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01/11/2015
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IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE
NEGLI ENTI LOCALI
Focus sui COMUNI
La parola armonizzare significa connettere, collegare parti diverse
per formare un tutto unico e concordante
Per amonizzazione contabile intendiamo il processo di
omogenizzazione dei metodi e dei sistemi delle diverse P.A., teso ad
ottenere informazioni omogenee ed uniformi
Armonizzazione
Armonizzazione delle contabilità pubbliche (carattere informativo-gestionale)
≠Amornizzazione (uniformazione) delle contabilità nazionali
(carattere informativo-statistico)
Attenzione
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Un percorso normativo di matrice comunitaria avente carattere
informativo-statistico
Doppio percorso
Un percorso normativo di matrice nazionale avente
carattere informativo-gestionale
Reg. Com. 2223/1996 relativo al Sistema europeo dei conti
nazionali e regionali nella Comunità.
Istituzione del SEC95, il quale definisce uno schema contabile
nazionale comune, ai quali i diversi stati membri devono
uniformarsi, in grado di consentire comparazioni contabili
trasversali tra diversi stati europei membri.
D.Lgs 170/2006 «Ricognizione dei principi fondamentali in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici…». Tale norma non produce
effetti significativi nei comportamenti contabili pubblici.
L. 5 maggio 2009, n. 42 contenente «Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione».
Tale norma definisce i principi contabili alla base dell’armonizzazione
regionale e locale allo scopo di favorire la redazione di bilanci
secondo criteri predefiniti e orizzontalmente uniformi nonché
coerenti con quelli dello Stato.
L. 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza
pubblica», pone le basi per la definizione, tramite successiva
legislazione delegata, di comuni schemi di riclassificazione e
consolidamento dei bilanci e di regole contabili per uniformare i
comportamenti contabili.
Il percorso nazionale
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Il percorso normativo di matrice a carattere informativo gestionale
viene sbinato in un doppio binario attuativo:
Binario attuativo centrale: L. 196/2009 contenente la delega al Governo per l’adozione di successivi decreti legislativi attuativi dell’armonizzazione contabile delle altre amministrazioni pubbliche, escluso regioni ed enti locali
Binario attuativo territoriale: L. 42/2009 contenente la delega al Governo
per l’adozione di successivi decreti legislativi attuativi dell’armonizzazione contabile delle regioni e degli enti locali
Il doppio binario
Si è deciso di procedere parallelamente coordinando il lavoro delle
commissioni (Copaff – Commissione Tecnica Paritetica per
l’attauzione del Federalismo Fiscale e Comitato per i principi
contabili ) e stabilendo i seguenti principi di base:
Finalità del consolidamento dei conti pubblici, delle modalità e dei termini di presentazione e approvazione
Adozione di regole contabili uniformi e di un comune integrato piano dei conti
Affiancamento della Co.Fi. Con la Co.Ge. a soli scopi conoscitivi
Adozione di schemi di bilancio uniformi, articolati in missioni e programmi e riclassificabili secondo le codifiche SEC95 in modo da ricavarne informazioni per il percorso comunitario
Adozione di un sistema comune di indicatori di performance
La legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1 che identifica tale materia
tra quelle di legislazione esclusiva dello Stato
Per superare il rischio di divaricazione
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I decreti attuativi
L. 42/2009 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i(D.Lgs 126/2014)Regioni, Enti locali e loro organismi
L. 196/2009 D.Lgs. 91/2011Altre amministrazioni pubbliche
Il Dlgs 118/2011 – D.Lgs 126/2014
Il Dlgs 118/2011 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti
locali e dei loro organismi» nella prima versione è composto da 3
titoli e 3 allegati.
Il Dlgs 118/2001 viene successivamente modificato a seguito del Dlgs
126/2014.
