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IVA: novità 2015 A cura di Giampaolo Giuliani

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IVA: novità 2015

A cura di Giampaolo Giuliani

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Programma • Il reverse charge• Lo split payment• la nuova territorialità IVA• Le e-commerce• Esportatori abituali e fornitori• Iscrizione a Vies e Intrastat• Operazioni con Paesi black-list • Il regime degli omaggi• Le novità sui rimborsi Iva• Le novità della dichiarazione annuale IVA

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Il reverse chargeLe operazioni interne in cui si applica il reverse charge in ItaliaOperazioni già presenti nel sistema• Cessioni imponibili di oro - art. 17, c. 5, DPR n. 633/72• Cessioni di rottami ed altri materiali di scarto - art. 74, c. 7, 8, DPR n. 633/72• Prestazioni dei sub appaltatori nel settore dell’edilizia art. 17, c. 6, lett. a,

DPR n. 633/72• Cessioni di fabbricati imponibili a seguito di opzione art. 17, c. 6, lett. a bis,

DPR n. 633/72 art. 17, c. 6, lett. b, DPR n. 633/72• Cessioni di telefoni cellulari art. 17, c. 6, lett. a, DPR n. 633/72• Cessioni di componenti di computer art. 17, c. 6, lett. c, DPR n. 633/72• Cessioni di materiali lapidei direttamente provenienti da cave e miniere art.

17, c. 6, lett. d, DPR n. 633/72 (la norma non risulta operativa, per lamancata concessione della deroga da parte del Consiglio UE)

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Il reverse chargeOperazioni introdotte con la legge di stabilità – L. 23 dicembre 2014 n.190 art. 1, comma 629 e 631• Prestazioni di servizi realizzati su edifici comma 629 - art. 17, c. 6, lett

a ter DPR n. 633/72• Cessioni di quote di emissioni gas a effetto serra e altri certificati c.d.

verdi - art. 17, c. 6, lett. d bis, d ter, DPR n. 633/72• Cessioni di gas e di energia elettrica nei confronti di rivenditori art. 17,

c. 6, lett. d quater, DPR n. 633/72• Cessioni di beni nei confronti della grande distribuzione organizzata

(ipermercati, supermercati e discount alimentare) art. 17, c. 7, dquinquies, DPR n. 633/72

• Cessioni di pallett art. 74, c. 7 DPR n. 633/72

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Prestazioni di servizi realizzati su edifici - art. 17, c. 6, lett a ter DPR n. 633/72

«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»La nuova disposizione:• si <<sovrappone>> alle previsione della lett. a• elimina l’operatività della limitazione soggettiva• non interessa le cessioni di beni, ma è limitata alle prestazioni di

servizi senza peraltro circoscriverle ai soli contratti di appalto o contratti d’opera

• è limitata ai servizi effettuati su edifici

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I DomandaLe prestazioni riguardano il settore edile?

REVERSE CHARGE IN EDILIZIA

II DomandaLe prestazioni sono effettuate in base ad un contratto di subappalto?

SI

NO

1 Per edificio deve intendersi qualsiasi costruzione coperta isolata da vie e da spazi vuoti oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e possa avere una o più scale autonome – Ministero dei lavori pubblici circolare n. 1820 del 23 luglio 19602 Ovviamente deve essere verificata la sussistenza dei requisiti dell’art. 17, c. 6, lett. a DPR n. 633 del 1972

II DomandaLa prestazione è relativa ai servizi di pulizia di edifici? 1

SI L’operazione è soggetta a reverse chargeai sensi dell’art. 17, c. 6, lett. a ter DPR n.633 del 1972

L’operazione non è soggetta a reversecharge ai sensi dell’art. 17, c. 6, lett a o ater DPR n. 633 del 1972

NO

SI

L’operazione potrebbe (2) essere soggettaa reverse charge ai sensi dell’art. 17, c. 6,lett. a DPR n. 633 del 1972

NOIII DomandaLe prestazioni sono realizzate su edifici ?1

NO

SIIV DomandaQuale tipologia di servizi sono realizzati?

