLARE COMPILAZIONE CC Inosservanza dei requisiti sostanziali e formali nella compilazione e raccolta dati: -reato: X falsit ideologica e falsit materiale
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  • 111 FALSIT IDEOLOGICA (ART. 479-493-481 cp) Attestare cose false o omettere cose di cui si aveva laoobligo di annotazione
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  • 112 Art. 479 C.P. Falsit ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nellesercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto stato da lui compiuto o avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali latto destinato a provare la verit, soggiace alle pene stabilite nellarticolo 476.
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  • 113 FALSITA MATERIALE (ART. 476 cp) Consiste nel contraffare materialmente il contenuto del documento (cancellare o altre azioni di alterazione)
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  • 114 Art. 476 C.P. Falsit materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale, che, nellesercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera una fatto vero, punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione da tre a dieci anni.
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  • Es. anestesista di turno presso un pronto soccorso, descrive quadro neurologico, patagnomonico ai fini diagnostici, riportato inizialmente in cartella, poi cancellato Pretura torino 23.3.1994
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  • Un chirurgo il quale, applicando un punto di sutura, aveva provocato una perforazione della parete intestinale, da cui peritonite stercoracea, ma non tempestivamente diagnosticata: il chirurgo aveva distrutto la cartella, formandone unaltra falsa, contenente una descrizione non veritiera dellintervento effettuato. Cassazione 15-11-1984
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  • 117 Art. 493 C.P. Falsit commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsit commesse da pubblici ufficiali si applicano altres agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
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  • 118 Art. 640C.P. TRUFFA FALSA CERTIFICAZIONE CHE DETERMINA LA COSTITUZIONE DI DIRITTI IN FAVORE DEL RICHIEDENTE
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  • 119 Art. 326 C.P. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualit, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno...
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  • 120 Art. 622 c.p. Rivelazione del segreto professionale Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto punito se dal fatto pu derivare nocumento il delitto punibile a querela della persona offesa
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  • 121 Art. 328. C.P. Rifiuto/omissione di atti dufficio Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanit, deve essere compiuto senza ritardo, punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa
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  • 122 Cassazione Penale - Sezione V, sent. n. 19094 del 09/05/2008... Tale comportamento, per, proprio perch connotato da leggerezza e negligenza, non ha integrato gli estremi dell'elemento soggettivo richiesto dal reato di cui all'art. 476 c.p., in quanto pur sempre esulata la volont di immutare il vero, nessun elemento probatorio essendo stato addotto in ordine ad una intenzione dell'imputato di alterare un atto vero, essendosi l'immutatio verificata contro la volont dell'agente ed a seguito di un atteggiamento di leggerezza e negligenza [...] che non integra, sotto il profilo soggettivo, il reato ascritto all'imputato dal momento che il sistema vigente ignora la figura del falso colposo...
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  • 123 La violazione delle norme civili
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  • 124 Cassazione Civile, Sezione III, 21 luglio 2003, n. 11316 La imperfetta compilazione della cartella clinica (la cui corretta compilazione e tenuta compete al sanitario) non pu pregiudicare il paziente, nel caso in cui non si possono trarre utili elementi di valutazione della condotta del medico. Se il documento clinico incompleto possono essere ammesse presunzioni logiche come fonti di prova
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  • 125 Cassazione Sezioni Unite n. 577 11/01/2008 ... la difettosa tenuta della cartella clinica naturalmente non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta dei medici e la patologia accertata, ove risulti provata lidoneit di tale condotta a provocarla ma consente anzi il ricorso alle presunzioni...
