Seminario tecnico SISTRI (sistema tracciabilità rifiuti) · 2014-06-02 · Seminario tecnico...

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ISERNIA 19 gennaio 2012

Relatore: Gaetano RicciSportello Ambiente e SicurezzaAssociazione Molisana Artigiani

1

Seminario tecnico SISTRI(sistema tracciabilità rifiuti)

AVVERTENZA

Ogni riferimento per operare ed adempiere alla materia di SISTRI deve essere fatto alle norme e disposizioni di legge pubblicate sulla Gazzetta ufficiale e alle eventuali istruzioni pubblicate sul portale SISTRI. Queste sildes hanno una funzione puramente di sintesi e di spunto di riflessione per un esame piùapprofondito.Si rimane a disposizione per chiarire dubbi relativamente ai significati delle singole slide e per la presenza di eventuali refusi

�Disamina legislativa del Sistri

�Primo commento sulle novitàoperative

3

D.Lgs 152/2006 D.Lgs 152/2006 D.Lgs 152/2006 D.Lgs 152/2006

come modificato dal D.lgs 205/2010come modificato dal D.lgs 205/2010come modificato dal D.lgs 205/2010come modificato dal D.lgs 205/2010

4

1. In attuazione di quanto stabilito all’articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla garantita dalla loro produzione sino alla garantita dalla loro produzione sino alla garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.loro destinazione finale.loro destinazione finale.loro destinazione finale.

5

A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:

� a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); oppure

� b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

6

3) Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non non non non èèèè tenuto tenuto tenuto tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri registri registri registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, nonché dei formulariformulariformulariformularidi identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193.

Durante il trasporto effettuato trasporto effettuato trasporto effettuato trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione scheda di movimentazione scheda di movimentazione scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a).

7

� Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi resi resi resi disponibili alldisponibili alldisponibili alldisponibili all’’’’autoritautoritautoritautoritàààà di controllo di controllo di controllo di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in sono conservate in sono conservate in sono conservate in formato elettronico formato elettronico formato elettronico formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni almeno tre anni almeno tre anni almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

8

� Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa gestione post operativa gestione post operativa gestione post operativa della discarica.

9

� 4. Il soggetto che non aderisce soggetto che non aderisce soggetto che non aderisce soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193..

10

11

Sono tenuti ad aderire al (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma

2, lett. a):

a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi

compresi quelli di cui all’articolo212, comma 8;

12

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non

pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d)

e g) con più di dieci dipendenti,

nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni

di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per

effetto di tale attività rifiuti non pericolosi,

indipendentemente dal numero di dipendenti;

13

c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

d) i consorzi istituiti per il recupero o o o o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano

la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o o o o smaltimento di rifiuti;

14

� f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale.

Nel caso di trasporto navaletrasporto navaletrasporto navaletrasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o noleggiatore medesimi;

15

g) in caso di trasporto intermodaletrasporto intermodaletrasporto intermodaletrasporto intermodale,

i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

16

Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) su base volontariavolontariavolontariavolontaria:

� a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;

17

� b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;

� c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

18

� d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);

� e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.

19

� Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti numero dei dipendenti numero dei dipendenti numero dei dipendenti ècalcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente lavoro indipendente o dipendente lavoro indipendente o dipendente lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti anche se temporaneamente assenti anche se temporaneamente assenti anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

20

4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione regione regione regione

CampaniaCampaniaCampaniaCampania....

21

Potrà essere esteso con futuri DM obbligo di iscrizione esteso con futuri DM obbligo di iscrizione esteso con futuri DM obbligo di iscrizione esteso con futuri DM obbligo di iscrizione a

produttori di rifiuti speciali pericolosi che non non non non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresaente o di impresaente o di impresaente o di impresa,

soggetti di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributoridistributoridistributoridistributori e degli installatoriinstallatoriinstallatoriinstallatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri gestori dei centri gestori dei centri gestori dei centri di assistenza tecnica di assistenza tecnica di assistenza tecnica di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

22

� Nel caso di produzione accidentale di produzione accidentale di produzione accidentale di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti.”;

� Fino al 2 luglio 2012 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori imprenditori imprenditori imprenditori agricoli agricoli agricoli agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

23

� Sono considerati occasionali e saltuariconsiderati occasionali e saltuariconsiderati occasionali e saltuariconsiderati occasionali e saltuari:� a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma

di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro quattro quattro quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta trenta trenta trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i centocentocentocento chilogrammi o cento litri l’anno;

� b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno.

24

� Le sanzioni Le sanzioni Le sanzioni Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla si applicano a partire dal giorno successivo alla si applicano a partire dal giorno successivo alla si applicano a partire dal giorno successivo alla

scadenza del termine di cui all'articolo 12, scadenza del termine di cui all'articolo 12, scadenza del termine di cui all'articolo 12, scadenza del termine di cui all'articolo 12,

comma 2comma 2comma 2comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni..

25

� Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono omettono omettono omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini l'iscrizione o il relativo versamento nei termini l'iscrizione o il relativo versamento nei termini l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previstiprevistiprevistiprevisti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun per ciascun per ciascun per ciascun mese o frazione di mese di ritardomese o frazione di mese di ritardomese o frazione di mese di ritardomese o frazione di mese di ritardo:

26

� a) con una sanzione pari al cinquecinquecinquecinque per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi primi otto mesi primi otto mesi primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;

27

� b) con una sanzione pari al cinquantacinquantacinquantacinquanta per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi quattro mesi quattro mesi quattro mesi successivi successivi successivi successivi al periodo individuato alla lettera a) del presente comma

� Il presente comma Il presente comma Il presente comma Il presente comma èèèè stato cosstato cosstato cosstato cosìììì sostituito dall'art. 4 D.Lgs. sostituito dall'art. 4 D.Lgs. sostituito dall'art. 4 D.Lgs. sostituito dall'art. 4 D.Lgs.

