Convegno sistri II parte

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LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA DEI RIFIUTI DEI RIFIUTI Ph.D. Mara Migliaccio I. Il Testo unico Ambientale e la normativa in materia di gestione dei rifiuti II. SISTRI aspetti normativi III. SISTRI Modalità operative di gestione

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LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITASISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’’ DEI RIFIUTIDEI RIFIUTI

Ph.D. Mara Migliaccio

I. Il Testo unico Ambientale e la normativa in materia di

gestione dei rifiuti

II. SISTRI aspetti normativi

III. SISTRI Modalità operative di gestione

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LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITASISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’’ DEI RIFIUTIDEI RIFIUTI

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D.M. 18 Febbraio 2011 n.52TESTO UNICO SISTRI

(pubblicato su G.U. n° 95 del 26 Aprile 2011)

Riunisce gli adempimenti dei precedenti decreti SISTRI:

Ø 17 dicembre 2009 ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO

DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

Ø 15 febbraio 2010 MODIFICHE DELEGATI definizione

Ø 9 luglio 2010 MODIFICHE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI

ENTRATA IN VIGORE 01 OTTOBRE 2010- carico

Ø 28 settembre 2010 PROROGA 31 DICEMBRE 2010Ø 22 dicembre 2010 PROROGA 31 MAGGIO 2011

LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITASISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’’ DEI RIFIUTIDEI RIFIUTI

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D.M. 18 Febbraio 2011 n.52TESTO UNICO SISTRI

(pubblicato su G.U. n° 95 del 26 Aprile 2011)

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della

tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-

legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2009, n. 102.

devono obbligatoriamente aderire obbligatoriamente aderire le imprese già soggette agli obblighi di tenuta dei registri dei rifiuti.

… in pratica:

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Tutti i movimenti dei rifiuti prima oggetto di

documentazione cartacea, saranno comunicati in tempo

reale mediante strumenti telematici ad un centro

gestito dal Comando dei Carabinieri per la Tutela

dell’Ambiente.

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VANTAGGI DEL SISTRIü semplicità amministrativaü eliminazione registri cartacei, formulari di identificazione e denuncia annuale mediante MUD

QUANDO SI UTILIZZERA’ ?a decorrere dal 13 luglio 2010

al 12 Agosto 2010 In funzione della

dimensione aziendale

A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2010DM 09 luglio 2010

LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITASISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’’ DEI RIFIUTIDEI RIFIUTI

DM 28 settembre 2010A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2010 per chi ha USB– operativo dal 01 Gennaio 2011

A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2010 per chi ha USB–operativo dal 01 Giugno 2011

DM 22 dicembre 2010

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QUANDO SI UTILIZZERA’ ?

A DECORRERE DAL 01 Settembre 2011DM 26 maggio 2011

LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITASISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’’ DEI RIFIUTIDEI RIFIUTI

A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2011

ü produttori di rifiuti oltre 500 dipendentiü trasportatori autorizzati oltre 3000 tonü gestori (impianti di recupero e smaltimentoü soggetti iscritti in modo volontario

ü produttori di rifiuti da 251 a 500 dipendenti

A DECORRERE DAL 02 Novembre 2011ü produttori di rifiuti da 51 a 250 dipendentiA DECORRERE DAL 01 Dicembre 2011ü produttori di rifiuti da 11 a 50 dipendentiütrasportatori autorizzati fino a3000 ton

A DECORRERE DAL 02 Gennaio 2012ü produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti

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DM 18 febbraio 2011

CALENDARIO ADEMPIMENTI

1. Iscrizione

2. Versamento contributo e comunicazione estremi di pagamento

3. Ritiro Dispositivi

4. Gestione rifiuti con sistema cartaceo ed elettronico

5. Gestione rifiuti solo con sistema elettronico

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Devono iscriversi al SISTRI

PRIMO GRUPPO(adesione obbligatoria al SISTRI)

Ø produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti

Ø imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi con più di 50 dipendenti di

cui all’art. 184 comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006.RIFIUTI SPECIALI: rifiuti di lavorazioni industriali e artigianali nonché rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

Øi commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;

Øle imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che raccolgono e

trasportano rifiuti speciali;

Øle imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di

rifiuti;

Øi soggetti di cui all’articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e

responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale)

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SECONDO GRUPPO(adesione obbligatoria al SISTRI)

Ø le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50

dipendenti;

Ø i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3,

lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006, che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti.RIFIUTI SPECIALI: rifiuti di lavorazioni industriali e artigianali nonché rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

Devono iscriversi al SISTRI

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Iscrizione volontaria – ATTENZIONE dal 1 Giugno 2011 non si faranno più i formulari vi sono procedure per compilare la scheda sistri area movimentazione a cura del trasportatore per conto dei produttori e schede compilate dai gestori per trasportatori conto proprio

TERZO GRUPPO(adesione volontaria al SISTRI)

Ø le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo

184,comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006 che non hanno più di 10

dipendenti;

Øle imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da

attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del

D.Lgs.1 52/2006.