D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126:
titolo I: principi contabili generali e applicati per le regioni, per le province autonome e gli enti locali
titolo II: principi contabili generali e applicati per il settore sanitario sanitario
titolo III: ordinamento finanziario e contabile delle regioni
titolo IV: adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale
titolo V: disposizioni finali e transitorie
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La riforma
Finalità
Ambito di applicazione
Contenuti dell’armonizzazione
Principi e regole dell’armonizzazione
Il bilancio di previsione armonizzato
Il rendiconto armonizzato
La finalità del processo di armonizzazione è di favorire la produzione
di informazioni contabili armonizzate, e dunque omogenee, allo
scopo di consentire il consolidamento dei conti sia orizzontalmente al
loro interno sia verticalmente tra loro e verso l’alto (Stato e Unione
Europea)
La finalità
All’art. 1, il Dlgs 118/2011 e s.m. i. Individua quali destinatari del
provvedimento gli enti territoriali, quali regioni, province autonome e
altri enti locali e loro organismi strumentali (Titolo I) e agli enti del
settore sanitario (Titolo II).
Ambito di applicazione
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La norma precisa che il sistema contabile è costituito principalmente
dal sub-sistema di contabilità finanziario-numeraria, il quale deve
essere affiancato a fini conoscitivi dalla contabilità economico-
patrimoniale generale.
I sistemi contabili omogenei
D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126:
TITOLO I
Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei
1. Le Regioni e gli enti locali di cui all’art. 2 del D.Lgs 267/2000 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
I principali elementi innovativi possono essere così elencati
Definizione di nuovi principi contabili
Modifica del principio della competenza finanziaria che assume la denominazione di competenza finanziaria potenziata
Introduzione di un nuovo strumento contabili denominato fondo pluriennale vincolato
Modifica del fondo crediti dubbia esigibilità
Revisione degli strumenti di programmazione e rendicontazione
Previsione del bilancio consolidato
Adozione del piano integrato dei conti
Affiancamento della Co.Ge alla Co.Fi.
Piano degli indicatori
I principi e le regole
dell’armonizzazione
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Nel Dlgs 118/2011 e s.m.i. sono identificati:
Principi contabili generali, che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono uniformarsi le norme regolamentari per orientare l’ente
Principi contabili applicati, che costituiscono criteri particolari di valutazione e di iscrizione delle singole poste e garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici.
Per la prima volta i principi contabili si approvano con legge
I nuovi principi contabili
D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126:
TITOLO I
Art. 3 Principi contabili generali e applicati
2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono: il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.
I principi generali
(All. 1 dlgs 118/2011)
Principio
dell’annualità
I documenti previsionali e consuntivi di
bilancio hanno cadenza temporale e
orizzontale annuale
Principio dell’unità Il complesso unitario delle entrate in
bilancio finanzia la totalità delle spese
Principio
dell’universalità
Ogni evento gestionale previsto e
realizzato deve essere espresso tramite
il bilancio. Sono vietate le gestioni fuori
bilancio
Principio
dell’integrità
Le entrate devono essere espresse al
lordo delle spese sostenute, le spese
devono essere iscritte al lordo delle
relative entrate
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I principi generali
Principio della
veridicità,
correttezza,
attendibilità e
comprensibilità
La rappresentazione contabile deve essere
veritiera (ovvero più vicino possibile al
vero), corretta (ossia effettuata secondo le
regole), attendibile (senza errori e distorsioni
rilevanti) e comprensibile (intellegibile e
fruibile)
Principio della
significatività e
rilevanza
Significativa poiché risponde alle esigenze
informative dell’utilizzatore e rilevante se la
sua omissione o errata rappresentazione
può influenzare il processo decisionale
Principio della
flessibilitàPuò essere modificata per tener conto di
eventi gestionali nuovi ed imprevisti
Principio della
congruità
I fini del bilancio devono essere congrui
rispetto ai mezzi disponibili
I principi generali
Principio della
prudenzaNei documenti previsionali vanno iscritte solo
le componenti positive ragionevolmente
disponibili nel periodo oggetto di previsione e
quelle negative limitatamente agli impegni
sostenibili. Nei documenti consuntivi solo le
componenti positive realizzate e quelle
negative anche se non definitivamente
realizzate.
Principio della
coerenza
Coerenza interna: sequenzialità sistematica
tra rilevazioni preventive, concomitanti e
consuntive
Coerenza esterna: continuità dell’intero
sistema contabile preventivo-
concomitante-consuntivo con i livelli
superiori di governo.
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I principi generali
Principio della
continuità e
costanza
Le rappresentazioni e le valutazioni di
bilancio devono essere fatte nella
prospettiva della continuità dell’attività.
