Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

30
Studio Lucchini Elementi di diritto fallimentare Dott. Andrea Brignoli LL.M.

Transcript of Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

Page 1: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

Studio Lucchini

Elementi di diritto fallimentare

Dott. Andrea Brignoli LL.M.

Page 2: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

2 Studio Lucchini

Art. 92 L.F. Il curatore deve comunicare senza indugio ai creditori (a mezzo posta, telefax o posta elettronica):

1) che possono partecipare al concorso;

2) la data fissata per l’esame e quella entro cui van presentate le domande;

3) ogni utile informazione per agevolare la domanda.

Accertamento del Credito, comunicazione ex art. 92

Page 3: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

3 Studio Lucchini

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 235/2013 del 10/10/13, n. rep. 257/13, n. cron. 2304/13 ha dichiarato il fallimento del soggetto indicato in oggetto r.f. 233/13, nominando giudice delegato la dott.ssa Giovanna Golinelli e curatore il sottoscritto dott. Andrea Brignoli con studio in P.zza della Repubblica n. 2 Bergamo tel. 035.21.50.08.

In relazione a ciò comunico quanto segue:

L'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo è fissata per il giorno 29/1/14 alle ore 10.00, presso il Tribunale di Bergamo Seconda Sezione Civile – Fallimentare, in via Borfuro 11/B, Bergamo;

le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o possesso del fallimento, possono essere presentate fino a trenta giorni prima dell'adunanza di cui sopra (termine perentorio) esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.: [email protected];

Comunicazione ex art. 92 (esempio) (i)

Page 4: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

4 Studio Lucchini

Oltre il suddetto termine, ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo potranno essere presentate domande tardive ai sensi dell'art. 101 L.F.; decorso questo ultimo termine, e comunque fino all’esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili a condizione che sia dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore istante.

La domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore.

Comunicazione ex art. 92 (esempio) (ii)

Page 5: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

5 Studio Lucchini

La domanda di insinuazione deve contenere:

1) l'indicazione del nome o del numero del fallimento e le generalità di chi propone la domanda;

2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene rivendicato o chiesto in restituzione;

3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione e, ove essa abbia carattere speciale, la descrizione del bene su cui si intende esercitarla;

5) l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso cui ricevere le comunicazioni previste dalla L.F. con obbligo di segnalare immediatamente al curatore ogni variazione di tale indirizzo P.E.C..

Comunicazione ex art. 92 (esempio) (iii)

Page 6: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

6 Studio Lucchini

Novità! d.l. 179/12 (conv.)

Articolo 31 bis L.F. Comunicazioni del curatore (in vigore dal 20.10.12)

Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge. Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

Curatore obbligato per vecchie procedure a comunicareentro il 30.6.13 il proprio indirizzo PEC ai creditori e ai terzi

titolari di diritti reali

Page 7: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

7 Studio Lucchini

Posta Elettronica Certificata “PEC”

E’ una tipologia particolare di posta elettronica (e.mail),disciplinata dalla legge italiana, che permette di dare a unmessaggio elettronico avente lo stesso valore legale di unaraccomandata con avviso di ricevimento (scrittura privata).Per essere tale, deve seguire le regole fissate dal D.P.R. n. 68/2005e dalle successive regole da esso previste (CodiceAmministrazione Digitale).

Page 8: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

8 Studio Lucchini

Posta Elettronica Certificata (segue)

Fonte: http://www.pec.it/ComeFunziona.aspx

Page 9: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

9 Studio Lucchini

- entro 15 giorni prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, il progetto di stato passivo verrà depositato presso la Cancelleria del Tribunale e trasmesso all’indirizzo di P.E.C. indicato dal creditore in sede di domanda per l’ammissione;

- fino a 5 giorni prima dell’udienza suddetta gli interessati potranno esaminare il progetto di stato passivo e presentare sia eventuali osservazioni scritte che documenti integrativi, da inviare sempre telematicamente al Curatore, con le modalità sopra descritte, all'indirizzo P.E.C. già indicato.

Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate, rispettivamente per l'ammissione del credito al passivo e per la rivendica o la restituzione.

Comunicazione ex art. 92 (esempio) (iv)

Page 10: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

10 Studio Lucchini

Art. 93 Domanda di ammissione al passivo

OPPORTUNITA’:

Disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, o segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall'art. 40 L.F. (!!!)

Accertamento dei crediti artt. 93, 95, 96, 98, 99 L.F.

Page 11: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

11 Studio Lucchini

Art. 93 Domanda di ammissione al passivo

Particolare attenzione a:

- Calcolo interessi (suggerimento sito web: http://www.avvocati.it/strumento/2/interessi-legali)

- Istituto della compensazione

- Prescrizione civile da 10 a sei mesi e decadenza

Accertamento dei crediti artt. 93, 95, 96, 98, 99 L.F.

Page 12: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

12 Studio Lucchini

Art. 93 Domanda di ammissione al passivo

SUGGERIMENTO:

richiedere, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 117 L.F., la distribuzione delle eventuali somme che saranno depositate a favore dei creditori irreperibili trascorso il termine indicato dallo stesso art. 117 L.F.

