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Dott. Alessandro Torcini – Studio Torcini Reali Cambi
Università di FirenzeCorso di Diritto Fallimentare - Prof. Leonardo Quagliotti
14 marzo 2016
Lezione Dott. Alessandro Torcini su
PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONEDELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Dott. Alessandro Torcini – Studio Torcini Reali Cambi
UNA GRANDE CRISI ECONOMICA HA EFFETTI SOCIALI MOLTORILEVANTI
PRODUCE MODIFICHE ALLA NORMATIVA
LA GRANDE DEPRESSIONE DEL 1929
LA GRANDE RECESSIONE 2008-20??
NUMEROSI INTERVENTI SULLE NORME IN MATERIA DIPROCEDURE CONCORSUALI
ED ALTRE IN CORSO (ANDRA’ IN SOFFITTA LA LEGGEFALLIMENTARE DEL 1942)
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PRIMA DELLA GRANDE RECESSIONE, IN ITALIAL’ORDINAMENTO SI OCCUPAVA SOLO DELL’INSOLVENZA
DEGLI IMPRENDITORI NON PICCOLI
QUESTO PERCHE’ L’INSOLVENZA DI QUESTI SOGGETTIPOTEVA AVERE UN INTERESSE ECONOMICO E SOCIALE
SI IPOTIZZAVA CHE L’INSOLVENZA DI TUTTI GLI ALTRISOGGETTI (PRIVATI E PICCOLE IMPRESE) POTESSE ESSERE
FENOMENO AD IMPATTO LIMITATO E CON SCARSOINTERESSE ECONOMICO-SOCIALE
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MANCAVA NELL’ORDINAMENTO UNA LEGGE PER LEPERSONE FISICHE (ed in generale per i soggetti non fallibili)
LA GRANDE RECESSIONE HA PORTATO ALL’ATTENZIONE INITALIA IL PROBLEMA DEL SOVRAINDEBITAMENTO DELLE
PERSONE FISICHE(ASSIEME A QUELLO DELL’USURA)
DA DOVE DERIVA NELL’ORDINAMENTO IL PROBLEMA DELSOVRAINDEBITAMENTO
DELLE PERSONE FISICHE (…e non solo..)
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Tutto nasce dall’art. 2740 C.C. - Responsabilità patrimoniale:“Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi
beni presenti e futuri”
EFFETTI (se i beni non sono sufficienti)“MORTE CIVILE”
IL DEBITO RIMANE ED IL CREDITORE ASPETTERA’ IN TEORIAVITA NATURAL DURANTE CHE IL DEBITORE ABBIA UN
PATRIMONIO O UN REDDITO PER AGGREDIRLO
COME SI PUO’ RISOLVERE IL PROBLEMA?VIE EXTRAGIUDIZIALI
- TRANSAZIONI/REMISSIONI (CONCORDATO STRAGIUDIZIALE)(LEGATO ALLA VOLONTA’ DEI CREDITORI – OGGETTIVA
DIFFICOLTA’)
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ALTRA POSSIBILITA’SOLO SOGGETTI IMPRENDITORI (persone fisiche)
ESDEBITAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE FALL. (artt. 142 esegg.)
(OLTRE C.P. E C.F.)
LIMITE: CHI NON PUO’ FALLIRE, E’ ESCLUSO
FINO ALLA NUOVA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO ILPROBLEMA, PER I SOGGETTI NON FALLIBILI, NON ERA
RISOLVIBILEO meglio, veniva di fatto risolto con modalità non socialmente
accettabili
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Legge 27 gennaio 2012 n. 3modificata dall’art. 18, D.L. 179/2012,conv. con modific. dalla L. 221/2012(Cosiddetto decreto “Sviluppo bis”)
Con effetto dal 18 gennaio 2013Il titolo della Legge è: “Disposizioni in materia di usura e di
estorsione, nonché di composizione delle crisi dasovraindebitamento”
Chiamata anche “Legge anti suicidi”
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Si introducono nell’ordinamento delleprocedure di estinzione – con controllo giudiziale - delle obbligazioni
dei soggetti non fallibili
Nella normativa dei paesi più avanzati tali norme erano presenti datempo
Differenza di approccio tra i paesi di civil law e common law
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Sono state introdotte 3 procedure
1. Accordo di ristrutturazione e soddisfazione2. Piano del consumatore
3. Liquidazione del patrimonio(in alternativa o conversione di 1 e 2)
Tutte e 3 sono definite"procedure concorsuali"
(articolo 6 comma 1, definizione per “esclusione”)
Sono tutte “volontarie” – Solo su scelta del soggetto sovraindebitato
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REQUISITI SOGGETTIVI(art. 6-1 comma e 7-2 comma)
Coloro che non sono soggetti (né assoggettabili) alle vigentiprocedure concorsuali
CHI PUO’ FALLIRE? LO DICE L’ARTICOLO 1 LEGGE FALLIMENTARE
“Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivogli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli
enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordatopreventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il
possesso congiunto dei seguenti requisiti:
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a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanzadi fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad eurotrecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti ladata di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di
durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo nonsuperiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore adeuro cinquecentomila.