07.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.201107.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.201107.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.201107.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.2011

28

� Inadempimento del pagamento del contributo Inadempimento del pagamento del contributo Inadempimento del pagamento del contributo Inadempimento del pagamento del contributo da parte di un trasportatore di rifiuti pericolosi fino a 3000 ton con 1 automezzo autorizzato verificato il verificato il verificato il verificato il 09 agosto 2012 ( quarto mese 09 agosto 2012 ( quarto mese 09 agosto 2012 ( quarto mese 09 agosto 2012 ( quarto mese successivo alla operatività del Sistri per la propria categoria)

� Contributo per la categoria € 120,00� Contributo per il mezzo € 150,00� Sanzione 5% di € 270 X 4 mesi� Sanzione € 13,50 x 4 = € 54,00

29

� Inadempimento del pagamento del contributo da parte di un trasportatore di rifiuti pericolosi fino a 3000 ton con 1 automezzo autorizzato che si protrae fino al 9 gennaio 2013 (9si protrae fino al 9 gennaio 2013 (9si protrae fino al 9 gennaio 2013 (9si protrae fino al 9 gennaio 2013 (9°°°°mese successivo mese successivo mese successivo mese successivo alla operatività del Sistri per la propria categoria)

� Contributo per la categoria € 120,00� Contributo per il mezzo € 150,00� Sanzione 50% di € 270,00 = €€€€ 135,00135,00135,00135,00

30

� 2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui non adempiono alle prescrizioni di cui non adempiono alle prescrizioni di cui non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52febbraio 2011, n. 52febbraio 2011, n. 52febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto.

� Il presente comma Il presente comma Il presente comma Il presente comma èèèè stato inserito dall'art. 4 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 con stato inserito dall'art. 4 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 con stato inserito dall'art. 4 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 con stato inserito dall'art. 4 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.2011decorrenza dal 16.08.2011decorrenza dal 16.08.2011decorrenza dal 16.08.2011 31

Questo vuol dire che le sanzioni Questo vuol dire che le sanzioni Questo vuol dire che le sanzioni Questo vuol dire che le sanzioni

in tema di registri e formulari in tema di registri e formulari in tema di registri e formulari in tema di registri e formulari

sono pienamente operative sono pienamente operative sono pienamente operative sono pienamente operative

dal 16 agosto 2011dal 16 agosto 2011dal 16 agosto 2011dal 16 agosto 2011

In realtIn realtIn realtIn realtàààà ciò viene ribadito anche dalla modifica ciò viene ribadito anche dalla modifica ciò viene ribadito anche dalla modifica ciò viene ribadito anche dalla modifica

al Decreto 18/02/20111 n. 52al Decreto 18/02/20111 n. 52al Decreto 18/02/20111 n. 52al Decreto 18/02/20111 n. 52

32

� 2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la per la per la per la presentazione del modello unico di dichiarazione presentazione del modello unico di dichiarazione presentazione del modello unico di dichiarazione presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52,52,52,52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati.

� Il presente comma Il presente comma Il presente comma Il presente comma èèèè stato inserito dall'art. 4 D.Lgs. stato inserito dall'art. 4 D.Lgs. stato inserito dall'art. 4 D.Lgs. stato inserito dall'art. 4 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.201107.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.201107.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.201107.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.2011

33

Questo vuol dire che le sanzioni Questo vuol dire che le sanzioni Questo vuol dire che le sanzioni Questo vuol dire che le sanzioni

in tema di MUDin tema di MUDin tema di MUDin tema di MUD

sono pienamente operative ed applicabili al caso sono pienamente operative ed applicabili al caso sono pienamente operative ed applicabili al caso sono pienamente operative ed applicabili al caso

di mancata presentazione della di mancata presentazione della di mancata presentazione della di mancata presentazione della

dichiarazione SISTRI dichiarazione SISTRI dichiarazione SISTRI dichiarazione SISTRI

dal 16 agosto 2011dal 16 agosto 2011dal 16 agosto 2011dal 16 agosto 2011

34

� Comma 1

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizioneomettono l'iscrizioneomettono l'iscrizioneomettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 euro a 15500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15500 euro a 93000 euro.

� 260 ter c. 2

All’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell’ iscrizione e del correlativo versamento del contributo.

� Comma 2

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il omettono, nei termini previsti, il omettono, nei termini previsti, il omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributopagamento del contributopagamento del contributopagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 euro a 15500 euro.

� Comma 2

In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15500 euro a 93000 euro.

All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione sospensione sospensione sospensione immediata dal servizioimmediata dal servizioimmediata dal servizioimmediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

� Omessa compilazione registro cronologico � Omessa compilazione scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,

� secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite

� informazioni incomplete, o inesatte, � alterazione fraudolenta di uno qualunque dei dispositivi

tecnologici � azione di impedimento del corretto funzionamento, Se rifiuti non pericolosi sanzione amministrativa pecuniaria da €

2.600,00 a € 15.500,00

Se rifiuti pericolosi da € 15.500,00 a € 93.000,00 e sospensione da un sospensione da un sospensione da un sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazimese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazimese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazimese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione one one one èèèè imputabile ivi imputabile ivi imputabile ivi imputabile ivi

compresa la sospensione dalla carica di amministratore.compresa la sospensione dalla carica di amministratore.compresa la sospensione dalla carica di amministratore.compresa la sospensione dalla carica di amministratore.

