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FATTURAZIONE ELTTRONICA B2B
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Di cosa parleremo?
» Fattura elettronica: ambito, formato, attori, Sistema di Interscambio (SdI), firma digitale
» Le differenze tra B2G, B2B, B2C
» Sistema di Interscambio: notifiche, data di emissione, data di ricezione
» Scadenze
» Fatture estero e Spesometro
» Conservazione: Responsabile della Conservazione (RDC), RSDC, file valido, CAD
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Cos’è la fattura elettronica?
La fattura elettronica, resa obbligatoria con la Legge di Bilancio 2018 (B2G, B2B, B2C) è un documento prodotto
utilizzando il tracciato XML messo a disposizione da Sogei (piattaforma informatica al servizio dell’Agenzia delle
Entrate), compilata secondo le regole tecniche predisposte dall’Agenzia delle Entrate ed inviata tramite la
piattaforma SdI (Sistema di Interscambio).
In quanto fattura, il file deve contenere, come minimo, i dati obbligatori previsti dal DPR 633/1972.
Il documento così formato è l’unico avente rilevanza fiscale e, in quanto tale, è il documento che deve essere
mantenuto in archivio e sottoposto obbligatoriamente ad un processo di conservazione digitale, così come
specificato dal DMEF del 17.06.2014.
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Come ben descritto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18/E del 24.06.2014, richiamando l’art. 21 c. 3 quarto
periodo del DPR 633/1972, la fattura elettronica deve possedere i requisiti di Autenticità, Integrità e Leggibilità
(AIL) che devono essere garantiti fin dalla sua formazione e per tutto il tempo di conservazione previsto per legge
(10 anni, termine di archiviazione per le fatture).
Autenticità dell’origine: identità del fornitore e/o dell’emittente
Integrità del contenuto: la fattura elettronica, una volta emessa, non può e non deve essere modificata
Leggibilità: la fattura, in fase di esibizione, deve poter essere resa leggibile per l’uomo
L’apposizione sulla fattura della firma digitale all’atto della sua emissione garantisce i requisiti di Autenticità e
Integrità. L’adozione di un adeguato Sistema Documentale (GED) e di un adeguato e conforme Sistema di
Conservazione garantiscono la Leggibilità del documento.
Cos’è la fattura elettronica?
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La Legge di Bilancio 205/2017 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica Sogei dalla PA – B2G - agli scambi tra
tutti i soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato; vale a dire alla fatturazione tra aziende
– B2B - e alla fatturazione verso i consumatori privati privi di partita IVA – B2C.
Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio"
di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.”
Da questi soggetti potremo quindi continuare a ricevere fatture nella forma tradizionale.
Quali sono i soggetti obbligati a produrre FE?
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Il processo può arrivare a coinvolgere fino a 6 soggetti:
• Fornitore, ovvero il cedente/prestatore, colui che eroga il servizio o vende la merce
• Emittente, qualora si applichi quanto previsto all’art. 21 c. 1 del DPR 633/1972. Per ciascuna operazione
imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche
sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa
sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo
• Trasmittente, ovvero il soggetto che dialoga con il SdI
• Sistema di Interscambio (SdI), ovvero il «postino» incaricato dall’Agenzia delle Entrate
• Destinatario, ovvero il soggetto delegato, dal proprio cliente, alla ricezione delle fatture (ovvero il
soggetto che dialoga con il SdI)
• Cliente, ovvero il cessionario/committente, colui che acquista la merce o il servizio oggetto di fatturazione
Quali sono i principali attori coinvolti?
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Modalità di ricezionePEC o codice destinatario
La ricezione della fattura avverrà:
• tramite PEC se compilato il campo <PECDestinatario>
• tramite il canale concordato con Sogei (cessionario/committente o provider) se compilato il campo di 7
caratteri <CodiceDestinatario>
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Compilazione per B2G – B2B – B2CXML umano e non con esempi di compilazione
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Compilazione per B2G – B2B – B2CXML umano e non con esempi di compilazione
Possibilità di
consegnare una
copia analogica
della fattura
Fattura B2CCodice Destinatario = “0000000”
IDFiscaleIVA = assente
CodiceFiscale = compilato con i dati della persona fisica
In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione
nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Comunque, il cedente/prestatore
consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia analogica della fattura, comunicando
contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI
Fattura verso cliente esteroCodice Destinatario = “XXXXXXX”
IDFiscaleIVA = compilato con ID del paese di appartenenza
Recapito telematico sconosciutoCodice Destinatario = “0000000”
IDFiscaleIVA = correttamente compilato
CodiceFiscale = correttamente compilato
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Fattura non conforme
In caso di emissione della fattura, tra soggetti obbligati, con modalità diverse da quelle
previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo
6 D. Lgs. 471/1997 vale a dire un pagamento variabile dal 90% (min.) fino al 180% (max.)
dell’imposta relativa all’imponibile non documentato o registrato in modo adeguato.