I criteri di valutazione devono essere
mantenuti nel tempo
Principio della
comparabilità e
verificabilità
I documenti di bilancio devono essere
confrontabili nel tempo e nello spazio.
Verificabile è l’informazione per la
quale è possibile ricostruire il suo
processo di formazione.
Principio della
neutralità e
imparzialità
Le informazioni devono essere
asettiche, ovvero scevre e indipendenti
rispetto agli utilizzatori e suoi costruttori
I principi generali
Principio della
pubblicitàL’informativa deve essere resa
disponibile
Principio
dell’equilibrio di
bilancio
È richiesto il pareggio tra entrate e
spese, obbligatorio per il preventivo.
Principio della
competenza
economica
I componenti economici sono imputati,
e quindi registrati, nell’esercizio in cui le
operazioni poste in essere hanno dato
luogo agli stessi.
Principio della
prevalenza della
sostanza sulla
forma
Bisogna dare prevalenza alla sostanza
dell’operazione piuttosto che alla
forma in cui si presenta
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I principi generali
Principio della
competenza
finanziaria
È il criterio di imputazione agli esercizi
finanziari delle obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive e
passive (accertamenti e impegni).
Le previsioni del bilancio di previsione
hanno carattere autorizzatorio per
ciascuno degli esercizi costituendo un
limite agli impegni e ai pagamenti,
fatta eccezione per le partite di giro e
le anticipazioni di cassa. La funzione
autorizzatoria fa rifermento anche alle
entrate di competenza e di cassa per
l’accensione di prestiti.
I principi contabili applicati
D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126:
TITOLO I
Art. 3 Principi contabili generali e applicati
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:
a) della programmazione (allegato n. 4/1);
b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).
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I principi contabili applicati
I principi contabili applicati sono aggiornati con
decreto del Ministero delle Finance di concerto con il
Ministero dell’Interno su proposta della Commissione
per l’armonizzazione contabile.
La Commissione per l’armonizzazione contabile è
istituita, ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 126/2014, presso il
Ministero delle Finanze.
La Commissione per l’armonizzazione contabile ha il
compito di promuovere l’armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali
e loro organismi ed enti strumentali.
Principio contabile applicato
competenza finanziaria – documento 4/2
Il principio è il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle
obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionale.
Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive,
che danno luogo ad accertamenti di entrate e ad impegni di spesa
devono essere registrate nelle scritture contabili in cui l’obbligazione
è perfezionata con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza.
Per scadenza dell’obbligazione lo stesso principio individua il
momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. Un credito è esigibile
quando non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è quindi
consentito pretendere l’adempimento.
Tale principio, di fatto avvicina la fase della competenza con la
cassa oltre che a verificare i residui attivi e passivi che possono
essere mantenuti nelle scritture contabili.
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La competenza finanziaria
potenziata
La nuova formulazione del principio introduce tra il momento della nascita dell’obbligazione e quello dell’estinzione un ulteriore elemento rilevante ai fini della registrazione contabile quello della scadenza dell’obbligazione. Questa rappresenta la fase in cui il debito diviene esigibile.
Ne consegue che mentre in passato una volta sorta l’obbligazione essa trovava iscrizione nella gestione dei residui sino alla sua completa estinzione, nella nuova formulazione si conserva il residuo solo quando ci si trova di fronte ad un credito/debito certo, liquido ed esigibile. In caso contrario sarà rinviato agli esercizi successivi.
