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Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – DIRITTI REALI Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 1 Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli VINCENZO FRANCESCHELLI SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO - ad uso degli studenti – vietata la riproduzione- (Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della materia. Non sono sufficienti per la preparazione dell’esame). Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli DIRITTI REALI 6 SESTA LEZIONE Prof. Vincenzo Franceschelli DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Diritti reali Prof. Vincenzo Franceschelli Argomenti I diritti reali e il libro III del Codice civile I beni La proprietà Modi di acquisto della proprietà Proprietà immobiliare Diritti reali di godimento Comunione Il possesso L’usucapione Prof. Vincenzo Franceschelli I DIRITTI REALI IL LIBRO III DEL CODICE CIVILE Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli 1. I DIRITTI REALI E IL TERZO LIBRO del CODICE CIVILE

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Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – DIRITTI REALI

Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione

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VINCENZO FRANCESCHELLI

SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO- ad uso degli studenti – vietata la riproduzione-(Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della materia. Non sono sufficienti per la preparazione dell’esame).

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DIRITTI REALI

6SESTALEZIONE

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DIRITTO PRIVATOProf. Vincenzo Franceschelli

Diritti reali

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ArgomentiI diritti reali e il libro III del Codice civileI beniLa proprietàModi di acquisto della proprietàProprietà immobiliareDiritti reali di godimentoComunioneIl possessoL’usucapione

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IDIRITTI REALI

IL LIBRO III DEL CODICE CIVILE

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1.I DIRITTI REALI E IL TERZOLIBROdelCODICE CIVILE

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IL LIBRO TERZO DEL CODICE CIVILE È DEDICATO AI

DIRITTI REALI .Esso corrisponde al Libro II del Codice

civile del 1865 .

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Struttura del Libro III del codice civile

Titolo Denominazione Articoli• Titolo I dei beni 810 – 831• Titolo II della proprietà 832 – 951• Titolo III della superficie 952 – 956• Titolo IV dell'enfiteusi 957 – 977• Titolo V dell'usufrutto, dell’uso e dell’abitazione

978 – 1026• Titolo VI delle servitù prediali1027 - 1099• Titolo VII della comunione 1100 – 1139• Titolo VIII del possesso1140 – 1170 • Titolo IX della denunzia di nuova opera e di danno

temuto 1171 - 1172

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2.

I DIRITTIREALI

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I DIRITTI REALII diritti reali sono IURA IN RE: diritti sulla cosa.I diritti reali hanno caratteristiche proprie che li distinguono dagli altri diritti: la pienezza, l'esclusività e la realità. I diritti reali si distinguono in diritti in re propria e diritti in re aliena . Diritto reale in re propria è la proprietà. I diritti reali in re aliena sono diritti reali su cosa di proprietà altrui.

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I DIRITTI REALI SONO IURA IN RE

CIOÈ DIRITTI SULLA COSA.Caratteristiche dei

diritti reali sono la assolutezza e la immediatezza.Pienezza, esclusività, e realità sono caratteristiche

della proprietà, il primo dei diritti reali.

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DIRITTIREALI

IN RE PROPRIA

(proprietà)

IN REALIENA

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I DIRITTI REALI SI DISTINGUONO IN

•IN RE PROPRIA (PROPRIETÀ)•IN RE ALIENA

DIRITTI

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DIRITTO REALE IN RE PROPRIA E’LAPROPRIETÀ

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I DIRITTI REALI

CATEGORIE DI DIRITTI REALI

PROPRIETÀ DIRITTI REALI DIRITTI REALI

DI GODIMENTO DI GARANZIA

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Il diritto assoluto sulla cosa può essere sulla cosa propria (proprietà). Ma può anche essere un diritto reale su cosa altrui (es: servitù di passo). Si opera così una frattura tra nozione di proprietà e nozione di diritto reale (iura in re aliena).

Diritto reale in re propria è la proprietà. I diritti reali in re aliena si distinguono in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia.

La nozione di diritto reale in re propria (diritto di godere in modo pieno e assoluto della cosa) permette di costituire diritti reali minori, che comportano un limite all'assolutezza del diritto stesso.

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DIRITTIREALI

In re aliena

DI GODIMENTO

DI GARANZIA

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3.

DIRITTIREALI diGODIMENTO

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DIRITTI REALI DI GODIMENTO•usufrutto

•uso•abitazione•superficie

•servitù prediali•enfiteusi

DIRITTI REALI DI GARANZIA•pegno•ipoteca

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DIRITTI REALI di GODIMENTO

I DIRITTI REALI DI GODIMENTOCOSTITUISCONO

UNA LIMITAZIONEALLA PIENEZZA DELLA PROPRIETÀ

(il proprietario resta proprietario, ma sulla stessa res

si costituisce il diritto reale di godimento di un altro soggetto)

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a) Diritti reali di godimento.

• Usufrutto (981 ) E' lo ius utendi fruendi salva rerum substantia. E' cioè il diritto di godere della cosa altrui rispettandone la destinazione economica.

• Uso (1021) E' il diritto di servirsi di un bene, e, se questo è fruttifero, di raccogliere i frutti, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.

• Abitazione (1022) E' il diritto di abitare la casa altrui limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.

• Superficie (952 ) E' il diritto di proprietà su una costruzione, separata dalla proprietà del suolo.

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a) Diritti reali di godimento.

• Servitù (1027) La servitù prediale consiste in un peso imposto sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante.

• . Enfiteusi (959) E' il diritto reale che attribuisce all'enfiteuta gli stessi diritti sul fondo che avrebbe il proprietario, salvo l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare il canone periodico

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4.

DIRITTIREALI diGARANZIA

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DIRITTI REALI di GARANZIA

I DIRITTI REALI DI GARANZIA(PEGNO ED IPOTECA)ATTRIBUISCONO UNA

RELAZIONE REALE SULLA COSA,NEL SENSO CHE IMPONGONO ERGA OMNES

UN DOVERE NEGATIVO DI NON INGERENZA SULLA COSA

OGGETTO DEL PEGNO O DELL'IPOTECA

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a) Diritti reali di garanzia

• Pegno (mobili) (2784) E' il diritto reale che il debitore o il terzo concede al creditore su una cosa mobile a garanzia di un credito.

• Ipoteca (immobili) (2808) E' il diritto reale che attribuisce al creditore il potere di espropriare l'immobile su cui l'ipoteca è costituita, e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

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Ricevuta di un anello d’oro dato in pegno al Pio Monte di Montalcino

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Prestito su pegno di una banca

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LE IPOTECHE SI POSSONO COSTITUIRE SOLO SU BENI IMMOBILI

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5.Caratteristichedei

DIRITTIREALI

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PIENEZZA Al proprietario sono attribuite tutte le possibilità di godimento

usque ad sidera usque ad inferos

ASSOLUTEZZAIl diritto reale è protetto contro le lesioni di qualunque terzo

ESCLUSIVITÀLa caratteristica di esclusività significa che il diritto reale attribuisce al titolare il potere di far valere il diritto erga omnes. Su tutti i terzi grava l'obbligo di astenersi dal turbare o impedire

l'esercizio del diritto

REALITÀ (diritto di sequela)

Il diritto reale segue la cosa. Esso consiste in una relazione

immediata con la cosa

ELASTICITÀ La costituzione sul bene di un diritto reale in re aliena comprime il diritto di proprietà. Ma quando il diritto reale in re aliena viene a cessare, il proprietario riacquista la pienezza del diritto. Si

parla allora di « elasticità » del diritto reale

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PIENEZZA DEL DIRITTO REALE

• I diritti reali attribuiscono una signoria piena sulla cosa. Al proprietario sono attribuite tutte le possibilità di godimento. Si parla quindi, in relazione ai diritti reali, di pienezza del diritto.

• L'art. 832 descrive la proprietà come un diritto pieno. Esso consiste nel diritto di godere della cosa in modo pieno ed esclusivo.

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ASSOLUTEZZA DEL DIRITTO REALE

• I diritti reali appartengono alla categoria dei diritti assoluti. I diritti reali sono difendibili erga omnes e quindi attribuiscono al rapporto del soggetto con la cosa la natura del diritto assoluto.

• A tale diritto corrisponde per la collettività il dovere di rispettare tale diritto, di astenersi dal turbare il rapporto del titolare con la cosa.

• All'assolutezza del diritto reale si contrappone la relatività del diritto di credito. La tutela del diritto di credito è limitata alla persona del debitore.

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TIPICITÀ

• Numero chiuso dei diritti reali • La categoria dei diritti reali comprende «

tipi » di diritti espressamente e tassativamente previsti dalla legge .

• Non è dato ai privati creare nuovi tipi di diritti reali

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IIDIRITTI REALI

I BENI

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ArgomentiL’oggetto del rapporto giuridico: i beni.Classificazione dei beni.

A) Beni mobili e beni immobili.B) Beni fungibili (o di genere) e infungibili (o di specie).C) Beni consumabili e inconsumabili.D) Beni divisibili e indivisibili.E) Beni esistenti e beni futuri.

Patrimonio, frutti, pertinenze, universalità di mobili.

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1.I BENI

…sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto…

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L’OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO:

I BENI. COSE E BENI.

BENI PRIVATI E PUBBLICI

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COSE E BENI• Cosa è termine

generico che indica qualsiasi "oggetto" di individuazione fisica.

• Il diritto non si occupa di tutte le "cose" (es. aria, acqua, etc.) ma solo di quelle che sono al centro dei rapporti giuridici

• La nozione giuridica di bene è più ristretta della nozione fisica di cosa .

• Bene in senso giuridico ha un significato particolare: ai sensi dell'art. 810 "sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto"

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David Teniers, (Flemish)

TitleThe Alchemist

Chronology1631-1640Museo del Prado -Madrid

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CLASSIFICAZIONE DEI BENI

I beni (cioè le cose che possono formare oggetto di diritto) si distinguono innanzitutto in

La distinzione tra beni privati e beni pubblici è quindi collegata ad un vincolo di destinazione

BENI PRIVATISono quelli che appartengono ai privati

BENI PUBBLICI Sono quelli che, a grandi linee, fanno capo allo Stato e agli enti pubblici

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I BENI PUBBLICI SI CLASSIFICANO IN

•DEMANIALI•DEL PATRIMONIO DELLO STATO

BENI

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BENI PUBBLICI

Beni pubblici sono beni che appartengono allo Stato e agli enti pubblici .• I beni pubblici si classificano in beni

demaniali (822) e beni del patrimonio dello Stato.

• A loro volta i beni demaniali si distinguono in beni del c.d. demanio necessario e beni del c.d. demanio accidentale. I beni del patrimonio dello Stato si distinguono in beni del patrimonio disponibile e beni del patrimonio indisponibile

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BENI DEMANIALI

c.d. demanio necessario

c.d. demanio accidentale

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demanio necessario

• lido del mare • opere destinate alla difesa nazionale• spiaggia • le rade e i porti

• fiumi • laghi (824)

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demanio accidentale

• strade • autostrade • strade ferrate • aerodromi • acquedotti • immobili d'interesse storico, archeologico e

artistico • le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli

archivi, delle biblioteche

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DELLO STATO

BENI DEL PATRIMONIO DELLO STATO

Patrimonio disponibile

Patrimonio indisponibile

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2.CLASSIFICAZIONE

deiBENI

…sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto…

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CLASSIFICAZIONE DEI BENI

• BENI MOBILI E BENI IMMOBILI• BENI FUNGIBILI E BENI INFUNGIBILI• BENI CONSUMABILI E BENI

INCONSUMABILI• BENI DIVISIBILI E BENI INDIVISIBILI• BENI ESISTENTI E BENI FUTURI

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I beni vengono innanzitutto suddivisi, secondo la tradizionale partizione, in beni mobili ed immobili.I beni mobili si distinguono poi in beni fungibili ed infungibili, a seconda che si possano sostituire o no gli uni agli altri.I beni si distinguono inoltre in beni consumabili ed inconsumabili. Sono consumabili i beni che si consumano attraverso la loro utilizzazione. Sono inconsumabili i beni suscettibili di utilizzazione multipla.I beni si distinguono inoltre in beni divisibili ed indivisibili. Sono divisibili le cose suscettibili di essere suddivise in parti senza che se ne alteri la destinazione economica. Sono indivisibili le cose che, se suddivise, perderebbero la loro funzione economica.Infine si distingue tra beni esistenti e beni futuri.

