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Split Payment e Reverse Charge Frascati – 27 marzo 2015 www.studio-ferri.eu 27/03/2015

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Split Payment

e

Reverse Charge

Frascati – 27 marzo 2015

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La disciplina della scissione dei pagamenti (SPLIT PAYMENT)persegue la finalità di arginare l’evasione da riscossionedell’IVA, nell’ambito delle cessioni di beni e prestazioni diservizi effettuate nei confronti delle pubblicheamministrazioni, trasferendo il pagamento del debito IVA dalrelativo fornitore in capo alle amministrazioni stesse.

Circolare 1/E 2015, Agenzia delle Entrate

LO SPLIT PAYMENT - INTRODUZIONE

OBIETTIVO:

• mira a garantire l’erario dal rischio di inadempimento dell’obbligo di

pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta;

• mira a garantire gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi

commesse da propri fornitori o da terzi.

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LO SPLIT PAYMENT – RIFERIMENTI NORMATIVI

La Art. 1, comma 629, lett. b), hamodificato il DPR 633/72, introducendo l’art.

17-ter secondo cui «per le cessioni di beni

e per le prestazioni di servizi effettuate neiconfronti dello Stato, degli organi delloStato ancorché dotati di personalitàgiuridica, degli enti pubblici territoriali edei consorzi tra essi costituiti ai sensidell'articolo 31 del testo unico di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esuccessive modificazioni, delle camere dicommercio, industria, artigianato eagricoltura, degli istituti universitari, delleaziende sanitarie locali, degli entiospedalieri, degli enti pubblici di ricovero ecura aventi prevalente Direzione CentraleNormativa 2 carattere scientifico, degli entipubblici di assistenza e beneficenza e diquelli di previdenza, per i quali i suddetticessionari o committenti non sono debitorid'imposta ai sensi delle disposizioni inmateria di imposta sul valore aggiunto,l'imposta è in ogni caso versata dai medesimisecondo modalità e termini fissati condecreto del Ministro dell'economia e dellefinanze”.

Legge 23 dicembre 2014,n.

190

Art. 6 comma 5, DPR

633/72 (IVA differita,

disciplina precedente)

Legge 23 dicembre

2014 n.190

(introduzione art. 17-ter)

Decreto Ministeriale 23

gennaio 2015

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LO SPLIT PAYMENT – AMBITO SOGGETTIVO

Il nuovo regime si applica per alle cessioni di beni e servizi (artt. 2 e 3 del DPR 633/72)

effettuati nel territorio dello Stato nei confronti di pubbliche amministrazioni:

STATO

ORGANI DELLO STATO ANCHE SE AVENTI PERSONALITA’ GIURIDICA

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E RISPETTIVI CONSORZI

CCIAA

ISTITUTI UNIVERSITARI

ASL ED ENTI OSPEDALIERI

ENTI PUBBLICI DI RICOVERO E CURA CON PREVALENTE CARATTERE SCIENTIFICO, DI ASSISTENZA E

BENEFICIENZA E DI PREVIDENZA

In realtà l’Agenzia delle entrate è dovuta intervenire per precisare

«… laddove dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti,

l’operatore interessato potrà inoltrare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 11 della legge

27 luglio 2000, n.212…»

Circolare 1/E 2015, Agenzia delle Entrate

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LO SPLIT PAYMENT – MECCANISMO D’APPLICAZIONE

Split Payment

Il meccanismo del SP si applica alle cessioni di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato nei confronti di pubbliche

amministrazioni elencate nell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972

Sono esclusi gli acquisti per i quali l’ente è debitore d’imposta (in quanto soggetto agli obblighi di REVERSE CHARGE !?) e i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul

reddito

Non si applica alle operazioni

fatturate entro il 31.12.2014

Si applica alle operazioni

fatturate dal 1° gennaio 2015

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LO SPLIT PAYMENT – ESEMPIO FATTURAZIONE

Alfa Srl

Spett.le Comune xxx

Fattura n. x del xx.xx.xxxx

Si rimette fattura per xxxxxxxxx

Imponibile: Euro 10.000,00

Iva (22%): Euro 2.200,00 Iva versata dal committente ai sensi

dell’art.17-ter D.P.R. 633/72

Totale Fattura: Euro 12.200,00

Netto a pagare: Euro 10.000,00

Nella fattura andrà indicata l’IVA (con apposita dicitura lo split payment) ma questa

andrà stornata dal totale della fattura, in quanto non verrà corrisposta dall’Ente al

fornitore, ma sarà versata all’Erario direttamente dall’ente pubblico.

