IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

25
01/11/2015 1 IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI Focus sui COMUNI La parola armonizzare significa connettere, collegare parti diverse per formare un tutto unico e concordante Per amonizzazione contabile intendiamo il processo di omogenizzazione dei metodi e dei sistemi delle diverse P.A., teso ad ottenere informazioni omogenee ed uniformi Armonizzazione Armonizzazione delle contabilità pubbliche (carattere informativo- gestionale) Amornizzazione (uniformazione) delle contabilità nazionali (carattere informativo-statistico) Attenzione

Transcript of IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

Page 1: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

1

IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE

NEGLI ENTI LOCALI

Focus sui COMUNI

La parola armonizzare significa connettere, collegare parti diverse

per formare un tutto unico e concordante

Per amonizzazione contabile intendiamo il processo di

omogenizzazione dei metodi e dei sistemi delle diverse P.A., teso ad

ottenere informazioni omogenee ed uniformi

Armonizzazione

Armonizzazione delle contabilità pubbliche (carattere informativo-gestionale)

≠Amornizzazione (uniformazione) delle contabilità nazionali

(carattere informativo-statistico)

Attenzione

Page 2: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

2

Un percorso normativo di matrice comunitaria avente carattere

informativo-statistico

Doppio percorso

Un percorso normativo di matrice nazionale avente

carattere informativo-gestionale

Reg. Com. 2223/1996 relativo al Sistema europeo dei conti

nazionali e regionali nella Comunità.

Istituzione del SEC95, il quale definisce uno schema contabile

nazionale comune, ai quali i diversi stati membri devono

uniformarsi, in grado di consentire comparazioni contabili

trasversali tra diversi stati europei membri.

D.Lgs 170/2006 «Ricognizione dei principi fondamentali in materia di

armonizzazione dei bilanci pubblici…». Tale norma non produce

effetti significativi nei comportamenti contabili pubblici.

L. 5 maggio 2009, n. 42 contenente «Delega al Governo in materia di

federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione».

Tale norma definisce i principi contabili alla base dell’armonizzazione

regionale e locale allo scopo di favorire la redazione di bilanci

secondo criteri predefiniti e orizzontalmente uniformi nonché

coerenti con quelli dello Stato.

L. 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza

pubblica», pone le basi per la definizione, tramite successiva

legislazione delegata, di comuni schemi di riclassificazione e

consolidamento dei bilanci e di regole contabili per uniformare i

comportamenti contabili.

Il percorso nazionale

Page 3: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

3

Il percorso normativo di matrice a carattere informativo gestionale

viene sbinato in un doppio binario attuativo:

Binario attuativo centrale: L. 196/2009 contenente la delega al Governo per l’adozione di successivi decreti legislativi attuativi dell’armonizzazione contabile delle altre amministrazioni pubbliche, escluso regioni ed enti locali

Binario attuativo territoriale: L. 42/2009 contenente la delega al Governo

per l’adozione di successivi decreti legislativi attuativi dell’armonizzazione contabile delle regioni e degli enti locali

Il doppio binario

Si è deciso di procedere parallelamente coordinando il lavoro delle

commissioni (Copaff – Commissione Tecnica Paritetica per

l’attauzione del Federalismo Fiscale e Comitato per i principi

contabili ) e stabilendo i seguenti principi di base:

Finalità del consolidamento dei conti pubblici, delle modalità e dei termini di presentazione e approvazione

Adozione di regole contabili uniformi e di un comune integrato piano dei conti

Affiancamento della Co.Fi. Con la Co.Ge. a soli scopi conoscitivi

Adozione di schemi di bilancio uniformi, articolati in missioni e programmi e riclassificabili secondo le codifiche SEC95 in modo da ricavarne informazioni per il percorso comunitario

Adozione di un sistema comune di indicatori di performance

La legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1 che identifica tale materia

tra quelle di legislazione esclusiva dello Stato

Per superare il rischio di divaricazione

Page 4: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

4

I decreti attuativi

L. 42/2009 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i(D.Lgs 126/2014)Regioni, Enti locali e loro organismi

L. 196/2009 D.Lgs. 91/2011Altre amministrazioni pubbliche

Il Dlgs 118/2011 – D.Lgs 126/2014

Il Dlgs 118/2011 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti

locali e dei loro organismi» nella prima versione è composto da 3

titoli e 3 allegati.

Il Dlgs 118/2001 viene successivamente modificato a seguito del Dlgs

126/2014.

