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Mercoledì, 17 febbraio 2016 11111 IL CASO DEL GIORNO Reverse charge anche se c’è la partita IVA italiana del fornitore comunitario / Elena SPAGNOL Nella prassi commerciale può capita- re che un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato acquisti be- ni da un soggetto passivo comunita- rio identificato ai fini IVA in Italia e che il fornitore comunitario invii i beni ceduti direttamente dai suoi stabilimenti localizzati nel proprio Paese comunitario o, alternativa- mente, prelevandoli da un magazzi- no in Italia dove i beni erano stati precedentemente stoccati. Il diverso luogo di partenza del bene comporta la necessità di individuare il corretto trattamento ai fini IVA dell’operazio- ne ed in particolare la modalità di applicazione del meccanismo del re- verse charge. Prima di entrare nel merito degli adempimenti connessi all’operazio- ne descritta è opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 nel caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettua- te da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione euro- pea, il cessionari [...] PAGINA 2 FISCO Imprenditori forfetari, domanda per il bonus contributivo entro il 28 febbraio La presentazione dell’istanza è condizione necessaria per l’applicazione della riduzione del 35% dei contributi previdenziali / Paola RIVETTI Uno degli aspetti del regime forfeta- rio oggetto di modifica ad opera del- la L. 208/2015 riguarda la determina- zione agevolata dei contributi alle Gestioni previdenziali INPS degli ar- tigiani e dei commercianti. La citata legge ha sostituito l’art. 1 comma 77 della L. 190/2014 prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sul reddito forfetario “si applica la con- tribuzione dovuta ai fini previden- ziali, ridotta del 35 per cento”. Fino al 31 dicembre 2015, l’agevolazione contemplava l’esonero dalla contri- buzione sul reddito minimale da versare in corso d’anno, in quanto i contributi erano determinati solo sul reddito effettivamente prodotto e determinato in sede di dichiara- zione. Risulta, invece, confermato il mec- canismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione se- parata, nonché le altre caratteristi- che dell’agevolazione (determina- zione della contribuzione per coa- diuvanti e coadiutori, modalità di accesso, ecc.). In base al tenore della nuova disposi- zione, la riduzione del 35% si appli- cherebbe alla contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali, os- sia a quella sul reddito minimale e su quello eccedente. Infatti, essendo sta- ta abrogata la disposizione che espressamente prevedeva l’esonero dal minimale contributivo, tornereb- bero ad applicarsi le regole generali, in base alle quali la contribuzione alle predette Gestioni è determinata, per una quota, sul minimale di reddito stabilito per l’anno al quale i contribu- ti stessi si riferiscono, da versare a prescindere dal reddito prodotto, e, per un’altra quota, sul reddito ecce- dente il minimale. Anche la relazione tecnica al Ddl. di stabilità per il 2016 ha indicato che “la norma stabilisce la reintroduzione del minimale contri- butivo con riduzione delle aliquote del 35 per cento”. Conseguentemente, in attuazione dell’art. 2 comma 2 della L. 233/90, i soggetti “forfetari” [...] PAGINA 3 FISCO Invio telematico “limitato” delle spese funebri / Massimo NEGRO Le spese funebri da trasmettere in via telematica riguardano solo i dati del- le fatture emesse dai soggetti eser- centi l’attività di servizi di pompe fu- nebri e attività [...] PAGINA 4 IN EVIDENZA Per il tax credit per imprese agricole pagamento con bonifico SEPA IN EVIDENZA Per la sospensione della sentenza di appello non conta il fumus boni iuris IN EVIDENZA La mancanza di regolamenti non aiuta i professionisti nell’antiriciclaggio IN EVIDENZA ALTRE NOTIZIE / DA PAGINA 8

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Mercoledì, 17 febbraio 2016

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IL CASO DEL GIORNO

Reverse charge anchese c’è la partita IVAitaliana del fornitorecomunitario/ Elena SPAGNOL

Nella prassi commerciale può capita-re che un soggetto passivo stabilitonel territorio dello Stato acquisti be-ni da un soggetto passivo comunita-rio identificato ai fini IVA in Italia eche il fornitore comunitario invii ibeni ceduti direttamente dai suoistabilimenti localizzati nel proprioPaese comunitario o, alternativa-mente, prelevandoli da un magazzi-no in Italia dove i beni erano statiprecedentemente stoccati. Il diversoluogo di partenza del bene comportala necessità di individuare il correttotrattamento ai fini IVA dell’operazio-ne ed in particolare la modalità diapplicazione del meccanismo del re-verse charge.Prima di entrare nel merito degliadempimenti connessi all’operazio-ne descritta è opportuno ricordareche ai sensi dell’art. 17 comma 2 delDPR 633/72 nel caso di cessioni dibeni o prestazioni di servizi effettua-te da soggetti passivi stabiliti in unaltro Stato membro dell’Unione euro-pea, il cessionari [...]

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Imprenditori forfetari, domanda per il bonuscontributivo entro il 28 febbraio

La presentazione dell’istanza è condizione necessaria per l’applicazione dellariduzione del 35% dei contributi previdenziali

/ Paola RIVETTI

Uno degli aspetti del regime forfeta-rio oggetto di modifica ad opera del-la L. 208/2015 riguarda la determina-zione agevolata dei contributi alleGestioni previdenziali INPS degli ar-tigiani e dei commercianti. La citatalegge ha sostituito l’art. 1 comma 77della L. 190/2014 prevedendo che, adecorrere dal 1° gennaio 2016, sulreddito forfetario “si applica la con-tribuzione dovuta ai fini previden-ziali, ridotta del 35 per cento”. Finoal 31 dicembre 2015, l’agevolazionecontemplava l’esonero dalla contri-buzione sul reddito minimale daversare in corso d’anno, in quanto icontributi erano determinati solosul reddito effettivamente prodottoe determinato in sede di dichiara-zione.Risulta, invece, confermato il mec-canismo di accredito contributivosecondo le regole della Gestione se-parata, nonché le altre caratteristi-che dell’agevolazione (determina-zione della contribuzione per coa-diuvanti e coadiutori, modalità di

accesso, ecc.).In base al tenore della nuova disposi-zione, la riduzione del 35% si appli-cherebbe alla contribuzione ordinariaINPS dovuta ai fini previdenziali, os-sia a quella sul reddito minimale e suquello eccedente. Infatti, essendo sta-ta abrogata la disposizione cheespressamente prevedeva l’esonerodal minimale contributivo, tornereb-bero ad applicarsi le regole generali,in base alle quali la contribuzione allepredette Gestioni è determinata, peruna quota, sul minimale di redditostabilito per l’anno al quale i contribu-ti stessi si riferiscono, da versare aprescindere dal reddito prodotto, e,per un’altra quota, sul reddito ecce-dente il minimale. Anche la relazionetecnica al Ddl. di stabilità per il 2016ha indicato che “la norma stabilisce lareintroduzione del minimale contri-butivo con riduzione delle aliquote del35 per cento”.Conseguentemente, in attuazionedell’art. 2 comma 2 della L. 233/90, isoggetti “forfetari” [...]

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FISCO

Invio telematico“limitato” delle spesefunebri/ Massimo NEGRO

Le spese funebri da trasmettere in viatelematica riguardano solo i dati del-le fatture emesse dai soggetti eser-centi l’attività di servizi di pompe fu-nebri e attività [...]

