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Civile 7 Civile Lezione LEZIONE RECESSO E IUS VARIANDI IN MATERIA CONTRATTUALE di Francesco Pignatone [*] La presente trattazione effettua un’indagine sui profili maggiormente problematici riconducibili all’istituto del recesso. Rilevate le caratteristiche più generali, si è dapprima esaminata la differenza tra recesso convenzionale e legale per poi compie - re un’ulteriore classificazione in base alla funzione svolta dall’istituto (determi - nativo, di autotutela e di ripensamento). Un’attenzione particolare è stata data ai poteri spettanti al giudice in caso di re - cesso arbitrario e ai rimedi spettanti alle parti, distinguendo in base allo schema contrattuale di riferimento (rapporto tra “uguali”, tra professionista e consumato - re e tra imprenditori). Una breve riflessione è stata poi compiuta anche rispetto al recesso del consumato - re, soprattutto in considerazione della recente riforma operata dal legislatore con il D.Lgs. 21/2014. L’ultima parte della trattazione è stata invece dedicata allo ius variandi . In que- sto caso si è ritenuto opportuno non solo valorizzare le differenze e le affinità con il recesso, ma anche individuare i poteri e limiti che l’autonomia privata incontra nel ricorso a tale istituto. Limiti? Indissolubilità del vincolo negoziale (1325-1372) Recesso come ipotesi di scioglimento del negozio ConvenzIonaLe (1373) ammesso solo se non c’è un principio di esecuzione della prestazione Recesso esercitabile anche successivamente Contratti di durata (comma 2) Contratto ad esecuzione istantanea (comma 2) a titolo oneroso multa penitenziale ordinario ad nutum Straordinario per giusta causa o per giustificato motivo caparra penitenziale a titolo gr atuito IUS vaRIandI LegaLe LegaLe ConvenzIonaLe direttamente dalla legge ai sensi dell’art. 1371 La legge lo ammette con l’inserimento di una clausola negoziale Interesse della parte a cui non spetta Interesse della parte abilitata ad esercitarlo NO [*] Avvocato.

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Magistra

Civile 7

Civile Lezione

Lezione

ReceSSO e IUS VARIAndI In MATeRIA cOnTRATTUALedi Francesco Pignatone [*]

La presente trattazione effettua un’indagine sui profili maggiormente problematici riconducibili all’istituto del recesso. Rilevate le caratteristiche più generali, si è dapprima esaminata la differenza tra recesso convenzionale e legale per poi compie-re un’ulteriore classificazione in base alla funzione svolta dall’istituto (determi-nativo, di autotutela e di ripensamento). Un’attenzione particolare è stata data ai poteri spettanti al giudice in caso di re-cesso arbitrario e ai rimedi spettanti alle parti, distinguendo in base allo schema contrattuale di riferimento (rapporto tra “uguali”, tra professionista e consumato-re e tra imprenditori).Una breve riflessione è stata poi compiuta anche rispetto al recesso del consumato-re, soprattutto in considerazione della recente riforma operata dal legislatore con il d.Lgs. 21/2014.L’ultima parte della trattazione è stata invece dedicata allo ius variandi. In que-sto caso si è ritenuto opportuno non solo valorizzare le differenze e le affinità con il recesso, ma anche individuare i poteri e limiti che l’autonomia privata incontra nel ricorso a tale istituto.

Limiti?

Indissolubilità del vincolo negoziale

(1325-1372)

Recesso come ipotesi di scioglimento del negozio

ConvenzIonaLe(1373)

ammesso solo se non c’è un principio di esecuzione della prestazione

Recesso esercitabileanche successivamente

Contratti didurata

(comma 2)

Contratto adesecuzione istantanea

(comma 2)

a titolo oneroso

multapenitenziale

ordinarioad nutum

Straordinarioper giusta causa o per giustificato motivo

caparrapenitenziale

a titolo gratuito

IUS vaRIandI

LegaLe

LegaLe

ConvenzIonaLe

direttamente dalla legge

ai sensi dell’art. 1371

La legge lo ammette con l’inserimento di una clausola negoziale

Interesse della parte a cui non spetta

Interesse della parte abilitata ad esercitarlo

NO

[*] Avvocato.

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Inmeritoallaforma, invece,ilproblemasiponeneicasi in cui la fonte attributivadel dirittononabbiaprevistoalcunonere in talsenso.Latesiprevalen-te,però,ritienechedebbaapplicarsiilprincipio della simmetria delle forme,secondocuiseperilcompi-mentodiuncertoattoènecessarialaformascrit-taad substantiam,lastessaformasarànecessariapertuttiinegoziestintiviomodificatividellostesso.Infine, le norme sul recesso (o le stesse clausolecontrattuali)diregolaimpongonoallapartechein-tendevalerseneunobbligodipreavviso;ciòimplicacheilrecessoprodurràisuoieffettinondalmomen-todellasuacomunicazione,madallascadenzadelterminedipreavvisoprevistonelnegozio.

2 Il recesso convenzionale

Conriferimentoalladisciplinageneralesuicontratti,ilrecessoèdisciplinatodall’art.1373c.c.,ilqualedi-stinguetrarecesso convenzionale nei contratti ad esecuzione istantanea e in quelli di durata.

Icontratti ad esecuzione istantaneasonoquelli incuil’esecuzionedelcontrattosiconcentra,percia-scunadelleparti,inun’unicaoperazioneoinununi-co effetto. All’interno di tale categoria si distinguepoitracontratti ad esecuzione immediata–incuileprestazionidellepartidevonoeseguirsicontestual-menteallaconclusionedelnegozio(adesempio lavenditaafrontedelpagamentodelcorrispettivo)–econtratti ad esecuzione differita,incuialmenouna

operazione deve eseguirsi in unmomentosuccessivoallaconclu-sione del contratto (ad esempio,la venditadi cosegeneriche,cherichiedelaspecificazionedelbeneoggettodelnegozio).Conriferimentoatalicontratti, ilcomma1dell’art.1373c.c.pre-vede l’ammissibilità del recessoacondizioneche“il contratto non

abbia avuto un principio di esecuzione”.Laratiodellasceltadellegislatoreèevidente:l’ese-cuzione della prestazione dovuta o l’accettazio-nedellacontroprestazionesonoinfatticondottein-compatibiliconlavolontàdirecedere.[2]Propriosullabasediquantodetto,siaffermagene-ralmentecheillimitetemporalesancitodall’art.1373

1 Il recesso: profili generali

Ilrecessoèunostrumentodimodificazionedelcon-trattoeconsisteinunattounilateralerecettizioconcuisiestrinsecaildiritto potestativodisciogliereilrapportocontrattuale.Asecondachelafonteditaledirittosialavolontàdellepartiolaleggesiparladirecessoconvenzionaleolegale.

Ilrecessosidifferenziaarigoredaaltristrumentidi-rettiad incidereunilateralmentesupreesistentiattinegoziali.1 Recesso e revoca.Mentre il recesso incidesul

rapporto, la revoca(adesempio, la revocadel-lapropostaedell’accettazioneexart.1328c.c.)incidesuunprecedenteattonegoziale(normal-mente unilaterale) facendo così in modo chenon si producano gli effetti (o ulteriori effetti);inoltre,mentrelarevoca,incidendosull’atto,nonpuòcheavereportataretroattiva,ilrecesso,in-cidendosul rapporto, potràprodurre effetti siaex nunc cheex tunc in base alla volontà delleparti.

2 Recesso e rinuncia.Mentreilrecessoincidesulrapporto,larinunciaèinveceunattomedianteilquale il soggettodismetteunasituazionegiuri-dicaattribuitaglidaunprecedentenegozio;lari-nunciapertantononhaadoggettoilrapportone-gozialenellasuainterezza.

Alla lucedi quantodetto è evidente che il recessorappresentaunostrumentodiderogaalvincolocon-trattuale:nonacasoillegislatoredel 1942 sembra quasi ritener-loeccezionale,senonaddiritturapericoloso [1], inserendo la clau-solastandardcheloprevedeafa-voredelpredisponentetraleclau-soleoneroseexart.1341comma2c.c.Inrealtà,apparepiùcorrettocon-siderareilrecessocomeunostru-mento normale e fisiologico di sistemazione degliinteressicontrattuali,vistochetaleistitutononsoloèprevistodapiùnormesuisingolicontrattimaan-checomestrumentoadisposizionedell’autonomianegozialeprivataperdefinire, anche inderogaalladisciplinacodicistica,presupposti,modalitàecon-seguenzedelsuoesercizio.