In questi casi, già oggi, le regole prevedono che, per la regolare trascrizione in contabilità,
entro il 4° mese dalla mancata ricezione della fattura il committente debba predisporre
una dichiarazione da presente all’AdE competente.
Questo adempimento verrà sostituito dalla produzione di una fattura elettronica XML che
sarà identificata con un nuovo TipoDocumento TD20 messo a disposizione dell’AdE
I soggetti esenti
continueranno ad
inviare fatture
cartacee
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«3.[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le
relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma
2. […] »
RiepilogoFormato, attori, ambito, notifiche d’esito e conservazione
Legge di Bilancio 2018, Art. 909, comma 3
» FORMATO XML 1.2 E’ lo stesso utilizzato per la fatturazione elettronica PA con alcune minime modifiche
» ATTORI Il processo coinvolge fino a 6 soggetti: fornitore, emittente, trasmittente, Sistema di Interscambio (SdI),
destinatario, cliente
» AMBITO L’obbligo riguarda tutti gli scambi tra soggetti dotati di identificativo fiscale italiano (PIVA o CF) o che si
avvalgono di una stabile organizzazione sul suolo Italiano o utilizzino un rappresentante fiscale Italiano.
» NOTIFICHE D’ESITO Il SdI restituisce la notifica di scarto, consegna o mancata consegna; solo per il processo B2G, il
destinatario può produrre la notifica di accettazione o rifiuto (decorrenza termini automatica).
» CONSERVAZIONE Le fatture elettroniche trasmesse e ricevute devono essere conservate a norma, come previsto dalla
normativa vigente.
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DOMANDE E RISPOSTEPrima parte
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• I dati del trasmittente
• Tutte le informazioni minime obbligatorie previste dal DPR 633/1972:
o Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata
l'operazione (cedente/prestatore e cessionario/committente) e dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della
stabile organizzazione per i soggetti non residenti (comprensivo dei dati fiscali);
o Data di emissione
o Numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco
o natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione
o corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile
o aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
o data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle
ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, del DL 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
o annotazione che la stessa è emessa per conto del cedente/prestatore, dal cessionario/committente ovvero da un terzo
Quali informazioni contiene la fattura elettronica?
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Oltre a queste informazioni, nel definire il contenuto informativo della fattura elettronica si tiene conto di:
- informazioni necessarie ai fini di una corretta trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio e da questi al soggetto
destinatario;
- informazioni necessarie a consentire una completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso
l’integrazione del documento con i processi ed i sistemi gestionali e di pagamento;
- ulteriori eventuali informazioni che possono risultare utili sulla base delle tipologie di beni/servizi ceduti/prestati e delle
esigenze informative intercorrenti tra singolo fornitore e singolo cliente (ad esempio Termine di pagamento, Modalità di
pagamento)
Ulteriori Informazioni
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Indirizzo PEC Destinatario (non
presente per il B2G
Sigla che differenzia una fattura
B2G da una B2B/B2C
Soggetto che si occupa della
trasmissione della fatturaCodice Destinatario 7 posizioni
per B2B/B2C
Codice Amministrazione
Destinataria 6 posizioni per B2G
Visualizzazione XML e umana a confrontoAlcuni esempi: il Trasmittente
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Visualizzazione XML e umana a confrontoAlcuni esempi: il Cedente/Prestatore
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Alcuni esempi: il Cessionario/Committente
Visualizzazione XML e umana a confronto
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Alcuni esempi: Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Visualizzazione XML e umana a confronto
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Alcuni esempi: Dati generali del documento
Visualizzazione XML e umana a confronto
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DOMANDE E RISPOSTESeconda parte
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Il processo di trasmissione
FORNITORE
Inoltra le ricevute e le
notifiche
XML
CLIENTESistema di
Interscambio
Pubblica le notifiche e le
ricevute
Inoltra le fatture
Accettazione/rifiuto della
fattura (solo B2G)
Invia la notifica (solo
