Diritto del lavoro Mansioni esigibili e tutela della professionalità

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Diritto del lavoro

Mansioni esigibili e tutela della

professionalità

Mansioni – Qualifiche – Categorie

L’insieme dei compiti che il lavoratore è tenuto ad adempiere in esecuzione del contratto di lavoro. Costituiscono l’oggetto della prestazione di lavoro La “sintesi” concettuale di un complesso di attività richieste al lavoratore Il criterio “superiore” di classificazione, all’interno del quale vengono inquadrati i lavoratori

LE MANSIONI

(es. addetto alle

consegne fuori

provincia)LA QUALIFICA

(es. fattorino)

LA CATEGORIA

(es. operaio)

…e i livelli

A partire dagli anni ’70:

Al sistema dell’inquadramento nelle categorie legali si è

sostituito il c.d. “inquadramento unico”,

fondato su una serie di livelli contrattuali all’interno dei quali

convergono qualifiche sia operaie che impiegatizie

La disciplina della modifica delle La disciplina della modifica delle mansioni (o flessibilità funzionale)mansioni (o flessibilità funzionale)

Due interessi (talvolta) contrapposti:a) Quello del creditore di lavoro ad un

impiego “elastico” della prestazione, in relazione alle mutevoli esigenze dell’organizzazione produttiva;

b) Quello del lavoratore alla conformità della prestazione alle mansioni convenute al momento dell’assunzione o comunque compatibili con la qualifica/categoria di appartenenza.

Le mansioni esigibili: la norma chiave

Art. 2103 cod. civ., modificato nel 1970 dallo Statuto dei

lavoratoriIl prestatore di lavoro deve

essere adibito:• alle mansioni per le quali

è stato assunto• o a quelle corrispondenti

alla categoria superiore che abbia

successivamente acquisito• ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,

senza alcuna diminuzione della retribuzione….

L’ordinamento si

occupa di tre tipi di mobilità

1. Orizzontale

2. Verticale verso l’alto

3. Verticale verso il basso

La mobilità verticale verso il basso (o demansionamento) non è ammessa in quanto

non è prevista tra le modifiche considerate lecite

La “blindatura” dell’assetto individuato dall’art. 2103:

“Ogni patto contrario è nullo”

La mobilità verticale verso l’alto

• Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il

prestatore ha diritto al trattamento corrispondente

all’attività svolta,

Pleonastico?

e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la

medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del

lavoratore assente con diritto alla conservazione del

posto, dopo un periodo fissato dai contratti

collettivi, e comunque non superiore a tre mesi

Il lavoratore può rifiutare la promozione?

Si quando vi sia una

ragionevole ragione di rifiuto

Es., quando le mansioni superiori

sono così complesse da esporre il

lavoratore a responsabilità considerate eccessive

e/o al rischio di inadempimento

La mobilità orizzontale

Un concetto chiave:l’equivalenza

è sufficiente che la nuovamansione sia inquadrata

nello stesso livello contrattualee sia, dunque,

egualmente retribuita?

Il principio dell’equivalenza “soggettiva”

E’ necessario che la verifica inerente l’equivalenza si svolga

anche secondo un criterio soggettivo in base al quale le

mansioni nuove devono consentire la lavoratore di

utilizzare il corredo di nozioni, esperienze e perizia acquisito e speso nelle pregressa fase del

rapporto

La mobilità verticale verso il basso

Solo in casi eccezionalie al fine di

contemperare la tutela

della professionalità con

altri beni e/o interessi

1.Casi individuati dalla legge

2.Casi individuati dalla

giurisprudenza

1. Casi di legittimo demansionamento

1. Le lavoratrici in stato di gravidanza (art.3, l. 1204/1971, ora art. 7, d. lgs. n. 151/2001)

2. La sopravvenuta inabilità al lavoro precedentemente svolto in conseguenza di malattia o infortunio (art. 4, comma 4, l. n. 68/1999)

3. La procedura di mobilità (art. 4, comma 11, l. n. 223/1991)(in quest’ultimo caso – a differenza dei precedenti –

l’assegnazione a mansioni inferiori non comporta il mantenimento dell’anteriore, più elevata, retribuzione)