L’operazione non è soggetta a reversecharge ai sensi dell’art. 17, c. 6, lett a o ater DPR n. 633 del 1972

1) Demolizione 2) installazione di impianti3) Completamento4) Pulizia cantieri

Altri servizi

L’operazione è soggettaa reverse charge ai sensidell’art. 17, c. 6, lett. ater DPR n. 633 del 1972

L’operazione non èsoggetta a reversecharge ai sensi dell’art.17, c. 6, lett a o a terDPR n. 633 del 1972

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Cessioni di quote di emissioni gas a effetto serra e altri certificati c.d. verdi - art. 17, c. 6, lett. d bis, d ter, DPR n. 633/72

<<d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; >>Secondo quanto affermato nel <<Videoforum 2015>> del 22 gennaio 2015e nella circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 rientrano nella disposizione icertificati verdi, i titoli di efficienza energetica e le garanzie di origine.L’Agenzia, infatti, è del parere che la natura e il meccanismo difunzionamento dei titoli stessi, teso a consentire agli operatori del settoredi ottemperare agli obblighi relativi al rispetto ambientale, devono ritenersi“strettamente collegati al settore dell’energia elettrica e del gas”. 7

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Cessioni di gas e di energia elettrica nei confronti di rivenditori art. 17, c. 6, lett. d quater, DPR n. 633/72

<<d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a unsoggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis,comma 3, lettera a)>>La nuova normativa prevede che:• la cessione sia a favore di soggetti passivi rivenditori stabiliti in

Italia, ad esempio vendita di energia elettrica da parte di soggetti passivi che possiedono un impianto fotovoltaico

• sono comprese unicamente l’energia elettrica e il gas• sono escluse le cessioni di calore e freddo mediante reti di

riscaldamento o di raffreddamento.• non ci sono limitazioni circa le modalità di fornitura, ad esempio

il gas potrebbe essere ceduto mediante bombole

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Cessioni di beni nei confronti della grande distribuzioneorganizzata (ipermercati, supermercati e discountalimentare) art. 17, c. 7, d quinquies, DPR n. 633/72

<<d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degliipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codiceattività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3);>>Questa nuova disposizione non è ancora operativa poiché peressere tale necessita di una preventiva autorizzazione da parte deicompetenti organi comunitari ai sensi dell’art. 395 della direttiva2006/112La normativa limita il reverse charge alle sole cessioni e non prende in considerazione le prestazioni di servizio (se non altrove disciplinate ad esempio le pulizie previste dalla lett. a ter)

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Cessioni di pallet «usati» Art. 74, c. 7 del DPR n. 633 del 1972 

«7. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,»Si tratta di una normativa per le imprese che una volta utilizzati i bancali in legno li rivendono ad altre aziende, non sono interessate le aziende che commercializzano pallets nuovi (ad esempio cessioni tra produttori e grossisti).Ad ogni modo l’inversione contabile non “scatta” quando il bancale viene ceduto assieme alla merce che su di esso viene trasportata: qui l’operazione è accessoria rispetto alla cessione principale e si applica pertanto il disposto dell’art. 12 del DPR n. 633 del 1972.Si presentano dei problemi operativi per i pallet che sono gestiti tramite il registro di cui al DM 11 agosto 1975

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II DomandaI palletts nuovi di fabbrica a chi sono ceduti?

Cessione di pallets III Domanda

I pallets sono impiegati nella gestione/stoccaggio del materiale in azienda oppure sono utilizzati come componente per trasportare il bene oggetto di cessione?

Ad operatori economici che li impiegano nella propria attività

Ad operatori economici che si limitano alla loro commercializzazione

1) DPR n. 633 del 1972 – arti. 12 Cessioni e prestazioni accessorie 1. Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.2. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile

Sono impiegati nella gestione del materiale

Sono utilizzati come componente per trasportare il bene oggetto di cessione

Non opera il reversecharge

Nella successivacessione opera ilreverse charge

Nella successivacessione nonopera il reversecharge 1)

II DomandaI palletts sono nuovi di fabbrica o sono usati?

