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Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica 2015 NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (RTO) Introduzione ing. Claudio De Angelis

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Introduzione. NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (RTO) 41pag. Ing.Claudio De Angelis 2016

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2015

NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (RTO)

Introduzione

ing. Claudio De Angelis

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Documentazione tecnica

Il Nuovo Testo Unico di Prevenzione Incendi nasce con

l’obiettivo di inquadrare in un unico testo organico e

sistematico (detto R.T.O.) le disposizioni di prevenzione

incendi applicabili a tutte le attività soggette ai controlli dei

Vigili del fuoco, fornendo strumenti di progettazione

semplici, versatili ed accettati a livello internazionale, in

grado di individuare le soluzioni tecniche necessarie.

Il progetto inoltre è composto anche da una seconda parte

(detta R.T.V.) che prevede l’armonizzazione e

semplificazione delle norme antincendio verticali esistenti

sulle varie materie.

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Principi base del Testo Unico Prevenzione Incendi

Il nuovo testo si basa su 9 principi cardine. Li elenchiamo

brevemente con una sommaria descrizione di ognuno di essi.

1. modularità: la materia è strutturata in moduli accessibili, che

guidano il progettista verso soluzioni progettuali appropriate per

la specifica attività;

2. generalità: le medesime metodologie di progettazione della

sicurezza antincendio sono applicabili a tutte le attività;

3. semplicità: dove ci sono diverse possibilità per raggiungere

il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici;

4. standardizzazione: il linguaggio in materia di prevenzione

incendi è conformato agli standard internazionali;

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5. flessibilità: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio

richiesto all’attività sono indicate diverse soluzioni progettuali

prescrittive o prestazionali. Il progettista antincendio può individuare

autonomamente specifiche soluzioni progettuali alternative, nel

rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio;

6. aggiornabilità: può essere facilmente aggiornato al continuo

avanzamento tecnologico e delle conoscenze;

7. integrazione: vengono unificate le diverse disposizioni previste nei

documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;

8. inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate

un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio;

9. importanza della ricerca: il documento è basato sui risultati della

ricerca scientifica nazionale e internazionale nel campo della sicurezza

e della prevenzione incendi.

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IN CHE AMBITO NASCE IL

PROGETTO DEL CODICE?

L’emanazione della legge n. 241/90 ha inaugurato una

lunga e assai complessa stagione di riforma dei rapporti tra

la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese: una

fase innovativa che avrebbe dovuto mutare radicalmente

l’impostazione precedente, attraverso un cambiamento

culturale che, in realtà, e tuttora in corso. A distanza di

venticinque anni, infatti, la recente “legge Madia”, inerente

la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, torna

sui temi della semplificazione amministrativa e normativa,

richiamando ripetutamente nel testo i principi di

ragionevolezza, economicità e proporzionalità.

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I costi

Settore Oneri amministrativi (in miliardi €)

Lavoro e previdenza sociale 9,94Prevenzione incendi 1,41Beni culturali 0,62Ambiente 3,41Fisco 2,76Privacy 2,59Appalti 1,21Sicurezza sul lavoro 4,60Edilizia 4,44

TOTALE 30,98

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La Semplificazione

In termini più generali, la semplificazione amministrativacostituisce uno dei mezzi per raggiungere due dei principigenerali dell'attività amministrativa individuati dall'art. 1 della l.241/90:A) economicità (intesa come minor dispendio possibile di risorseeconomiche)B) efficacia (intesa come rapporto tra il risultato che ci siprefiggeva di raggiungere ed il risultato effettivamente raggiuntodall'azione amministrativa);Semplificare è quindi il mezzo migliore per ottenere una pubblicaamministrazione che consumi minori risorse e che raggiunga gliobiettivi prefissi.

