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Atti stragiudiziali 7 Form. 1 1 Variazione temporanea di mansioni Egr. Sig. ………………………… ………………………… Raccomandata a.r. Oggetto: VARIAZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI (1) Con la presente Le comunichiamo che a causa della recente modifica degli assetti organizzativi aziendali, Lei viene assegnato al settore ………… per lo svolgimento delle mansioni di ………… Pertanto, nel ricordarLe che la variazione delle mansioni non determina un diverso suo inquadramento contrattuale trattandosi di un’assegnazione tem- poranea dovuta ai motivi di cui innanzi, Le sarà corrisposta la maggiorazio- ne retributiva pari a ………… per l’intero periodo di sostituzione. In attesa di un sollecito riscontro e certi che le nuove mansioni Le consentano l’utilizzo e l’arricchimento della professionalità precedentemente acquisita, si porgono distinti saluti. …………, lì ………… ……………………………… L’Amministratore (1) Si riporta il testo dell’art. 2103 c.c., così come modificato d.lgs. 15-6-2015, n. 81 (Disciplina dei contratti di lavoro) (art. 3, c. 1), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U. 24-6-2015, n. 144, s.o.: «2103. Prestazione del lavoro. — Il lavorato- re deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’in- quadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavora- tore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di asse- gnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

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atti stragiudiziali7 Form. 1

1

Variazione temporanea di mansioni

egr. sig.

…………………………

…………………………

raccomandata a.r.

Oggetto: VARiAzionE tEMPoRAnEA di MAnSioni (1)

Con la presente Le comunichiamo che a causa della recente modifica degli assetti organizzativi aziendali, Lei viene assegnato al settore ………… per lo svolgimento delle mansioni di …………Pertanto, nel ricordarLe che la variazione delle mansioni non determina un diverso suo inquadramento contrattuale trattandosi di un’assegnazione tem-poranea dovuta ai motivi di cui innanzi, Le sarà corrisposta la maggiorazio-ne retributiva pari a ………… per l’intero periodo di sostituzione.in attesa di un sollecito riscontro e certi che le nuove mansioni Le consentano l’utilizzo e l’arricchimento della professionalità precedentemente acquisita, si porgono distinti saluti.

…………, lì …………

……………………………… L’amministratore

(1) si riporta il testo dell’art. 2103 c.c., così come modificato d.lgs. 15-6-2015, n. 81 (Disciplina dei contratti di lavoro) (art. 3, c. 1), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U. 24-6-2015, n. 144, s.o.: «2103. Prestazione del lavoro. — il lavorato-re deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’in-quadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavora-tore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di asse-gnazione delle nuove mansioni.ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

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Parte Prima 8Form. 1

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inqua-dramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retribu-tivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla con-servazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispon-dente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per compro-vate ragioni tecniche, organizzative e produttive.salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto dispo-sto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo».La facoltà di modificare le mansioni del lavoratore, per esigenze di organizzazione del lavo-ro, costituisce manifestazione del potere direttivo dell’imprenditore. La norma oggi prevede la facoltà di assegnazione a mansioni inferiori, nei casi espressamente previsti. Già prima del Jobs Act, la Cassazione aveva ammesso la derogabilità al divieto di ius variandi in peius, nei casi in cui, accertata l’incompatibilità alla mansione per motivi di salute, non potendo il pre-statore continuare ad esservi adibito in forza del disposto dell’art. 1087 c.c., la rigida tutela della professionalità acquisita dal lavoratore avrebbe determinato la perdita del posto di lavoro. Con la sostanziale modifica dell’art. 2103 c.c., intervenuta con il d.Lgs. 81/2015, è stato, dunque, eliminato il riferimento alle mansioni cd. equivalenti. Con tale eliminazione, si riconosce al datore di lavoro il diritto ad uno ius variandi (unilaterale) più ampio e più flessi-bile in quanto si supera la precedente tematica, di elaborazione giurisprudenziale, relativa alle cd. «mansioni equivalenti».

Giurisprudenza correlata

• Ai fini della valutazione della sussistenza di un corretto esercizio dello ius variandi da parte datoriale non è sufficiente verificare se le nuove mansioni siano comprese nel livello contrat-tuale nel quale è inquadrato il dipendente, essendo necessario verificare altresì l’equivalenza in concreto di tali mansioni con quelle in precedenza assegnate, alla stregua del contenuto, della natura e delle modalità di svolgimento delle stesse, atteso che la suddetta equivalenza presup-pone che le nuove mansioni pur se non identiche a quelle in precedenza espletate corrisponda-no alla specifica competenza tecnica del dipendente, ne salvaguardino il livello professionale, non lo danneggino altrimenti, nell’ambito del settore o socialmente, e siano comunque tali da consentire l’utilizzazione del patrimonio di esperienza lavorativa acquisita nella pregressa fase del rapporto; di guisa che sussiste la violazione del disposto di cui all’art. 2103 cod. civ. qua-lora le nuove mansioni, pur comprese nel livello – o nella categoria contrattuale già attribuita al dipendente – comportino una lesione del suo diritto a conservare e migliorare la competenza o la professionalità maturata o pregiudichino quello al suo avanzamento graduale nella gerar-chia del settore. — Cass. 17-7-98, n. 7040 (conf. Cass. 28-3-95, n. 3623).• La garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall’art. 2103 cod. civ., riguarda le indennità corrisposte in considerazione delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore – le quali non possono essere soppresse dal datore di lavoro in ipotesi di legittimo

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atti stragiudiziali9 Form. 1

