Il lavoratore autonomo in edilizia -...

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Il lavoratore autonomo in edilizia

Definizione - Identificazione possibile solo con lettura ermeneutica di:

Codice Civile Testo Unico SicurezzaDirettive Comunitarie

Note ministeriali Disposizioni ispettori

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Codice Civile – Prestatore d'opera Art 2222: “Contratto d'opera – Quando una persona si obbliga a

compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si applicano le norme di questo capo, …”

Art: 2082: “Imprenditore -… chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione … di beni o di servizi”

Art. 2083: “Piccoli imprenditori – Sono … gli artigiani … e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio...”

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T.U. Sicurezza

Art. 89 lettera d): “Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione”Commenti al testo unico: “il lavoratore autonomo che opera in edilizia è rappresentato da Ditta Individuale Artigiana che svolge la propria attività senza avvalersi di lavoratori dipendenti e senza l'ausilio di soci o collaboratori di qualsiasi natura.

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Direttiva comunitaria recepitaIl lavoratore autonomo operante in edilizia è una definizione frutto del recepimento di direttive comunitarie e derivante dalla traduzione di “self-employed person”Il lavoratore autonomo in edilizia viene individuato, come persona diversa da quelle indicate all'Art 3, comma 3, lettere a) e b) del D. Lgs 494/96, ovvero diversa da: - IMPRESA(definita come azienda con dipendenti)

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Nota del Ministero del Lavoro

Nota n. 418/2001 MLPS: L'imprenditore Artigiano potrà definirsi:

� “Impresa” quando avrà dipendenti, e rispetto ad essa potrà porsi come datore di lavoro; �“Lavoratore Autonomo”: quando parteciperà da solo, senza

dipendenti all'attività di cantiere.

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Disposizioni del Ministero del Lavoro agli ispettori:

1) Disposizioni generali per il controllo dei rapporti di lavoro;

2) Disposizioni speciali per il settore dell'edilizia

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Verifiche ispettive

Le linee guida ministeriali, sono relative al disconoscimento del lavoro autonomo ed alla riconduzione dei rapporti all'alveo della subordinazione.

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Disposizioni generali

Per il controllo delle “Partite Iva” gli ispettori seguono il criterio della MONOCOMMITTENZA, ovvero, esiste presunzione di subordinazione se negli ultimi 2 esercizi:

• 80% del fatturato è nei confronti di un unico committente;• Durata del contratto è superiore a 8 mesi per 2 anni consecutivi

La presunzione di subordinazione non opera se:• Il reddito annuo è > a € 20.000; • Prestazione connotata da competenze teoriche elevate

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Disposizioni speciali per l'edilizia

Riferimento normativo: Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 2012:

Dotazione Strumentale

Disponibilità giuridica:

� Proprietà; � Affitto; � Comodato

Investimenti economicamente rilevantiRisultanti da libro cespiti ad esempio: - ponteggi – macchine edili – motocarri - escavatori – apparecchi di sollevamento...Non risulta rilevante l'attrezzatura minima: - secchi – martelli – carriole…

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Disposizioni speciali per l'edilizia

Requisiti• Capacità organizzativa piena ed

autonomia delle opere da eseguire;

• Mono committenza => sintomatico ma non decisivo

• Rischio d'impresa => chi risponde in caso di errori

Subordinazione

�Integrazione nell'organico aziendale

�Organizzazione del lavoro

�Potere gerarchico, disciplinare e direttivo

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Disposizioni speciali per l'edilizia

Valutazione della tipologia delle prestazioni in termini di compatibilità delle opere:

– Vengono escluse le opere: • Idrauliche; • Elettriche; • Di decoro e di restauro architettonico; • Montaggio e smontaggio infissi e controsoffitti• Posa in opera di rivestimenti

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Disposizioni speciali per l'edilizia“... meno verosimilmente appare la compatibilità di prestazioni di tipo autonomo con riferimento a quelle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere, svolte da specifiche categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo.”