.

39

Azienda con unitAzienda con unitAzienda con unitAzienda con unitàààà lavorative inferiore a quindici lavorative inferiore a quindici lavorative inferiore a quindici lavorative inferiore a quindici

dipendentidipendentidipendentidipendenti,

Se rifiuti non pericolosi sanzione amministrativa pecuniaria da € 1040 a € 6200

Se rifiuti pericolosi da €2070 a € 12400

.

40

Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti,

. Se rifiuti non pericolosi sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1540

Se rifiuti pericolosi da € 520 a € 3100

41

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila

42

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

43

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei omette di accompagnare il trasporto dei omette di accompagnare il trasporto dei omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRIrifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRIrifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRIrifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analiticocopia del certificato analiticocopia del certificato analiticocopia del certificato analiticoche identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati

44

� Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alteratafraudolentemente alteratafraudolentemente alteratafraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

� Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

45

FalsitFalsitFalsitFalsitàààà materiale commessa da pubblico ufficiale materiale commessa da pubblico ufficiale materiale commessa da pubblico ufficiale materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.in certificati o autorizzazioni amministrative.in certificati o autorizzazioni amministrative.in certificati o autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

46

FalsitFalsitFalsitFalsitàààà materiale commessa dal privato.materiale commessa dal privato.materiale commessa dal privato.materiale commessa dal privato.

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

47

260 ter

� All’accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 260-bis, [ trasporto senza scheda SISTRI, certificato analitico se obbligatorio,o con scheda SISTRI alterata fraudolentemente] consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l’attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all’art. 99 c.p. o all’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.(comma così modificato dall'articolo 3, comma 3, d.lgs. n. 121 del 2011)

260 ter

� Comma 4. In caso di trasporto non autorizzato In caso di trasporto non autorizzato In caso di trasporto non autorizzato In caso di trasporto non autorizzato

di rifiuti pericolosi, di rifiuti pericolosi, di rifiuti pericolosi, di rifiuti pericolosi, èèèè sempre disposta la sempre disposta la sempre disposta la sempre disposta la

confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo

utilizzato per il trasporto del rifiutoutilizzato per il trasporto del rifiutoutilizzato per il trasporto del rifiutoutilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi

dell’articolo 240, secondo comma, del codice

penale, salvo che gli stessi che appartengano,

non fittiziamente a persona estranea al reato.

� 9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette commette commette commette pipipipiùùùù violazioni della stessa disposizioneviolazioni della stessa disposizioneviolazioni della stessa disposizioneviolazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piùgrave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piùviolazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

� Il presente comma Il presente comma Il presente comma Il presente comma èèèè stato aggiunto dall'art. 3 D.Lgs. stato aggiunto dall'art. 3 D.Lgs. stato aggiunto dall'art. 3 D.Lgs. stato aggiunto dall'art. 3 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.201107.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.201107.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.201107.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.2011

50

� 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del entro trenta giorni dalla commissione del entro trenta giorni dalla commissione del entro trenta giorni dalla commissione del fattofattofattofatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazionesessanta giorni dalla contestazionesessanta giorni dalla contestazionesessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la definire la definire la definire la controversiacontroversiacontroversiacontroversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

� Il presente comma Il presente comma Il presente comma Il presente comma èèèè stato aggiunto dall'art. 3 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 stato aggiunto dall'art. 3 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 stato aggiunto dall'art. 3 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 stato aggiunto dall'art. 3 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121

con decorrenza dal 16.08.2011con decorrenza dal 16.08.2011con decorrenza dal 16.08.2011con decorrenza dal 16.08.2011.

51

� 2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolentifraudolentifraudolentifraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per a un decimo per a un decimo per a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operativitdecorrenza degli obblighi di operativitdecorrenza degli obblighi di operativitdecorrenza degli obblighi di operativitàààà per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le a un quinto per le a un quinto per le a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesiper i successivi quattro mesiper i successivi quattro mesiper i successivi quattro mesi. .

� Il presente comma Il presente comma Il presente comma Il presente comma èèèè stato inserito dall'art. 4 D.Lgs. 07.07.2011, n. stato inserito dall'art. 4 D.Lgs. 07.07.2011, n. stato inserito dall'art. 4 D.Lgs. 07.07.2011, n. stato inserito dall'art. 4 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.2011121 con decorrenza dal 16.08.2011121 con decorrenza dal 16.08.2011121 con decorrenza dal 16.08.2011 52

1. Fornire false indicazioni certificato di analisi 2. Uso di falsi certificato di analisi 3. Trasportare con copia cartacea della scheda

SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata

Decreto 18/02/2011 n 52

Decreto 18/02/2011 n 521. Definizioni2. Iscrizioni obbligatorie e volontarie3. Contributi4. Dispositivi USB , Black Box e video

sorveglianza5. Informazioni da fornire al Sistri6. Procedure di emergenza

Decreto 18/02/2011 n 52Disposizioni specifiche e casi particolari

1. Soggetti diversi da enti e imprese2. imprenditori agricoli3. Fanghi4. Cantieri superiori a 6 mesi5. Manutenzione e attività sanitaria6. Imprese di recupero e smaltimento7. Intermediari8. Trasportatori9. Gestori rifiuti urbani

Decreto 18/02/2011 n 52

1.Responsabilità del produttore2.Obblighi di comunicazione al Sistri3.Modalità semplificate per le associazioni4.Modalità semplificate attraverso circuiti di

raccolta5.Altre norme sul Catasto rifiuti, accesso alle

informazioni organi di vigilanza6.Disposizioni transitorieOltre agli allegati delle procedure, contributi e

specifica delle informazioni

Operatività

� In data 13 agosto 2011 è stato pubblicato nella G.U. il D.L. 13 agosto 2011 n° 138 che all’all’art. 6 comma 2 prevedeva l’abrogazione del SISTRI ( abrogazione del comma 2 lett. a ) dell’art. 6 del D.Lgs 152/2006) .

