Centro Studi Enti Locali...Bilancio di previsione Enti Locali 2019/2021 ... tutte le Faq diffuse...

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Mutui dalle estinzioni anticipate alle rinegoziazioni, alle criticità legate al finanziamento delle spese di progettazione Bilancio di previsione Enti Locali 2019/2021 in G.U. il Decreto che ufficializza l’annunciata proroga al 31 marzo 2019 Compensi 2019 a Revisori di Enti Locali adeguamento compensi, limiti massimi e minimi, rimborso spese e riduzione del 10% Revisorenews Centro Studi Enti Locali Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate ISSN 2532-2583 Supplemento ad Entilocalinews n. 6 dell’11 febbraio 2019 NUMERO 02 Anno XVII 11 febbraio 2019

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  • Mutuidalle estinzioni anticipate alle rinegoziazioni, alle criticità legate al finanziamento delle spese di progettazione

    Bilancio di previsione Enti Locali 2019/2021in G.U. il Decreto che ufficializza l’annunciata proroga al 31 marzo 2019

    Compensi 2019 a Revisori di Enti Localiadeguamento compensi, limiti massimi e minimi, rimborso spese e riduzione del 10%

    RevisorenewsCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate

    ISSN

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    Supplemento ad Entilocalinews n. 6 dell’11 febbraio 2019

    NUMERO

    02Anno XVII

    11 febbraio 2019

  • 11 febbraio 2019

    SOMMARIORevisorenewsCentro Studi Enti Locali

    Revisorenews Centro Studi Enti LocaliRivista mensile di approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate

    COLLABORANO ALLA RIVISTA:Avv. Stefano Ciulli, Avvocato, consulente di Enti Locali e Docente in corsi di formazioneDott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista e Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica localeDott. Sergio Cucchi, già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di Amministrazioni pubblicheProf. Ciro D’Aries, Dottore Commercialista, Docente e PubblicistaDott. Claudio Galtieri, Magistrato della Corte dei contiDott.ssa Anna Guiducci, Dirigente Servizi Finanziari Comune di ArezzoDott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale dell’Anci, Consulente AncirispondeDott. Gianfranco Ponis, Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore LegaleDott. Stefano Quarchioni, Dottore commercialista, Revisore dei Conti, Consulente di Enti PubbliciDott. Fabio Sciuto, Delegato Regione Sicilia Centro Studi Enti Locali

    COMITATO DI REDAZIONE:Enrico Ciullo, Calogero Di Liberto, Luca Eller Vainicher, Luciano Fazzi, Federica Giglioli, Alessandro Maestrelli, Alessio Malucchi, Gabriele Nardi, Stefano Paoli, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Alessio Tavanti, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco VegniSegreteria di redazione: Francesca CombattiResponsabile: Fabrizio Mandorlini

    Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali S.p.a.Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237E-Mail: [email protected] internet: www.entilocali-online.it

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    Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani

    Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamentoAbbonamento annuale: Euro 105,00 Iva compresa Arretrati e numeri singoli: Euro 6,00 Iva compresaLa Rivista viene inviata mensilmente agli abbonati tramite e-mail.

    INDICE DEGLI ARGOMENTIWHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTIMutuidalle estinzioni anticipate alle rinegoziazioni, alle criticità legate al finan-ziamento delle spese di progettazionedi Gianfranco Ponis ...................................................................... pag 04

    NOTIZIARIOBilancio di previsione Enti Locali 2019/2021in G.U. il Decreto che ufficializza l’annunciata proroga al 31 marzo 2019...................................................................................................... pag 09

    Crisi Enti Localifissati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale ......................... pag 09

    NOTIZIARIO FISCALEFatturazione elettronicatutte le Faq diffuse dall’Agenzia delle Entrate di interesse per gli Enti Locali ............................................................................................ pag 12

    Fatturazione elettronica negli appalti pubbliciin G.U. il Decreto attuativo delle norme comunitarie, interessati gli Enti Locali ............................................................................................ pag 20

    “E-fatture”obbligatorio il formato elettronico anche per quelle richieste per operazio-ni rientranti nel commercio al minuto ............................................ pag 21

    Dichiarazione “Iva/2019”approvato il Modello definitivo e le relative Istruzioni ministeriali ... pag 22

    Dichiarazione “Irap/2019”approvati il Modello e le Istruzioni ministeriali ............................... pag 25

    Dichiarazione dei sostituti d’impostaapprovati la “CU 2019” e il Modello “770/2019”, con le relative Istruzioni ministeriali ..................................................................................... pag 31

    Dichiarazione “730/2019”approvato il Modello e le relative Istruzioni ministeriali .................. pag 34

    “Pacificazione fiscale”definite le modalità di attuazione della “definizione agevolata dei processi verbali di constatazione” ............................................................... pag 35

    Imposta di bolloin G.U. le specifiche sulla nuova modalità di pagamento per le “E-fatture”...................................................................................................... pag 36

    Ivaaliquota ordinaria sui servizi di gestione e manutenzione delle “attrezza-ture sanitarie” di nuova realizzazione in quanto non accessori .... pag 37

    Acquisto di libri in ambito comunitario per la successiva rivenditaforniti chiarimenti in merito al regime c.d. “monofasico” ................ pag 38

    Iva e Imposte indiretteil trattamento fiscale del conferimento e redistribuzione di aree in un Con-sorzio di urbanizzazione ............................................................... pag 39

    GLI APPROFONDIMENTICompensi 2019 a Revisori di Enti Localiadeguamento compensi, limiti massimi e minimi, rimborso spese e ridu-zione del 10%di Giuseppe Vanni e Nicola Tonveronachi ..................................... pag 42

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    SOMMARIORevisorenewsCentro Studi Enti Locali

    “Legge di bilancio 2019”la gestione del risultato di amministrazione negli Enti in disavanzodi Anna Guiducci ........................................................................... pag 47

    Società “in house” falliteil parere della Corte Sicilia sul divieto di costituire nuove Società per la gestione dei medesimi servizidi Giuseppe Girlando .................................................................... pag 57

    Tributi localile principali novità introdotte dalla “Legge di bilancio”di Alessandro Maestrelli ................................................................ pag 58

    QUESITIIvaun’impresa fornitrice ha diritto di rivalersi sul Comune della maggior Iva accertata dall’Erario e versata ?di Francesco Vegni ....................................................................... pag 62

    Servizio “Tesoreria” comprendente l’amministrazione di titoli e valoriil compenso è assoggettato al regime di esenzione Iva ?di Francesco Vegni ....................................................................... pag 63

    Indennità previste per l’esproprio di aree e per la costituzione della servitùsono soggette ad Iva ?di Francesco Vegni ....................................................................... pag 65

    LA GIURISPRUDENZAResponsabilitàcondanna dei Presidenti di Giunta e Consiglio di una Provincia per inde-biti rimborsi di spese di rappresentanzadi Antonio Tirelli ............................................................................. pag 66