D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126:

titolo I: principi contabili generali e applicati per le regioni, per le province autonome e gli enti locali

titolo II: principi contabili generali e applicati per il settore sanitario sanitario

titolo III: ordinamento finanziario e contabile delle regioni

titolo IV: adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale

titolo V: disposizioni finali e transitorie

Page 5: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

5

La riforma

Finalità

Ambito di applicazione

Contenuti dell’armonizzazione

Principi e regole dell’armonizzazione

Il bilancio di previsione armonizzato

Il rendiconto armonizzato

La finalità del processo di armonizzazione è di favorire la produzione

di informazioni contabili armonizzate, e dunque omogenee, allo

scopo di consentire il consolidamento dei conti sia orizzontalmente al

loro interno sia verticalmente tra loro e verso l’alto (Stato e Unione

Europea)

La finalità

All’art. 1, il Dlgs 118/2011 e s.m. i. Individua quali destinatari del

provvedimento gli enti territoriali, quali regioni, province autonome e

altri enti locali e loro organismi strumentali (Titolo I) e agli enti del

settore sanitario (Titolo II).

Ambito di applicazione

Page 6: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

6

La norma precisa che il sistema contabile è costituito principalmente

dal sub-sistema di contabilità finanziario-numeraria, il quale deve

essere affiancato a fini conoscitivi dalla contabilità economico-

patrimoniale generale.

I sistemi contabili omogenei

D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126:

TITOLO I

Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all’art. 2 del D.Lgs 267/2000 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

I principali elementi innovativi possono essere così elencati

Definizione di nuovi principi contabili

Modifica del principio della competenza finanziaria che assume la denominazione di competenza finanziaria potenziata

Introduzione di un nuovo strumento contabili denominato fondo pluriennale vincolato

Modifica del fondo crediti dubbia esigibilità

Revisione degli strumenti di programmazione e rendicontazione

Previsione del bilancio consolidato

Adozione del piano integrato dei conti

Affiancamento della Co.Ge alla Co.Fi.

Piano degli indicatori

I principi e le regole

dell’armonizzazione

Page 7: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

7

Nel Dlgs 118/2011 e s.m.i. sono identificati:

Principi contabili generali, che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono uniformarsi le norme regolamentari per orientare l’ente

Principi contabili applicati, che costituiscono criteri particolari di valutazione e di iscrizione delle singole poste e garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici.

Per la prima volta i principi contabili si approvano con legge

I nuovi principi contabili

D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126:

TITOLO I

Art. 3 Principi contabili generali e applicati

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono: il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

I principi generali

(All. 1 dlgs 118/2011)

Principio

dell’annualità

I documenti previsionali e consuntivi di

bilancio hanno cadenza temporale e

orizzontale annuale

Principio dell’unità Il complesso unitario delle entrate in

bilancio finanzia la totalità delle spese

Principio

dell’universalità

Ogni evento gestionale previsto e

realizzato deve essere espresso tramite

il bilancio. Sono vietate le gestioni fuori

bilancio

Principio

dell’integrità

Le entrate devono essere espresse al

lordo delle spese sostenute, le spese

devono essere iscritte al lordo delle

relative entrate

Page 8: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

8

I principi generali

Principio della

veridicità,

correttezza,

attendibilità e

comprensibilità

La rappresentazione contabile deve essere

veritiera (ovvero più vicino possibile al

vero), corretta (ossia effettuata secondo le

regole), attendibile (senza errori e distorsioni

rilevanti) e comprensibile (intellegibile e

fruibile)

Principio della

significatività e

rilevanza

Significativa poiché risponde alle esigenze

informative dell’utilizzatore e rilevante se la

sua omissione o errata rappresentazione

può influenzare il processo decisionale

Principio della

flessibilitàPuò essere modificata per tener conto di

eventi gestionali nuovi ed imprevisti

Principio della

congruità

I fini del bilancio devono essere congrui

rispetto ai mezzi disponibili

I principi generali

Principio della

prudenzaNei documenti previsionali vanno iscritte solo

le componenti positive ragionevolmente

disponibili nel periodo oggetto di previsione e

quelle negative limitatamente agli impegni

sostenibili. Nei documenti consuntivi solo le

componenti positive realizzate e quelle

negative anche se non definitivamente

realizzate.