Øle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui

all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006;

Øgli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono

rifiuti non pericolosi.

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GESTIONE ELETTRONICA E CARTACEA

GESTIONE ELETTRONICA

DM 26 Maggio 2011DM 26 Maggio 2011

-01

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MODALITA’ di ISCRIZIONE

• modalità on lineL’utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione riportato in allegato. Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

• modalità via faxL’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero:800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

• telefonicamenteL’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36.

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DEFINIZIONI

Operatore/i: i soggetti rientranti nelle categorie di cui agli articoli 3 e5, che sono obbligati ad aderire al SISTRI, nonché i soggetti di cui all’articolo 4 che aderiscono al SISTRI su base volontaria;

Delegato: il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, èdelegato dall’ente o impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, non indichi alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’ente o impresa;

Art.11 comma 2La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma elettronica ed èresponsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo USB nelle Schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.

Page 15: Convegno sistri  II parte

DEFINIZIONI

Dispositivo/i: i dispositivi di cui all’articolo 8 comma 1, ossia il dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, e/o il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo “black box”;

Unità Locale: l’impianto o l’insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l’ente o l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento.

Page 16: Convegno sistri  II parte

DETTAGLI OPERATIVIAllegato IA Procedura di iscrizione al sistri

DETTAGLI OPERATIVIAllegato IA Procedura di iscrizione al sistri

Ogni operatore richiede un dispositivo USB per ciascuna unità locale. In

caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative, da cui

originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo

USB per ciascuna unità operativa.

Se nell’unità locale è esercitata più di un’attività di gestione dei rifiuti per

la quale è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi, l’operatore dovrà dotarsi di

un dispositivo USB per ciascuna attività esercitata nell’unità locale.

Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi Delegati per tutte le

attività di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta unità locale, sarà

possibile richiedere un solo dispositivo USB per tutte le attività attribuite

a tali Delegati.

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Page 17: Convegno sistri  II parte

DETTAGLI OPERATIVILinee guida al sistri

DETTAGLI OPERATIVILinee guida al sistri

L’operatore che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti

dovrà richiedere un dispositivo USB per la sola Sede Legale e un

dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti sono

associati all’impresa. Su ciascun veicolo che trasporta i rifiuti

deve essere installato un dispositivo elettronico denominato black

box.

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Gli operatori titolari di “cantieri temporanei”, salvo

quanto previsto all’articolo 14, comma 4 del regolamento, devono

dotarsi di un dispositivo USB per ciascun cantiere, individuando

come «delegato» il direttore del cantiere

Art. 14 comma 4 DM 18 Febbraio 2011 Particolari tipologieNel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema SISTRI, il registro cronologico e la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono compilati dal delegato della sede legale o dell’unità locale dell’impresa. In tale ipotesi il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti.

Nota:

DETTAGLI OPERATIVIAllegato IA Procedura di iscrizione al sistri

DETTAGLI OPERATIVIAllegato IA Procedura di iscrizione al sistri

Page 19: Convegno sistri  II parte

Il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della

legge, n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima

legge, che detengono i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il

successivo trasporto, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun

porto in cui operano.

I raccomandatari marittimi di cui alla legge n. 135/1977 devono dotarsi di

un dispositivo USB per località nella quale sono abilitati a svolgere la propria

attività.

Le imprese responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori

logistici presso le stazioni ferroviarie o gli interporti devono dotarsi di

un dispositivo USB per ciascuna stazione o interporto in cui operano.

DETTAGLI OPERATIVIAllegato IA Procedura di iscrizione al sistri

DETTAGLI OPERATIVIAllegato IA Procedura di iscrizione al sistri

Page 20: Convegno sistri  II parte

Ciascuna articolazione territoriale dell’«associazione imprenditoriale

rappresentativa sul piano nazionale», come definita all’articolo 2, comma 1,

lettera a) , o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che abbia

ricevuto delega o sia stata incaricata ai sensi dell’articolo 22, comma 2,

richiede un dispositivo USB .

