Il lavoratore autonomo in edilizia -...
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Il lavoratore autonomo in edilizia
Definizione - Identificazione possibile solo con lettura ermeneutica di:
Codice Civile Testo Unico SicurezzaDirettive Comunitarie
Note ministeriali Disposizioni ispettori
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Codice Civile – Prestatore d'opera Art 2222: “Contratto d'opera – Quando una persona si obbliga a
compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si applicano le norme di questo capo, …”
Art: 2082: “Imprenditore -… chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione … di beni o di servizi”
Art. 2083: “Piccoli imprenditori – Sono … gli artigiani … e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio...”
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T.U. Sicurezza
Art. 89 lettera d): “Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione”Commenti al testo unico: “il lavoratore autonomo che opera in edilizia è rappresentato da Ditta Individuale Artigiana che svolge la propria attività senza avvalersi di lavoratori dipendenti e senza l'ausilio di soci o collaboratori di qualsiasi natura.
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Direttiva comunitaria recepitaIl lavoratore autonomo operante in edilizia è una definizione frutto del recepimento di direttive comunitarie e derivante dalla traduzione di “self-employed person”Il lavoratore autonomo in edilizia viene individuato, come persona diversa da quelle indicate all'Art 3, comma 3, lettere a) e b) del D. Lgs 494/96, ovvero diversa da: - IMPRESA(definita come azienda con dipendenti)
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Nota del Ministero del Lavoro
Nota n. 418/2001 MLPS: L'imprenditore Artigiano potrà definirsi:
� “Impresa” quando avrà dipendenti, e rispetto ad essa potrà porsi come datore di lavoro; �“Lavoratore Autonomo”: quando parteciperà da solo, senza
dipendenti all'attività di cantiere.
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Disposizioni del Ministero del Lavoro agli ispettori:
1) Disposizioni generali per il controllo dei rapporti di lavoro;
2) Disposizioni speciali per il settore dell'edilizia
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Verifiche ispettive
Le linee guida ministeriali, sono relative al disconoscimento del lavoro autonomo ed alla riconduzione dei rapporti all'alveo della subordinazione.
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Disposizioni generali
Per il controllo delle “Partite Iva” gli ispettori seguono il criterio della MONOCOMMITTENZA, ovvero, esiste presunzione di subordinazione se negli ultimi 2 esercizi:
• 80% del fatturato è nei confronti di un unico committente;• Durata del contratto è superiore a 8 mesi per 2 anni consecutivi
La presunzione di subordinazione non opera se:• Il reddito annuo è > a € 20.000; • Prestazione connotata da competenze teoriche elevate
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Disposizioni speciali per l'edilizia
Riferimento normativo: Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 2012:
Dotazione Strumentale
Disponibilità giuridica:
� Proprietà; � Affitto; � Comodato
Investimenti economicamente rilevantiRisultanti da libro cespiti ad esempio: - ponteggi – macchine edili – motocarri - escavatori – apparecchi di sollevamento...Non risulta rilevante l'attrezzatura minima: - secchi – martelli – carriole…
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Disposizioni speciali per l'edilizia
Requisiti• Capacità organizzativa piena ed
autonomia delle opere da eseguire;
• Mono committenza => sintomatico ma non decisivo
• Rischio d'impresa => chi risponde in caso di errori
Subordinazione
�Integrazione nell'organico aziendale
�Organizzazione del lavoro
�Potere gerarchico, disciplinare e direttivo
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Disposizioni speciali per l'edilizia
Valutazione della tipologia delle prestazioni in termini di compatibilità delle opere:
– Vengono escluse le opere: • Idrauliche; • Elettriche; • Di decoro e di restauro architettonico; • Montaggio e smontaggio infissi e controsoffitti• Posa in opera di rivestimenti
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Disposizioni speciali per l'edilizia“... meno verosimilmente appare la compatibilità di prestazioni di tipo autonomo con riferimento a quelle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere, svolte da specifiche categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo.”
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Disposizioni speciali per l'edilizia
Di conseguenza le attività di cantiere maggiormente soggette a presunzione di subordinazione saranno:
– Manovalanza; – Muratura; – Carpenteria; – Rimozione amianto; – Posizionamento di ferri e ponti; – Addetti a macchine edili fornite dall'impresa– committente o dall'appaltatore
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Disposizioni speciali per l'edilizia
Le motivazioni della presunzione esposte nella circolare:
1) Tutte le attività precedentemente elencate le ritroviamo nel mansionario dei CCNL edilizia, sia artigianato che industria;
2) Trattasi di operazioni fortemente connotate dall'utilizzo di un apposito “crono-programma” destinato sia alla pianificazione delle fasi di lavoro, sia alla realizzazione del “necessario e stretto coordinamento tra i lavoratori che assicurino un'attuazione unitaria ed organica delle attività, difficilmente compatibile con le caratteristiche dell'autonomia in quanto a tempi e modalità di esecuzione dei lavori *** Integrazione lavoratori autonomi / subordinati ****
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Provvedimenti sanzionatori
Di Natura Lavoristica=>
� Sanzioni amministrative
� Trasformazione del rapporto in
Lavoro subordinato� Disconoscimento
della prestazione
autonoma
Sanzioni in materia di Igiene e sicurezza di cui al D. Lgs
81/2008 => Abbandono
immediatodel cantiere
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Sanzioni in materia di lavoro
Mancata comunicazione “Unilav” => Da € 100,00 ad € 166,66Mancata consegna del contratto => Da € 250,00 ad € 500,00Mancata iscrizione a Lul => € 50,00 per ogni ggMancata consegna cedolino => € 150,00Mancato Versamento INPS => Sanzione al 60%Mancato versamento INAIL => Sanzione al 60%Mancato versamento IRPEF => Sanzione sanabile R.O.
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ParticolaritàIl Lavoratore autonomo può ricoprire il ruolo di impresa affidataria? ==> NO
1) Il ruolo dell'impresa affidataria può essere ricoperto solo da imprese che abbiano una struttura tale da poter adempiere agli obblighi di cui all'art. 97;
2) In nessun caso può essere richiesto il POS al lavoratore autonomo, essendo quello della redazione del POS un obbligo posto in capo al datore di lavoro.
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Particolarità
Il lavoratore autonomo lavora in cantiere con il contratto d'opera o lettera di incarico professionale contenente:
- Oggetto dell'incarico; - Decorrenza e durata; - Compenso- Regole contrattuali
L'impresa lavora con il contratto di appalto o sub-appalto
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Casi ed esempi
Caso A
Lavoratore autonomo che assume un incarico ed è in grado di portarlo a termine autonomamente con le proprie attrezzature
SITUAZIONE REGOLARE
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Casi ed esempiCaso B
Lavoratori autonomi associati di fatto, di cui solo 1 ha assunto le obbligazioni contrattuali (ha un contratto d'opera), e gli altrioperano con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato (senza formale contratto)
SITUAZIONE NON REGOLARE: Vi è un datore di lavoro di fatto che si avvale della prestazione d'opera di altri lavoratori autonomi a loro volta prestatori subordinati di fatto al contraente principale (l'unico in possesso del contratto). Quest'ultimo assume oneri e responsabilità e verrà considerato datore di lavoro.
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Casi ed esempiCaso C
Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine
SITUAZIONE REGOLARE: se l'opera viene formalmente ripartita in origine in singole lavorazioni che vengono poi assegnate a singoli autonomi. Dette lavorazioni devono essere chiaramente identificate nel contratto disgiunte le une dalle altre e devono essere realizzate in piena autonomia
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Voucher in edilizia1) Lavoro Occasionale; 2) Prestazioni rivolte direttamente a favore
dell'utilizzatore � No appalto 3) Max 30 giorni di prestazione; 4) Max € 2.000 netti / anno5) No per lavori che prevedono specifica
formazione; 6) Attivazione a preventivo � in mancanza
– LAVORO NERO