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    WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

    Entro il prossimo 28 febbraio i Comuni che nel 2018 han-no posto in essere e concluso procedure di estinzione anticipata di mutui, sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’Interno - Dipartimento finanza locale - la rendiconta-zione propedeutica all’ottenimento dei contributi specifica-tamente previsti per gli iter accelerati di restituzione dei debiti di finanziamento chiusi entro il 31 dicembre u.s..Aldilà dei tecnicismi adempimentali, per i quali si segnala, per un eventuale approfondimento,la pagina web della Di-rezione centrale della Finanza Locale: http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html, va evidenziato che l’art. 9-ter del Dl. n. 113/16 ha previsto contributi per l’estinzione an-ticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari dei Comuni per gli esercizi: 2016, 2017 e 2018 (Euro 48 milioni l’anno).La fruizione del contributo (ottenibile attraverso la trasmis-sione telematica dei Modelli “A” e “B” scaricabili dal sito del Ministero dell’Interno) spetta solo per i mutui già indi-cati in fase previsionale e nel limite massimo riconosciuto al singolo Ente.Sebbene l’Organo di Revisione non sia direttamente coin-volto nella procedura menzionata, posto che il parere di quest’ultimo - sul ricorso all’indebitamento - è una fun-zione legislativamente attribuita al Revisore dall’art. 239, comma 1, lett. b), del Tuel, approfittiamo del monitoraggio di questa scadenza per fare il punto, con il Responsabile finanziario comunale, sui mutui ancora in piedi ad inizio esercizio, oltre che sulla futura politica di indebitamento e di rinegoziazione, prevedibilmente già impostata dall’En-te, con la stesura del bilancio di previsione 2019-2021.Va detto, inoltre, che è riconoscibile una concreta propen-sione del Legislatore nei confronti dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui, che

    il Comune è abilitato ad impiegare purché entro le delimi-tazioni poste dall’art. 187, comma 2, lett. e), del Dlgs. n. 267/00, ponderando opportunamente l’adeguatezza com-plessiva dell’operazione, sia in relazione alla gestione cor-rente che a quella futura (si veda, per un approfondimen-to, la Delibera n. 111/2018 della Corte dei conti, Sezione Regionale controllo Veneto).La trattazione di questo argomento è d’uopo, proprio in questi giorni,per il verificarsi di una medesima situazione, piuttosto complessa, in moltissimi Comuni. Cerchiamo di esplicarla.Il “Codice degli appalti” (artt. 21 e 23, Dlgs. n. 50/16) “co-stringe” spesso gli Enti ad allestire progetti di primo livello decisamente complessi e, quindi, onerosi. Tuttavia l’iter progettuale risulta indispensabile per poter accedere, in un secondo passaggio, ai finanziamenti destinati all’opera pubblica. L’accresciuta “pesantezza” della progettazione, propedeutica all’inserimento dell’opera nel Dup e nel bi-lancio preventivo, sta spingendo verso il ricorso a varie forme di indebitamento, necessarie per garantire l’acces-so a eventuali contributi statali o europei sull’opera da re-alizzare.In particolare, la maggior parte degli Enti si è orientata verso 2 possibilità offerte dal panorama dei finanziamenti onerosi: - il mutuo per spese di progettazione finalizzate alla rea-lizzazione di un’opera pubblica, di solito concesso an-che per le sole spese di progettazione di primo livello, a condizione che siano finalizzate alla realizzazione di un’opera pubblica;

    - il “Fondo rotativo per la progettualità” (Frp), disciplina-to dalla Circolare n. 1250/2003 della Cassa depositi e prestiti, da rimborsare entro 60 giorni dalla definizione

    Mutuidalle estinzioni anticipate alle rinegoziazioni, alle criticità legate al finanziamento delle spese di progettazioneIl punto sulle politiche di ricorso all’indebitamento

    del Dott. Gianfranco Ponis - Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore Legale

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    della provvista necessaria a finanziare l’opera pubblica o entro tre anni dalla prima erogazione, nel caso in cui la provvista non sia stata perfezionata o sia comunque venuta meno la volontà di realizzare l’opera (in caso di mancato rimborso, il Ministero dell’Interno blocca una quota del contributo statale).

    Vediamo ora di approcciare l’argomento dall’ottica del ri-scontro di verifica del Revisore.Il Legislatore armonizzato affermando, al punto 3.20 dell’Allegato n. 4.2 al Dlgs. n. 118/11, chele operazioni di indebitamento vanno registrate tra le accensioni di prestiti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 17, del-la Legge n. 350/03, ha voluto preliminarmente delineare, con chiarezza, quelle che sono le fattispecie di finanzia-mento di cui l’Ente locale può disporre.Il Comune, in coerenza con l’art. 119 della Costituzione1, può: contrarre mutui, emettere prestiti obbligazionari, av-viare cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti,ad attività finanziarie e non, perfezionare operazio-ni derivate di swap, dare il via ad iniziative di leasing finan-ziario. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito dall’Ente a seguito della definitiva escussione della garanzia, fermo restando il diritto di rivalsa nei con-fronti del debitore originario.Il Tuel, con l’art 202, pone 2 vincoli perentori per il ricorso all’indebitamento da parte degli Enti Locali: - le condizioni di ammissibilità, espressamente previste dal Legislatore;

    - la finalità sottesa: la realizzazione degli investimenti. Va evidenziata la fattispecie particolare della contrazione di mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilan-cio che, comunque, con la tassativa normazione di cui all’art. 194 Tuel, non esce dai 2 presupposti sopra indicati. Soddisfatti gli elementi congetturati ed ottenuto il mutuo, le connesse entrate ottenute dal Comune hanno – in ogni caso – destinazione vincolata.La Legge “rinforzata” n. 243/12 attuativa dell’art. 81 della CostituzioneL’art 10 della Legge n. 243/12, attuativa dell’art. 81 della Costituzione, disciplina il ricorso all’indebitamento delle Regioni e degli Enti locali, stabilendo che le operazioni di indebitamento devono essere effettuate sulla base di intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio della gestione di cassa fi-nale del complesso degli enti territoriali della Regione in-

    teressata, compresa la Regione stessa. Allo stato attuale, quindi, un Ente Locale può fruire di risorse derivanti da un mutuo, da destinare esclusivamente a spese di inve-stimento, soltanto nel contesto del mantenimento di un livello complessivo di indebitamento tale da garantire “l’e-quilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione”. Le condizioni di ammissibilitàIl Legislatore ha espresso con chiarezza, negli artt. 203 e 204 del Tuel, le condizioni (imprescindibili) di ammissibilità alla fruizione di un finanziamento. L’Ente può beneficiarne solo se è in grado di soddisfare le seguenti condizioni: - avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente a quello in cui si intende de-liberare il ricorso a forme di indebitamento;

    - avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti (se, ad esercizio avviato, sopraggiungessero nuove esigenze di indebita-mento, l’Organo Consiliare, al fine di coprirne i derivanti oneri finanziari e le connesse spese di gestione,dovrebbe preliminarmente adeguare il “Documento unico di pro-grammazione” (Dup) e, contestualmente, adottare ap-posita variazione al bilancio di previsione;

    - l’importo annuale dei nuovi interessi passivi derivanti, sommato a quelli dei mutui precedentemente contrat-ti, a quelli dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quelli delle aperture di credito stipulate e a quelli derivanti da garanzie prestate ai sensi dell’art. 207 Tuel, al netto di eventuali contributi statali e regionali in conto interessi introitati, non deve superare il 10% delle entrate relative ai primi 3 Titoli (di entrata) del rendicon-to del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione del mutuo. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguar-danti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono a tale limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l’Ente ha accantonato l’intero importo del debito garantito.

