LA FUSIONE - 2^ PARTE - Unibg FUSIONE - 2^ PARTE.pdf · 2): Devono restare depositati in copia...

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Seconda Parte

• La deliberazione di fusione delle società DI CAPITALIdeve essere depositata per l'iscrizione nel registro delleimprese, insieme con gli allegati indicati nell' articolo2501-septies. Si applica l’articolo 2436 del codicecivile.

• La decisione di fusione delle società DI PERSONE deveessere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registrodelle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies ; il deposito va effettuato a normadell' articolo 2436 SOLO SE la società risultante dallafusione o quella incorporante è una società di capitali

l notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trentagiorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiedel'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventualiautorizzazioni richieste.

L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale delladocumentazione, iscrive la delibera nel registro.

Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dàcomunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primocomma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giornisuccessivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppurericorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza ladeliberazione è definitivamente inefficace.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito ilpubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto areclamo.

La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.

Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese iltesto integrale nella sua redazione aggiornata.

La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’iscrizionedella delibera.

Eccezione:

Può essere attuata senza attendere questo termine se consta:

• il consenso dei creditori delle società che vi partecipano

• il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso

• il deposito delle somme corrispondenti presso una banca

Salvo che la relazione di cui all' articolo 2501-sexies sia redatta, pertutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisionela quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sestocomma dell' articolo 2501-sexies , che la situazione patrimoniale efinanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessariegaranzie a tutela dei suddetti creditori.

Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditoriindicati al comma precedente possono, nel suddettotermine di sessanta giorni, fare opposizione.

Si applica in tal caso l'ultimo comma dell' articolo2445: «Il tribunale, quando ritenga infondato ilpericolo di pregiudizio per i creditori oppure lasocietà abbia prestato idonea garanzia, disponeche l'operazione abbia luogo nonostantel'opposizione».

Art. 2503 bis

I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusionepossono fare opposizione, salvo che la fusione sia approvatadall'assemblea degli obbligazionisti.

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà,mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione delprogetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine ditrenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato lafacoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti aquelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione deiloro diritti sia stata approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

Art. 2504

La fusione deve risultare da atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a curadel notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione dellasocietà risultante dalla fusione o di quella incorporante, entrotrenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghiove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, diquella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o diquella incorporante non può precedere quelli relativi alle altresocietà partecipanti alla fusione.

Art. 2504 bis

• La società che risulta dalla fusione o quella incorporanteassumono i diritti e gli obblighi delle società partecipantialla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, ancheprocessuali, anteriori alla fusione.

• La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultimadelle iscrizioni prescritte dall' articolo 2504.

• Nella fusione mediante incorporazione può tuttaviaessere stabilita una data successiva.

• Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter , numeri 5) e 6), possono esserestabilite date anche anteriori.

• Nel primo bilancio successivo alla fusione le attivitàe le passività sono iscritte ai valori risultanti dallescritture contabili alla data di efficacia dellafusione medesima;

• se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deveessere imputato, ove possibile, agli elementidell'attivo e del passivo delle società partecipantialla fusione e, per la differenza e nel rispettodelle condizioni previste dal numero 6) dell'articolo 2426, ad avviamento.

• Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto:• ad apposita voce del patrimonio netto

• in una voce dei fondi per rischi ed oneri quando siadovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli.

• La fusione attuata mediante costituzione di unanuova società di capitali ovvero medianteincorporazione in una società di capitali non liberai soci a responsabilità illimitata dallaresponsabilità per le obbligazioni delle rispettivesocietà partecipanti alla fusione anteriori all'ultimadelle iscrizioni prescritte dall' articolo 2504, se nonrisulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

Art. 2504 ter

• La società che risulta dalla fusione non può assegnareazioni o quote in sostituzione di quelle delle societàpartecipanti alla fusione possedute, anche per il tramitedi società fiduciarie o di interposta persona, dallesocietà medesime.

• La società incorporante non può assegnare azioni oquote in sostituzione di quelle delle società incorporatepossedute, anche per il tramite di società fiduciaria o diinterposta persona, dalle incorporate medesime o dallasocietà incorporante.

Art. 2504 quater

Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione,

l'invalidità dell'atto di fusione non può essere

pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno

eventualmente spettante ai soci o ai terzi

danneggiati dalla fusione.

Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra chepossiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano:

• le disposizioni dell' articolo 2501-ter , primo comma, numeri3), 4) e 5, cioè l’obbligo di indicare nel progetto:

• 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonchél'eventuale conguaglio in danaro;

• 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote dellasocietà che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

• 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

• le disposizioni dell’articolo 2501-quinquies (relazionedell’organo amministrativo)

• le disposizioni dell’articolo 2501-sexies (relazione degliesperti).

L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere chela fusione per incorporazione di una società inun'altra che possiede tutte le azioni o le quotedella prima sia decisa, con deliberazionerisultante da atto pubblico, dai rispettivi organiamministrativi, sempre che siano rispettate, conriferimento a ciascuna delle società partecipantialla fusione, le disposizioni dell' articolo 2501-ter(progetto di fusione) e, quanto alla societàincorporante, anche le norme sul deposito atti.

I soci della società incorporante che

rappresentano almeno il cinque per cento del

capitale sociale possono in ogni caso, con

domanda indirizzata alla società entro otto

giorni dal deposito del progetto di fusione,

chiedere che la decisione di approvazione della

fusione da parte della incorporante medesima

sia adottata a norma del primo comma dell'

articolo 2502 (con delibera assembleare).

Alla fusione per incorporazione di una o piùsocietà in un'altra che possiede almeno il novantaper cento delle loro azioni o quote non siapplicano le disposizioni dell' articolo 2501-sexies (Relazione degli esperti), qualora vengaconcesso agli altri soci della società incorporata ildiritto di far acquistare le loro azioni o quotedalla società incorporante per un corrispettivodeterminato alla stregua dei criteri previsti per ilrecesso.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione perincorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno ilnovanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa:

• quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, condeliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettatele disposizioni dell' articolo 2501-septies , primo comma, numeri 1) e2):

Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipantialla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordinealla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, efinché la fusione sia decisa:

• 1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies ;

• 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti allafusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e larevisione legale;

• che l'iscrizione prevista dall' articolo 2501-ter, terzocomma (Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delleimprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione), siafatta, per la società incorporante, almeno trenta giorniprima della data fissata per la decisione di fusione daparte della società incorporata.

Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505 :

I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per centodel capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla societàentro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dell' articolo 2501-ter ,chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte dellaincorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell' articolo2502 .

Se alla fusione non partecipano:

• SpA o SapA

• società cooperative per azioni,

non si applicano le disposizioni seguenti:

• articolo 2501, secondo comma:La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione

che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

• articolo 2501-ter, secondo comma:Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non

può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o

delle quote assegnate.

Sono ridotti alla metà i seguenti termini:• Articolo 2501-ter , quarto comma:

• Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine

alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci

rinuncino al termine con consenso unanime

• Articolo 2501-septies , primo comma:

• Documenti che devono restare depositati in copia nella sede delle

società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che

precedono la decisione in ordine alla fusione

• Articolo 2503 , primo comma:

• La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima

delle iscrizioni previste dall' articolo 2502-bis

1

Pubblicazione sulla GU dell'avviso ai possessori

di obbligazioni convertibili della possibilità di

esercitare il diritto di conversione anticipata

Almeno 90 giorni prima della iscrizione del

progetto di fusione presso la sede della

società

2 Redazione del progetto di fusione

3 Redazione dell relazioni degli amministratori

4 Redazione della situazione patrimoniale

Data di riferimento: non oltre 120 giorni dal

giorno di deposito del progetto di fusione

presso la sede della società

5 Istanza per la nomina degli esperti (no per srl)

6 Redazione della relazione degli esperti

7

Comunicazione alla Consob della proposta di

fusione e relazione illustrativa Solo per le quotate

8

Deposito del progetto di fusione al registro

delle imprese

Almeno 30 giorni prima della data fissata

per la delibera di fusione

9 Pubblicazione del progetto di fusione sulla G.U Obbligo abrogato

10

Messa a disposizione presso la sede

della società di:

Dalla pubblicazione alla delibera

di fusione

- progetto di fusione

- relazione degli amministratori

- relazione degli esperti

- bilanci degli ultimi tre esercizi di

tutte le società partecipenti alla

fusione con relazioni

accompagnatorie

- situazione patrimoniale di cui

sopra.

