Convegno sistri I parte

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LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA DEI RIFIUTI DEI RIFIUTI Ph.D. Mara Migliaccio I. Il Testo unico Ambientale e la normativa in materia di gestione dei rifiuti II. SISTRI aspetti normativi III. SISTRI Modalità operative di gestione

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LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITASISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’’ DEI RIFIUTIDEI RIFIUTI

Ph.D. Mara Migliaccio

I. Il Testo unico Ambientale e la normativa in materia di

gestione dei rifiuti

II. SISTRI aspetti normativi

III. SISTRI Modalità operative di gestione

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LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITASISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’’ DEI RIFIUTIDEI RIFIUTI

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• Delibera 27/07/1984 Disposizioni per la prima applicazione dell'art.4 del D.P.R. 915/82, concernente lo smaltimento dei rifiuti. (Stabilisce i requisiti per le (Stabilisce i requisiti per le modalitmodalitàà di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti pericolosi)di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti pericolosi)

• Legge 25/01/1994, n.70Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale. (Istituisce il MUD)(Istituisce il MUD)

• D.M. 05/02/1998Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (Procedure semplificate per attivit(Procedure semplificate per attivitàà di di recupero rifiuti non pericolosi; modificato dal D.M. 186/06)recupero rifiuti non pericolosi; modificato dal D.M. 186/06)

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D.M. 01/04/1998, n.145Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del

formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (Modalit(Modalitàà di tenuta e compilazione dei formulari di di tenuta e compilazione dei formulari di identificazione)identificazione)

D.M. 01/04/1998, n.148Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e

scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (Modello di (Modello di registro di carico e scarico)registro di carico e scarico)

D.M. 20/04/1998, n.406Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’U.E., avente

ad oggetto la disciplina dell’albo Nazionale delle imprese che effettuano albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione rifiuti.la gestione rifiuti.

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Circolare 04/08/1998, n.812Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148.

Decisione 2000/532/CEE del 03/05/2000sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi. (Nuovo catalogo europeo dei rifiuti)

D.M. 12/06/2002, n.161Regolamento attuativo degli artt.31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.

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• D.Lgs. 13/01/2003, n.36Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

• D.Lgs. 25/07/2005, n.151Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

• D.M. 03/08/2005Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

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• D.Lgs. 03/04/2006, n.152Norme in materia ambientale. Parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

• D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

• Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti.

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• Art 183, comma 1 lettera a)Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia

l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;• art. 184 bis

Sottoprodotto: 1.E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

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DEFINIZIONI

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• art. 184 bisSottoprodotto: continua

c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

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DEFINIZIONI

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• art. 184 terCessazione della qualifica di rifiuto

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto aun'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici;b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

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DEFINIZIONI

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• art. 183Materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’art. 181-bis. Pur essendo escluse, al pari dei sottoprodotti, dalla disciplina sui rifiuti, le materie, sostanze e prodotti secondari, previste dall’181-bis introdotto dal correttivo del 2008, se ne differenziano profondamente sotto il profilo concettuale. L’art. 181-bis ha infatti lo scopo di fissare i parametri in base ai quali il risultato finale di un’operazione di recupero di rifiuti cessa di avere tale qualifica per entrare a pieno titolo nel mondo della materie prime a fini produttivi e di commercializzazione.

• Conseguente a tale precisazione è che il riutilizzo cui si riferisce la norma è solo quello che si svolge nell’ambito delle operazioni di recupero.

• Art. 183, comma 1 lettera fProduttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore

iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti

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DEFINIZIONI

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• art. 183 comma 1 lettera n

art. 10 D.Lgs 205/2010: modifica l'articolo 183 D.Lgs 152/2006, in

particolare il concetto di "gestione", visto ora come: “la raccolta, il

trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di

tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di

smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante

o intermediario”; • Art. 183, comma 1 lettera h

Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene

• Art. 183, comma 1 lettera oRaccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il

deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

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DEFINIZIONI

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• Art. 183, comma 1 lettera zSmaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando

l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento.

• Art. 183, comma 1 lettera tRecupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere

ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'internodell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

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DEFINIZIONI

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• Articolo 188

Responsabilita' della gestione dei rifiuti

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilita' per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita', di regola, comunque sussiste.