    Gli elementi essenziali del contratto di mutuo da va-lutareI contratti di mutuo sottoscritti con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dall’Istituto per il credito sportivo devo-no, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:a) l’ammortamento non può avere durata inferiore ai 5

    1 Art 119, comma 6, della Costituzione: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”.

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    anni;b) la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata

    al 1° gennaio dell’anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell’ammorta-mento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell’anno successivo e, per i contratti stipula-ti nel primo semestre dell’anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno;

    c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota inte-ressi;

    d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo devono essere corrisposti gli eventuali interessi di pre-ammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al mede-simo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell’ammor-tamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l’ammortamento del mutuo inizi dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati - allo stesso tasso del mutuo - dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre succes-sivo e dovranno essere versati dall’ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;

    e) deve essere indicata la natura della spesa da finanzia-re con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta ap-provazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;

    f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodica-mente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto.

    Verifichiamo il trattamento contabile del debitoIl debito deve essere iscritto nel bilancio dell’Ente che provvede all’effettivo pagamento delle rate di ammorta-mento (anche se il pagamento risulta effettuato a seguito di delegazione di pagamento).E’ questo il punto fermo del disposto contenuto nell’art. 1, comma 76, della Legge n. 311/04, precetto poi ripreso dal Legislatore armonizzato al punto 3.20 dell’Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11. Il Revisore quindi dovrà verificare che il debito derivante dal mutuo oggetto di riscontro sia effettivamente iscritto nel bilancio dell’Amministrazione che assume l’obbligo di corrispondere le rate di ammortamento all’istituto conce-dente, a nulla rilevando che il ricavato del prestito sia de-stinato ad un’Amministrazione pubblica diversa. L’Ente beneficiario del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte all’istituto finanziatore da un’altra Amministrazione, iscrive il ricavato del prestito

    tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vinco-lo di destinazione agli investimenti. L’istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell’operazione di finanzia-mento, ne dà notizia all’Amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamen-te alla contabilizzazione del ricavato dell’operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all’iscrizione del corrispon-dente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di convenire alla regolazione contabile dell’operazione. Nel caso in cui il pagamento delle rate di ammortamento risulti effettuato - pro quota - da più Enti, anche il debito deve essere iscritto - pro quota - nei bilanci degli Enti coinvolti.Qualora il Comune fruisse della cancellazione o dell’as-sunzione di un proprio debito da parte di un altro Ente, il Revisore dovrebbe verificare l’avvenuta registrazione (in entrambi i casi) di un trasferimento in conto capitale in en-trata e, contestualmente, il rimborso del prestito oggetto dell’operazione (Punto 5.5 dell’Allegato n. 4/2).Un portato significativo della riforma sull’armonizzazione contabile (punto n. 11.3 dell’Allegato n. 4/2), in termini di innovazio-ne, si concreta nell’attribuzione della funzione “autorizza-toria” al Titolo 6° delle entrate: accensioni di prestiti. L’accertamento delle entrate correlate all’introito del finanziamentoL’Ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori: i punti 3.18 e ss. del Principio Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11 enucleano in maniera sintetica ma esaustiva tutti gli elementi del pro-cesso di accertamento dei proventi derivanti da finanzia-mento.Un’entrata scaturente da una contrazione di prestito è ac-certata nel momento in cui è stipulato il relativo contratto o, se specificatamente normata “ex lege”, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L’accertamen-to è imputato all’esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile ovvero quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento. Nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della sottoscrizione del contratto. Con l’avvento però del Prin-cipio della competenza finanziaria potenziata, i correlati impegni relativi alle spese di investimento vanno imputati all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. In questo contesto, l’inerenza tra l’entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (Fpv).Va segnalato che, qualora sussistesse un precetto di legge che autorizzasse il Comune ad indebitar-si in relazione ad obbligazioni già scadute contabilizzate in esercizi precedenti, l’Ente non potrebbe, in tale fattispe-

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    cie, dar adito al Fondo pluriennale vincolato.Qualora la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finan-ziatore) rendesse immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all’Ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (dando luogo ad interessi attivi). Da qui l’esigenza di un immediato accertamento: il Co-mune registra, tra le spese, l’impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al depo-sito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emes-so per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito. A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito banca-rio, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento delle somme destinate ad essere preleva-te dal conto di deposito.La contabilizzazione dell’effettivo aumento del valore no-minale dell’indebitamento è effettuata attraverso l’accerta-mento dell’intero importo del nuovo debito e la contabiliz-zazione delle riscossioni riguardanti: - i proventi del debito effettivamente incassati; - la quietanza riguardante il mandato emesso a favore del proprio bilancio concernente gli oneri finanziari sostenuti al momento dell’accensione del prestito.

    Connessioni tra le scelte di indebitamento ed il mante-nimento dell’equilibrio economico-finanziarioIl Legislatore armonizzato, nel principio sulla competenza finanziaria potenziata – Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11 (punti 3.17 e ss.) – pone rilevante enfasi alle scelte di in-debitamento, soprattutto se poste in relazione all’impre-scindibile esigenza del costante mantenimento degli equi-libri economico-finanziari nel tempo.Il Revisore dovrà verificare (soprattutto dal punto di vi-sta dell’attendibilità) che l’atto consiliare di approvazione dell’appello al prestito da terzi, per il finanziamento delle spese di investimento programmate, sia munito di un’e-splicita affermazione circa la deficitarietà di risorse finan-ziarie alternative (utilizzabili per il medesimo scopo) che non determinino oneri indotti per il bilancio dell’ente. In questo senso, occorrerà condurre un’attenta valutazione preventiva di “credibilità contabile”, prima di “esporsi” con un parere che è reso obbligatorio dall’art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del Tuel.In un’ottica di riscontro del mantenimento (da parte dell’En-te) dell’equilibrio patrimoniale, è opportuno che l’Organo di Revisione accerti l’effettiva correlazione tra il periodo di ammortamento dell’indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti collegati potranno generare la loro utilità.