B2G)
CONTROLLI
Trasmette l’XML Pubblica sul portale
LATO ATTIVO LATO PASSIVO
Trasmissione delle fatture tra privatiProcesso di formazione fattura, invio tramite SdI e notifiche
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Compilazione dell’XMLNotifiche del SdIFattura elettronica B2B vs PA
B2B PA
Ricevuta di consegna
Ricevuta di scarto
Ricevuta di impossibilità di recapito
Notifica dei metadati
NE
DT
AT
RC
NS
MC
MT
EC
SE
Ricevuta di consegna
Notifica di scarto
Notifica di mancata consegna
Notifica esito cedente/prestatore
File dei metadati
Notifica di esito cessionario/committente
Notifica di scarto esito cessionario/committente
Notifica di decorrenza termini
Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura
con impossibilità di recapito
RC
NS
MC
MT
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Compilazione dell’XMLData di emissione e ricezione della fattura elettronica
Coincide sempre e comunque con la data indicata in fattura (campo “Data” della sezione “DatiGenerali”) del
file della fattura elettronica, indipendentemente dal momento di consegna . E’ obbligatoria in fattura (art. e
21bis del DPR 633/72), e corrisponde al momento in cui l’imposta diventa esigibile. L’emissione della FE è
sancita dalla presenza di una Ricevuta di Consegna – RC o di una Ricevuta di Impossibilità di Recapito - MC
DATA DI
EMISSIONE
DATA DI
RICEZIONE
Per le fatture B2B correttamente recapitate è rappresentata dalla data di consegna della fattura e del relativo
file di metadati che la accompagna; per le fatture B2C dalla data di messa a disposizione nell’area dedicata;
per le fatture con impossibilità di recapito, la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione da parte
del destinatario
FATTURA
SCARTATA
In presenza di una fattura scartata dal SdI, se la stessa è già stata registrata contabilmente, si dovrà procedere
con un documento di variazione contabile interno, che non verrà trasmesso al SdI ma dovrà essere inviato in
Conservazione.
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DOMANDE E RISPOSTETerza parte
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La Legge di Bilancio 2018 ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica verso privati in due differenti momenti temporali:
• LUGLIO 2018
» Obbligo di fatturazione elettronica da luglio 2018 per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con
un’amministrazione pubblica (Legge 136/2010 art. 3).
» Obbligo di fatturazione elettronica da luglio 2018 per i soggetti interessati nella compravendita di benzina e gasolio
che vogliano detrarre i costi del carburante utilizzato per la propria attività.
• GENNAIO 2019
» Obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (operazioni
B2B) e consumatori finali (operazioni B2C).
Quando sarà obbligatoria per tutti?
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Legge di Bilancio 2018Obbligo di Luglio 2018 per le cessioni di carburante
» Pagamenti elettronici
» Carta carburante (netting)
» Contanti No contabilizzazione e
detrazione IVA
Possibilità per l’azienda di
contabilizzare e di detrarre l’IVA
RIFORNIMENTO DI
AUTO AZIENDALE
FATTURA
ELETTRONICA
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Prima scadenza: Luglio 2018
CUP/CIG
Fattura elettronica
(FEPA) + CUP/CIG
Dal 1 LUGLIO 2018 l’impresa idraulica e il professionista avranno l’obbligo di emettere verso l’IMPRESA EDILE
fatture in formato elettronico indicando CUP/CIG
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Filiera dei Subappalti PAObbligo da Luglio 2018
CONSULENTE
Obbligo di emettere fattura elettronica veicolata mediante Sistema di Interscambio per soggetti che, anche se indirettamente, sono
coinvolti nella fornitura di materiali o servizi nell'ambito di un appalto pubblico.
Legge di Bilancio 2018, Art. 917
IMPRESA IDRAULICA
IMPREDA
EDILE
Fattura elettronica B2B + CUP/CIG
Acquista
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La Conservazione digitale a Norma è quel processo che consente di assicurare nel tempo la piena
validità legale a un documento informatico, conferendo a quest’ultimo un’efficacia giuridica
equivalente a quella tradizionalmente riconosciuta al documento cartaceo.
Le regole relative alla conservazione delle fatture elettroniche, fermo restando quanto previsto dalle
regole tecniche di conservazione (DPCM 03/12/2013), sono contenute nel DMEF del 17 giugno 2014,
che regolamenta la conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti.
La fattura elettronica B2B firmata digitalmente possiede già i requisiti di Autenticità e Integrità
previsti dal Decreto e può quindi essere inviata ad un sistema di conservazione, coerente con le
regole tecniche previste dal DPCM.
Le fatture elettroniche, al pari di quelle cartacee, vanno conservate per 10 anni.