esercizio dello ius variandi, attesa la loro stretta attinenza alla professionalità tipica della qua-lifica rivestita dal lavoratore medesimo – e non si estende alle indennità erogate in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa, le quali, invece, essendo corrisposte soltanto per compensare particolari disagi o difficoltà del lavoratore, possono essere soppresse allorché vengono meno le speciali situazioni che le abbiano generate. (Nella specie, la sentenza dei giudici di merito, confermata dalla Suprema Corte, ha escluso l’applicabilità della garanzia in questione in relazione alla modificazione dell’orario di lavoro con conseguente perdita del compenso per lavoro straordinario percepito nell’espletamento delle precedenti mansioni). — Cass. 7-12-2000, n. 15517.• L’equivalenza delle mansioni, che condiziona la legittimità dell’esercizio dello ius variandi, a norma dell’art. 2103 cod. civ. – e che costituisce oggetto di un giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da una motivazione adeguata e rispettosa dei principi di legge in mate-ria – va verificata sia sul piano oggettivo, e cioè sotto il profilo della inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano sogget-tivo, in relazione al quale è necessario che le due mansioni siano professionalmente affini, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall’interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi; tuttavia, nel rispetto di dette condizioni, non è richiesta l’identità delle mansioni, né costituisce elemento ostativo la necessità di un aggiornamento professionale in relazione ad innovazioni tecnologiche. (Nella specie, una lavoratrice dipendente da un’azienda privata di vigilanza, già addetta a mansioni impiegatizie d’ordine elementari e ripetitive e, inoltre, insieme con altri colleghi, a rispondere alle chiamate nella sala operativa, era stata addetta esclusivamente a queste ultime mansioni, a seguito dell’incremento delle chiamate e alla riorganizzazione tecnica del lavoro; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto ingiustificato e disci plinarmente rilevante il reiterato suo rifiuto di svolgere le mansioni assegnatele). — Cass. 1-9-2000, n. 11457.• Il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva all’altra costituisce un mutamento defi-nitivo e non temporaneo del luogo di lavoro, a differenza dell’istituto della trasferta, che resta caratterizzato dalla temporaneità dell’assegnazione del medesimo lavoratore ad una sede diversa da quella abituale; pertanto, qualora la nuova assegnazione di sede del lavoratore sia giustificata da esigenze aziendali non transitorie, la modifica del luogo di lavoro costituisce trasferimento, rilevante ai sensi dell’art. 2103 cod. civ., e non mera trasferta. — Cass. 6-10-2008, n. 24658.• Per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, la cui sostituzione da parte di altro lavoratore avente una qualifica inferiore non attribuisce a quest’ultimo il diritto alla pro-mozione ai sensi dell’art. 2103 cod. civ., deve intendersi soltanto quello che non sia presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale (sciopero, adempimento di funzioni pubbliche elettive, infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, chiamata alle armi) o convenzio-nali del rapporto di lavoro, e non anche quello destinato, per scelta organizzativa del datore di lavoro, a lavorare fuori dell’azienda o in altra unità o altro reparto, o, ancora, inviato a parteci-pare ad un corso di formazione. — Cass. 5-3-2002, n. 3145.• L’art. 2103 c.c. non è applicabile al rapporto di pubblico impiego, poiché in tale ambito vige, invece, il principio opposto, dettato dagli articoli 51 primo comma e 97 Cost., secondo cui la qualifica spettante all’impiegato è quella conseguita al momento dell’assunzione o successiva-mente nei modi previsti dalle leggi o dai regolamenti. — Cons. Stato 11-9-2008, n. 4345.• Il mutamento definitivo del luogo di esecuzione della prestazione non è idoneo a configurare l’ipotesi del trasferimento ai sensi dell’art. 2103, primo comma (ultima parte), cod. civ. quando venga attuato nell’ambito della medesima unità produttiva, con riguardo ad articolazioni azien-dali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi intera-mente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell’impresa, sia rispetto ad una frazione dell’attività produttiva della stessa. Nell’ambito del lavoro pubblico, la P.A. eser-

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Parte Prima 10Form. 1

cita il potere di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (ai sensi dell’art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001), che è esclusivamente disciplinato dalle disposizioni del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavo-ro subordinato nell’impresa e dei contratti collettivi, fatte salve le diverse disposizioni contenu-te nel d.lgs. n. 165 del 2001 (artt. 2, commi secondo e terzo, e 51). Pertanto, il diritto del pub-blico dipendente, avuto riguardo all’ipotesi del trasferimento, in mancanza di specifiche disci-pline recate dai contratti collettivi, non può che rapportarsi alla garanzia apprestata dal suddetto art. 2103, primo comma, ultimo periodo, cod. civ. (che non risulta derogato, per questa parte, dall’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), con la conseguenza che il datore di lavoro non può trasferi-re il dipendente da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, esigenze queste che, pertanto, non è tenuto a comprovare quando non sia ricorrente propriamente un caso di trasferimento, ma la mera assegnazione del dipen-dente ad un altro posto nell’ambito dello stesso ufficio. — Cass. 15-5-2006, n. 11103.• Il trasferimento di un lavoratore, giustificato dalla necessità di rasserenare i rapporti tra l’in-teressato ed i colleghi di lavoro, non può essere considerato di carattere punitivo in assenza di una adeguata prova al riguardo e qualora il trasferimento comporti l’adibizione del soggetto a mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte. — Cass. 2-9-2008, n. 22059.• L’adibizione del personale rimasto in servizio in occasione di uno sciopero alle mansioni inferiori dei lavoratori astenutisi non costituisce condotta antisindacale, poiché rientra nel dirit-to di libera iniziativa economica dell’imprenditore. — Cass. 26-9-2007, n. 20164.

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Memorie difensive285 Form. 71

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Memoria difensiva in tema di licenziamento(art. 416 c.p.c.; L. 108/1990)

TriBuNaLe di ……………… – seZiONe LavOrO (1)

MEMoRiA diFEnSiVA (2)

Per: ……………… (P. iva ………………), in persona del Presidente e rappre-sentante legale pro tempore …………, domiciliato per la carica presso la sede legale in …………… alla via ……………… n. ……, elettivamente domiciliato in ……………… alla via ……………… n. ……, presso lo studio dell’avvoca-to (3) ………………… (c.f. ………………), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto (4). ai fini della presente pro-cedura, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax ………… o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata …………

resisTeNTe

CONTrO: ………………, rappresentato e difeso dall’avvocato ………………;

riCOrreNTe

nella causa tra le stesse parti pendente, la cui udienza è fissata per il ……… (5).

eLeMeNTi di FaTTO

Con ricorso a codesto Giudice del Lavoro, iscritto al r.G. n. …………, il ricorrente assumeva di aver lavorato alle dipendenze della associazione resistente ininterrottamente nel periodo dal …………… fino al ……………, svolgendo attività di supporto e assistenza per le aziende artigiane e di non aver percepito quanto spettantegli per 14ª mensilità, indennità sostitutiva di ferie non godute e TFr, per sentir condannare la resistente al pagamento del complessivo importo di ……… per le causali precisate ed accertare l’in-validità del licenziamento.

* * *

Premesso quanto innanzi, il sottoscritto avvocato nella qualità e domicilio in epigrafe indicati, impugnando la proposta domanda, perché del tutto inam-missibile e comunque assolutamente infondata in fatto ed in diritto, così come

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Parte Quinta 286Form. 71

formulata, ed estensivamente i prospettati conteggi, sottopone all’On. Giudice del Lavoro le seguenti considerazioni (6).

eLeMeNTi di diriTTO

i. in via preliminare, si contesta la mansione attribuita al ricorrente nell’im-pugnato ricorso. Giammai il ricorrente ha svolto attività di assistenza alle imprese artigiane, ma unicamente, come egli stesso afferma, era addetto esclusivamente al compimento di servizi esterni presso uffici postali ed enti pubblici. L’attività di supporto alle imprese artigiane, lo svolgimento di attività segretariali erano e sono di competenza di sog-getti diversi che collaborano all’organizzazione del resistente, come emergerà dalla prova testimoniale più innanzi articolata.

ii. Per quanto concerne la validità del licenziamento, è necessario eviden-ziare che il ……………… il Presidente e legale rappresentante pro tempore dell’associazione resistente ………………, facendo seguito ad una comunicazione verbale del ………………, confermava il licenzia-mento del ricorrente mediante raccomandata a.r.