    Si consiglia altresì di verificare che gli accertamenti di en-trata, relativi all’accensione del prestito, coincidano effetti-vamente con l’aumento del valore nominale dell’indebita-mento del Comune. Le correlate spese riferite agli oneri finanziari sostenuti al momento della contrazione del mutuo nonché le quo-te interessi delle rate di ammortamento dei prestiti sono ricomprese nell’equilibrio della situazione corrente. Vi è da dire però, che, di solito, gli oneri finanziari sostenuti al momento dell’accensione del prestito non concretano, per l’Ente, un effettivo esborso: corrispondono alla differenza tra il valore nominale del debito e l’effettivo incasso dei proventi del debito. La quota di rimborso del capitale è imputata al Titolo IV della spesa “Rimborso di prestiti”. La rinegoziazione del mutuoIn conformità al precetto dell’art. 119 della Costituzione, l’operazione di rinegoziazione del prestito non può avere, come conseguenza diretta, un aumento netto del debito nominale residuo a motivo di sopraggiunte compensazio-ni tra oneri finanziari o spese di rinegoziazione. Eventuali aggravi sottesi ad indennizzi o penalità non possono es-sere finanziati con nuovo indebitamento, in quanto trattasi di oneri da registrare nella spesa corrente in relazione al momento in cui si realizza l’operazione di rinegoziazione.La rinegoziazione può essere condotta attraverso 2 mo-dalità operative: l’estinzione anticipata del prestito ovvero la sua ristrutturazione.Per entrambi le modalità è richiesto al Revisore di verifica-re le registrazioni contabili disposte dal Punto 3.22 dell’Al-legato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11:1] la cancellazione degli impegni riguardanti il rimborso

    dei prestiti, già registrati e imputati agli esercizi previsti nel piano di ammortamento del finanziamento per il pa-gamento degli interessi passivi e delle quote capitale;

    2] la reimputazione (nell’esercizio in cui avviene l’estin-zione anticipata) - al Titolo IV della spesa: “rimborso prestiti” - degli impegni cancellati al punto 1] relativi alle quote capitale del debito residuo (conservando il valore nominale del debito residuo), al fine di consentire la re-gistrazione del pagamento diretto ad estinguere antici-patamente il debito (in conformità al Principio contabile generale n. 4 sull’integrità del bilancio, la registrazione del pagamento va effettuata anche se l’estinzione non comporta effettivi movimenti di cassa: in tal caso il pa-gamento è registrato attraverso una regolazione conta-bile);

    3] la rilevazione contabile della differenza tra il valore no-minale del debito che è stato reimputato secondo quanto previsto al punto 2] ed il valore attribuito al debito nell’e-sercizio in corso, ai fini dell’estinzione anticipata o della

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    ristrutturazione del debito, senza tenere conto dell’even-tuale indennizzo o penalità previsti contrattualmente, che devono essere registrati distintamente. Se positiva, tale differenza è registrata al Titolo III delle entrate, tra i “Proventi finanziari derivanti dall’estinzione anticipata di prestiti” (E.3.04.99.01.001); se negativa è registrata nel Titolo I, tra gli “Oneri finanziari derivanti dall’estinzio-ne anticipata di prestiti” (U.1.08.99.01.001). Nel caso di prestiti della Cassa Depositi e Prestiti resi immediata-mente disponibili in un apposito conto intestato all’Ente, contabilizzati secondo le modalità previste dal Punto n. 3.18, dell’Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11, se il finan-ziamento non è stato interamente erogato dalla Cassa Depositi e prestiti, considerato che il residuo debito è registrato al lordo del finanziamento non erogato, cui corrisponde,il residuo attivo registrato nel Tirolo V, come “Prelievi da depositi bancari” (cod. E.5.04.07.01.00), ai fini della determinazione del costo/onere dell’operazio-ne, è necessario considerare anche l’importo del resi-duo attivo registrato nel Titolo V. Conseguentemente, la regolazione contabile relativa alla quota del residuo debito corrispondente al debito ancora non erogato dal-la Cassa Depositi e Prestiti è effettuata a valere sia del residuo attivo, sia dell’entrata riguardante il provento dell’operazione.

    Nella fattispecie dell’estinzione anticipata, la spesa so-stenuta per rimborsare il capitale va allocata al Titolo IV “Rimborso di prestiti”, mentre la spesa relativa agli inte-

    ressi ancora dovuti o all’eventuale indennizzo o penalità va inserita nel Titolo I.In caso di ristrutturazione del debito, andranno altresì ve-rificate:- la registrazione contabile del nuovo prestito, ovvero l’ac-

    certamento della nuova entrata da accensione di pre-stiti e la relativa regolazione contabile (emissione di un mandato sul capitolo riguardante il rimborso di prestiti anticipato, per un importo pari alla quota del rimborso finanziata dal nuovo finanziamento. Tale mandato è ver-sato in entrata del bilancio dell’Ente, al capitolo dell’ac-censione del nuovo prestito);

    - la registrazione degli impegni riguardanti il nuovo fi-nanziamento, distintamente per la quota interesse e la quota capitale, nel rispetto del principio applicato n. 5.6 dell’Allegato n. 4/2.

    Concludiamo citando la Sentenza n. 82/2018 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Toscana. La Magistra-tura toscana ha condannato per danno erariale (misurato negli interessi improduttivamente corrisposti senza alcun beneficio per l’Ente Locale), a motivo dell’acquisizione di un mutuo finalizzato all’allestimento di un’opera pubblica mai effettuata (a causa di un elaborato tecnico dato per acquisito ma mai formalizzato), gli amministratori locali, il dirigente e il segretario comunale.Non sono stati riconosciuti addebiti all’Organo di Revisio-ne: su quest’ultimo punto qualcuno ha avuto da ridire.

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    11 febbraio 2019

    NOTIZIARIO

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    NOTIZIARIO

    Come anticipato dal verbale della seduta del 17 gennaio 2019 della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, slitta al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metro-politane per il triennio 2019-2021.A ratificare la decisione è stato il Ministero dell’Interno, con il Decreto 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019. Ricordiamo che il termine, ordinariamente fissato dal Tuel

    al 31 dicembre di ogni anno, era già stato precedentemen-te prorogato con Decreto del Ministero dell’Interno datato 7 dicembre 2018 e pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018. La nuova proroga, richiesta congiuntamente da Anci ed Upi, è stata motivata facendo riferimento alla “complessità del quadro giuridico e finanziario di riferimento”.Si amplia quindi di un ulteriore mese l’orizzonte temporale dell’esercizio provvisorio.