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QUINDI CHI NON RIENTRA NELLE PREVISIONI DELL’ARTICOLO1 L.F. PUO’ ESSERE ASSOGGETTATO ALLA LEGGE SUL
SOVRAINDEBITAMENTO
Definizione per esclusione. Quindi per esempio:
Imprenditore commerciale non fallibile perché sotto soglia art. 1 L.F.
Lavoratori autonomi
Enti non commerciali
Imprenditore agricolo (previsione espressa – art. 7 comma 2 bis)Start up innovative (previsione espressa)
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In generale quindi:tutti coloro che non possono fallire
Enorme plateaSoggetti fallibili: poche centinaia di migliaia
Soggetti non fallibili: decine di milioni
VIENE INTRODOTTA UNA SUB CATEGORIAIl "Consumatore"
(debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamenteper scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta (art. 6 – comma 2 – lettera b)
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REQUISITI OGGETTIVI (art. 6, lett. a)Essere in stato di "sovraindebitamento":
Un soggetto è sovraindebitata quando vi è unperdurante squilibrio tra OBBLIGAZIONI assunte e PATRIMONIO
prontamente liquidabile per farvi frontetale da comportare
1.RILEVANTE difficoltà ad adempiere alle obbligazionioppure
2. DEFINITIVA incapacità ad adempiere
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CAUSE OSTATIVE ALL’ACCESSO ALLE PROCEDURE DICOMPOSIZIONE
NON PUO’ USUFRUIRE DELLE PROCEDURE DICOMPOSIZIONE CHI:
- è soggetto (assoggettabile) ad altre procedure concorsuali
- ha utilizzato, nei 5 anni precedenti, la legge 3/2012
- ha subito, per cause a lui imputabili, un provvedimento diannullamento o revoca dell’accordo
- ha fornito documentazione che non consente di ricostruirecompiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
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ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISIE’ una proposta di
"Accordo di ristrutturazione di debiti" (e “soddisfazione dei crediti” ?)(art. 7 comma 1)
“attraverso qualsiasi forma”(art. 8 comma 1)
Soddisfazione creditori in base ad un piano con i seguenti contenuti:
OBBLIGATORI- Previsione SCADENZE e MODALITA’ pagamenti
- regolare ed integrale PAGAMENTO titolari di creditiIMPIGNORABILI
- INTEGRALE PAGAMENTO tributi UE, IVA e rit. fiscali (solodilazione)
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CONTENUTI EVENTUALI- suddivisione dei creditori in classi
- indicazione EVENTUALI GARANZIE- indicazione modalità LIQUIDAZIONE beni
- FALCIDIA creditori prelatizi diversi dal Fisco ed IMPIGNORABILI(nei limiti del valore dei beni oggetti di garanzia come attestato
da OCC)- affidamento patrimonio ad un GESTORE della liquidazione
(professionista nominato dal giudice)- Cessione di crediti futuri
- Moratoria pagamenti prelatizi (1 anno da omologa se previstacontinuità e nel Piano consumatore e salvo che il bene oggetto di
prelazione non sia offerto in liquidazione nel piano)(art. 8 comma 4)
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L’intervento del TERZO GARANTE(art. 8, co. 2)
(in caso di beni e/o redditi non sufficienti a rendere fattibile laproposta)
La Proposta va sottoscritta da uno o più terzi che "consentono ilconferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per
assicurarne la fattibilità"
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SVOLGIMENTO SCHEMATICO DEL PROCEDIMENTO
Richiesta nomina OCC (al Tribunale o ad altri)Elaborazione proposta e relazione
Deposito proposta di Accordo con allegati
IL G.D.Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza
1) Fissa l’ udienza entro 60 gg da deposito2) Dispone la pubblicità (proposta e decreto) con pubblicazione nel
R.I. (se imprenditore)3) dispone la trascrizione decreto nei registri immobiliari (ove
necessario)
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Il decreto è equiparato all’atto di pignoramento
EFFETTI- SOSPENSIONE INTERESSI LEGALI O CONVENZIONALI ai finidel concorso per crediti chirografari (dal deposito della proposta)- INIBIZIONE AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI, SEQUESTRI
CONSERVATIVI,ACQUISIZIONE TITOLI DI PRELAZIONE da parte dei creditori
ANTERIORI
- SOSPENSIONE PRESCRIZIONI/DECADENZE (sino alladefinitività dell’omologa)
Non opera verso i titolari di crediti impignorabili
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INEFFICACIA ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SENON AUTORIZZATI
Inefficacia atti compiuti tra data del decreto e quella diomologazione, verso i creditori ANTERIORI "al momento in cui è
stata eseguita la pubblicità del decreto"
OCCComunica ai creditori proposta e decreto del GD entro 40 gg da
udienza (30 gg da votazione)
CREDITORIVotazione dei creditori a OCC entro 10 gg da udienza
UDIENZA
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OCCTrasmissione ai creditori di relazione su consensi e sul