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3.BENI mobili e BENIimmobili

…sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto…

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BENI

MOBILI

IMMOBILI

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BENI MOBILI ED IMMOBILI

• IL CODICE CIVILE, ALL'ART. 812, DEFINISCE BENI IMMOBILI LE COSTRUZIONI, ANCHE SE UNITE AL SUOLO A SCOPO TRANSITORIO, NONCHÉ I MULINI, I BAGNI E GLI ALTRI EDIFICI GALLEGGIANTI, QUANDO SONO SALDAMENTE ASSICURATI ALLA RIVA O ALL'ALVEO IN MODO PERMANENTE

• Sono immobili : • -il suolo• -le sorgenti e i corsi d'acqua• -gli edifici• -e generalmente tutto ciò che è

naturalmente o artificialmente incorporato al suolo

• Sono reputati immobili : • -i mulini• -i bagni• -gli edifici galleggianti saldamente

assicurati alla riva

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La distinzione tra beni mobili e beni immobili attiene alle seguenti principali partizioni: a) Formalità per la circolazione dei beni

Nei mobili: vale il principio della rapidità e semplicità dei trasferimenti mobiliari. Negli immobili: la circolazione immobiliare è più lenta, soggetta a maggiori controlli e formalità

b) Pubblicità La circolazione degli immobili è soggetta alle formalità della trascrizione (pubblicità immobiliare, 2643)

c) Possesso vale titolo Nella circolazione mobiliare vale il principio possesso vale titolo (1153: possesso di buona fede di beni mobili)

d) Res nullius La proprietà di mobili « res nullius » si acquista con l'occupazione ( 923). Per quanto riguarda gli immobili, non si ammette, per non turbare l'ordine sociale, che un immobile sia di proprietà di nessuno (e quindi suscettibile di occupazione). Ai sensi dell'art. 827, gli immobili vacanti sono di proprietà dello Stato. Dispone infatti l'art. 827 che gli immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato

e) Diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca)

Pegno ed ipoteca sono diritti reali di garanzia che riguardano i mobili il primo e gli immobili il secondo.

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LE ENERGIE (art. 814)

• LE ENERGIE NATURALI AVENTI VALORE ECONOMICO SONO BENI IN SENSO GIURIDICO, E VANNO CONSIDERATE BENI MOBILI

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• Art. 814. Energie. — Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico

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4.BENI altreclassificazioni

…sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto…

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BENI

FUNGIBILI

INFUNGIBILI

Beni o cose fungibili (o di genere) sono quelli che si possono sostituire gli uni agli altri

Beni o cose infungibili sono cose unicheo determinate. Sono beni chenon è indifferente sostituire l'uno con l'altro Vincenzo Franceschelli

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BENI

CONSUMABILI

INCONSUMABILI

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BENI CONSUMABILI E INCONSUMABILI

• Sono beni consumabili i beni che si consumano attraverso la loro utilizzazione.

• Essi sono quindi insuscettibili di un uso continuativo (es. cibi; benzina; energia).

• Sono beni inconsumabili i beni suscettibili di utilizzazione multipla (es. vestito; gioiello; automobile).

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BENI

DIVISIBILI

INDIVISIBILI

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Beni divisibili e indivisibili

• ->sono divisibili le cose suscettibili di essere suddivise in parti senza che se ne alteri la destinazione economica

• ->sono indivisibili le cose che, se suddivise, perderebbero la loro destinazione economica.

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BENI

ESISTENTI

FUTURI

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Beni esistenti e beni futuri

• ->Sono beni esistenti i beni esistenti in natura. Essi possono essere oggetto di diritti reali o di proprietà

• ->Sono beni futuri i beni non ancora venuti ad esistenza. Essi non possono essere oggetto di proprietà o di diritti reali (i beni futuri possono essere oggetto di rapporti obbligatori).

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10.FRUTTI, PATRIMONIO, PERTINENZE, UNIVERSALITÀ DI MOBILI

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Patrimonio, frutti, pertinenze, universalità di mobili.

• Il Titolo I del libro terzo contiene alcune nozioni relative ai beni, che debbono essere approfondite.

• Particolari disposizioni disciplinano le pertinenze (817-819) e le universalità di mobili (816).

• La Sezione terza tratta dei frutti (820-821).• Sullo sfondo v'è la nozione di patrimonio.

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IL PATRIMONIO È COMPLESSO DI RAPPORTI

ATTIVI E PASSIVI FACENTI CAPO

AD UNA PERSONA.

IL PATRIMONIO COMPRENDE

DEBITI E CREDITI.

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I frutti sono i beni che provengono da un altro bene. Si distinguono i frutti naturali dai frutti c ivili.

FRUTTI NATURALIProvengono direttamente da un altro bene, vi concorra o no l’opera dell’uomo.

FRUTTI CIVILISono quelli che si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia.

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Le pertinenze (art. 817)

• LA LEGGE DEFINISCE LE PERTINENZECOME LE COSE DESTINATE IN MODO DUREVOLE AL SERVIZIO O ALL'ORNAMENTODELLA COSA, DETTA "PRINCIPALE"

Regime delle pertinenze :• Il regime delle

pertinenze segue il principio espresso dalla massima accessorium sequitur principale

• L’art. 818 dispone che gli atti e i rapporti generici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze. E fatto salvo il patto contrario.

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UNIVERSALITÀ DI MOBILI (art. 816)

Art. 816. Universalità di mobili . —È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.Le singole cose componenti la universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

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Argomenti della lezione di oggi

VIII- LA PROPRIETÀ• - LA PROPRIETÀ: NOZIONE E MODI DI

ACQUISTO.– la proprietà– modi di acquisto della proprietà– modi di acquisto della proprietà a titolo

originario. (occupazione e invenzione)– modi di acquisto della proprietà a titolo originario

(accessione, specificazione, unione e commistione)

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III DIRITTI REALI

LA PROPRIETÀ

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Argomenti

– la proprietà

– modi di acquisto della proprietà

– modi di acquisto della proprietà a titolo originario. (occupazione e invenzione)

– modi di acquisto della proprietà a titolo originario (accessione, specificazione, unione e commistione)

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… il proprietario ha diritto di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo …

1.LA PROPRIETÀ

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LA PROPRIETÀ È IL DIRITTO REALE IN RE PROPRIA PER ECCELLENZA

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LA PROPRIETÀ

• La codificazione del ’42 pone la proprietà al centro del Libro III e dedica ad esso il Titolo II.

• Essa è ancora vista precipuamente come proprietà fondiaria (Capo II, art.li 840-921). Ma le disposizioni generali valgono per qualsiasi rapporto assoluto con la cosa, sia essa bene mobile o immobile.

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Nozione di proprietà

La proprietà è unica, ed unica ne è la regolazione

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Nozione di proprietà

Il Codice (art. 832) non dà una definizione di proprietà, sì descrive i diritti e i poteri del proprietario

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Art. 832.Contenuto del diritto di proprietà

Il proprietario ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo , entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico .

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ART. 42. COSTITUZIONE

La proprietà è pubblica o privata .

I beni economici appartengono allo Stato, ad entio a privati.

La proprietà privata è riconosciuta egarantita dalla legge, che ne determina

i modi di acquisto, di godimento e i limiti alloscopo di assicurarne la funzione sociale e di

renderla accessibile a tutti.

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OGGETTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ POSSONO ESSERE BENI MOBILI O IMMOBILI

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IV DIRITTI REALI

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

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1.LaPROPRIETÀModi di

acquisto della proprietà

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modi di acquisto della proprietà

Il codice dedica particolare attenzione ad identificare i modi di acquisto della proprietà

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Argomenti

LA PROPRIETÀ: MODI DI ACQUISTO.– modi di acquisto della proprietà

– modi di acquisto della proprietà a titolo originario. (occupazione e invenzione)

– modi di acquisto della proprietà a titolo originario (accessione, specificazione, unione e commistione)

– modi di acquisto della proprietà a titolo originario (usucapione)

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ART. 922. MODI DI ACQUISTO

La proprietà si acquista per occupazione, per inven zione,

per accessione, per specificazione, per unione o

commistione, per usucapione, per effetto di contrat ti,

per successione a causa di morte e negli altri

modi stabiliti dalla legge.

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MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

•CONTRATTI

•OCCUPAZIONE

•ACCESSIONE

•UNIONE O COMMISTIONE

•SUCCESSIONI

•INVENZIONE

•SPECIFICAZIONE

•USUCAPIONE

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MODI DIACQUISTO

DELLAPROPRIETÀ

ORIGINARIOA TITOLO

ORIGINARIO

DERIVATOA TITOLO

DERIVATO

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MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

A TITOLO ORIGINARIOL'acquisto della proprietà

si giustifica e trova il suo fondamento in un rapporto diretto della persona con la cosa, indipendentemente da ogni rapporto con il precedente proprietario, che può esserci o non esserci.

A TITOLO DERIVATIVOL'acquisto della

proprietà deriva da un precedente rapporto di proprietà cosicché l'acquirente del diritto di proprietà succede al precedente titolare.

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MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

• A TITOLO ORIGINARIO

------------------------------Usucapione 1158Occupazione 923Invenzione 927Accessione 934Specificazione940Unione 939Commistione 939

• A TITOLO DERIVATIVO

-----------------------------

• contratti• successioni

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2.Modi di

acquisto della proprietà a titolo derivativo

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MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ A TITOLO DERIVATIVO

CONTRATTI – SUCCESSIONE

.. Le successioni sono state esaminate. Dei contratti, ed in particolare dei contratti ad effetti reali, che trasferiscono la proprietà sulla cosa, si dirà in seguito…

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3.I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

A TITOLO ORIGINARIO…L'acquisto della proprietà si giustifica e trova il suo fondamento in un rapporto diretto della persona con la cosa, indipendentemente da ogni rapporto con il precedente proprietario …

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Usucapione 1158 La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni

Occupazione 923 La proprietà si acquista con la presa di possesso della cosa (mobile) priva di proprietario (res nullius) con la volontà di impadronirsene (animus occupandi)

Invenzione 927 La proprietà si acquista con il ritrovamento della cosa mobile smarrita

Accessione 934 Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo

Specificazione 940 Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia (salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera)

Unione 939 L'unione è il congiungimento di cose mobili di diverso proprietario.Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione

Commistione 939 La commistione è la mescolanza di cose mobili non più distinguibili tra di loro. La proprietà diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno

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4.MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ A TITOLO ORIGINARIO

OCCUPAZIONE E INVENZIONE(artt. 923-933)

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OCCUPAZIONE E INVENZIONE

• L'occupazione e invenzione presuppongono la presa di possesso della cosa (mobile) o il ritrovamento della cosa (mobile) smarrita.

• L’occupazione (della res nullius) è il modo di acquisto della proprietà che consiste nella presa di possesso della cosa (mobile) priva di proprietario (res nullius) con la volontà di impadronirsene (animus occupandi).

• L'occupazione consiste nella apprensione della cosa con l'animo di farla propria.

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OCCUPAZIONE E INVENZIONE

• Sono res nullius, suscettibili di occupazione, solo le cose mobili .

• Le cose mobili che non sono in proprietà di alcuno danno luogo ad un acquisto della proprietà a titolo originario in base ad un atto di apprensione pienamente lecito perché non confligge con diritti altrui sulla cosa.

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OCCUPAZIONE E INVENZIONE

• Gli immobili non sono suscettibili di occupazione(cfr art. 827)

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ART. 923. COSE SUSCETTIBILI DI OCCUPAZIONE

Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno

si acquistano con l’occupazione.

Tali sono le cose abbandonate e gli animali

che formano oggetto di caccia o di pesca

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INVENZIONE (DELLA COSA MOBILE SMARRITA)

L’invenzione è il modo di acquisto della proprietà b asato sul ritrovamento della cosa mobile smarrita.

ART. 930 Se il proprietario la rivendica, al ritrovatore va un premio

ART. 928 Il Sindaco pubblica il ritrovamento

ART. 929 Dopo un anno se il proprietario non la rivendica, la cosa diviene di proprietà di chi l’ha trovata

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DISPOSIZIONI PARTICOLARI relative all’occupazione e

all’invenzione• TESORO• ANIMALI MANSUEFATTI• ANIMALI NON MANSUEFATTI• SCIAME D’API• COLOMBI, CONIGLI E PESCI• RELITTI• OGGETTI DI INTERESSE

ARCHEOLOGICO

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Tesoro- art. 932

• « Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio , nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario ».

• Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova (per accessione).

• Se però il tesoro si trova sul fondo altrui, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore, se è stato scoperto per solo effetto del caso.

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Oggetti di interesse storico, archeologico, paletno logico, paleontologico e artistico - art. 932

• Le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato(art. 826 secondo comma).

• La materia è regolata dal “Codice dei beni culturali ” (D.L. 22 gennaio 2004 n. 42)

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La proprietà –– Vincenzo Franceschelli

Animali mansuefatti - (art. 925)

• È mansuefatto l'animale addomesticamento che abbia la « consuetudo revertendi » .

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Animali mansuefatti - (art. 925)

• Il proprietario di animali mansuefatti può reclamarli entro venti giorni.

• Se non li reclama, chi se ne è impossessato acquista la proprietà.

Giovanni SegantiniPascoli a primavera1896olio su tela98 x 155 cmPinacoteca di Brera, Milano

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Animali selvatici

• Non è mansuefatto l'animale che non ha la « consuetudo revertendi »

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Sciame d’api – art. 924

• Il proprietario di sciame d'api ha diritto di inseguirlo sul fondo altrui (salvo l'obbligo di corrispondere una indennità per il danno cagionato al fondo).