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RESPONSABILITA’

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• Articolo 188

Responsabilita' della gestione dei rifiuti

2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal golamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilita' di ciascuno di tali soggetti e' limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

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RESPONSABILITA’

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AdempimentiD.Lgs. 152/2006 parte IV

• La classificazione dei rifiuti (art. 184)• Deposito temporaneo (art. 183)• Registro di carico e scarico (art. 190)• MUD (art. 189, c. 3)• Formulario di trasporto (art. 193)

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Art. 184 - Classificazione dei rifiuti

URBANI

SPECIALI

NON PERICOLOSI

PERICOLOSI

Secondo l’origine

Secondo la pericolosità

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I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ……………………….., stabiliscono in particolare:“l’assimilazione per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all’art. 195 comma 2 lettera e”

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Art. 198 comma 2 lettera g

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Sono inoltre competenza dello Stato: …….“la determinazione qualitativa e quantitativa per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani derivanti da enti e imprese esercenti su aree con superficie non superiore a

150 mq comuni con < 10.000 abitanti 250 mq comuni con >10.000 abitanti

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Art. 198 comma 2 lettera e

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Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

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Art. 198 comma 2 lettera e

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Rifiuti SPECIALI (comma 3):– a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; – b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i

rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto dall’art. 186;

– c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, c. 1, lett. i;

– d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; – e) i rifiuti da attività commerciali; – f) i rifiuti da attività di servizio; – g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i

fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

– h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; – i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; – l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.– m) il combustibile derivato dai rifiuti;– n) i rifiuti derivati dall’attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi

urbani . (abrogato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4)

Art. 184 Classificazione dei rifiuti

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Sono classificati come pericolosi i rifiuti: • ai quali è associato un asterisco nel CER• quando, nel caso in cui la descrizione del rifiuto

contenga un riferimento specifico (“contenente mercurio”) o generico (“contenente sostanze pericolose”) alla presenza di sostanze pericolose, tali sostanze sono presenti in quantità superiori ai valori limite previsti dalla Direttiva sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze pericolose.

Art. 184 Classificazione dei rifiuti

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Rifiuto da classificare

È possibile attribuire un codice appropriato del capitolo 16?

Appartiene ad una delle “famiglie”individuate nei capitoli 13, 14 e 15?

Appartiene ad una delle “famiglie” individuate nei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20

NOÈ possibile attribuire un codice appropriato? (escludendo i codici con 99 finale)

CODICE

È possibile attribuire un codice appropriato? Ri-iniziare da capo considerando i codici con 99 finale

NOSì

NO

NOSì

NO

Art. 184 Classificazione dei rifiuti

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FAMIGLIECatalogo Europeo Rifiuti

01 00 00 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

02 00 00 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04 00 00 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile

05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

06 00 00 Rifiuti dei processi chimici inorganici

07 00 00 Rifiuti dei processi chimici organici

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FAMIGLIECatalogo Europeo Rifiuti

08 00 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica

10 00 00 Rifiuti prodotti da processi termici

11 00 00 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

12 00 00 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

13 00 00 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

14 00 00 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)

Page 27: Convegno sistri I parte

FAMIGLIECatalogo Europeo Rifiuti

15 00 00 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

17 00 00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18 00 00 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

19 00 00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20 00 00 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata-

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• Per i rifiuti pericolosi è necessario identificare le classi di pericolo, come riportato nell’elenco – Allegato I, parte quarta.

SOSTANZE NOCIVE

Etichettatura

Xn

Nocivo

Caratteristiche

Frasi di rischio Classi di pericolositàR20 - Nocivo per inalazione. H5R21 - Nocivo a contatto con la pelle.

H5

R22 - Nocivo per ingestione. H5

Concentrazione limite 25 %

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Esempio etichettatura rifiuto pericoloso in ADR

RIFIUTO CER 160209Accumulatori al piombo

UN 2794Natura dei Rischi SpecificiR35 Provoca gravi ustioni

Contiene: ACIDO SOLFORICO

Nome del produttore del rifiuto

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Il deposito temporaneo art. 183, comma 1, lett. bb

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantitàsuperiore a 25 parti per milione (ppm)

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 30 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 30 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose

Page 31: Convegno sistri I parte

Art. 190 Registro di carico e scarico

Deve essere istituito Deve essere istituito dai:produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi e da

chiunque effettua:• raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi• commercio e intermediazione• operazioni di recupero e di smaltimento

Deve essere tenutoDeve essere tenuto presso ogni impianto di:• produzione• stoccaggio• recupero• Smaltimento

Page 32: Convegno sistri I parte

Devono effettuare le annotazioni sul registro almeno entro 10 giorni lavorativi:

• i produttori• i trasportatori• gli intermediari e commercianti senza

detenzione di rifiuti• i consorzi

entro 2 giorni lavorativi:• i soggetti che effettuano operazioni di recupero

e di smaltimento

Art. 190 REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Page 33: Convegno sistri I parte