Fino al 30.03.2015 ante fattura elettronica

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LO SPLIT PAYMENT – ESEMPIO FATTURAZIONE

Dal 31.03.2015 dopo la fattura elettronica

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LO SPLIT PAYMENT – SCRITTURE CONTABILI

L’IVA esposta in fattura andrà registrata nel registro IVA vendite ma non concorrerà alla

liquidazione IVA periodica. L’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in

contabilità dal cedente, e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o

con un’apposita scrittura dal totale del credito accesso verso l’ente pubblico.

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LO SPLIT PAYMENT – Operazioni ante 2015

Le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale

dell’esigibilità differita di cui all’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72; per tali

ultime operazioni all’atto dell’incasso sarà necessari esclusivamente registrare il

sorgere del debito IVA e stornare il conto IVA a debito differita.

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LO SPLIT PAYMENT – PROBLEMATICHE E RISVOLTI FINANZIARI

PROBLEMA

Da un punto di vista finanziario, le

imprese che hanno come committenti

prevalentemente enti pubblici,

si troveranno con un costante credito

IVA (crisi di liquidità).

Dichiarazione IVA/compensazione

In caso di volumi d’affari elevati con le

P.A., che portino ad avere eccedenze di

credito superiori a euro

700.000,00, si dovrà fai conti con il

limite annuale di compensazione.

Dichiarazione Iva

Altra questione da non sottovalutare è le

necessità che per utilizzare l’eccedenza

di credito IVA di importo rilevante sarà

necessaria l’apposizione del visto di

conformità in dichiarazione.

SOLUZIONE A

Rimborso art. 30 DPR 633/72 Richiesta in

D. Iva , visto di conformità ed eventuale

presentazione della garanzia. Vedi NB

NB Il nuovo art. 38-bis D.P.R. 633/1972 prevede che i rimborsi eccedenti la soglia di Euro 15.000 possono essere

eseguiti senza la presentazione della garanzia:

- previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il

visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo;

- a condizione che alla dichiarazione o istanza sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

SOLUZIONE B RIMBORSO CREDITO IVA IN VIA PRIORITARIA istanza con il modello IVA TR erogazione entro tre mesi dalla richiesta (credito nei primi tre trimestri) DM 23 gennaio 2015

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Regime IVA di inversione contabile (o reverse charge)

una serie di obblighi, attinenti alle modalità di assolvimento dell’imposta, chenormalmente gravano sul cedente/prestatore vengono viceversa posti a carico delcessionario

REVERSE CHARGE– INTRODUZIONE

REVERSE CHARGE REGIME DI ESENZIONE

O FUORI CAMPO IVA

OBIETTIVO Ridurre il rischio di evasione dell’imposta

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REVERSE CHARGE– RIFERIMENTI NORMATIVID

irett

iva 2

006/112/CE

Art.199

Gli Stati membri possono stabilire, senza alcun limitedi carattere temporale, che il soggetto tenuto alversamento dell’IVA sia, in luogo del cedente o delprestatore d’opera, colui nei cui confronti sono stateeffettuate le seguenti operazioni:

a) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi diriparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizionerelative a beni immobili nonché la consegna di lavoriimmobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo14, paragrafo 3;

b) messa a disposizione di personale per l'esecuzione delleattività di cui alla lettera a);

c) cessioni di beni immobili, di cui all'articolo 135, paragrafo1, lettere j) e k), qualora il cedente abbia optato perl'imposizione dell'operazione ai sensi dell'articolo 137;

d) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recuperonon riutilizzabili in quanto tali, di materiali di scartoindustriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili, dimateriali di scarto parzialmente lavorati, di avanzi edeterminate cessioni di beni e prestazioni di servizi figurantinell'allegato VI;

e) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo adun altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;

f) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riservadi proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;

g) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale alpubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.

Dir

ett

iva 2

006/112/CE

Art.199-bis

Fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo didue anni, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto alpagamento dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sonoeffettuate le seguenti operazioni:

a) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definitiall'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio diquote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità , trasferibili anorma dell'articolo 12 di tale direttiva;

b) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestoriper conformarsi alla stessa direttiva.

c) cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati oadattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti afrequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

d) cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unitàcentrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinatial consumatore finale;

e) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore aisensi dell'articolo 38, paragrafo 2;

f) cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;

g) prestazioni di servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24,paragrafo 2;

h) cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop;

i) cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi ebarbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senzaaver subito una trasformazione;

j) cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quandonon sono altrimenti contemplati dall'articolo 199, paragrafo 1, lettera d),dai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte,d'antiquariato o da collezione a norma degli articoli da 311 a 343 o dalregime speciale per l'oro da investimento a norma degli articoli da 344 a356.