Principio della

coerenza

Coerenza interna: sequenzialità sistematica

tra rilevazioni preventive, concomitanti e

consuntive

Coerenza esterna: continuità dell’intero

sistema contabile preventivo-

concomitante-consuntivo con i livelli

superiori di governo.

Page 9: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

9

I principi generali

Principio della

continuità e

costanza

Le rappresentazioni e le valutazioni di

bilancio devono essere fatte nella

prospettiva della continuità dell’attività.

I criteri di valutazione devono essere

mantenuti nel tempo

Principio della

comparabilità e

verificabilità

I documenti di bilancio devono essere

confrontabili nel tempo e nello spazio.

Verificabile è l’informazione per la

quale è possibile ricostruire il suo

processo di formazione.

Principio della

neutralità e

imparzialità

Le informazioni devono essere

asettiche, ovvero scevre e indipendenti

rispetto agli utilizzatori e suoi costruttori

I principi generali

Principio della

pubblicitàL’informativa deve essere resa

disponibile

Principio

dell’equilibrio di

bilancio

È richiesto il pareggio tra entrate e

spese, obbligatorio per il preventivo.

Principio della

competenza

economica

I componenti economici sono imputati,

e quindi registrati, nell’esercizio in cui le

operazioni poste in essere hanno dato

luogo agli stessi.

Principio della

prevalenza della

sostanza sulla

forma

Bisogna dare prevalenza alla sostanza

dell’operazione piuttosto che alla

forma in cui si presenta

Page 10: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

10

I principi generali

Principio della

competenza

finanziaria

È il criterio di imputazione agli esercizi

finanziari delle obbligazioni

giuridicamente perfezionate attive e

passive (accertamenti e impegni).

Le previsioni del bilancio di previsione

hanno carattere autorizzatorio per

ciascuno degli esercizi costituendo un

limite agli impegni e ai pagamenti,

fatta eccezione per le partite di giro e

le anticipazioni di cassa. La funzione

autorizzatoria fa rifermento anche alle

entrate di competenza e di cassa per

l’accensione di prestiti.

I principi contabili applicati

D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126:

TITOLO I

Art. 3 Principi contabili generali e applicati

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

a) della programmazione (allegato n. 4/1);

b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);

c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);

d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

Page 11: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

11

I principi contabili applicati

I principi contabili applicati sono aggiornati con

decreto del Ministero delle Finance di concerto con il

Ministero dell’Interno su proposta della Commissione

per l’armonizzazione contabile.

La Commissione per l’armonizzazione contabile è

istituita, ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 126/2014, presso il

Ministero delle Finanze.

La Commissione per l’armonizzazione contabile ha il

compito di promuovere l’armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali

e loro organismi ed enti strumentali.

Principio contabile applicato

competenza finanziaria – documento 4/2

Il principio è il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle

obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionale.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive,

che danno luogo ad accertamenti di entrate e ad impegni di spesa

devono essere registrate nelle scritture contabili in cui l’obbligazione

è perfezionata con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione

viene a scadenza.

Per scadenza dell’obbligazione lo stesso principio individua il

momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. Un credito è esigibile

quando non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è quindi

consentito pretendere l’adempimento.

Tale principio, di fatto avvicina la fase della competenza con la

cassa oltre che a verificare i residui attivi e passivi che possono

essere mantenuti nelle scritture contabili.

Page 12: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

12

La competenza finanziaria

potenziata

La nuova formulazione del principio introduce tra il momento della nascita dell’obbligazione e quello dell’estinzione un ulteriore elemento rilevante ai fini della registrazione contabile quello della scadenza dell’obbligazione. Questa rappresenta la fase in cui il debito diviene esigibile.

Ne consegue che mentre in passato una volta sorta l’obbligazione essa trovava iscrizione nella gestione dei residui sino alla sua completa estinzione, nella nuova formulazione si conserva il residuo solo quando ci si trova di fronte ad un credito/debito certo, liquido ed esigibile. In caso contrario sarà rinviato agli esercizi successivi.