D.L. 138/2011 coordinato con L. 148/2011 Art. 6 -

Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio

attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori

semplificazioni «2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per

consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalladata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware componenti software e hardware componenti software e hardware componenti software e hardware , anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti.

D.L. 138/2011 coordinato con L. 148/2011 Art. 6 - Liberalizzazione in

materia di segnalazione certificata di inizio attivita', denuncia e dichiarazione

di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni

«2. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f -octies ), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui allper gli altri soggetti di cui allper gli altri soggetti di cui allper gli altri soggetti di cui all’’’’articolo articolo articolo articolo 1 del predetto decreto1 del predetto decreto1 del predetto decreto1 del predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 20129 febbraio 20129 febbraio 20129 febbraio 2012.

’articolo 6, comma 2, lettera f -octies ), del decreto-legge 13

maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

luglio 2011, n. 106,

� al fine di garantire che un adeguato periodotransitorio consenta la progressiva entrata in operativita' delSistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, per i soggettii soggettii soggettii soggettidi cui all'articolo 1, comma 5di cui all'articolo 1, comma 5di cui all'articolo 1, comma 5di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2011,il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni da individuare entro sessanta giorni da individuare entro sessanta giorni da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretopresente decretopresente decretopresente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52, non non non non puo' essere antecedente al 1puo' essere antecedente al 1puo' essere antecedente al 1puo' essere antecedente al 1ºººº giugno 2012. giugno 2012. giugno 2012. giugno 2012.

articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio

2011 e art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18

febbraio 2011, n. 52

� produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti. Cioè le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli trasportano i propri rifiuti pericolosi

D.L. 138/2011 coordinato con L. 148/2011 Art. 6 -

Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio

attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori

semplificazioni

� 3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorninovanta giorninovanta giorninovanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche sono individuate specifiche sono individuate specifiche sono individuate specifiche tipologie di rifiutitipologie di rifiutitipologie di rifiutitipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

D.L. 138/2011 coordinato con L. 148/2011 Art. 6 -

Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio

attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori

semplificazioni

�3- bis . Gli operatori che producono esclusivamenteesclusivamenteesclusivamenteesclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità giàpreviste per le associazioni di categoria»

Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216

� Art.13 comma 3Art.13 comma 3Art.13 comma 3Art.13 comma 3

All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decretodecretodecretodecreto----legge 13 agosto 2011, n. 138, legge 13 agosto 2011, n. 138, legge 13 agosto 2011, n. 138, legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "2 aprile 2012" sono sostituite dalle seguenti: "2 aprile 2012" sono sostituite dalle seguenti: "2 aprile 2012" sono sostituite dalle seguenti: "2 aprile 2012."2012."2012."2012."

Operatività in sintesi dal 02/04/2012

� a) le imprese e gli enti produttori di riÞ uti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni con più di 10 dipendenti

� le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) , d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive mod. che hanno più di 10 dipendenti;

� le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o dismaltimento di rifiuti, quali produttori di rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g) , del d.lgs 152/2006

Operatività in sintesi dal 02/04/2012

� le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

� i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

� i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

Operatività in sintesi dal 02/04/2012

� le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o noleggiatore medesimo;

Operatività in sintesi dal 02/04/2012

� nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

Operatività in sintesi dal 02/04/2012

� nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;

Operatività in sintesi dal 02/04/2012

� i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i

rifiuti urbani del territorio della Regione Campania

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

È stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 5 della Gazzetta Ufficiale n.4 del 5 gennaio 2012 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011 - Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

Alcune modifiche salienti : UnitAlcune modifiche salienti : UnitAlcune modifiche salienti : UnitAlcune modifiche salienti : Unitàààà localelocalelocalelocale

Vigente pregresso

qualsiasi sede, impianto o insieme delle unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o piu' attivita' di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;

l’impianto o l’insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l’ente o l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero

o lo smaltimento.

� Aggiunge poi la seguente lettera:

«l-bis) «unita' operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unita' locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.»;

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

Alcune modifiche salienti : piAlcune modifiche salienti : piAlcune modifiche salienti : piAlcune modifiche salienti : piùùùù USBUSBUSBUSB

…………….., gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi [ USB] per

1. unita' locali 2. unita' operative, 3. attivita' soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI…………………….gia' iscritte.

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE

2011

Alcune modifiche salienti : piAlcune modifiche salienti : piAlcune modifiche salienti : piAlcune modifiche salienti : piùùùù USBUSBUSBUSB

� le persone fisiche associabili ai dispositivi ( max 3) devono essere individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo e' gia' inserito in altri dispositivi richiesti per la medesima unita' locale/unita' operativa /attivita' soggetta all'obbligo di iscrizione al SISTRI.

� Il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti nonche' il relativo costo sono indicati nell'allegato IA.

� Gli operatori ………….. possono chiedere la consegna dei dispositivi USB per l'interoperabilita'.

