Il trasferimento di azienda L’outsourcing e le problematiche del decentramento

Post on 20-Jan-2016

42 views 0 download

description

Il trasferimento di azienda L’outsourcing e le problematiche del decentramento Profili sindacali e giuslavoristici. 1. Il fenomeno dell’ outsourcing. La finalità. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Il trasferimento di azienda L’outsourcing e le problematiche del decentramento

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

1

Il trasferimento di aziendaL’outsourcing e le problematiche

del decentramentoProfili sindacali e giuslavoristici

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

2

1.Il fenomeno dell’

outsourcing

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

3

La finalità

• L’outsourcing consente di concentrarsi

su quello che le imprese sanno fare

meglio e per il quale sono in grado di

sviluppare innovazione e valore.

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

4

Un fenomeno in crescita

• Le spese per servizi di outsourcing superano i mille miliardi di dollari. Negli Stati Uniti il fenomeno ha fatto registrare una crescita del 15% nel 2000 quando sono stati spesi 340 miliardi di dollari. In Europa si stima che il fenomeno sia di circa 250 miliardi di dollari.

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

5

I perché di una fortuna

• Diminuzione dei costi operativi grazie alle economie di scala.

• Maggiori risorse per attività core

• Prestazioni performanti grazie al miglior impiego di assets

• Miglioramento dell’immagine e della brand equity.

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

6

Un percorso evolutivo

• Vengono esternalizzate solo attività marginali (pulizie)

• Si esternalizza solo per i picchi produttivi (anni 60-70).

• Diventa una scelta strategica come strumento dei processi di ristrutturazione (anni 80)

• Interi processi vengono esternalizzati per realizzare modelli di partnership fra imprese (anni 90)

• L’impresa a rete e le attività core .

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

7

La strumentazione giuridica

• L’esternalizzazione si può realizzare attraverso differenti strumenti. I principali sono:

• il trasferimento di ramo d’azienda

• la cessione di contratti.

• Il contratto di appalto.

• il contratto di subfornitura.

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

8

2.Il trasferimento di ramo di

azienda

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

9

La fonte originaria

• Il regime giuridico dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda o di ramo di azienda è contenuto nell’articolo 2112 del codice civile.

• Si offre tutela in termini di stabilità ai lavoratori dipendenti dall’impresa che trasferisce a terzi l’azienda o una parte di essa.

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

10

Le tre direttive comunitarie

• La legge 29.12.1990, n.428, emanata in attuazione della Direttiva 77/187/CEE, ha modificato per la prima volta il dettato normativo.

• Il decreto legislativo 2.2.2001, n.18 , emanato in attuazione della Direttiva 98/50/CE, ha per la seconda volta modificato la disciplina.

• La legge comunitaria 2001 (legge 23.1.2002, n.39) ha dato delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva 2001/23/CE. La terza modifica ...

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

11

La nozione

• Qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o lo scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compreso l’usufrutto e l’affitto di azienda.

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

12

La nozione di “parte”

• Si considerano rilevanti le parti di azienda, intese come articolazioni funzionalmente autonome di un’attività economica organizzata preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.

– Modifiche all’art.2112 c.c. del d.lgs. 18/2001

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

13

L’oggetto

• La nozione di trasferimento di azienda si amplia rispetto all’art.2555 del codice civile comprendendo ogni fattispecie che importi il “mutamento nella titolarità dell’attività”.

• Sono compresi tutti i fenomeni in cui permanga l’azienda e muti la titolarità dell’imprenditore.

• La conservazione dell’identità dell’attività economica organizzata oggetto del trasferimento deve sussistere fino alla conclusione del trasferimento.

• Il passaggio dei pacchetti azionari e la trasformazione di società restano esclusi.

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

14

Il negozio

• Il trasferimento si realizza indipendentemente dalla tipologia negoziale utilizzata. Le vicende circolatorie non attengono esclusivamente ai negozi traslativi , potendo la fattispecie realizzarsi – stante la giurisprudenza comunitaria – attraverso le più svariate tipologie negoziali ivi compreso usufrutto e affitto.

