MANSIONI E IUS VARIANDI - gesuelebellini.it variandi.pdf · Le mansioni possono essere individuate...

62
MANSIONI E IUS VARIANDI 1

Transcript of MANSIONI E IUS VARIANDI - gesuelebellini.it variandi.pdf · Le mansioni possono essere individuate...

MANSIONIE

IUS VARIANDI

1

l’insieme dei compiti che il lavoratore è tenuto ad adempiere in esecuzione del contratto di lavoro

individuano le specifiche attività esigibilidal datore di lavoro

In altre parole, costituiscono l’oggetto immediato della prestazione dedotta dal contratto di lavoro

2

Le mansioni possono essere individuate anche da un punto di vista diverso, cioè non considerando l’attività complessiva che vede essere svolta dal lavoratore, ma indicando lo status professionale del lavoratore, esprimendo il tipo e la figura professionale inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale (es. tessitore, archivista), che rappresenta la qualifica.

La qualifica può essere definita, dunque, l’insieme della mansioni costituenti l’oggetto della prestazione lavorativa

Mansioni e qualifica costituiscono termini che servono ad indicare il medesimo oggetto: la prestazione lavorativa dedotta in un contratto.

3

Al vertice del sistema classificatorio vi sono le categorie (che sono «contenitori» che raggruppano i prestatori di lavoro in base alle mansioni/qualifica comuni)

L’art. 2095 c.c. distingue quattro tipi di categorie (categorie legali)

A) Dirigenti: B) Quadri; C) Impiegati; D) Operai

4

lavoratore subordinato che, nell'ambito dell'impresa, svolge funzioni connotate da elevata professionalità, autonomia decisionale, responsabilità nei confronti dell'imprenditore, nonché da poteri di coordinamento e controllo dell'intera attività aziendale o di un ramo autonomo dell'impresa. Per questi motivi, in dottrina, è definito l' Alter Egodell'imprenditore.

La dipendenza gerarchica nei confronti dell'imprenditore è conseguentemente attenuata, in quanto il dirigente ha la responsabilità della conduzione dell'impresa con il solo limite del rispetto delle direttive generali impartite dal datore di lavoro.

5

I quadri hanno avuto riconoscimento formale soltanto con la legge n. 190 del 1985.

Si tratta di lavoratori che dipendono direttamente dall'imprenditore o dai dirigenti, che svolgono attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell’impresa.

Caratteri distintivi della categoria sono: la gestione diretta ed autonoma dei rapporti con i terzi e la responsabilità gestionale e di budget sulle funzioni demandate.

6

Gli impiegati prestano la loro attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro con funzioni di collaborazione, e normalmente non svolgono prestazioni di vera manodopera.

All'interno della categoria si distinguono, soprattutto ad opera della contrattazione collettiva:

gli impiegati di concetto: prestano la loro opera normalmente come preposti ad un ramo dell'impresa, applicando le disposizioni impartite dai dirigenti o dall'imprenditore con dati margini di libertà d'iniziativa, e con poteri di controllo e direzione nei confronti degli altri dipendenti.

gli impiegati d'ordine: collaborano nell'impresa attuando le disposizioni dei superiori gerarchici, con limitata autonomia e senza poteri d'iniziativa.

7

La collaborazione richiesta ai lavoratori rientranti in questa categoria riguarda esclusivamente il processo produttivo, e si sostanzia in attività di tipo prevalentemente manuale.

La contrattazione collettiva ha introdotto varie qualifiche in funzione della diversa preparazione tecnica del lavoratore:operai comuni, operai qualificati ed operai specializzati.

Alcuni contratti collettivi hanno inoltre previsto figure di operaio cui sono affidate mansioni di particolare responsabilità, normalmente di controllo e conduzione di un gruppo di lavoratori (cosiddetti "intermedi": ad es. capo cantiere, capo officina, capo reparto).

8

La suddivisione "legale" è ripresa dalla contrattazione collettiva, che tuttavia ha storicamente superato il sistema di suddivisione gerarchica a favore del cosiddetto "inquadramento unico". Tale sistema di inquadramento ha introdotto una nuova scala classificatoria, incentrata livelli retributivi, nei quali rientrano vari profili professionali, spesso appartenenti a categorie differenti.

In un medesimo livello si possono trovare inquadrati sia operai che impiegati.