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

Alcune modifiche salienti : custodia usbAlcune modifiche salienti : custodia usbAlcune modifiche salienti : custodia usbAlcune modifiche salienti : custodia usb1. I dispositivi restano di proprietà del SISTRI e vengonoaffidati agli operatori iscritti in comodato d’uso.2. Al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l’unità o la sede dell’ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

Alcune modifiche salienti : custodia usbAlcune modifiche salienti : custodia usbAlcune modifiche salienti : custodia usbAlcune modifiche salienti : custodia usb«Nel caso di unita' locali o unita' operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo

degli accessidegli accessidegli accessidegli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, e' consentito custodire i dispositivi USB presso altra unita' locale o unita' operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.»

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

Alcune modifiche salienti : VideosorveglianzaAlcune modifiche salienti : VideosorveglianzaAlcune modifiche salienti : VideosorveglianzaAlcune modifiche salienti : Videosorveglianzain caso di mancanza di garanzia di accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) o altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, puo' decidere di non procedere all'installazione delle medesime.

Il gestore dell’impianto e' tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilita' di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio.

La comunicazione e' effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

Alcune modifiche salienti : responsabilitAlcune modifiche salienti : responsabilitAlcune modifiche salienti : responsabilitAlcune modifiche salienti : responsabilitàààà

Vigente pregressoArt. 11.Informazioni da fornire al SISTRI: La persona fisica, cui e' associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, e' il titolare della firma elettronica che risponde solo del corretto solo del corretto solo del corretto solo del corretto

inserimento nelle Schede inserimento nelle Schede inserimento nelle Schede inserimento nelle Schede

SISTRI dei dati ricevutiSISTRI dei dati ricevutiSISTRI dei dati ricevutiSISTRI dei dati ricevuti ..;

Art. 11.Informazioni da fornire al SISTRI: La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB , è il titolare della firma elettronica ed èèèèresponsabile della veridicitresponsabile della veridicitresponsabile della veridicitresponsabile della veridicitàààà

dei dati inseriti mediantedei dati inseriti mediantedei dati inseriti mediantedei dati inseriti mediante

l’utilizzo del dispositivo USB nelle Schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

Art. 12. Informazioni da fornire al SISTRI – Procedure di emergenzaProcedure di emergenzaProcedure di emergenzaProcedure di emergenza1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI –

AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei non disporre temporaneamente dei non disporre temporaneamente dei non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa mezzi informatici necessari a causa mezzi informatici necessari a causa mezzi informatici necessari a causa 1.1.1.1. di ritardata consegnadi ritardata consegnadi ritardata consegnadi ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione , 2. nonché furto, furto, furto, furto, 3.3.3.3. perdita, perdita, perdita, perdita, 4.4.4.4. distruzione o danneggiamento degli stessidistruzione o danneggiamento degli stessidistruzione o danneggiamento degli stessidistruzione o danneggiamento degli stessi,5. o per assenza di copertura della rete di trasmissione datiassenza di copertura della rete di trasmissione datiassenza di copertura della rete di trasmissione datiassenza di copertura della rete di trasmissione dati,

la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

segue in sintesi il caso di 2 soggetti impossibilitatisegue in sintesi il caso di 2 soggetti impossibilitatisegue in sintesi il caso di 2 soggetti impossibilitatisegue in sintesi il caso di 2 soggetti impossibilitati

se anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari per i motivi previsti ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni.

In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizionein bianco tenuta a disposizionein bianco tenuta a disposizionein bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata.

Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive ventiquattro ore successive ventiquattro ore successive ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la alla cessazione delle condizioni che hanno generato la alla cessazione delle condizioni che hanno generato la alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRImancata compilazione della scheda SISTRImancata compilazione della scheda SISTRImancata compilazione della scheda SISTRI.

Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente e' di settantadue ore.settantadue ore.settantadue ore.settantadue ore.

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

� segue in sintesi il caso di non funzionamento del SISTRIsegue in sintesi il caso di non funzionamento del SISTRIsegue in sintesi il caso di non funzionamento del SISTRIsegue in sintesi il caso di non funzionamento del SISTRI

Nel caso di Nel caso di Nel caso di Nel caso di 1.1.1.1. temporanea interruzione temporanea interruzione temporanea interruzione temporanea interruzione 2.2.2.2. non funzionamento del SISTRI, non funzionamento del SISTRI, non funzionamento del SISTRI, non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono teni soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono teni soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono teni soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti uti uti uti

a) ad utilizzare la Scheda SISTRI in bianco a) ad utilizzare la Scheda SISTRI in bianco a) ad utilizzare la Scheda SISTRI in bianco a) ad utilizzare la Scheda SISTRI in bianco b) ad inserire i dati relativi alle movimentazioni entro le 24 ob) ad inserire i dati relativi alle movimentazioni entro le 24 ob) ad inserire i dati relativi alle movimentazioni entro le 24 ob) ad inserire i dati relativi alle movimentazioni entro le 24 ore re re re dalla ripresa del funzionamento del SISTRI. dalla ripresa del funzionamento del SISTRI. dalla ripresa del funzionamento del SISTRI. dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.

Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente e' e' e' e' di 72 ore. di 72 ore. di 72 ore. di 72 ore.

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

�Alcune modifiche salienti : rapporti tra Alcune modifiche salienti : rapporti tra Alcune modifiche salienti : rapporti tra Alcune modifiche salienti : rapporti tra

iscritti e non iscrittiiscritti e non iscrittiiscritti e non iscrittiiscritti e non iscritti

le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che hanno fino a 10

dipendenti per un mese successivo alla rispettiva operatività del SISTRI

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

Alcune modifiche salienti : rapporti tra Alcune modifiche salienti : rapporti tra Alcune modifiche salienti : rapporti tra Alcune modifiche salienti : rapporti tra iscritti e non iscritti iscritti e non iscritti iscritti e non iscritti iscritti e non iscritti se conferiscono i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che utilizzano il SISTRI, comunicano i propri comunicano i propri comunicano i propri comunicano i propri datidatidatidati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso;

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

Alcune modifiche salienti : rapporti tra Alcune modifiche salienti : rapporti tra Alcune modifiche salienti : rapporti tra Alcune modifiche salienti : rapporti tra iscritti e non iscritti iscritti e non iscritti iscritti e non iscritti iscritti e non iscritti al momento della consegna del carico una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere conservata presso il produttore del rifiuto, che e' tenuto a conservarla per tre anni.