La disciplina delle
entrate
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La disciplina delle entrate
Si individuano ora tre momenti dell’obbligazione
giuridica:
La nascita dell’obbligazione a seguito della quale l’accertamento dell’entrata è registrato nelle scritture contabili
La scadenza dell’obbligazione, in considerazione della quale l’entrata è imputata alle scritture contabili di un dato esercizio. È questo il momento in cui l’obbligazione è esigibile
L’estinzione dell’obbligazione, in relazione alla quale lentata è registrata in termini di cassa
La contabilità finanziaria:
l’accertamento
L’accertamento è la fase dell’entrata attraverso
la quale sono verificati e attestati dal soggetto
cui è affidata la gestione:
La ragione del credito;
Il titolo giuridico che supporta il credito;
L’individuazione del soggetto debitore;
L’ammontare del credito;
La relativa scadenza
Contabilità ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
Contabilità ex
D.Lgs 267/2000
Punto 3.1 all. 2
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La Contabilita’ Finanziaria:
l’accertamento
L’accertamento:
1. presuppone idonea documentazione
2. si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale
vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti
3. con il medesimo documento gestionale si da’ atto
specificamente della scadenza del credito in relazione a
ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio
pluriennale
La Contabilita’ Finanziaria:
l’accertamento
L’iscrizione della posta contabile nel bilancio annuale e
pluriennale avviene in relazione al criterio della scadenza
del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.
Sono accertate per intero anche le entrate di dubbia e
difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione
integrale (come ad esempio sanzioni amministrative al
codice della strada; proventi derivanti dalla lotta
all’evasione) in relazione ai quali si calcola
l’accantonamento per crediti di dubbia esigibilità.
L’accertamento delle entrate avviene distinguendo tra le
entrate ricorrenti e quelle non ricorrenti
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L’accertamento
L’accertamento dell’entrata è registrato quando
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione alle
scritture contabili riguardanti l’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza
È vietato l’accertamento attuate di entrate future
Consideriamo un trasferimento statale a un ente
locale assegnato nel 2013 per un ammontare di
euro 100 ma destinato ad essere incassato nel 2013
solo per il 30% e per il 70% nel 2014.
Accertamento confronto vecchia e nuova impostazione
Accertamenti con regole
attuali
Accertamenti secondo
la regola sperimentale
2013 100 30
2014 70
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Esempio accertamento
Lo Stato trasferisce ad un ente locale nel 2015 euro
200.000. L’ente locale potrà incassare € 140.000 ne
2015 ed euro 60.000 nel 2016.
PRIMA Accertamento euro 200.000 nel 2015 e zero nel 2016
ADESSO Accertamento euro 140.000 nel 2015 ed euro 60.000
nel 2016
Il principio della competenza finanziaria potenziata avvicina il momento
dell’accertamento a quello dell’incasso
L’accertamento
Le modalità di accertamento sono delineate nel Dlgs 118/2011.
La regola generale prevede l’imputazione contabile in
relazione alla scadenza.
Per le entrate a carattere tributario l’accertamento avviene a seguito
dell’emissione dei ruoli
Per le entrate patrimoniali e quelle connesse alla gestione di servizi a
carattere produttivo o a tariffe o contribuzione a seguito dell’emissione
di liste di carico o per acquisizione diretta
Per le entrate relative a partite compensative in corrispondenza
dell’assunzione di impegno
Per le entrate da trasferimento a seguito della comunicazione dei dati
identificativi dell’atto amministrativo erogante
Per le altre entrate mediante contratti, provvedimenti giudiziari, …
Per le entrate derivanti dall’assunzione di prestiti nel momento in cui vi è
la stipula del contratto di mutuo o prestito ed è imputato nell’esercizio in
cui lo stesso è esigibile
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L’accertamento
Voci di entrata Criterio di imputazione degli accertamenti di entrata
Entrate tributarie La regola generale è quella della esigibilità del credito (punto
3.6 lett. a)
Entrate tributarie gestite con
ruolo ordinario e con liste di
carico (punto 3.7.1)
Sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è
emesso il ruolo.
Entrate da emissione ruoli
coattivi (punto 3.7.1)
I ruoli coattivi in quanto relativi ad entrate già accertate non
comportano l’accertamento di nuove entrate (punto 3.7)
Entrate tributarie riscosse per
autoliquidazione (punto 3.7.5)
Sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la
data di chiusura del rendiconto
Entrate tributarie riscosse
attraverso il bilancio dello
Stato o di altra PA (punto 3.7.2)
Sono accertate nell’esercizio in cui è stato adottato l’atto
amministrativo di impegno della corrispondente amministrazione
Entrate da avvisi di
accertamento di entrate
tributarie (punto 3.7.1)
L’accertamento contabile è registrato quando l’avviso diventa
definitivo (sempre che il contribuente nel frattempo non abbia
effettuato il pagamento).