Per singolare coincidenza, nello stesso giorno, il ricorrente comunica all’associazione che è costretto ad assentarsi per una malattia che si prolunga sino al ……………… (7).

il ……………… il resistente conferma la risoluzione del rapporto di lavoro mediante raccomandata a.r.

da quanto esposto si rileva che il licenziamento è stato disposto e con-fermato al termine del periodo di malattia e che non risponde al vero la circostanza secondo la quale fino al ……………… il ricorrente era ancora in malattia, in quanto in oggettivo contrasto con i quattro atte-stati di malattia dell’i.N.P.s., dei quali una copia, come è noto, è inviata al datore di lavoro e che indicano come termine finale il ………………

Può ulteriormente rilevarsi che l’inosservanza del divieto di recesso del datore di lavoro fino a quando non sia cessato lo stato di malattia o sia comunque decorso il periodo di comporto non determina di per sè la nullità della dichiarazione risolutoria del datore di lavoro, ma implica, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici, la temporanea inefficacia del licenziamento fino alla scadenza dell’indica-ta situazione ostativa (Cass. 239/2005) (8).

Pertanto, il licenziamento risulta pienamente valido ed efficace. inoltre, il resistente non può esimersi dal rilevare che il ………………

alle ore 15,20, ovvero in pieno periodo di malattia, l’i.N.P.s. ha rileva-to l’assenza ingiustificata alla visita di controllo.

Tutto ciò, oltre a costituire una evidente inosservanza dell’obbligo di reperibilità connesso ai controlli sanitari, costituisce anche violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 (9) e

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Memorie difensive287 Form. 71

1375 (10) c.c. nonché causa dell’irrogazione di sanzioni disciplinari (Cass. 2452/1987 e Cass. 2818/1990).

iii. si eccepisce l’inesistenza del diritto all’indennità di preavviso, in quanto già corrisposta dalla resistente. La resistente, visto l’art. 2118 c.c., nella comunicazione del …………… precisa che a decorrere dal ……………… l’associazione ……………… è costretta a privarsi della collaborazione del ricorrente e che quest’ultimo percepirà l’indennità di preavviso, così come previsto nel vigente CCNL di settore. Orbene, se il preavviso adem-pie alla funzione di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell’im-provvisa cessazione del rapporto di lavoro, consentendo al lavoratore di disporre del tempo necessario per trovare un nuovo lavoro, è evidente che la corresponsione dell’indennità sostitutiva consenta più efficacemen-te il perseguimento della finalità prevista dalla legge.

iv. Per quanto concerne il giustificato motivo soggettivo di licenziamento, è opportuno evidenziare che il provvedimento adottato dalla resistente nei confronti del ricorrente trova fondamento in un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore e da ragioni inerenti all’orga-nizzazione del lavoro della associazione resistente.

In primis può rilevarsi un giustificato motivo soggettivo. il giustificato motivo di licenziamento del lavoratore, introdotto dall’art.

3 della L. 604/1966, comprende tutte quelle situazioni di fatto che risul-tano incompatibili con il mantenimento del rapporto di lavoro.

Nella comunicazione del ……………… la resistente manifestava la sua volontà di recesso dal rapporto di lavoro per il perdurante scarso rendi-mento del ricorrente.

Quest’ultimo, nel corso degli ultimi anni, è stato più volte invitato a pro-fondere maggiore impegno nelle mansioni affidate. dopo innumerevoli richiami verbali la resistente il ……………… comunicava al ricorrente, mediante lettera a.r., che il suo impegno lavorativo risultava sempre più scarso e denotava un limitato senso di responsabilità. L’incarico affidato al ricorrente di compiere servizi esterni presso uffici pubblici o interni di fotocopiatura sono stati svolti con indolenza e lentezza. La resistente lamenta, inoltre, continui ritardi nell’inizio dell’orario di lavoro, assenze frequenti in concomitanza di importanti scadenze provocando situazioni di grave disagio per la struttura.

dell’inefficienza e dello scarso rendimento del ricorrente potrà essere fornita ampia prova per testi più innanzi articolata (11).

il licenziamento per cosiddetto scarso rendimento, secondo la prevalente giurisprudenza, costituisce un’ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ossia per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966, che a sua volta si pone come una specificazione della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 e ss. c.c. (Cass. 8973/1990).

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Parte Quinta 288Form. 71

in tale ipotesi il datore di lavoro non deve contestare i fatti al lavoratore né avviare la procedura disciplinare ai termini dell’art. 7 dello statuto dei Lavoratori, bensì deve — se non lo abbia già fatto con l’atto di comu-nicazione del licenziamento stesso — specificarne i motivi, ove ne sia regolarmente richiesto a norma dell’art. 2, co. 2, della stessa L. 604/1966, e in ogni caso enunciare tali motivi e fornire specifica prova della loro sussistenza, in base all’art. 5 della stessa legge, nel caso in cui il licenziamento venga contestato nella sede giudiziaria.

Nel caso di specie il resistente ha comunicato il giustificato motivo di recesso anche in assenza di espressa richiesta del lavoratore. risulta, pertanto, inapplicabile l’art. 7 della L. 300/1970 con conseguente effi-cacia e validità del licenziamento (12).

v. Nella citata comunicazione del ……………… si evince anche il giustifi-cato motivo oggettivo del provvedimento adottato, dato che il resistente giustifica il licenziamento anche in considerazione delle oggettive diffi-coltà economiche nelle quali versa l’associazione.

di quanto affermato il resistente può fornire ampia e particolareggiata prova documentale, anche mediante l’esibizione in giudizio dell’ultimo bilancio di esercizio dell’associazione o di quelli che riterrà opportuno il Giudicante.

Ciò ha indotto il resistente a sopprimere il posto di lavoro del ricorrente (13).

vi. Non risponde al vero la circostanza secondo cui l’associazione abbia effettuato una nuova assunzione per lo svolgimento delle mansioni esple-tate dal ricorrente. La resistente associazione ha, infatti, stipulato un contratto part-time con una lavoratrice in possesso di diploma di scuola media superiore, assunta al 5° livello del contratto collettivo nazionale del commercio, con funzioni di relazioni con il pubblico e di gestione del patronato in considerazione della sua ventennale esperienza.

i compiti svolti dal ricorrente, in verità quantitativamente e qualitativa-mente modesti, sono stati agevolmente ripartiti tra gli attuali collaborato-ri dell’associazione. del resto, la più recente giurisprudenza ritiene che ai fini della configurabilità dell’ipotesi di soppressione del posto di lavo-ro, integrante giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non è neces-sario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite secondo insindacabili scelte imprenditoriali senza che con ciò venga meno l’effettività di tale soppressione (Cass. 11241/1993).

vii. si rileva, inoltre, l’inapplicabilità dell’art. 2, L. 108/1990. visti gli artt. 1 e ss. L. 604/1966, essendo, il licenziamento del ricorrente, stato disposto per giustificato motivo sia soggettivo che oggettivo.