raggiungimento maggioranza allegando il testo dell’accordo
CREDITORIEventuali contestazioni entro 10 gg dal ricevimento della relazione
OCCTrasmissione al Giudice di Relazione + contestazioni ricevute +
attestazione definitiva di fattibilità
G.D.Omologazione accordo (entro 6 MESI dal deposito della proposta
nomina (eventuale) liquidatore
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“VOTAZIONE” dei creditori
I creditori esprimono dichiarazione di consenso che "trasmettono"all’OCC
"Silenzio - assenso" se non rispondono nei 10 gg precedentil’udienza
Per approvazione occorre maggioranza "qualificata": 60% dei crediti
Non votano:* I prelatizi soddisfatti al 100% (salvo rinuncia alla prelazione)* Il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al IV°grado
* Cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di 1 anno primadella proposta
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PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE
Il giudice delegato:1. VERIFICA MAGGIORANZE di legge
2. VERIFICA L’IDONEITA’ PIANO AD ASSICURARE L’INTEGRALEPAGAMENTO CREDITI IMPIGNORABILI E CREDITI FISCALI
(Tributi UE, Iva, e Ritenute omesse)3. (eventuale) GIUDIZIO DI CONVENIENZA (su istanza di
creditore escluso e/o non aderente, ovvero su istanza diqualunque altro interessato)
OMOLOGA
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EFFETTIESDEBITAZIONE
L’ ACCORDO OMOLOGATO ha efficacia per tutti i creditori anteriorialla data di pubblicità dell’accordo (+ creditori posteriori) che non
possono (art. 12 ter):
- iniziare o proseguire azioni esecutive individuali- iniziare o proseguire azioni cautelari
- acquisire diritti di prelazione
Quindi: il debito rimane ma non è “azionabile”
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L’accordo non “pregiudica i diritti” dei coobbligati, fideiussori deldebitori ed obbligati in via di regresso
L’accordo non determina novazione delle obbligazioni,salvo diversamente stabilito
L’efficacia erga omnes cessa se in caso di annullamento orisoluzione dell’accordo nonché
mancato pagamento dei crediti impignorabili e di quelli erariali
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PIANO DEL CONSUMATORE
Il consumatore sovraindebitato ha due (tre) possibili scelte
- ACCORDO di composizione della crisi(O LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO)
OPPUREPIANO del CONSUMATORE
Sempre "con l’ausilio OCC"stessi contenuti ("obbligatori" ed "eventuali") richiesti per
l’accordo di composizione della crisi
IMPORTANTE: il Piano deve essere conveniente rispetto allaliquidazione
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(lo deve attestare l’OCC – art. 9 comma 3 bis lettera e)) nella propriaRelazione particolareggiata
- può sempre prevedere la moratoria fino a 1 anno del pagamentodei creditori prelatizi (salvo che sia prevista la liquidazione dei beni
su cui insiste la prelazione)
- produce i medesimi "effetti" protettivi previsti per l'Accordo (NELPIANO vi è la possibilità di sospensione da parte del G.D. delleprocedure esecutive che pregiudichino la fattibilità del Piano)
- il giudice può concedere termine perentorio non superiore a 15 ggper integrare proposta e produrre nuovi documenti
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ECCEZIONE IMPORTANTE
NON E’ PREVISTA LA VOTAZIONE DEI CREDITORIma direttamente
omologa del Giudice (previo eventuale cram down)
Perché?E’ la migliore soluzione possibile
(è comunque migliore rispetto alla liquidazione del patrimonio)
- Medesime fattispecie di "cessazione" e "revoca" previstein caso di Accordo
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RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA A CURA DELL’OCC
Da allegare alla proposta di PIANO del consumatore(oltre alla documentazione richiesta in caso di Accordo )
CONTENUTO RELAZIONE- Indicazione cause dell’indebitamento e diligenza consumatore
nell’assumere volontariamente i debiti- Esposizione ragioni incapacità adempimento debiti
- Resoconto su solvibilità consumatore in ultimi 5 anni- Resoconto su completezza e attendibilità documentazione e su
PROBABILE CONVENIENZA del piano rispetto ad alternativaliquidatoria
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FASI OPERATIVE
- Deposito proposta di Piano
G.D.- verifica sussistenza requisiti forma e sostanza
- Fissa udienza entro 60 gg da deposito (con possibilità, nelle more,di sospendere procedure esecutive in corso)- Verifica fattibilità Piano e "meritevolezza"
(eventuale Cram down in caso di contestazione della convenienzada parte dei creditori)
- Omologa Piano ENTRO 6 MESI dal deposito della proposta-
POST OMOLOGA: a cura OCC pubblicazione/trascrizione
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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIOProcedura di composizione della crisi ALTERNATIVA ad