Entrate da tasse
automobilistica, licenze
caccia, pesca,… (punto 3.7.5)
Accertamento per cassa
Entrate derivanti dalla lotta
all’evasione delle entrate
tributarie (punto 3.7.6)
Accertate per cassa, salvo nei casi in cui la lotta all’evasione è
attuata attraverso l’emissione di ruoli e liste di carico, accertate
sulla base dei documenti formali emessi dall’ente e imputati
all’esercizio in cui l’obbligazione scade.
Tributo Modalità di accertamento
Addizionale comunale IRPEF Entrate riscosse per autoliquidazione
Altre addizionali comunali di tributi diretti Entrate riscosse per autoliquidazione
Addizionali provinciali di tributi diretti Entrate riscosse per autoliquidazione
Cedolare secca Entrate riscosse attraverso il bilancio dello Stato
Imposta municipale propria Entrate riscosse per autoliquidazione
Imposta comunale sugli immobili Avviso di accertamento
Imposta sulle assicurazioni Accertamento per cassa
Imposta sulle assicurazioni RC auto Accertamento per cassa
Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico
(PRA)
Accertamento per cassa
Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni Entrate gestite per ruolo
Imposta sulle insegne Entrate gestite per ruolo
Imposta di soggiorno Entrate riscosse per autoliquidazione
Tasse sulle concessioni comunali Entrate gestite tramite ruoli
Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente
Entrate gestite tramite ruoli
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Entrate gestite tramite ruoli
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche Entrate gestite per ruolo
Compartecipazione IVA ai Comuni Entrate riscosse attraverso il bilancio dello Stato
Compartecipazione IRPEF ai Comuni Entrate riscosse attraverso il bilancio dello Stato
Compartecipazione IRPEF alle Province Entrate riscosse attraverso il bilancio dello Stato
Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi Entrate gestite per ruolo
Altre compartecipazioni alle Province Entrate riscosse attraverso il bilancio dello Stato
Altre compartecipazioni ai Comuni Entrate riscosse attraverso il bilancio dello Stato
Fondi perequativi dallo Stato Entrate riscosse attraverso il bilancio dello Stato
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia Autonoma Entrate riscosse attraverso bilancio di altra amministrazione
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L’accertamento
Per quanto riguarda le entrate da Trasferimenti e contributi da
amministrazioni pubbliche al punto 3.6 si specifica che la scadenza del
credito coincide con l’esercizio finanziario in cui è adottato l’atto
amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, con
particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il
trasferimento è erogato. A tal fine, l’ordinamento contabile prevede che
ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre
amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari.
L’accertamento
Voci di entrata Criterio di imputazione degli accertamenti di entrata
Proventi dei servizi pubblici (punto 3.8)
Sono accertati sulla base di idonea documentazione e imputate all’esercizio in cui il servizio è reso all’utenza (punto 3.8 all. 2)
Interessi attivi (punto 3.9) Imputati all’esercizio in cui l’obbligazione risulta esigibileLe entrate per interessi di mora sono accertate al momento dell’incasso (punto 3.9 all. 2)
Gestione beni pubblici (punto 3.10)
Le entrate derivanti dalle gestioni di beni immobili sono accertate sulla base dell’idonea documentazione e imputate all’esercizio in cui l’entrata è esigibile (punto 3.10 all. 2)
Concessione diritti subeni demaniali o patrimoniali (punto 3.16)
Sono accertate a seguito dell’emanazione dell’atto amministrativo con imputazione contabile all’esercizio previsto nell’atto amministrativo per l’esecuzione obbligatoria pecunaria (punto 3.16 all. 2)
Entrate da sanzioni codice della strada (esempio 4)
l’accertamento delle sanzioni avviene alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l’obbligazione esigibile;
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L’accertamentoVoci di entrata Criterio di imputazione degli accertamenti di entrata
Alienazione beni immobili (punto 3.13)
L’accertamento è effettuato al momento del rogito con imputazione all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniariaNel caso in cui il contratto preveda il pagamento differito è consentito l’accertamento dell’entrata purchè il pagamento non vada oltre i 12 mesiSe l’entrata è incassata prima del rogito l’accertamento è registrato per cassa (punto 3.13 all. 2)
Cessione dirittidi superficie (punto 3.15)
L’accertamento è effettuato al momento del rogito con imputazione all’esercizio previsto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria. Se l’entrata è incassata prima del rogito l’accertamento è registrato per cassa.