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

Alcune modifiche salienti : rapporti tra Alcune modifiche salienti : rapporti tra Alcune modifiche salienti : rapporti tra Alcune modifiche salienti : rapporti tra iscritti e non iscritti iscritti e non iscritti iscritti e non iscritti iscritti e non iscritti Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento che ha ricevuto i rifiuti in tali ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

Alcune modifiche salienti : modifiche aziendaliAlcune modifiche salienti : modifiche aziendaliAlcune modifiche salienti : modifiche aziendaliAlcune modifiche salienti : modifiche aziendaliipotesi di 1. sospensione o cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e'

obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, 2. estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati

consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, 3. incluse le ipotesi di cancellazione,4. chiusura di un'unita' locale,

gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRIin forma scritta al SISTRIin forma scritta al SISTRIin forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento,Registro delle imprese dell'evento,Registro delle imprese dell'evento,Registro delle imprese dell'evento, e provvedere alla restituzione dei restituzione dei restituzione dei restituzione dei dispositivi USBdispositivi USBdispositivi USBdispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita', dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R,a mezzo raccomandata A/R,a mezzo raccomandata A/R,a mezzo raccomandata A/R,inviando gli stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

Alcune modifiche salienti : modifiche aziendaliAlcune modifiche salienti : modifiche aziendaliAlcune modifiche salienti : modifiche aziendaliAlcune modifiche salienti : modifiche aziendali

In ipotesi di � cambiamenti nella titolarita' dell'azienda � del ramo d'azienda

gli operatori subentranti nella titolarita' al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle attivita' ………., prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, dovranno,

1. inviare al SISTRI copia degli atti che hanno comportato i cambiamenti 2. inviare al SISTRI copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il

Registro delle Imprese3. effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB,

Con le funzionalita' «GESTIONE AZIENDA

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

Alcune modifiche salienti : modifiche aziendaliAlcune modifiche salienti : modifiche aziendaliAlcune modifiche salienti : modifiche aziendaliAlcune modifiche salienti : modifiche aziendaliPer i trasportatori di rifiuti, � le variazioni ……., � nonche' le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate alla Sezione dell'Albo nazionale gestori

ambientali che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione,le comunica al SISTRI.

Salvo i casi di variazioni dei dati identificativi dei delegati le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati condeliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo, sentito il SISTRI.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi sistri

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

Alcune modifiche salienti : interoperabilitAlcune modifiche salienti : interoperabilitAlcune modifiche salienti : interoperabilitAlcune modifiche salienti : interoperabilitààààGli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o piu' software gestionali al servizio di interoperabilita' possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilita' per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilita'.

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

Alcune modifiche salienti : interoperabilitAlcune modifiche salienti : interoperabilitAlcune modifiche salienti : interoperabilitAlcune modifiche salienti : interoperabilitààààLe credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilita' sono attribuiti al legale rappresentante che e' titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo.

Il costo di ciascun dispositivo USB per l'interoperabilita' e' quello previsto nell'Allegato 1 A per la richiesta di duplicazioni dei dispositivi USB.

Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Anche se non si trovi presso una delle unita' locali o unita' operative. il luogo di' custodia e' indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilita'.

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011

Alcune modifiche salienti : sanzioniAlcune modifiche salienti : sanzioniAlcune modifiche salienti : sanzioniAlcune modifiche salienti : sanzioniFino al termine di un mese dalla operatività del Sistri tutti i soggetti previsti dal DM 52/2008 rimangono comunque tenuti agli adempimenti in tema di formulari e registri dei rifiuti e sono soggetti alle relative sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205 .

MUD o DICHIARAZIONE SISTRI?

Soggetti tenuti alla presentazione del Mud sulla base della previgente normativa

Adempimento Modalità

chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti

Nessuna dichiarazione

commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione

Nessuna dichiarazione

imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti

Dichiarazione Sistri

Scadenza :30 aprile 2012Uso del MUD PREGRESSO oppure portale SISTRI

MUD o DICHIARAZIONE SISTRI?Soggetti tenuti alla presentazione del Mud sulla base della previgente normativa

Adempimento Modalità

consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di

rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati

Nessuna dichiarazione

Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del Dlgs n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo

Dichiarazione Mud

Scadenza :30 aprile 2012

Uso del nuovo MUD DPCM 23 dicembre 2011

imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli con volume annuo di affari non superiore a 8000 euro

Dichiarazione Sistri

Scadenza :30 aprile 2012Uso del MUD PREGRESSO oppure portale SISTRI

MUD o DICHIARAZIONE SISTRI?

Soggetti tenuti alla presentazione del Mud sulla base della previgente normativa

Adempimento Modalità

soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

Dichiarazione Mud

30 aprile 2012Uso del nuovo MUD DPCM 23 dicembre 2011

.soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo

Dichiarazione Mud

30 aprile 2012Uso del nuovo MUD DPCM 23 dicembre 2011

imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del Dlgs n. 152/2006 con piùdi 10 dipendenti

Dichiarazione Sistri

30 aprile 2012MUD PREGRESSO oppure portale SISTRI

MUD o DICHIARAZIONE SISTRI?