La disciplina delle

entrate

Page 13: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

13

La disciplina delle entrate

Si individuano ora tre momenti dell’obbligazione

giuridica:

La nascita dell’obbligazione a seguito della quale l’accertamento dell’entrata è registrato nelle scritture contabili

La scadenza dell’obbligazione, in considerazione della quale l’entrata è imputata alle scritture contabili di un dato esercizio. È questo il momento in cui l’obbligazione è esigibile

L’estinzione dell’obbligazione, in relazione alla quale lentata è registrata in termini di cassa

La contabilità finanziaria:

l’accertamento

L’accertamento è la fase dell’entrata attraverso

la quale sono verificati e attestati dal soggetto

cui è affidata la gestione:

La ragione del credito;

Il titolo giuridico che supporta il credito;

L’individuazione del soggetto debitore;

L’ammontare del credito;

La relativa scadenza

Contabilità ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i

Contabilità ex

D.Lgs 267/2000

Punto 3.1 all. 2

Page 14: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

14

La Contabilita’ Finanziaria:

l’accertamento

L’accertamento:

1. presuppone idonea documentazione

2. si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale

vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti

3. con il medesimo documento gestionale si da’ atto

specificamente della scadenza del credito in relazione a

ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio

pluriennale

La Contabilita’ Finanziaria:

l’accertamento

L’iscrizione della posta contabile nel bilancio annuale e

pluriennale avviene in relazione al criterio della scadenza

del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

Sono accertate per intero anche le entrate di dubbia e

difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione

integrale (come ad esempio sanzioni amministrative al

codice della strada; proventi derivanti dalla lotta

all’evasione) in relazione ai quali si calcola

l’accantonamento per crediti di dubbia esigibilità.

L’accertamento delle entrate avviene distinguendo tra le

entrate ricorrenti e quelle non ricorrenti

Page 15: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

15

L’accertamento

L’accertamento dell’entrata è registrato quando

l’obbligazione è perfezionata, con imputazione alle

scritture contabili riguardanti l’esercizio in cui

l’obbligazione viene a scadenza

È vietato l’accertamento attuate di entrate future

Consideriamo un trasferimento statale a un ente

locale assegnato nel 2013 per un ammontare di

euro 100 ma destinato ad essere incassato nel 2013

solo per il 30% e per il 70% nel 2014.

Accertamento confronto vecchia e nuova impostazione

Accertamenti con regole

attuali

Accertamenti secondo

la regola sperimentale

2013 100 30

2014 70

Page 16: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

16

Esempio accertamento

Lo Stato trasferisce ad un ente locale nel 2015 euro

200.000. L’ente locale potrà incassare € 140.000 ne

2015 ed euro 60.000 nel 2016.

PRIMA Accertamento euro 200.000 nel 2015 e zero nel 2016

ADESSO Accertamento euro 140.000 nel 2015 ed euro 60.000

nel 2016

Il principio della competenza finanziaria potenziata avvicina il momento

dell’accertamento a quello dell’incasso

L’accertamento

Le modalità di accertamento sono delineate nel Dlgs 118/2011.

La regola generale prevede l’imputazione contabile in

relazione alla scadenza.

Per le entrate a carattere tributario l’accertamento avviene a seguito

dell’emissione dei ruoli

Per le entrate patrimoniali e quelle connesse alla gestione di servizi a

carattere produttivo o a tariffe o contribuzione a seguito dell’emissione

di liste di carico o per acquisizione diretta

Per le entrate relative a partite compensative in corrispondenza

dell’assunzione di impegno

Per le entrate da trasferimento a seguito della comunicazione dei dati

identificativi dell’atto amministrativo erogante

Per le altre entrate mediante contratti, provvedimenti giudiziari, …

Per le entrate derivanti dall’assunzione di prestiti nel momento in cui vi è

la stipula del contratto di mutuo o prestito ed è imputato nell’esercizio in

cui lo stesso è esigibile

Page 17: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

17

L’accertamento

Voci di entrata Criterio di imputazione degli accertamenti di entrata

Entrate tributarie La regola generale è quella della esigibilità del credito (punto

3.6 lett. a)

Entrate tributarie gestite con

ruolo ordinario e con liste di

carico (punto 3.7.1)

Sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è

emesso il ruolo.

Entrate da emissione ruoli

coattivi (punto 3.7.1)

I ruoli coattivi in quanto relativi ad entrate già accertate non

comportano l’accertamento di nuove entrate (punto 3.7)

Entrate tributarie riscosse per

autoliquidazione (punto 3.7.5)

Sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la

data di chiusura del rendiconto

Entrate tributarie riscosse

attraverso il bilancio dello

Stato o di altra PA (punto 3.7.2)

Sono accertate nell’esercizio in cui è stato adottato l’atto

amministrativo di impegno della corrispondente amministrazione

Entrate da avvisi di

accertamento di entrate

tributarie (punto 3.7.1)

L’accertamento contabile è registrato quando l’avviso diventa

definitivo (sempre che il contribuente nel frattempo non abbia

effettuato il pagamento).