Cessione altribeni(punto 3.14)
L’obbligazione giuridica attiva nasce con il passaggio di proprietà e in tale momento deve essere accertata l’entrata con imputazione all’esercizio previsto per l’esecuzione pecuniaria (punto 3.13 all. 2)
Permessi di costruire (punto 3.11)
La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la quota relativa al costo di costruzione è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.
L’accertamento
Voci di
entrata
Criterio di imputazione degli accertamenti di entrata
Mutui L’accertamento è effettuato al momento della stipula del
contratto con imputazione sull’esercizio in cui la somma è
esigibile, ovvero quando il finanziatore rende disponibili le
somme. In genere ciò accade alla stipula del contratto.
Apertura di
credito
L’accertamento e l’imputazione avviene sulla base delle
erogazioni. L’utilizzo dell’apertura di credito è effettuata sulla
base delle necessità di finanziare i correlati impegni di spesa.
Gli importi dei singoli accertamenti e i relativi esercizi di
imputazione dell’entrata corrispondono a quelli degli
impegni sulla base del cronoprogramma.
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Il Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità – Principio contabile
applicato 4/2 punto 3.3
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è
effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità.
Tale fondo è da iscrivere nella parte spesa e dovrebbe scongiurare
l’accertamento di entrate non certe attraverso la costruzione di un
vero e proprio fondo rischi diretto a evitare l’utilizzo di entrate di
dubbia e/o difficile esazione.
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non può
essere oggetto di impegno e genera pertanto una economia di
bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come
quota accantonata.
Il Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità
In sede di bilancio di previsione:
Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione.
Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l’accantonamento al fondo è effettuato per l’interoimport come quota accantonata.
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Il Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità
In sede di rendiconto:
fin dal primo esercizio l’ente accantona nell’avanzo di
amministrazione l’intero importo del fondo crediti di
dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il
fondo allegato al rendiconto di esercizio.
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non
risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di
amministrazione.
La determinazione del Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità
1. individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.
la scelta dell’entrata da prendere in considerazione ai fini del calcolo della quota da accantonare è lasciata alla valutazione del singolo ente. Si tenga presente che lo stesso legislatore esclude dal calcolo crediti:
Proventi da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione di impegno da parte dell’amministrazione erogante
Assistiti da fidejussioni
Relative a entrate tributarie che per i nuovi principi sono accertate per cassa
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Il Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità
2. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la
media tra:
incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5
esercizi
nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con
riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui
Il FCDE
Il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere calcolata secondo le seguenti modalità:
A. media semplice:
a) Media fra totale incassato e totale accertato;
b) Media dei singoli rapporti annui.
B. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio -rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
C. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.
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Il FCDE
il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità
R8 = incassi competenza più residui anno 2010
R9 = incassi competenza più residui anno 2011
R10 = incassi competenza più residui anno 2012
R11 = incassi competenza più residui anno 2013
R12 = incassi competenza più residui anno 2014
A8 = accertamenti di competenza per anno 2010
A9 = accertamenti di competenza per anno 2011
A10 = accertamenti di competenza per anno 2012
A11 = accertamenti di competenza per anno 2013
A12 = accertamenti di competenza per anno 2014
IL FCDE: calcolo della
percentuale
Le modalità di calcolo alternative sono:
[(R1/A1)+(R2/A2)+(R3/A3)+(R4/A4)+(R5/A5)]/5
(R1+ R2 + R3 + R4 + R5)/(A1+A2+A3+A4+A5)
(R1*0,10+R2*0,10 + R3*0,10+ R4*0,35 + R5 *
0,35)/(A1*0,10+A2*0,10 + A3*0,10+ A4*0,35 + A5*0,35)
[0,10*(R1/A1)+ 0,10*(R2/A2)+ 0,10*(R3*A3)+
0,35*(R4/A4)+0,35*(R5/A5)]/100
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Il FCDE
IL FCDE
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IL FCDE
3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2.
Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle
quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata risulta superiore