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Direttiva CE

Anche l’Europa è intervenuta sul tema con la direttiva servizi 2006/123/CE che impone agli stati membri che i regimi autorizzatori devono essere :

a) Non discriminatori

b) Giustificati da un motivo imperativo di interesse generale

c) Commisurati ad obiettivi di interesse generale

d) Chiari ed inequivocabili

e) Oggettivi

f) Resi pubblici preventivamente

g) Trasparenti ed accessibili

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Art. 15.Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi

1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

Dai procedimenti alle regoleCome scrivere le nuove norme

(d.lgs. 139/2006)

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a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

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2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

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IL NUOVO CODICE

Nei primi mesi del 2014, terminato il processo di semplificazione amministrativa del dpr 151, è stato avviato il progetto di semplificazione sostanziale con la redazione di un testo unico delle regole di prevenzione incendi, il cosiddetto “Codice di prevenzione incendi” che si è posto alcuni precisi obiettivi:• realizzare uno strumento che fosse facile da modificare,• adattabile a tutte le attività,• capace di evitare la sovrapposizione delle norme ma la loro

coniugazione,attraverso una relazione matriciale, • in armonia coi principali standard europei,• che sia validato con una base tecnico-scientifica più solida

rispetto alla sola esperienza personale del normatore, derivante dal soccorso

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IL NUOVO CODICE

Nasce per introdurre il metodo prestazionale nella progetta-zione antincendio ma resta di natura sostanzialmente semi-prescrittiva ( ricordiamo che il sistema prescrittivo non è da buttare, perché da certezze e la certezza è uno dei pilastri della semplificazione). In più consente il ricorso a soluzioni alternative multiple (conforme – alternativa – in deroga), con un maggiore uso della metodologia prestazionale trovando nella cd ingegneria della sicurezza la massima libertà espressiva. Il codice poi prevede la possibilità del ricorso al sistema tradizionale (giudizio esperto = ricorso ai principi generali di p.i. introdotto dal dpr 577/82) ove non sono presenti norme verticali.

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IL DECRETO

Il decreto stabilisce all’art. 1 che le norme RTO sono da considerarsi alternative alle norme vigenti ed in particolare alle norme su:• reazione al fuoco• resistenza al fuoco• protezione attiva• ascensoriLe norme di applicano indistintamente alle attività nuove ed esistenti e costituiscono riferimento per le attività non ricomprese nell’elenco del DPR 151/2011.

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IL DECRETO

Si applica a 38 attività comprese nell’elenco del DPR 151/2011 e che sono attività non disciplinate da specifiche norme di prevenzione incendi (con l' eccezione degli ascensori di cui poi si dirà).Le norme tecniche si possono applicare alle attività nuove e a quelle esistenti in caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.

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Le stesse, inoltre, si possono applicare alle attività esistenti incaso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero diampliamento, a condizione che le parti dell’attività interessatedall’intervento siano dotate di indipendenza funzionale.Tale indipendenza funzionale deve assicurare, per le partiinteressate dall’intervento, l’applicazione integrale dellemedesime norme tecniche e che le misure di sicurezzaantincendio esistenti della restante parte di attività, noninteressato dall’intervento, siano compatibili con gli interventida realizzare.

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IL DECRETO

Non vi sono adempimenti per le attività già in possesso del certificato di prevenzione incendi.

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Nuovo Testo Unico di Prevenzione Incendi

(detto anche Codice di P.I.)

D.M. 3 agosto 2015: Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15

del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139.

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DM di emanazione

D.M. 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (GU n. 192 del 20/08/2015 - S.O. n. 51)

Articolo 1

(Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi)

1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

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2. Le norme tecniche di cui al comma 1 si possono applicare alle attività di cui all'articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell'interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139:

a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;

b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;

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c) decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio»;

d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;

e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

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f) decreto del 16 febbraio 2007 , recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;

g) decreto del 9 marzo 2007 , recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

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Articolo 2

(Campo di applicazione)

1. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicarealla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attivitàdi cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica1 agosto 2011, n. 151 , individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamenteai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero dinatanti e aeromobili; 76.

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2. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.

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3. Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all'articolo 1 si applicano all'intera attività.

4. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

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Articolo 3

(Impiego dei prodotti per uso antincendio)

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:

a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;

b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;

c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori, mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

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2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi, sono utilizzati conformemente all’uso previsto, rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili ;

b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;

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c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.

3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso

antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero

dell'interno applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n.

764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

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Art. 4

(Monitoraggio)

1. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'interno, provvede al monitoraggio dell'applicazione delle norme tecniche di cui all'articolo 1.

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Art. 5(Disposizioni finali)

1 Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di cui all'articolo 1, restano valide:

a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto;b) le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Per le attività di cui all'articolo 2 in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.

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Ovviamente eliminare tutte le RTV esistenti non sarà una operazione né

facile né veloce

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Rapida illustrazione del Codice