Entrate da tasse

automobilistica, licenze

caccia, pesca,… (punto 3.7.5)

Accertamento per cassa

Entrate derivanti dalla lotta

all’evasione delle entrate

tributarie (punto 3.7.6)

Accertate per cassa, salvo nei casi in cui la lotta all’evasione è

attuata attraverso l’emissione di ruoli e liste di carico, accertate

sulla base dei documenti formali emessi dall’ente e imputati

all’esercizio in cui l’obbligazione scade.

Tributo Modalità di accertamento

Addizionale comunale IRPEF Entrate riscosse per autoliquidazione

Altre addizionali comunali di tributi diretti Entrate riscosse per autoliquidazione

Addizionali provinciali di tributi diretti Entrate riscosse per autoliquidazione

Cedolare secca Entrate riscosse attraverso il bilancio dello Stato

Imposta municipale propria Entrate riscosse per autoliquidazione

Imposta comunale sugli immobili Avviso di accertamento

Imposta sulle assicurazioni Accertamento per cassa

Imposta sulle assicurazioni RC auto Accertamento per cassa

Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico

(PRA)

Accertamento per cassa

Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni Entrate gestite per ruolo

Imposta sulle insegne Entrate gestite per ruolo

Imposta di soggiorno Entrate riscosse per autoliquidazione

Tasse sulle concessioni comunali Entrate gestite tramite ruoli

Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e

igiene dell’ambiente

Entrate gestite tramite ruoli

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Entrate gestite tramite ruoli

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche Entrate gestite per ruolo

Compartecipazione IVA ai Comuni Entrate riscosse attraverso il bilancio dello Stato

Compartecipazione IRPEF ai Comuni Entrate riscosse attraverso il bilancio dello Stato

Compartecipazione IRPEF alle Province Entrate riscosse attraverso il bilancio dello Stato

Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi Entrate gestite per ruolo

Altre compartecipazioni alle Province Entrate riscosse attraverso il bilancio dello Stato

Altre compartecipazioni ai Comuni Entrate riscosse attraverso il bilancio dello Stato

Fondi perequativi dallo Stato Entrate riscosse attraverso il bilancio dello Stato

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia Autonoma Entrate riscosse attraverso bilancio di altra amministrazione

Page 18: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

18

L’accertamento

Per quanto riguarda le entrate da Trasferimenti e contributi da

amministrazioni pubbliche al punto 3.6 si specifica che la scadenza del

credito coincide con l’esercizio finanziario in cui è adottato l’atto

amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, con

particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il

trasferimento è erogato. A tal fine, l’ordinamento contabile prevede che

ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre

amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari.

L’accertamento

Voci di entrata Criterio di imputazione degli accertamenti di entrata

Proventi dei servizi pubblici (punto 3.8)

Sono accertati sulla base di idonea documentazione e imputate all’esercizio in cui il servizio è reso all’utenza (punto 3.8 all. 2)

Interessi attivi (punto 3.9) Imputati all’esercizio in cui l’obbligazione risulta esigibileLe entrate per interessi di mora sono accertate al momento dell’incasso (punto 3.9 all. 2)

Gestione beni pubblici (punto 3.10)

Le entrate derivanti dalle gestioni di beni immobili sono accertate sulla base dell’idonea documentazione e imputate all’esercizio in cui l’entrata è esigibile (punto 3.10 all. 2)

Concessione diritti subeni demaniali o patrimoniali (punto 3.16)

Sono accertate a seguito dell’emanazione dell’atto amministrativo con imputazione contabile all’esercizio previsto nell’atto amministrativo per l’esecuzione obbligatoria pecunaria (punto 3.16 all. 2)

Entrate da sanzioni codice della strada (esempio 4)

l’accertamento delle sanzioni avviene alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l’obbligazione esigibile;

Page 19: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

19

L’accertamentoVoci di entrata Criterio di imputazione degli accertamenti di entrata

Alienazione beni immobili (punto 3.13)

L’accertamento è effettuato al momento del rogito con imputazione all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniariaNel caso in cui il contratto preveda il pagamento differito è consentito l’accertamento dell’entrata purchè il pagamento non vada oltre i 12 mesiSe l’entrata è incassata prima del rogito l’accertamento è registrato per cassa (punto 3.13 all. 2)

Cessione dirittidi superficie (punto 3.15)

L’accertamento è effettuato al momento del rogito con imputazione all’esercizio previsto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria. Se l’entrata è incassata prima del rogito l’accertamento è registrato per cassa.