Pertanto, con l’introduzione dei livelli si ha l’effetto dell’abolizione nominale della distinzione tra impiegati e operai

9

La classificazione per qualifiche viene operata dalla contrattazione collettiva attraverso generiche enunciazioni che formano i profili professionali.

Non necessariamente esiste una corrispondenza necessaria tra qualifiche e mansioni effettivamente compiute in quanto i contratti collettivi e/o individuali possono attribuire qualifiche diverse (superiori) rispetto le mansioni esercitate.

10

Art. 96, co.2, disposizioni di attuazione del codice civile:

«l’imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell’assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazioni alle mansioni per cui è stato assunto»

11

Art. 31 T.U. impiegati civile dello Stato «l’impiegato ha diritto all’esercizio delle funzioni inerenti la propria qualifica»

Legge 312/80: introduzione della «qualifica funzionale» e classificazione secondo «profili professionali» attinenti alle mansioni espletate in concreto.

Privatizzazione rapporto di lavoro: qualifiche e mansioni costituiscono il contenuto concreto del rapporto individuale di lavoro

12

classificazione per "gradi" risalente al 1923 sistema delle carriere, introdotto con il DPR n. 3/1957, che prevedeva

l'inquadramento del personale delle pubbliche amministrazioni in quattro distinte carriere: direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria, tra loro in rapporto gerarchico di funzione. Le carriere erano articolate in qualifiche, anche loro gerarchicamente ordinate, che avrebbero dovuto rappresentare livelli crescenti di mansioni e di responsabilità e alle quali si accedeva per maturazione di anzianità di servizio e per valutazione.

Il sistema delle carriere, con la 312/1980, venne soppresso e sostituto da quello delle qualifiche funzionali, inizialmente stabilito nel numero di otto e poi portato a nove.

Il sistema delle qualifiche funzionali è ora sostituito da quello delle aree o categorie professionali identificate sulla base di requisiti professionali corrispondenti a livelli omogenei di competenze, necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse. Le aree o categorie sono articolate in posizioni economiche orizzontali, conseguibili previa valutazione della prestazione e dell'arricchimento professionale, acquisito anche a seguito di percorsi formativi.

13

nei diversi c.c.n.l., l'ambito professionale di classificazione nel quale si collocano le definizioni di base delle professionalità - i profili - possono assumere denominazioni diverse: - nel c.c.n.l. delle Aziende, degli Enti pubblici non economici, dei ministeri assume la denominazione di Area; - nei c.c.n.l. degli Enti locali e dell'Università assume la denominazione di categoria; - nel c.c.n.l. degli Enti pubblici di ricerca assume la denominazione di Profilo professionale, articolato su livelli professionali.

14

Nella Pubblica amministrazione contrattualizzata sussistono due fondamentali categorie di personale:

il personale dirigente e il personale non dirigente

15

Contrassegnate con le lettere maiuscole dell'alfabeto in ordine crescente di professionalità - A, B, C, D (alcuni c.c.n.l. di comparto prevedono tre aree, altri ne prevedono quattro, l'università parte dalla lettera B) - come già detto, sulla base delle declaratorie allegate ai c.c.n.l., le aree sono caratterizzate per i requisiti generali delle prestazioni esigibili ai dipendenti inseriti nell'area medesima. (Nel recente CCNL Ministeri le lettere sono state sostituite dai numeri 1°, 2° e 3° Area)

16

Diversa disciplina delle mansioni e dello jus variandi

nel settore privato (art. 2103 c.c.) nel settore pubblico (art. 52, d. lgs. n. 165/2001)

Un’esplicita esclusione dell’art. 2103 c.c. si rinviene all’art. 19 del d.lgs. 165, co. 1, in cui si specifica: «Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile»

Per gli altri dipendenti pubblici manca una altrettantoesplicita esclusione dell’applicazione dell’art. 2103 c.c., ma la materia viene ad essere interamenteregolata dall’art. 52 del Testo Unico con una serie distatuizioni che si discostano da quelle codicistiche. (Art.2, l. 421/92, previsione di una disciplina di mansioni in Deroga all’art.2103 c.c.)

17

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione….

(la mobilità orizzontale)

18

All'interno di ciascuna area sono descritti i profili professionali la cui consistenza professionale è coerente con la declaratoria dell'Area.

I profili sono individuati sulla base della missione operativa dell'amministrazione.