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IN EVIDENZA

Per il tax credit per imprese agricole pagamento con bonificoSEPA

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Per la sospensione della sentenza di appello non conta il fumusboni iuris

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La mancanza di regolamenti non aiuta i professionistinell’antiriciclaggio

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IL CASO DEL GIORNO

Reverse charge anche se c’è la partita IVA italiana delfornitore comunitarioIl cessionario italiano deve integrare il documento emesso direttamente dal fornitore comunitario/ Elena SPAGNOLNella prassi commerciale può capitare che un sogget-to passivo stabilito nel territorio dello Stato acquistibeni da un soggetto passivo comunitario identificato aifini IVA in Italia e che il fornitore comunitario invii ibeni ceduti direttamente dai suoi stabilimenti localiz-zati nel proprio Paese comunitario o, alternativamente,prelevandoli da un magazzino in Italia dove i beni era-no stati precedentemente stoccati. Il diverso luogo dipartenza del bene comporta la necessità di individua-re il corretto trattamento ai fini IVA dell’operazione edin particolare la modalità di applicazione del meccani-smo del reverse charge.Prima di entrare nel merito degli adempimenti con-nessi all’operazione descritta è opportuno ricordareche ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 nel ca-so di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuateda soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membrodell’Unione europea, il cessionario o committenteadempie gli obblighi di fatturazione e di registrazionesecondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del DL 331/93.In base a tale disposizione normativa, dunque, tutte lecessioni di beni che siano effettuate nel territorio del-lo Stato nei confronti di un soggetto stabilito in Italiada parte di un soggetto comunitario sono assoggettateal meccanismo delle reverse charge anche se il sog-getto cedente è identificato in Italia direttamente o at-traverso un rappresentante fiscale (si veda “La partitaIVA italiana non evita l’acquisto intracomunitario” del31 luglio 2015).Tornando quindi al caso citato la cessione dei beni daparte del soggetto comunitario identificato in Italia adun soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato è,in ogni caso, soggetta al meccanismo del reverse char-ge con un distinguo: se i beni partono dal Paese comu-nitario dove è stabilito il soggetto cedente, si realizzaun’operazione di acquisto comunitario ai sensi dell’art.38 del DL 331/93; se, invece, i beni partono da un ma-gazzino in Italia, si realizza un’operazione domestica.Quindi, nel primo caso il cessionario nazionale dovrà

integrare la fattura ricevuta ai sensi degli artt. 46 e 47del DL 331/93 procedendo, inoltre, alla compilazionedel modello INTRASTAT. La fattura ricevuta dal ces-sionario nazionale deve indicare la partita IVA del for-nitore estero e non la partita IVA italiana del cedentecomunitario (cfr. ris. 20 febbraio 2015 n. 21).Sotto il profilo strettamente operativo nel caricarel’anagrafica del fornitore, il cessionario italiano dovràindicare la partita IVA comunitaria del proprio fornito-re a nulla rilevando la partita IVA italiana del fornitorestesso. Con riferimento alla compilazione della dichia-razione IVA, la registrazione dell’acquisto effettuatanel registro degli acquisti dovrà essere indicata nellaSezione 1 del quadro VF e nel rigo VF24, mentre la regi-strazione effettuata nel registro delle vendite, secondoil meccanismo del reverse charge, troverà rappresen-tazione nel rigo VJ9.Nel diverso caso, invece, in cui i beni siano stati primaintrodotti dal cedente comunitario in un magazzino inItalia e poi venduti al cessionario italiano prelevando ibeni dal predetto magazzino, si realizza un’operazionedomestica ed il cessionario italiano dovrà integrare ildocumento ricevuto ai sensi del citato art. 17 comma 2del DPR 633/72, ma non è tenuto a presentare il model-lo INTRASTAT già peraltro inviato dalla “partita IVA”del cedente comunitario. Anche in questo caso il docu-mento rilevante ai fini IVA è la fattura recante la parti-ta IVA estera del fornitore comunitario.Pertanto, se il cessionario dovesse ricevere una fattu-ra in cui è indicata la partita IVA italiana del soggettocomunitario dovrebbe rifiutare il documento, che nonha valenza ai fini IVA, e richiedere al suo posto la fat-tura emessa direttamente dal fornitore estero. Con ri-ferimento alla compilazione della dichiarazione IVA, laregistrazione dell’acquisto operata nel registro degliacquisti dovrà essere indicata nella Sezione 1 del qua-dro VF, mentre la registrazione effettuata nel registrodelle vendite, secondo il meccanismo del reverse char-ge, troverà rappresentazione nel rigo VJ3.

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Imprenditori forfetari, domanda per il bonuscontributivo entro il 28 febbraioLa presentazione dell’istanza è condizione necessaria per l’applicazione della riduzione del 35% deicontributi previdenziali/ Paola RIVETTIUno degli aspetti del regime forfetario oggetto di modi-fica ad opera della L. 208/2015 riguarda la determina-zione agevolata dei contributi alle Gestioni previden-ziali INPS degli artigiani e dei commercianti. La citatalegge ha sostituito l’art. 1 comma 77 della L. 190/2014prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sulreddito forfetario “si applica la contribuzione dovuta aifini previdenziali, ridotta del 35 per cento”. Fino al 31dicembre 2015, l’agevolazione contemplava l’esonerodalla contribuzione sul reddito minimale da versare incorso d’anno, in quanto i contributi erano determinatisolo sul reddito effettivamente prodotto e determinatoin sede di dichiarazione.Risulta, invece, confermato il meccanismo di accredi-to contributivo secondo le regole della Gestione sepa-rata, nonché le altre caratteristiche dell’agevolazione(determinazione della contribuzione per coadiuvanti ecoadiutori, modalità di accesso, ecc.).In base al tenore della nuova disposizione, la riduzio-ne del 35% si applicherebbe alla contribuzione ordina-ria INPS dovuta ai fini previdenziali, ossia a quella sulreddito minimale e su quello eccedente. Infatti, essen-do stata abrogata la disposizione che espressamenteprevedeva l’esonero dal minimale contributivo, torne-rebbero ad applicarsi le regole generali, in base allequali la contribuzione alle predette Gestioni è determi-nata, per una quota, sul minimale di reddito stabilitoper l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono, daversare a prescindere dal reddito prodotto, e, per un’al-tra quota, sul reddito eccedente il minimale. Anche larelazione tecnica al Ddl. di stabilità per il 2016 ha indi-cato che “la norma stabilisce la reintroduzione del mi-nimale contributivo con riduzione delle aliquote del 35per cento”.Conseguentemente, in attuazione dell’art. 2 comma 2della L. 233/90, i soggetti “forfetari” tornerebbero a ver-sare la quota minima di contributi previdenziali in cor-so d’anno, alle normali scadenze trimestrali, con appli-cazione della riduzione del 35%. Peraltro, va segnalatoche, non essendo stata modificata la restante discipli-na dell’agevolazione contributiva, risulta ancora opera-tivo l’art. 1 comma 79 della L. 190/2014, secondo cui iversamenti a saldo e in acconto dei contributi dovutidai soggetti che applicano l’agevolazione sono effet-tuati entro gli stessi termini previsti per il versamentodelle somme dovute in base alla dichiarazione dei red-diti. Conseguentemente, ferma la riduzione predetta,

sulle modalità di versamento sarebbe opportuna un’in-dicazione ufficiale.L’agevolazione contributiva è opzionale e accessibileesclusivamente previa domanda da trasmettereall’INPS, secondo le modalità definite con la circ. 10febbraio 2015 n. 29. Al riguardo, l’Istituto, con il mes-saggio 26 gennaio 2016 n. 286, ha chiarito che la do-manda deve essere presentata da tutti gli imprenditori“forfetari” che intendano applicare la predetta riduzio-ne contributiva, ivi inclusi coloro che avevano utilizza-to il regime forfetario nel 2015 e presentato a suo tem-po analoga domanda per l’esonero dal minimale con-tributivo; tali soggetti devono, quindi, rinnovarel’adempimento anche per quest’anno senza possibilitàdi applicare “in automatico” la nuova misura agevolati-va. Nello specifico si legge: posto che le domande pre-sentate l’anno scorso “sono state chiuse d’ufficio al31.12.2015, l’adesione al nuovo regime agevolato è quin-di sempre e comunque vincolato alla presentazione diuna nuova domanda”.Dal punto di vista operativo, i soggetti già esercenti at-tività d’impresa al 31 dicembre 2015 (a prescindere dalregime fiscale adottato) che applicano dal 1° gennaio2016 il regime forfetario devono presentare, a pena didecadenza, entro il 28 febbraio prossimo il modello te-lematico appositamente predisposto all’interno delCassetto previdenziale per artigiani e commerciantisul sito internet dell’INPS, oppure, per coloro che, puresercitando attività d’impresa, non risultino ancora ti-tolari di posizione attiva presso le Gestioni autonomedell’INPS, il modello cartaceo allegato alla circolare, daconsegnare alla sede INPS competente.