Accertamento dei crediti artt. 92, 93, 95, 96, 98, 99 L.F.

Page 13: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

13 Studio Lucchini

Art. 95 Progetto di Stato Passivo Novità!

[…] Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda […]

Accertamento dei crediti artt. 92, 93, 95, 96, 98, 99 L.F.

Page 14: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

14 Studio Lucchini

Art. 96 Formazione esecutività dello Stato Passivo

Art. 97 Comunicazione dell’esito del procedimento

Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo statopassivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello statopassivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti,informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancatoaccoglimento della domanda.

Accertamento dei crediti artt. 92, 93, 95, 96, 98, 99 L.F.

Page 15: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

15 Studio Lucchini

Accertamento dei crediti artt. 92, 93, 95, 96, 98, 99 L.F.

Art. 98, 99 Impugnazioni e Procedimento

Entro 30 giorni dalla comunicazione ex art. 97 termine per ricorso.

Le parti resistenti devono costituirsi in giudizio (con legale) almeno 10 giorni prima.

Il G.D. Non può fare parte del Collegio

Page 16: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

16 Studio Lucchini

Articolo 232 L.F. - Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 (€ 51,64 n.d.r.) a 1.000.000 (€ 516,46 n.d.r.), chiunque fuori dei casi di concorso di bancarotta anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato. Se la domanda e' ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena e' ridotta alla metà.

Penale...

Page 17: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

17 Studio Lucchini

Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, artt. 72, 74, 81 L.F.

Ogni contratto in corso d’esecuzione alla data di fallimento entra in sospensione nel momento in cui avviene la declatoria fallimentare, tuttavia vi sono eccezioni tra cui ad esempio l’affitto d’azienda ed il rapporto d’agenzia.

Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.

Il Curatore, sentito il Comitato dei Creditori, può dichiarare di subentrare nel contratto in luogo del fallito assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Il contraente può metter in mora il Curatore e farsi assegnare un termine!

Page 18: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

18 Studio Lucchini

Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, artt. 72, 74, 81 L.F.

Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica in caso di subentro il fallimento deve pagare integralmente anche le consegne già avvenute o i servizi già erogati! (ma il curatore può decidere di non subentrare).

Vigente l’invalidità generale della clausola di scioglimento per inadempimento da fallimento e risarcimento danni come conseguenza della risoluzione.

Page 19: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

19 Studio Lucchini

Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, artt. 72, 74, 81 L.F.

Per il contratto d’appalto l’eventuale subentro del curatore deve avvenire entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento fornendo idonee garanzie (scelta non suscettibile di rifiuto della controparte).

Se fallisce l’appaltatore il contratto si scioglie ex lege (intuitus personae) fatta la facoltà del committente di acconsentire alla prosecuzione del rapporto.

Per appalti con PA la gestione dell’appalto è controverso ma la giurisprudenza di merito ha ammesso il subentro.

Page 20: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

20 Studio Lucchini

La liquidazione dell’attivo e modalità vendite (artt. da 84 a 109)

Il Curatore appone i sigilli ex art. 84 L.F. e redige l’inventario ex art. 87 L.F. (cfr. esempio 1).

Il programma di liquidazione ex art. 104 L.F. è sottoposto all’approvazione del Comitato dei Creditori; è il punto centrale della procedura fallimentare!

Il curatore può anche non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare attività che appaiono manifestamente non convenienti.

Programma è approvato dal Comitato Creditori e comunicato al GD che ne autorizza gli atti conformi (cfr. esempio 2).

Le vendite vengono fatte attraverso procedure competitive salvo per i beni di modesto valore. Per i beni mobili e P.R. va effettuata dal Curatore la notifica ai creditori ipotecari e privilegiati. Per immobili asta pubblica.

Page 21: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

21 Studio Lucchini

Rendiconto del curatore e Ripartizione Finale artt. 116, 117

Compiuta la liquidazione dell’attivo:

Conto della Gestione ex art. 116. (cfr. esempio 3);

Riparto Finale ex art. 117 (cfr. esempio 4) in base ai creditori dello Stato Passivo (tempestivo e tardivo).

ORDINE di liquidazione: i crediti in prededuzione (massa), poi il privilegio speciale (ex. ipoteche) poi privilegio generale (in ordine esemplificativo: dipendenti, professionisti, provvigioni, artigiani, Imposte dirette (su immobili), Imposte indirette, Imposte dirette (su mobili), crediti del vettore ex art. 2761, crediti del locatore).

Infine... il chirografo!!!

Page 22: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

22 Studio Lucchini

IMPOSTE SUL REDDITO art. 101 T.U.I.R.