Il registro di carico e scarico deve essere:• conforme al modello ministeriale definito dal D.M. 148

del 01/04/1998;• vidimato presso la CCIAA territorialmente

competente

Art. 190 REGISTRO DI CARICO E SCARICO

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Page 34: Convegno sistri I parte

Art. 189 comma 3 - MUD

Soggetti obbligati:• chiunque effettua a titolo professionale

- raccolta e trasporto di rifiuti (prodotti da terzi)- commercio e intermediazione

oppure- operazioni di recupero e di smaltimento

• le imprese e gli enti:- produttori iniziali di rifiuti pericolosi- (D.Lgs. 4/2008) produttori iniziali di rifiuti non pericolosi

di cui all’art. 184, comma 3, lettere c),d), g)• i consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie

di rifiuti

Page 35: Convegno sistri I parte

Art. 193 FORMULARIO per il trasporto

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione contenente:ünome e indirizzo del produttore o del detentoreüorigine, tipologia e quantità del rifiutoüimpianto di destinazioneüdata e percorso dell’istradamentoünome e indirizzo del destinatario

Page 36: Convegno sistri I parte

• La quantità di rifiuto deve essere sempre indicata, eventualmente ricorrendo ad una stima, ed è opportuno riservarsi di far sempre “verificare a destino” la correttezza della stima

• Il formulario sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati, fatti salvi i documenti relativi al trasporto di rifiuti che hanno anche le caratteristiche delle merci pericolose.

Es:Istruzioni scritte per il conducente

Art. 193 FORMULARIO per il trasporto

Page 37: Convegno sistri I parte

RIFIUTO CER 080409Adesivo di scarto

UN 1133Natura dei Rischi SpecificiR11 Facilmente infiammabile.R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.

Consigli di PrudenzaS16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.S25 Evitare il contatto con gli occhi.S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.S7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene: FENOLO

ESEMPIO: etichettatura e istruzioni rifiuto in ADR

Page 38: Convegno sistri I parte

Deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore e controfirmato dal trasportatore.

1° copia produttore/detentore2° copia trasportatore (controfirmata e datata in

arrivo dal destinatario)

3° copia destinatario4° copia produttore/detentore (controfirmata e

datata in arrivo dal destinatario); la 4° copia deve essere trasmessa al produttore/detentore dal trasportatore

Art. 193 FORMULARIO per il trasporto

Page 39: Convegno sistri I parte

I formulari devono essere conservati per cinque anni, ma “costituendo parte integrante dei registri di carico e scarico” è possibile che debbano essere conservati per un periodo più lungo(cinque anni dalla data dell’ultima registrazione e, per le discariche, a “tempo indeterminato” fino alla cessazione dell’attività)

Art. 193 FORMULARIO per il trasporto

Page 40: Convegno sistri I parte

• Art. 208, comma 1: i soggetti che intendono esercitare un’attività di smaltimento o recupero di rifiuti devono presentare apposita domanda alla regione/provinciacompetente ed essere autorizzati all’esercizio

• Art. 208, comma 12: l’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di 10 anni ed è rinnovabile.

DISCIPLINA AUTORIZZATIVA

IL TESTO UNICO AMBIENTALE E LA NORMATIVA IN MATERIA IL TESTO UNICO AMBIENTALE E LA NORMATIVA IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTIDI GESTIONE DEI RIFIUTI

Page 41: Convegno sistri I parte

• Art. 212: le imprese che intendono effettuare attivitàdi raccolta e trasporto dei rifiuti devono essere iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali.

• Art. 214: determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate

DISCIPLINA AUTORIZZATIVA

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Page 42: Convegno sistri I parte

• Abbandono di rifiuti (art. 255)• Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.

256)• Bonifica dei siti (art. 257)• Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta

dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)• Traffico illecito di rifiuti (art. 259)• Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti –

c.d. Ecomafia (art. 260)

PROFILI SANZIONATORI

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Page 43: Convegno sistri I parte

• Articolo 260-bisSistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 a 15500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15500 a 93000 euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 euro a 15500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15500 a 93000 euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilita' nei confronti del trasgressore.

PROFILI SANZIONATORI

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Page 44: Convegno sistri I parte

• Articolo 260-bisSistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalita' stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 a 15500euro. (…)

•4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15500 a 93000, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore

PROFILI SANZIONATORI

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Page 45: Convegno sistri I parte

• Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258): i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 euro a 15000 euro; se la comunicazione è effettuata entro il 60°giorno dalla scadenza del termine stabilito dalla legge 70/1994, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 euro 15500 euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15500 euro a 93000 euro, nonchéla sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indica dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1600 euro a 9300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

PROFILI SANZIONATORI

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