Termine fissato a pena di decadenza

Il termine va rispettato anche nei casi in cui lo stessocada di sabato o di giorno festivo, come nel 2016, po-sto che non sembra applicabile a questa ipotesi il diffe-rimento automatico al primo giorno lavorativo succes-sivo.I soggetti che, nel 2016, intraprendono una nuova atti-vità d’impresa aderendo al regime agevolato devonopresentare la domanda in via telematica accedendo alCassetto previdenziale, con la massima tempestivitàrispetto alla data di ricezione della delibera di avvenu-ta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.

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Invio telematico “limitato” delle spese funebriL’obbligo si applica solo ai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse/ Massimo NEGROLe spese funebri da trasmettere in via telematica ri-guardano solo i dati delle fatture emesse dai soggettiesercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attivi-tà connesse. È questo l’importante chiarimento fornitoieri dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad unaFAQ pubblicata sul proprio sito.In attuazione dell’art. 3, comma 4 del DLgs. 21 novem-bre 2014 n. 175, con il DM 13 gennaio 2016 è stato infattiintrodotto l’obbligo di trasmissione telematicaall’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni relativeai dati riguardanti le spese funebri:- ai fini della precompilazione dei modelli 730;- a partire dai dati relativi al 2015, da inserire nei mo-delli 730/2016 precompilati da rendere disponibili aicontribuenti entro il 15 aprile 2016.L’art. 2 del suddetto DM 13 gennaio 2016 individua isoggetti obbligati alla comunicazione in coloro che“emettono fatture relative a spese funebri”, spese chesarebbero detraibili ai fini IRPEF e quindi da utilizzareper la precompilazione dei modelli 730.Tali soggetti devono trasmettere una comunicazionecontenente:- l’ammontare delle spese funebri sostenute in dipen-denza della morte di persone nell’anno precedente,con riferimento a ciascun decesso;- l’indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei sog-getti intestatari del documento fiscale.Ai fini della detraibilità, l’art. 1 comma 954 lett. a) dellaL. 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), so-stituendo la lett. d) dell’art. 15 comma 1 del TUIR, hastabilito, con effetto retroattivo dal periodo d’imposta2015, che la detrazione IRPEF del 19% delle spese fune-bri spetta indipendentemente dall’esistenza di un vin-colo di coniugio/parentela/affinità con il defunto, suun importo massimo di 1.550 euro per ciascun decesso.Pertanto, ai fini della detraibilità, non rileva più che lespese siano sostenute da familiari o meno, fermo re-stando l’importo massimo detraibile di 1.550 euro in re-lazione a ciascun decesso, che costituisce un limitemassimo complessivo anche in caso di più soggettiche sostengono spese relative allo stesso defunto.Inoltre, sulla base dei chiarimenti che erano stati forni-ti dalla C.M. 25 maggio 1979 n. 26, le spese funebri “de-vono rispondere ad un criterio di attualità rispettoall’evento cui sono finalizzate, rimanendo pertantoescluse dalle stesse quelle sostenute anticipatamentedal contribuente in previsione delle future onoranzefunebri”.L’obbligo della comunicazione potrebbe quindi ricorre-re anche qualora non si tratti di spese funebri in sensostretto, sostenute per prestazioni di servizi o cessionidi beni forniti da imprese di onoranze funebri, ma di

prestazioni di servizi o cessioni di beni “accessori”,purché sia chiara la loro finalità quali spese funebri,cioè sostenute in dipendenza della morte di persone e“attuali” rispetto all’avvenuto decesso, e possano quin-di rientrare nell’ambito della detraibilità ai fini IRPEF.Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta forni-ta ieri, ha affermato che: “Al fine evitare che il nuovoadempimento riguardi una platea indefinita di sogget-ti, tenuto conto anche del limite di spesa detraibile pa-ri a 1.550 euro e considerato che le ulteriori spese so-stenute in dipendenza del decesso non potrebbero es-sere riportate automaticamente nella dichiarazioneprecompilata in quanto l’Agenzia delle entrate non è aconoscenza dell’effettivo collegamento tra la spesa el’evento funebre, si ritiene che l’obbligo di comunica-zione delle spese funebri all’Agenzia delle entrate ri-guardi esclusivamente i dati delle fatture emesse, inrelazione all’evento funebre, dai soggetti esercenti l’at-tività di servizi di pompe funebri e attività connesse”.Poiché il quesito in esame faceva espresso riferimen-to alla comunicazione delle “spese sostenute per l’ac-quisto di fiori o per la lavorazione di marmi e lapidi”,nell’ambito delle suddette “attività connesse” non do-vrebbero quindi rientrare le attività di vendita di fiori edi lavorazione del marmo.Pertanto, deve ritenersi che le imprese che svolgonoattività di lavorazione del marmo e che fatturano aprivati cessioni di beni o prestazioni di servizi, qualilapidi, lastre, loculi o monumenti funebri, ancorchésiano riconducibili a spese funebri detraibili, non sia-no tenute alla comunicazione in questione. Analogaconclusione dovrebbe valere per le spese relative allacessione di fiori (es. corone funebri) o alla pubblicazio-ne di necrologi sui giornali.

Codice fiscale del defunto non obbligatorio

Per le spese funebri relative al 2015, la comunicazionein esame deve avvenire entro il prossimo 29 febbraio,ma i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entra-te, tra cui l’approvazione delle specifiche tecniche, nonsono ancora stati approvati definitivamente, ma sonosolo disponibili in bozza. Pertanto, come indicato sulsito dell’Agenzia, non è possibile effettuare l’invio del-le comunicazioni fino a quando non verranno appro-vati e pubblicati i relativi provvedimenti attuativi.Inoltre, le bozze delle specifiche tecniche prevedonoche, in relazione al solo anno di riferimento 2015, ilcampo “identificativo evento/codice fiscale del defun-to”, pur essendo obbligatorio, potrà essere valorizzatocon una stringa contenente esclusivamente numeri olettere allineati a sinistra.