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Memorie difensive289 Form. 71

il resistente è inoltre un’associazione di categoria degli imprenditori con un numero di dipendenti inferiore a 15: risulta, pertanto, visto l’art. 4, L. 108/1990 (14), inammissibile la reintegrazione del ricorrente.

si contesta, altresì, la data di assunzione indicata dal ricorrente e si impugnano espressamente i conteggi in quanto errati ed arbitrari. infatti dovrà essere ritenuto che gli importi tutti corrispostigli sono stati ampia-mente satisfattivi delle somme pretese (15).

Per questi motivi, il sottoscritto avvocato, quale procuratore e difensore della resistente associazione, conclude affinché in via preliminare il Tribunale adito nel merito voglia:

1. dichiarare improcedibile, inammissibile la proposta domanda;2. rigettare nel merito la domanda perché assolutamente infondata in fatto

ed in diritto;3. nella denegata ipotesi che sia dichiarata l’inefficacia del licenziamento,

ammettere la conversione di quest’ultimo in recesso ad nutum;4. emettere ogni ulteriore provvedimento di legge, anche in ordine alle spese

di giudizio.

in via istruttoria, senza che tale richiesta sia intesa quale volontà di investire l’onere probatorio, ricadente come per legge, si chiede che l’adito Tribunale voglia disporre quanto segue:

a) ammettere il resistente alla prova contraria a quella articolata nel propo-sto ricorso, sui medesimi capi e con gli stessi testi, nonché alla prova diretta sulle circostanze di fatto riferite nella presente memoria, da aversi qui tutte per integralmente ripetute e trascritte, precedute dalla locuzione «vero che», indicando a testimoni su dette circostanze oltre ai medesimi testi indicati da controparte i signori (16):

— ……………………;— ……………………;— ……………………;

b) disporre consulenza tecnica di ufficio, al fine di determinare, nella dene-gata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, le somme al medesimo eventualmente dovute.

si deposita in Cancelleria (17):

1. copia del ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di ………………, proposto da ……………… contro ………………, notificato il ………………;

2. copia della lettera di licenziamento;3. copia della lettera con cui viene confermato il licenziamento;4. copia della nota disciplinare;

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Parte Quinta 290Form. 71

5. attestati di malattia;6. comunicazione dell’i.N.P.s. di assenza ingiustificata;7. copia raccomandata tentativo di conciliazione.

s.J.

…………, lì …………

avv. .…………………………

(1) vedi nota (2) formula n. 46.(2) Nel rito del lavoro, il convenuto che non abbia proposto le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d’ufficio, con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell’udienza, incorre nella decadenza di cui all’art. 416 cod. proc. civ., a nulla rilevando la circostanza che l’udienza di discussione non sia stata tenuta nel giorno fissato e sia stata rinviata ad altra data.(3) L’art. 58 disp. att. c.p.c. – per il quale le notificazioni durante il procedimento innanzi al giudice monocratico possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia stata omessa la dichirazione di residenza o l’elezione di domicilio prevista dall’art. 416 c.p.c. – opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente, alla quale soltanto è riferibile la previsione del predetto articolo del codice di rito; invece, se la parte è rappresentata da un procuratore legale, questi è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede quando eserciti il proprio ministero pro-fessionale fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice.(4) La procura alle liti conferita da una persona giuridica e sottoscritta con grafia illeggibile da persona qualificatasi rappresentante legale è nulla, a meno che nel corso del giudizio non siano espressamente specificate le generalità dei sottoscrittori. Tale nullità non è sanata dall’acquiescenza delle parti ed è rilevabile d’ufficio.(5) ai fini della verifica della tempestività della costituzione, che deve avvenire almeno 10 giorni prima dell’udienza, è da considerare come dies a quo il giorno dell’udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell’art. 155 c.p.c., e come dies ad quem il decimo giorno anteriore all’udienza stessa, che invece va com-putato, non essendo espressamente previsto dalla norma che si tratti di termine libero.(6) Nella memoria difensiva il convenuto deve proporre le eventuali domande riconvenziona-li e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. egli deve, altresì, prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affer-mati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le difese in fatto ed in diritto (art. 416 co. 2 e 3 c.p.c.). Tale principio risulta ormai applicabile anche alle controversie civili, in ragione della riforma del 2009 (cfr. art. 45, L. 69/2009), prevede che in caso di omessa contestazione, il giudice può porre a fondamento della propria decisione il fatto non contesta-ti e, duqnue, pacifico. La preclusione stabilita dall’art. 416, co. 2, c.p.c., per le domande riconvenzionali e per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, che non siano state proposte dal convenuto nella memoria di costituzione, non si estende alle eccezioni improprie o mere difese, volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dall’attore a sostegno della domanda, previste dal terzo comma dello stesso articolo, il quale, infatti, non commina per esse alcuna decadenza.(7) il Collegato Lavoro stabilisce che in tutti i casi di assenza per malattia, la relativa certifica-zione medica debba essere inviata in via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria

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Memorie difensive291 Form. 71

all’iNPs, che, a sua volta, provvede a trasmettere il certificato al datore di lavoro. resta fermo l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare la propria assenza. va precisato che il Collegato Lavoro ha in realtà esteso al settore privato una normativa già applicabile al settore pubblico. (8) in caso di malattia del prestatore, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a tempo indeterminato decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato durante la malattia del dipendente non è nullo, ma rimane sospeso fino alla guarigione del dipendente, e da quel momento torna a riprendere la sua efficacia.Nell’ipotesi di rapporto di lavoro con invalido assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68, le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non pos-sono essere computate nel periodo di comporto, ai fini della conservazione del posto di lavoro ex art. 2110 c.c., se l’invalido sia stato adibito, in violazione della L. 68/1999 cit., a mansioni incompatibili con le sue condizioni di salute, in quanto la impossibilità della presta-zione deriva, in tale caso, dalla violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di tutelare integrità fisica del lavoratore, il quale è tuttavia gravato dell’onere di provare gli elementi oggettivi della fattispecie, sulla quale si fonda la responsabilità contrattuale del dato-re di lavoro, dimostrandone l’inadempimento, nonché il nesso di causalità tra l’inadempimen-to stesso, il danno alla salute e le assenze dal lavoro che ne conseguano (Cass. 7730/2004).(9) il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.).(10) il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 c.c.).(11) se il datore di lavoro dimostra la negligenza del lavoratore, è legittimo il licenziamento per scarso rendimento.il potere di risolvere il contratto subordinato, in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, è riconosciuto al datore di lavoro dalla legge e non necessita, per il suo legittimo esercizio, di una dettagliata previsione di ogni ipotesi di comportamento illecito da parte del contratto collettivo o del regolamento aziendale.(12) Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni, in relazione alle quali ciascu-na di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in un luogo accessibile a tutti. il dato-re non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa (art. 7, co. 1 e 2, L. 300/1970). il potere del datore di lavoro di recedere dal rapporto per giusta causa o giustificato motivo soggettivo deriva, invece, direttamente dalla legge, per cui la validità del licenziamento disciplinare non può ritenersi subordinata all’indicazione nel codice disciplina-re del comportamento sanzionato.(13) il riassetto organizzativo per una più economica gestione dell’azienda vale ad integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, restando insindacabile nei suoi profili di con-gruità ed opportunità la relativa scelta imprenditoriale.(14) Le disposizioni di cui all’art. 18 della L. 300/1970, così come modificato dalla L. 108/1990, non si applicano nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, d’istruzione ovvero di reli-gione o di culto (art. 4 co. 1 L. 108/1990).(15) in mancanza, il giudice potrebbe emettere un’ordinanza per il pagamento di somme non contestate ex art. 423 c.p.c.(16) Nelle controversie di lavoro il resistente (al pari del ricorrente) è tenuto a pena di decaden-za ad indicare nella memoria di difesa i mezzi di prova dei quali intende avvalersi (art. 416, co. 3 c.p.c.), né nel giudizio di appello può chiedere l’assuzione di nuove e diverse prove, stante il divieto sancito dall’art. 437 c.p.c. La richiesta di prova contraria sugli stessi capitoli della prova articolata dall’altra parte può essere idonea a costituire sia l’allegazione di circo-stanze rilevanti ai fini del decidere, sia l’istanza di ammissione della relativa prova testimoniale.