Giovapoiprecisareche il recessoèunatto unila-terale recettizio,nelsensochepuòprodurreeffet-tisolonelmomentoincuigiungeaconoscenzadel-lacontroparte.

[1] CosìRoppoV., Il contratto,Milano,2°ed,2011,509.[2] Fannodaeccezioneataleregolaleipotesi di recesso di ripen-

samentocuisidiràsuccessivamente.

Nell’ambito dei contratti ad esecuzione istantanea il re-cesso è considerato ammissi-bile solo per i contratti ad esecuzione differita, in cui cioè almeno una operazione deve eseguirsi in un momento successivo alla conclusione del contratto.

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Il recesso legale ordinario riconosce la facoltà di re-cedere in qualsiasi momento a propria discrezione (ad nu-tum), sulla base di valutazio-ni insindacabili.Il recesso legale straordi-nario presuppone l’esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

stazionema,salvopattocontrario,sonosalvelepre-stazionigiàeseguiteoincorsodiesecuzione.Intalcaso,quindi,ilrecessooperaconeffettiex nunc.

Lepartipossonopoiprevederecheilrecesso sia a titolo oneroso.Siparladimulta penitenzialeneicasiincuiilcon-traentesi limitiapromettereche,qualorasiavval-gadellafacoltàdirecedere,daràall’altraparteunadatasommadidenaro;ilpagamentosaràquindine-cessario affinché il recesso produca i suoi effetti.Differentedallamultaèpoilacaparra penitenziale,dicuiall’art.1386c.c.:intalcaso,infatti,almomen-todellastipuladelcontratto,unaparteversaall’al-traunasommadidenarocomecorrispettivodellari-conosciutafacoltàdirecesso,epertantosenzachequestasiastataancoraesercitata.Qualoraarece-deresial’altraparte,quest’ultimasaràtenutaacor-rispondereallaprimaildoppiodiquantoricevuto.

3 Il recesso legale

Conriferimentoadalcunicontrattitipici,èlostessolegislatore a contemplare la facoltà di recessoperunaoperentrambeleparti.Dall’analisidelle fattispeciecodicisticheèpossibiledistingueretrarecesso ordinarioestraordinario.Il recesso ordinario inerisce ingenere i rapportiperiqualinonèprevistounterminefinale;questoède-finitoanchecomerecesso adnutuminquantosiri-

conosce la facoltà di recedere inqualsiasi momento a propria di-screzione e quindi sulla base divalutazioni normalmente insinda-cabili. Come si dirà meglio suc-cessivamente,ilrecessoad nutumdeve essere utilizzato conforme-mente al principio di buona fede,in modo che la controparte pos-satempestivamenteadottaretuttiimezzinecessariperevitareidan-

niconnessialveniremenodel rapportocontrattua-le(nonacasoèprevistol’obbligo di un congruo pre-avviso).Differenteèinveceilrecesso straordinario, ilqualepresupponel’esistenzadiunagiustacausa odiun giustificatomotivo,valeadireformuleelasticheconlequali,secondol’opinioneprevalente,siricompren-donofattorisopravvenuti,difattoodidiritto,idoneialedere,ancheinviameramentepotenziale,l’interes-sevantatodallaparteallaprosecuzionedelrappor-to.Selagiustacausanonsussiste,ilrecessodovràconsiderarsinulloperviolazionediunanormaimpe-

comma1c.c.implicache,neicontrattiadeffettitra-slativi,ildirittodirecessononpossaesercitarsi,po-stocheilprincipio consensualisticofasìcheiltra-sferimentodellaproprietàodialtrodirittosiproduceinvirtùdelmeroconsensomanifestatodalleparti.Inparticolare,laconseguenzadell’accoglimentodelrecessoanchepericontrattitraslativisarebbequel-ladellaretroversionedeglieffettidelcontratto,ossialaproduzionedieffettioppostirispettoaquellirea-lizzaticonilnegozio.Inrealtàtaleposizionenonèunanimementecondi-visa.Altroorientamentosostieneinfatticheneicon-tratti adeffetti traslativi bisognacomunquedistin-gueretraeffettigiuridicierisultatomateriale.Com’èverochenelcontrattoadeffettitraslativiiltrasferi-mentodellaproprietàavvieneimmediatamenteconilconsenso,èaltrettantoverochel’iniziodiesecu-zionecuifariferimentol’art.1373c.c.nonpuòpre-scinderedauncomportamentomateriale:pertanto,se la ratio dellanormaèquelladi affermareche ilrecesso,seconvenzionalmenteprevisto,puòesse-reesercitatofinchénonvisiastataun’attivitàmate-rialediesecuzionecheproduceunaffidamentoul-teriorerispettoaquelloderivantedallaconclusionedelcontratto,ancheper icontrattiadeffettitrasla-tivisaràapplicabile l’istitutodelrecesso(adesem-piolaconsegnamaterialedelbeneoggettodicom-pravendita).Sempre la tesi in esame,ad abundantiam, eviden-ziachelostessolegislatoreavrebbeprevistoformespecifiche di recesso nell’ambi-todicontratti traslativi,comenelcasodellavenditaconpattodiri-scatto.

Ilcomma2delmedesimoartico-lofainveceriferimentoaicontrat-ti di durata,caratterizzatidalfattochealmenounadelleprestazioninonsiesaurisceinun’operazioneoinununicoeffettoistantaneo.All’internoditalecategoriaèpoipossibiledistingue-retracontratti ad esecuzione continuata,ossiaquel-liincuilaprestazionesiattuaneltemposenzaso-luzionedicontinuità(adesempio,laprestazionedellocatore),econtratti ad esecuzione periodica,incuilaprestazioneèerogatainintervalliripetutiditem-po (ad esempio, sempre con riferimento alla loca-zione, ilpagamentodeicanonimensilidapartedelconduttore).Intalcasoillegislatorehastatuitocheilrecessopuòessere esercitato anche successivamente al mo-mentoincuisihauniniziodell’esecuzionedellapre-

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derel’esecuzioneolarisoluzionedelcontratto,oltrealrisarcimentodeidannisecondoiprincipigenera-li,anzichéritenere lacaparraricevutaopretendereildoppiodiquelladata;alcontrario,lasecondaco-stituisce ilcorrispettivo del diritto di recesso, con-venzionalmente statuito, nell’ipotesi in cui le partiabbiano intesodi riservarsi ildirittodi recederedalcontratto,conconseguentepossibilitàdisciogliereilcontrattostessopereffettodelladichiarazioneuni-lateralerecettiziadelrecedenteeilsoloobbligodelmedesimo di soggiacere alla perdita della caparradataodirestituireildoppiodiquellaricevuta,senzachel’altrapartepossapretenderealtro.[4]L’ultimocommadell’art.1385c.c.,quindi,ammettelapossibilitàchelapartenoninadempienterinunciallacaparraeinstauriungiudizioalfinediottenereunasommarisarcitoriapiùelevatarispettoaquellainizialmentepattuita.

Sisonoperòpostidegliinterrogativisullapossibili-tà diconvertire la domanda di accertamento di una risoluzione di diritto/stragiudiziale ex artt. 1454,1456e1457c.c.conrisarcimentodeldanno,in una domanda di recesso con ritenzione (o richiesta del doppio) della caparra ex art. 1385 c.c.

Secondounprimoorientamento,poichéconglistrumentidelladif-fidaadadempiere,dellaclausolarisolutiva espressa e del termineessenziale la risoluzione avvienedi diritto e la sentenzadel giudi-cehanaturadimeroaccertamen-to, la conversione della doman-da risulterebbe inammissibile, inquantoriguarderebbeuncontrat-togiàsciolto.Al contrario, un differente filo-negiurisprudenzialestatuivache

la seconda domanda non fosse incompatibile conquella di risoluzione del contratto e di risarcimen-to,inquantoisuoieffettirisultavanolimitatiallagiàformulata domanda risarcitoria, restringendo così

rativa,pertantoilcontrattocontinueràaprodurrere-golarmenteisuoieffetti.Sempreconriferimentoalrecessostraordinario,gio-vaprecisarecheanchel’inadempimentopuòrappre-sentareunagiustacausaperrecederedalcontratto;intalcaso,però,siponeilproblemadicomprenderequalesiailrapportotrataleazioneequelladirisolu-zioneperinadempimentoexart.1453c.c.