Le predette associazioni imprenditoriali, o società di servizi di diretta

emanazione delle stesse, trasmettono al SISTRI l’elenco dei soggetti da cui

hanno ricevuto delega o incarico, e la relativa documentazione; il SISTRI, entro

quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, comunicherà

all’organizzazione, o la società di servizi di diretta emanazione della stessa,

l’avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie

all’operatività.

DETTAGLI OPERATIVIAllegato IA Procedura di iscrizione al sistri

DETTAGLI OPERATIVIAllegato IA Procedura di iscrizione al sistri

Page 21: Convegno sistri  II parte

DETTAGLI OPERATIVILinee guida al sistri

DETTAGLI OPERATIVILinee guida al sistri

…dall’ Art. 22 comma 2 DM 18 Febbraio 2011I soggetti appartenenti al terzo gruppo (art. 4), dopo l’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 6, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte.La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito del portale SISTRI, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.Nelle ipotesi di cui al presente comma le associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, sono tenute a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria. Le associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI.La responsabilità delle informazioni inserite nel sistema SISTRI rimane a carico del soggetto delegante.

Nota:

Page 22: Convegno sistri  II parte

DETTAGLI OPERATIVILinee guida al sistri

DETTAGLI OPERATIVILinee guida al sistri

…dall’ Art. 22 comma 1 DM 18 Febbraio 2011Le imprese che:• raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212 comma 8 del 152• i soggetti che hanno produzione annua • 4 ton rifiuti pericolosi• imprenditori agricoli di cui all’art. 2135• i soggetti la cui produzione annua • 20 ton rifiuti non pericolosi• i soggetti del terzo gruppoPossono delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte per gli adempimenti del SISTRI

Nota:Vedi art. 290 comma e del 152/2006

…dall’ Art. 22 comma 3 DM 18 Febbraio 2011 Art. 7 comma 2 DM 09 Luglio 2010 inserisce comma 1bis art. 7 del DM 17 dicembre 2009

Le associazioni imprenditoriali provvedono alla compilazione del registro cronologico mensilmente e comunque prima della movimentazione.Per i produttori di rifiuti pericolosi • 200 kg all’anno la compilazione avviene trimestralmente e comunque prima della movimentazione.Il registro cronologico e le schede sistri sono conservate per almeno 3 anni presso la sede del delegante e tenuti a disposizione su supporto informatico o in copia cartacea, dell’autorità di controllo.

Page 23: Convegno sistri  II parte

DISPOSITIVI ELETTRONICI

DISPOSITIVO USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. • per ciascun dispositivo USB vengono consegnati: l’identificativo utente (username), la password per l’accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);

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Page 24: Convegno sistri  II parte

DISPOSITIVI ELETTRONICI

BLACK BOX da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. La consegna e l’installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul Portale del SISTRI.

apparecchiature idonee per monitorare l’ingresso e l’uscita degli automezzi dagli impianti di discarica.

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Page 25: Convegno sistri  II parte

PROCEDURA INSTALLAZIONE BLACK BOX

Allegato IB Procedura per l’installazione dei dispositivi black box

L’installazione delle black box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti può essere effettuata dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

Per essere autorizzati all’installazione delle black box, si deve presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, accedendo al sito www.sistri.it, e compilando l’apposita sezione.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inviterà i soggetti a partecipare a corsi di formazione gratuiti.

Il SISTRI provvederà a consegnare le black box direttamente alle officine autorizzate

Page 26: Convegno sistri  II parte

PROCEDURA INSTALLAZIONE BLACK BOX

Allegato IB Procedura per l’installazione dei dispositivi black box

Per l’installazione dei dispositivi sarà inoltre necessario:

• acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico, per ciascuna black box da installare, il cui costo è a carico dell’operatore;

• inserire nel modulo per il ritiro delle black box, consegnato insieme alla lista delle officine, il nome dell’intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN, PUK, numero di telefono e intestatario della SIM. In alternativa, l’operatore può consegnare all’officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal gestore telefonico al momento dell’acquisto contenente i dati sopra indicati.

La richiesta di installazione delle black box presso l’officina potràessere effettuata dal legale rappresentante dell’operatore a da un suo delegato.