Soggetti tenuti alla presentazione del Mud sulla base della previgente normativa

Adempimento Modalità

Comuni o loro consorzi e Comunitàmontane

Dichiarazione Mud

30 aprile 2012

Uso del nuovo MUD DPCM 23 dicembre 2011

Comuni della Regione Campania e Comuni che aderiscono volontariamente al Sistri

Dichiarazione Mud

30 aprile 2012Uso del nuovo MUD DPCM 23 dicembre 2011

SISTRI – Manuale dell´Utente Versione 2.4 del 26/04/2011

pubblicato su www.sistri.it

Aggiornamenti alla guide rapide e casi d’uso del 21.12.2011

� Il presente incontro viene svolto sulla base delle informazioni utili rinvenibili sul manuale d’uso citato nella slide “Fonte”

� Sono in corso ancora perfezionamenti e siamo in attesa di modifiche ulteriori

� Si presume la pubblicazioni di ulteriori guide aggiornate

.

� Si fa inoltre presente che le normative nazionali ed europee relative alla gestione dei rifiuti costituiscono l’unico riferimento normativo valido.

Manuali e GuideManuali e GuideManuali e GuideManuali e Guide

MANUALE OPERATIVO SISTRI (Versione 2.4 del 26.04.2011)

GUIDA RAPIDA PRODUTTORIGUIDA RAPIDA TRASPORTATORIGUIDA RAPIDA RECUPERATORI-SMALTITORIGUIDA RAPIDA INTERMEDIARI

CASO D'USO: MICRORACCOLTACASO D'USO: GESTIONE ARRIVICASO D'USO: TRASPORTO INTERMODALECASO D'USO: TRASPORTO TRANSFRONTALIERO

Manuali e GuideManuali e GuideManuali e GuideManuali e Guide

GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL DISPOSITIVO USBGUIDA PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL BROWSER SISTRI

GUIDA ALL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO USBPROCEDURA PER IL RIPRISTINO DEL SOFTWARE DEL DISPOSITIVO USBPROCEDURA PER IL RECUPERO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO AL SISTRIPROCEDURA PER IL RIPRISTINO DEI CERTIFICATI DEL DISPOSITIVO USB

PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DELLA BLACK BOX

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO AI SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ

SCHEDA TRASPORTO INTERMODALE

GUIDA PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE PER COMPILAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2010

GUIDA GESTIONE AZIENDA

SISTRI 22 dicembre 2011SISTRI 22 dicembre 2011SISTRI 22 dicembre 2011SISTRI 22 dicembre 2011

� Nuove guide rapide

� Caso d’uso

SEMPLIFICAZIONI

� a - Possibilità, per il Trasportatore, di firmare la presa in carico e le registrazioni cronologiche entro10 giorni dal trasporto;

� b - Registrazioni cronologiche generate sempre in automatico dal SISTRI nel registro cronologico del Trasportatore;

� c - Possibilità, per il Trasportatore, di prendere in carico e/o consegnare il rifiuto senza la necessità di inserire il dispositivo USB veicolo nel computer del produttore e/o dell’impianto (utilizzando l’Area Conducente ad Accesso Pubblico ad inizio e fine giornata);

� d - Possibilità di indicare nella scheda SISTRI il volume di un rifiuto in alternativa al peso;

SEMPLIFICAZIONI

� e - Possibilità, per il Produttore, di scegliere se mantenere il peso verificato a destino dall’impianto o modificarlo in fase di associazione della scheda SISTRI al registro cronologico;

� f - Possibilità, per il Produttore, di effettuare la registrazione cronologica di scarico entro 10 giorni dalla data di presa in carico del Trasportatore;

� g - Possibilità, per il Destinatario, di effettuare e firmare la registrazione cronologica di carico entro 2 giorni dall’accettazione del rifiuto;

� h - Introduzione della causale “carico cumulativo rifiuti urbani”su registri cronologici dell’Impianto;

� i - Possibilità, per l’Intermediario, di compilare la scheda SISTRI per conto del Produttore;

ULTIME SEMPLIFICAZIONI

� Nuova funzionalità di ricerca delle schede compilate e da compilare;

� Nuova funzionalità di visualizzazione delle movimentazioni che consente di accedere anche alle schede di cui non si è ancora effettuata la compilazione della sezione di competenza;

� Possibilità di passare direttamente al riepilogo finale, nella compilazione guidata delle Schede SISTRI, senza dover obbligatoriamente scorrere tutti i passi di compilazione;

� Possibilità di variare l'identificativo della nave e del comandante dopo la firma della scheda;

ULTIME SEMPLIFICAZIONI

� Ottimizzazione del processo di firma della Scheda SISTRI mediante generazione del codice identificativo della Scheda al momento del salvataggio;

� Possibilità per gli Impianti di inserire automaticamente nelle registrazioni cronologiche la propria unità locale, come origine o destinazione, al fine di velocizzare le registrazioni manuali relative a movimentazioni interne.

� Indicare la “Causale registrazione”selezionabile tramite l’apposito menù a tendina;

� Indicare il peso del rifiuto da movimentare in Kg, se necessario anche il volume dello stesso (espresso in mc).

� In mancanza di strumenti di pesatura deve essere indicato un peso stimato;

� Legenda colorata dello stato delle schede sistri firmate, in bozza, ecc.