L’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE prevede che il Consiglio dell’Unione Europea può autorizzare ogni Stato

membro ad introdurre misure speciali di deroga (fra cui anche misure di deroga al regime ordinario di fatturazione delle

operazioni IVA), allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.www.studio-ferri.eu 27/03/2015

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I commi 629-633, dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 hanno esteso l’ambito di applicazione del

regime IVA di inversione contabile:

Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e di altre unità che possono essere

utilizzate dai gestori, nonché di certificati relativi all’energia e al gas

Cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore

Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari

Cessioni di bancali di legno (pellet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo

Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento

relativo ad edifici

REVERSE CHARGE– NOVITA’

Fino al 31 dicembre 2014, il reverse charge si applicava alle seguenti attività:

cessioni di oro industriale e da investimento (in quest’ultimo caso, solo se il cedente esercita

l’opzione per l’imponibilità);

prestazioni di servizi effettuate da subappaltatori per imprese appaltatrici che svolgono attività di

costruzione, o ad altre imprese subappaltatrici;

cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati per le quali il cedente abbia deciso di applicare l’IVA,

mediante opzione nell’atto di vendita.

vendita di telefoni cellulari in grado di connettersi ad una rete munita di licenza e funzionanti a

frequenze specifiche;

cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione

prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali.

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REVERSE CHARGE– DECORRENZA E DURATA

ATTIVITA’ DECORRENZA DURATA

Prestazioni di servizi di pulizia negli

edifici (art. 17, comma 6, lettera lettera

a ter)

1° gennaio 2015 A regime

Settore edile (lettera a e lettera a-ter) 1° gennaio 2015 A regime

Settore energetico: trasferimento di quote di

emissione di gas a effetto serra(lettera d-bis),

trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia

elettrica (lettera d-ter), cessioni di gas e di energia

elettrica a soggetti passivi rivenditori

1° gennaio 2015 4 anni

Grande distribuzione organizzata: cessioni

di beni effettuate nei confronti degli ipermercati,

supermercati, discount alimentari (lettera d-

quinquies)

Sospesa, in attesa

di autorizzazione

comunitaria

4 anni

Cessioni di bancali di legno (pallet)

recuperati ai cicli di utilizzo successivi al

primo (art. 74, comma 7)

1° gennaio 2015 A regime

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REVERSE CHARGE– MECCANISMO D’APPLICAZIONE

La fattura è emessa dal cedente/prestatore senza addebito di IVA con l’annotazione «inversione

contabile» e indicazione della norma (art. 17, comma 6 lett. A TER D.P.R. 633/72 o art. 74, comma 7 )

La fattura è integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta

La fattura è annotata dal cessionario sia nel registro delle fatture emesse o corrispettivi sia nel

registro degli acquisti (entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese)

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REVERSE CHARGE– ESEMPIO FATTURA IMPRESE DI PULIZIE

Impresa Clean&Clean

C.F. e P.I.09876543210

Fattura n. 3 del 31.03.2015 High Quality S.r.l.

Via Sardegna 71

00100 Roma

P.I. 01234567890

Oggetto: Pulizia Uffici mese di marzo 2015

Imponibile: Euro 350,00

Totale Fattura: Euro 350,00

Operazione soggetta al Reverse Charge ai sensi dell’art.17,

comma 6, lett. A-ter D.P.R. 633/72

Modello Fattura Cedente

Impresa Clean&Clean

C.F. e P.I.09876543210

Fattura n. 3 del 31.03.2015 High Quality S.r.l.

Via Sardegna 71

00100 Roma

P.I. 01234567890

Oggetto: Pulizia Uffici mese di marzo 2015

Imponibile: Euro 350,00

Totale Fattura: Euro 350,00

Operazione soggetta al Reverse Charge ai sensi dell’art.17, comma 6,

lett. A-ter D.P.R. 633/72

Integrazione IVA ai sensi dell’art. 17,comma 6, lett. a-ter D.P.R. 633/72

Aliquota IVA 22%

IVA 77,00

Totale 427,00

Modello Fattura Cessionario

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REVERSE CHARGE– IVA INCASSATA

Iva Esposta

Cedente

Vende 1.000

IVA 220

Totale 1.220

Liquidazione periodica IVA

Iva Vendite 220

Iva Acquisti 0

Iva Versata 220

Cessionario

Acquista 1.000

IVA 220

Totale 1.220

Vende 2.000

IVA 440

Totale 2.440

Liquidazione period. IVA

Iva Vendite 440

Iva Acquisti 220-

Iva Versata 220

Entrata da Cedente 220

Entrata da Cessionario 220

Totale 440

Erario

Cedente

Vende 1.000

IVA 0

Totale 1.000

Liquidazione periodica IVA

Iva Vendite 0

Iva Acquisti 0

Iva Versata 0

Cessionario

Acquista 1.000

IVA 0(*)