Ø Comunicazione al SISTRI dell’avvenuta installazione

Page 27: Convegno sistri  II parte

IMPIANTI DI DISCARICALinee guida sistri

Viene previsto l’obbligo, per i gestori degli

impianti di discarica e impianti di

incenerimento, di installare, presso gli

impianti medesimi, senza alcun costo,

specifiche apparecchiature idonee a

monitorare l’ingresso e l’uscita degli

automezzi. L’installazione e la manutenzione

delle apparecchiature è effettuata dal

personale del SISTRI, al quale è riservato

in via esclusiva l’accesso ai suddetti

apparati.

Page 28: Convegno sistri  II parte

Art. 7 comma 1 DM 18 febbraio 2011 n° 52

Contributo di iscrizione al SISTRI

Art. 7 comma 2

Il contributo di cui è versato annualmente da ciascun operatore iscritto per

ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale.

In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo USB per

ciascuna unità operativa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) , il

contributo è versato per ciascun dispositivo USB richiesto.

Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo

per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Gli

enti e le imprese di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i

propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di

appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto

di rifiuti.

Page 29: Convegno sistri  II parte

Art. 7 comma 1 DM 18 febbraio 2011 n° 52

Contributo di iscrizione al SISTRI

Art. 7 comma 3

Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal

periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento

dell’iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile

dell’anno al quale i contributi si riferiscono.

Art. 7 comma 5

Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al

contributo dovuto, la somma versata in eccesso è conguagliata a valere sui

contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano

apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax,

utilizzando il modello disponibile sul sito internet http://www.sistri.it.

Page 30: Convegno sistri  II parte

CALCOLO DEI CONTRIBUTIAllegato II

CALCOLO DEI CONTRIBUTIAllegato II

PRODUTTORI/DETENTORI calcolo per ogni unità locale (ogni USB)per gli Operatori che producono (sezione 2A.3 del modulo di iscrizione, Categoria: Produttori/Detentori) sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi;

per le Unità Locali in cui insistano più Unità Operative per le quali, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera a), è stato richiesto un dispositivo per ciascuna Unità Operativa da cui originano in maniera autonoma rifiuti, il calcolo dei contributi è effettuato per ciascuna Unità Operativa.

Page 31: Convegno sistri  II parte

CALCOLO DEI CONTRIBUTIAllegato II

CALCOLO DEI CONTRIBUTIAllegato II

I Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti, non iscrivono le unità

locali con meno di dieci addetti, ivi comprese quelle affidate ad

associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati

viene effettuata direttamente dal Comune o dall’unità locale designata dal

medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il

numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua gli

adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia

nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il

Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.

Page 32: Convegno sistri  II parte

CALCOLO DEI CONTRIBUTINota esplicativa

CALCOLO DEI CONTRIBUTINota esplicativa

TRASPORTATORIper le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti (sezione 3 del modulo di iscrizione, Trasportatori), il contributo èdovuto per la sede legale e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi. Se l’impresa svolge oltre all’attività di trasporto anche altre attività contemporanee (ad es. messa in riserva, deposito preliminare) sarà tenuta al pagamento del contributo anche per le ulteriori attività di gestione;

le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 (sezione 3 del modulo di iscrizione, Trasportatori Conto Proprio), all’interno della stessa procedura di iscrizione devono dichiararsi prima come produttori, e poi devono dichiarare di essere trasportatori conto proprio, indicando anche il numero di veicoli a motore che trasportano rifiuti, per cui richiedono il dispositivo USB e la black box.

Il contributo totale è la somma del contributo dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza, e del contributo per ciascun veicolo a motore per cui è stato richiesto il dispositivo USB e la black box. Si precisa che il Trasportatori di cui all’art. 212 comma 8 del d.lgs. n. 152/2006 non pagano il contributo previsto per le attività di trasporto fermo restando l’obbligo del pagamento del contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto.