3.1 Il rapporto tra azione di risoluzione e di reces-so in caso di previsione di una caparra confir-matoria (art. 1385 c.c.)

Sièdettoinprecedenzachelepartipossonoinse-rire nel negozio lacaparra penitenziale: questa, aisensidell’art.1386c.c., rappresentauncorrispetti-voprevistonelcasoincuiunadelleduepartideci-dadirecedere.Differente dalla caparra penitenziale è la caparra confirmatoria:l’art.1385c.c.prevedeinfattilapos-sibilitàcheunaparte,almomentodellastipulazionedel contratto, consegni all’altra una sommadi de-naroodiquantitàdicose fungibili con la funzionedi rafforzare il legame contrattuale in caso di vin-colonegoziale.[3]Sitrattaquindidiunapattuizioneaccessoria (rispetto al rapportoprincipale) e con carattere reale,inquantosiperfezionaconlatra-ditiodellasommadidenaroodel-laresoggettodellaconvenzione.Qualora la parte che ha conferi-to la prestazione sia adempien-te, ilquantum ricevutoandràde-curtato dalla somma pattuita. Ilcomma2dellanormade quasta-tuisce che, qualora la parte siainadempiente, l’altra parte potràrecederedalcontrattotenendolacaparra;seinveceadessereinadempienteèlapartecheharicevutolacaparra,quest’ultimadovràcon-ferireallaprimaildoppiodellacaparra.Infine,ilcomma3dell’art.1385c.c.statuiscecheèfattasalvalafacoltàperlapartenoninadempientedidomandarel’esecuzioneolarisoluzionedelcon-tratto, secondo le regole generali inmateria di re-sponsabilitàcontrattuale.

Èpertantoevidenteladifferenza tra caparra confir-matoria e penitenziale.Laprimacostituisceunaforma di liquidazione con-venzionale del danno, pattuitadai contraenti ante-riormente all’eventuale inadempimento, che lasciaperaltroliberalapartenoninadempientedipreten-

È possibile convertire la do-manda di accertamento di una risoluzione di diritto/stra-giudiziale ex artt. 1454, 1456 e 1457 c.c. con risarcimento del danno, in una domanda di recesso con ritenzione (o ri-chiesta del doppio) della ca-parra ex art. 1385 c.c.? Se-condo le Sezioni Unite (Cass. n. 553/2009) tale conversione è inammissibile.

[3] Appareinfattisuperatalatesitradizionalesecondocuilaca-parrapenitenzialeavrebbe la funzionediprovare l’avvenutaconclusionedelcontratto,comeeffettivamentesembrerebbeemergeredalnomendell’istituto.Sièinfattievidenziatocomequesto venga utilizzato soprattutto con riferimento ai con-trattipreliminaridicompravenditadibeniimmobili,periquali,però, il legislatore del 1942ha introdotto l’obbligodi formascrittaadsubstantiam,comesipuòagevolmentedesumeredall’art.1351c.c.

[4] Cass.Civ.15maggio1982,n.3027,inGiust. It.,1983,I,282.

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nativatraacquisizionedellacaparraconreces-socontrattualeeazionedirisoluzioneconcon-testualerisarcimentodeldanno.

— Ilcontrattoconcuivienepattuitalacaparra,èditiporeale,inquantosiperfezionaconladazionedellasommadidenaroodellacosafungibilepat-tuitaalmomentodellaconclusionedelnegozio;alcontrario,nelcasodellaclausolapenalerilevauncontrattoconsensuale.

— Lacaparrapuòesserepattuitasoloperl’inadem-pimento,mentre la clausola penale può essereconvenutaancheperilritardo.

3.2 Le varie tipologie di recesso da un punto di vi-sta funzionale

Sempreconriferimentoalrecessolegale,ladottrinadistingue tre formedi recesso con riferimento allafunzionesvolta.Piùprecisamente,sidistinguetra:A RecessodeterminativoB RecessodiautotutelaC Recessodipentimento

A Recesso determinativo. Tale forma di recessoconsentedideterminareunelementodelcontrattononpattuitodallepartineicontrattiatempoindeter-minato,valeadirelasuadurata.Ladottrinaelagiurisprudenzatradizionali–valoriz-zandolavincolativitàdelcontrattoaffermatadall’art.1372c.c.einterpretandoinmodoletteralel’art.1373c.c.[5]–hannoinunprimomomentoaffermatocheilrecessoèammessosolamenteneicasiespressa-menteprevistidalla leggeodalleparti,escludendocosì un’applicazione generalizzata dell’istituto neirapportiatempoindeterminato.[6]Tale tesi avrebbe peraltro trovato conferma nel-lenumerose ipotesi di recesso espressamente ti-pizzate dal legislatore inmateriadi locazione(art.1596comma2c.c.),affitto(art.1616c.c.)agenzia(art.1750comma2c.c.),deposito(art.1771com-ma1c.c.),comodato(art.1810c.c.),contocorren-te(art.1833comma1c.c.),depositobancario(art.

gli effettidell’istanzae limitando lapretesaal solomaggiordannosubito rispettoall’ammontaredellacaparra.SulpuntosisonodefinitivamenteespresseleSezio-ni Unite della Cassazione con sentenza n. 553 del 14/01/2009. Igiudicihanno infattiaccolto laprimatesi,sottolineandocome“i rapporti tra azione di riso-luzione e di risarcimento integrale da una parte, e azio-ne di recesso e di ritenzione della caparra dall’altra si pongono in termini di assoluta incompatibilità strut-turale e funzionale: proposta la domanda di risoluzio-ne volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ri-tenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione del consenso”.Sisottolineainproposito,daunlato,chetraazionerisarcitoriainsensostrettoedomandadiritenzionedellacaparranonesisteunrapportodifungibilitàe,dall’altro lato,chesiaprivadifondamentolaletturasecondocuilacaparraexart.1385c.c.rappresenterebbeunamisu-raminimadeldannorisarcibiledaattribuirsiallapar-tenoninadempientequaloraquestaabbiapropostol’ordinariadomandarisarcitoria:l’art.1385c.c.,infat-ti,nonfasalvalarisarcibilitàdelmaggiordanno,maammettesolamenteilrisarcimentointegralemedian-telacaparra,risarcimentochesiconsideracertosianell’anchenelquantumesenzachesianecessarioalcuntipodiaccertamentoprobatorio.Aquestaargomentazioneprincipale,leSezioniUni-te ne affiancano altre quali il rischio di incentiva-re giudizi processuali infondati o comunque pro-fondamenteincerti,conlaconsapevolezzadipotersempregiocarelacartadellacaparraconfirmatoriacomeformadiristoro.

Percompletezza,giovaprecisarecheleSezioniUni-te,semprenellamedesimapronuncia,sisonopre-occupate di precisare la differenza tra la caparra confirmatoria e la clausola penaledisciplinatada-gliartt.1382-1384c.c.Entrambigli istituti, infatti,hanno ilmedesimopre-supposto applicativo, rappresentato dall’inadempi-mentoche,comespecificatodall’art.1453c.c.,devesempreessereimputabileegrave.

Sottoilprofiloprettamentestrutturale,invece,ledif-ferenzesonocosìsintetizzabili:— Solonelcasodellaclausolapenaleèespressa-

mentefattasalvalapossibilitàdiagireperlari-sarcibilità dell’ulteriore danno, laddove espres-samente pattuito; tale facoltà, invece, non èriconosciutadall’art.1385c.c.ilquale,comepiùvoltesottolineato,ammettesololaduplicealter-

[5] Daltenoredellanormasembrerebbeinfattiammettersiilre-cessoneirapportididuratasolosevièstataunaprecedenteattribuzioneditaledirittopotestativo.

[6] Intalsenso,Cass.Civ.,16 luglio1976,n.2817secondocui“L’art. 1373 c.c. non stabilisce affatto che, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il recesso sia una facoltà spettante ex lege al contraente; la norma si riferisce alle ipo-tesi di recesso convenzionalmente previste.”