Cessione altribeni(punto 3.14)

L’obbligazione giuridica attiva nasce con il passaggio di proprietà e in tale momento deve essere accertata l’entrata con imputazione all’esercizio previsto per l’esecuzione pecuniaria (punto 3.13 all. 2)

Permessi di costruire (punto 3.11)

La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la quota relativa al costo di costruzione è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

L’accertamento

Voci di

entrata

Criterio di imputazione degli accertamenti di entrata

Mutui L’accertamento è effettuato al momento della stipula del

contratto con imputazione sull’esercizio in cui la somma è

esigibile, ovvero quando il finanziatore rende disponibili le

somme. In genere ciò accade alla stipula del contratto.

Apertura di

credito

L’accertamento e l’imputazione avviene sulla base delle

erogazioni. L’utilizzo dell’apertura di credito è effettuata sulla

base delle necessità di finanziare i correlati impegni di spesa.

Gli importi dei singoli accertamenti e i relativi esercizi di

imputazione dell’entrata corrispondono a quelli degli

impegni sulla base del cronoprogramma.

Page 20: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

20

Il Fondo Crediti di Dubbia

Esigibilità – Principio contabile

applicato 4/2 punto 3.3

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è

effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia

esigibilità.

Tale fondo è da iscrivere nella parte spesa e dovrebbe scongiurare

l’accertamento di entrate non certe attraverso la costruzione di un

vero e proprio fondo rischi diretto a evitare l’utilizzo di entrate di

dubbia e/o difficile esazione.

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non può

essere oggetto di impegno e genera pertanto una economia di

bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come

quota accantonata.

Il Fondo Crediti di Dubbia

Esigibilità

In sede di bilancio di previsione:

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione.

Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l’accantonamento al fondo è effettuato per l’interoimport come quota accantonata.

Page 21: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

21

Il Fondo Crediti di Dubbia

Esigibilità

In sede di rendiconto:

fin dal primo esercizio l’ente accantona nell’avanzo di

amministrazione l’intero importo del fondo crediti di

dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il

fondo allegato al rendiconto di esercizio.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non

risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di

amministrazione.

La determinazione del Fondo

Crediti di Dubbia Esigibilità

1. individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

la scelta dell’entrata da prendere in considerazione ai fini del calcolo della quota da accantonare è lasciata alla valutazione del singolo ente. Si tenga presente che lo stesso legislatore esclude dal calcolo crediti:

Proventi da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione di impegno da parte dell’amministrazione erogante

Assistiti da fidejussioni

Relative a entrate tributarie che per i nuovi principi sono accertate per cassa

Page 22: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

22

Il Fondo Crediti di Dubbia

Esigibilità

2. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la

media tra:

incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5

esercizi

nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con

riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui

Il FCDE

Il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

A. media semplice:

a) Media fra totale incassato e totale accertato;

b) Media dei singoli rapporti annui.

B. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio -rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

C. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Page 23: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

23

Il FCDE

il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità

R8 = incassi competenza più residui anno 2010

R9 = incassi competenza più residui anno 2011

R10 = incassi competenza più residui anno 2012

R11 = incassi competenza più residui anno 2013

R12 = incassi competenza più residui anno 2014

A8 = accertamenti di competenza per anno 2010

A9 = accertamenti di competenza per anno 2011

A10 = accertamenti di competenza per anno 2012

A11 = accertamenti di competenza per anno 2013

A12 = accertamenti di competenza per anno 2014

IL FCDE: calcolo della

percentuale

Le modalità di calcolo alternative sono:

[(R1/A1)+(R2/A2)+(R3/A3)+(R4/A4)+(R5/A5)]/5

(R1+ R2 + R3 + R4 + R5)/(A1+A2+A3+A4+A5)

(R1*0,10+R2*0,10 + R3*0,10+ R4*0,35 + R5 *

0,35)/(A1*0,10+A2*0,10 + A3*0,10+ A4*0,35 + A5*0,35)

[0,10*(R1/A1)+ 0,10*(R2/A2)+ 0,10*(R3*A3)+

0,35*(R4/A4)+0,35*(R5/A5)]/100

Page 24: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

24

Il FCDE

IL FCDE

Page 25: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

01/11/2015

25

IL FCDE

3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2.

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle

quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata risulta superiore