• Se il proprietario dello sciame non lo insegue entro due giorni (o cessa di inseguirlo per due giorni) il proprietario del fondo acquista la proprietà

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Colombi, conigli e pesci – art. 926

• Per colombi, conigli e pesci valgono regole particolari.

• Il motivo è ovvio. Si tratta di animali non identificabili e reclami o inseguimenti darebbero luogo a controversie senza fine.

• I conigli che passano ad altra conigliera, i pesci che passano ad altra peschiera e i colombi che passano ad altra colombaia si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.

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Relitti

• I diritti sopra le cose gettate dal mare o sopra quelle che il mare rigetta sono regolati dall'art. 510 cod. navigazione.

• Chi trova fortuitamente relitti in mare o dal mare rigettati deve farne denuncia e consegnarli o al proprietario o all'autorità. Al ritrovatore spetta il rimborso delle spese e un premio

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La proprietà –– Vincenzo Franceschelli

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ A TITOLO ORIGINARIO

ACCESSIONE, SPECIFICAZIONE, UNIONE

E COMMISTIONE(artt. 934-947)

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5.MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ A TITOLO ORIGINARIO

ACCESSIONE

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ACCESSIONE, SPECIFICAZIONE, UNIONE E COMMISTIONE

• La Sez. IIa del Capo III disciplina i modi di acquisto della proprietà là dove vi sia una materiale congiunzione, incorporazione, unione o commistione di beni di proprietà di diversi soggetti.

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ACCESSIONE, SPECIFICAZIONE, UNIONE E COMMISTIONE

Accessione (art.934)

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo

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ACCESSIONE, SPECIFICAZIONE, UNIONE E COMMISTIONE

ACCESSIONE• Il principio generale è contenuto nell'art.

934 che dispone che qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo .

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ACCESSIONE, SPECIFICAZIONE, UNIONE E COMMISTIONE

• A questo principio generale costituiscono “eccezione” il disposto di cui agli articoli �935 (opere fatte dal proprietario del suolo

con materiale altrui),

�936 (opere fatte da un terzo con materialipropri),

�937 (opere fatte dal terzo con materialialtrui) e

�938 (occupazione di porzione di fondoattiguo).

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ACCESSIONE, SPECIFICAZIONE, UNIONE E COMMISTIONE

• Il concetto di acquisto della proprietà per accessione si basa sul fatto materiale della congiunzione o incorporazione tra due cose, di proprietà di diversi soggetti, cosicché se ne forma una sola. Accessione deriva dal latino accessio, che significa accrescere, aggiungere.

• La legge stabilisce i criteri per determinare chi sia proprietario della cosa nuova, nata dalla congiunzione delle due cose (res composita) o dell'incorporazione dell'una nell'altra.

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ACCESSIONE

• L'accessione è un modo di acquisto della proprietà secondo il principio che qualunque costruzione su di un determinato suolo appartiene al proprietario dell'area .

• Ovviamente, il proprietario del terreno può decidere diversamente, e attribuire ad altri il diritto di costruire sopra la sua proprietà: si rientra in questi casi nel diritto di superficie , per effetto del quale la proprietà del suolo e quella della costruzione risultano separate

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ACCESSIONE

• Il proprietario del fondo quindi prova la proprietà del fondo, e, avendo provato la proprietà del fondo, prova conseguentemente la proprietà di tutto ciò che si trova sopra e sotto il fondo.

• (Ovviamente, il proprietario del terreno può decidere diversamente, e attribuire ad altri il diritto di costruire sopra la sua proprietà: si rientra in questi casi nel diritto di superficie , per effetto del quale la proprietà del suolo e quella della costruzione risultano separate)

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ART. 934. OPERE FATTE SOPRA O SOTTO IL SUOLO

Qualunque piantagione, costruzione od opera

esistente sopra o sotto il suolo appartiene

al proprietario di questo,

salvo quanto è disposto

dagli articoli 935,936, 937 e 938 e salvo che

risulti diversamente dal titolo e dalla legge.

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ACCESSIONE, SPECIFICAZIONE, UNIONE E COMMISTIONE

Genericamente, si può dire che se una delle due cose è da considerarsi principale rispetto all'altra, che è accessoria, chi è proprietario della cosa principale acquista la proprietà della cosa accessoria .

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6.MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ A TITOLO ORIGINARIO

SPECIFICAZIONEUNIONE e COMMISTIONE(artt. 934-947)

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TIPI DI ACCESSIONE

ACCESSIONE

DI MOBILE A IMMOBILE

DI MOBILE A MOBILE

DI IMMOBILE A IMMOBILE

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Mobile a immobile (935 – 936)

• Se il proprietario del suolo ha fatto costruire piantagioni o opere con materiali altruiegli ne acquista la proprietà, ma deve pagarne il valore (935).

• Se le piantagioni, costruzioni o opere sono fatte dal terzo con materiali propri , il proprietario del suolo può acquistarne la proprietà, pagandone il valore e il prezzo della mano d'opera (936)

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Immobile a immobile (941 – 942 -

• alluvione (941) • avulsione (944) • terreno

abbandonato dall'acqua corrente (942)

• alveo abbandonato(946)

• occupazione di porzione di fondo attiguo (accessione invertita) (938)

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Immobile a immobile

• alluvione (941) ► Le unioni di terra e gli incrementi che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive di fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo.

• avulsione (944) ► Se un fiume o un torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e lo trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare una indennità nei limiti del maggior valore.

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Immobile a immobile

• terreno abbandonato dall'acqua corrente (942) ► Il terreno abbandonato dall'acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi sull'altra, appartiene al demanio pubblico senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto (942).

• alveo abbandonato (946) ► Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

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ART. 938. OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO

Se nella costruzione di un edificio si occupa in bu ona fede una

porzione del fondo attiguo, e il proprietario di q uesto non fa

opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la

costruzione, l’autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze,

può attribuire al costruttore la proprietà dell’edi ficio e del suolo

occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al prop rietario del

suolo il doppio del valore della superficie occupat a, oltre

il risarcimento dei danni.

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Mobile a mobile

• 1. mobile a mobile, ma separabili senza deterioramen to (939) ►ciascuno conserva la proprietà della cosa sua ed ha diritto di ottenere la separazione

• 2. mobile a mobile, ove uno sia principale (932) ► il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto, salvo l'obbligo di pagare il valore della cosa mescolata

• 3. specificazione (940) ► Se un soggetto utilizza cose di proprietà altrui o materia altrui per formare una cosa nuova (es. statua fusa nel bronzo) acquista la proprietà della cosa nuova a meno che il valore della materia non prevalga di gran lunga sul valore del lavoro (mano d'opera).

• Se più cose mobili appartenenti a diversi proprietari si fondono o si uniscono in modo da formare un tutto non più separabile

• a) la proprietà diventa comune• in proporzione al valore delle cose spettanti a ciascun vecchio

proprietario• b) la proprietà del tutto va al proprietario della cosa principale• salvo l'obbligo di corrispondere il prezzo della cosa acquisita, là dove

una delle cose possa essere considerata principale o di valore molto superiore all'altra.

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VDIRITTI REALI

PROPRIETÀIMMOBILIARE

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1.LA PROPRIETÀproprietàfondiariaproprietà immobiliare

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Proprietà. Proprietà fondiaria

La proprietà è unica, ed unica ne è la regolazione• Tuttavia, per comodità, si possono distinguere

proprietà mobiliare (che ha per oggetto beni mobili), e la proprietà immobiliare (che ha per oggetto beni immobili).

• Nell'ambito della proprietà su beni immobili, si può distinguere la proprietà fondiaria (che ha per oggetto il fondo, il suolo) dalla proprietà che ha per oggetto immobili di uso abitativo (case, appartamenti, etc.).

• Quanto alla proprietà del fondo, è ovvio che è diversa la situazione del fondo urbano da quella dei fondi rurali.

• Il codice disciplina la proprietà fondiaria negli articoli 840-845.

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ESTENSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ

• Ai sensi dell'articolo 840, la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e si estende allo spazio sovrastante.

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• "usque ad sidera usque ad inferos"

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Art. 840

«La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino» .

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Art. 840

«Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere.

Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali» .

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Art. 840

«Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle» .

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2.proprietà fondiariai FONDIL’ESERCIZIO DEL DIRITTO

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FONDI

FONDI

agricoli

urbani

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CASOLARE AGRICOLO

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L’ESERCIZIO DEL DIRITTO (ARTT. 841 E SS.).

Indicato e delineato il limite del diritto, il codi ce disciplina le

modalità dell’esercizio del diritto negli articoli da 841 a 845.

Tale modalità attengono alle seguenti ipotesi

•Chiusura del fondo•Accesso al fondo•Immissioni

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CHIUSURA DEL FONDO

Art. 841 Chiusura del fondo

• Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo .

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ACCESSO AL FONDO

Art. 843 Accesso al fondo • Il proprietario deve permettere

l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

• Se l’accesso cagiona danno è dovuta un’adeguata indennità.

• Il proprietario deve parimenti permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale.

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ACCESSO AL FONDO

Art. 842 Caccia e pesca • Il proprietario di un fondo

non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

• Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità.

• Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

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IMMISSIONI Art. 844 Immissioni • Il proprietario di un fondo non può

impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

• Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

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Immissioni (art. 844)

Il potere del proprietario di godere e disporre del fondo viene limitato in relazione ai rapporti di vicinato con il fondo vicino. In relazione alle c.d."immissioni" vale la regola della "normale tollerabilità"

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Vincenzo Franceschelli

Immissioni (art. 844)

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Immissioni (art. 844)

Il proprietario di un fondo può impedire la immissione di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti se superano la normale tollerabilità. Deve sopportarli, se rientrano nella normale tollerabilità.

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Immissioni (art. 844)

In caso di controversia, il livello della normale tollerabilità è individuato dal giudice. Nell'individuare tale livello, l'autorità giudiziaria deve innanzitutto avere riguardo alla condizione dei luoghi(si pensi ad una zona industriale, rispetto ad un tranquillo luogo di vacanze).

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Vincenzo Franceschelli

Immissioni (art. 844)

L 'autorità giudiziaria, nell'applicare la norma, deve contemperare le esigenze della produzione con la ragione della proprietà. Può, inoltre, tener conto della priorità di un determinato uso .

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3.

I diritti realiLA PROPRIETÀRURALEart. 846-868

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Gli articoli da 846 a 868 riguardano precipuamente la

disciplina della proprietà dei fondi agricoli.

I terreni destinati a coltura o suscettibili di col tura non possono

essere frazionati oltre la minima unità colturale (o ggi

compendio unico).

Si intende per minima unità colturale l’estensione di terreno

necessaria e sufficiente per il lavoro di una famig lia agricola

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COMPENDIO UNICO

• L'art. 5 bis del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, ha abrogato gli art. 846, 847, 848 e sostituisce l'istituto della « minima unità colturale » con quello del « compendio unico ». Per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai regolamenti.

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I fondi agricoli possono essere soggetti a vincoli di bonifica integrale e a consorzi.Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o altri fini sociali, possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si tro vano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, palu di o terre paludose.

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4.

LA PROPRIETÀ

Rapporti di vicinato

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RAPPORTI DI VICINATO

• Il potere del proprietario di godere e disporre del fondo viene limitato in relazione ai rapporti di vicinato con il fondo vicino.

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RAPPORTI DI VICINATO

• Ai rapporti di vicinato attengono le limitazioni relative a: –1) distanze tra le costruzioni (art. 873)–2) muro sul confine (art.li 874-888)–3) costruzione sul confine–4) pozzi, cisterne, fabbriche, depositi,

canali–5) alberi e siepi–6) luci e vedute–7) acque

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LE DISTANZE TRA COSTRUZIONI (ARTT. 873-899).

Il potere del proprietario di godere e disporre del fondo viene

limitato in relazione ai rapporti di vicinato con i l fondo vicino.

A questi rapporti attengono le limitazioni relative a:

1. Distanze tra le costruzioni (art. 873)2. Muro sul confine3. Costruzione sul confine4. Pozzi, cisterne, fabbriche, depositi, canali5. Alberi e siepi6. Luci e vedute7. Acque

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I buoni rapporti di vicinato

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5.LA PROPRIETÀRapporti di vicinato

Distanze tra costruzioni.(artt. 873-899)… Le costruzioni devono essere tenute ad una certa distanza l’una dall’altra ….

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DISTANZE TRA COSTRUZIONI (art. 873)

• Le costruzioni devono essere tenute ad una certa distanza l’una dall’altra.

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DISTANZE TRA COSTRUZIONI (art. 873)

• Le costruzioni devono essere tenute ad una certa distanza l’una dall’altra.