    Bilancio di previsione Enti Locali 2019/2021in G.U. il Decreto che ufficializza l’annunciata proroga al 31 marzo 2019

    Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi del dell’art. 242, comma 2, del Dlgs. n. 257/2000 (Tuel).Ricordiamo che l’art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficita-rie gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente para-metri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. L’individuazione dei parametri obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con Dm. Interno 24 settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 30 luglio 2009. L’impianto parametrale, previsto per il triennio 2010-2012, è stato poi sostanzialmente confermato anche per il periodo 2012-2015 dal successivo Dm. 18 febbraio 2013. Tale impianto parametrale aveva mostrato nel tempo un variabilità elevata e significativi squilibri per similari situa-zioni fra Enti.Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengo-no ora conto, tra l’altro, dell’esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull’ar-monizzazione contabile, nell’esigenza di far emergere le

    problematiche inerenti la capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.I nuovi parametri, la cui applicazione decorre dal 2019, verranno utilizzati per la prima volta a partire dagli adem-pimenti relativi al rendiconto della gestione 2018 e del bi-lancio di previsione 2020/2022. I nuovi indicatori validi per Comuni, Province e Città Me-tropolitane sono stati definiti tenendo conto della Delibe-ra d’indirizzo dell’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti Locali adottata nell’Assemblea del 20 febbraio 2018, ma, per la prima volta, erano già stati indicati speri-mentalmente nel “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per il rendiconto della gestione 2016.La determinazione delle soglie di deficitarietà strutturale per ciascuno degli Indici è stata determinata sulla base dei valori forniti dalla “Bdap” relativamente al rendiconto della gestione 2016 e ulteriormente testati sui dati di rendiconto di un gruppo di 48 Comuni risultati deficitari nel triennio 2015-2016 o che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2016-2017.I nuovi Indicatori di deficitarietà strutturale non si aggiun-gono, come già anticipato, agli Indicatori di bilancio ma ne costituiscono parte integrante; inoltre è da segnalare che per il loro calcolo non vi è necessità di reperire dati extra-contabili e che in un prossimo futuro la Tabella degli indici

    Crisi Enti Localifissati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale

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    11 febbraio 2019

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    previsti dall’art. 242 del Tuel sarà acquisibile direttamente dalla “Bdap” senza che sia più necessario, da parte degli Enti, procedere con la certificazione.Gli 8 nuovi Indicatori si suddividono in 7 Indici sintetici e uno analitico ed individuano soglie limite diverse per ciascuna tipologia di Ente e, nello specifico, fanno prin-cipalmente riferimento alla capacità di riscossione dell’en-te e all’esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest’ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi Indici intendano monitorare il fenomeno debiti fuori bilancio in tutte le sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti ed

    in corso di finanziamento e riconosciuti e finanziari, a dif-ferenza dei precedenti indici che intercettavo solo i debiti fuori bilancio riconosciuti.Per il resto, vengono previsti Indici che monitorano le spe-se di personale e i debiti di finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata re-stituzione dell’anticipazione di liquidità ricevuta ed il risul-tato di amministrazione che viene sostituito dall’Indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.Di seguito sono riportate le Tabelle per Comuni, Province e Città metropolitane, e Comunità montane:

    Il Ministro dell’Interno DI CONCERTO CON

    Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

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    ALLEGATO A

    Il presente allegato riguarda l’individuazione dei parametri obiettivi, per i quali vengono definiti, in tabella A1, il numero d’ordine del parametro, il codice e la denominazione dell’indicatore di bilancio che lo costituisce, nonché la condizione che lo rende deficitario per i valori che si collocano, a seconda dei casi, al di sopra o al di sotto delle soglie percentuali ivi indicate per ciascuna tipologia di ente locale. In tabella A2 sono riportate le definizioni degli indicatori “parametrizzati” stabilite nel DM 22.12.2015.

    Tab. A1 - Parametri obiettivi per comuni, province, città metropolitane e comunità montane per il triennio 2019 - 2021

    Parametro Codice indicatore Denominazione dell’indicatore Condizione di deficitarietà

    del parametro

    Soglie (valori percentuali)

    Comuni

    Province e Città

    Metropolita-ne

    Comunità Montane

    P1 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti deficitario se maggiore del 48% 41% 60%

    P2 2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

    deficitario se minore del 22% 21% 20%

    P3 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente deficitario se maggiore di 0 0 0

    P4 10.3 Sostenibilità debiti finanziari deficitario se maggiore del 16% 15% 14%

    P5 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio deficitario se maggiore del 1,20% 1,20% 1,20%

    P6 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati deficitario se maggiore del 1% 1% 1%

    P7 13.2 + 13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento deficitario se maggiore dello 0,60% 0,60% 0,60%

    P8

    Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)

    deficitario se minore del 47% 45% 54%

    Il Ministro dell’Interno DI CONCERTO CON

    Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

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    Tab A2 - Definizione degli indicatori di bilancio (Decreto del Ministero dell’Interno 22 dicembre 2015, allegati 2/a - 2/b)

    Indicatori sintetici di bilancio

    Codice indicatore Denominazione indicatore Definizione indicatore (da calcolare come valori percentuali)

    1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

    [Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)

    2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

    Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

    3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente

    Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma

    10.3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3

    12.4 Sostenibilità disavanzo effettiva-mente a carico dell’esercizio

    Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

    13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2

    13.2 + 13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

    (Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

    Indicatori analitici di bilancio Codice

    indicatore Denominazione indicatore Definizione indicatore (da calcolare come valori percentuali)

    Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)

    % di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)

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    11 febbraio 2019

    NOTIZIARIO

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    Secondo il Ministero dell’Interno, rispetto al previgente si-stema parametrale, il nuovo presenta una maggiore ca-pacità di individuare Comuni con gravi squilibri di bilancio anche al di fuori delle 3 Regioni ad elevata deficitarietà e nelle fasce demografiche superiori ai 60.000 abitanti.Si ricorda, poi, che ai sensi dell’art. 243 del Tuel gli Enti strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centra-le delle dotazioni organiche e sulle assunzioni di persona-le da parte della “Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali” ed al controllo della copertura del costo di alcuni servizi, tra i quali quelli a domanda individuale, il costo complessivo della gestione del Servizio di “Ac-quedotto”, nonché il costo complessivo della gestione del “Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani”, che però già la normativa vigente prevede che sia coperto al 100% dal-le tariffe applicate agli utenti del Servizio.Sempre l’art. 243 prevede che anche i contratti di servizio stipulati dagli Enti Locali con le Società controllate, preve-dano apposite clausole atte a ridurre la spesa di personale di queste ultime nel caso in cui l’Ente Locale di riferimento si trovi in situazione di deficitarietà strutturale.Sono soggetti in via provvisoria ai controlli centrali in mate-ria di copertura del costo di taluni servizi anche gli Enti Lo-cali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della Tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione di cui all’art. 161 Tuel, e gli Enti Locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la Deliberazione del rendiconto della ge-

    stione, sino all’adempimento. Inoltre gli Enti Locali che hanno deliberato lo stato di “Dissesto finanziario” sono soggetti, per la durata del ri-sanamento, ai controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, sono tenuti alla presentazione della certificazione attestante l’avvenuta copertura del co-sto dei citati servizi e sono tenuti, per quelli a domanda individuale, al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione. Anche gli Enti che, ai sensi dell’art. 243-bis del Tuel, hanno fatto ricor-so alla “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, per tutto il periodo di durata del “Piano” sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi e sono tenuti ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei “servizi a domanda individuale” nella ci-tata misura del 36% e, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del “Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani” e del Servizio “Ac-quedotto”. Quegli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i suddetti livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non danno dimostrazione di tale rispet-to trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all’1% delle entrate correnti del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rile-vato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di coper-tura.