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Parte Quinta 292Form. 71

(17) Nella comparsa di costituzione il resistente deve indicare i documenti che deve contestual-mente depositare (art. 416 co. 3 c.p.c.).

Giurisprudenza correlata

• Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, che nelle controversie soggette al rito del lavoro deve avvenire, ai sensi dell’art. 416, comma 1, c.p.c., «almeno dieci giorni prima della udienza», è da considerare come dies a quo il giorno dell’udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale dell’art. 155 c.p.c., e come dies ad quem il decimo giorno anteriore all’udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressa-mente previsto dalla norma che si tratti di termine libero. — Cass. 3-1-1995, n. 26.• Nel rito del lavoro – applicabile anche alle controversie in materia locatizia a seguito del rinvio operato dall’art. 46, l. n. 392 del 1978 – al pari di quanto previsto per il procedimento civile ordinario davanti al tribunale, la costituzione del convenuto presuppone l’avvenuto depo-sito in cancelleria di uno scritto difensivo (comparsa di risposta, nel rito ordinario o memoria difensiva, in quello speciale), con la conseguenza che il difetto di tale atto non è utilmente riparabile con il solo fatto della comparizione all’udienza, ma comporta che l’attività processua-le dal convenuto stesso eventualmente spiegata sia del tutto irrituale ed inidonea ad impedire la contumacia, ancorché espletata da procuratore munito di idonea procura; detto principio trova applicazione anche nel procedimento che per le dette controversie sia svolto davanti al pretore ed al conciliatore nel quale la mancata previsione dell’onere, a carico del convenuto, di costitu-irsi mediante deposito di comparsa di risposta, risulta derogata dalle disposizioni speciali detta-te per il rito del lavoro. — Cass. 13-5-1989, n. 2213.• Nel rito del lavoro, la preclusione, stabilita dall’art. 416 comma 2 c.p.c. per le domande ricon-venzionali e per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio che non siano state proposte dal convenuto nella memoria di costituzione, non si estende alle eccezioni improprie o mere difese, volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dall’attore a sostegno della domanda e disciplinate dal comma 3 dello stesso articolo il quale, infatti, non commina per esse alcuna decadenza per il caso in cui non siano dedotte con la memoria di costituzione (decadenza che è invece prevista per la mancata indicazione dei mezzi di prova); ne consegue che tale contestazione può essere fatta – salva l’applicazione degli artt. 88 e 92 c.p.c. ove sia ravvisabile una violazione del dovere di lealtà e probità processuale – in qualsiasi momento, anche dal contumace che si costituisce tardivamente, ed anche per la prima volta in appello, senza che la sua mancanza (pur potendo il giudice ricavarne elementi integrativi di convincimento) possa essere equiparata, quanto a effetto probatorio, ad una confessione o ammissione, e senza che l’attore ed il giudice possano esimersi l’uno dall’assolvimento dell’onere probatorio circa la sussistenza di quei fatti, e l’altro dalla verifica di tale assolvimen-to e comunque dall’accertamento dei fatti stessi. — Cass. 19-8-1996, n. 7630.• L’art. 416, comma 2, c.p.c. (a norma del quale il convenuto nel processo del lavoro deve pro-porre a pena di decadenza nell’atto di costituzione tutte le eccezioni sostanziali e processuali non rilevabili d’ufficio), va interpretato alla luce del successivo comma 3, nel senso che le predette eccezioni devono essere, oltre che tempestive, anche esplicitamente e non generica-mente formulate, essendo la norma intesa a consentire, fin dalle scritture introduttive, la piena esplicazione del contraddittorio. (In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto inammissibile perché intempestiva l’eccezione – proposta con l’atto d’appello – secondo la quale la prodotta lettera di impugnativa del licen-ziamento non era idonea ad impedire la decadenza perché non indirizzata alla sede dell’azienda datrice di lavoro, eccezione ritenuta «nuova» rispetto alla più generica eccezione di mancata impugnativa del licenziamento nei termini prescritti formulata nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado). — Cass. 27-2-1997, n. 1788.

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Memorie difensive293 Form. 71

• Nel rito del lavoro, l’art. 416 c.p.c., terzo comma, pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall’attore, dal man-cato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti. Ne consegue che qualora, dopo la cassazione della sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive, il datore di lavoro nel giudizio di rinvio chieda la restituzione delle somme erogate, essendo tale richiesta fondata sul rigetto delle domande dei dipendenti, l’omessa contestazione da parte di costoro, sia sull’an che sul quantum, esonera il datore di lavoro dall’onere di fornire prova dell’effettivo pagamento. — Cass. 5-8-2004, n. 15107.• Nel rito del lavoro i termini perentori per la deduzione delle prove, previsti dagli artt. 414, 416 e 420 c. p. c., sono stabiliti esclusivamente a tutela degli interessi delle parti; ne consegue che la nullità (relativa) della prova assunta in violazione di detti termini, come non può essere rile-vata d’ufficio dal giudice, così non può più essere eccepita dalla parte che non si sia opposta all’assunzione della medesima nella prima difesa successiva all’atto di ammissione o quanto meno di escussione dei testi, così implicitamente rinunciando a farla valere. — Cass. 16-1-1987, n. 348.• Nel rito del lavoro i documenti, quali prove precostituite ancorché non indicati negli atti difen-sivi, possono essere prodotti fino all’udienza di discussione anche in appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui agli artt. 414, 416 e 437 c.p.c. applicabili alle sole prove costituende, come quelle testimoniali. — Cass. 25-1-2000, n. 817.• L’onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito. — Cass. 7-7-1999, n. 7089; Cass. 8-4-2000, n. 4482.• Il mancato pagamento di spettanze retributive da parte del convenuto costituisce una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto, pertanto, in qualsiasi momento del giudizio di primo grado ed anche in appello, questi può produrre le relative quietanze che, quali prove documen-tali precostituite, non richiedono alcuna attività istruttoria contrastante con le esigenze di cele-rità e concentrazione proprie del processo del lavoro. — Cass. 4-5-1999, n. 4430.