La sentenza di fallimento costituisce uno tra gli “elementi certi e precisi” necessari per la deducibilità fiscale della perdita sul credito vantato nei confronti del fallimento

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento

La perdita può essere dedotta a partire dall’esercizio in cui è stata emessa la sentenza di fallimento

Vige in ogni caso il principio di derivazione dell’imponibile fiscale

EFFETTI FISCALI

Page 23: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

23 Studio Lucchini

IVA art. 26 D.P.R. 633/1972

È permessa la variazione dell’IVA nel caso di “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali (…) rimaste infruttuose”

La nota di credito per la variazione IVA può essere emessa solo dopo l’esecutività del piano di riparto finale momento a partire dal quale si evidenzia con certezza l’eventuale infruttuosità della liquidazione fallimentare

E’ importante insinuarsi al passivo fallimentare, altrimenti no diritto a variazione IVA

EFFETTI FISCALI

Page 24: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

24 Studio Lucchini

CENNI PENALI SUL CURATORE

PUBBLICO UFFICIALEDESTINATARIO DI NORME

PENALI

Il Curatore, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale

(art. 30 L.F.)

Tra cui:

ART. 361 C.P. OMESSA DENUNCIA DI REATO

Il pubblico ufficiale, il qualeomette o ritarda didenunciare […], un reato dicui ha avuto notizianell'esercizio o a causa dellesue funzioni, è punito con lamulta da euro 30 a euro 516.

[…]

Page 25: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

25 Studio Lucchini

DESTINATARIO DI NORME PENALI (317-328 C.P.)

CONCUSSIONE PECULATO

CORRUZZIONE PER ATTO

D’UFFICIO

SFRUTTAMENTO INVENZIONI

E SCOPERTE

CORRUZIONE PER ATTO

CONTRARIO AI DOVERI

D’UFFICO

SEGRETI D’UFFICIO

ISTIGAZIONE ALLA

CORRUZIONE

RIFIUTO O OMISSIONE ATTI

D’UFFICIO

ABUSO D’UFFICIO

CENNI PENALI SUL CURATORE

Page 26: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

26 Studio Lucchini

DESTINATARIO DI NORME PENALI…

Anche per:

Abbandono o deposito

incontrollato di rifiuti ex art.

256 D.Lgs. 152/06

Si ritiene che la responsabilità del

titolare si trasferisce alla curatela

fallimentare; interpretazione

teleologica della norma

incriminatrice C. Pen. 37282/08

CENNI PENALI SUL CURATORE

Dal 2006 Curatore anche sostituto d’imposta …

Page 27: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

27 Studio Lucchini

n Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento dalla cessazione dell’attività economica prevista dall’art. 10 L.F., non opera laddove il trasferimento della sede sociale all’estero sia fittizio (estero vestizione) ; in tal caso, il trasferimento fittizio della sede legale della società non esclude né la giurisdizione del giudice italiano e rende inefficace la cancellazione della società dal registro delle imprese. Cassazione 9414/13.

n La Cassazione 5945/13 ha affermato che se la sede della società indicata nello statuto non è quella ove di fatto vi è l’amministrazione principale (cioè dove si trovano gli organi direttivi e di controllo) il trasferimento è fittizio. La dichiarazione di fallimento, in questo caso, spetta alle autorità giurisdizionali di tale ultimo Paese.

ITALIA ESTERO

Ricostruzione del passivo fallimentare italianoed estero (cenni).

Page 28: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

28 Studio Lucchini

Caratteri comuni nella ricostruzione del passivo fallimentare nell’UE.

L’Unione Europea ha adottato il 29 maggio 2000 un regolamento CE 1346/2000 relativo alle procedure d’insolvenza, che è entrato in vigore il 31 maggio 2002.

L'obiettivo principale di questo regolamento è quello di evitare che le parti (l’impresa in stato di fallimento, ossia il debitore, ed i suoi creditori) siano incoraggiate a trasferire i propri beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all'altro per ottenere un trattamento più favorevole.

Page 29: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

29 Studio Lucchini

Ricostruzione del passivo fallimentare italianoed estero (cenni).

Il carattere concorsuale delle procedure d'insolvenza; in altri termini, il fatto che i diritti di tutti i creditori vengono esaminati allo stesso momento e, di conseguenza, vengono sospese tutte le azioni individuali.

L’insolvenza del debitore, ossia la constatazione del fatto che gli è impossibile soddisfare le sue obbligazioni finanziarie.

Lo spossessamento del debitore: il suo potere di gestire e di disporre dei propri beni è limitato e controllato dal curatore.

Le modalità di designazione del curatore.

Fonte: http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_ec_it.htm

Page 30: Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli

30 Studio Lucchini

Caso concreto: estensione del fallimentoItaliano in Svizzera

Ai sensi dell’art. 166 della Legge Federale Elvetica sul diritto internazionale privato (LDIP) il riconoscimento del fallimento italiano del sig. XXX,

Individuazione beni / attività in CH;

Copia originale sentenza fallimentare italiana;

Autorizzazione G.D.;

Importo del passivo fallimentare italiano;

Insussistenza di motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP;

Presenza del il principio di reciprocità richiesto dalla normativa elvetica i.e. art. 64 della Legge Italiana n. 218/95 che stabilisce che “[…] la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento […] ”