    Il Ministro dell’Interno DI CONCERTO CON

    Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

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    Tab A2 - Definizione degli indicatori di bilancio (Decreto del Ministero dell’Interno 22 dicembre 2015, allegati 2/a - 2/b)

    Indicatori sintetici di bilancio

    Codice indicatore Denominazione indicatore Definizione indicatore (da calcolare come valori percentuali)

    1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

    [Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)

    2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

    Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

    3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente

    Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma

    10.3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3

    12.4 Sostenibilità disavanzo effettiva-mente a carico dell’esercizio

    Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

    13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2

    13.2 + 13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

    (Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

    Indicatori analitici di bilancio Codice

    indicatore Denominazione indicatore Definizione indicatore (da calcolare come valori percentuali)

    Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)

    % di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)

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    11 febbraio 2019

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    NOTIZIARIO FISCALE

    In vista dell’avvio dell’obbligo di emissione generalizzato di fatture elettronica dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha diramato, a partire dal novembre 2018, in 2 successive tranches, una serie di risposte a domande fre-quenti su questo argomento.Nell’auspicio che l’Amministrazione finanziaria, come ri-chiesto da gran parte degli operatori interessati, dirami una Circolare ricognitiva che metta a sistema i numerosi chiarimenti forniti sinora in ordine sparso, abbiamo sele-zionato le Faq più rilevanti per gli Enti pubblici e, sperando di fare cosa utile, le riproponiamo qui di seguito. “Domanda Il modulo di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica deve essere sottoscritto dal contribuente e può essere consegnato in ufficio an-che da un Intermediario; si chiede quale sia la procedu-ra, giacché alcuni Uffici chiedono la presentazione di una procura ad hoc e l’attestazione in calce al modello che la firma è originale da parte dello stesso Intermediario. Risposta Le nuove procedure per il conferimento della delega ai servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel Portale ‘Fatture e Corrispet-tivi’ sono state definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 291241 del 5 novembre scor-so, disponibile anche nell’Area tematica della fatturazione elettronica accessibile dalla home page del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Con il Provvedimento, tra l’al-tro, è stato approvato un nuovo modulo per il conferimen-to/revoca della delega, modulo che contiene un’apposita Sezione dedicata al conferimento della procura speciale per la presentazione del modulo presso gli Uffici dell’A-genzia e un’ulteriore Sezione per l’autentica della firma del delegante da parte del soggetto cui è stata conferita la procura.Domanda Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva ? Risposta Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva (ad esempio, le operazioni cosiddette ‘monofase’ di cui all’art.

    74 del Dpr. n. 633/1972), le disposizioni di legge stabili-scono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattu-ra. Tali disposizioni non sono state modificate con l’intro-duzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 consentono di gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche ‘fuori campo Iva’ con il formato Xml: pertanto, qualora l’operato-re decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utiliz-zando il formato Xml. In tale ultimo caso, il ‘codice natura’ da utilizzare per rappresentare tali operazioni è ‘N2’. Domanda In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (art. 34, comma 7, Dpr. n. 633/1972), i soggetti emittenti sono anche destinata-ri della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l’acquirente-emittente possa comunicarglielo con modali-tà estranee allo ‘Sdi’. Risposta Il ‘Sdi’ consegna la fattura all’indirizzo telematico (Pec o Codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertan-to, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committen-te per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore, il ‘Sdi’ consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utiliz-zato il servizio di registrazione presente nel Portale ‘Fattu-re e Corrispettivi’. Domanda Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una par-tita Iva inesistente o cessata il ‘Sdi’ scarta questa fattura ? Risposta Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di Partita Iva ovvero un Co-dice fiscale del cessionario/committente inesistente in

    Fatturazione elettronicatutte le Faq diffuse dall’Agenzia delle Entrate di interesse per gli Enti Locali

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    11 febbraio 2019

    NOTIZIARIO FISCALE

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    Anagrafe Tributaria, il ‘Sdi’ scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’art. 21 del Dpr. n. 633/1972. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il ‘Sdi’ non scarta la fattura e la stessa sarà cor-rettamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle Entrate potrà eventualmente effettuare controlli suc-cessivi per riscontrare la veridicità dell’operazione. Domanda Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare ? Risposta L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il ‘rifiuto’ di una fattu-ra. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà ri-fiutarla o contestarla comunicando direttamente con il ce-dente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veico-lare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del ‘Sdi’. Domanda Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti del-le ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant’altro) ? Risposta L’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettua-te tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il ‘Sistema di interscambio’. Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la ‘fat-tura-ricevuta’, dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via ‘Sdi’. I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati even-tualmente solo dagli operatori esonerati dall’obbligo di fat-turazione elettronica sempre ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015. Domanda Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma car-tacee oppure via e-mail ? Risposta L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della ‘Legge di bilancio 2018’ (Legge n. 205/2017), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è lega-to all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresen-

    tato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committen-te nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà esse-re emessa in via elettronica. Domanda In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettro-nica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica. Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita? Risposta L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’art. 21, comma 4, del Dpr. n. 633/1972 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica ‘differita’. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese succes-sivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore Iva residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica ‘differita’ il 10 febbraio 2019 avendo cura di: - emettere al momento della cessione (20 gennaio), un

    Ddt o altro documento equipollente (con le caratteristi-che stabilite dal Dpr. n. 472/1996) che accompagni la merce;

    - datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei docu-menti di trasporto (numero e data);

    - far concorrere l’Iva alla liquidazione del mese di gennaio. Domanda Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del Dpr. n. 633/1972, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per ‘le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea docu-mentazione’. Si chiede se i documenti quali la c.d. ‘fattura proforma’ (o ‘avviso di parcella’), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il diffe-rimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo. Risposta Come previsto dall’art. 21, comma 4, lett. a), del Dpr. n. 633/1972, è possibile emettere fatture differite per le pre-stazioni di servizi: un documento come la c.d. ‘fattura pro-forma’, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti,