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  • 126 IL CONSENSO INFORMATO Avv. Angela Carozzi 126
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  • Problema: Perch non si configuri la responsabilit penale non sufficiente che ricorrano i tre requisiti del reato: -Condotta -Evento -Nesso di causalit Occorre che ci siano anche cause di giustificazione
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  • Quali sono le cause di giustificazione? Art. 50 c.p. consenso avente diritto Art. 51 c.p. esercizio di un diritto o adempimento di un dovere Art. 52 c.p. legittima difesa Art. 54 c.p. stato di necessit
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  • Quindi se sussiste una delle suddette cause di giustificazione il fatto che dal Legislatore ritenuto pericoloso o dannoso, non pi tale proprio per lesistenza di una causa di giustificazione. La condotta non merita sanzione penale
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  • 130 Cos il consenso informato? il diritto di autodeterminazione del paziente in ordine alle scelte concernenti la propria salute. 130 Avvocato Angela Carozzi
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  • 131 Qual la funzione del consenso informato? Informare il Paziente circa possibili effetti negativi della terapia e dellintervento chirurgico 131 Avvocato Angela Carozzi
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  • 132 Perch e necessario il CONSENSO INFORMATO? Forma di rispetto della libert individuale Mezzo per perseguire gli interessi del paziente Mezzo per impedire che il medico si sostituisca al malato nelle decisioni Il paziente deve essere messo in condizioni di valutare i rischi ed i benefici dellintervento soppesando tutte le alternative. 132 Avvocato Angela Carozzi
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  • 133 In termini giuridici. Il consenso informato tutela la piena esplicazione sia del diritto alla salute che del diritto di autodeterminazione con le dovute conseguenze in termini di risarcimento del danno dei due beni lesi 133 Avvocato Angela Carozzi
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  • 134 Perch??? Perch la prestazione chirurgica comporta una lesione dellintegrit fisica del paziente e tale informativa condizione indispensabile per la validit del consenso al trattamento che per essere tale deve essere pienamente consapevole e senza il quale lintervento sarebbe impedito al chirurgo 134 Avvocato Angela Carozzi
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  • 135 Art. 13 (costituzione) "La libert personale inviolabile" Art. 32 (costituzione) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo e interesse della collettivit e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno pu essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non pu in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana 135 Avvocato Angela Carozzi
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  • 136 Corte Cost. 438/2008 Dal divieto di trattamento sanitari obbligatori, salvo i casi previsti della legge, secondo quanto previsto dallart. 32 Cost. e dal diritto alla salute inteso come libert di curarsi, discende che il presupposto indefettibile che giustifica il trattamento sanitario va rinvenuto nella scelta libera e consapevole. Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che la libert personale inviolabile, e che nessuno pu essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Avvocato Angela Carozzi
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  • 137 Quando nasce il consenso informato in Italia? Art. 33 Legge 833/78 Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi obbligato. Avvocato Angela Carozzi
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  • 138 Art. 33 L. 833 del 1978 Esclude la possibilit daccertamenti e di trattamenti sanitari contro la volont del paziente, se questo in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessit 138 Avvocato Angela Carozzi
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  • 139 Cassazione civile n. 3604/1982 : In tema di responsabilit del medico connessa all'esecuzione di un intervento chirurgico, l'accertamento del consenso del paziente, essenziale per la liceit dell'atto operatorio, dopo essere stato opportunamente informato dal chirurgo della effettiva portata dell'intervento, in relazione alla sua gravit, agli effetti conseguibili, alle inevitabili difficolt, alle eventuali complicazioni ed ai prevedibili rischi coinvolgenti probabilit di esito infausto, cos da poter decidere tra l'opportunit di procedere all'intervento, stante la ragionevole aspettativa di successo, e la necessit di ometterlo, in mancanza di prevedibili vantaggi, esclusi in ogni caso dalla certezza di esiti infausti permanenti. 139 Avvocato Angela Carozzi
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  • 140 CONVENZIONE DI OVIEDO sui diritti delluomo e della biomedicina 1997 ratificata dall Italia con la legge numero 145 del 28 marzo 2001 Art. 5 - Un trattamento sanitario pu essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. Il paziente riceve preventivamente uninformazione adeguata riguarda sia allo scopo e alla natura dellintervento, che alle sue conseguenze e ai suoi rischi. Il soggetto a cui diretto lintervento pu in ogni momento ritirare liberamente il proprio consenso 140 Avvocato Angela Carozzi
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  • 141 Avvocato Angela Carozzi Articolo 20 L'infermiere ascolta, informa, coinvolge lassistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nellesprimere le proprie scelte.
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  • 142 Avvocato Angela Carozzi Articolo 24 L'infermiere aiuta e sostiene lassistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico- terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacit di comprendere.