� Pianificazione del viaggio attraverso la geolocalizzazione dell’origine e della destinazione

� modalitmodalitmodalitmodalitàààà semplificata dellsemplificata dellsemplificata dellsemplificata dell’’’’uso del dispositivo uso del dispositivo uso del dispositivo uso del dispositivo usb veicolousb veicolousb veicolousb veicolo

� Uso del dispositivo usb veicolo ad inizio e fine Uso del dispositivo usb veicolo ad inizio e fine Uso del dispositivo usb veicolo ad inizio e fine Uso del dispositivo usb veicolo ad inizio e fine giornata, in modo indipendente e asincrono giornata, in modo indipendente e asincrono giornata, in modo indipendente e asincrono giornata, in modo indipendente e asincrono rispetto alle operazioni di carico e consegna dei rispetto alle operazioni di carico e consegna dei rispetto alle operazioni di carico e consegna dei rispetto alle operazioni di carico e consegna dei rifiutirifiutirifiutirifiuti.

� il dispositivo USB, associato al mezzo impiegato per il trasporto, deve essere inserito in un computer collegato ad internet e dotato di un normale browser di navigazione

� Collegarsi all’indirizzo http://portal.sistri.it e selezionare il collegamento “Area Conducente Movimentazione”

� Accedere all’”Area Conducente ad Accesso Pubblico”

� Attendere il caricamento del software, inserire il dispositivo USB nel computer e premere il tasto “Avvia l’operazione”

� Digitare il PIN, attendere il messaggio “La presa in consegna del rifiuto è stata comunicata al SISTRI” e rimuovere il Dispositivo USB.

� le operazioni di sincronizzazione tra il dispositivo USB e il sistema SISTRI saranno eseguite in automatico

� Ultimate le operazioni di carico presso l’impianto del produttore, quest’ultimo sottoscrive le due copie cartacee della Scheda SISTRI Area Movimentazione nelle quali è stata riportata, manualmente, la data e l’ora di presa in carico.

� Una copia rimane al produttore ed una viene conservata dal conducente per accompagnare il trasporto che, a questo punto, inserisce il proprio dispositivo USB nella Black Box.

� Dopo aver inserito il dispositivo USB nella Black Dopo aver inserito il dispositivo USB nella Black Dopo aver inserito il dispositivo USB nella Black Dopo aver inserito il dispositivo USB nella Black Box Box Box Box èèèè possibile avviare immediatamente il possibile avviare immediatamente il possibile avviare immediatamente il possibile avviare immediatamente il trasporto senza dover attendere alcun segnale trasporto senza dover attendere alcun segnale trasporto senza dover attendere alcun segnale trasporto senza dover attendere alcun segnale acustico o luminosoacustico o luminosoacustico o luminosoacustico o luminoso

� Una volta accettato il rifiuto da parte dell’impianto, il conducente può andare via portando al seguito la copia cartacea aggiornata con i dati dell’esito.

� Dopo l’ultimo conferimento della giornata, al rientro presso il deposito, il conducente inserisce di nuovo il dispositivo nella Black Box.

� Entro il termine della giornata sarà necessario inserire il dispositivo USB del mezzo che ha effettuato il trasporto dei rifiuti, in un PC collegato ad internet e dotato di un normale browser di navigazione

� La data di presa in carico, la data di trasporto e La data di presa in carico, la data di trasporto e La data di presa in carico, la data di trasporto e La data di presa in carico, la data di trasporto e le eventuali annotazioni riportate dal le eventuali annotazioni riportate dal le eventuali annotazioni riportate dal le eventuali annotazioni riportate dal conducente sulla scheda cartacea, devono conducente sulla scheda cartacea, devono conducente sulla scheda cartacea, devono conducente sulla scheda cartacea, devono essere comunicate al SISTRI entro 10 giorni essere comunicate al SISTRI entro 10 giorni essere comunicate al SISTRI entro 10 giorni essere comunicate al SISTRI entro 10 giorni dalla data di trasporto.dalla data di trasporto.dalla data di trasporto.dalla data di trasporto.

� Con la modalitCon la modalitCon la modalitCon la modalitàààà semplificata si evita semplificata si evita semplificata si evita semplificata si evita llll’’’’inserimento del dispositivo USB del veicolo inserimento del dispositivo USB del veicolo inserimento del dispositivo USB del veicolo inserimento del dispositivo USB del veicolo nel computer del Produttore, per le operazioni nel computer del Produttore, per le operazioni nel computer del Produttore, per le operazioni nel computer del Produttore, per le operazioni di presa in carico, e presso il Destinatario per di presa in carico, e presso il Destinatario per di presa in carico, e presso il Destinatario per di presa in carico, e presso il Destinatario per le operazioni di consegna.le operazioni di consegna.le operazioni di consegna.le operazioni di consegna.

� Fermi restando gli obblighi di compilazione della Scheda e delle Registrazioni Cronologiche da parte di tutti i soggetti coinvolti

� L’”Intermediario o commerciante di rifiuti senza detenzione” gestisce solo il registro di carico. Tutte le registrazioni presenti in tale registro vengono generate in automatico dal SISTRI nel momento in cui il Destinatario prende in carico il rifiuto dal Trasportatore.

� La firma delle registrazioni create in automatico dal SISTRI può essere effettuata entro 10 giorni

SEMPLIFICAZIONI Microraccolta

� Gestione dei casi particolari “tentata presa” e “carichi sopraggiunti durante il giro”;

� Eliminazione dichiarazione tragitto;� Implementazione “Comunicazione trasporto rifiuti” senza l’obbligo di indicare i seguenti dati:�Quantità o volume “presunto”;�Numero colli e tipo imballaggio;�Nominativo conducente;� Targa mezzo di trasporto.

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Grazie per l’attenzione

Per i vs quesiti

sistri@nuovaera-srl.it