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contrattididuratainmododaconsentireadunooadentrambiicontraentidisciogliersidaunvincolocontrattualealungotermineinforzadiunasempli-cepersonalevalutazionediconvenienza.Questorecesso,purnondovendoesseremotiva-to, è normalmente non gratuito ma oneroso; adesempio, l’art. 1671c.c., chedisciplina il recessodalcontrattod’appalto,prevedecheilcommittentepuòrecederedalcontrattoancheiniziato,mado-vràtenereindennel’appaltatoredellespesegiàso-stenute, dei lavori eseguiti edelmancatoguada-gno.Ingeneralepuòcomunquedirsichetaleformadire-cessoriguardasoprattutto icontrattiaventiadog-gettounfacereesitrattadiipotesiincuiilrecessoèsìimmotivatomacomunquecontrobilanciatodalpagamentodiunprezzo.Laratiodiquestaformadirecesso,chepresuppo-nepursempreilversamentodiuncorrispettivo(parialdannoemergenteeallucrocessante)èravvisa-bilenellanecessitàdigarantirel’allocazioneottima-ledellerisorseeconomiche:sievidenziacioècheselaprestazionenonapparepiùutile,èpreferibileperunaparteliberarsidallaprestazione(purpagando)eperl’altrapartediottenereunguadagnoinferioremaconlapossibilitàdiutilizzarequellestesserisor-senonimpiegateperaltrifini.Nell’ambitodiquestorecessodipentimentounano-tazioneparticolaremeritaquellorelativoalcontrat-to d’opera.Nel contratto di lavoro autonomo, il recesso è di-sciplinato dall’art. 2227 c.c. che ripropone lo stes-soschemadelrecessonell’appaltosecondocui,an-

1834c.c.), aperturadi credito (art. 1845comma3c.c.),operazionibancarieincontocorrente(art.1855c.c.),lavorosubordinato(art.2118c.c.).Siècioèaf-fermatocheunnumerocosìvastodifattispecieti-pizzatenonsarebbestatogiustificatodall’afferma-zionediunprincipiogeneralesullalibertàdirecessoneicontrattiatempoindeterminato.[7]Tale tesi,però,vennebenprestocriticata, inquan-todifattofinivaperlegittimareivincoliperpetui,cioèlegami indissolubili e pertanto impossibili da scio-gliere.Talicontratti,infatti,perquantononespressa-mentevietati,devonoconsiderarsiinammissibilinelnostroordinamento.Leragioniditaleinammissibilitàsiricolleganoadueinteressidiversi:daun lato, infatti, ilprivatofinisceper rinunciare alla propria libertà negoziale futura;dall’altrolato,irapporticontrattualiperpetuiviolanolenormeinmateriadiordinepubblico,ostacolanolacircolazionedellerisorsematerialieumane,limitan-docosìlosviluppoeconomiconazionale.Pertaliragioni,ladottrinaelagiurisprudenzapiùmo-dernahannoritenutodipoterericavare,dalleipotesitipizzatedal legislatore,un generale principio sulla libera recedibilità, previo preavviso, dai contratti a tempo indeterminato, sia tipici che atipici. [8]

B Recesso di autotutela.Ilrecessodiautotutelaèdirettoafronteggiarequellichesonovizioriginalio(piùspesso)sopravvenutidelcontrattocheconcre-tizzanoun’alterazionedell’equilibriocontrattualeini-zialmentevoluto,ancheaprescinderedalcompor-tamentotenutodalleparti.Ilnostroordinamentocontemplavarieipotesidire-cessodiautotutela.In primis, l’art. 1464 c.c., inmateria di impossibili-tàsopravvenutaparzialedellaprestazione:lanormaprevedeinfattilariduzionedelprezzooilrecessosevieneamancarel’interesseallapartediprestazionechepuòancoraessereeseguita;altraipotesièquel-lacontemplatadall’art.1385c.c.relativamenteallacaparraconfirmatoria, con lapossibilitàdi recede-redalcontrattotenendolacaparra.Infine,ladiffidaadadempiere(art.1454c.c.)puòessereconsiderataun’ipotesiparticolaredirecesso,datochedapprimasirichiedel’adempimentoepoi,sel’inadempimentopersiste,siassistealloscioglimentounilateraledalvincolonegoziale.Taleformadirecessoèprevistaancheinalcunedi-sciplinesettoriali.[9]

C Il recesso di pentimento (ius poenitendi). Taleformadi recessoècontemplata, rispettoadalcuni

[7] Intalsenso,Cass.Civ.,22febbraio1963,n.424secondocui“L’istituto del recesso unilaterale è di carattere eccezionale diretto, com’è, a derogare al principio secondo cui il contrat-to ha forza di legge tra le parti, onde non può essere sciolto, se non per concorde volontà delle parti stesse o per cause ammesse dalla legge; che questa lo contempli anche in varie ipotesi di contratto a tempo indeterminato, non si può da ciò dedurre che esse siano applicazioni di una regola generale (della recedibilità ad nutum), poiché rappresentano, invece, unitamente agli altri casi espressamente previsti, le eccezioni al suddetto principio secondo la riserva contenuta nella surri-cordata norma fondamentale dell’art. 1372 c.c.”

[8] NonacasoRoppoV.parladirecesso di liberazione.[9] Adesempionelcasodicompravenditadiimmobilioverisulti

unadivergenzatral’entitàquantitativatraimmobilepromes-soetrasferito;seladivergenzasuperaunacertaentitàsipo-tràrecedere.

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Il vero recesso di ripensamen-to è riscontrabile solo all’in-terno della disciplina consu-meristica, in quanto si tratta di un recesso libero (privo di motivazione) gratuito, formale (cioè sottoposto a specifiche modalità di forma e di comu-nicazione imposte dal legisla-tore) e da far valere entro un lasso temporale piuttosto ri-stretto.

sefatteedalcompensoperl’operasvoltadadeter-minarsi con riguardo al risultato utile ottenuto dalcliente.Lapeculiaritàstaquindinelfattochenonsaràdo-vutoalcunrisarcimentodeldannorispettoallepre-stazioninoneseguite,senonnel limitedellespesesostenute,lequaliandrannorisarcitesullabasedelprincipiodell’ingiustificatoarricchimento.

cheacontrattoiniziato,ilcommittentesilibera,mal’altroètenutoindennedalmancatoguadagno.Nelcontrattod’opera intellettuale (art.2237c.c.), inve-ce,ilclientepuòrecederedalcontrattorimborsandoalprestatored’operalespesesostenuteepagandoilcompensoper l’operasvolta,mentre ilprestatored’operapuòasuavolta recederedalcontrattopergiusta causaedavràdiritto al rimborsodelle spe-

di autotutela determinativolibera recedibilità dei contratti a tempo derterminato

di pentimentoius poenitendi

Recesso del consumatore- contratti fuori dai locali commerciali- contratti a distanza

Funzione del recesso legale

4 Il recesso (di pentimento) consumeristico

Ilrecessodipentimentocodicisticocuisièfattori-ferimentoinprecedenzanonpuòperòprobabilmen-teconsiderarsicomeius poenitendiinsensostretto.Infatti,siritienegeneralmenteche il vero e proprio recesso di ripensamento sia riscontrabile all’inter-no della disciplina consumeristica,inquantositrat-tadiunrecesso libero (ossiaprivodimotivazione)gratuito,formale(cioèsottopostoaspecifichemo-dalitàdi formaedicomunicazione impostedal le-gislatore) eda far valereentroun lasso temporalepiuttostoristretto.Leipotesiincuiquestorecessoèconsentitoriguar-danoduegruppidifattispecie.Ilprimogruppoprescindedaltipocontrattualeevie-nericonosciutononinbaseall’oggettodelcontrat-to bensì in ragione dellemodali-tàdi conclusionedello stesso: sitrattainfattideicontratti conclu-si al di fuori dei locali commer-ciali, ossia di contratti contrad-distinti di norma da modalità divenditaparticolarmenteaggressi-vechelascianosorgereilsospet-tocheilconsumatoresiastatoin-debitamentevittimaditecnichediseduzione commerciale partico-larmenteinvasiveopericolosedapartedelprofessionista.