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  • 143 Avvocato Angela Carozzi La mancata richiesta del consenso costituisce autonoma fonte di responsabilit qualora dall'intervento scaturiscano effetti lesivi, o addirittura mortali, per il paziente, per cui nessun rilievo pu avere il fatto che l'intervento medesimo sia stato eseguito in modo corretto; ci sull'implicito rilievo che, in difetto di consenso informato da parte del paziente, l'intervento terapeutico costituisce un illecito, sicch si risponde delle conseguenze negative che ne siano derivate quand'anche la prestazione e stata eseguita correttamente. Cassazione civile sez. III del 09 febbraio 2010 n. 2847 Ragiusan 2010, 309-310, 154
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  • 144 Lunica condizione nella quale il sanitario esonerato dallobbligo di acquisizione del consenso quella contemplata nellart. 54 del codice penale ( stato di necessit ) non punibile chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessita di salvare s od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato n altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo 144 Avvocato Angela Carozzi
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  • 145 Il medico valutata la necessit e lurgenza dellintervento diretto a prevenire un danno grave alla persona pu procedere al trattamento terapeutico. Se cos non fosse sarebbero violati gli articoli 328 c.p. (omissione e rifiuto atti dufficio) e 593 c.p. (omissione di soccorso). 145 Avvocato Angela Carozzi
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  • 146 .. il bisturi usato senza il consenso pu essere equiparato a un coltello .. 146 Avvocato Angela Carozzi
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  • 147 MANCANZA DI CONSENSO mera omissione ovvero condotta negligente 147 Avvocato Angela Carozzi
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  • 148 DISSENSO ESPRESSO attiva coartazione dellaltrui volere che integra il reato di violenza privata (anche nellesito fausto), impregiudicati i reati contro la vita e lincolumit individuale in caso di esito infausto Avvocato Angela Carozzi
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  • 149 Avvocato Angela Carozzi consenso non come PERMESSO ma come SCELTA AUTONOMA in cui protagonista la persona; adesione consapevole, formata e di fiducia responsabile alla proposta del sanitario
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  • 150 Sempre di pi il paziente pretende dal medico la garanzia della guarigione, il medico non pu garantire limmortalit, pu garantire solo un operato secondo scienza e coscienza come un buon padre di famiglia ! 150 Avvocato Angela Carozzi
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  • 151 Il consenso pu essere presunto????? Si. Quando si pu ragionevolmente ritenere che una persona ragionevole in quella situazione avrebbe prestato il consenso. 151 Avvocato Angela Carozzi
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  • 152 presunzione Supportata da elementi: -UNIVOCI -PRECISI -CONCORDI 152 Avvocato Angela Carozzi
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  • 153 Paramentri del consenso presunto: MANCANZA DI UNA PRECEDENTE VOLONT CONTRARIA URGENZA E INDEFFERIBILITA DELLINTERVENTO UTILIT TERAPEUTICA 153 Avvocato Angela Carozzi
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  • 154 l - aggressione - nellatto medico viene legittimata col consenso del paziente Art. 50 c.p. - Consenso dellavente diritto Non punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che pu validamente disporne 154 Avvocato Angela Carozzi
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  • 155 ogni atto medico presuppone il pieno consenso dellinteressato e solo nel caso in cui questultimo non sia in grado di manifestare la propria volont perch in stato di incapacit o di incoscienza e non risulti una volont contraria precedentemente manifestata, pu essere sottoposto in casi di necessit urgente, ossia nei casi necessari per ovviare al pericolo di un danno grave alla vita della persona, ad un trattamento sanitario indispensabile e improcrastinabile per la sua salute 155 Avvocato Angela Carozzi
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  • 156 in particolare, lart. 9 del Capitolo II sul Consenso della Convenzione di Oviedo recita: Desideri precedentemente espressi I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dellintervento, non in grado di esprimere la sua volont saranno tenuti in considerazione. Testamento di volont - Dichiarazioni di volont del paziente 156 Avvocato Angela Carozzi
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  • 157 il dissenso validamente manifestato dal paziente cosciente e capace idoneo ad impedire qualsiasi trattamento medico 157 Avvocato Angela Carozzi
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  • 158 L ATTO MEDICO L atto medico presuppone -una prestazione di mezzi- secondo le regole del buon padre di famiglia e -non una garanzia di risultato- pertanto molta attenzione alla corretta e precisa informativa al paziente 158 Avvocato Angela Carozzi
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  • 159 Il consenso informato presuppone qualcosa di pi del semplice consenso alle cure, il consenso informato presuppone una corretta e dettagliata informazione 159 Avvocato Angela Carozzi
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  • 160 Avvocato Angela Carozzi Trib. Bologna Sez. III Sent., 23 gennaio 2009 La correttezza o meno del trattamento, infatti, non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, in quanto del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione non stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volont consapevole delle sue implicazioni e che, quindi, tale trattamento non pu dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso ed appare eseguito in violazione delle norme .. Mentre, sul piano del danno - conseguenza, venendo in considerazione il peggioramento della salute e dell'integrit fisica del paziente, rimane del tutto indifferente che la verificazione di tale peggioramento sia dovuta ad un'esecuzione del trattamento corretta o scorretta.