Page 33: Convegno sistri  II parte

CALCOLO DEI CONTRIBUTINota esplicativa

CALCOLO DEI CONTRIBUTINota esplicativa

Page 34: Convegno sistri  II parte

CALCOLO DEI CONTRIBUTINota esplicativa

CALCOLO DEI CONTRIBUTINota esplicativa

Page 35: Convegno sistri  II parte

CALCOLO DEI CONTRIBUTINota esplicativa

CALCOLO DEI CONTRIBUTINota esplicativa

Page 36: Convegno sistri  II parte

CALCOLO DEI CONTRIBUTINota esplicativa

CALCOLO DEI CONTRIBUTINota esplicativa

Page 37: Convegno sistri  II parte

CALCOLO DEI CONTRIBUTINota esplicativa

CALCOLO DEI CONTRIBUTINota esplicativa

SMALTITORI/RECUPERATORI

Se un Operatore dichiara di gestire (sezione 2A.3, Categoria Smaltitori/Recuperatori)

rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi e rifiuti urbani (sezione 2A.3 del modulo di

iscrizione, Categoria Smaltitori/Recuperatori, Tipologia Rifiuti Gestiti), il contributo è

dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi, più

il contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi, più il contributo

corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati come contributo ai rifiuti non

pericolosi).

Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti,

non pericolosi o pericolosi). Il contributo per la discarica verrà calcolato sulla base delle

tipologie di discarica, sommando i diversi contributi dovuti.

I rifiuti inerti (sezione 2A.3 del modulo di iscrizione, Categoria Smaltitori/Recuperatori,

Tipologia Rifiuti Gestiti), possono essere indicati come tipologia di rifiuti trattati solo

dagli impianti di discarica.

Page 38: Convegno sistri  II parte

CALCOLO DEI CONTRIBUTINota esplicativa

CALCOLO DEI CONTRIBUTINota esplicativa

SMALTITORI/RECUPERATORI

Le tipologie di impianti espressamente individuate nell’allegato II:

- discariche (D1, D5, D12);

- demolitori/rottamatori;

- frantumatori;

- inceneritori (D10);

- impianti di coincenerimento (R1);

- impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);

- impianti compostaggio e di digestione anaerobica;

- impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);

sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica “attività di

gestione dei rifiuti” (art.4, comma 2, Decreto ministeriale). Pertanto, una Unità che

effettua, nell’ambito dello stesso impianto, più operazioni di recupero/smaltimento paga,

comunque, una sola volta il contributo.

Page 39: Convegno sistri  II parte

CALCOLO DEI CONTRIBUTINota esplicativa

CALCOLO DEI CONTRIBUTINota esplicativa

SMALTITORI/RECUPERATORI

Per le “attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)”

il contributo va pagato per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell’Unità Locale e

va preso un dispositivo USB per ciascuna di esse, per cui il modulo di iscrizione è riferito alla singola

operazione di gestione effettuata. In questo caso, sul modulo di iscrizione l’Operatore dovrà compilare

una sezione 2A per ciascuna operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell’Unità Locale di

riferimento.

DEMOLITORI/ROTTAMATORI E FRANTUMATORI

il contributo è quello previsto in allegato II per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore,

frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e

dalle diverse operazioni di recupero/smaltimento effettuate dall’impianto.

Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.

I gestori di impianti di trattamento rifiuti dalla cui attività origina la produzione dei rifiuti sono

tenuti ad iscriversi sia nella categoria di gestori che in quella di produttori e a pagare i

contributi per ciascuna categoria di appartenenza.

Page 40: Convegno sistri  II parte

DM 18 febbraio 2011 n° 52 Allegato II

Contributo di iscrizione al SISTRI Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:-presso qualsiasi ufficio postale

mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 — 00147 Roma - mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

Beneficiario:TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44 00147 — ROMA CODICE FISCALE 97222270585

In particolare, nella causale di versamento occorreràindicare:- contributo SISTRI/anno di riferimento; - il Codice fiscale dell’«Operatore» (PIVA dell’azienda)

- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione; (PRATICA WEB_TO_XXXXX)

Page 41: Convegno sistri  II parte

DM 18 febbraio 2011 n° 52 Allegato II

Contributo di iscrizione al SISTRI

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatoridovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all’indirizzo [email protected] , i seguenti estremi di pagamento:- numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della

Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC- VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario; - l’importo del versamento; - il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Page 42: Convegno sistri  II parte

Documenti necessari per il ritiro dei dispositivi presso sedi CCIA, Albo Gestori nazionali e associazioni imprenditoriali

• copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI previsto nell’AllegatoII relativo alla/alle categoria/e di appartenenza, per ciascuna unità locale;

• la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28dicembre 2000, n. 445, contenente un’autocertificazione dei dati comunicati in fase diiscrizione, come risultanti dall’espletamento delle procedure di verifica di cui al precedentepunto 2. Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la modalità“on line”, il modulo di dichiarazione sarà generato automaticamente dal sistema;esso dovrà essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avrannoeffettuato la procedura di iscrizione con le altre modalità dovranno redigere l’autodichiarazionecompilando l’apposito modulo;

• fotocopia leggibile di un documento di identità del rappresentante legale dell’aziendain corso di validità;

• qualora siano stati individuati uno o più delegati, occorre presentare anche fotocopia leggibiledel/i documento/i di identità del/i delegato/i;

• numero di pratica assegnato dal Sistema;

• attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.

In caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, oltre ai documentisopra indicati, l’incaricato al ritiro dovrà presentarsi munito:del proprio documento di riconoscimento;della delega per il ritiro, in carta semplice, secondo il formato disponibile sul sito del PortaleSISTRI e firmata dal legale rappresentante.

Page 43: Convegno sistri  II parte

Modalità per allineare il registro cronologico alle giacenze reali prima del’entrata in vigore del sistri solo

telematico

Prima del 1° giugno gli utenti dovranno rimuovere dai propri registri cronologici

tutte le operazioni effettuate per attività di test, e inserire nei registri

cronologici le giacenze reali.

Allo scopo, dovranno procedere nel modo seguente:

ØAnnullamento delle operazioni effettuate per attività di test: entro la mezzanotte

del giorno prima dell’entrata in vigore del sistri telematico gli utenti dovranno

selezionare ed annullare singolarmente le registrazioni del registro cronologico

effettuate per attività di test, che intendono rendere inefficaci.

Page 44: Convegno sistri  II parte

Prima del 1° giugno gli utenti dovranno rimuovere dai propri registri cronologici

tutte le operazioni effettuate per attività di test, e inserire nei registri

cronologici le giacenze reali.

ØInserimento nel sistema delle giacenze reali: entro la mezzanotte del 31 maggio

2011, una volta annullate le registrazioni effettuate per modalità di test secondo la

procedura descritta al punto precedente, tutte le giacenze reali dovranno essere

caricate sul registro cronologico del Sistri. Questo può essere fatto con una unica

operazione di carico per codice CER, o con più operazioni di carico per codice CER, in

funzione delle esigenze organizzative dell’impresa.

Modalità per allineare il registro cronologico alle giacenze reali prima del’entrata in vigore del sistri solo

telematico

Page 45: Convegno sistri  II parte

Art. 12 DM 18 Febbraio 2011 n° 52Informazioni da fornire al SISTRI – Procedure di emergenza

Art. 12 c1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA

MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici

necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi, o per

assenza di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della Scheda SISTRI –

AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione,

da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI

– AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente

o successiva della scheda medesima.

Art. 12 c2. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti

tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei

rifiuti su un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sito

internet www.sistri.it , e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate

entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.Compilazione per conto di…. su sua dichiarazione e firmata su supporto cartaceo dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda

Compilazione scheda sistri in bianco scaricabile dal sistema

Page 46: Convegno sistri  II parte

SCHEDA SISTRI IN BIANCO

Page 47: Convegno sistri  II parte

LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITASISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’’ DEI RIFIUTIDEI RIFIUTI

regime sanzionatorio applicabile sino al lregime sanzionatorio applicabile sino al l’’entrata in vigore del sistri solo telematicoentrata in vigore del sistri solo telematicoL’articolo 28, comma 2, del DM 18 Febbraio 2011 consente ai soggetti tenuti ad aderire al SISTRI di usufruire di una fase di applicazione dello stesso, ora prorogata sino al 31 dicembre 2010, finalizzata alla verifica della piena funzionalitàdel SISTRI e anche ad acquisire la necessaria padronanza nell’utilizzo dei dispositivi medesimi.Il medesimo articolo specifica infatti che, al fine di garantire che non vi sia soluzione di continuità per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti in tale fase di prima applicazione del SISTRI, i soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.Pertanto, fino allPertanto, fino all’’entrata in vigore del sistri solo telematico, solo la compilazioentrata in vigore del sistri solo telematico, solo la compilazione del ne del registro di carico e scarico e del formulario di cui alla citataregistro di carico e scarico e del formulario di cui alla citata normativa garantisce normativa garantisce ll’’adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei disposizioni dei predetti articoli darpredetti articoli daràà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006.decreto legislativo 152 del 2006.

REGIME SANZIONATORIO Art. 28 comma 2