Nuovi

Usati Opera il reversecharge

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Lo split payment e la Pubblica amministrazione

Articolo 17 Ter Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici

«1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»

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Lo split payment e la Pubblica amministrazioneDecreto ministeriale 23 gennaio 2015 - Modalità e termini per il versamentodell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 1 - Principi generali1. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all’art. 17-ter deldecreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioniivi contemplate, di seguito “pubbliche amministrazioni”, e per le quali taliamministrazioni non sono debitori d’imposta ai sensi della normativa in materiadi imposta sul valore aggiunto, si applicano le disposizioni del presente decreto.2. Per le operazioni di cui al comma 1 l’imposta sul valore aggiunto è versatadalle pubbliche amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi coneffetto dalla data in cui l’imposta diviene esigibile.

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Lo split payment e la Pubblica amministrazioneDecreto ministeriale 23 gennaio 2015 - Modalità e termini per il versamentodell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 2 - Effetti sui soggetti passivi fornitori1. I soggetti passivi dell’IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni diservizi di cui all’art. 1, emettono la fattura secondo quanto previsto dall’art. 21del decreto n. 633 del 1972 con l’annotazione “scissione dei pagamenti”.2. I soggetti passivi dell’IVA che effettuano le operazioni di cui all’art. 1 non sonotenuti al pagamento dell’imposta ed operano la registrazione delle fattureemesse ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972 senzacomputare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.

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Lo split payment e la Pubblica amministrazioneDecreto ministeriale 23 gennaio 2015 - Modalità e termini per il versamentodell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 3 - Esigibilità dell'imposta1. L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cuiall’art. 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.2. Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l’esigibilitàdell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura.3. Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972,alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi disciplinate dal medesimoarticolo non è applicabile la disposizione di cui all’art. 6, quinto comma, secondoperiodo, del decreto n. 633 del 1972.

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Lo split payment e la Pubblica amministrazioneDecreto ministeriale 23 gennaio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valoreaggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.Articolo 4 - Versamento dell'imposta1. Il versamento dell’IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 delmese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione eutilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Entipubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;b) per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere unconto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Posteitaliane, mediante versamento unificato di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;c) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all’entratadel bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.2. Le pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso, effettuare, entro la scadenza indicata alcomma 1 del presente articolo, distinti versamenti per l’IVA dovuta così come segue:a) in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l’imposta èdivenuta esigibile in tale giorno;b) relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

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Lo split payment e la Pubblica amministrazioneDecreto ministeriale 23 gennaio 2015 - Modalità e termini per il versamentodell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 5 - Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell'iva1. Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio diattività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’imposta sulvalore aggiunto, annotano le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 deldecreto n. 633 del 1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta èdivenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.2. Nei casi di cui al comma 1, l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica delmese dell’esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre.

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Lo split payment e la Pubblica amministrazioneDecreto ministeriale 23 gennaio 2015 - Modalità e termini per il versamentodell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.Articolo 6 - Attività di monitoraggio e controllo1. Per il monitoraggio dei versamenti I.V.A. di cui all’art. 4, l’Agenzia delle entrate, previaintesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora leinformazioni dei predetti versamenti e le informazioni contenute nelle fatture elettronichetrasmesse ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 27 dicembre 2007, n.244, e relativi decreti attuativi.2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono adisposizione dell’Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, ladocumentazione utile per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’IVA dovuta equello dell’IVA versata per ciascun mese di riferimento.3. Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, gli organi interni di revisione e dicontrollo vigilano, in particolare, sulla corretta esecuzione dei versamenti dell’imposta daparte delle pubbliche amministrazioni.

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Lo split payment e la Pubblica amministrazione

Decreto ministeriale 23 gennaio 2015 - Modalità e termini per ilversamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubblicheamministrazioni.Articolo 7 - Rinvio1. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia diimposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni diservizi, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni per lequali queste ultime sono debitori d’imposta..

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Lo split payment e la Pubblica amministrazioneDecreto ministeriale 23 gennaio 2015 - Modalità e termini per il versamentodell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioniArticolo 8 - Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria1. La disposizione di cui all’art. 38-bis, comma 10, del decreto n. 633 del 1972, esuccessive modificazioni, che prevede l’erogazione dei rimborsi in via prioritariadell’eccedenza d’imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al primotrimestre dell’anno d’imposta 2015, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni neiconfronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17-ter dello stesso decreto n. 633del 1972, fermo restando quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’economiae delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo2007, e nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 30, secondo comma, lettera a), deldecreto n. 633 del 1972.2. I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati in via prioritaria per un ammontare nonsuperiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni, di cui all’art.17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenzad’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.