Totale 1.000

(*) Saldo a zero per effetto

della doppia registrazione nel

reg. acquisti e vendite

Vende 2.000

IVA 440

Totale 2.440

Liquidazione period. IVA

Iva Vendite 440

Iva Acquisti 0

Iva Versata 440

Iva Non Esposta (Reverse Charge)

Entrata da Cedente 0

Entrata da Cessionario 440

Totale 440

Erario

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I SINGOLI SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE il

riferimento alle attività svolte secondo

la classificazione ATECO 2007

SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI (art. 17, comma 6. lettera a-ter, D.P.R. n. 633/72)

Dal 1° gennaio 2015, la nuova lettera a-ter), dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, prevede l’applicazione del meccanismo del

reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia degli edifici (in sostanza, uffici, appartamenti, fabbriche, negozi, etc. o parti di essi).

Descrizione e commenti

81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di

impianti e macchinari industriali (escluse le attività di

pulizia di impianti e macchinari)

81.29.10 Servizi di disinfestazione (limitatamente alle

prestazioni riferite agli edifici)

Codice

ATECO

2007

Pulizia di edifici

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I SINGOLI SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE il

riferimento alle attività svolte secondo

la classificazione ATECO 2007

SETTORE EDILE (art. 17, comma 6. lettere a, a-ter, D.P.R. n. 633/72)

La nuova formulazione della lettera a), coordinata con la lettera a-ter), di nuova introduzione, dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, comporta sostanzialmente l’estensione del reverse charge anche ai contratti di appalto (non solo di subappalto), relativi ad alcune prestazioni di servizi rese nel settore edile e consistenti in demolizioni, installazione di impianti, e completamento di edifici.

Tali prestazioni, ora espressamente previste dalla nuova lettera a-ter), erano

già ricomprese nella più ampia sezione F della tabella Ateco 2007 e, fino al 2014, applicavano il reverse charge solo in presenza di subappalto reso nei confronti di un soggetto passivo esercente un’attività riconducibile al settore edile.

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SETTORE EDILE (art. 17, comma 6. lettere

a, a-ter, D.P.R. n. 633/72)

Codice ATECO 2007 Descrizione e commenti

43.21.01Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

Installazione di impianti in edifici 43.22.01

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)

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SETTORE EDILE (art. 17, comma 6. lettere

a, a-ter, D.P.R. n. 633/72)

Descrizione e commenti

Prestazione di

demolizione di

edifici 43.11.00

Demolizione o smantellamento di edifici e di altre

strutture (con esclusione della demolizione di altre

strutture diverse dagli edifici)

Descrizione e commenti

43.31.00 Intonacatura e stuccatura

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

Completamento

di edifici 43.32.02

Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti

mobili e simili

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.01

Attività non specializzate di lavori edili – muratori

(limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)

43.39.09

Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

n.c.a.

Codice

ATECO

2007

Codice

ATECO

2007

E’ importante sottolineare che il reverse charge

continua ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto

relativamente alle altre attività (diverse da quelle

di installazione di impianti, demolizione e

completamento di edifici) rientranti nel settore F.

- attività di costruzione degli edifici (gruppo

41.2, sezione F),

- costruzioni di strade e ferrovie (gruppo

42.1, sezione F),

- costruzione di opere di pubblica utilità

(gruppo 42.2, sezione F)

- costruzioni di altre opere di ingegneria

civile (gruppo 42.9, sezione F)

- preparazione del cantiere edile (classe

43.12 sezione F)

- trivellazione e perforazione (classe 43.13

sezione F)

- altri lavori specializzati di costruzione

(gruppo 43.9, sezione F)

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SPLIT PAYMENT VS REVERSE CHARGE

Il Reverse Charge trova applicazione solo quando l’ente pubblico

che riceve la prestazione è SOGGETTO PASSIVO IVA, ovvero

agisce nell’esercizio d’impresa

Ovvero per le attività non rientranti nello svolgimento delle attività di

pubblica autorità

Esempi: distribuzione acqua, gas, trasporti di persone, gestione centri

sportivi, d’istruzione, culturali, gestione musei e biblioteche, ecc.

Se l’Ente Pubblico, nello svolgimento di tali attività, ricevesse

servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti

e di completamento relative ad edifici, sarà obbligato ad

applicare il Reverse Charge e non lo Split Payment

www.studio-ferri.eu 27/03/2015