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Per il tax credit per imprese agricole pagamento conbonifico SEPAIl MIPAAF ammette, nelle FAQ, altri strumenti purché tracciabili e per versamenti effettuati primadell’emanazione delle circolari applicative/ Pamela ALBERTIIl Ministero delle Politiche agricole, alimentari e fore-stali, con alcune FAQ pubblicate sul proprio sito, hafornito ulteriori indicazioni in merito ai crediti d’impo-sta per l’e-commerce di prodotti agricoli e per le reti diimprese agricole, le cui domande dovranno essere pre-sentate dal 20 al 29 febbraio 2016 (essendo il 28 giornofestivo) con riferimento ai costi sostenuti dal 14 marzoal 31 dicembre 2015. L’istanza di concessione del credi-to d’imposta dovrà essere presentata all’indirizzo [email protected] con il seguente oggetto:DM273CE-PARTITAIVANOMEIMPRESA per il commer-cio elettronico, DM272RI-PARTITAIVAIMPRESACAPO-FILA per le reti di impresa. Il cumulo dei file allegati al-la e-mail di trasmissione non dovrà superare gli 8MB.Con riferimento al credito d’imposta per la realizzazio-ne e l’ampliamento di infrastrutture informatiche fina-lizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettro-nico di prodotti agricoli (art. 3 comma 1 del DL n.91/2014, DM 13 gennaio 2015 n. 273 e circ. n.67351/2015), possono beneficiare dell’agevolazione leimprese che producono prodotti agricoli, della pesca edell’acquacoltura compresi nell’Allegato 1 del TFUE (ilprodotto finito deve essere un prodotto agricolo) ovve-ro prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacol-tura non compresi nel predetto Allegato (il prodotto fi-nito è un prodotto agroalimentare non agricolo, di se-conda trasformazione, quale ad esempio la pasta). Intal caso l’agevolazione è limitata alle PMI.Il Ministero chiarisce che la sezione C, divisione 10,della classificazione ATECO comprende sia prodotticompresi nell’allegato 1 del TFUE sia prodotti agroali-mentari non compresi nel predetto allegato. Poiché lecondizioni del sostegno sono diverse, è necessario sta-bilire se il prodotto è agricolo (anche trasformato) oagroindustriale. A tal fine, si rimanda all’Allegato 1. Laverifica completa, per capitolo può essere effettuataaccedendo al sito http://ec.europa.eu/taxation_cu-stoms/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it e in-serendo il numero del capitolo o sottocapitolo come“codice merce”. Ai fini dell’attribuzione del creditod’imposta, si considera il codice dell’attività prevalen-te dichiarata dall’impresa ai fini IVA.Viene, inoltre, chiarito che il credito di imposta in esa-me vale per sia per il commercio elettronico businessto consumer sia per quello business to business.Quanto agli investimenti agevolabili, secondo il Mini-stero sono ammissibili le fatture emesse a partire dal14 marzo 2015 e quietanzate entro il 31 dicembre 2015.Non sono, invece, ammesse le spese fatturate a fine

2015 ma pagate nel 2016.Per il 2016, viene precisato che il periodo temporale diriferimento è 1° gennaio – 31 dicembre 2016.I pagamenti devono essere effettuati unicamente amezzo bonifico SEPA. Viene, tuttavia, precisato che peri pagamenti effettuati nel periodo dal 14 marzo al 26ottobre 2015 (data di pubblicazione in G.U. delle circo-lari applicative), sono ammessi altri strumenti di paga-mento purché tracciabili.Per le spese già fatturate e pagate nel 2015 si può pro-cedere ex post a scrivere “a mano” la dicitura “Spesa dieuro ... dichiarata ai fini della concessione del creditod’imposta previsto a valere sul D.M. 13 gennaio 2015, n.273” sulla fattura originale, ma per i bonifici occorreche vi sia nella causale un riferimento esplicito allafattura ammissibile.Le spese di manutenzione di una piattaforma web e-commerce non rientrano tra le spese eleggibili, men-tre vi rientrano quelle relative al suo aggiornamento sesi tratta di un’implementazione della stessa. I costi re-lativi al personale interno dedicato al progetto nonrientrano tra i costi agevolabili.

Accedono solo le “reti contratto”

Ulteriori chiarimenti sono altresì forniti con riferimen-to al credito d’imposta per le reti di imprese agricole(art. 3 comma 3 del DL n. 91/2014, DM 13 gennaio 2015n. 272 e circ. n. 67340/2015). Il Ministero precisa che leimprese devono essere costituite nella forma di “retecontratto”, in quanto con la “rete soggetto” si dà luogoad un nuovo soggetto giuridico indipendente e le sin-gole imprese diventano socie.Poiché sono ammissibili all’agevolazione le singoleimprese, alla rete possono partecipare anche impreseche non hanno i requisiti e che ovviamente non posso-no accedere al credito. L’azienda capofila può quindianche non essere agroalimentare. Il progetto è neces-sariamente un progetto comune di rete ma i beneficiricadono solo su chi ha effettivamente sostenuto i co-sti.È possibile inserire nel progetto di filiera spese relati-ve all’anno di imposta 2015 sostenute prima della co-stituzione della rete di imprese solo se propedeutichealla costituzione della rete.Quanto alla misura dell’agevolazione, viene chiaritoche il 40% rappresenta la misura dell’importo dell’inve-stimento e 400.000 euro è il massimo dell’importo rico-noscibile.

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Per la sospensione della sentenza di appello nonconta il fumus boni iurisMeglio sempre chiedere la sospensione degli effetti sia della sentenza sia dell’atto/ Alfio CISSELLOIl DLgs. 156/2015, recependo il principio diverse volteaffermato dalla Corte Costituzionale, ha previsto che ilgiudice tributario possa sospendere gli effetti dellasentenza di primo grado unitamente all’appello (o condomanda in via separata) così come di quella di secon-do grado impugnata in Cassazione. In quest’ultima ipo-tesi, a decidere sulla sospensione è lo stesso giudiceche ha pronunciato la sentenza, sebbene, per ovvie ra-gioni, è d’obbligo che, materialmente, il collegio giudi-cante sia formato da persone fisiche diverse da quelleche hanno deliberato la decisione cui si chiede la so-spensione.Se si tratta di sospensione della sentenza di primo gra-do, essa può essere chiesta con l’appello principale oincidentale, per cui, sul versante processuale, non sor-gono questioni (il tutto avviene in maniera simile allasospensiva di primo grado).Alcune accortezze, invece, vanno adottate per la so-spensione della sentenza di appello gravata da ricorsoper Cassazione.Infatti, nel silenzio della legge, è opportuno notificare ilricorso alla controparte e poi depositarlo entro 30 gior-ni presso il giudice, siccome questo è l’iter naturale diinstaurazione del processo tributario (se il giudice rite-nesse ciò errato, non dovrebbero verificarsi effetti pre-giudizievoli). È poi necessario produrre in giudizio ilcertificato di deposito del ricorso in Cassazione, pre-supposto necessario affinché il giudice possa decidere.Come specificato nella circolare n. 1/2011 del Ministe-ro dell’Economia, non è dovuto alcun contributo unifi-cato, e non dovrebbe essere necessaria la nota di iscri-zione a ruolo (per la quale, tra l’altro, bisognerebbe ag-giornare i relativi modelli, che non contemplano l’ipo-tesi della sospensione).Ma, a parte gli aspetti tipicamente operativi, nel DLgs.156/2015 emergono due importanti novità.In primo luogo, per la sospensione della sentenza disecondo grado l’unico requisito che, dal punto di vistasostanziale, il giudice deve esaminare, è il danno gra-ve e irreparabile, e non anche il fumus boni iuris, circo-stanza confermata dalla circolare n.  38/2015dell’Agenzia delle Entrate. A nostro avviso, comunque,spendere una pagina o due del ricorso per illustrare laverosimiglianza della pretesa non guasta mai.Invece, il discorso è diverso per la sentenza di primogrado, ove la legge (art. 52) parla di “gravi e fondati mo-tivi” (locuzione idonea a comprendere anche il fumus)

e non solo di “danno grave e irreparabile” (art. 62-bis).La sospensione, vale la pena rammentarlo, può esserechiesta pure dalla parte pubblica, e in tal caso ha l’ef-fetto di evitare la restituzione delle somme, cosa chedovrebbe avvenire ordinariamente come effetto dellasentenza non definitiva di accoglimento del ricorso.