• L'art. 873 prescrive la distanza minima di tre metri , se le costruzioni non sono unite o aderenti.

• Il divieto è inteso ad evitare la formazione di intercapedini dannose e a tutelare interessi generali di igiene , decoro e sicurezza degli abitati. Esso consente agli enti locali di stabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare degli interessi collettivi.

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La ratio delle norme sulle distanze minime legali per le costruzioni, per gli alberi e sulle limitazioni delle luci e delle vedute risiede nell'esigenza che le costruzioni vicine non si tolgano reciprocamente aria e luce , non si creino condizioni insalubri per gli abitanti e non si pregiudichi la sicurezza reciproca

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Per costruzione deve intendersi ogni opera edilizia, eseguita in muratura o in materiale diverso, che, per struttura e destinazione, abbia carattere di consistenza e di stabilità

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DISTANZE TRA COSTRUZIONI (art. 873)

… nel medioevo si costruivano nelle città stretti vicoli per ragioni di difesa …

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Muro di cinta (art. 878) Muro sul confine (art. 87 4-888)

Muro di cintaL'art. 878 dispone

che il muro di cinta o il muro isolato di altezza non superiore a tre metri non è considerato per il computo delle distanze

Muro sul confine

Il proprietario del fondo può costruire il muro di cinta sul confine.Può anche, ovviamente, costruire ilmuro all'interno del proprio fondo,ad una certa distanza dal confine.Se ha costruito esattamente sul

confine, il proprietario del fondo confinante (fondo contiguo al muro) può chiedere la comunione forzosa del muro, pagando metà del valore del muro e metà del valore del suolo su cui il muro è costruito

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Muro sul confine (874-888)

• Il proprietario del fondo può costruire il muro di cinta sul confine .

• Può anche, ovviamente, costruire il muro all'interno del proprio fondo, ad una certa distanza dal confine.

• Se ha costruito esattamente sul confine, il proprietario del fondo confinante (fondo contiguo al muro) può chiedere la comunione forzosa del muro , pagando metà del valore del muro e metà del valore del suolo su cui il muro è costruito (art. 874)

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COSTRUZIONEsul

CONFINE

principio della prevenzione temporale

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Il principio della prevenzione temporale

• Se sul confine non sussiste alcuna costruzione, il proprietario del fondo può costruire sul confine.

• Chi costruisce per secondo deve rispettare, rispetto alla prima costruzione, le distanze legali. Oppure può costruire in aderenza.

• Chi costruisce per secondo esercita il suo diritto adeguandosi allo stato di fatto posto in essere da chi ha costruito per primo.

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Alberi e siepi (892-899)

Chi vuole piantare alberi presso il confine, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti o dagli usi locali (892)

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Alberi e siepi (art. 892-899)

• In mancanza deve osservare le seguenti distanze dal confine:— tre metri per gli alberi ad alto fusto.— un metro e mezzo per gli alberi non ad alto fusto.— mezzo metro per viti, arbusti e siepi.

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6.LA PROPRIETÀRapporti di vicinato

Luci e vedute(artt. 900-907)Acque e stillicidio (artt. 908-921)

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LUCI E VEDUTE

FINESTRA

LUCEPermette il passaggio di aria e luce, ma non permette né la prospectio

né l’inspectio

VEDUTAdà la possibilità di avere, attraverso di

essa, una visuale agevole – e cioè senza l’uso di mezzi artificiali – sul fondo

del vicino. Essa permette l’inspectio e la prospectio.

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Acque e stillicidio (art. 908-921)

• La Sez. VIII (art. 908) e la Sez. IX (art. 909-921) del Capo II (Della proprietà fondiaria) trattano rispettivamente dello stillicidio e delle acque.

• La regola generale in materia di acque è stabilita dall'art. 909 che dispone che il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.

• Per quanto riguarda lo scarico delle acque piovane (o stillicidio) l'art. 908 dispone che il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino

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7.LA PROPRIETÀEDILIZIANEI GRANDI CENTRI E LO JUSAEDIFICANDI

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LO JUS AEDIFICANDI

Il diritto di costruire sul fondo

(jus aedificandi)

è il primo modo di esercizio

del diritto di godere del fondo in modo

pieno ed esclusivo.

Tuttavia il diritto di costruire

non è senza limiti.

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I piani regolatori (art. 869-872)

Il codice civile del 1942 aveva posto dei limiti all'edificabilità, disponendo che il diritto di costruire doveva essere esercitato in armonia con i piani regolatori .

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Testo Unico delle leggi in materia urbanistica approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, entrato in vigore il 30 giugno 2003 ha sostituito la “Concessione Edilizia” con il “Permesso di Costruire ”.

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8.AZIONI ADIFESA DELLAPROPRIETÀ(art. 948 – 951)

… le azioni a difesa della proprietà presuppongono la prova rigorosa della proprietà …

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Le azioni a difesa della proprietà

Le azioni a difesa della proprietà presuppongono la prova rigorosa – e non agevole – della proprietà

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Le azioni a difesa della proprietà

• Le azioni a difesa della proprietà sono actiones in rem , esercitabili contro chiunque ( erga omnes ).

• Le azioni a difesa della proprietà sono dette “azioni petitorie”

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AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’

AZIONE DI RIVENDICAZIONE (948)

AZIONE NEGATORIA (949)

AZIONE PER APPOSIZIONE DI TERMINI

AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI

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LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’

L’azione di rivendicazione è l’azione concessa al proprietario della cosa per recuperarla a sé da chi la possiede o detiene.

Azione di rivendicazione

Azione per apposizione di termini

L’azione per apposizione di termini non presuppone l’incertezza del confine tra due fondi, ma presuppone invece che i termini tra due fondi contigui siano mancanti o siano divenuti irriconoscibili.

Azione negatoria

L’azione negatoria è l’azione concessa al proprietario per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa quando ha motivi di temerne pregiudizio

Azione di regolamento di confini

L’azione di regolamento di confini presuppone l’incertezza del confine tra due parti.

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AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO

AZIONE DI REINTEGRAZIONE

AZIONE DI MANUTENZIONE

DENUNCIA DI DANNO TEMUTO (1172)

DENUNCIA DI NUOVA OPERA (1171)

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Azione di rivendicazione (948) L'azione di rivendicazione (rei vindicatio) è l'azione concessa al proprietario della cosa per recuperarla a sé da chi la possiede o detiene.

Azione negatoria (949) L'azione negatoria è l'azione concessa al proprietario per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa quando ha motivo di temerne pregiudizio, e far cessare turbative o molestie.

Azione di regolamento di confini (950)

L'azione di regolamento di confini presuppone l'incertezza del confine tra due parti. Scopo dell'azione è la rimozione dell'incertezza e la determinazione del confine.

Azione per apposizione di termini (951)

L'azione per apposizione di termini presuppone che i termini tra due fondi contigui siano mancanti o siano divenuti irriconoscibili.

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L'azione di rivendicazione (art. 948)

• L'azione di rivendicazione (rei vindicatio) è l'azione concessa al proprietario della cosa per recuperarla a se da chi la possiede o detiene.

• Legittimato attivo è il proprietario, che deve provare di essere tale.

• La prova è rigorosa: l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione

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L'azione negatoria (art. 949)

• L'azione negatoria è l'azione concessa al proprietario per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa quando ha motivo di temerne pregiudizio.

• Se sussistono turbative o molestie , il proprietario può, esercitando l'azione negatoria, chiedere che se ne ordini la cessazione (oltre alla condanna al risarcimento del danno)

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L'azione di regolamento di confini (art. 950)

• L'azione di regolamento di confini presuppone l'incertezza del confine tra due parti.

• L'incertezza tra i confini dei fondi contigui può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite (incertezza oggettiva) tanto dalla contestazione sul confine esistente (incertezza soggettiva). Scopo dell'azione è la rimozione dell'incertezza e la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei due confinanti

• Nell'azione di regolamento di confini, diversamente dall'azione di rivendicazione, non vi è controversia sui titoli di proprietà e la contestazione attiene all'estensione dei rispettivi fondi confinanti (conflitto tra fondi) a causa dell'incertezza della linea di confine tra l'uno e l'altro

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L'azione per apposizione di termini (art. 951)

• L'azione per apposizione di termini non presuppone l'incertezza del confine tra due fondi (come invece l'azione di regolamento di confini) ma presuppone invece che i termini tra due fondi contigui siano mancanti o siano divenuti irriconoscibil i.

• L'azione presuppone che il confine sia certo e determinato (ab initio o per intervenuta sentenza di regolamento di confini) e tende a renderlo visibile e riconoscibile.

• Ciascuno dei proprietari confinanti ha diritto di chiedere che i termini siano apposti “a spese comuni”

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• Cippo di confine del Ducato di Parma

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Legittimati alle azioni a difesa della proprietà

Legittimato attivo

Legittimato passivo

proprietario

possessoreavente causa del possessore

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VI DIRITTI REALI

DIRITTI REALI DI GODIMENTO

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Argomenti

I DIRITTI REALI DI GODIMENTOI DIRITTI REALI IN RE ALIENA • - SUPERFICIE

– la superficie (art. 952 - 956)• .- ENFITEUSI (art. 957 - 977)• - USUFRUTTO (art. 978 - 1020)• - USO ED ABITAZIONE (art. 1021 - 1026)• - SERVITÙ (art. 1027 - 1099)

– nozione e costituzione– servitù coattive (art. 1032 – 1057)– passaggio coattivo (art. 1051 – 1055)– tipi di servitù– esercizio delle servitù (art. 1063 - 1071)– estinzione delle servitù (art. 1072 - 1078)– azioni a difesa delle servitù (art. 1079)

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1.I DIRITTI REALI IN RE ALIENA

… diritti reali su cosa altrui, detti anche iurain re aliena, o diritti reali minori, o parziari, o limitati …

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Si è visto come i diritti reali si distinguano in diritti reali in re propria (proprietà) ed in diritti reali in re aliena (diritti reali su cosa di proprietà di altri).i diritti reali in re aliena vengono a loro volta classificati in due sottocategorie:�• i diritti reali di godimento consistono

nel diritto di godere della cosa altrui, �• i diritti reali di garanzia consistono in

un limite al diritto reale altrui a scopo di garanzia.

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DIRITTI REALI DI GODIMENTO

•superficie

•enfiteusi

•usufrutto

•uso

•abitazione

•servitù prediali

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La categoria dei diritti reali di godimento è contraddistinta dal fatto che la limitazione del diritto di proprietà corrisponde ad un diritto di godimento attribuito ad un altro soggetto.Il diritto reale in re propria è la proprietà la cui definizione è contenuta nell'art. 832 (diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa).I diritti reali di godimento, sotto il profilo generale, hanno la caratteristica comune di costituire un limite al diritto assoluto di proprietà . Questi diritti reali « limitati » « comprimono » il potere di godimento del proprietario.

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Il diritto di proprietà è il solo diritto autonomo; i diritti reali di godimento, non essendo diritti autonomi, sono limitazioni al dominio .

Cessato, per qualsivoglia motivo, il diritto reale di godimento, la proprietà, in virtù dell'elasticità, riacquista la sua pienezza.

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2.I DIRITTI REALI IN RE ALIENA

SUPERFICIE(artt. 952- 956) …è il diritto di proprietà su una costruzione, separa ta dalla proprietà del suolo …

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Superficie (952-956).LA SUPERFICIE È IL DIRITTO DI PROPRIETÀ SU UNA COSTRUZIONE, SEPARATA DALLA PROPRIETÀ DEL SUOLO

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Superficie (art. 952).

«Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo»

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PROPRIETÀ SUPERFICIARIA

PROPRIETÀ

PROPRIETÀ DELLA COSTRUZIONE

PROPRIETÀ DEL SUOLO

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PROPRIETÀ SUPERFICIARIA

PROPRIETÀ

PROPRIETÀ DELLA COSTRUZIONE

PROPRIETÀ DEL SUOLO

(PROPRIETÀ SUPERFICIARIA)

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SUPERFICIE

• Si è visto che, ai sensi dell'art. 934 -in tema di accessione- qualunque costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del fondo. Si è inoltre visto che la proprietà della costruzione o dell’opera non può essere trasferita separatamente dalla proprietà del suolo.

• La legge tuttavia ammette (art. 952) che il proprietario del suolo possa costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo, o al di sotto di esso (ma non sulle piantagioni - art. 956) una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.

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• Il diritto reale di superficie consiste nella proprietà della costruzione sopra o sotto il suolo, separata dalla proprietà del suolo (proprietà superficiaria ) o nel diritto che il proprietario del suolo concede ad altri di costruire sopra o sotto il suolo.

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Diritto di superficie perpetua e a tempo determinato

SUPERFICIE

PERPETUA

A TEMPO DETERMINATO

allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione

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DIRITTO DI SUPERFICIE SOTTO IL SUOLO

• Il diritto di superficie è ritornato di attualità per la costruzione di parcheggi sotterranei .