Ilsecondogrupposottopostoalladisciplinaconsu-meristica è quello deicontratti a distanza, cioè diqueicontratticonclusi, fra ivarimezzi, tramite fax,e-mailesitiinternet.Ladisciplinasul recessoconsumeristicohasubitoprofondemodifichea seguito dell’entrata in vigoredelD.Lgs. 21/2014, ilqualeharecepitolaDirettivaUE2011/83/CE,edèoggidisciplinatadagliartt.52-59cod.cons.Senza pretesa di esaustività e limitatamente a ciòcherilevainquestasedeèpossibileevidenziarecheil diritto al ripensamento spettante al consumato-re correttamente informato deve essere esercitatoentro il termine di 14 giorni(inluogodi10)esen-zaalcunoneremotivazionale.Taleterminedecorredalgiornodellaconclusionedelcontrattoincasodiacquistodiserviziodalgiornoincuiilconsumato-

reottiene ilpossessosesi trattadell’acquistodiunbene.Qualora il consumatore non siastatocorrettamenteinformatodalprofessionista, il termine entro ilqualeesercitare lapiùvolte indi-cata facoltà sarà pari a 12mesi(in luogo del precedente terminedi60giornidallaconclusionedelcontratto e di 90 dalla consegnadelbene).Qualelogicaconseguenzadell'eser-cizio del diritto di ripensamento, il

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5 La sindacabilità del recesso da parte del giu-dice

Quellodeipoteri spettanti al giudice a fronte dell’eser-cizio del diritto di recesso rappresenta ilprofiloog-gettodimaggioredibattitoall’internodelladisciplinadicuicisioccupa.Atalproposito,bisognadistinguereasecondachedel“tipo”dicontrattocuisifariferimento.

Èinfattisemprepiùdiffusal’affermazionesecondocuinelnostroordinamentoesistonotrediversimo-dellicontrattuali,acuicorrispondonotrediversire-gimigiuridici.1 Il“primo” contratto èquellodisciplinatodalco-

dice civile; si tratta di un contratto tra sogget-ti“uguali”, inposizionediparità,ugualmentein-formatiedotatidiforzaequivalente.Essoaspiraalmassimodellalibertàerivendicadallegislato-reuninterventominimalista,finalizzato,alpiù,asalvaguardareladeterminazionedell’autonomia,agarantiresanzioneaun regolamento tenden-zialmentecompletoeautosufficiente.

2 Il“secondo” contratto èquellotraconsumatoreeprofessionista,caratterizzatodaunadisugua-glianza che nasce dalla carenza informativa incuivieneatrovarsiilconsumatoreedallasuaso-stanzialeesclusionedalmomentodellaelabora-zionediregoleecondizioni.Essopostulailmas-simodelcontrollo, realizzatodal legislatoreconlapuntualepredisposizionediunadisciplinaete-ronomadelrapporto,capacedidisciplinarnetut-telefasietuttiiprofili.

3 Vi è infine, un “terzo” contratto, anch’esso trasoggettidiseguali, incuiperò ladisuguaglianzanonnascedaunacarenzainformativaodall’as-senzaditrattative(daquiladifferenzarispettoaicontrattidelconsumatore),madallasituazionedidipendenzaeconomica(odidominanzarelativa)incuiunsoggettovieneatrovarsirispettoall’al-tro.Taledipendenzaeconomicaènormalmentedeterminatadallaprecedenteinstaurazionediunrapportocontrattualedidurata,inoccasionedel-laqualeunaimpresaeffettuainvestimenti“spe-cifici”,nonfacilmentericonvertibiliinaltreattivi-tà.[10]

consumatore ha la possibilità di restituire il prodotto,anche se deteriorato, essendo ritenuto responsabilesoltantoperladiminuzionedelvalore.Leduepartipossonoaccordarsiperiniziareadese-guireilcontrattoimmediatamente,ossiaentroilpe-riodoentroilqualeesercitareilrecesso(tipicamen-te nei contratti per i servizi). Ciò non impedisce ilripensamento del consumatore, sul quale grave-ràpartedelprezzopattuito(nellamisuradeiservi-zigoduti);talefacoltàrisultaperòesclusasenei14giornispettantiilserviziocontrattatovieneresoin-teramente.

Controversa è la realenatura giuridica del reces-so del consumatore: cisichiede, inparticolare,seilrimedioopericomeverorecessosuglieffettidiuncontratto già concluso (c.d. tesi effettuale), ovverocomerecessosui generis, intervenendocosìsuuncontratto in via di formazione che verrebbe a per-fezionarsisolose,spiratoiltermine,ilconsumatoredecidadinonavvalersidellafacoltàdiritrattare(c.d.tesiprocedimentale).Daldatonormativo,siaantechepostriforma,appa-repreferibilelatesisecondocuiilrecessoincidesuuncontrattogiàconcluso.Se,pereffettodell’eser-ciziodiquestorimedio,«L’esercizio del diritto di re-cesso pone termine agli obblighi delle parti»(art.55cod.cons.)ese,aseguitodelloscioglimento,sorgo-no le relativeobbligazioni restitutorie (artt.56e57cod.cons.),pareevidenteche ilpotereattribuitoalconsumatoreintervienesuuncontrattoperfettoedefficace,ilcuivincolo,perquantoprecario,sorgealmomentodellaconclusionedelcontratto.Non convince, dunque, l’idea secondo la quale laprevisionediunrecessocertamentelargoediscre-zionalerendal’iterformativoancoraaperto,oespo-stoadulterioriconfermedelconsensoinizialmentefornito:essosièinverochiusoquandoilconsuma-torehasottoscritto l’offerta,comunqueessafossedenominataed inqualsiasidocumentosi trovasseinserita.Aldisequilibrioprocedimentalesi ritienedisopperire rendendo forte il contraente debole, tra-sformatoinarbitrodeldestinodelcontrattogiàcon-clusocheocontinueràaprodurreisuoieffettianchedopolospiraredeltermineperrecedereocesseràdiprodurli,seilconsumatoredecideràdiavvalersideldirittopotestativochelalegge,eccezionalmente,gliconferisce.Inquestomodol’alternativaeffetti/procedimentosiattenua:ilrecessodelconsumatoreagiscesuglief-fetti,mareagisceafattoriturbativicherisalgonoalprocedimentodiformazionedelcontratto.

[10]GiovagnoliR.,Terzo contratto e abuso di dipendenza econo-mica,Milano,2010.

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preavviso, in modo da consentire alla contropartevittimadelrecessodisopperirealmeglioallanuo-vasituazione.Neicasiincuioperalaregoladellaliberarecedibili-tà,èevidentecheil legislatorehavalutatotalefor-madirecessocomecongruarispettoagli interessi(particolariegenerali)rilevanti.Diconseguenza,am-mettereintalesituazioneunsindacatosullacausadelrecessoad nutum–causachesièdettoesse-reirrilevante–significherebbeintrodurreuncontrol-loesclusogiàamontedallegislatore.Detto diversamente, va mantenuta ferma la diffe-renzatraundirittodirecessopercosìdirequalifica-to,rispettoalqualesigiustificauncontrollocausaledell’attodieserciziodellaprerogativa[11],eundirittodirecessoad nutum,ilqualeultimoinveceprescin-dedaunacausagiustificatricedicuidebbaaccer-tarsilaricorrenzainconcreto.[12]Quantoaffermatonondeveperòlasciarpensarecheilrecessoordinariosiatotalmenteimmunedaogniformadicontrollodelpoteregiudiziario;perquan-toeffettivamentesfuggaadunaverificaditipotele-ologico, il recesso adnutum non si sottrae invece ad una indagine in merito alle modalità con le quali questo risulti concretamente esercitato.Più precisamente, dal combinato disposto degliartt. 1374 e 1375 c.c., i quali disciplinano il feno-meno dell’eterointegrazione del contratto, si rica-

va che quest’ultimo non vincolale parti solo per quanto volonta-riamenteprevistonelregolamen-to negoziale, ma anche rispet-toalleconseguenzechederivanosecondo la legge, gli usi, l’equi-tàolabuonafede.Diconseguen-za,deve ritenersi coerente con la natura del contratto la presenza, ancorché non esplicitata né dalla legge né dalle parti, di una facol-tà di recesso laddove la condotta della parte sia in contrasto con la clausola generale di buona fede.