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Procedimenti di istruzione preventiva531 Form. 129

129

Ricorso per assunzione preventiva di testi(artt. 692 e ss. c.p.c.)

iLL.MO PresideNTe deL TriBuNaLe di …………

RicoRSo PER ASSunzionE PREVEntiVA di tESti (1)

Per: …………… (c.f. ………………), nata a …………… il ……………, residente in ……………… alla via ……………… n. …… ed elettivamente domiciliata in ……………… alla via ……………… n. ……, presso lo studio dell’avvocato ……………… (c.f. ………………), che la rappresenta e difen-de come da procura a margine del presente atto. ai fini della presente pro-cedura, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax ………… o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ……………

PreMessa

a. La ricorrente ha prestato la propria attività per conto ed alle dipendenze della società ………………, in qualità di ……………… dal ………………, svolgendo le seguenti mansioni di ……………… e veniva, pertanto, inquadrata nel ……………… livello del CCNL.

B. in ragione delle mansioni svolte, la ricorrente richiedeva l’attribuzione del ……………… livello del predetto contratto nazionale, così come attribuito a tutti gli altri lavoratori di sesso maschile che disimpegnavano le stesse mansioni.

C. È accaduto che il direttore del personale, dott. ………………, in presenza dei sigg. ………………, negava la richiesta di assegnazione alla qualifi-ca superiore ritenendo che una donna risultava inadeguata fisicamente allo svolgimento di tali mansioni.

d. i sigg. ……………… hanno ricevuto ed accettato un’offerta di lavoro che li porterà fuori dall’italia per almeno due anni.

e. si ha fondato motivo di ritenere che tali testi possano mancare e la loro deposizione è necessaria per la vertenza che la ricorrente intende pro-muovere contro la società per trattamento discriminatorio.

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Parte sedicesima 532Form. 129

Tanto premesso, la ricorrente, come innanzi rappresentata e difesa, ai sensi dell’art. 692 c.p.c. (2)

CHiede

che l’adito Presidente del Tribunale (3) voglia fissare l’udienza di comparizio-ne delle parti, con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decre-to, per l’assunzione dei testi:

— ………………, residente in ……………… alla via ……………… n. ……;— ………………, residente in ……………… alla via ……………… n. ……;

sulla circostanza di fatto di cui alla lettera «C» del presente ricorso, che si abbia qui letteralmente ripetuta e trascritta, preceduta dalle parole «vero che».

…………, lì …………

avv. ……………………

(1) Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni, le cui depo-sizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordina-ta l’audizione a futura memoria (art. 692 c.p.c.). L’istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito (art. 693 c.p.c.).anche l’assunzione preventiva di testi, come l’accertamento tecnico preventivo, è esperibile per tutelare i diritti derivanti da rapporti di lavoro e previdenziali; ciò in virtù dei principi della concentrazione e dell’immediatezza, tipici del processo del lavoro.(2) L’istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l’interruzione o la sospensione del giudizio. il giudice in tal caso provvede con ordinanza (art. 699 c.p.c.).(3) La competenza per il procedimento di ispezione giudiziale preventiva ex art. 696 c.p.c. appartiene allo stesso giudice che sarà competente per la causa di merito con riguardo all’in-tera materia del contendere desunta dalla domanda, e non soltanto di quella parte della controversia rispetto alla quale si ritiene necessaria l’ispezione giudiziale, e così dovendosi tenere conto a norma dell’art. 10 c.p.c., per il calcolo del valore della causa, delle ulteriori domande proposte nello stesso procedimento contro la medesima persona.

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indice

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Parte PrimaAtti stragiudiziali

1 variazione temporanea di mansioni ........................................................... Pag. 7 2 recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni ............................................. » 11 3 accettazione delle dimissioni del lavoratore ................................................ » 14 4 recesso dal contratto di lavoro per licenziamento ........................................ » 15 5 recesso dal contratto di lavoro per cessione di ramo d’azienda ................... » 20 6 atto di transazione e quietanza a seguito di dimissioni ................................ » 22 7 Licenziamento per superamento del periodo di comporto ............................. » 25 8 Licenziamento per superamento del periodo di prova .................................. » 28 9 impugnativa di licenziamento ..................................................................... » 2910 impugnativa di licenziamento e richiesta delle competenze retributive maturate .. » 3411 impugnazione del recesso dal contratto di agenzia ...................................... » 3512 Congedo per gravi motivi familiari ............................................................. » 3813 scadenza del contratto di formazione e lavoro ............................................ » 4014 recesso consensuale dal rapporto di lavoro ................................................ » 4115 Contestazione di infrazione disciplinare ...................................................... » 4216 Provvedimento disciplinare ......................................................................... » 4417 impugnazione della sanzione disciplinare ................................................... » 4718 revoca del licenziamento ........................................................................... » 4919 reintegrazione nel posto di lavoro .............................................................. » 50

Parte secondaTentativi di conciliazione

20 istanza di certificazione del rapporto di lavoro............................................ » 5521 ricorso avverso l’atto di certificazione del rapporto di lavoro (art. 80 d.Lgs. 276/2003) ............................................................................................... » 5722 richiesta di tentativo di conciliazione (artt. 410 e ss. c.p.c.) ......................... » 5823 richiesta di tentativo di conciliazione per i rapporti di agenzia e rappresen- tanza commerciale (artt. 410 e ss. c.p.c.).................................................... » 6124 richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione ....................................... » 6325 Memoria difensiva della parte che intende accettare la procedura conciliativa (art. 410 c.p.c.) ......................................................................................... » 6626 istanza per declaratoria di esecutorietà di verbale di conciliazione ............... » 6827 Tentativo di conciliazione per licenziamento fondato su giustificato motivo oggettivo ................................................................................................... » 6928 istanza per tentativo di conciliazione avanzata dal dipendente della pubblica amministrazione ....................................................................................... » 7129 Convocazione delle parti ........................................................................... » 7230 delega conferita dalle parti per il procedimento dinnanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione (art. 410 c.p.c.) ............................................... » 7431 reclamo avverso diniego di esecutorietà del verbale di conciliazione (art. 411 c.p.c.) ....................................................................................................... » 7532 verbale di mancata conciliazione (art. 411 c.p.c.) ....................................... » 76