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Lo split payment e la Pubblica amministrazione

Decreto ministeriale 23 gennaio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioniArticolo 9 - Efficacia1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.2. Fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni individuate nell’art. 1 del presente decreto sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015.Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Lo split payment e la pubblica amministrazioneCon circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 è stato chiarito che:• la nuova procedura si applica per le operazioni con fatture emesse dal 1°

gennaio 2015 la cui imposta diviene esigibile (pagamento) a partire dallamedesima data

• l’ambito applicativo della disposizione fa riferimento all’art. 6, c. 5 del DPR n.633 del 1972

• I cessionari o committenti non devono essere debitori d’imposta (reversecharge)

• sono esclusi gli enti previdenziali privati o privatizzati, le aziende speciali e glienti pubblici economici, gli ordini professionali le agenzie fiscali e le autoritàamministrative indipendenti

• Ai fini di una più sicura individuazione viene segnalata l’indice delle pubblicheamministrazioni IPA

• Ai fini sanzionatori non sono previste sanzioni per quelle amministrazioni chehanno corrisposto comunque l’imposta in virtù di quanto previsto nello statutodel contribuente

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Lo split payment e la pubblica amministrazioneCon circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 è stato chiarito che:Laddove gli enti ricevano una fattura indicante un’IVA inferiore a quello dovuta peracquisti di beni e servizi nell’esercizio di un’attività commerciale le stessedovranno procedere alla regolarizzazione di cui all’art. 6, comma 8, D.Lgs 471/97

La locuzione «a titolo d’imposta sul reddito» comprende anche le ritenute a titolod’acconto per cui i professionisti quando emettono fattura non son interessati dallosplit payment

Le operazioni soggette a regimi speciali IVA (margine, agenzie di viaggio, regimedi franchigia delle piccole imprese) devono ritenersi escluse dallo split payment

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I DomandaLe cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono realizzati nei confronti di enti pubblici?

Split payment

II DomandaL’operazione è soggetta a reverse charge oppure è una prestazione il cui compenso è assoggettato alla fonte a una ritenuta a titolo d’imposta o ancora è soggetta ad un regime speciale IVA 1?

SI

NO

1 Per regimi speciali IVA devono intendersi quei regimi che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura (es. regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese)

SI

NOIII DomandaL’ente è un soggetto passivo IVA

NO

SI

IV DomandaL’operazione è relativa all’attività commerciale ovvero è promiscua in quanto in parte è fruita per la parte istituzionale?

Opera lo split payment e l’ente provvederà adeffettuare il versamento dell’IVA non pagata alcessionario committente entro il giorno 16 delmese successivo a quello in cui l’imposta divieneesigibile

Commerciale

Promiscua

Non opera lo splitpayment

Non opera lo splitpayment

Opera lo split payment l’enteprovvederà ad effettuarel’annotazione dell’IVA non versatanel registro di cui all’art. 23 delDPR n. 633

Opera lo split payment

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La nuova territorialità IVA e i servizi di e-commerce

• A partire dal 1° gennaio sono entrate in vigore nuove disposizionicomunitarie che riformano la territorialità IVA dei cosiddetti servizidi “e-commerce”, nonché dei servizi di telecomunicazione e diteleradiodiffusione.

• Più precisamente questi servizi se resi nell’Unione a privaticonsumatori l’imposta è dovuta nello Stato membro deldestinatario e non in quello del prestatore.

• Non sono dunque interessati alle variazioni i committenti chehanno la qualifica di soggetti passivi d’imposta e quelli ad essiassimilati che continuano ad assolvere l’IVA per questi servizi (cheper brevità in seguito saranno denominati semplicemente servizielettronici) sulla base dell’art. 7 ter del DPR 26 ottobre 1972 n.633.

