060622 QF Tassazione FIRR agenti - Integra on · PDF fileServizio Quesiti Area: QF 22 giugno...

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QUESITO TASSAZIONE FIRR AGENTI

ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito.

Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell' estensore.

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Servizio Quesiti

Area: QF 22 giugno 2006

RIPRODUZIONE VIETATA Pag | 1

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REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]

IL QUESITO

“Fatturazione indennità risoluzione fine rapporto contratto di agenzia. Abbiamo avuto pareri discordi circa il versamento della ritenuta d'acconto su fatture di rappresentanti che hanno chiuso il rapporto con la ns. società. Il ns. commercialista asserisce che il versamento va fatto con la ritenuta al 20% sul 100% dell'imponibile, esente IVA ed il versamento della ritenuta va fatto con codice tributo 1040. Un nostro rappresentante consultato il proprio commercialista mi comunica che la ritenuta deve essere al 23% e va versata con codice tributo 1038. Sono tutti agenti e non subagenti. Conoscendo la Vs. competenza Vi preghiamo, di comunicarci come avviene la corretta fatturazione, la ritenuta d'acconto da applicare e il codice tributo con cui fare il versamento.”

LA RISPOSTA Veniamo dunque al quesito posto premettendo che dal tono del quesito abbiamo compreso trattasi di agenti che svolgono la loro attività in forma individuale (persone fisiche e non società. Il fondo indennità per la risoluzione del rapporto di agenzia (FIRR) compete all'agente titolare di un contratto a tempo indeterminato. Questa somma è a totale carico dell'impresa mandante e la sua determinazione avviene sulla base del monte delle provvigioni di pertinenza dell'agente, maggiorata di ogni altra somma che gli è stata erogata nell'anno. Qualora la risoluzione del rapporto avvenga in data antecedente alla scadenza dell'accantonamento annuale, il FIRR è da liquidarsi direttamente all’agente. L’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia, per espressa previsione dell’art. 53, comma 2, lett. e), TUIR, rientra tra i redditi di lavoro autonomo (al contrario delle provvigioni che vanno inquadrate tra i redditi di impresa). Conseguentemente la ritenuta di acconto da versare all’Erario è pari al 20% ed il relativo codice tributo da apporre sul mod. F24 è 1040. Si noti altresì che tali indennità, di norma essendosi venute a formare in più anni, rientrano tra i redditi di lavoro autonomo soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d), TUIR. Ai fini IVA, l'indennità in oggetto costituisce fattispecie esclusa in base all'articolo 2, comma 3, lettera a), DPR 633/1972. Sotto il profilo giuridico, infatti, l'erogazione del FIRR rappresenta una cessione di denaro fatta dall'impresa mandante in favore dell'agente, per cui si configura l'ipotesi contemplata dalla norma citata. Ne consegue che l’emissione della fattura non è richiesta dalla normativa.