La conservazione digitale a norma
La conservazione a norma
non riguarda solo le fatture
elettroniche ma tutta la
documentazione
aziendale.
In un processo di
fatturazione elettronica
dovranno essere
conservate anche tutti i
messaggi di notifica
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Come si conserva la FE?
Non è obbligatorio adottare un registro IVA separato fra fatture cartacee e fatture elettroniche ma,
nell’archiviazione, è obbligatorio garantire l’assenza di soluzione di continuità; ciò significa che
l’archivio fiscale deve essere privo di “buchi di numerazione”.
Pertanto le possibilità a vostra disposizione sono:
• Separare le fatture cartacee e elettroniche assegnando loro una diversa numerazione (1 – 2 ;
1/E – 2/E), e procedere quindi a due distinte modalità di archiviazione (una tradizionale e una
digitale).
• Al contrario, mantenere un’unica numerazione e conservare digitalmente in modo omogeno
sia le fatture «cartacee» che le fatture «elettroniche».
• La fattura valida è l’XML inviato o ricevuto attraverso il SdI; il PDF è una copia della fattura che
mantiene il valore probatorio fino a quando non viene disconosciuta o se la sua conformità è
garantita da un Pubblico Ufficiale (CAD. art. 23/bis).
E’ necessario conservare
digitalmente a norma anche
le PEC mittenti le fatture.
Il Codice Civile impone alle
aziende di conservare la
corrispondenza che contiene
informazioni commerciali o
fiscali utili ad effettuare le
verifiche. La PEC non è altro
che una corrispondenza in
formato elettronico e quindi,
per poter garantire e
mantenere il suo valore nel
tempo, deve essere versata in
un sistema di conservazione
digitale a norma
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«Il Responsabile della conservazione è la persona fisica inserita stabilmente nell’organico del soggetto produttore dei documenti, che
definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità e autonomia,
in relazione al modello organizzativo adottato.
Il Responsabile della conservazione definisce le caratteristiche e i requisiti generali del sistema, gestisce e monitora i processi
conservativi al fine di salvaguardare gli aspetti fisici, logici e tecnologici, garantendo l’integrità e la leggibilità degli archivi nel tempo.
Interviene nei casi di produzione di copie e estratti di documenti informatici, per garantire la possibilità di attestazione da parte di un
pubblico ufficiale della loro conformità agli originali; spetta a lui sottoscrivere con firma digitale o firma elettronica qualificata il rapporto
di versamento ove richiesto, predisporre e sottoscrivere, se previsto, il pacchetto di distribuzione e preparare e sottoscrivere il pacchetto
di archiviazione, la cui sottoscrizione digitale è invece obbligatoria. […] Il Responsabile della conservazione ha facoltà di delegare il
coordinamento dell’intero processo o una parte delle mansioni a lui affidate a soggetti terzi in possesso delle necessarie conoscenze e
competenze. Tale delega deve essere formalizzata e debitamente documentata all’interno del manuale di conservazione. […]»
Chi è il Responsabile della Conservazione (RDC)?
Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici
versione 1 – dicembre 2015
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Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (Ex Spesometro): dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti
non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate devono essere rappresentati in formato
XML, secondo uno schema predefinito.
Esclusivamente per i dati delle fatture emesse (verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia), i dati delle fatture
possono essere trasmessi anche utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture, rappresentate secondo il formato XML Sogei,
avendo cura di valorizzare l’elemento <CodiceDestinatario> con “XXXXXXX”.
La trasmissione dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di emissione o alla data di ricezione.
Spesometro
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è possibile produrre l’XML ed inviare il PDF al proprio cliente. Nel File XML inviato al SdI il
campoCodice Destinatario dovrà essere valorizzato con «XXXXXXX»
Fatture estero
FATTURE ATTIVE
ESTERO
FATTURE PASSIVE
ESTERO
con bolla doganale
FATTURE PASSIVE
ESTERO
senza bolla doganale
produzione dello spesometro tutti i mesi
la trasmissione dei dati IVA avverrà a cura dell’Agenzia delle Dogane
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DOMANDE E RISPOSTEQuarta parte
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La piattaforma
1. La dashboard
2. Le anagrafiche CNA
3. Le sotto-utenze
4. Fattura elettronica attiva
• Produzione
• Consultazione e duplicazione fatture elettroniche
• Gestione bozze
5. Fattura elettronica passiva
• Invio codice destinatario
• Consultazione fatture passive
6. Importazione per sola Conservazione
7. Reportistica