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  • 161 Come deve essere il consenso del paziente?? reale informato pacifico o presunto solo nei casi in cui ricorrano le condizioni per essere tale Cassazione sez. IV 5 novembre 2002 numero 1240 161 Avvocato Angela Carozzi
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  • 162 Nell ipotesi in cui, per negligenza o per imprudenza, il chirurgo ometta di informare adeguatamente il paziente, il consenso viziato (cio non valido in quanto il paziente non stato adeguatamente informato) Cassazione sez. IV 5 novembre 2002 numero 1240 162 Avvocato Angela Carozzi
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  • 163 Privilegiare la chiarezza e commisurare il dettaglio alla capacit di comprensione ed alle esigenze della persona Evitare laccanimento ed il terrorismo informativo (reazioni abnormi ed eccezionali); Quindi necessario: 163 Avvocato Angela Carozzi
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  • 164 IL CONSENSO INFORMATO ALLATTO MEDICO il consenso deve essere: l informazione deve essere: - personale - veritiera - esplicito - completa - specifico - compresa - consapevole - libero - preventivo pu essere sempre revocato deve essere espresso da individuo capace di intendere e volere non valido se diretto a richiedere o ad assecondare la elisione di beni indispensabili quali la vita o l integrit fisica incombe su tutti i medici in base alla loro specifica attivit si pu prescindere in caso di necessit (urgenza inderogabile ai fini della vita) il consenso informato anche se presunto non mai implicito la legge prevede l acquisizione scritta solo per le trasfusioni di sangue o emoderivati, nei trapianti, nella sperimentazione, nella privacy, negli accertamenti da Hiv, nei trattamenti radianti; tuttavia l acquisizione scritta pu valere come prova dellavvenuto consenso 164 Avvocato Angela Carozzi
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  • 165 Nell'ambito dell'attivit' medico-chirurgica la necessit di documentare adeguatamente il consenso del paziente mediante la sottoscrizione di apposito modulo ha la funzione primaria di dare atto della completezza dell'informazione fornita dal sanitario e della volont espressa dal paziente, cos che tanto pi precisa e completa e' la specificazione della natura dell'atto chirurgico tanto maggiore e' la certezza che il malato sia stato correttamente richiamato all'atto di assenso e ai suoi effetti. Peraltro, quando la manifestazione del consenso non risponda ai requisiti della precisione e della completezza, non pu dirsi per ci solo che il paziente non abbia ricevuto una corretta informazione e che, di conseguenza, la scriminante non operi, dovendosi invece rigorosamente accertare la mancanza di una corretta informazione e la conoscenza di tale fatto in capo al sanitario. (Fattispecie nella quale il paziente sottoposto ad intervento chirurgico di sostituzione valvolare aveva rilasciato dichiarazione di assenso su un modulo dal contenuto generico, nel quale non erano specificate il tipo di valvola impiantata, la novit dell'utilizzo e la possibile alternativa dell'impianto di altra con diverse caratteristiche e di uso ormai consolidato). Pretura Milano, 2 marzo 1998 Foro ambrosiano 1999, 131 (s.m.) 165 Avvocato Angela Carozzi
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  • 166 CARATTERISTICHE DEL CONSENSO INFORMATO: 1. non valido se diretto a richiedere e ad assecondare la elisione di beni indispensabili quali la vita e la integrit fisica 2. incombe su tutti i medici in base alla loro specifica attivit 3. si pu prescindere in caso di necessit (urgenza inderogabile ai fini della vita) 4. si pu prescindere nei casi in cui il paziente ha chiesto in modo espresso di non essere informato 166 Avvocato Angela Carozzi
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  • 167 IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA - ACQUISIZIONE ogni medico anche se attua una terapia prescritta dallo specialista deve sempre informare e acquisire il consenso dal paziente nel caso di mancato consenso ne risponde non solo il medico maanche la struttura 167 Avvocato Angela Carozzi
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  • 168 Requisiti: Forma Comprensibilit Esaustivit 168 Avvocato Angela Carozzi
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  • 169 LA FORMA: La legge prevede l acquisizione scritta solo in caso: di trasfusione di sangue o emoderivati nella sperimentazione nei trapianti per la privacy negli accertamenti per lindividuazione della infezione da Hiv nei trattamenti radianti 169 Avvocato Angela Carozzi
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  • 170 Consenso informato e HIV Nessuno pu essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare linfezione da HIV se non per motivi di necessit clinica nel suo interesse. Nessuno pu essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare linfezione da HIV se non per motivi di necessit clinica nel suo interesse. La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV pu essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV pu essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti Avvocato Angela Carozzi