ACCORDO e PIANO del consumatore
Introdotta dal “decreto sviluppo bis”Simile al fallimento ma mai ad istanza dei creditori o di terzi
Può derivare anche da "conversione" di procedura di composizionedella crisi (Accordo o Piano del consumatore)
Disposta con "decreto" del giudiceIn caso di:
- annullamento accordo o cessazione effetti omologazione Piano- cessazione" di diritto degli effetti dell'Accordo o del Piano (mancato
o ritardato pagamento erario)- risoluzione Accordo o Piano per cause imputabili al debitore
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La "conversione" non può avvenire d’ufficio (necessariaistanza del debitore o di creditori)
LA PROCEDURA si apre necessariamentecon una domanda giudiziale con “l’ausilio" dell’OCC
Non sono compresi nella liquidazione- I crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento
- Redditi che il debitore ritrae dalle sue attività, nei limiti di quanto glioccorre al mantenimento della famiglia indicati dal giudice
- I frutti derivanti da usufrutto legale sui beni dei figli, i benicostituiti in fondo patrimoniale e i frutti di esso- Beni che non possono essere pignorati per disposizione di legge
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FASI PROCEDURARichiesta liquidazione beni con relazione OCC
(OCC entro 3 gg da relazione effettua trasmissione a Uffici fiscali)
Il giudice delegatoVerifica sussistenza requisiti forma e sostanza
- emette decreto apertura liquidazione + nomina liquidatore
Il liquidatore(figura simile al Curatore nel fallimento)
- Verifica elenco creditori- forma inventario
- comunica ai creditori la "partecipazione" alla liquidazione
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- predispone, comunica e approva lo stato passivo- elabora programma di liquidazione ed effettua la liquidazione
AL TERMINEA CURA DEL G.D.
Accertamento completa esecuzione programma di liquidazione echiusura procedura
Durata minima: minimo 4 anni (art. 14 quinquies – comma 4)
IL LIQUIDATORE inoltre
- Amministra i beni che compongono il patrimonio di liquidazione- Esercita ogni azione legale finalizzata a conseguire la disponibilità
dei beni compresi nel patrimonio da liquidare
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L’ESDEBITAZIONENELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Non è automatica ma ci deve essere la "meritevolezza"
REQUISITIa) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento dellaprocedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili,nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare losvolgimento della procedura;
c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anniprecedenti la domanda;
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d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, peruno dei reati previsti dall'articolo 16;
e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies,un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle propriecompetenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbiacercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificatomotivo, proposte di impiego;
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causaanteriore al decreto di apertura della liquidazione (tutti?).
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L'esdebitazione e' esclusa:
a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad unricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacitàpatrimoniali;
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura dellaliquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frodeai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio,ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcunicreditori a danno di altri.
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L'esdebitazione non opera:
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecitoextracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali ed amministrative dicarattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto diapertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda delpresente capo, sono stati successivamente accertati in ragione dellasopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
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Il giudizio di meritevolezza e quello di convenienza economica nellalegge sul sovraindebitamento
Per accedere ai benefici della legge sul sovraindebitamento occorresuperare positivamente
il giudizio di meritevolezza, rimesso al Giudice,ed uno di convenienza, rimesso, a seconda dei casi, ai creditori oppure
all’OCC e al Giudice Delegato
Accordo del debitoreè previsto, ex comma 2 art. 9 L.S., l’allegazione degli eventuali atti di
disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.