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Le innovazioni introdotte hanno quindi una portatarelativamente circoscritta, ciò nonostante meritano di essereesaminate con estrema attenzione, dato che a fianco dellemodifiche del presupposto territoriale è stato istituito unregime opzionale che consente ai soggetti passivi di nondoversi identificare presso ogni Stato membro in cui risiede ilprivato consumatore committente.Allo scopo è stato istituito il cosiddetto mini sportello unico oMOSS, acronimo di “Mini One Stop Shop”.In prima approssimazione si può affermare che questeinnovazioni riprendono e affinano quanto previsto per leprestazioni di servizi realizzati dalle e commerce in favore diprivati comunitari così come disciplinati all’art. 74 quinquiesdel DPR 26 ottobre 1972 n. 633

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La nuova territorialità IVA e i servizi di e-commerce

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Da tenere presente che al momento di congedarequesto elaborato, il legislatore nazionale non haancora recepito le disposizioni unionali, tuttaviaessendo queste ultime sufficientemente precisesono comunque applicabili in tutti gli stati membri.Segnatamente si tratta dell’art. 58 della Direttiva 28novembre 2006/112/CE e del Regolamento del 7ottobre 2013 n. 1042/2013/UE a cui si aggiunge unaGuida esplicativa emanata dalla CommissioneEuropea il 23 ottobre 2013.

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La nuova territorialità IVA e i servizi di e-commerce

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Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 58 Luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica

Il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all'allegato II, resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o aventi l'indirizzo permanente o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o ivi disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l'indirizzo permanente o sia abitualmente residente è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita o ha l'indirizzo permanente o è abitualmente residente.Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.

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La nuova territorialità IVA e i servizi di e-commerce

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Per quanto attiene le modifiche al presupposto territoriale dal 1 gennaio 2015 apportate dalle citate norme, si rileva come non si debba più tenere conto di quanto previsto alle lett. f) e g), comma 1, art. 7 sexies del DPR n. 633 del 1972 e comma 1, lett. h) e i) del successivo art. 7 septies.L’art 58 della Direttiva n. 2006/112/CE stabilisce infatti che il luogo della prestazione dei servizi elettronici realizzati in favore di privati o soggetti ad essi assimilati sia lo Stato dove il destinatario è stabilito ovvero ha l’indirizzo permanente oppure la residenza abituale.

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La nuova territorialità IVA e i servizi di e-commerce

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Esportatori abituali e fornitoriDecreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Decreto semplificazioni fiscali)Articolo 20 Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettered'intento1. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate leseguenti modificazioni:a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana»sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, cherilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta dipresentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore oprestatore, ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presentedisposizione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane edei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare dalla consegnain dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute dipresentazione.»;b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatoreriepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intentoricevute.».

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Esportatori abituali e fornitoriDecreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Decreto semplificazioni fiscali)Articolo 20 Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettered'intento2. All’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituitodal seguente: «4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente oprestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all’articolo 8, comma 1,lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, primadi aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento eriscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate,prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.».3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d’intento relative adoperazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015.Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalitàapplicative, anche di natura tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti irequisiti cui è subordinato il rilascio della ricevuta da parte dell’Agenzia delle entrate. Consuccessivi provvedimenti possono essere definiti ulteriori requisiti.

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Esportatori abituali e fornitoriInformativaPer le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali cheintendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono trasmetteretelematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento. La dichiarazione,unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnataal fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014).La dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da partedei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3dell’articolo 3 del Dpr 322/1998).Disposizioni transitorieFino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento alproprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovràverificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in esseresuccessivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, ditrasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione delladichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

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Esportatori abituali e fornitoriModificazioni delle istruzioni, del modello di dichiarazione d’intentodi acquistare o importare beni e servizi senza applicazionedell’imposta sul valore aggiunto e delle relative specifiche tecnicheper la trasmissione telematica dei dati, approvati conprovvedimento del 12 dicembre 2014- alla pagina 2 delle istruzioni, nel paragrafo “Dichiarazione” dopo il periodo “ilcampo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione,specificando il relativo importo.” è aggiunto il seguente periodo: “In caso diimportazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’ imponibile aifini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente contodi tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivoimpegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegataalla dichiarazione d’intento.”;

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Esportatori abituali e fornitoriCon la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 l’Agenzia precisa che:Fino al 11 febbraio 2015 valevano le vecchie modalità ameno che le lettere d’intento non avessero esplicatoeffetto oltre tale data nel qual caso l’esportatore abitualeè tenuto a rinviare la lettera d’intento con le nuove regoleanche con riferimento alle operazioni effettuate tra il 1°gennaio e l’11 febbraio 2015, mentre il fornitore devecontrollare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delleEntrate soltanto per quelle poste in esseresuccessivamente all’11 febbraio 2015