Ricorso da notificare e da depositare

Assai interessante è la terminologia utilizzata dal legi-slatore, in entrambe le sospensioni: la parte, vuoi per i“gravi e fondati motivi” (art. 52), vuoi per il “danno gra-ve e irreparabile” (art. 62-bis), può chiedere la sospen-sione della sentenza, ma, si badi bene, “il contribuentepuò comunque chiedere la sospensione dell’esecuzio-ne dell’atto se da questa può derivargli un danno gravee irreparabile”.Ciò riecheggia l’annosa questione relativa alla naturagiuridica del processo tributario: l’oggetto del medesi-mo è la sentenza o l’atto?Tempo fa avevamo evidenziato (si veda “Dubbi gli ef-fetti della sospensione delle sentenze” del 28 settem-bre 2012) come alcuni uffici, al fine di sottrarsi al pre-cetto giudiziale derivante dalla sospensione della sen-tenza, continuassero la riscossione (ad esempio delterzo se si tratta di IVA) in quanto ciò derivava dall’at-to (art. 15 del DPR 602/73) e non dalla sentenza (art. 68del DLgs. 546/92, riguardante la riscossione dei dueterzi dopo la sentenza di primo grado).Ora, il legislatore non lascia adito a dubbi: se il giudiceaccoglie la domanda di sospensione, tutta la riscossio-ne si deve fermare, e poco importa se essa derividall’atto o dalla sentenza.Per essere certi che questo avvenga, i difensori delleparti e i giudici dovrebbero però cautelarsi: per i primi,sembra opportuno chiedere, nell’appello o nel ricorso,espressamente la sospensione della sentenza e/odell’atto, per i secondi, sarebbe bene che nel dispositi-vo si scrivesse “la Commissione accoglie la domandadi sospensione della sentenza e dell’atto”.Ove il contribuente chiedesse la sospensione dellasentenza e dell’atto, e il giudice, magari per un inno-centissimo “errore”, scrivesse “si sospende l’effetto del-la sentenza”, qualche funzionario potrebbe continuarenella riscossione nella misura in cui questa “derividall’atto” e non “derivi dalla sentenza”.

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PROFESSIONI

La mancanza di regolamenti non aiuta iprofessionisti nell’antiriciclaggioPer il “Rapporto di Mutua Valutazione (Mer)-Italia” il livello di adeguatezza tecnica del nostro Paese èmigliorato, ma restano elevati i rischi/ Christina FERIOZZIEvasione fiscale, criminalità organizzata e corruzionesono le tre aree di maggiore rischio in Italia ai fini delcontrasto al riciclaggio. Nettamente migliorato il livel-lo di adeguatezza tecnica del nostro Paese, anche senel mondo delle professioni non è ancora omogenea laconsapevolezza dei rischi di riciclaggio. È quantoemerge dal “Rapporto di Mutua Valutazione (Mer)-Ita-lia” circa la valutazione del sistema italiano di preven-zione del riciclaggio/finanziamento del terrorismocondotta nel 2014-2015 da FMI e GAFI-FATF, pubblica-to dal Dipartimento del Tesoro del MEF.Fino al 12% del prodotto interno lordo (PIL), è il volumedi proventi illeciti (come riconosciuto nell’Analisi deirischi nazionali), la maggior parte dei quali generataall’interno del Paese, che deriva da evasione di impo-ste e accise, narcotraffico e usura, corruzione, frode,contraffazione, criminalità ambientale, furti/rapine,contrabbando, estorsione e gioco illegale. Situazionequesta con la quale è messo duramente alla prova il“robusto” quadro giuridico e istituzionale per la lotta alriciclaggio e al finanziamento del terrorismo del no-stro Paese.Nel documento si segnala che il canale più vulnerabileai reati di riciclaggio sembra essere quello bancario eche, nell’ambito dei professionisti, avvocati, notai ecommercialisti sono, in taluni casi, coinvolti nell’istitu-zione e gestione di strutture poco trasparenti e utiliz-zate per riciclare denaro.Da notare, poi, che l’elevato uso di contante incide sulrischio che i proventi di attività illecite possano esserere-immessi nell’economia formale regolamentata. Dicontro, i rischi di finanziamento del terrorismo sem-brano essere relativamente bassi.In tale quadro, il livello di adeguatezza tecnica italianoè comunque nettamente migliorato nell’ultimo decen-nio per ciò che concerne le misure preventive e di vi-gilanza degli intermediari finanziari, ma non in mate-ria di sanzioni irrogate per la violazione degli obblighiantiriciclaggio e in tema di misure preventive relativealle professioni e alle attività non finanziarie. Risultatipositivi si riscontrano nell’area della valutazione del ri-schio (impiego del Risk Based approach) e nella coope-

razione internazionale.L’Italia, tuttavia, non ha ancora predisposto una strate-gia di contrasto al riciclaggio che risulti coordinata alivello nazionale e che tenga conto dei rischi illustratinell’“Analisi dei rischi nazionali”. Anche per quantoconcerne le misure per la identificazione dei titolarieffettivi, il rapporto evidenzia che esse non risultanoomogenee.Positiva la valutazione, infine, sull’introduzione delreato di autoriciclaggio anche se, si sostiene nel rap-porto, è ancora prematuro valutarne gli effetti.I professionisti e gli operatori non finanziari denotanoun livello di comprensione dei rischi di riciclaggio e difinanziamento del terrorismo fortemente disomoge-neo e sicuramente inferiore a quello del settore finan-ziario, difatti l’attività di segnalazione da parte dei pri-mi è generalmente scarsa, soprattutto tra avvocati ecommercialisti.Pertanto, anche se l’Italia raggiunge risultati positivi intermini di efficacia delle misure, sicuramente la man-cata adozione della normativa secondaria, quali i rego-lamenti richiamati dal DLgs. 231/2007 (fra cui ad es. ledisposizioni applicative dell’art. 38 inerente le modali-tà di registrazione dei dati relativi all’adeguata verificadella clientela), non consente, in particolare ai profes-sionisti, di avere una chiara visione delle procedure at-te alla mitigazione del rischio.

Rafforzare le sanzioni per risolvere alcune criticità

Conseguentemente si raccomanda l’intensificazionedegli obblighi di formazione in materia e l’elaborazio-ne di linee guida per la segnalazione di operazioni so-spette.Per la soluzione di alcune criticità, poi, si suggerisce ilrafforzamento delle sanzioni per il riciclaggio e il man-cato rispetto delle misure preventive anche attraversoun migliore allineamento delle stesse con le dimensio-ni e la capacità finanziaria delle istituzioni interessatee riducendo la tempistica necessaria per la loro irroga-zione.

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IMPRESA

Possibile la cessione di quote a persone giuridicheper le srl semplificateIl MISE precisa però che la società va riqualificata come srl “ordinaria” a capitale esiguo/ Roberta VITALEIl Ministero dello Sviluppo economico, con il parere 15febbraio 2016 n. 39365, ha fornito chiarimenti su alcu-ni aspetti che coinvolgono le società a responsabilitàlimitata semplificate e, nello specifico, la possibilità dicedere le quote a soggetti differenti dalle persone fisi-che dopo la costituzione e gli adempimenti conse-guenti alle modifiche dello statuto.Quanto al primo punto, secondo il Ministero è consen-tito l’atto di cessione di quote sociali di srl semplifica-ta a soggetto diverso da persona fisica ex art. 2463-bis,comma 1 c.c., ai sensi del quale la srl semplificata puòessere costituita con contratto o atto unilaterale dapersone fisiche. Infatti, il divieto contenuto in tale nor-ma riguarda la sola fase di costituzione della società.Tale operazione, però, non è priva di conseguenze.Il Ministero parte dalla considerazione secondo cuil’orientamento diffuso in dottrina è quello di escludereche la srl semplificata rappresenti un tipo sociale auto-nomo rispetto alla srl ordinaria, ritenendola invece “unmero modo d’essere della società a responsabilità limi-tata”.Inoltre, l’obbligo di inserire nella denominazione socia-le il termine “semplificata” o l’acronimo “SRLS” ha la fi-nalità di richiamare l’attenzione dei terzi.