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indice 618

Parte TerzaConciliazioni

33 Conciliazione stragiudiziale con disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e pagamento di differenze retributive ....................................... Pag. 8134 verbale di accordo per differenze retributive ............................................... » 8435 verbale di conciliazione in sede sindacale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ..................................................................................... » 8636 verbale di conciliazione in sede sindacale con disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e pagamento di differenze retributive ......................... » 8937 verbale di conciliazione in sede sindacale per la cessione di ramo d’azienda . » 9338 verbale di conciliazione in sede sindacale per l’inquadramento superiore ..... » 9639 verbale di conciliazione in sede sindacale per il risarcimento del danno pre- videnziale ................................................................................................. » 9940 verbale di conciliazione per riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato » 10141 verbale di conciliazione per variazione peggiorativa del livello di inquadra- mento ....................................................................................................... » 10542 verbale di conciliazione innanzi al Giudice del Lavoro ................................ » 10843 verbale di conciliazione in sede sindacale in pendenza di appello ............... » 11144 verbale di conciliazione innanzi alla corte di appello .................................. » 114

Parte QuartaRicorsi

45 Procura ad litem ....................................................................................... » 11946 ricorso per impugnativa di licenziamento disciplinare ed accertamento di competenze retributive (art. 414 c.p.c.; art. 7, L. 300/1970) ....................... » 12047 ricorso per riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato e contestuale impugnativa di licenziamento (artt. 2094 c.c. e 414 c.p.c.) .......................... » 13048 ricorso ex art. 414 c.p.c. per impugnativa di licenziamento a causa di matri- monio (art. 414 c.p.c.; d.Lgs. 198/2006)................................................... » 13849 ricorso per impugnativa di licenziamento discriminatorio (art. 414 c.p.c.; artt. 4 L. 604/1966, 15 L. 300/1970, 3 L. 108/1990) .............................. » 14350 ricorso per impugnativa di licenziamento della lavoratrice madre (art. 414 c.p.c.; d.Lgs. 151/2001) ........................................................................... » 14851 ricorso per accertamento di lavoro subordinato e di crediti di lavoro matura- ti (artt. 2094 c.c. e 414 c.p.c.) ................................................................... » 15652 ricorso per accertamento di competenze retributive (art. 414 c.p.c.) ............ » 16153 ricorso per il riconoscimento di mansioni superiori (artt. 2103 c.c. e 414 c.p.c.) » 16754 ricorso per accertamento della trasformazione del contratto a termine in un

contratto a tempo indeterminato (art. 414 c.p.c.; d.Lgs. 368/2001 come modif. dal d.Lgs. 81/2015) ....................................................................... » 17255 ricorso per il riconoscimento di ferie maturate e non godute (art. 2109 c.c.) . » 17856 ricorso per impugnativa di trasferimento illegittimo (art. 2103 c.c.) .............. » 18357 ricorso per il riconoscimento di un rapporto di lavoro parasubordinato (artt. 409 n. 3 e 414 c.p.c.) ............................................................................... » 18658 ricorso in materia di agenzia e rappresentanza commerciale (artt. 1742 e ss. c.c.; artt. 409 n. 3 e 414 c.p.c.) ................................................................. » 19159 ricorso per accertamento di somministrazione fraudolenta e irregolare nel rapporto di lavoro (art. 414 c.p.c.; d.Lgs. 276/2003; d.Lgs. 81/2015) ....... » 196

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indice619

60 ricorso per trattamento discriminatorio (art. 414 c.p.c.) ............................... Pag. 20061 ricorso ex art. 414 c.p.c. per la repressione della condotta antisindacale (art. 414 c.p.c.; art. 28 L. 300/1970) ............................................................... » 20462 ricorso per accertamento della costituzione del rapporto di lavoro con sog- getto appartenente alle categorie protette (art. 414 c.p.c.; L. 68/1999) ........ » 20963 ricorso per la riassunzione del giudizio (art. 414 c.p.c.) .............................. » 21464 ricorso per il riconoscimento di nuove mansioni - autista Poste italiane s.p.a. .... » 21765 ricorso per il riconoscimento dell’illegittimità del termine apposto da Poste italiane s.p.a. ............................................................................................ » 22866 ricorso per il riconoscimento della nullità del licenziamento per mancato periodo di prova ....................................................................................... » 23767 ricorso per trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno in rappor-

to di lavoro a tempo parziale (art. 414 c.p.c.; d.Lgs. 61/2000, art. 12bis; d.Lgs. 81/2015) ....................................................................................... » 25668 ricorso per riconoscimento del lavoro domenicale. impugnativa di licenzia- mento ....................................................................................................... » 25969 ricorso per impugnativa di licenziamento per illegittimità del motivo oggettivo a fondamento dello stesso .......................................................................... » 26770 ricorso per il riconoscimento di un contratto d’agenzia ................................ » 277

Parte QuintaMemorie difensive

71 Memoria difensiva in tema di licenziamento (art. 416 c.p.c.; L. 108/1990) .. » 28572 Memoria difensiva con domanda riconvenzionale in tema di differenze retri- butive (artt. 416 e 418 c.p.c.) .................................................................... » 29473 Memoria difensiva con domanda riconvenzionale in tema di competenze retributive (artt. 416 e 418 c.p.c.) .............................................................. » 29974 Memoria difensiva in tema di disconoscimento di rapporto di lavoro subordi- nato (art. 416 c.p.c.) ................................................................................. » 30375 Memoria difensiva in tema di mansioni superiori (artt. 414 c.p.c. e 2103 c.c.) » 30976 Memoria difensiva in tema di lavoro a domicilio (art. 416 c.p.c.; art. 2128 c.c.; L. 877/1973) .................................................................................... » 31477 Memoria difensiva in tema di collaborazione domestica (artt. 416 e 418 c.p.c.) .. » 32078 Memoria difensiva con eccezione di difetto di legittimazione passiva e incom- petenza per territorio (artt. 413 e 416 c.p.c.) .............................................. » 32479 Memoria difensiva con richiesta di mutamento di rito (artt. 416 e 427 c.p.c.) ... » 32880 Memoria difensiva in appello ..................................................................... » 33281 Memoria difensiva in tema di Lavoratori socialmente utili ............................ » 33782 Memoria difensiva in materia di riconoscimento pensione di invalidità ......... » 34583 Memoria difensiva in tema di trasformazione del rapporto a tempo determi- nato in rapporto a tempo indeterminato...................................................... » 35084 Memoria difensiva avverso ricorso del datore di lavoro per l’accertamento della legittimità nuova della sanzione ......................................................... » 357

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Parte sestaIntervento del terzo

85 intervento volontario del terzo (artt. 419, 105 e 267 c.p.c.) ......................... Pag. 36786 intervento del terzo a seguito di chiamata (art. 420 c.p.c.) ........................... » 37087 intervento volontario per morte o perdita della capacità prima della costitu- zione (art. 299 c.p.c.) ................................................................................ » 373