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3.I DIRITTI REALI IN RE ALIENA

ENFITEUSI(artt. 957- 977)

… l’enfiteusi è il diritto reale che attribuisce all'enfiteuta gli stessi diritti sul fondo che avrebbe il proprietario, salvo l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare il canone periodico…

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L’ENFITEUSI È IL DIRITTO REALE CHE ATTRIBUISCE ALL'ENFITEUTA GLI STESSI DIRITTI SUL FONDO CHE AVREBBE IL PROPRIETARIO, SALVO L'OBBLIGO DI MIGLIORARE IL FONDO E DI PAGARE IL CANONE PERIODICO

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Enfiteusi (art. 959).

«L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali.Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni»

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ENFITEUSI - Il proprietario del fondo cede all'enfiteuta il godimento del fondo, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare il canone periodico.

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• E’ il diritto reale di godimento di contenuto più intenso, che lo rende simile alla proprietà (salvo l'obbligo - come si è detto - di migliorare il fondo e di pagare il canone periodico).

• Per questo lo si è anche chiamato dominio utile in antitesi con il diritto del (nudo) proprietario, chiamato dominio diretto (che in sostanza si riduce al diritto di ricevere il pagamento del canone).

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ENFITEUSI

DOMINIO UTILE

DOMINIO DIRETTO

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• L’enfiteusi è un istituto che il legislatore vide come un possibile strumento di politica legislativa per lo sviluppo e l'esercizio dell'impresa agricola.

• Per le sue caratteristiche l'enfiteusi è vista come diritto perpetuo o, se a tempo, come un diritto che deve esistere per un periodo sufficientemente esteso - non inferiore ai 20 anni - (art. 958) e ciò diversamente dagli altri diritti reali di godimento (come l'usufrutto, l'uso o l'abitazione) che hanno durata temporanea.

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Istituto di origini antiche, collegato ad una economia prevalentemente agricola, ha come funzione economica e sociale di consentire la valorizzazione del fondo, consentendo al nudo proprietario di percepire una rendita (il canone enfiteutico)

Siena. Scena di campagna nell'affresco del Buongoverno di Ambrogio Lorenzetti

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Estinzione dell'enfiteusi (963)

• a) per affrancazione (971)• b) per devoluzione (972)• c) per scadenza del termine• d) per prescrizione (970)• e) per perimento totale del fondo (963)

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a) per affrancazione (971) l'enfiteuta può affrancare il fondo, acquistandone la piena proprietà

b) per devoluzione (972) il nudo proprietario può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico. Attraverso la devoluzione il rapporto si risolve, l'enfiteusi cessa, e il nudo proprietario riacquista la proprietà piena.

c) per scadenza del termine se l'enfiteusi è stata costituita a tempo, si estingue alla scadenza del termine

d) per prescrizione (970) il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per vent'anni.

e) per perimento totale del fondo (963)

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Affrancazione (971)

Il fondo enfiteutico può essere affrancato. L'enfiteuta paga al proprietario una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo. Il proprietario non può opporsi. Affrancato il fondo, l'enfiteuta ne diventa pieno proprietario .

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Devoluzione (972)Il nudo proprietario può chiedere — ma l'ipotesi è rara — la devoluzione del fondo enfiteutico.Attraverso la devoluzione il rapporto si risolve, e l'enfiteusi cessa.La devoluzione del fondo enfiteutico può essere chiesta in due soli casi:�se l'enfiteuta deteriora il fondo o non

adempie all'obbligo di migliorarlo�se l'enfiteuta è in mora nel pagamento del

canone

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4.I DIRITTI REALI IN RE ALIENA

USUFRUTTO(artt. 958- 1020) … l’usufrutto è lo ius utendi fruendi salva rerum substantia …

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L’USUFRUTTO È LO IUS UTENDI FRUENDI SALVA RERUM SUBSTANTIA . È IL DIRITTO DI GODERE DELLA COSA ALTRUI RISPETTANDONE LA DESTINAZIONE ECONOMICA

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PROPRIETÀ

USUFRUTTO

NUDA PROPRIETÀ

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• L'usufrutto consiste nel diritto di godere della cosa altrui con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica (art. 981).

• L'usufruttuario può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare salvo i limiti previsti dalla legge.

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jus utendi fruendi salva rerum substantia

L'usufrutto permette la separazione temporanea del godimento dalla proprietà rispetto ad uno stesso bene, consentendo di frazionare nel tempo l'utilizzabilità del medesimo

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• In sintesi si può dire che l'usufruttuario si trova materialmente nella stessa posizione in cui si troverebbe il proprietario salvo questi due limiti: – ⇒ il primo di natura strettamente giuridica cioè

che all'altro capo dell'usufrutto si trova la nuda proprietà cosi nel momento in cui l'usufrutto viene a cessare il proprietario riacquista la piena disponibilità del bene.

– ⇒ il secondo di natura materiale che è il rispetto della destinazione economica del bene.

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DURATA DELL'USUFRUTTO (art.979)

• L'usufrutto ha, per sua natura, durata temporanea . Ai sensi dell’art. 979, infatti, la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario

• Se l'usufrutto è costituito a favore di una persona giuridica, non può durare più di 30 anni.

• Di regola, l’usufrutto è costituito per una durata pari alla vita dell'usufruttuario .

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DURATA DELL'USUFRUTTO (art.979)

• Usufrutto costituito per una durata pari alla vita dell'usufruttuario .

• Alla morte dell'usufruttuario, usufrutto e nuda proprietà si ricongiungono , e la proprietà si ricostituisce nella sua pienezza, anche se il termine eventualmente previsto all’atto della costituzione non fosse ancora scaduto.

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L’USUFRUTTO E’ STABILITO

• DALLA LEGGE•DALLA VOLONTÀ DELL’UOMO

•PER USUCAPIONE

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Costituzione dell'usufrutto (art.978)

• L'usufrutto è stabilito –► dalla legge (art. 324) (per esempio, i

genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore);

–► dalla volontà dell'uomo (l'usufrutto può essere costituito per testamento, o con contratto);

–► o per usucapione.

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diligenza dell'usufruttuario (1001)

L'usufruttuario deve usare, nell'esercizio del diritto, la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001 ultimo comma)

restituzione delle cose date in usufrutto (1001)

Al termine dell'usufrutto, l'usufruttuario deve restituire le cose date in usufrutto (art. 1001 primo comma)

inventario dei beni (1002)

Al momento della costituzione, l'usufruttuario è tenuto a fare, a sue spese, l'inventario dei beni (art. 1002)

Obblighi nascenti dall'usufrutto.Le obbligazioni poste a carico dell'usufruttuario sono:

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Spese, imposte, riparazioni e altri pesi

• spese a carico del nudo proprietario

• le riparazioni straordinarie

• imposte e altri carichi che gravano sulla proprietà

• spese a carico dell'usufruttuario

• le spese e in genere gli oneri relativi alla custodia·

• amministrazione e manutenzione ordinaria·

• le riparazioni straordinarie, rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione

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ESTINZIONE DELL’USUFRUTTO

Di regola, l'usufrutto si estingue per morte dell'usufruttuario, se l'usufrutto è stato costituito per una durata pari alla vita dell'usufruttario, o per scadenza del termine, se è stato fissato un termine. Quando l'usufrutto si estingue, il nudo proprietario riacquista la piena disponibilità del bene.

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Le ipotesi di estinzione sono le seguenti: ● Per prescrizione (per effetto del non uso

durato per 20 anni) ● Per riunione dell'usufrutto e della proprietà

nella stessa persona (confusione o consolidazione)

● Per totale perimento della cosa ● Per morte dell'usufruttuario (979) ● Per abuso dell'usufruttuario (1015) ● Per scadenza del termine (979)

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Quasiusufrutto (995) o usufrutto su cose consumabili.

• Oggetto di usufrutto può essere qualunque bene, sia mobile che immobile. Deve però trattarsi di bene inconsumabile.

• Tuttavia si ammette il (quasi)usufrutto di cose consumabili. L'usufruttuario acquista la proprietà della cosa consumabile. Al termine dovrà pagarne il valore, se v'è stata stima, oppure restituirne altre in eguale qualità e quantità.

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5.I DIRITTI REALI IN RE ALIENA

USO e ABITAZIONE(artt. 1021- 1026)

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L’USO È IL DIRITTO DI SERVIRSI DI UN BENE e, se questo è fruttifero, di raccogliere i frutti, LIMITATAMENTE AI BISOGNI PROPRI E DELLA PROPRIA FAMIGLIA

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PROPRIETÀ

DIRITTO D’USO

NUDA PROPRIETÀ

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L’ABITAZIONE È IL DIRITTO DI ABITARE LA CASA ALTRUI LIMITATAMENTE AI BISOGNI PROPRI E DELLA PROPRIA FAMIGLIA

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PROPRIETÀ

DIRITTO DI ABITAZIONE

NUDA PROPRIETÀ

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• I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.

• I diritti di uso e di abitazione sono collegati ai bisogni propri e della propria famiglia .

• L'art. 1023, nel determinare l'ambito della famiglia si riferisce al nucleo familiare del titolare del diritto. Comprende il coniuge e i figli, inclusi quelli nati — o adottati —– dopo la costituzione del diritto reale

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6.I DIRITTI REALI IN RE ALIENA

SERVITÙ(artt. 1027 / 1099)…la servitù prediale consiste in un peso imposto sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante …

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LA SERVITÙ PREDIALE CONSISTE IN UN PESO IMPOSTO SUL FONDO SERVENTE PER L'UTILITÀ DEL FONDO DOMINANTE

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FONDO

DOMINANTE

FONDO SERVENTE

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SERVITÙ(artt. 1027-1099)

NOZIONI GENERALI

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7.COSTITUZIONE di una SERVITÙ(artt. 1027 / 1099)…la servitù prediale consiste in un peso imposto sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante …

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La servitù può nascere:

• da contratto ► Le parti possono convenire per contratto la costituzione di una servitù

• da testamento ►Il testatore può, nel dividere il fondo, gravarne una parte (che assegna per legato ad un soggetto) con una servitù a favore di una altra parte del fondo (assegnata a diverso proprietario)

• dalla legge ► La servitù può avere anche la sua fonte nella legge. Può essere costituita anche contro la volontà del proprietario del fondo servente

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La servitù può nascere:

• per destinazione del padre di famiglia► Quando due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario ed egli ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù

• per usucapione ► La servitù può anche nascere per usucapione (non però, la servitù non apparente)

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Presupposti necessari per aversi una servitù

1. Praedia vicina esse debent I fondi debbono essere contigui . Non è pensabile una servitù tra fondi lontani.

2. I fondi debbono essere di diverso proprietario (nemini res sua servit) Non è pensabile un fondo che serva se stesso. Nemini res sua servit (nessuno può servire una cosa propria. Nessuno può avere un diritto di servitù sul proprio fondo).

3. Utilità La servitù consiste in una utilità arrecata al fondo dominante. L'utilità può consistere nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante, o essere inerente alla destinazione industriale del fondo.

4. Peso All'utilità deve corrispondere un peso che grava sul fondo servente.

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8.CLASSIFICAZIONE

delle SERVITÙ(artt. 1027 / 1099)

…la servitù prediale consiste in un peso imposto sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante …

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CLASSIFICAZIONI DELLE SERVITU’

•SERVITU’ COATTIVE

•SERVITU’ VOLONTARIE

•(SERVITU’ CONVENZIONALI)

•SERVITU’ PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA

•SERVITU’ PER USUCAPIONE

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servitù apparenti si manifestano in opere visibili (es. servitù di passaggio di linee teleferiche, ove sono ben visibili i piloni che attraversano il fondo)

servitù non apparenti non si manifestano in opere visibili (es. condotta sotterranea)

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servitù positive quando il proprietario del fondo dominante le esercita con un proprio comportamento (es. servitù di passaggio)

servitù negative quando impongono al proprietario del fondo servente di non fare qualcosa (es. servitù di non edificare)

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In ragione del loro nascere , le servitù possono così essere classificate:

1. servitù coattive 2. servitù volontarie (servitù

convenzionali) 3. servitù per destinazione del padre di

famiglia 4. servitù per usucapione

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9.SERVITÙCOATTIVE(artt. 1032-1057)

…la servitù prediale consiste in un peso imposto sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante …

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• Si intendono per servitù coattive quelle che il proprietario del fondo dominante può, in virtù di legge, ottenere coattivamente dal proprietario del fondo servente per l'utilità del proprio fondo.

• Esse, in mancanza di accordo tra le parti, possono essere costituite con sentenza o, in alcuni casi, con atto amministrativo.