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    può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica. Domanda Risulta tuttora vigente il Dpr. n. 100/1998 che permette di portare in detrazione l’Iva emergente dalle fatture registra-te riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del ‘Sistema di interscambio’, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei pri-mi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio? Risposta L’art. 14 del Dl. n. 119 del 23 ottobre scorso –– ha introdot-to una modifica all’art. 1, comma 1, del Dpr. n. 100/1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può es-sere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relati-va ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’opera-zione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che ri-porta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il ‘Sdi’ il giorno 1° febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.Domanda Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regi-me di vantaggio, verso operatori Iva residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro) ? Risposta L’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso sog-getti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la ‘Legge di bilancio 2018’ ha abrogato l’art. 21 del Dl. n. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. ‘nuovo spesometro’). Conseguente-mente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo Iva che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comu-nicazione ‘spesometro’. Domanda Si chiede se, con l’introduzione della fatturazione elettroni-ca a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello Intra ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il

    detto adempimento. Risposta Le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei Modelli Intra, relativi agli acquisti di beni e servizi intraco-munitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che: - l’obbligo di comunicazione mensile dei Modelli Intra 2-bis

    resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a Euro 200.000;

    - l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli Intra 2quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intraco-munitari per importi trimestrali pari o superiori a Euro 100.000.

    Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019. Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 per maggiori approfondimenti. Domanda I Professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza Partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf ? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è te-nuto a scaricarla dallo ‘Sdi’ ? Risposta Come stabilito dall’art. 1 del Dlgs. n. 127/2015, l’operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattu-ra elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.Domanda L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo Pec iscritto al Re-gistro Imprese (che rappresenta l’equivalente ‘elettronico’ dell’indirizzo ‘fisico’ della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo Pec da destinare esclusivamente alla fattu-razione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere) ? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale ? Risposta Il Provvedimento 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più ‘indirizzi telematici’, quindi anche più Pec, anche diver-se da quella legale registrata in Inipec (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - www.inipec.gov.it). Peraltro, l’operatore Iva residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico (es. Pec) del suo interme-diario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissio-

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    ne e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna ‘delega’ in tal senso all’Agenzia del-le Entrate. Il ‘Sistema di interscambio’, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo tele-matico (es. Pec) che troverà riportato nella fattura elettro-nica salvo che l’operatore Iva che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente ‘re-gistrato’ nel Portale ‘Fatture e Corrispettivi’ l’indirizzo tele-matico (Pec o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell’Area tematica della home page del sito dell’Agenzia delle Entrate.Domanda E’ possibile trasmettere al ‘Sdi’ la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione Iva periodica ? Ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data do-cumento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro Iva acquisti con competenza gennaio, verso l’Iva pagata correttamente il 16 febbraio. Risposta Si, l’esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all’art. 1, comma 6, del Dlgs. n. 127/2015.Domanda E’ possibile portare in detrazione l’Iva emergente dalle fat-ture registrate riferibili al periodo precedente (mese o tri-mestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo ? Stante i tempi fisiologici del ‘Sistema di inter-scambio’, quindi, una fattura di acquisto del mese genna-io, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio ? Risposta L’art. 14 del Dl. n. 119 del 23 ottobre scorso –– ha introdot-to una modifica all’art. 1, comma 1, del Dpr. n. 100/1998, stabilendo che – entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta rela-tiva ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’opera-zione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che ri-porta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il ‘Sdi’ il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio. Domanda E’ obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registra-

    zione delle fatture ? Risposta In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e ana-logiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell’art. 39 del Dpr. n. 633/1972 – sia analogiche. Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quel-le analogiche può, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura n. 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la n. 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a sepa-rati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato art. 39. Domanda Per la conservazione per 15 anni delle fatture Xml da par-te dell’Agenzia delle Entrate è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile. Attualmente il rin-novo non è tacito: l’Agenzia delle Entrate prevede quindi un sistema di ‘allarme’ prima della scadenza? E se il con-tribuente dimentica il rinnovo, quali sono le conseguenze ? E’ possibile ratificare comunque l’allungamento della ge-stione di conservazione ? Risposta Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate – attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel Portale ‘Fatture e Corrispettivi’ – tutte le fatture elettroniche emesse e rice-vute dal contribuente attraverso il ‘Sistema di interscam-bio’ sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all’utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio. La durata della Convenzione è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dal portale ‘Fatture e Corri-spettivi’. Nello stesso portale sarà implementato un servi-zio che metterà in evidenza all’operatore l’approssimarsi della scadenza della Convenzione. Qualora l’operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione ma-nualmente – mediante upload sempre nel portale ‘Fatture e Corrispettivi’ – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.Domanda

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    Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispe-cie dell’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019 ? Se sì, sono previsti particolari documenti ? Risposta Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fat-ture elettroniche e inviate al ‘Sistema d’interscambio’. Domanda Le autofatture (fatte in caso di ‘reverse charge’) vanno in-viate al ‘Sistema di interscambio’ ? Se le autofatture han-no la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al ‘Sdi’) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale ? Risposta Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge biso-gna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intraco-munitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’o-peratore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. Per gli acquisti interni per i quali l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica ripor-tante la natura ‘N6’ in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’art. 17 del Dpr. n. 633/1972, l’adempimento contabile previsto dalle di-sposizioni normative in vigore prevede una ‘integrazione’ della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli artt. 23 e 25 del Dpr. n. 633/1972. Al fine di rispettare il detta-to normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’in-tegrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in que-stione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato ‘autofattura’ poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al ‘Sistema di interscambio’ e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato au-tomaticamente in conservazione. Domanda Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell’art. 36 del Decreto Iva, seguono le regole ordinarie e quindi ven-gono trasmessi all’ emittente mediante ‘Sdi’ ? Risposta Si, le fatture relative a passaggi interni devono essere fat-

    ture elettroniche inviate al ‘Sdi’. Domanda Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui il debitore dell’Impo-sta sia il cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell’assolvimento del tributo, provveda a ge-nerare un documento informatico riportante l’integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stes-sa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell’imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell’art. 23, Dpr. n. 633/1972. Risposta Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge biso-gna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore Iva residente o stabilito in Ita-lia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comuni-cazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. Per gli acquisti interni per i quali l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura ‘N6’ in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’art. 17 del Dpr. n. 633/1972, l’a-dempimento contabile previsto dalle disposizioni norma-tive in vigore prevede una ‘integrazione’ della fattura ri-cevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli artt. 23 e 25 del Dpr. n. 633/1972. Al fine di rispettare il dettato normati-vo, l’Agenzia ha già chiarito con la Circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato ‘au-tofattura’ poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al ‘Sistema di interscambio’ e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato au-tomaticamente in conservazione.Domanda I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regola-mentati dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 riguardano anche le operazioni prive di contro-parte ? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell’autoconsu-mo dell’imprenditore individuale, ovvero all’autofattura per