Srl semplificata come modo d’essere della srl

Premesso ciò, secondo il MISE, l’ingresso nel capitalesociale di soggetti differenti dalle persone fisiche faperdere alla società lo status particolare di srl semplifi-cata. Tale società, qualora non vi sia un aumento di ca-

pitale che superi 9.999 euro, viene riqualificata comesrl “ordinaria” c.d. a capitale esiguo.Trova così applicazione la previsione di cui all’art.2463, comma 4 c.c., norma che consente di determina-re l’ammontare del capitale sociale anche in misurainferiore al capitale minimo ordinario di 10.000 euro,ma almeno pari a 1 euro, con precisi obblighi relativi aiconferimenti. In tal caso, i conferimenti devono farsiin denaro e devono essere versati per intero alle perso-ne cui è affidata l’amministrazione.Ulteriore conseguenza della cessione a soggetti diver-si dalle persone fisiche è quella della modifica dellapropria denominazione: dovrà essere eliminato il rife-rimento di srl “semplificata”, “non più rispondente arealtà e foriero di erronea informazione al mercato” (siveda anche lo studio Consiglio nazionale del Notariato12 dicembre 2013 n. 892-2013/I).Quanto alla seconda questione, le formalità da seguirein caso modifiche dell’atto costitutivo/statuto, il Mini-stero ha precisato che trova applicazione l’art. 2, para-grafo 1, lett. c) della direttiva (CE) 16 settembre 2009 n.101 (direttiva 151/68/CEE), ai sensi del quale, così comeintegrato dal MISE, “dopo ogni modifica dell’atto costi-tutivo o dello statuto, [è soggetto all’iscrizione] il testointegrale dell’atto modificato nella sua redazione ag-giornata”.Si precisa che, nel caso di specie, la modifica riguarda-va elementi (variazione dell’oggetto sociale) non incontrasto con la formulazione dell’art. 2463-bis c.c. e,quindi, non influiva sul mantenimento dello status disrl semplificata.

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Reddito dei “frontalieri” non imponibile fino a 7.500euroNella Certificazione Unica 2016, tale reddito viene indicato già al netto della quota di esenzione IRPEF/ Gabriele GIARDINAL’approvazione, il 15 gennaio, di modulistica e istruzio-ni del modello 730/2016 e la pubblicazione del modelloUNICO 2016 PF (provv. del 29 gennaio 2016) offrono lospunto per sintetizzare alcune misure di interesse peri  c.d. “lavoratori internazionali”, ossia coloro che con-seguono redditi lavorativi di fonte estera, pur mante-nendo la propria residenza fiscale in Italia, e coloro chericadono nella situazione specularmente opposta.Innanzitutto, si ricorda che l’art. 24 comma 3-bis delTUIR, nella versione in vigore per il 2015, estende leagevolazioni fiscali – in termini di deduzioni, detrazio-ni, nonché circa l’usufruibilità del regime fiscale age-volato dei c.d. “minimi” – previste per i soggetti resi-denti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, puressendo fiscalmente residenti in un altro Stato mem-bro dell’Ue o dello Spazio economico europeo (SEE),producono almeno il 75% del proprio reddito comples-sivo in Italia (“non residenti Schumacker”). Tali dispo-sizioni risultavano applicabili già dal periodo di impo-sta in corso al 31 dicembre 2014: si rimandava, però,all’emanazione di apposito decreto attuativo che, es-sendo stato pubblicato solo il 5 ottobre 2015 (DM 21 set-tembre 2015), ha precluso la concreta usufruibilità del-la norma per il periodo 2014, rimandandone di fattol’applicazione al periodo d’imposta 2015.Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti interessatidalla disciplina, si ricorda che l’art. 2 del DM 21 settem-bre 2015 ha stabilito che, per il riconoscimento, da par-te del sostituto d’imposta, degli oneri deducibili dalreddito complessivo, delle detrazioni dall’imposta lor-da nonché delle detrazioni per carichi di famiglia dicui all’art. 12 del TUIR, essi debbano attestare, median-te una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di no-torietà, l’esistenza dei requisiti di legge. È altresì previ-sto che venga conservata ed esibita all’Amministrazio-ne finanziaria che ne faccia richiesta la copia della di-chiarazione dei redditi presentata nello Stato di resi-denza o negli Stati di produzione del reddito, relativa alperiodo d’imposta per il quale sono state richieste leagevolazioni nel territorio dello Stato, unitamente allacertificazione del datore di lavoro estero dalla quale ri-sulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscalifruiti, nonché la copia del bilancio relativo all’eventua-le attività d’impresa svolta all’estero.Un altro aspetto riguarda l’art. 1, comma 690 della leg-ge di stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha elevato, dal2015, il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipen-dente conseguito da lavoratori “frontalieri” concorre aformare l’imponibile IRPEF, portandolo, con decorren-za 1° gennaio 2015, da 6.700 a 7.500 euro. Si ricorda che

rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina lepersone fisiche fiscalmente residenti in Italia che con-seguono redditi da lavoro dipendente prestato, in viacontinuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi,ivi recandosi quotidianamente per svolgere la propriaprestazione lavorativa.Per quanto riguarda i dati presenti nella CertificazioneUnica 2016 (punti 1 o 2), tali redditi vengono indicatigià al netto della quota di esenzione IRPEF, mentrenella sezione “altri dati” (punti 455-456) viene data in-dicazione del reddito al lordo della suddetta franchigia,distinguendo tra redditi scaturenti da contratti a tem-po indeterminato o determinato.Da ultimo, si rammenta che i contribuenti residenti inItalia che prestano la propria attività lavorativa in viacontinuativa all’estero in zone di frontiera e in altriPaesi limitrofi risultano esentati dalle segnalazioni inmateria di monitoraggio fiscale (quadro RW), con rife-rimento a investimenti e attività estere di natura fi-nanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la pro-pria attività lavorativa: purtuttavia, è comunque previ-sto che, qualora il contribuente sia esonerato dagliadempimenti in materia di monitoraggio fiscale, eglidebba in ogni caso compilare il quadro RW per il calco-lo di IVIE e IVAFE, vanificando di fatto qualsiasi vellei-tà di semplificazione.Altro tema di rilievo riguarda l’esenzione da IRPEF, fi-no al limite di 6.700 euro, per i redditi di lavoro dipen-dente e di pensione prodotti in euro dai residenti nelComune di Campione d’Italia: la norma è contenutanell’art. 188-bis, comma 3-bis del TUIR ed è stata intro-dotta, con decorrenza 1° gennaio 2015, dall’art. 1, com-ma 691 della L. 190/2014. Anche per i suddetti redditi, laCU 2016 (punti 1 o 2) espone l’importo tassabile IRPEF,e quindi nella misura eccedente l’importo di 6.700 eu-ro: l’importo lordo dei suddetti redditi, distinti a secon-da che derivino da contratti di lavoro a tempo indeter-minato ovvero determinato, o da pensione, è infine ri-portato nella sezione “altri dati”, punti 457-459.Tale agevolazione si affianca a quella già essere (sem-pre disciplinata dall’art. 188-bis, commi 1-3 del TUIR), inbase alla quale, ai fini IRPEF, i redditi delle persone fi-siche iscritte nei registri anagrafici del Comune diCampione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel terri-torio dello stesso Comune per un importo complessivonon superiore a 200.000 franchi, sono  computati ineuro sulla base del tasso di cambio di cui all’art. 9,comma 2 del TUIR ridotto sulla base di appositi prov-vedimenti emanati entro il 15 febbraio di ciascun anno.