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  • 171 Cass. civ. Sez. III Sent., 30 gennaio 2009, n. 2468Colui il quale venga sottoposto ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV ha il diritto - riconosciutogli sia dal generale principio di cui all'art. 32 della Costituzione, sia dall'art. 5, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135 - sia di esserne informato, sia di rifiutare il trattamento. Tale diritto pu venir meno solo nel caso in cui vi sia necessit di intervenire ed il paziente non sia in grado di esprimere il proprio consenso, ovvero nel caso di preminenti esigenze di interesse pubblico, quali la necessit di prevenire un contagio. Ne consegue che l'esecuzione delle suddette analisi senza il consenso del paziente, sebbene questi fosse pienamente in grado di esprimerlo, costituisce un fatto illecito ed obbliga il sanitario che l'ha eseguito al risarcimento del danno. (Cassa con rinvio, App. Perugia, 11 maggio 2004) Cass. civ. Sez. III Sent., 30-01-2009, n. 2468 (rv. 606329) V.A. c. C.C. FONTI Mass. Giur. It., 2009 - CED Cassazione, 2009 -- Danno e Resp., 2009, 4, 446 Avvocato Angela Carozzi
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  • 172 CONTENUTO TIPO di TRATTAMENTO TIPO di SOSTANZA VANTAGGI E SVANTAGGI TRATTAMENTO REAZIONI COMUNI E RARE RISCHI E POTENZIALI COMPLICANZE PRECAUZIONI PRIMA E POST STATO DELLA STRUTTURA DICHIARAZIONE SU EVENTUALI PATOLOGIE /ALLERGIE DEL PZ INDICAZIONI DI PRECEDENTI TRATTAMENTI SUL PZ AUTORIZZAZIONE PRIVACY AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE 172 Avvocato Angela Carozzi
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  • 173 Vale il consenso dei parenti???? Dipende. Avvocato Angela Carozzi
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  • 174 Non pu ritenersi valido il consenso espresso da uno dei parenti, giacch quando, come nel caso di specie, il paziente capace di intendere e volere egli l'unico soggetto legittimato a consentire trattamenti che incidano sul proprio corpo e sulla qualit della propria vita. Tribunale Milano, 14 maggio 1998 Resp. civ. e prev. 1999, 487 nota (GORGONI) 174 Avvocato Angela Carozzi
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  • Lede il diritto di autodeterminazione del paziente in ordine alla propria salute, ed conseguentemente tenuta a risarcire il danno esistenziale ex art. 2059 c.c., la struttura sanitaria che, pur avendo fatto sottoscrivere al ricoverato il modulo per il consenso informato, non fornisce adeguate informazioni in merito ai rischi ed alle eventuali complicazioni correlabili allintervento chirurgico, in relazione anche alla natura delloperazione e al livello culturale ed emotivo del paziente. (Trib. Venezia 4.10.2004, DResp. 8-9/2005, 863).
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  • 176 CHI RESPONSABILE DELLACQUISIZIONE DEL C.I.?? LO.S. che si proposto di intraprendere lattivit diagnostica e/o terapeutica e/o di altro operatore sanitario limitatamente agli atti e alle informazioni di sua specifica competenza lacquisizione del consenso deve essere effettuata da chi esegue la prestazione 176 Avvocato Angela Carozzi
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  • 177 LA COMPRENSIONE DELL INFORMAZIONE L informazione deve essere comprensibile. Il paziente deve capire la situazione che si trova ad affrontare e le alternative in modo che possa effettivamente scegliere 177 Avvocato Angela Carozzi
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  • 178 COME DEVE COMPORTARSI IL MEDICO? DEDICARE TEMPO AL PZ DISPONIBILE ALLASCOLTO PARTECIPAZIONE CAPACITA COMUNICATIVE CONOSCENZE CLINICHE LINGUAGGIO ADEGUATO VERIFICA DELLA COMPRENSIONE 178 Avvocato Angela Carozzi
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  • 179 FATTORI CHE CONDIZIONANO LA CATTIVA RICEZIONE DEL MESSAGGIO STRESS STATO DI SALUTE FRAGILIT EMOTIVA TEMPO RISTRETTO AMBIENTE SFAVOREVOLE 179 Avvocato Angela Carozzi
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  • 180 IN CASO DI RIFIUTO DEL CONSENSO COSA DEVE FARE IL MEDICO? Pz cosciente non in pericolo di vita: ???? Pz incosciente e in pericolo di vita: ????? 180 Avvocato Angela Carozzi
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  • 181 Il consenso va prestato per tutte le fasi delloperazione? 181 Avvocato Angela Carozzi
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  • 182 IL CONSENSO VA ESTESO ALLE OPERAZIONI COMPLEMENTARI?? 182 Avvocato Angela Carozzi