19

All'interno di ciascuna area, e per ciascun profilo professionale, è prevista una serie di posizioni economiche, contrassegnate dalla lettera che identifica l'Area e da un numero progressivo, il cui numero varia da comparto a comparto.

20

…. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi(la mobilità verticale)

21

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

22

IUS VARIANDI NEL LAVORO PRIVATO

23

Le tre mobilità: Verticale verso l’alto Orizzontale Verticale verso il basso= demansionamento

…è l’unica a non trovare menzione

– e, dunque, legittimità –

nel testo dell’art.2103 c.c.

24

Qual è, dunque, la ratio e la finalità essenziale dell’articolo?

è perseguita non soltanto attraverso le due prescrizioni esaminate,

ma anche tramite la sanzione di nullità dei patti contrari

Art. 2103, u.c.:“Ogni patto contrario è nullo”

25

corregge la lacuna più vistosa della precedente normativa

Attraverso la inderogabilità della norma si

impediscono meccanismi consensuali e di acquiescenza determinati dal metus

quale funzione?

nella vecchia formulazione dell’art. 2103 c.c.

il mutamento delle mansioni era

possibile a condizione che non comportasse a) diminuzione della

retribuzione;b) mutamento sostanziale

della posizione del lavoratore).Ma erano possibili mutamenti

consensuali in pejus

26

Le tre mobilità: Verticale verso l’alto Orizzontale Verticale verso il basso= demansionamento

…è sempre e comunque

inammissibile?

27

Perché? Quando?

…per contemperare tutela della professionalità

ed altri beni e/o interessi(salute e occupazione)

1.Casi legali

2.Casi individuati da consolidato orientamento

giurisprudenziale

28

1. Le lavoratrici madri (art.3, l. 1204/1971, ora art. 7, d. lgs. n. 151/2001)

2. La sopravvenuta inabilità al lavoro precedentemente svolto in conseguenza di malattia o infortunio (art. 4, comma 4, l. n. 68/1999)

3. La procedura di mobilità (art. 4, comma 11, l. n. 223/1991)

(in quest’ultimo caso – a differenza dei precedenti –l’assegnazione a mansioni inferiori non comporta il

mantenimento dell’anteriore, più elevata, retribuzione)

1. Casi legalidi legittimo demansionamento

29

sul presupposto che una tutela rigida della professionalità potrebbe porsi in contrasto con lo stesso interesse del lavoratore al

mantenimento dell’occupazione:

si ritiene possibile l’adibizione a mansioni inferiori

quando ciò costituisca l’unica alternativa possibile:

al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore

alla Cassa integrazione guadagni

2. Casi individuati da consolidato orientamento giurisprudenziale:

30

modifiche in pejus determinate dalle esclusiva scelta del lavoratore alla quale questi sia pervenuto senza alcuna sollecitazione,

neppure indiretta del datore di lavoro, che l’abbia, invece, subita

Cass. 15.1.2004, n. 521

31

Il diritto al rifiuto del lavoratore

può essere esercitato quando vi sia una

ragionevole ragione di rifiuto

per es., quando le mansioni superiori

sono così complesse da esporre il lavoratore al rischio di

inadempimento

32

Il diritto all’inquadramento nella categoria superiore

scatta dopo il periodo fissato dai contratti

collettivi e, comunque, non

superiore a tre mesi

devono essere necessariamente

continuativi?

No: i contratti collettivi consentono, nella maggior parte dei casi, la possibilità di cumulare

i periodi entro un arco di tempo prefissato(solitamente un anno)

33

Il diritto all’inquadramento nella categoria superiore

non scatta se l’adibizione a mansioni superiori è avvenuta per sostituire lavoratore assente

con diritto alla conservazione del posto

34

sono mansioni equivalenti quelle che consentono al lavoratore di utilizzare il corredo di nozioni, esperienze e perizia

acquisito e speso nelle pregresse mansioni

Un concetto chiave:l’equivalenza in senso professionale

35

criterio oggettivo della equivalenza retributiva

No: è necessario che la verifica inerente l’equivalenza si svolga anche secondo un criterio soggettivo in

base al quale le mansioni nuove devono consentire al lavoratore di utilizzare il corredo di nozioni,

esperienze e perizia acquisito e speso nelle pregressa fase del rapporto

è sufficiente che la mansione nuova sia inquadrata nello stesso livello

contrattuale e sia, dunque, egualmente retribuita?