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Esportatori abituali e fornitori

L’esportatore abituale invia 

telematicamente all’Agenzia delle Entrate la lettera 

d’intento 

L’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta

L’esportatore consegna o invia al fornitore la 

lettera d’intento e la ricevuta

Precedentemente all’emissione della fattura in regime di non imponibilità il 

fornitore effettua un controllo telematico 

dell’avvenuto invio da parte dell’esportatore abituale della 

lettera di intento

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Iscrizione al ViesDecreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Decreto semplificazioni fiscali)Art. 22 Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie 1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: «7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.»; b) il comma 7-ter è abrogato; c) al comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti periodi: «Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.»; d) il comma 15-quater è abrogato.

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Iscrizione al ViesPer poter effettuare operazioni intracomunitarie, isoggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (VATinformation exchange system). L'opzione per effettuarequeste operazioni può essere espressa direttamente nelladichiarazione di inizio attività oppure, successivamente,telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggettiincaricati di cui ai commi 2‐bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr322/1998. In ogni caso, i contribuenti possono in qualsiasimomento comunicare la volontà di retrocederedall’opzione, cioè di essere esclusi dal Vies perché non siha più intenzione di effettuare operazioniintracomunitarie. La revoca dell’opzione può essereeffettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici.

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L’esclusione è disposta nel caso in cui i gli operatori economici nonabbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioniintracomunitarie per quattro trimestri consecutivi. In tal caso, la normapresume che gli stessi non intendano più effettuare operazioniintracomunitarie e, pertanto, l’Ufficio, previo invio di appositacomunicazione all’interessato, procede all’esclusione della relativapartita IVA dal VIES.La verifica opera sui quattro trimestri consecutivi di mancatapresentazione degli elenchi Intra dal momento di entrata in vigore delladisposizione in argomento, essendo ininfluenti i trimestri antecedentil’entrata in vigore del decreto

Iscrizione al Vies

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L’Agenzia delle entrate procederà alla cancellazione dalla Banca dati VIES dei soggetti iscritti a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore del decreto, inviando un’apposita comunicazione per assicurare al contribuente un’adeguata informazione e consentire gli adempimenti conseguenti. L’esclusione avrà effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell’Ufficio competente. Pertanto, nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il contribuente interessato a conservare l’iscrizione potrà rivolgersi all’Ufficio competente per le attività di controllo ai fini dell’IVA, al fine di superare la presunzione di cui al comma 7-bis dell’art. 35 del d.P.R. n. 633/72, fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo dei quattro trimestri di riferimento previsto dalla norma, ovvero fornire adeguati elementi circa la operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare. In alternativa il contribuente può manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

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Iscrizione al Vies

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I DomandaIl soggetto passivo è già iscritto al VIES?

ISCRIZIONE AL VIES

II DomandaDa quanto tempo il soggetto passivo non effettua operazioni intracomunitarie ?

SI

NO

Da oltre quattro trimestri

1) Per superare la presunzione di cui al comma 7-bis dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/72, il soggetto passivo deve fornire la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel periodo dei quattro trimestri di riferimento previsto dalla norma, ovvero fornire adeguati elementi circa la operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare. In alternativa il contribuente può manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

II DomandaIl soggetto passivo intende effettuare operazioni con soggetti passivi UE?

NO

È necessario iscriversi preventivamente al

VIES

SI

Non è necessario iscriversi al VIES

III DomandaHa ricevuto una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (1)?

NO

SI

Può realizzare l’operazione

intracomunitaria

IV DomandaSono trascorsi 60 giorni dalla data di spedizione della comunicazione?

NO

SIÈ necessario iscriversi nuovamente al VIES

Tra il ricevimento della comunicazione e la

cancellazione, il contribuente interessato a conservare l’iscrizione potrà rivolgersi all’Ufficio

competente per le attività di controllo ai fini

dell’IVA (1)

Da meno di quattro trimestri

Può realizzare l’operazione

intracomunitaria

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IntrastatDecreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Decreto semplificazioni fiscali)Art. 23 Semplificazione elenchi intrastat servizi Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, diconcerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionaledi statistica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presentedisposizione, ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alleprestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confrontidi soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle daquesti ultimi ricevute, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioniconcernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delletransazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta edil Paese di pagamento.