11

Convocazione dell'assemblea

straordinaria dei soci di tutte le

società partecipanti per deliberare

in ordine alla fusione (invito ai soci a partecipare)

12 Delibera di fusione (dal notaio)

Trascorsi 30 giorni

dal'iscrizione del progetto di

fusione

Trascorsi 30 giorni dal

deposito dei documenti di cui

al n. 10 di questo schema

Non oltre 60 giorni dal

deposito dei documenti di cui

al n. 10 di questo schema

13

Deposito delle delibere di

fusione presso il registro delle

imprese

Entro 30 giorni dalla

delibera

14

Comunicazione alla Consob del

verbale dell'assemblea e delle

delibere adottate

Entro 30 giorni dalla

delibera - solo per le quotate

15 Atto di fusione

Trascorsi almeno 60

giorni dall'iscrizione

nel registro delle

imprese

16

Deposito dell'atto di

fusione presso il

registro delle imprese

Entro 30 giorni dalla

stipula

17

Per le quotate -

comunicazione alla

Consob dell'atto di

fusione

Entro 10 giorni

dall'avvenuto deposito

presso l'ufficio del

registro delle imprese

SOCIETA' A - SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo 750,00Passivo 650,00

Capitale Sociale 100,00

Totale 750,00Totale 750,00

Valore di A 800,00

SOCIETA' B - SITUAZIONE PATRIMONIALE -

INCORPORANTE

Attivo 500,00Passivo 200,00

Capitale sociale 200,00

Riserva 100,00

Totale 500,00Totale 500,00

Valore di B 1.000,00

Peso del patrimonio

di A sulla risultante

AB

800,00 44,44%

1.800,00

Peso del patrimonio

di B sulla risultante AB 55,56%

Nuovo capitale 360,00

200,00 x 55,56% 100,00%

Aumento di capitale

di B per fusione con A 160,00

SOCIETA' B POST FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Attivo 1.250,00Passivo 850,00

Disavanzo da

concambio 60,00Capitale sociale 360,00

Riserva 100,00

Totale 1.310,00Totale 1.310,00

Ripartizione del disavanzo sugli elementi

dell’attivo patrimoniale

Disavanzo 1.000,00

Valore

contabile Valore di mercato Peso %

Attivo 1 800,00 800,00

Attivo 2 500,00 500,00

Attivo 3 5.000,00 5.200,00 39,10%

Attivo 4 4.000,00 6.000,00 45,11%

Attivo 5 2.000,00 2.100,00 15,79%

Attivo 6 1.000,00 1.000,00

Somma dei beni su cui

fare la ripartizione 11.000,00 13.300,00

Le differenze di fusione si originano dall’applicazione

della continuità dei valori contabili alla società che si

estingue alla società incorporante o risultante dalla

fusione.

infatti:

• le attività e le passività vengono iscritte nella

contabilità della società risultante dalla fusione tra

lo stesso valore con cui apparivano nel bilancio

della società di provenienza;

• l’aumento del capitale sociale della società

incorporante o risultante dalla fusione avviene

invece in base al valore reale dell’azienda fusa.

Si hanno:

• differenze da concambio: derivano

dall’aumento del capitale sociale effettuato

a fronte delle azioni o quote da assegnare

ai nuovi soci;

• differenze da annullamento: derivano

dall’annullamento della partecipazione

dell’incorporante nel bilancio delle

incorporate.

Patrimonio netto dell’incorporata

- aumento del capitale sociale

= Differenza da concambio

Se tale differenza è:

• positiva: avanzo di fusione;

• negativa: disavanzo di fusione.

Patrimonio netto dell’incorporata

- valore di iscrizione della partecipazione

= Differenza di annullamento

Se tale differenza è:

• positiva: avanzo di fusione;

• negativa: disavanzo di fusione.

Esempio

Partecipazione di alfa in beta (val cont) 1.400,00

Alfa partecipa in beta al 45%

PN Beta 2.000,00

PN Beta appartenente ad Alfa 900,00

Aumento di capitale sociale 1.000,00

Calcolo avanzo di fusione

Aumento capitale 1.000,00

PN Beta appartenente ad Alfa 900,00

Avanzo di fusione 100,00

Disavanzo di annullamento

PN Beta appartenente ad Alfa 900,00

Partecipazione di alfa in beta (val cont) 1.400,00

Disavanzo di annullamento -500,00

Scrittura in Alfa

Attività (da Beta) 3.450,00

Passività (da Beta) 1.450,00

Disavanzo di annullamento 500,00

Capitale sociale 1.000,00

Partecipazioni 1.400,00

Avanzo di fusione 100,00

3.950,00 3.950,00