• Le servitù coattive sono destinate a soddisfare una necessità del fondo dominante, non una mera utilità

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SERVITU’ COATTIVE

•Dell’acquedotto e dello scarico

•Dell’appoggio e dell’infissione di chiusa

•Della somministrazione coattiva di acqua ad un edificio o ad un fondo

•Del passaggio coattivo

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Dell'acquedotto e dello scarico coattivo (1033-1046)

Ai sensi dell'art. 1033, il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita, o per usi agrari o industriali

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Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa (1047-1048)

Chi ha diritto di deviare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo però di pagare l'indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno

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Dell'elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche (1056-1057)

• Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, e alle gomene di vie funicolari aeree, in conformità alle leggi in materia

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PASSAGGIO COATTIVO (Art. 1051 – 1055)

Tra le servitù coattive, particolare importanza pratica ha la servitù di passo .

• Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo

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10.SERVITÙVOLONTARIE(artt. 1058-1060)

PER USUCAPIONE e PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA(artt. 1061-1062)

…la servitù prediale consiste in un peso imposto sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante …

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La servitù possono essere costituite per

contratto o per testamento.

Le servitù volontarie possono essere

costituite sia a titolo oneroso che a

titolo gratuito

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SERVITU’ PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA

La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi , attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario , e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati

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SERVITU’ PER USUCAPIONE

LE SERVITÙ POSSONO ACQUISIRSI PER USUCAPIONE (ma non quelle non apparenti).

Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.

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11.ESERCIZIODelleSERVITÙ(artt. 1063-1071)

…titolo …. soddisfacimento del bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente…

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Esercizio delle servitù (1063-1071)

Ai sensi dell’art. 1063, LA ESTENSIONE E L’ESERCIZIO DELLE SERVITÙ SONO REGOLATI DAL TITOLO.

Il titolo, che regola l’estensione o l’esercizio della servitù, può essere il testamento, la convenzione, il contratto o la sentenza, se si tratta di servitù coattiva o legale.

Quando manca il titolo, l’estensione e l’esercizio della servitù sono regolate dalla legge (art. 1063 e ss., Capo V)

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• Ove il contenuto e le modalità di esercizio risultino puntualmente e inequivocabilmente determinati dal titolo, a questo deve farsi riferimento.

• Se vi sono incertezze o dubbi, si ricorre al criterio generale del soddisfacimento del bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

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SODDISFACIMENTO DEL BISOGNO DEL FONDO

DOMINANTE

MINOR AGGRAVIO DEL FONDO SERVENTE

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adminicula servitutis

• Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne

• Per esempio, la servitù di attingere acqua comprende, quale adminiculum servitutis, il diritto di passaggio sul fondo in cui la sorgente si trova

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12.ESTINZIONEdelleSERVITÙ(artt. 1072-1078)

……

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ESTINZIONE DELLE SERVITÙ

(artt. 1072-1078)AZIONI A DIFESA DELLE

SERVITÙ(artt. 1079)

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Estinzione delle servitù (1072-1078)

La servitù si estingue:• per confusione• per prescrizione• per impossibilità d’uso• per mancanza di utilità

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confusione (art. 1072)

⇒ la servitù si estingue quando in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente

prescrizione (art. 1073)

⇒ la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per vent'anni

impossibilitàd'uso (art. 1074)

⇒ la servitù si estingue quando l’uso della servitù diviene impossibile

mancanza di utilità (art. 1074)

⇒ la servitù si estingue quando viene meno l’utilità

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AZIONI A DIFESA DELLE SERVITÙ

(artt. 1079)

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AZIONI A DIFESA DELLE SERVITU’

Il titolare della servitù può fare riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio.

Può fare cessare gli eventuali impedimenti e turbative.

Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.

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Art. 1123.Ripartizione delle spese.

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimentodelle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei ser vizinell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dallamaggioranza sono sostenute dai condomini in misuraproporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvodiversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misuradiversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso checiascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici sola ri, opereo impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbri cato,le spese relative alla loro manutenzione sono a carico delgruppo di condòmini che ne trae utilità.

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VII DIRITTI REALI

COMUNIONE

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Argomenti

la comunione

a) Origine della comunione.

b) Uso della cosa comune e godimento della cosa (1102).

c) Amministrazione della cosa comune (1105).

d) Atti di disposizione e scioglimento della comunione.

Il condominio.

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1.-

COMUNIONE

…si ha comunione quando (art. 1100) la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone …

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Nozione

SI HA COMUNIONE QUANDO (ART. 1100)

LA PROPRIETÀ O ALTRO DIRITTO REALE

SPETTA IN COMUNE A PIÙ PERSONE

SI HA COMUNIONE QUANDO (ART. 1100)

LA PROPRIETÀ O ALTRO DIRITTO REALE

SPETTA IN COMUNE A PIÙ PERSONE

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SI HA COMUNIONE QUANDO PIÙ SOGGETTI SIANO CONTITOLARI DI UNO STESSO DIRITTO.SE OGGETTO DELLA COMUNIONE È IL DIRITTO DI PROPRIETÀ, SE CIOÈ PIÙ SOGGETTI SONO TITOLARI INSIEME DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ SU UNA COSA, SI PARLA DI COMPROPRIETÀ

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Attenzione !!!!

Due soggetti nonpossono essere "proprietari" della stessa cosa. "Duorum vel plurium in solidum dominium esse non potest"

Due soggetti però possono essere "comproprietari" Più soggetti sono titolari di uno stesso diritto reale: sulla medesima cosa coesistono diritti di più persone aventi uguale contenuto

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Libertà di partecipazione alla comunione

La partecipazione alla comunione è pienamente libera . Sia nella comunione volontaria che in quella incidentale (ma non in quella forzosa) ogni partecipante può, senza richiedere il consenso altrui, cedere la propria quota a terzi, i quali subentrano nei diritti del proprio dante causa. Può costituire diritti reali sulla quota, ipotecarla o darla in usufrutto a terzi. Può, quando vuole, chiedere lo scioglimento della comunione.

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Quote dei partecipanti e presunzione di eguaglianza

(1101)

⇒La nozione di comunione presuppone e si materializza nel concetto di quota.

⇒Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali .

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LA QUOTA

La nozione di comunione presuppone e si materializza nel concetto di quota .Ciascun comunista è titolare di una "quota" del bene (o del diritto) comune.La quota costituisce l'unità di misura di una frazione che regola la facoltà di godimento e di disposizione spettante a ciascun soggetto sulla cosa comune.La "quota" è la frazione aritmetica che esprime la misura della sua compartecipazione (1/2; 1/3 etc.).

Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.

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PRESUNZIONE DI EGUALIANZA DELLE QUOTE

Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Le quote si presumono uguali: ciò significa che esse possono, per volontà o per legge, essere disuguali fra loro . Le disposizioni testamentarie possono, per esempio, istituire che più persone ereditino beni in ragione di un terzo, ed altre di un mezzo, determinando la proporzione secondo cui ciascun partecipante concorre nei vantaggi e nei pesi inerenti alla cosa comune

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E' fondamentale comprendere che il diritto di ciascun partecipante alla comunione non ha per oggetto alcuna parte individuata del bene stesso, anche se espressa nella quota di partecipazione (un mezzo; un terzo etc), ma investe questo nella sua totalità .La cosa in comunione appartiene per intero a tutti i partecipanti, ognuno ne è comproprietario, senza possibilità di separazione materiale di porzioni della cosa spettante all'uno o all'altro.

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La quota investe il bene nella sua interezza e non una frazione di esso, in quanto è solo l'esercizio del proprio diritto che subisce le limitazioni necessarie per consentire agli altri un analogo esercizio

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Se oggetto della comunione è un giardino, ciascuno può godere dell’intero giardino, anche se la sua quota è piccola.

Il suo godimento trova come unico limite il godimento degli altri titolari di quota.

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Se oggetto della comunione è una automobile, ciascuno può guidarla.

Naturalmente tutti non possono guidarla contemporaneamente, e occorrerà mettersi d’accordo

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Uso della cosa comune e godimento della cosa (art. 1102)

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune ,

purché non ne alteri la destinazione e

non impedisca agli altri partecipanti di

farne parimenti uso secondo il loro diritto.

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La comunione va tenuta ben distinta dalla società.

•La comunione rappresenta il godimento statico della cosa.•La società presuppone l’attività produttiva.

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2.

ORIGINE DELLA COMUNIONE

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LA COMUNIONE PUÒ SORGERE PER

CONTRATTODue soggetti

acquistano un benein comunione

SUCCESSIONEDue soggetti

ereditano pro quotaun fondo

LEGGEI proprietari di fondi confinanti possono

trovarsi in comunione forzosa di muro

(art. 874/875)

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Origine della comunione.

La comunione può quindi sorgere per:⇒— contratto : due soggetti acquistano un bene in comunione⇒— successione : due soggetti ereditano pro quota un fondo.⇒— legge : i proprietari di fondi confinanti possono trovarsi in comunione forzosa di muro (874 - 875); i proprietari di appartamenti in condominio si trovano in comunione forzosa per le parti comuni.

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A seconda del modo che sorge, la comunione può esse re

Sorge per volontà dei soggetti(es. acquisto in comune di un bene)

volontaria

forzosa È imposta dalla legge e il suo titolo riposa nella legge (es. comunione forzosa di un muro; parti comuni di un edificio in condominio)

incidentale Non dipendente dalla volontà dei soggetti, ma da una situazione di fatto o giuridica (es. successione di più soggetti nello stesso bene)

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3.Uso della cosa comune

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Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Ciascun comproprietario può godere e servirsi della cosa comune con il limite di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri di goderne e servirsene.

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4.Amministrazione della cosa comune Obblighi dei partecipanti alla comunione

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ART. 1105 - AMMINISTRAZIONE

Tutti i partecipanti hanno diritto

di concorrere nell’amministrazione

della cosa comune

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Spese ed oneri (1104).

Ai sensi dell'art. 1104 ciascun partecipante alla comunione deve contribuire nelle spese per la conservazione e il godimento della cosa comune. Deve altresì contribuire nelle spese deliberate dalla maggioranza dei comunisti. Non ci si può sottrarre alle spese .

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Le spese di cui i partecipanti alla comunione devon o

concorrere sono:

•Spese necessarie al godimento della cosa

•Spese necessarie per la conservazione della cosa

•Spese deliberate a maggioranza

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In relazione all’amministrazione, bisogna distinguere tra

ATTI DI

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIAAMMINISTRAZIONE

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•Attività dirette alla

manutenzione o

conservazione della cosa

•Atti diretti all’uso

comune della cosa

•Atti diretti ad un migliore

godimento della cosa

•Le innovazioni dirette al

miglioramento della cosa

•Le innovazioni dirette a

rendere più comodo e

redditizio il godimento

Atti di ordinaria amministrazione

Atti di straordinaria amministrazione

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Vi sono atti che richiedono il consenso di tutti i

partecipanti alla comunione

•Atti di alienazione della cosa oggetto della comunione

•Atti di costituzione di diritti reali sul fondo comune

•Stipulazione di contratti di locazione ultranovennale

Si tratta degli

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Sintesi delle maggioranze richieste

Maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote

Due terzi del valore complessivo della cosa comune

Unanimità

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4.Atti di disposizione e scioglimento della comunione.

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“ communio mater rixarum ”

Le caratteristiche stesse della comunione (e cioè il fatto che più soggetti siano contitolari del diritto, con il diritto di godere e servirsi della cosa comue) ne costituiscono la debolezza.La comunione presuppone l'armonico consenso delle parti. Il godimento dell'intero bene in comunione trova limite nell'eguale diritto goduto dagli altri comunisti.Con l’andar del tempo si litiga ..

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Atti di disposizione della quota

Ciascun partecipante la comunione

può liberamente disporre della

propria quota, senza il consenso

degli altri comunisti.

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Atti di disposizione del bene

Occorre il consenso di tutti i

compartecipanti per alienare il bene

o costituire diritti reali o garanzie reali

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ATTI DI DISPOSIZIONE

Atti di disposizione della quota ►Ciascun partecipante alla comunione può liberamente disporre della propria quota, senza il consenso degli altri comunisti.Può quindi donare la quota, venderla, darla in usufrutto, ipotecarla.

Atti di disposizione del bene in comunione ►Occorre il consenso di tutti i compartecipanti per alienare il bene o costituire diritti reali o garanzie reali (1108)

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Scioglimento della comunione (art. 1111)

La comunione si scioglie con ladivisione.

La divisione può essere fatta per accordo delle parti - per contratto -.

In mancanza è fatta dal Giudicesecondo i criteri stabiliti dalla legge.

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La divisione ha efficacia retroattiva , opera ex tunc (dal momento della formazione della comunione). Ciascun partecipante alla comunione, per effetto della divisione, viene considerato proprietario della parte del bene che gli è stata assegnata con la divisione sin dal momento in cui la comunione si è costituita ab origine(art. 1116 e 757). L'atto di divisione, stante la carenza di effetti traslativi, ha carattere dichiarativo . Con la divisione, infatti, i condividenti si limitano a trasformare l'oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga, tra loro, alcun atto di cessione o di alienazione.

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Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità (art. 713 / 736).