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Disposizioni speciali per l'edilizia

Di conseguenza le attività di cantiere maggiormente soggette a presunzione di subordinazione saranno:

– Manovalanza; – Muratura; – Carpenteria; – Rimozione amianto; – Posizionamento di ferri e ponti; – Addetti a macchine edili fornite dall'impresa– committente o dall'appaltatore

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Disposizioni speciali per l'edilizia

Le motivazioni della presunzione esposte nella circolare:

1) Tutte le attività precedentemente elencate le ritroviamo nel mansionario dei CCNL edilizia, sia artigianato che industria;

2) Trattasi di operazioni fortemente connotate dall'utilizzo di un apposito “crono-programma” destinato sia alla pianificazione delle fasi di lavoro, sia alla realizzazione del “necessario e stretto coordinamento tra i lavoratori che assicurino un'attuazione unitaria ed organica delle attività, difficilmente compatibile con le caratteristiche dell'autonomia in quanto a tempi e modalità di esecuzione dei lavori *** Integrazione lavoratori autonomi / subordinati ****

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Provvedimenti sanzionatori

Di Natura Lavoristica=>

� Sanzioni amministrative

� Trasformazione del rapporto in

Lavoro subordinato� Disconoscimento

della prestazione

autonoma

Sanzioni in materia di Igiene e sicurezza di cui al D. Lgs

81/2008 => Abbandono

immediatodel cantiere

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Sanzioni in materia di lavoro

Mancata comunicazione “Unilav” => Da € 100,00 ad € 166,66Mancata consegna del contratto => Da € 250,00 ad € 500,00Mancata iscrizione a Lul => € 50,00 per ogni ggMancata consegna cedolino => € 150,00Mancato Versamento INPS => Sanzione al 60%Mancato versamento INAIL => Sanzione al 60%Mancato versamento IRPEF => Sanzione sanabile R.O.

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ParticolaritàIl Lavoratore autonomo può ricoprire il ruolo di impresa affidataria? ==> NO

1) Il ruolo dell'impresa affidataria può essere ricoperto solo da imprese che abbiano una struttura tale da poter adempiere agli obblighi di cui all'art. 97;

2) In nessun caso può essere richiesto il POS al lavoratore autonomo, essendo quello della redazione del POS un obbligo posto in capo al datore di lavoro.

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Particolarità

Il lavoratore autonomo lavora in cantiere con il contratto d'opera o lettera di incarico professionale contenente:

- Oggetto dell'incarico; - Decorrenza e durata; - Compenso- Regole contrattuali

L'impresa lavora con il contratto di appalto o sub-appalto

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Casi ed esempi

Caso A

Lavoratore autonomo che assume un incarico ed è in grado di portarlo a termine autonomamente con le proprie attrezzature

SITUAZIONE REGOLARE

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Casi ed esempiCaso B

Lavoratori autonomi associati di fatto, di cui solo 1 ha assunto le obbligazioni contrattuali (ha un contratto d'opera), e gli altrioperano con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato (senza formale contratto)

SITUAZIONE NON REGOLARE: Vi è un datore di lavoro di fatto che si avvale della prestazione d'opera di altri lavoratori autonomi a loro volta prestatori subordinati di fatto al contraente principale (l'unico in possesso del contratto). Quest'ultimo assume oneri e responsabilità e verrà considerato datore di lavoro.

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Casi ed esempiCaso C

Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine

SITUAZIONE REGOLARE: se l'opera viene formalmente ripartita in origine in singole lavorazioni che vengono poi assegnate a singoli autonomi. Dette lavorazioni devono essere chiaramente identificate nel contratto disgiunte le une dalle altre e devono essere realizzate in piena autonomia

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Voucher in edilizia1) Lavoro Occasionale; 2) Prestazioni rivolte direttamente a favore

dell'utilizzatore � No appalto 3) Max 30 giorni di prestazione; 4) Max € 2.000 netti / anno5) No per lavori che prevedono specifica

formazione; 6) Attivazione a preventivo � in mancanza

– LAVORO NERO