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

15

Principi generali

• In caso di trasferimento il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti.

• Cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti del lavoratore all’atto del trasferimento.

• Il cessionario deve applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti salvo che siano sostituiti da altri (del medesimo livello) applicabili.

• Sostanziali modifiche nel rapporto legittimano il recesso per giusta causa del lavoratore .

• Il trasferimento non è motivo di licenziamento.

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

16

Le tutele occupazionali

• Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa sui licenziamenti, il trasferimento di azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento.

• E’ nuova la previsione che a fronte del peggioramento delle condizioni di lavoro consente al lavoratore di dimettersi, nei tre mesi successivi al trasferimento, per giusta causa.

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

17

Le tutele economiche

• Il vecchio regime garantiva al ceduto la conservazione del trattamento economico e normativo applicato dal cedente in forza della contrattazione collettiva applicata, fino alla scadenza e salva la facoltà di sostituire tali trattamenti con “altri contratti collettivi applicabili all’impresa”.

• La nuova norma limita l’effetto sostitutivo solo fra contratti del medesimo livello.

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

18

La responsabilità solidale

• Il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido , per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento d’azienda.

• Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del c.p.c. il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

19

Aspetti sindacali

• Cedente e cessionario debbono dare comunicazione preventiva (25 gg.) alle rsa/rsu nonché ai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi dell’intenzione di procedere al trasferimento di azienda (o di ramo) cui siano occupati oltre 15 dipendenti.

• L’informazione deve riguardare:– la data proposta del trasferimento,– i motivi del programmato trasferimento,– le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per

i lavoratori,– le eventuali misure nei confronti di questi ultimi.

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

20

Esame congiunto

• Su richiesta scritta delle rsa/rsu o dei sindacati da formularsi entro 7 gg., cedente e cessionario sono tenuti ad effettuare un esame congiunto che si considera concluso decorsi 10 giorni dall’inizio dell’esame anche qualora l’accordo non venga raggiunto.

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

21

Antisindacalità

• Il mancato rispetto, da parte del

cedente o del cessionario degli obblighi

previsti per la informazione e la

consultazione, costituisce condotta

antisindacale ai sensi dell’articolo 28

della legge 20.05.1970, n.300.

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

22

Una domanda interessante …

• Il vincolo di solidarietà fra cedente e cessionario, contenuto nell’articolo 2112 del codice civile, trova applicazione anche per i debiti contributivi derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali obbligatori da parte del cedente?

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

23

Una risposta istruttiva

• La Cassazione (16.6.2001,8179) ha stabilito che i debiti contratti dall’alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l’omesso versamento dei contributi non ricadono nella previsione del 2112 c.c. ma , in quanto inerenti all’esercizio dell’impresa, sono disciplinati dall’articolo 2560 del codice civile .

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

24

Per dirla fino in fondo …

• In caso di trasferimento di azienda l’acquirente risponde dei debiti del cedente solo se questi risultano dai libri contabili obbligatori.

• La solidarietà non opera per due motivi:– Il 2112 c.c. introduce un principio di

solidarietà solo sui crediti di lavoro che non si estende a crediti di terzi (enti previdenziali).

– Il lavoratore non ha credito nei confronti del datore per l’omesso versamento contributivo essendo estraneo al rapporto. (salvo, ovviamente, il disposto dell’art.2116 c.c. prestazioni o risarcimento)

Albini-Crespi-Di Seri Cepa 2003

Cep

a 2

003

25

L’eccezione …

• Una deroga all’articolo 2112 è prevista dall’art.47 comma 5 della legge 482/90 in riferimento ad imprese sottoposte a procedure concorsuali o di cui sia stato dichiarato lo stato di crisi.

• Qualora vi sia accordo sindacale è possibile disapplicare i principi di continuità e solidarietà per quei lavoratori che passano con il cessionario.

• I lavoratori che non passano hanno diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi o nel maggior termine concordato.