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  • 183 NELLE MALATTIE PSICHICHE RILEVA LA MANCANZA DI CONSENSO INFORMATO??? Art. 6 Convenzione di Oviedo: Il trattamento pu essere legittimamente eseguito su pazienti incapaci di prestare il consenso: 1)ove il trattamento sia compiuto a beneficio del pz 2)Il trattamento sia autorizzato dal legale rapprsenteate del pz medesimo 3)Situazione di emergenza 183 Avvocato Angela Carozzi
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  • 184 CASI PARTICOLARI Incapace naturale Minorenne Interdetto Amministrato 184 Avvocato Angela Carozzi
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  • 185 Lincapace naturale giuridicamente la persona che sebbene legalmente capace, sia tuttavia PER CAUSE NATURALI ANCHE TRANSITORIE incapace di intendere o di volere (ART. 428 C.C). Gli atti compiuti possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio allautore 185 Avvocato Angela Carozzi
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  • 186 INCAPACIT NATURALE COSA FARE? 1.Prestare le cure indispensabili e indifferibili. 2.portare il paziente verso un miglioramento della propria capacit decisionale Il consenso diventa uno degli obiettivi della terapia. 3.Concordare ogni intervento con i parenti pi stretti 4.Quando vi dissenso tra i familiari o le decisioni sono contrarie allinteresse del paziente adire al giudice tutelare per una amministrazione di sostegno o al Procuratore della Repubblica per liniziativa di una interdizione. 186 Avvocato Angela Carozzi
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  • 187 Prima dei 7 anni Impossibile un consenso autonomo del bambino Dai 7 ai 14 anni Va ricercato il consenso del bambino e dei genitori Dopo i 14 anni prioritario il consenso delladolescente Comitato Nazionale per la Bioetica IL CONSENSO DEL MINORE 187 Avvocato Angela Carozzi
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  • 188 PAZIENTE MINORENNE La potest sui figli esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316,comma 2, C.C.) o da un solo genitore se laltro genitore morto o decaduto o sospeso dalla potest. Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 C.C). In questi casi il consenso comune considerato implicito. 188 Avvocato Angela Carozzi
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  • 189 PAZIENTE MINORENNE interventi importanti a) Entrambi i genitori presenti e daccordo: si acquisisce il consenso e si procede. Il consenso comune sempre necessario in caso di genitori separati o divorziati o non conviventi, in base al principio che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative allistruzione, alleducazione e alla salute sono assunte di comune accordo (art. 155, comma 3, e 317, comma 2 C.C.). 189 Avvocato Angela Carozzi
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  • 190 b) Assenza di un genitore incapacit - naturale o dichiarata con pronuncia di interdizione giudiziale - che renda impossibile lesercizio della potest per latto sanitario: sufficiente lacquisizione del consenso del solo genitore presente e capace (art.317, comma 1 CC). c) Assenza di un genitore per lontananza o impedimento: Al fine di semplificare e snellire questa fase, si propone che il genitore presente compili e sottoscriva sotto la sua responsabilit il modulo di autocertificazione attestante la condizione di lontananza o impedimento dellaltro genitore, che deve essere conservato insieme al modulo di consenso. 190 Avvocato Angela Carozzi
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  • 191 d) disaccordo tra i genitori: in caso di disaccordo la decisione rimessa al giudice, quindi non si pu procedere allerogazione dellatto sanitario, a meno che non ricorra lo stato di necessit, art. 54 CP. e) opposizione di entrambi i genitori: se ritiene indispensabile latto sanitario per il minorenne, e la situazione non riveste carattere di urgenza, si procede con la segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni perch presenti ricorso al Tribunale per i minorenni per un provvedimento che precluda ai genitori lesercizio della potest limitatamente a quello specifico atto sanitario e autorizzi tale atto anche a prescindere dal loro consenso. 191 Avvocato Angela Carozzi
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  • 192 f) Minorenne che giunga alla struttura sanitaria non accompagnato: Se ricorre lo stato di necessit (art. 54 C.P.) si procede; In caso contrario si procede a contattare i genitori g) minorenne che vive in strada senza reperibilit dei genitori o minore straniero non accompagnato Procedere a segnalazione alla Procura della Repubblica per un provvedimento autorizzativo urgente. Si dovr inoltre segnalare il caso al giudice tutelare per lapertura di tutela e la nomina di un tutore. h) Minorenne che ha un tutore: necessario un Consenso esplicito del tutore 192 Avvocato Angela Carozzi