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    passaggi interni fra contabilità separate. Risposta Le fatture utilizzate per documentare l’autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al ‘Sdi’. Domanda Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elet-tronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazio-ne pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l’imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell’art. 25 sarà sanzionabile ? Risposta Nel caso di specie si ritiene che, avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione perio-dica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via ‘Sdi’ entro la liquidazio-ne periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l’Iva in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via ‘Sdi’). Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel pri-mo semestre 2019. Domanda Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronica-mente, il contribuente Iva perderà la possibilità di detrarre l’Iva ? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito ? Risposta Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmetten-dola al ‘Sistema di interscambio’, la fattura non si consi-dera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/commit-tente (titolare di partita Iva) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva. Questo gli impone di richiedere al for-nitore l’emissione della fattura elettronica via ‘Sdi’ e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 6, comma 8, del Dlgs. n. 471/1997. Con la rego-larizzazione potrà portare in detrazione l’Iva relativa. Le disposizioni di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 127/2015 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazio-ne ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commer-ciali stabiliti tra le parti.Domanda [Modalità di trasmissione delle fatture elettro-niche ] Voglio usare la mia Pec per inviare le mie fatture elettro-niche ai miei clienti: come devo procedere? Quale indiriz-zo email devo inserire quando compilo la Pec, quello del cliente o quello del ‘Sistema di interscambio’ ? Risposta

    Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (Xml) della fattura (predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall’Agenzia delle Entrate o con un software di mercato) al ‘Sistema di inter-scambio’ che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all’indirizzo telematico che il cliente (partita Iva) avrà comunicato. Domanda La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella Pec del cliente, non passando per il ‘Sdi’, si ha per non emessa. Risposta Se si usa la Pec per inviare il file della fattura elettronica al ‘Sdi’, si dovrà: 1. predisporre il messaggio di Pec; 2. inserire il file Xml della fattura elettronica come allegato

    del messaggio di Pec; 3. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di Pec

    all’indirizzo: [email protected]. Una volta ricevuta la Pec, il ‘Sdi’ comunicherà – con ap-posito messaggio inviato allo stesso indirizzo Pec da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo Pec-‘Sdi’ a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elet-troniche.Domanda [Emissione delle fatture elettroniche] Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e c dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroni-che nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi 6 mesi del 2019 posso trasmette-re la fattura elettronica al ‘Sistema di interscambio’ entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione, chiedo se devo rilasciare un documen-to al cliente al momento di effettuazione dell’operazione oppure no e, se si, che tipo di documento ? Una fattura ‘proforma’ potrebbe andar bene? Risposta L’attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall’art. 22 del Dpr. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che ‘l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il mo-mento di effettuazione dell’operazione: […]’. In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della Legge n. 249/1976, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla Leg-ge n. 18/1983, con l’osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla Legge n. 413/1991). Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’opera-zione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:

    mailto:sdi01%40pec.fatturapa.it?subject=

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    a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al Ddt) per l’emissione di una ‘fattura differita’ ai sensi dell’art. 21, comma 4, terzo pe-riodo, lett. a), del Dpr. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la Circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scon-trino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorpo-rato dal totale giornaliero dei corrispettivi;

    b) in caso di fattura immediata, trasmettere al ‘Sdi’ entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’o-perazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del Cc.) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del pos, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possi-bilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. ‘documento commerciale’ nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del Dlgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fattu-razione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi gior-nalieri.

    L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle ope-razioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, è ob-bligato ad emettere solo fatture e un altro operatore Iva. Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci. Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all’art. 36-ter del Dpr. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al con-sumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo pro-va contraria, sono validi quelli della fattura digitale. Quan-do le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un ‘documento commer-ciale’), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informati-vo ‘AltriDatiGestionali’ va compilato riportando: - nel campo ‘TipoDato’ le parole ‘Numero Scontrino’ (op-

    pure ‘Numero Ricevuta’ oppure ‘Numero Doc. Commer-

    ciale’); - nel campo ‘RiferimentoTesto’ l’identificativo alfanumerico

    dello scontrino (o della ricevuta o del documento com-merciale);

    - nel campo ‘RiferimentoNumero’ il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento com-merciale);

    - nel campo ‘RiferimentoData’ la data dello scontrino. Domanda [Compilazione della fattura elettronica] Sono un avvocato e sono solito inserire nelle mie fatture le spese che ho anticipato e sostenuto in nome e per conto del mio cliente al fine di farmele rimborsare al momento del pagamento della prestazione: come posso riportarle nella fattura elettronica ? Risposta Ai sensi dell’art. 15 del Dpr. n. 633/1972, le spese anti-cipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell’Iva, purché opportunamente documentate. Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco ‘DatiBeniServizi’ ri-portando l’importo delle spese, la loro descrizione e, al po-sto dell’aliquota Iva, il codice natura ‘N1’ (‘escluse ex art. 15’). Un’altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco ‘Altri dati gestionali’, ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell’im-porto del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco ‘Altri dati gestionali’ è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione).Domanda [Emissione delle fatture elettroniche] L’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall’art. 21, comma 4, lett. a), Dpr. n. 633/1972). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferi-menti dei Ddt, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del Ddt o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al Dpr. n. 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i Ddt emessi in caso di fattura differita. Risposta I Ddt possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i Ddt siano allegati alla fattura elettronica e l’ope-ratore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate, tali documenti saranno auto-maticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve

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    superare la dimensione di 5Mb. Le medesime considera-zioni valgono nel caso di fattura differita emessa in rela-zione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la Circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la docu-mentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale”.Domanda Sono un privato cittadino senza Partita Iva: se voglio e chiedo la fattura all’esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo pec ? Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroni-che che i fornitori hanno emesso nei miei confronti ? In che modo ? Risposta Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo pec all’esercente o al profes-sionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il con-sumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il profes-sionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il ‘Sistema di interscambio’ e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per e-mail) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente. A par-tire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima ‘Legge di bilancio’, l’Agenzia delle Entrate of-frirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale ser-vizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati persona-li. Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i con-sumatori finali persone fisiche non è attivo.Domanda I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema ‘Tessera sani-taria’ devono emettere le fatture elettroniche per le presta-zioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema ‘Tessera sanitaria’ ? Risposta No, non devono e non possono emettere le fatture elet-troniche. La ‘Legge di bilancio per il 2019’ ha modifica-to l’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei

    dati al Sistema ‘Tessera sanitaria’, ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema ‘Tessera sanitaria’. Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema ‘Tessera sanitaria’ continua-no, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema ‘TS’ secondo le ordinarie modalità.Domanda Nel caso in cui un cittadino eserciti l’opposizione alla tra-smissione dei suoi dati al Sistema ‘Tessera sanitaria’, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emet-tere la fattura elettronica dal momento che i dati non ven-gono inviati al Sistema ‘TS’ ? Risposta No, non deve emettere la fattura elettronica. Le prestazio-ni sanitarie rese nei