36

Comporta la lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore ed è

causa di un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione

dell’interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale

37

conseguenze

Risarcimento del danno

Possibile rifiuto del lavoratore di rendere la

prestazione lavorativa in forza

dell’eccezionedi inadempimento

(art.1460)Cass.26.6.1999, n. 6663

38

In materia di risarcimento del danno per attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori, l’ammontare di tale

risarcimento può essere determinato dal giudicefacendo ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto

la liquidazione può essere operata in base all’apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all’entità e alla durata del

demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto

Conf. Cass. 2.1.2002, n. 10

39

1°) Il danno costituito dal trattamento retributivo inferiore

(danno patrimoniale)

2°) il danno ulteriore per lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione

della personalità del lavoratore ex artt. 2 e

3 Cost. (danno alla persona del lavoratore

suscettibile di valutazione economica)

(danno non patrimoniale)

40

Com’è qualificato

dalla giurisprudenza

il danno ulteriore?

come: danno biologico(art. 13 d. lgs. n.

38/2000) danno da perdita

di chances danno alla vita di

relazione

il “danno esistenziale”- differenze con il danno biologico

41

l’assegnazione a mansioni inferiori “non determina di per séun danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costituito

dal trattamento retributivo inferiore (…) giacché deve escludersi che ogni modificazione delle mansioni in senso

riduttivo comporti una automatica dequalificazione professionale (…); ne consegue che grava sul lavoratorel’onere di fornire la prova, anche attraverso presunzioni, dell’ulteriore danno risarcibile, mentre resta affidato al

giudice di merito il compito di verificare di volta in volta se , in concreto, il suddetto danno sussista”

Cass. 8.11.2003 16792; Cass. 28.5.2004, n.10361

42

la quantificazione del danno conseguente al pregiudizio risentito nella vita professionale

e di relazione può avvenire anche in via equitativa, “anche in mancanza di uno

specifico elemento di prova da parte del danneggiato in quanto la liquidazione può essere operata in base all’apprezzamento

degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all’entità e alla durata del demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto”

Cass. 27.8.2003, n. 12553; Cass. 26.5.2004, n.1015743

aderisce al primo dei due indirizzi:Il danno non si pone “quale conseguenza

automatica di ogni comportamento illegittimo (…), cosicchè non è sufficiente

dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al

lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale

di cui all’art. 2697 c.c”

44

è ammissibile se ne ricorrono i presupposti (periculum in mora e fumus boni iuris)

…ma il contenuto del provvedimento d’urgenza deve fare i conti con la incoercibilità degli

obblighi di fare

La tutela cautelare nel “caso Santoro”: Trib Roma, ord. 3.6.2003 (provvedimento che

ha ordinato la reintegra nelle mansioni precedenti) 45

IUS VARIANDI NEL LAVORO PUBBLICO

46

Artt 2, comma 2, d. lgs. n. 165 del 2001:

“I rapporti di lavoro dei dipendenti della amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto”

Art. 52, d. lgs. n. 165 del 2001: Disciplina delle mansioni

comma 1: “l prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

la regola l’eccezione 47

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni

per le quali è stato assuntoo alle mansioni considerate

equivalenti

48

differisce rispetto al settore privato (dove l’equivalenza va

apprezzata in concreto, indipendentemente dalla valutazione contrattuale)…

… nel pubblico impiego sono considerate equivalenti le

mansioni comprese nell’ambito della classificazione

professionale prevista dai contratti collettivi

potenziamento del ruolo della contrattazione

collettiva a scapito

di quello del giudice-interprete

49

L’appartenenza ad una medesima area, costituisce un confine oltre il quale non può esserci equivalenza

non è detto che tutte le mansioni di una stessa area siano tra loro equivalenti

50

L’equivalenza non coincide necessariamente con la parità di trattamentoeconomico o con la collocazione nella stessa “area” professionaleLa collocazione delle nuove mansioni in un livello contrattuale inferiorecostituisce elemento certo di non equivalenza delle mansioni (C. 3340/96)E’ necessario che le ultime mansioni consentano l’utilizzo e il conseguenteperfezionamento (o accrescimento) del corredo di nozioni, esperienza eperizia acquisito nella fase pregressa del rapporto; è illegittimo l’uso dello iusvariandi quando, in relazione al tipo di specializzazione conseguito, le nuovemansioni determinano l’impossibilità di utilizzare la professionalità acquisita(C. 5162/97).La tutela qualitativa delle mansioni, non coinvolge anche gli aspetti quantitativie il conseguente trattamento economico; se il mutamento delle mansionicomporta anche la riduzione dell’orario di lavoro, si può anche convenire unaproporzionale riduzione della retribuzione (C. 1175/96)La tutela del trattamento economico non si estende alle indennità erogate inragione di particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa(disagi, rischi, ecc) che possono essere soppresse quando vengano meno lespeciali situazioni che le hanno generate (C. 8704/97)

51

La differenza sostanziale tra l’art. 2103 cc. e l’art. 52 d.lgs 165 sta nel fatto che il primo consente sempre il giudizio di equivalenza in concreto rispetto alle ultime mansioni svolte dal dipendente privato, mentre il secondo non pone il divieto in assoluto che il giudizio di equivalenza sia effettuato rispetto alle ultime mansioni svolte dal pubblico dipendente, impedendo soltanto che tale valutazione sia fatta rispetto alle pregresse mansioni che non siano corrispondenti alla categoria di appartenenza prevista nei contratti collettivi

52

L’equivalenza in senso formale sembra riaffermata anche dall’art. 3 del Ccnl 31.3.1991, che prevede che “ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 29/93, come modificato dal d.lgs. n. 80/98, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti sono esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro”.

53

è ammessa solo in 2 ipotesi tassative:

a) nel caso di vacanza di posto in organico

(per un periodo massimo di 6 mesi prorogabili sino a 12 in caso di avvenuto avvio delle

procedure di copertura dei posti vacanti). Entro 90 gg. dalla data di assegnazione l’amministrazione deve, inoltre,

avviare le procedure per la copertura dei posti vacanti

b) nel caso di sostituzione di altro

dipendente assente con diritto alla conservazione

del posto (esclusione dell’assenza per ferie)

…e soltanto con spostamento alle mansioni proprie della qualifica

immediatamente superiore

54

“…in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica

di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici

nell’inquadramento professionale del lavoratore”

non esiste il diritto all’inquadramento nella categoria superiore

la mobilità verticale è esclusivamente agganciata al sistema dei concorsi pubblici

55

attribuisce al pubblico dipendente soltanto il diritto al trattamento retributivo corrispondente alla qualifica superiore mentre si

impediscono le conseguenze più gravi (l’inquadramento nel livello

superiore) in termini di dilatazione dell’organico e spesa pubblica

56

1) l’assegnazione delle mansioni superiori è nulla

2) al dipendente viene comunque corrisposta la differenza di trattamento economico

3) “Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde

personalmente del maggior onere conseguente,

se ha agito con dolo o colpa grave”(art. 52, comma 5)

…ma cosa accade se l’assegnazione a mansioni superiori viene disposta contra legem?

57

Contrasto giurisprudenziale Per Cass. e Corte Cost. si applica l’art. 36 Cost. al P.I. l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni

superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost..Norma questa che deve, quindi, trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel settore del pubblico impiego privatizzato

Per la Giurisprudenza amministrativa non si applica l’art. 36 Cost al P.I.- a meno che non via sia una specifica disposizione di legge che disponga

altrimenti, lo svolgimento in via di mero fatto di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente è irrilevante ai fini economici;

- L’art. 36 Cost. non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall'art.98 Cost. (che, nel disporre che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio) e quali quelli previsti dall'art.97 Cost., contrastando l'esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita, con il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità dei funzionari 58

deve considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette

mansioni

occorre verificare la prevalenza

delle mansioni superiori

59

A) né il patto tra dipendente e p.a. che contempli l’adibizione a mansioni inferiori

B) né l’adibizione a mansioni inferiori in virtù di atto datoriale

60

A) il patto tra dipendente e p.a. che contempli

l’adibizione a mansioni inferiori

Secondo alcune prime pronunce giurisprudenziali: applicazione dell’art.

2103, u.c. al lavoro pubblico in virtù del rinvio generale contenuto nell’art. 2

del d. lgs. n. 165/2001

diversa opinione dottrinalefavorevole

alla legittimità

di tali accordi

61

B) l’adibizione a mansioniinferiori in virtù di atto datoriale

un’ipotesi di inadempimento contrattuale?

conseguente azione

di esatto adempimento

corredata da azione risarcitoria

62