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Il fallito distrae anche beni di provenienza illecitaPossibile il concorso tra bancarotta fraudolenta per distrazione e reati comuni/ Maurizio MEOLILa Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6336, deposi-tata ieri, precisa che anche i beni illecitamente acqui-siti al patrimonio dell’imprenditore possono essere og-getto della fattispecie di bancarotta fraudolenta per di-strazione ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 delRD 267/42; con la conseguenza che la fattispecie falli-mentare concorre con i reati comuni da cui i beni stes-si derivano (ad esempio, truffa, furto o appropriazioneindebita).Il caso di specie vedeva gli amministratori di una so-cietà fallita condannati per il reato fallimentare in que-stione in relazione alla distrazione delle somme di de-naro connesse ad assegni emessi da altra società sul-la base di rapporti fittizi. Rispetto a tale imputazionegli amministratori provavano a difendersi sottolinean-do come i titoli, relativi ad operazioni inesistenti, unavolta incassati per contanti, vedevano il relativo im-porto immediatamente restituito all’emittente. Si trat-tava, quindi, di beni di provenienza illecita che non po-tevano costituire oggetto di distrazione in quanto maientrati nel patrimonio del fallito, anche perché il relati-vo titolo d’acquisto si sarebbe dovuto considerare nul-lo o inesistente.La Cassazione osserva come nella giurisprudenza dilegittimità siano rinvenibili precedenti apparentemen-te idonei a supportare le critiche dei ricorrenti. In par-ticolare, nella sentenza della Suprema Corte n.5423/1997, si legge: “nella nozione di beni appartenential fallito rientrano le res oggetto del diritto di proprietà,dei diritti «immateriali», i crediti, ma non quei beni chenon siano mai entrati nel di lui patrimonio. E, invero,non sono beni dell’imprenditore quelli che sono nellasua limitata disponibilità, per averli ricevuti a titolo di-verso dalla “traslatio dominii” – locazione, comodato,deposito – e che, quindi, non sono mai usciti dal patri-monio del dominus. Di conseguenza, non è condottasanzionabile come bancarotta fraudolenta l’atto di di-sposizione di beni mai entrati nel patrimonio dell’im-prenditore, perché a lui pervenuti attraverso un nego-zio giuridico affetto da anomalia genetica, non idoneo,quindi, al trasferimento della proprietà”.Tale principio – precisa, tuttavia, la sentenza in com-mento – deve essere letto alla luce del decisivo profilodella possibilità di ravvisare un effettivo ingresso delbene nel patrimonio dell’imprenditore al di là dellasussistenza o meno di un valido rapporto negozialequale presupposto dell’acquisizione del bene stesso.Ed allora, occorre, certamente, tenere conto delle indi-cazioni ricordate e ribadite da ultimo dalla sentenzadella Cassazione n. 13556/2015, secondo la quale nellanozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le

cose che abbiano effettivamente fatto ingresso nel pa-trimonio di quest’ultimo, concorrendo in tal modo adefinire il contenuto della garanzia dei creditori. Nonpossono essere pertanto oggetto delle condotte di ban-carotta patrimoniale i beni che siano soltanto affidatial fallito, qualora il proprietario abbia conservato su diessi un credito di restituzione, come, ad esempio, lecose date in locazione, in deposito o in comodato; benisui quali il fallito vanta un possesso solo precario e chepossono, in quanto si trovino presso di lui al momentodell’apertura della procedura concorsuale, essere coin-volti nella procedura fallimentare, ma che non fannoparte del suo patrimonio e devono essere restituiti alproprietario, seppure con le modalità individuate dalRD 267/42, fermo restando che la loro eventuale mano-missione può comportare la penale responsabilità delfallito ad altro titolo diverso dalla bancarotta.Costituisce, tuttavia, un problema differente quello at-tinente alla liceità o meno dell’ingresso del bene nelpatrimonio dell’imprenditore. E, in relazione a tale pro-filo, la Suprema Corte ha già precisato che il reato dibancarotta fraudolenta non è escluso dal fatto che i be-ni oggetto della condotta siano di provenienza illecita(cfr. Cass. n. 44159/2008). Ciò in quanto a rilevare è laconsistenza obiettiva del patrimonio, comunque essasi sia formata; ed anche un bene provento di delittopuò costituire un cespite sul quale i creditori potrebbe-ro soddisfare le proprie ragioni.Ed, allora, la bancarotta fraudolenta può concorrerecon la truffa. Ciò, da un lato, perché il bene giuridicotutelato dalle fattispecie è diverso. Dall’altro, perchél’“iter criminis” della seconda si esaurisce con l’acqui-sizione di beni mediante mezzi fraudolenti. E se l’im-prenditore autore di una truffa da cui ha tratto entitàeconomiche si adoperi, successivamente, anche persottrarre le stesse alla garanzia patrimoniale, realizzaazioni distinte ed autonome dalle condotte truffaldine,e punite, in caso di fallimento, a titolo di bancarotta(cfr. Cass. n. 6791/2000 e Cass. n. 8373/2014).Ed i medesimi principi – conclude la sentenza in com-mento alla luce di risalenti pronunce di legittimità –valgono anche nel caso in cui il soggetto abbia acquisi-to la disponibilità di un bene, comportandosi su di essi“uti dominus”, tramite furto, appropriazione indebita oattività di contrabbando. Ciò perché costituisce princi-pio generale quello secondo il quale, qualora un bene“avocato” al fallimento, e poi distratto, provenga daun’azione delittuosa dell’imprenditore fallito, si realiz-za un concorso tra il reato comune, da cui il bene deri-va, ed il reato fallimentare.

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LAVORO & PREVIDENZA

Bonus Garanzia Giovani fruibile oltre i limiti delregime “de minimis”Ciò avviene se l’assunzione del giovane comporta un incremento occupazionale netto, ma la deroga èconcessa sulla base di fasce d’età/ Luca MAMONECon la circolare n. 32 di ieri, 16 febbraio 2016, l’INPS haillustrato alcuni aspetti della disciplina dell’incentivoper l’assunzione dei giovani ammessi al c.d. “Program-ma Garanzia Giovani”, focalizzandosi in particolar mo-do sulla possibilità di fruire del bonus oltre il limite de-gli aiuti de minimis qualora l’assunzione in questionedetermini un incremento occupazionale netto.Si ricorda, in sintesi, che il “bonus occupazione” in ar-gomento, fruibile mediante conguaglio con i contributiprevidenziali mensilmente dovuti, riguarda i datori dilavoro privati che risultino in possesso di determinatirequisiti e che assumano giovani di età compresa tra i16 e i 29 anni, cosiddetti NEET (intendendosi per talicoloro che non studiano, non lavorano, né sono coin-volti in un percorso di formazione), i quali, a seguito diun determinato iter, siano stati inseriti nel suddettoprogramma, con attribuzione di una classe di profila-zione, indicante il grado di difficoltà nella ricerca di la-voro.Nella circolare in esame, l’Istituto previdenziale si con-centra innanzitutto sul regime “de minimis”, con cui ilRegolamento Ue 1407/2013 ha inteso limitare l’importocomplessivo degli aiuti concessi da uno Stato membroa un’unica impresa.In seguito alle rettifiche operate in materia dal decretodirettoriale del Ministero del Lavoro n. 385/2015, tali li-miti possono essere superati laddove l’assunzione delgiovane comporti un incremento occupazionale netto,intendendosi per tale, ai sensi dell’art. 2 del Regola-mento Ue 651/2014, l’aumento netto del numero di di-pendenti dello stabilimento rispetto alla media relati-va ad un periodo di riferimento. In più, l’art. 2 del citatoRegolamento Ue stabilisce che i posti di lavoro sop-pressi in tale periodo devono essere dedotti e il nume-ro di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo par-ziale o stagionalmente va calcolato considerando lefrazioni di unità di lavoro-anno (ULA).Sempre con riferimento alla fruizione dell’incentivo ol-tre i limiti del regime de minimis, l’Istituto previden-ziale evidenzia come in realtà il citato Regolamento Ue651/2014 consenta tale deroga sulla base di fasce dietà.Per i giovani aventi un’età compresa tra i 16 e i 24 anniè sufficiente il solo incremento occupazionale netto,mentre per coloro che hanno un’età compresa tra i 25 ei 29 anni è ulteriormente necessario che sussista al-meno una delle seguenti condizioni: il giovane non de-