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  • 193 PAZIENTE INTERDETTO Soggetto maggiorenne affetto da abituale infermit di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sia dichiarato incapace di intendere e di volere (art. 414 C.C). Il giudice lo dichiara con sentenza incapace di provvedere ai propri interessi e nomina un tutore, che ha la funzione di rappresentante legale ed ha titolo ad esprimere il consenso alle prestazioni sanitarie nellinteresse della persona assistita, se ci non esplicitamente escluso dal provvedimento. I provvedimenti di nomina dovranno essere trattenuti in copia agli atti unitamente al documento di riconoscimento del soggetto nominato; Qualora sorgano dubbi sulla titolarit ad esprimere il consenso allatto sanitario dovr essere richiesto parere allufficio legale dellazienda. Il medico ha lobbligo di dare informazioni al soggetto tutelato e di tenere conto della sua volont, compatibilmente con la sua capacit di comprensione. In caso di opposizione da parte del tutore, al di fuori dello Stato di necessit, informare il giudice tutelare. 193 Avvocato Angela Carozzi
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  • 194 Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per effetto di una infermit ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilit, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, pu essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 194 Avvocato Angela Carozzi
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  • 195 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (Legge 6/2004) Art. 406 c.c. I Responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna lapertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. 195 Avvocato Angela Carozzi
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  • 196 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (Legge 6/2004) pu ritenersi acquisito dall'ordinamento il principio per cui il "sostegno" normativo della "cura" della persona (e degli "interessi" di essa) non si limita alla sfera economico-patrimoniale ma tiene conto dei bisogni e delle aspirazioni dell'essere umano ricomprendendo ogni attivit della vita civile giuridicamente significativa; questo comporta il coinvolgimento anche di quel diritto-dovere di esprimere il c.d. consenso informato a terapie mediche e/o interventi quando l'interessato non sia in grado di determinarsi. Tribunale di Modena, con il decreto 15 settembre 2004http://www.altalex.com/index.php?idnot=3264 196 Avvocato Angela Carozzi
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  • 197 Ricorrono i presupposti affinch la decisione in merito al consenso al trattamento sanitario venga rimessa all'amministratore di sostegno quando l'interessata non abbia la capacit naturale necessaria ad esprimere un consenso od un rifiuto consapevoli in relazione al trattamento chirurgico prospettato dai sanitari, n vi la probabilit che l'interessata riacquisti in tempi brevi la capacit d'intendere e di volere idonea a consentirle una decisione consapevole, mentre d'altro canto l'intervento sanitario manifestamente necessario ed urgente. (Trib. Roma, 22.12.2004, GM, 2005, 11 2344) 197 Avvocato Angela Carozzi
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  • 198 Soggetto affetto da disturbo delirante cronico delirante con tematiche di grandezza con negazione della malattia e da una forma grave di diabete. Dato atto dellincapacit di esprimere un valido consenso allindispensabile sottoposizione a cure e terapie antidiabetiche, autorizza lAmministratore di sostegno a porre in essere, in nome e per conto del beneficiario, tutte le iniziative che si renderanno necessarie al fine di attuare linserimento in una struttura protetta del circondario; autorizza altres lamministratore di sostegno ad esprimere, in nome e per conto del beneficiario, il consenso informato ai trattamenti terapeutici proposti dai medici, se ed in quanto richiesti e/o necessari, ponendo in essere ogni iniziativa conseguente. (Trib. Modena, 15.9.2004, www.altalex.com)www.altalex.com 198 Avvocato Angela Carozzi
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  • La responsabilit e i doveri del medico non riguardano solo lattivit propria e delleventuale equip che a lui risponda, ma si estende allo stato di efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui presta la sua attivit, e si traduce in un ulteriore dovere di informazione del paziente. Il consenso informato personale del paziente o di un proprio familiare in vista di un intervento chirurgico o di altra terapia specialistica o accertamento diagnostico invasivi, non riguardano soltanto i rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situazione soggettiva e allo stato dellarte della disciplina, ma riguardano anche la concreta, magari momentaneamente carente situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature, e al loro regolare funzionamento (Cass. Civ., 16.5.2000, n. 6318, D Resp., 2/2001, 154).
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  • MANCANZA DEL CONSENSO INFORMATO: La violazione dellobbligo di informazione costituisce reato?