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5.Il condominio negli edifici

…la disciplina del condominio è stata riformata con la Legge 11 dicembre 2012 n. 220…

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IL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI È UN PARTICOLARE

MODO DI ESSERE DELLA COMUNIONE, IN RELAZIONE

AD ALCUNE PARTI DELL'EDIFICIO, DETTE PARTI

COMUNI

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CONDOMINIO

Negli edifici ciascun condomino ha la proprietà esclusiva di uno (o più) appartamenti, e un diritto di comproprietà (comunione) sulle parti comuni

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la disciplina del condominio è stata recentemente riformata

con la Legge 11 dicembre 2012 n. 220

la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" modifica la disciplina degli immobili in condominio così come disciplinata dal codice

civile

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Art. 1117. (1)Parti comuni dell'edificio .

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:� 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;� 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;� 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

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Art. 1119.Indivisibilità.

Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della

cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al

condominio.

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CONDOMINIO

Negli edifici ciascun condomino ha la proprietà esclusiva di uno (o più) appartamenti, e un diritto di comproprietà (comunione) sulle parti comuni

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la disciplina del condominio è stata recentemente riformata

con la Legge 11 dicembre 2012 n. 220

la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" modifica la disciplina degli immobili in condominio così come disciplinata dal codice

civile

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Art. 1117. (1)Parti comuni dell'edificio .

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:� 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;� 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;� 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

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Art. 1119.Indivisibilità.

Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della

cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al

condominio.

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Le spese del condominio e l’obbligo di contribuzione

Le parti comuni sono di proprietà di tutti i condom ini

in proporzione alle quote millesimali.

La conservazione e la manutenzione delle parti

comuni costa.

È quindi ovvio che tutti i condomini siano tenuti a

contribuire alle spese.

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6.L’assembleadel condominio…la disciplina del condominio è stata riformata con la Legge 11 dicembre 2012 n. 220…

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L’organo deliberante del condominio è l’assemblea

dei condomini.

Tutti i condomini devono essere invitati all’assemb lea.

L’assemblea non può deliberare se non consta

che tutti i condomini sono stati inviatati alla riu nione

(1136 penultimo comma)

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Art. 1136. (1)Costituzione dell'assemblea e validità delle deliber azioni.

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituit a conl'intervento di tanti condomini che rappresentino i due ter zi del valoredell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al co ndominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti c herappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la met à delvalore dell'edificio.

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per m ancanzadi numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delib era in ungiorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non ol tre diecigiorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione èregolarmente costituita con l'intervento di tanti condomi ni cherappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edific io e un terzodei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvatadalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti cherappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

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Tipi di spese

spese necessarie per la conservazione; spese necessa rie per il

Le spese condominiali possono essere distinte in:

I.- spese necessarie per la conservazione; spese nece ssarie per il

godimento; spese per la prestazione dei servizi nell’ interesse

comune; spese di gestione

II.- spese per cose destinate a servire i condomini in

misura diversa

III.- spese per le innovazioni; spese per le innovazio ni gravose;

spese per le innovazioni voluttuarie

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Criteri di riparto delle spese

I tre criteri di riparto degli oneri condominiali

individuati dall’art. 1123 sono:

• Riparto in misura proporzionale al valore delle proprietà esclusive

• Riparto in base all’uso• Riparto per gruppi di condomini

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Art. 1123.Ripartizione delle spese.

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimentodelle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei ser vizinell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dallamaggioranza sono sostenute dai condomini in misuraproporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvodiversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misuradiversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso checiascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici sola ri, opereo impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbri cato,le spese relative alla loro manutenzione sono a carico delgruppo di condòmini che ne trae utilità.

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7.Il regolamentodel condominio…la disciplina del condominio è stata riformata con la Legge 11 dicembre 2012 n. 220…

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REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

Quando in un edificio il numero deicondomini è superiore a dieci, deveessere formato un regolamento

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Art. 1138.Regolamento di condominio.

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a di eci,deve essere formato un regolamento, il quale contenga lenorme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione dellespese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascuncondomino, nonché le norme per la tutela del decorodell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazion e delregolamento di condominio o per la revisione di quello esist ente.

Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranzastabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registroindicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere i mpugnatoa norma dell'articolo 1107.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i dirittidi ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquist o e dalleconvenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizi onidegli articoli 1118, secondo comma 1119, 1120, 1129, 1131, 1 132, 1136e 1137.

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o d etenereanimali domestici. .

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8.L’amministratoredel condominio…la disciplina del condominio è stata riformata con la Legge 11 dicembre 2012 n. 220…

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L’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO

Quando in un edificio il numero deicondomini è superiore a otto,l’assemblea dei condomini nomina unamministratore

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Art. 1129. Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore.

Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi pro vvede, la nomina di unamministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricor so di uno o più condomini odell'amministratore dimissionario…

Art. 1130. Attribuzioni dell'amministratore.L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendicontocondominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che nesia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle particomuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale…7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca

dell'amministratore e del registro di contabilità. ….8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i

condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri

condominiali e delle eventuali liti in corso;10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa

approvazione entro centottanta giorni.

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9.Sintesi della riforma del condominio …la disciplina del condominio è stata riformata con la Legge 11 dicembre 2012 n. 220 in vigore dal 17 giugno 2013…

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Alcune novità:

E’ stata riformata la norma sulle parti comuniE’ prevista la possibilità di distacco dal riscaldamento centralizzatoDisciplina le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva Ammette la possibilità di installare impianti di video sorveglianzaLe norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.Rivede la disciplina degli amministratori di condominioDetta nuove regole per l’assemblea dei condomini Ammette il c.d. condominio orizzontale (villette a schiera)Ammette il c.d. supercondominioIntroduce il conto corrente condominialeAmmette la possibilità di installare impianti di energia da fonti rinnovabili ad uso esclusivo su lastrici solari e sui tetti

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10.Differenze tracomunione econdominio negli edifici

…la disciplina del condominio è stata riformata con la Legge 11 dicembre 2012 n. 220…

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DISTINZIONE TRA COMUNIONE E CONDOMINIO

� quote e millesimi� presunzione di

eguaglianza delle quote

� origine volontaria ed origine forzosa

� divisibilità ed indivisibilità

� spese

Pur essendo un modo di essere della comunione, il condominio si distingue da questa per alcune caratteristiche

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COMUNIONE CONDOMINIOLa partecipazione alla comunione è espressa in quote

La quota di partecipazione al condominio è espressa in millesimi

Nella comunione vige la presunzione di uguaglianza di quote (art. 1101: le quote dei

partecipanti alla comunione si presumono eguali)

Nel condominio non v'è la presunzione dell'uguaglianza di quote.

La comunione, di regola, ha origine volontaria o incidentale

Il condominio ha origine forzosa

I partecipanti alla comunione hanno il diritto di chiedere la divisione

I condomini non hanno il diritto di chiedere la divisione (art. 1119)

In tema di comunione secondo il disposto dell'art. 1110, l'obbligo del rimborso delle spese è previsto solo se trattasi di spese necessarie

In tema di condominio l'art. 1134 stabilisce l'obbligo del rimborso delle spese soltanto se urgenti

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11.MULTIPROPRIETÀ(diritti a tempo parziale /proprietà turnaria)

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Per “multiproprietà” o “proprietà turnaria” si intende il fenomeno consistente nella coesistenza sulla medesima unità immobiliare (solitamente collocata in località turistica) di diritti di godimento facenti capo a soggetti diversi, ognuno destinato a ripetersi negli anni, ma limitato nell’esercizio ad uno o più periodi nell’arco dell’anno.

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Fonti

direttiva 26 ottobre 1994, n. 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobiliartt. 69 e ss del Codice del ConsumoCodice del Turismo ( D.lgs n. 79/2011),

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MULTIPROPRIETÀ

IMMOBILIARE

AZIONARIA

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MULTIPROPRIETÀ AZIONARIA

Il conferimento dell'immobile nella società alla quale partecipano i soggetti che intendono ripartirsene il godimento, rappresenta il dato caratterizzante della cosiddetta multiproprietàazionaria, la quale si distingue da quella immobiliare tipica per il fatto che non comporta l'attribuzione di un diritto reale in favore dei cosiddetta multiproprietari, i quali acquistano solo una quota del capitale della società proprietaria.(Cassazione civile , sez. I, 4 giugno 1999, n. 5494, in Giur. it. 2000, 101)

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La multiproprietà turistico / alberghiera

La c.d. multiproprietà alberghiera è una variante dei modelli descritti sopra. La particolarità di questa formula è che l'immobile rientra in una struttura alberghiera e pertanto ha una destinazione urbanistica vincolata che comporta particolari modalità di utilizzo dell'intera struttura.Un'altra particolarità è l'erogazione di servizi propriamente alberghieri, come quello di prenotazione, cui deve sottostare anche il c.d. “multiproprietario”. La multiproprietà a scopo turistico residenziale è caratterizzata da un sistema di godimento collettivo turnario a favore di un numero determinato di soggetti su un'unità immobiliare predeterminata.

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VIII DIRITTI REALI

POSSESSO

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Argomenti

1) Il possesso

2) Possesso e detenzione.

3) Acquisto del possesso.

4) Le quattro presunzioni collegate al possesso.

5) Successione ed accessione nel possesso (1146).

6) Effetti del possesso.

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1.ILPOSSESSO

… il possesso è un potere di fatto …

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IL POSSESSO è UN POTERE DI FATTO SULLA COSA.Si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (1140)

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Definizione del possesso art. 1140

Art. 1140. Possesso. — 1. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.2. Si può possedere direttamente o per

mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa

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Definizione del possesso

POSSESSO

Signoria di fatto sulla cosa

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La proprietà è un diritto

Il possesso è una situazione di fatto

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POSSESSO

Corpus possessionis

+

Animus possidendi

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Il possesso è caratterizzato dall'animus possidendi (animus possidendi → animus rem sibi habendi)Per aversi possesso non basta avere la cosa materiale nella propria disponibilità (corpus possessionis); occorre anche avere l'animo di possedere (animus possidendi).

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ANIMUS POSSIDENDIANIMUS POSSIDENDIè l’animo di possedere

(intimo convincimento di esercitare il potere sulla cosa in buona fede,

ovviamente non percepibile dai terzi)

CORPUS POSSESSIONISè la materiale disponibilità

della cosa(percepibile dai terzi, che vedono la cosa

nella disponibilità del detentore)

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CHI HA IL CORPUS POSSESIONIS (la materiale diaponibilità della cosa) DETIENE.

Il detentore ha l’animus detinendi: è l'elemento psicologico della detenzione, e consiste nel detenere la cosa sulla base di un titolo che implica il riconoscimento dell'altrui possesso, per esempio in base a un contratto di locazione (godo della cosa di proprietà altrui) o di trasporto (trasporto da un luogo ad un altro la cosa altrui)

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SE CHI HA IL CORPUS POSSESIONIS (la materiale disponibilità della cosa: IL DETENTORE) aggiunge l’animus possidendi si crea il presupposto del possesso.L'animus possidendi si concreta nell'intimo convincimento del soggetto che esercita il potere di fatto sulla cosa di esercitarlo in buona fede e di poter signoreggiare completamente la cosa medesima, così da avere la possibilità di disporne materialmente senza che altri soggetti abbiano il pari potere -di fatto o di diritto- di impedirgli lo svolgimento delle attività in cui il possesso stesso si concreta

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Il possesso si distingue dalla detenzione per l'animus del soggetto.La detenzione consiste nella materiale disponibilità della cosa.Il detentore esercita, quindi, il potere di fatto sulla cosa nomine alieno, vale a dire in nome e per conto del possessore , senza animus rem sibi habendi. Il detentore ha, dunque, soltanto l'animusdetinendi, costituito dalla volontà di avere la cosa nella cerchia dei propri interessi per la realizzazione di un proprio interesse

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Mutamento della detenzione in possesso art. 1141

Art. 1141. Mutamento della detenzione in possesso.. — 1. Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto , quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.2. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale

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L’art. 1141 non consente al detentore di trasformar si

in possessore mediante una sua interna

determinazione di volontà, ma richiede, per il

mutamento del titolo, l’intervento di una causa

proveniente da un terzo.

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2.Acquisto del possesso

… il possesso si può acquistare a titolo originario o a titolo derivativo…

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Il possesso si può acquistare in modo originario o derivativo

Il possesso si acquista a

titolo originario con

l’apprensione, se si tratta

di cosa materiale, con

l’uso o l’esercizio, se si

tratta di diritto.

Il possesso si acquista a

titolo derivativo per

trasmissione dal

precedente possessore

Acquisto del possesso a titolo originario

Acquisto del possesso a titolo derivativo

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Acquisto del possesso

Per i mobili il possesso si acquista con la traditio(consegna) della cosa, o con la consegna dei documenti, se si tratta di diritti.