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Operazioni con Paesi black-list Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Decretosemplificazioni fiscali)Art. 21 Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi blacklist 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «comunicanotelematicamente all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalleseguenti: «comunicano annualmente per via telematica all'Agenziadelle entrate»; b) le parole: «di importo superiore a euro 500» sonosostituite dalle seguenti: «il cui importo complessivo annuale èsuperiore ad euro 10.000». 2. Le modifiche di cui al comma 1 siapplicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge22 maggio 2010, n. 73, poste in essere nell'anno solare in corso alladata di entrata in vigore del presente provvedimento. 42

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Operazioni con Paesi black-list La nuova cadenza di presentazione della comunicazione è annuale indipendentemente dal volume complessivo delle operazioni poste in essere Le operazioni sono escluse dall’obbligo di comunicazione fino a quando non è superato l’importo complessivo annuale di 10 mila euroCon comunicato stampa del 19 dicembre 2014, è stato precisato che i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti, fino alla fine del 2014. Tali comunicazioni saranno ritenute pienamente validePoiché la norma è entrata in vigore il 13 dicembre 2014, deve ritenersi che eventuali violazioni commesse in vigenza della precedente formulazione che, per effetto delle modifiche, non siano più da considerare illecito, in applicazione dell’articolo 3, comma 3, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non siano sanzionabili, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto già definitivo.

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Operazioni con Paesi black list

II DomandaL’operazione sommata alle precedenti realizzate nell’anno fa superare l’importo di 10.000 euro?

SI

NO

NO

SI

Il soggetto passivo non deve

presentare la comunicazione

annuale

I DomandaIl soggetto passivo effettua operazioni «rilevanti» (1) con Paesi black list ?

Il soggetto passivo non deve

presentare la comunicazione

annuale

Il soggetto passivo deve presentare la

comunicazione annuale

1) Sono da operazioni da comunicare le cessione di beni comprese le esportazioni, le prestazioni di servizi resi (anche a soggetti extraue), gli acquisti di beni (incluse le importazioni), le prestazioni ricevute (anche da soggetti extraue)

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Omaggi ai clientiDecreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Decretosemplificazioni fiscali)Art. 30 Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimentoomaggi a disciplina imposte sui redditi1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 2, secondo comma, n. 4), le parole: «a lire cinquantamila»sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta»;b) all’articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole: «a lirecinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta»;c) all’articolo 19-bis1, primo comma, lettera h), le parole: «a lirecinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta».

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I DomandaL’omaggio è un prodotto realizzato o commercializzato dall’impresa?

OMAGGI AI CLIENTI

II DomandaL’IVA assolta per l’acquisto/realizzazione dell’omaggio è stata detratta (1)?

SI

NO

NO

1) L’omaggio di beni di propria produzione e commercializzazione ai fini IVA non rientra tra le spese di rappresentanza (circ. n. 188/E del 16 luglio 1998) « 2. Beni destinati ad essere ceduti gratuitamente. D. L'imposta assolta sui beni di valore unitario non superiore a L. 50.000, destinati ad essere ceduti gratuitamente è indetraibile? Si ricorda che la cessione gratuita di tali beni non è soggetta ad IVA ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del D.P.R. 633/73 e l'articolo 74 del T.U.I.R. pur considerandoli spese di rappresentanza ne consente la deducibilità.R. Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio, non rientrano nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 19 bis 1, del D.P.R. n. 633/72 a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, numero 4. Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad esse ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attivita` propria dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, numero 4, del D.P.R. n. 633 del 1972.»

La consegna dell’omaggio è consideratauna cessione fuori campo IVA ai sensidell’art. 2, c. 2, DPR n. 633/72

SI La consegna dell’omaggio è considerataun’operazione imponibile ad IVA

II DomandaQual è il costo dell’omaggio?