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  • Art. 584 c.p.: omicidio preterintenzionale Art. 584 c.p.: omicidio preterintenzionale Art. 582 c.p.: lesione personale dolosa Art. 582 c.p.: lesione personale dolosa Art. 609 c.p.: violenza privata Art. 609 c.p.: violenza privata Art. 613 c.p.: stato di incapacit procurato mediante violenza Art. 613 c.p.: stato di incapacit procurato mediante violenza
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  • 202 : DELITTI CONTRO LA VITA E LINCOLUMITA INDIVIDUALE Art. 582 Lesione personale Dolosa Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa (1). ( 1)Articolo cosi' modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma e' stato successivamente cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 202 Avvocato Angela Carozzi
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  • 203 : DELITTI CONTRO LA VITA E LINCOLUMITA INDIVIDUALE Art. 590 c.p. : chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309. Se la lesione grave la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619; se gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime della reclusione da uno a tre anni 203 Avvocato Angela Carozzi
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  • 204 CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI Durata malattia fino a 20 ggda 21 a 40 ggpi di 40 gg Certamente o probabilmente insanabile LIEVISSIMELIEVIGRAVISSIMEGRAVI Art 582 cp 204 Avvocato Angela Carozzi
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  • 205 LIEVISSIME LIEVI GRAVI GRAVISSIME Querela Ufficio Ufficio Ufficio Dolose Art. 582 c.p. Art. 595 c.p. PROCEDIBILITA DELLE LESIONI PERSONALI LIEVISSIME LIEVI GRAVI GRAVISSIME Querela Querela Ufficio/querela Ufficio/querela Colpose 205 Avvocato Angela Carozzi
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  • 206 La violazione dellobbligo di informazione costituisce illecito civile??? 206 Avvocato Angela Carozzi
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  • 207 In caso di esito infausto o in mancanza di consenso vi responsabilit penale del medico??? 207 Avvocato Angela Carozzi
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  • 208..e in caso di esito fausto??? 208 Avvocato Angela Carozzi
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  • 209 Esiste il diritto del paziente di rifiutare le cure? Anche se salva vita? 209 Avvocato Angela Carozzi
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  • 210 E lecita la somministrazione al paziente di trattamenti di sostegno vitale, a fronte del consenso presunto di segno opposto o in mancanza di qualsiasi consenso??? E lecito interrompere i trattamenti??? 210 Avvocato Angela Carozzi
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  • 211 Va rispettata la volont del paziente non in pericolo di vita e cosciente?? 211 Avvocato Angela Carozzi
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  • 212 Strategie comportamentali del medico per fronteggiare la domanda risarcitoria dei pazienti 212 Avvocato Angela Carozzi
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  • 213 Aumento del contenzioso 213 Avvocato Angela Carozzi
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  • 214 Come comportarsi? Strategie. 214 Avvocato Angela Carozzi
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  • 215 Egregio Dottore, si rivolto al mio studio il sig. Mario Rossi il quale, a seguito di trattamento sanitario di . svolto presso la struttura ospedaliera Si salvi chi pu lamenta di aver subito gravi lesioni, sia fisiche che morali, nonch postumi invalidanti. Stante quanto sopra vorr contattare lo scrivente studio per la definizione bonaria della vertenza entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente. In difetto avendo ricevuto espresso mandato dalla cliente, adiro le competenti autorit giudiziarie nelle opportune sedi, senza ulteriore avviso. Distinti saluti. Avv. Angela Carozzi 215 Avvocato Angela Carozzi
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  • 216 Strategie comportamentali Preventive Contenitive 216 Avvocato Angela Carozzi
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  • 217 STRATEGIE PREVENTIVE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA - CORRETTA ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO 217 Avvocato Angela Carozzi
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  • 218 Lattivit del medico si deve esplicare nellesatta esecuzione della prestazione assunta contrattualmente e nella corretta informazione del paziente. 218 Avvocato Angela Carozzi
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  • 219 Lambito della responsabilita medica si ampliato fino a ricomprendere oltre alla colpa professionale anche la mancata acquisizione del consenso informato 219 Avvocato Angela Carozzi
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  • 220 La condotta omissiva ha valore del tutto autonoma tanto che in caso di inadempimento non assume rilievo la correttezza del trattamento effettuato sul paziente. 220 Avvocato Angela Carozzi
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  • 221 Rapporto tra medico e paziente: ALLEANZA TERAPEUTICA 221 Avvocato Angela Carozzi
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  • 222 STRATEGIE: -VALUTAZIONE CONCRETEZZA PRETESA RISARCITORIA -VALUTAZIONE NESSO CAUSALE -VALUTAZIONE ENTITA DANNO -DIALOGO CON IL PAZIENTE 222 Avvocato Angela Carozzi
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  • 223 Onere della prova il risarcimento del danno per la violazione dellobbligo del consenso inforato automatico? Sentenza di San Martino (Cass. SS.UU. 75/08 secondo cui NON sufficiente ai fini risarcitori la mera violazione del consenso ma occorre la prova del danno subito dal paziente che non pu essere individuato nella mera violazione dellinteresse leso in quanto il danno quale componente dellillecito una conseguenza eventuale dellevento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danno 223 Avvocato Angela Carozzi
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  • 224 Su chi grava lonere della prova del consenso??????? MEDICO!!! 224 Avvocato Angela Carozzi
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  • 225 AZIONI GIUDIZIARIE 225 Avvocato Angela Carozzi