Per gli immobili il possesso si acquista con la traditio ficta (per esempio con la consegna delle chiavi di un appartamento).

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Acquisto del possessoVi sono due forme particolari di traditio ficta

traditio brevi manuLa traditio brevi manu consiste in un mutamento consensuale del titolo della detenzione. Se il proprietario locatore vende al conduttore l'immobile, il conduttore (poi proprietario) muta la detenzione in possesso

costituto possessorioIl costituto possessorio si ha quando il possessore cessa di possedere per sé e inizia a possedere per altri. È il fenomeno inverso a quello precedentemente descritto. Il proprietario dell'immobile lo vende ad un terzo, e da lui lo riceve in locazione. Prima possedeva in quanto proprietario. Dalla vendita con contestuale locazione ha la detenzione e possiede per il nuovo proprietario

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Acquisto del possesso

Per i mobili il possesso si acquista con la traditio(consegna) della cosa, o con la consegna dei documenti, se si tratta di diritti.

Per gli immobili il possesso si acquista con la traditio ficta (per esempio con la consegna delle chiavi di un appartamento).

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3.Le quattro presunzioni collegate al possesso

… In tema di possesso, il codice fissa una serie di regole, basate su presunzioni…

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Le quattro presunzioni collegate al possesso sono:

1. Presunzione di possesso

2. Presunzione di possesso intermedio

3. Presunzione di possesso anteriore

4. Presunzione di buona fede

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Presunzione di possesso

IL POSSESSO SI PRESUME

IN CHI DETIENE LA COSA

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Presunzione di possesso

chi ha il corpus possessionis si presume

IL DETENTORE SI

PRESUME POSSESSORE

(chi ha il corpus possessionis si presume

abbia l’animus possidendi)

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� I- La presunzione di possesso (possideo quia possideo).

La prima presunzione, posta dall'art. 1141, dispone che il possesso si presume in chi detiene la cosa (e cioè in chi esercita il potere di fatto sulla cosa). In altre parole,

IL DETENTORE SI PRESUME POSSESSORE.

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Presunzione di possesso intermedio

CHI POSSIEDE OGGI,

E HA POSSEDUTO IN PASSATO

SI PRESUME ABBIA POSSEDUTO

NEL TEMPO INTERMEDIO

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� II- Presunzione di possesso intermedio (art. 1142).

La seconda presunzione dispone che il possessore attuale, che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

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Presunzione di possesso anteriore

CHI POSSIDE OGGI

IN BASE AD UN TITOLO

(per esempio in base ad un contratto)

SI PRESUME ABBIA POSSEDUTO

DALLA DATA DEL TITOLO

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� III- Presunzione di possesso anteriore (art. 1143).

La terza presunzione dispone che l'attuale possessore, il quale ha un titolo a fondamento del suo possesso, si presume abbia posseduto dalla data del titolo

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Presunzione di buona fede

LA BUONA FEDE SI PRESUME

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� IV- Presunzione di buona fede (art. 1147).

La quarta presunzione afferma che la buona fede si presume, e basta che vi sia stata al momento dell'acquisto del possesso: (mala fides superveniens non nocet).

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� La buona fede si presume Si presume che chi abbia la materiale disponibilità della cosa (corpus possessionis) abbia appreso la cosa senza sapere di ledere l’altrui diritto . Se poi, in un momento successivo, scopre o apprende che la cosa era di altri, tale conoscenza di aver leso l’altrui diritto non rileva (mala fides superveniens non nocet)

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4.Successione e accessione nel possesso

… Il possesso si trasmette. Il possesso del presente possessore si aggiunge al possesso del dante causa …

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Successione ed accessione nel possesso (1146)

IL POSSESSO SI TRASMETTE . Il possesso del presente possessore si aggiunge al possesso del dante causa.

Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione (successionenel possesso ex art. 1146, 1o comma).

Anche chi succede per atto tra vivi succede nel possesso (accessione nel possesso ex art. 1146, 2o comma)

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ACCESSIONE E SUCCESSIONE NEL

POSSESSO POSSONO CUMULARSI

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5.Possesso di buona e mala fede

… È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto …

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Possesso di buona e mala fede

La protezione del possesso prescinde dalla buona fede.Tuttavia la buona fede non è priva di conseguenze. Rileva, innanzitutto, in materia di mobili, determinando l'acquisto della proprietà anche se si ha acquistato a non domino. Rileva poi, come si vedrà, in relazione al tempo necessario per usucapire.

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Possesso di buona e mala fede

La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.

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6.Effetti del Possesso

… Il possesso è protetto in sé…

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Il possesso è una situazione di fatto, non un diritto, come si è detto.Tuttavia questa "situazione di fatto", questo fatto, non è improduttivo di conseguenze giuridiche.►La più importante è l'acquisto della proprietà per usucapione .► Ma il possesso ha anche una fondamentale importanza nella circolazione dei beni: in materia di mobili vale la regola che possesso vale titolo .

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Possesso in buona fede di beni mobili (art. 1153 ss)Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario (acquisto a non domino), ne acquista la proprietà mediante il possesso , purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è buona fede dall'acquirente.Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

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Acquisto di buona fede di beni mobili e precedente alienazione ad altri (art. 1155 ss)Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore

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Sintesi sulla circolazione dei beni mobili.Come si vede, il possesso costituisce l'asse portante del sistema di circolazione dei beni mobili.Vediamo di operare una sintesi.⇒ Chi acquista il bene mobile dal proprietario acquista la proprietà sulla base del titolo (in virtù del principio consensualisitico che è alla base della disciplina del contratto). Se però il proprietario ha venduto lo stesso bene mobile a più persone, chi ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se ha acquistato per ultima (1155). Quindi il possesso prevale sul titolo.⇒ Chi acquista il bene mobile a non domino, acquista la proprietà mediante il possesso, se vi è un titolo idoneo e è in buona fede.⇒ Chi acquista il bene mobile a non domino, non acquista la proprietà mediante il possesso, se è in mala fede. Però il possesso continuato nel tempo determina l'acquisto della proprietà della cosa per usucapione.

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… altri effetti del possesso …

Frutti (1148 - 1149) ► Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali e i frutti civili della cosa. Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti, ha però diritto al rimborso delle spese, ai sensi dell'art. 1149Riparazioni, miglioramenti, addizioni (1150)

► Il possessore, anche di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzioneRitenzione (1152) ► Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute

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VIII DIRITTI REALI

USUCAPIONE

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Argomenti

L’usucapione.

Caratteristiche del possesso ad usucapionem.

Usucapione dei beni immobili.

Usucapione dei beni mobili.

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7.USUCAPIONE

… L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario… L'usucapione si basa sul possesso continuato nel tempo …

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L'USUCAPIONE È UN MODO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ A TITOLO ORIGINARIO.L'USUCAPIONE SI BASA SUL POSSESSO DELLA COSA CONTINUATO NEL TEMPO.

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IL POSSESSO AD USUCAPIONEM DEVE ESSERE ⇒CONTINUO, ⇒NON INTERROTTO, ⇒PACIFICO, ⇒PUBBLICO, ⇒NON EQUIVOCO ⇒E CON L'ANIMO DI TENERE LA

COSA COME PROPRIA

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USUCAPIONE DEI BENI IMMOBILI

Possesso continuato per vent’anniIMMOBILI

MOBILIPossesso continuato per vent’anni(se v’è mala fede)

MOBILI Possesso continuato per dieci anni(se v’è buona fede)

USUCAPIONE DEI BENI MOBILI

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Usucapione dei beni immobili

La proprietà dei beni immobili (e degli altri diritti reali di godimento su beni immobili) si acquista, a titolo originario, in virtù del possesso continuato per vent'anni .

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Usucapione dei beni immobili

Se vi è titolo idoneo , la proprietà dei beni immobili (e degli altri diritti reali di godimento su beni immobili) si acquista, a titolo originario, in virtù del possesso continuato per dieci anni .

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Usucapione dei beni immobili. Usucapione speciale agraria

I) Usucapione speciale quindicennale per la piccola proprietà rurale (1159 bis, 1° comma).

La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.

II) Usucapione speciale quinquennale per la piccola proprietà rurale (1159 bis, 2° comma).

Chi acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.

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Usucapione dei beni mobili

In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili si acquista, a titolo originario, in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede, e in vent'anni, se il possessore è di mala fede.

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L'usucapione come modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul possesso continuo, non interrotto, pacifico e pubblico favorisce così la certezza del diritto e congiunge la situazione di fatto al diritto stesso.

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Del resto il possesso ad usucapionem richiede, in mancanza di titolo idoneo, un tempo sufficientemente lungo per permettere all'eventuale proprietario di rivendicare la cosa da chi la possiede (art. 948). Se non lo fa, è ragionevole pensare che non possa o non voglia farlo.

Nel conflitto tra un proprietario che si disinteressa del bene e un possessore che lo usa meglio dunque favorire il possessore il quale, trascorso il tempo ad usucapionem, diventa a sua volta il proprietario

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RATIO DEL POSSESSO AD USUCAPIONEM

L'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata: ⇒• da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, ⇒• dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.

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Il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto. Può però succedere che la signoria sulla cosa sia interrotta. L'art. 1167 dispone che possesso ad usucapionem è interrotto quando il possessore sia privato del possesso della cosa per oltre un anno .Se la perdita è inferiore all'anno, essa non rileva.

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8.Azioni a difesa del Possesso

… Le azioni possessorie costituiscono modi di tutela del diritto di continuare a godere del bene nello stato di fatto in cui era precedentemente posseduto…

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Argomenti

Azioni a difesa del possesso.

Azione di reintegrazione o di spoglio (1168).

Azione di manutenzione (1170).

Azioni di nunciazione. Denunzia di nuova opera (1171).

Azioni di nunciazione. Denunzia di danno temuto (1172).

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Si dice che il possesso è una situazione di fatto perché si estrinseca in un potere, una signoria che il soggetto ha sulla cosa.Di qui la natura "provvisoria" del possesso.La tutela del possesso è colorata di provvisorietà. Il diritto protegge la situazione di diritto (es. la proprietà) non la situazione di fatto.Tuttavia l'accertamento del diritto può essere macchinoso. In ogni caso richiede tempo. La tutela del possesso è più agile , perché richiede solo il celere accertamento della situazione di fatto.

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Poiché però il più delle volte possesso e proprietà coincidono, si dice giustamente che la difesa del possesso costituisce la difesa avanzata della proprietà.

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Sono azioni a difesa del possesso:

Azione di reintegrazione o di spoglio

Azione di manutenzione

(denuncia di nuova opera)

(denuncia di danno temuto)

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Delle quattro azioni a difesa del possesso la più importante è la Azione di reintegrazione o di spoglio (art.1168)

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1168. Azione di reintegrazione

Art. 1168. Azione di reintegrazione. — 1. Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.2. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.3. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.4. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.

Vincenzo Franceschelli

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Azione di reintegrazione o di spoglio(art.1168)E' diretta a tutelare il possessore contro lo spoglio violento o clandestino del possesso.Mira alla reintegrazione del possesso, cioè a fare riacquistare il possesso a chi ne è stato privato.

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Azione di reintegrazione o di spoglio(art.1168)Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa (tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità).Lo spoglio è occulto o clandestino quando il possessore abbia ignorato il fatto, e soprattutto quando egli si sia trovato nella impossibilità di averne cognizione

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Azione di manutenzione (art. 1170)

CHI È STATO MOLESTATONEL POSSESSODI UN IMMOBILE

o di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili

PUÒ, ENTRO L'ANNO DALLA TURBATIVACHIEDERE

LA MANUTENZIONE DEL POSSESSO MEDESIMO.

Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – DIRITTI REALI

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Azione di manutenzione (art.1170).E' diretta a tutelare il possessore contro chi lo molesta nell'esercizio del possesso.Mira alla protezione della proprietà immobiliare

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Azioni di nunciazione

Denunziadi nuova opera

Denunzia di danno temuto

Vincenzo Franceschelli

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La denunzia di nuova opera e la denunzia di danno temuto sono detti procedimenti “di nunciazione ”. Esse hanno la funzione di prevenire un danno futuro L'azione di danno temuto (art. 1172) postula un rapporto tra cosa e cosa da cui possa derivare danno, mentre quella di denunzia di nuova opera (art. 1171) presuppone una attività posta in essere sulla cosa propria o altrui

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Denunzia di danno temuto (art.1172).Chi (proprietario o possessore) ha ragione di temere che, da qualsiasi edificio, albero o altra cosa, sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunciare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.

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L'azione di denunzia di danno temuto ha come presupposti :

– un pericolo di danno futuro, minacciato da cosa a cosa;

– la gravità del pericolo, che minacci di distruggere o di danneggiare gravemente la cosa, alla quale sovrasta;

– la prossimità, in ordine spazio-temporale, del pericolo sovrastante la cosa.

L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.

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Denunzia di nuova opera

Chi (proprietario o possessore) ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunciare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.