ve avere un impiego regolarmente retribuito da alme-no 6 mesi; non deve essere in possesso di un diplomadi istruzione secondaria di secondo grado o di unaqualifica o diploma di istruzione e formazione profes-sionale oppure, in alternativa, deve aver completato laformazione a tempo pieno da non più di due anni sen-za aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmen-te retribuito; deve essere occupato in professioni o set-tori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-don-na che supera almeno del 25% l’analoga disparità me-dia rilevata in tutti i settori economici dello Stato.Continuando nella sua analisi, l’INPS precisa che l’in-centivo può essere comunque fruito laddove, con l’as-sunzione del giovane, l’incremento occupazionale net-to non si sia realizzato a causa di una riduzione delpersonale nei 12 mesi antecedenti causata da: dimis-sioni volontarie; invalidità; pensionamento per rag-giunti limiti d’età; riduzione volontaria dell’orario di la-voro; licenziamento per giusta causa.Invece, il requisito dell’incremento occupazionale net-to deve essere rispettato nel caso in cui il posto o i po-sti di lavoro occupati nei 12 mesi precedenti la nuovaassunzione presso il medesimo datore di lavoro si sia-no resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzio-ne di personale.Sotto il profilo strettamente operativo, nella circ. n.32/2016 si ricorda che l’art. 31, comma 1, lett. f) del DLgs.150/2015 ha stabilito che il calcolo della forza lavoromediamente occupata va effettuato mensilmente, con-frontando il numero di lavoratori dipendenti equiva-lente a tempo pieno del mese di riferimento con quel-lo medio dei 12 mesi precedenti.Pertanto, il bonus è riconosciuto solo se, trascorso ilprimo mese di calendario dalla costituzione del rap-porto di lavoro per cui si è chiesto il beneficio, vienemantenuto l’incremento occupazionale inizialmenterealizzato, ossia non sono intervenute cessazioni anti-cipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell’as-sunzione, oppure riconducibili ad una delle cause inprecedenza descritte (dimissioni volontarie, invalidità,licenziamento per giusta causa, ecc.).In caso contrario, dovrà essere effettuato un ricalcolodel numero medio di ULA presunte per i 12 mesi suc-cessivi all’assunzione, allo scopo di accertare se, nono-stante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede diimpiegare continui ad essere superiore a quella mediadei 12 mesi precedenti l’assunzione.

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PROFESSIONI

Professionisti e innovazione digitale, il 26 febbraio sene parla a MilanoL’evento è promosso dall’Osservatorio del Politecnico milanese, che presenterà i risultati della ricercasulla diffusione della tecnologia negli studi/ Savino GALLOCirca due mesi dopo il lancio dello specifico questiona-rio, rivolto ai titolari degli studi di avvocati, commer-cialisti e consulenti del lavoro, l’Osservatorio “Profes-sionisti e Innovazione digitale”, promosso dalla Schoolof Management del Politecnico di Milano, presenta i ri-sultati della ricerca sul grado di diffusione delle tecno-logie informatiche all’interno degli studi professionaliitaliani. L’appuntamento con il convegno dal titolo“Professionista, oggi apriresti uno studio?” è per il pros-simo venerdì 26 febbraio, alla sala conferenze del Cen-tro servizi della Banca Popolare di Milano (via Mas-saua, 6).Un evento che servirà per fare il punto sulla rivoluzio-ne digitale che ha investito le professioni dell’area giu-ridico-economica: oltre 300 mila soggetti, organizzatiin più di 150 mila studi, che dialogano con 3,5 milionidi imprese (prevalentemente di piccole e micro dimen-sioni), occupandosi per loro conto dei più disparatiaspetti della gestione aziendale, dagli adempimenti fi-scali e amministrativi a quelli giuslavoristici e contrat-tuali, dalla gestione del credito ai rapporti con la P.A.Molti di questi professionisti, nella consapevolezza didover offrire servizi sempre più complessi ed efficien-ti alla propria clientela, hanno già aperto alla tecnolo-gia. E sarà proprio da loro, i partecipanti al questiona-rio lanciato lo scorso dicembre (si veda “Dal Politecni-co di Milano un sondaggio su professionisti e digitale”del 18 dicembre 2015), che si partirà per capire comeprocede la digitalizzazione degli studi e quali sarannoi trend evolutivi nel medio e lungo periodo, i modelliorganizzativi trainanti grazie alle nuove tecnologie e leprofessioni più a rischio con l’avvento del digitale.I risultati della ricerca verranno presentati da ClaudioRorato ed Elisa Santorsola, membri dell’OsservatorioProfessionisti e innovazione digitale, che prenderan-no la parola subito dopo l’apertura dei lavori, affidata aRaffaello Balocco, esponente del Comitato scientificodel medesimo Osservatorio. A seguire, interverranno i

rappresentanti nazionali delle tre categorie coinvolte,più che mai interessate a conoscere le linee evolutivein materia di nuove tecnologie: Carlo Allorio, Consi-gliere del Consiglio nazionale forense, Andrea Foschi,Consigliere del CNDCEC, Andrea Pozzatti, della Fonda-zione studi dei Consulenti del lavoro, e Daniela Intra-via, dell’Agenzia per l’Italia digitale.Conclusa la prima delle tavole rotonde in cui si artico-la la giornata, si procederà alla premiazione dei vinci-tori del “Contest” sullo studio professionale più digitale.Con tale iniziativa, l’Osservatorio del Politecnico mila-nese intende dare un proprio riconoscimento a queglistudi che, attraverso l’implementazione delle nuovetecnologie, hanno saputo innovare i propri processi in-terni, ottenendo maggiore efficienza, nuovi servizi e ri-duzione dei costi (si veda “Il Politecnico di Milano lan-cia un contest sullo studio più digitale” dell’11 gennaio).La gara prevede tre studi vincitori, uno per ogni cate-goria professionale coinvolta, i cui titolari sarannochiamati sul palco per raccontare la propria esperien-za di innovazione e ricevere una targa premio.Il convegno, valido anche ai fini della formazione pro-fessionale continua dei commercialisti (il CNDCEC hariconosciuto 4 CFP all’evento), proseguirà con gli inter-venti dei rappresentanti delle aziende che offrono si-stemi informatici agli studi professionali, chiamati adillustrare le potenzialità delle nuove tecnologie, e unatavola rotonda su digitale e professionisti, in termini diopportunità o minaccia per il futuro delle professioni.Durante quest’ultima tavola rotonda, che chiuderà i la-vori del convegno (a cui ci si può iscrivere tramite que-sto link: http://www.osservatori.net/convegni), prende-ranno la parola, tra gli altri, Giovan Battista Gallus, Pre-sidente del Circolo dei giuristi telematici, Daniele Tu-mietto, delegato dell’UNGDCEC, Marcello Iannuzziello,Presidente dell’Associazione dottori commercialisti diBologna, e Fabrizio Venturini, Direttore generale di Co-mufficio.

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