2. Casi di legittimo demansionamento

sul presupposto che una tutela rigida della professionalità potrebbe porsi in contrasto con

lo stesso interesse del lavoratore al mantenimento dell’occupazione, parte della

giurisprudenza:

ritiene possibile l’adibizione a mansioni inferiori quando ciò costituisca l’unica alternativa

possibile:

• al licenziamento per giustificato motivo oggettivo

del lavoratore

Il demansionamento al di fuori dei casi in cui se ne ammette la

legittimità

Comporta la lesione del diritto fondamentale alla libera

esplicazione della personalità del lavoratore ed è causa di

un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato,

con una indubbia dimensione patrimoniale

Conseguenze

Possibile rifiuto del lavoratore di

rendere la prestazione

lavorativa in forza dell’eccezione di inadempimento

(art.1460)Cass.26.6.1999, n.

6663

Rimedi risarcit

ori

Come può essere valutato il danno risarcibile?

1°) Il danno costituito

dal trattamento retributivo inferiore (danno

patrimoniale)

2°) il danno ulteriore per lesione

• del diritto alla libera esplicazione della

personalità ex artt. 2 Cost. • del diritto alla integrità

psicofisica ex art. 32 Cost.(danno non

patrimoniale)

la quantificazione del danno conseguente al pregiudizio risentito nella vita professionale e di relazione può avvenire “anche in mancanza

di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato in quanto la liquidazione può

essere operata in base all’apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all’entità e alla durata del

demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto”

Cass. 27.8.2003, n. 12553; Cass. 26.5.2004, n.10157

Le oscillazioni della Cassazione relativamente al profilo della prova del

danno

l’assegnazione a mansioni inferiori “non determina di per sé un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costituito dal trattamento retributivo inferiore (…); ne

consegue che grava sul lavoratore l’onere di fornire la prova, anche attraverso

presunzioni, dell’ulteriore danno risarcibile, mentre resta affidato al giudice di merito il compito di verificare di volta in volta se , in

concreto, il suddetto danno sussista”

Cass. 8.11.2003 167892; Cass. 28.5.2004, n.10361

La disciplina delle mansioni nel pubblico impiego

Art 2, comma 2, d. lgs. n. 165 del 2001:

“I rapporti di lavoro dei dipendenti della amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,

del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro

subordinato nell’impresa”

la regola

Art. 52, d. lgs. n. 165 del 2001:“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle

mansioni per le quali è stato assunto• o alle mansioni considerate equivalenti

nell’ambito della classificazione prevista dai contratti collettivi

• ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure

concorsuali. • L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini

dell’inquadramento del lavoratore”

l’eccezione

La mobilità orizzontale e il giudizio di equivalenza

differisce rispetto al settore privato (dove l’equivalenza va

apprezzata in concreto)

… nel pubblico impiego sono considerate equivalenti le mansioni comprese

nell’ambito della classificazione

professionale prevista dai contratti collettivi

potenziamento del ruolo della contrattazione

collettiva a scapito

di quello del giudice

La mobilità verticale verso l’alto nel p.i.

Mansioni superiori possono essere assegnate legittimamente solo in due casi

a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei postib) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie.  

Al di fuori dei casi ammessi, a differenza di quanto avviene nel

settore privato:

non esiste un diritto all’inquadramento

nella categoria superiore

la mobilità verticale è esclusivamente agganciata al

sistema dei concorsi

Quale conseguenza per le mansioni

superiori “di fatto” (al di fuori dei casi

espressamente previsti dalla legge)

nel pubblico impiego?

Una lunga querelle:la retribuibilità delle

mansioni superiori di fatto nel p.i.

Principio della inopponibilità dello stato di fatto allo stato di diritto

per cui l’esercizio di fatto di mansioni superiori è del tutto

irrilevante sia ai fini della progressione di carriera, sia ai

fini economici

La soluzione tradizionale

TAR CT 40/1998 “Nell'ambito del rapporto di

pubblico impiego, puntualmente disciplinato da norme di diritto pubblico, l'esercizio di fatto di

mansioni superiori non può originare la pretesa del

dipendente ad un trattamento giuridico o economico diverso da quello corrispondente alla

qualifica formalmente rivestita

La riforma (1998)• “Al di fuori delle ipotesi di cui al

comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al

lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento

economico”.• “Il dirigente che disposto

l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente se ha agito con dolo

o colpa grave” (art. 56.5)