Pertanto,èevidentechetale facoltàneicontrattiatempoindeterminatovienegiustificataavolteinvo-cando l’applicazione analogica delle norme che la

Conriferimentoalladisciplinasulrecessoconsume-risticosirinviaaquantodettoinprecedenza.Maggiori problematiche sorgono invece con riferi-mentoalle altredue tipologie contrattuali.Per esi-genze di carattere sistematico appare quindi op-portuno soffermarsi dapprima sulle peculiarità delrecessonelprimo(5.1.)enelterzocontratto(5.2.),per poi concludere sui rimedi configurabili in en-trambi i casinelle ipotesidi illegittimoscioglimen-todelnegozio(5.3.).

5.1 (Segue): nel contratto civilistico

Conriferimentoalcontrattocivilistico,oramaisia ladottrinachelagiurisprudenzanondubitanopiùdellasindacabilitàdelpoteredirecesso,aprescinderedalfattochequestoabbia fonte legaleonegoziale.Ciòche invece suscita vari contrasti è il tema dell’am-piezza del sindacato spettante al giudice nel caso di esercizio della facoltà di recesso:intalcaso,infatti,siponeilproblemadicontemperareilprincipiodell’au-tonomianegozialecontemplatodall’art.1372c.c.conlanecessitàdievitareformeabusivedirecesso.Atalfineoccorredistinguereasecondacheilreces-so sia collegato ad una giusta causa (o ad un giu-stificato motivo)ovverochesiaad nutum.Nel primocaso, infatti, è evidente che le parti o laleggehannostatuitodisubordinare l’eserciziodel-la facoltà di recesso solamenteadeterminatecondizioni. Inque-stocaso,pertanto,ilrecessosarà“giustificato”, nel senso che do-vrà avere una sua causa o, perlomeno,unamotivazioneidoneaallo scioglimento negoziale. Na-turalmente, il controllo non po-tràcheesserepiùomenoincisi-voasecondadicomelaleggeolepartiabbianointesoilconcettodigiustificatomotivo.Adesempio,ilcontrollosaràinevitabilmentefor-te nel caso in cui le parti abbia-nopredeterminato lecause idoneeagiustificare loscioglimentonegoziale.Maggiorecomplessitàmostrailprofilodellasinda-cabilità del recesso adnutum.Inquestocaso,infat-ti, loscioglimentodelcontrattorisultaessereprivodigiustificazione,ossiaacausale.Equestamancan-zadicausaoèstatavolutadalleparti(chepreferi-sconosciogliersidalvincolonegozialesenzaparti-colaricondizioni)oèdirettaadevitarechecontrattiatempoindeterminatodiventinoperpetui:l’unicapre-cauzione da adottare è rappresentata dalcongruo

Nel caso del recesso ad nutum dove lo scioglimento del con-tratto è volutamente privo di giustificazione, è da esclude-re il sindacato del giudice sulla causa del recesso. Ciò non esclude però che sia no-tevolmente esclusa qualsiasi forma di controllo del pote-re giudiziario che invece si estende alle modalità con le quali il recesso risulta con-cretamente esercitato.

[11]E può, pertanto, verificarsi una discrasia tra lo scopo (o gliscopi)perilqualeildirittodirecessoèammesso,eloscopoconcretoinvistadelqualeessoèstatoesercitato.

[12]D’AmicoG.,Recesso ad nutum, buona fede e abuso del dirit-to,inGiur.comm.,2010,II,828.

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individuati dall’art. 1 della medesima legge, ma an-che a quelli che, ferme restando le condizioni det-tate dall’art. 9, sorgono nell’ambito dei rapporti tra imprenditori.Altrominoritarioorientamento, invece,propriopar-tendodalcaratteresettorialedell’art.9l.192/1998,affermache l’invaliditàdellecondizionicontrattualisquilibrateprevistadallanormativaspecialecontra-sterebbeconilprincipiodiautonomiaprivata,cheri-servaallepartiilcompitodideterminareilcontenu-todelcontratto(art.1372c.c.).Ilcanonedellabuonafede, pertanto, non legittimerebbe alcun interven-todapartedelgiudice,masolamente l’elaborazio-nediregolefunzionaliadunapiùcompletaattuazio-nedell’accordo.[16]Aprescinderedallatesichesiaccolga,nonvièdub-bioche la verifica giudiziale sul carattere abusivo o meno del recesso deve essere più ampia e rigo-rosa rispetto a quella vista nel contratto “fra egua-li”.Iltuttoinchiavedicontemperamentodeidirittiedegliinteressidellepartiincausa,inunaprospetti-va di equilibrio e di correttezza dei comportamen-tieconomici.[17]

5.3 (Segue): i rimedi in caso di illegittimo eserci-zio del diritto di recesso

Sullabasediquestasintetica ricognizione,èquin-dipossibile individuare i rimedi applicabili in caso di recesso illegittimo o arbitrario dal rapporto con-trattuale.In via preliminare, giova precisare che il sindacatosull’arbitrarietà del recesso si incentra sulle ragionichedeterminano lasceltadi interrompere il rappor-tovalutateallastreguadiduecriteridigiudizio:lasfe-ra di interessi economicisucuiincideilcontrattoele circostanze di cui il recedente aveva cognizione quando l’ha concluso.Naturalmentequestidovrannoessereriletticonunavalutazionesullacondottadel-laparterecedente:adesempio,saràcertamentecon-trarioabuonafede ilcomportamentodelcontraen-

prevedononeicontrattitipici[13],altrevolteinvocan-doilprincipiodellabuonafede.[14]Quantodettoperòmeritaunaprecisazione:perquan-toilcontrolloinesamedebbaconsiderarsisussisten-tesiarispettoalrecessolegalecheaquelloconven-zionale, è evidente che in questa seconda ipotesi ilcontrollo del giudicedovrànecessariamente esserepiùdebolediquellodelrecessostabilitodallegislato-re.Ilrischioèinfattiquellodiporsiincontrastoconlavolontàdelleparti,lequalihannooptatoperlafacol-tàdiscioglimentounilateraledelvincolosenzaimpo-sizionidialcuntipo.Infine,giovaprecisarecome,piùdirecente,nelnoto“caso Renault” [15], la Corte di Cassazione abbiaperfino ammesso, non senza critiche, l’operativitàdelprincipiodibuonafedecontrattualeedeldivie-todi abusodel dirittobenal di làdel giudizio sul-lemodalitàdieserciziodipoteriediritticontrattua-li,attribuendovicosìunaportatataledalegittimareungeneralecontrollogiurisdizionalesull’attodiau-tonomiaprivata.LaCortehacosìfinitoperammet-tereungeneralepoteredi sindacabilitàdelgiudicesul contenuto del contratto, potere che troverebbeunamaggioregiustificazionenelcasoincuiilgiudi-ceravvisiunadisparitàdipoterecontrattualetraleparti,aprescinderedaicasi incuitaledisparitàsiaspecificamenteindividuatadallegislatoreesottopo-staadunadisciplinaspeciale.

5.2 (Segue): nel contratto tra imprenditori

Rispetto al contratto tra professionisti, le perples-sità sembrerebberoessereminori rispettoaquelleesaminate in precedenza. Secondo l’orientamentomaggioritario,ilsindacatodelgiudiceapparepiena-mentelegittimo,inquantositrattadiaccertarechedallaposizionedidipendenzaeconomica(fenome-nodipersélecito)nonscaturiscaunabusochefi-niscaperlederelaposizionedellaparteeconomica-mentepiùdebole.Inquestocaso,quindi,il problema dell’an del sindacato non sussiste: il giudice saràpienamentelegittimatoacompiereunavalutazionesulla condotta recedente, inmododa comprende-reseladipendenzanonsisiatrasformatainabuso.Naturalmente,l’accoglimentoditaletesipresuppo-nechelaportatadell’art.9l.192del18giugno1998nonsialimitataaisolirapportidisubfornitura:siaf-fermaintalsensoche,sebbenel’art.9siaeffettiva-mentecontenutoinunaleggeaventeportatasetto-riale,l’istituto dell’abuso di dipendenza economica avrebbe portata generale e, di conseguenza, non riguarderebbe solamente gli abusi di dipendenza economica che maturino nell’ambito dei rapporti

[13]Sitrattadiquantoaffermatoinprecedenzanelparagrafo3.2.[14]Cfr.Cass.21maggio1997,n.4538,inGiust.civ.,1998,I,509,

connotadiCostanza;Cass.14luglio2000,n.9321,inCorr.giur.,2000,1479ss,connotadiDiMajo,Labuonafedecor-rettivadiregolecontrattuali;nonchéCass.21febbraio2003,n.2642,inGiust.civ.Mass.2003,375.