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Quest’allegazione ha lo scopo di mettere a disposizione del Giudice glielementi, ex art. 10 – comma 3, L.S., per accertare la presenza di iniziative
o atti in frode ai creditori e disporre così la revoca del “decreto diammissione alla procedura” ex art. 10 comma 1, con il conseguente venir
meno di tutti gli effetti protettivi.
Nessun altro sindacato di meritevolezza è previsto.Il giudizio sulla convenienza economica è invece rimesso ai creditori che si
esprimono con il voto.
Non è prevista che vi sia, come nel piano del consumatore, la convenienzarispetto all’alternativa liquidatoria proprio perché sono i creditori che si
esprimono con il voto.
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Piano del consumatoreil sindacato sulla meritevolezza è ancora più incisivo.
Oltre all’elenco degli atti dispositivi, ex art. 9 comma 3 bis L.S., è previstala “relazione particolareggiata” dell’OCC che deve contenere:
a) l’indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegatadal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere leobbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai
creditori;e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazionedepositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sullaprobabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
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In questo caso già l’OCC deve relazionare sia sulla meritevolezza sia sullaconvenienza.
Il Giudice va ben oltre il controllo sull’esistenza o meno degli atti in frode.Difatti deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni
senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che nonabbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per
mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacitàpatrimoniali.
Questa disposizione ha fatto molto discutere perché, se interpretata inmodo rigido, porta ad escludere dal piano qualsiasi fattispecie fuorché
quelle derivanti da fatti sopravvenuti ed imprevedibili.
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Quindi nel piano del consumatore si può affermare che vi è, da parte delgiudice, un giudizio di “meritevolezza rafforzato”.
Quanto al giudizio di convenienza, questo è rimesso all’OCC (e poi alGiudice) ex lettera e) comma 3 bis articolo 9 ove è previsto che
l’Organismo si esprima sulla probabile convenienza rispetto all’alternativaliquidatoria.
Si deve notare che nel piano del consumatore, poiché l’alternativaliquidatoria coinvolge tutti i beni, il piano deve prevedere la cessione ditutti i beni (o, comunque, la cessione del loro valore equivalente) salvo
naturalmente quanto necessario per vivere (stabilito dal Giudice).
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Nessun giudizio di convenienza è rimesso ai creditori per i quali infatti nonè prevista la votazione.
Liquidazione del patrimonioè previsto, con il richiamo al comma 2 dell’art. 9, l’allegazione degli
eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.
Inoltre, anche in questo caso, è prevista la “relazione particolareggiata”dell’OCC che deve contenere:
a) l’indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegatadal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere leobbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
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d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati daicreditori.
All’articolo 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione) è previstoche il giudice verifichi, come condizione preliminare, l’assenza di atti in
frode ai creditori negli ultimi cinque anni.
Quindi, anche nella liquidazione del patrimonio è previsto il sindacato delGiudice sulla meritevolezza. E questa meritevolezza potrebbe essere
anche del tipo “rafforzato” giacché l’OCC , nella propria relazione, svolgerelazione e considerazioni sulle “cause e circostanze” del
sovraindebitamento.E lo scopo non può che essere quello di portare queste considerazioni
all’esame del Giudice.
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ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI(art. 15)
Devono essere “scelti” dal debitorePossono essere formati da Enti Pubblici, alcuni Ordini professionali
ed altri soggettiOppure il sovraindebitato può richiede la nomina al Tribunale
(che li sceglie tra chi ha i requisiti per essere nominato curatorefallimentare)
FUNZIONI OCC“ausilio” presentazione del piano
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- Art. 15 comma 5: l'OCC assume ogni iniziativa funzionale allapredisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello
stesso
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e neidocumenti allegati
- attesta la fattibilità del piano
- redige la relazione particolareggiata nel Piano del Consumatore
- se il piano prevede l'utilizzo di beni sottoposti a pignoramento,propone al giudice la nomina di un liquidatore professionista
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- risolve eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano evigila sull'esatto adempimento
(come li risolve?)
- comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità
Il G.D. e gli OCC (previa autorizzazione) possono accedere a:
- ANAGRAFE TRIBUTARIA- SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA
- CENTRALE RISCHI- altre BANCHE DATI PUBBLICI
Molteplici funzioni. Natura ibrida con rischio di potenziali conflitti diinteresse
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CHI DESIDERASSE MAGGIORI INFORMAZIONI
GRAZIE DELL’ATTENZIONE