Parte settimaUdienza di discussione

88 richiesta di nomina di CTu (art. 424 c.p.c.) ................................................ » 37789 istanza per l’assunzione di prova delegata (art. 203 c.p.c.) ......................... » 37890 disconoscimento di scrittura privata ed istanza di verificazione (artt. 214 e 216 c.p.c.) ................................................................................................ » 38091 deduzione della prova testimoniale (art. 244 c.p.c.) .................................... » 38192 istanza di sospensione del processo (art. 295 c.p.c.) ................................... » 38293 Note conclusionali autorizzate.................................................................... » 383

Parte OttavaAppello: ricorsi e memorie

94 ricorso in appello in tema di differenze retributive e di licenziamento (artt. 433 e 434 c.p.c.) ...................................................................................... » 38995 ricorso in appello in tema di licenziamento (artt. 433 e ss. c.p.c.) ................ » 39596 ricorso in appello con riserva dei motivi (artt. 433 e 434 c.p.c.) .................. » 40097 Memoria difensiva dell’appellato (art. 436 c.p.c.) ........................................ » 40498 Memoria difensiva dell’appellato con proposizione dell’appello incidentale (art. 436 c.p.c.) ......................................................................................... » 408

Parte NonaPrevidenza

99 ricorso amministrativo per il riconoscimento della pensione d’invalidità (art. 443 c.p.c.; L. 118/1971) .......................................................................... » 415100 ricorso amministrativo per il riconoscimento dell’indennità di maternità (art. 443 c.p.c.; artt. 22, 23, 24 d.Lgs. 151/2001) ............................................ » 418101 ricorso per il riconoscimento dell’indennità di maternità per congedo obbli- gatorio (art. 442 c.p.c.; d.Lgs. 151/2001) ................................................. » 421102 ricorso in tema di invalidità civile con diritto all’indennità di accompagna- mento (art. 442 c.p.c.; L. 118/1971 e successive modifiche)........................ » 426103 ricorso per il riconoscimento dell’indennità da infortunio sul lavoro (art. 442 c.p.c.; d.P.r. 1124/1965 e successive modifiche) ........................................ » 430104 ricorso in tema di invalidità civile (art. 442 c.p.c.; L. 118/1971; L. 326/2003) . » 435105 ricorso in appello in tema di indennità di maternità (artt. 433 e 442 c.p.c.; d.Lgs. 151/2001) ..................................................................................... » 439106 ricorso in appello per il riconoscimento dell’indennità da infortunio sul lavoro (artt. 434, 442 c.p.c.; d.P.r. 1124/1965) .................................................. » 444107 istanza per accertamento tecnico preventivo per conseguire l’indennità di accompagnamento .................................................................................... » 448

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108 ricorso a seguito di contestazioni all’accertamento tecnico preventivo per conseguire l’indennità di accompagnamento ............................................... » 450109 ricorso per accertamento tecnico preventivo in seguito al riconoscimento di un’erronea percentuale di invalidità ............................................................ » 452

Parte decimaRicorsi per Cassazione

110 Procura ad litem ........................................................................................ » 457111 ricorso per Cassazione in tema di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive (art. 360 c.p.c.) .................................... » 459112 ricorso per Cassazione in tema di indennità di maternità (art. 360 c.p.c.; d.Lgs. 151/2001) ..................................................................................... » 464

Parte undicesimaRevocazione ed opposizione di terzo

113 ricorso per revocazione della sentenza....................................................... » 471114 Opposizione di terzo (artt. 404 e ss. c.p.c.) ................................................ » 475

Parte dodicesimaProcesso di esecuzione per crediti di lavoro

115 atto di precetto con contestuale notifica del titolo esecutivo (art. 480 c.p.c.) .. » 481116 Pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.).................................................. » 484117 istanza di fissazione della vendita di beni pignorati (art. 529 c.p.c.) ............ » 488118 ricorso in opposizione agli atti esecutivi (art. 618bis c.p.c.) ......................... » 489

Parte TredicesimaProcedura fallimentare

119 ricorso per la dichiarazione di fallimento (art. 6 r.d. 267/1942) ................ » 495120 domanda di ammissione al passivo (art. 93 r.d. 267/1942) ...................... » 498121 domanda di ammissione al passivo a seguito di ordinanza per il pagamento di somme (art. 423 c.p.c.; art. 93 r.d. 267/1942) ..................................... » 500

Parte QuattordicesimaRicorsi per decreto ingiuntivo

122 ricorso per ingiunzione per il pagamento di differenze retributive (artt. 633 e ss. c.p.c.) ............................................................................................... » 505123 ricorso per ingiunzione per il pagamento del trattamento di fine rapporto (artt. 633 e ss. c.p.c.) ................................................................................ » 508124 ricorso per ingiunzione per il pagamento di una penale (artt. 633 e ss. c.p.c.) . » 511125 ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) ........................ » 513126 ricorso per ingiunzione in tema di previdenza ed assistenza obbligatoria (artt. 633 e ss. c.p.c.) ................................................................................ » 519

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Parte QuindicesimaIl procedimento di sequestro

127 ricorso per sequestro conservativo (artt. 669bis e ss. c.p.c.) ......................... » 523

Parte sedicesimaProcedimenti di istruzione preventiva

128 ricorso per accertamento tecnico preventivo ............................................... » 529129 ricorso per assunzione preventiva di testi (artt. 692 e ss. c.p.c.) ................... » 531

Parte diciassettesimaProcedimenti d’urgenza

130 ricorso d’urgenza per impugnativa di licenziamento (art. 700 c.p.c.) ........... » 535131 ricorso d’urgenza in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 700 c.p.c.) ................................................................................................ » 540

Parte diciottesimaProcedimento arbitrale

132 Mandato per la risoluzione arbitrale della controversia (art. 412 c.p.c.) ....... » 545133 ricorso per l’istituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato (art. 412quater c.p.c.) ...................................................................................... » 547134 Memoria difensiva (art. 412quater c.p.c.) ................................................... » 550135 Lodo arbitrale (art. 412quater, comma 9, c.p.c.) ......................................... » 553136 ricorso per impugnazione del lodo arbitrale (art. 412quater, comma 9, c.p.c.) . » 556137 Clausola compromissoria contrattuale per arbitrato irrituale (art. 412quater, comma 10, c.p.c.) ..................................................................................... » 558

Parte diciannovesimaPrincipali figure contrattuali

138 Contratto di lavoro a tempo determinato .................................................... » 561139 Contratto di apprendistato professionalizzante ............................................ » 565140 Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale .... » 569141 Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ............................... » 572142 Contratto di lavoro a tempo parziale .......................................................... » 575143 Contratto di agenzia senza rappresentanza e senza deposito ...................... » 578144 Contratto di lavoro ripartito (job sharing) ................................................... » 585145 Contratto di somministrazione a tempo determinato ..................................... » 589146 Contratto di somministrazione (a tempo indeterminato (staff leasing) ............ » 593147 Contratto di lavoro intermittente (job on call) .............................................. » 597148 Contratto di lavoro a domicilio ................................................................... » 601149 Contratto di telelavoro ............................................................................... » 605150 Contratto di lavoro domestico ..................................................................... » 609151 Contratto di portierato .............................................................................. » 612