[15]Cass.,sez.III,18settembre2009,n.20106.[16]Cfr.DellacasaM.,Il recesso arbitrario tra principi e rimedi,in

Riv.dir.priv.,2012,13.[17]Cass.,sez.III,18settembre2009,n.20106.

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Nel caso di recesso illegit-timo o arbitrario, si prefe-risce la tesi che riconosce alla controparte del receden-te il risarcimento commisurato all’affidamento riposto nella realizzazione dell’affare, os-sia l’interesse negativo, anche in considerazione delle analo-gie tra responsabilità deri-vante da recesso arbitrario e responsabilità precontrattuale derivante dall’ingiustificata rottura delle trattative (art. 1337 c.c.)

sanziona il comportamento con-traddittoriodel recedente,che in-duce la controparte ad investi-reperpoiinterrompereilrapportosenzaidoneagiustificazione.La soluzione della risarcibili-tàdell’interessenegativo incasodi recessoabusivo inun rappor-toatempoindeterminatoapparein lineadimassimapreferibileri-spetto al rimedio dell’inefficacia del recesso e della tutela in for-ma specifica. Con riferimento a quest’ultimoaspetto, infatti,neicontrattidicui

si discorre appare difficile la configurazione di unaprestazioneimpostaaicontraenti.Ciònontoglieche,incasispecifici,latutelainformaspecificapuòrisul-tarepreferibile:sipensialleipotesidirecessodiunabancaaseguitodellastipulazionediuncontrattodiaperturadicreditodopocheilclientehagiàpreleva-to ingenti sommedidenaro realizzandosignificati-viinvestimenti.Leargomentazioniesposteconriferimentoaicon-trattiordinarinonpossonoperòessereesteseancheai rapporti in cui sussiste una situazionedi abusodidipendenzaeconomica.Neirapporticiviliordina-ri,infatti,ilcontraenteaccettadiintrodurre,normal-mente a titolo oneroso, nell’operazione economicaun fattoredialeatorietà, rappresentatodal recessoad nutum. Per tali ragioni è evidente che, a segui-todelrecessoarbitrario,nonsipotràpretenderechediesserecollocatinellamedesimasituazioneincuicisipotrebbetrovarequalorailcontrattofossesta-toeseguito(fattocomunquesalvoilrimborsodellespeseinutilmentesostenutoedellechancedigua-dagnoalternativenonsfruttateperaverefattoaffi-damentonellaconclusionedell’affare).Quandosussisteunarelazione di dipendenza eco-nomica, invece, la legittimazionearecedereaccor-dataall’impresadominantenonèfruttodiunasceltaconsapevolema risultadi fatto impostadallapar-tefortedelrapporto,proprioinvirtùdell’asimmetriadelleposizioninegoziali.Inoltre,ilprofessionistade-bole, contrariamente al paciscente ordinario, saràtenuto al compimento di investimenti difficilmen-terecuperabilinell’ambitodiundiversonegozio, inquantomodellatisullespecificherichiestedellacon-troparte.

techeesercitaildirittodirecessodopoaveremanifestatol’intenzio-nediproseguireilrapportoeavereindottocosìlacontroparteadinve-stire.Fatta questa premessa di carat-tere generale, ancora una voltabisognerà distinguere i rimedi inbasealtipodicontrattostipulato.Con riferimento ai rapporti trasoggetti “eguali”, si è già sotto-lineato che il recesso sarà nulloperviolazionedinormaimperati-va(equindiilcontrattocontinueràaprodurre isuoieffetti)nelcasoincuimanchilagiustacausarichiestadalladiscipli-naconvenzionaleolegale.Maggiori problematiche sorgono con riferimento al recesso adnutum. In tal caso, infatti, la soluzioneprospettatavariaasecondadellatesichesiacco-glieconriferimentoall’incisivitàdeipoterispettan-tialgiudiceladdovesiachiamatoapronunciarsisuipresuppostidelrecesso.Tuttavia,prendendolemossedallaprospettiva“in-termedia” incentrata sulla valorizzazione del para-metrodellabuona fede, il rimediopiù idoneoa tu-telare lacontropartedelrecedentesi identificaconilrisarcimento commisurato all’affidamento ragio-nevolmente riposto nella realizzazione dell’affare, vale a dire con l’interesse negativo.Sarannoquindirisarcibililespeseinutilmentesostenuteperlarea-lizzazionedelcontrattoeilmancatoguadagnoderi-vatodalleoccasioninegozialiandateperdute.Tale soluzione appare la più coerente con la logi-ca sottesa al recesso. La legittimazione a recede-rederiva infattidaunaclausola (onerosaogratui-ta) liberamenteaccettatadallapartecheagisce ingiudizio: lastessa,pertanto,nonpuòpretenderediesserecollocatanellastessasituazionechesareb-bederivatadall’esecuzionedelcontratto.Setuttaviailrecessoèarbitrario,ilcontraentedelusohadirittoalrimborsodellespesesostenuteealrisarcimentodelleoccasionidi guadagnoperseacausadell’af-fidamentoripostonellarealizzazionedell’affare.[18]Accogliendotalericostruzione,sonoevidentileana-logie tra la responsabilità derivante da recesso ar-bitrario e quella precontrattuale derivante dal-la rottura ingiustificata delle trattative (art. 1337c.c.): inentrambi icasi, infatti, èevidente laneces-sità di proteggere l’affidamento del soggetto inte-ressatoall’esecuzionedel rapportoedevitare, così,undispendiodirisorseinutile.Daquiilrisarcimentodeldannocommisuratoall’interessenegativo:esso [18]Cfr.DellacasaM.,ult. op. cit.

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Magistra Civile Lezione

Tali ragioni spiegano il perché dellamaggiore dif-fidenza, da parte dell’ordinamento, verso l’istitutodi cui si discorre rispettoaquellodel recesso.Ciòemergedistintamentedadueelementi:daunlato,lamancanzadiunanormacorrispondenteall’art.1373c.c.e,dall’altro lato, le ipotesi tipizzate del recesso sono molto più numerose rispetto a quelle in mate-ria di ius variandi.Traqueste,èpossibilericordareilpotereattribuitoalcommittentediintrodurreunilateralmentevariazionialprogettoe,dunque,allaprestazionedell’appalta-tore(art.1661c.c.)eilpoteredeldatoredilavorodimutare lemansionideldipendente,cioè icontenutidellasuaprestazionelavorativa(art.2103c.c.).Inen-trambiicasi,ipoteridivariazionecosìattribuitisonoperòcircoscrittidacriterilegalichelimitanosensibil-menteladiscrezionalitàdichiliesercita:levariazio-nidelcommittentenonpossonosuperareilsestodelprezzocomplessivoenondevonoimportarenotevo-limodificazionimentrelenuovemansioniassegnateal lavoratoresubordinatodevonoessereequivalentialleultimemansionieffettivamentesvolte.Siritiene,inoltre,chepossaesserericondottoalloius variandi ildirittodi ricondurre il contrattoadequitàcheèdisciplinatodagliartt.1450e1467c.c.,perevi-tarelarescissioneovvero,rispettivamente,larisolu-zionedelcontrattodapartedell’altrocontraente.Ancora,unaipotesidiius variandièprevistonell’am-bitodelladisciplinadelmandatodall’art.1711,com-ma2,c.c.aisensidelqualeilmandatario“può”di-scostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante,quandociòsiaresoopportuno,nell’interessedique-sto,dacircostanzealuiignotechenonpossonoes-serglitempestivamentecomunicate.

Inaltricasi, la leggenonprevededirettamente lo ius variandi, maprevede che questo possa esse-reattribuitodaunaclausolacon-trattuale. Così accade, ad esem-pio, per la variazione del prezzodel pacchetto turistico (art. 90cod. cons.) e per la modifica diprezzi,tassiealtrecondizionideicontrattibancari(art.118T.U.B.).