Fino a 50 euro

Superiore  a 50 euro

L’IVA per l’acquisto realizzazione èdetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1, c. 1,lett. h, DPR 633/72 e la consegnadell’omaggio è considerata una cessionefuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, c. 2,DPR n. 633/72

L’IVA per l’acquisto realizzazione èindetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1, c. 1,lett. h, DPR 633/72 e la consegnadell’omaggio è considerata una cessionefuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, c. 2DPR n. 633/72

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Le novità sui rimborsi Iva

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Decreto semplificazionifiscali)Art. 13 Esecuzione dei rimborsi IVA 1. L'articolo 38-bis, del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:«Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - 1. I rimborsi previsti nell'articolo 30sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesidalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicanogli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimogiorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, noncomputando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta didocumenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

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Le novità sui rimborsi Iva2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'annonelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del secondo comma dell'articolo 30,nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo secondo comma quandoeffettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontaresuperiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delleimportazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, enelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio delloStato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte leoperazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali,prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione,prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni diintermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3,lettera a-bis).

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3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontaresuperiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione dellarelativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto arimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dicui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti lasussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristichesoggettive del contribuente:

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Le novità sui rimborsi Iva

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a) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita'stessa non e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e' presentata da societa'di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della societa' stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi

Le novità sui rimborsi Iva

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4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi diammontare superiore a 15.000 euro quando richiesti: a) da soggetti passivi cheesercitano un'attivita' d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-upinnovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; b) da soggetti passivi ai quali,nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi diaccertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importiaccertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1) al 10 percento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; 2) al 5 per centodegli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000euro; 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gliimporti dichiarati superano 1.500.000 euro; c) da soggetti passivi che nelle ipotesi dicui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiestoa rimborso priva del visto di conformita' o della sottoscrizione alternativa, o nonpresentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'; d) da soggetti passivi cherichiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazionedell'attivita'.

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Le novità sui rimborsi Iva

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5. La garanzia di cui al comma 4 e' prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione delrimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento,sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero difideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudiziodell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' ovvero di polizzafideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definitesecondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita' produttive,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essereprestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 dellalegge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancioconsolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo' essere prestata mediante la direttaassunzione da parte della societa' capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codicecivile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva deirelativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazionenella societa' controllata o collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o controllante devecomunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazionenella societa' controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita'precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia stessa.

Le novità sui rimborsi Iva

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Le novità sui rimborsi Iva6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non e' obbligatoria l'apposizione del visto di conformita' o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando e' prestata la garanzia di cui al comma 5. 7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio. 8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

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Le novità sui rimborsi Iva10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sonoindividuate, anche progressivamente, in relazione all'attivitàesercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie dicontribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sonoeseguiti in via prioritaria.11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sonodefinite le ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi dicui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsirelativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.».

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I DomandaIl soggetto passivo ha cessato l’attività?

Rimborsi IVA

II DomandaSi trova nelle condizioni per potere chiedere il rimborso (1)?

NO

SI

L’istanza di rimborso non può

essere presentata

In caso di cessazione dell’attività, il soggetto passivo può chiedere il rimborso del credito se superiore a 10,33 senza che si verifichino altre condizioni, se il rimborso è superiore a 15.000 euro occorre presentare apposita garanzia

SI

1) Se il credito IVA è superiore a 2582,28 euro e l’impresa è strutturalmente a credito ovvero il credito è chiesto per l’acquisto o l’importazione di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, o ancora in caso di trienni costantemente a credito è ammesso il rimborso anche per somme inferiori a 2.582,28 euro.

2) Il richiedente esercita l’attività da almeno di due anni e non è una start up innovativa, ovvero nei due anni precedenti sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, oppure i soggetti passivi presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ovvero il richiedente presenta il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto di cessazione dell’attività

III DomandaLa somma chiesta a rimborso è superiore a 15.000 euro?

NO

SI

NOL’istanza di rimborso

può essere presentata senza

ulteriori adempimenti

IV DomandaIl richiedente rientra tra le categorie a rischio (2)?

SI

NO

L’istanza di rimborso può essere presentata ma vi è l’obbligo di

presentare la garanzia

L’istanza di rimborso può essere presentata non vi è l’obbligo di presentare la garanzia, è però

necessario che la dichiarazione abbia il visto di conformità e sia

presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà