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I RISCHI DELLA

PROFESSIONE MEDICA IN

CARDIOLOGIA VALUTATI

DAL MEDICO LEGALE

Francesco De Stefano

Genova, 13 Novembre 2015

I RISCHI DELLA

PROFESSIONE MEDICA

Obiettivo Risarcimento clienti +39 0422 301139

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Risultati e Testimonianze

11/12/2012

“la distinzione fra obbligazioni di

mezzi e di risultato non può

continuare ancora a costituire il

criterio risolutivo della

problematica relativa alle

obbligazioni d'indole intellettuale”

Cass. civ., Sez. Unite, 28 luglio 2005, n. 15781

Cass. Civ., sez. III, 13.04.2007, n. 8826

“provati dal paziente la sussistenza ed

il contenuto del contratto, se la

prestazione dell’attività non consegue

il risultato normalmente ottenibile in

relazione alle circostanze concrete

del caso incombe al medico dare la

prova del verificarsi di un evento

imprevedibile e non superabile con

l’adeguata diligenza”

enfasi sul “diritto al

risarcimento”

QUANDO VI È IN GIOCO LA VITA

E LA SALUTE IL MEDICO NON

PUÒ SBAGLIARE (?)

LA MEDICINA DIFENSIVA

M. Catino, P. Cattorini, C. Locatelli

Centro Studi Federico Stella, 2009

LA LEGGE BALDUZZI

LEGGE 8 novembre 2012, n. 189

Articolo 3

1.“L’esercente le professioni sanitarie che

nello svolgimento della propria attività si

attiene a linee guida e buone pratiche

accreditate dalla comunità scientifica non

risponde penalmente per colpa lieve. In tali

casi resta comunque fermo l’obbligo di cui

all'art. 2043 del codice civile. Il giudice,

anche nella determinazione del

risarcimento del danno, tiene debitamente

conto della condotta di cui al primo

periodo”.

LEGGE 8 novembre 2012, n. 189

Articolo 3

1.“L’esercente le professioni sanitarie che

nello svolgimento della propria attività si

attiene a linee guida e buone pratiche

accreditate dalla comunità scientifica non

risponde penalmente per colpa lieve. In tali

casi resta comunque fermo l’obbligo di cui

all'art. 2043 del codice civile. Il giudice,

anche nella determinazione del

risarcimento del danno, tiene debitamente

conto della condotta di cui al primo

periodo”.

LEGGE 8 novembre 2012, n. 189

Articolo 3

1.“L’esercente le professioni sanitarie che

nello svolgimento della propria attività si

attiene a linee guida e buone pratiche

accreditate dalla comunità scientifica non

risponde penalmente per colpa lieve. In tali

casi resta comunque fermo l’obbligo di cui

all'art. 2043 del codice civile. Il giudice,

anche nella determinazione del

risarcimento del danno, tiene debitamente

conto della condotta di cui al primo

periodo”.

LINEE GUIDA E BUONE

PRATICHE CLINICHE

CHI DEFINISCE IL LIMITE

DELL’APPROPRIATEZZA ?

CHEST, 141, 2, FEBRUARY, 2012 - SUPPLEMENT 1S

1. Le linee guida non possono essere

considerate un valore assoluto,

dovendosi commisurare ad ogni

singolo caso clinico;

2. Esse possono essere un garanzia di

mezzi, ma certamente non di

risultato;

3. Essendo modelli generalizzati,

hanno un valore relativo come

termine di paragone per la

valutazione dei singoli casi.

GLI EVENTI AVVERSI

Tocca al medico dimostrare:

1. L’imprevedibilità e inevitabilità

dell’evento avverso

2. L’insussistenza del nesso causale

tra la terapia somministrata e la

complicanza

3. L’adeguatezza delle scelte

effettuate per porvi rimedio

Corte Cass. Civile, III Sezione, Settembre 2009, n. 20806

Adeguata informazione al paziente

sugli eventi avversi possibili e sulla

loro frequenza!

Conclusioni

Take home a message ?

Dichiarazione di Helsinki

4. It is the duty of the physician to

promote and safeguard the health,

well-being and rights of patients,

including those who are involved in

medical research. The physician's

knowledge and conscience are

dedicated to the fulfilment of this

duty.

64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 2013

I medici e gli operatori sanitari sono

portatori di una posizione di garanzia

di protezione, espressione dell’obbligo

di solidarietà imposto ex artt. 2 e 32

Cost., a cui conseguono specifici

doveri di diligenza, la cui inosservanza

fonda la colpa dell’agente.

Posizione di garanzia

Cass. Pen., sez. IV, 1 febbraio 2012, n. 4391

“… le linee guida, i protocolli sono … in

grado di offrire delle indicazioni e dei

punti di riferimento. Tuttavia, … spesso le

linee guida sono frutto di scelte

totalmente economicistiche, sono ciniche

o pigre; e, dunque, non è detto che una

linea guida sia un punto di approdo

definitivo … un comportamento non è

lecito perché è consentito, ma è

consentito perché diligente”.

… doing what's

right for

patients

Porter ME, N Engl J Med 2009; 361:109-12

La maggior parte delle nostre

decisioni, e dei ragionamenti che le

accompagnano, non avviene nella

chiara luce del giorno, ma nel

crepuscolo della probabilità.

John Locke