Anche qui si prevedono, peraltro, limiti alla discre-zionalitàdellavariazione(adesempiol’aumentodelprezzo del pacchetto turistico va giustificato con

Èpertantoevidenteche,nelcasodispecie, ilrisar-cimentodell’interessenegativononoffreunatutelaadeguataalleragionidell’impresadipendente;inas-senzadiopportunitàalternativeoffertedalmercato,il risarcimento del danno subito dall’impresa do-vrà essere commisurato anche all’interesse positi-vo:oltreallespesesostenute,l’impresadeboledovràdimostrareillucrocheavrebbetrattodall’esecuzio-nedelcontrattoscioltoinconseguenzadelrecesso.Puòperòverificarsiche il risarcimentoperequiva-lenterisultiinefficace,laddovel’impresadipendentesostengacostiparticolarmenteelevatiperadegua-relapropriaattivitàalleesigenzedellacontroparte.Intalcasoleragionidell’impresadipendentesaran-nopiùefficacementetutelatedalladichiarazionediinefficaciadel recessocui conseguirà la legittima-zioneadottenerel’attuazionecoattivadelrapportocontrattuale,anchetramitelatutela cautelare exart.700c.p.c.Resta inognicaso fattasalva la facoltàperl’impresadominantedievitarelarealizzazionediunoscambiononpiùvolutonegoziandointempira-pidiloscioglimentodelcontratto.

6 Lo iusvariandi: le fattispecie legali e i poteri spettanti all’autonomia privata

Si dice iusvariandi il potere della parte di modifica-re unilateralmente, ossia senza il consenso di con-troparte, uno o più punti del regolamento contrat-tuale concordato. [19]Com’è noto, il regolamento contrattuale di normapuò esseremodificato solo tramite nuovo accordostipulatodaentrambeleparti,lequaliconcluderan-nocosìuncontrattomodificativodelprecedente.Diregola,quindi,ilpaciscentenonpuòintervenireuni-lateralmentesul vincolonegozia-le,inquantofinirebbeperincideresensibilmente sull’accordo nego-ziale e sul vincolo da esso deri-vante, con conseguente violazio-nedell’art.1372c.c.Proprioquestoprofilospiegaper-chéloius variandivengageneral-mente accostato all’istituto delrecesso:inentrambiicasi,infatti,siincidesuunprecedenteassettonegoziale.Ledif-ferenze,però,nonsonodipococonto:mentreconilrecessounapartemettel’altrainunaposizioneicuieffetti,perquantonormalmentenonvoluti,sonoco-munquecerti(loscioglimentodelvincolo),nelcasodello ius variandi lapartechesubisce lemodifichenegozialisitrovaafronteggiareunassettonegozia-leastrattamenteimprevedibile. [19]RoppoV., op. cit.,523.

Tra le ipotesi di modificazioni unilaterali del contratto am-messe dal legislatore, oltre al recesso, vi è lo ius varian-di, ossia il potere di una par-te di modificare unilateralmen-te (e quindi senza il consenso dell’altra) uno o più punti del regolamento contrattuale.

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Civile Lezione

specificiaumentideicostie,comunque,contenutoentro il 10%)o, comunque, rimediper lapartechelisubisce(undirittodirecessosenzaoneri).Inaltricasi, ancora, il legislatoresi occupaspecificamen-tedelle clausoledi ius variandi, allo scopodi san-cirnepresuntivamentelavessatorietà,secontenuteneicontratticonconsumatoriunilateralmentepredi-spostidaprofessionisti(art.33lett.meocod.cons.)odisanzionarleradicalmenteconlanullitàneirap-portidisubfornitura(art.6comma1l.n.192/1998).Èquindievidentecheilpuntodicontattodelleipo-tesidimodificazioniunilateraliammessedallegisla-tore emeritevoli di tuteladapartedell’ordinamen-toèrappresentatodall’interesse alla flessibilità del contratto [20]; interesse, quest’ultimo, cui risultanofunzionali anchealtri bennotimeccanismidi ade-guamentocontrattualequali leclausolediadegua-mento automaticomediante il ricorso a parametrioggettivi(adesempio,leclausoleISTAT),leclausoledirinegoziazione,leclausoleattributivedelloius va-riandiadunterzoarbitratore.Aldilàdelleipotesiincuiloius variandièespressa-menteprevisto dalla legge, ci si chiede quali limi-ti incontri l’autonomia dei privati nell’introdurre un potere modificativo unilaterale. Secondounprimoorientamento,tale possibilità andrebbe negatain radice, inquantosi rischiereb-bediledereigiàmenzionatiprin-cipidellabilateralitàdelconsenso(artt.1321e1325n.1c.c.)edel-la vincolatività dell’accordo (art.1372c.c.);diconseguenza,ognieventualeclausolacontrattualesarebbenullaperviolazionedellenor-mesull’ordinepubbliconegoziale.Taletesièperòoggirespintadalladottrinaprevalen-te, in quanto ritenuta eccessivamente rigida e, so-prattutto,nonconformealdatonormativo.Inprimoluogo, lenormechesioccupanodello ius variandi volontario, sebbenenondisciplino la sud-dettaclausola ingenerale,masoloconriferimentoatipiocategoriecontrattuali,sembranocomunquepresupporre che essa sia, in linea generale, vali-da.Significativa al riguardo è la previsionedell’art.33comma2 lett.m)edo)cod.cons.secondocui,quandosiaunilateralmenteappostadaunprofes-sionistaaduncontrattostipulatoconunconsuma-tore,laclausoladicuisitrattaèabusivafinoapro-vacontraria: lanorma,presuppone,evidentemente,che,aldilàdiquestaipotesi,laclausolasarebbeinlineadiprincipiovalida.Analoghe conclusioni possono trarsi dalle normechevietanospecificamente lo ius variandiconven-

[20]RoppoV,op. cit.,526.[21]GranelliC.,Modificazioni unilaterali del contratto: c.d. ius va-

riandi,inObbl.eContr.,2007,12,969.[22]GranelliC.,op. cit.

Non esiste un principio di or-dine pubblico né tanto meno una norma che vieta in astrat-to lo ius variandi convenzio-nale, cioè anche a prescindere dalle fattispecie espressa-mente previste dalla legge.

zionale sul presupposto, quindi, che esso sareb-bevalidoin loromancanza.Così,adesempio, l’art.6comma1,l.192/1998,secondocuiènulloilpat-totrasubfornitoreecommittentecheriserviadunodiessilafacoltàdimodificareunilateralmenteunaopiùclausoledelcontrattodisubfornitura.Sotto un profilo più generale, si evidenzia, inoltre,comelo ius variandinonèsolopotenzialefontediabusioprevaricazionidiunaparteadannodell’altra,mapuòavereunasuaspecificautilitàpersistemareinmodoefficiente,ragionevole,equilibrato,gli inte-ressidelleparti,avolteanchel’interessedellapartecheinapparenzalosubisce.Adesempio,loius va-riandiprevistodall’art.1711comma2,c.c.nell’am-bitodelcontrattodimandatoappareaddiritturado-veroso qualora sia necessario garantire tutela agliinteressidelmandante.Attentadottrinahasottolineatocomeloius variandisigiustificaquandolamateriadelcontrattoèfluida,soggettaadevoluzioniesopravvenienzecheposso-norichiedereaggiustamentisuccessivinell’interes-secomunedeicontraenti.[21]Arisultatianaloghisipotrebbepervenireconleclausoledirinegoziazione,maquesteesigonotempispessoincompatibilicon

leurgenzedellemodifiche.

Escluso, quindi, che esista unprincipio di ordine pubblico chevieti già inastratto lo ius varian-diconvenzionale,sitrattadicapi-remeglioquali sono in concreto i limiti che l’autonomia negoziale

incontra nel prevederlo.A tal fine, la migliore dottrina [22], opera, anzitut-to,una distinzione in relazione all’interesse cui lo iusvariandi risulta prevalentemente finalizzato.Seessoèattribuitoadunapartenelprevalenteinteres-sedell’altra,questosaràcertamente lecitoe ilsuoesercizioandràscrutinatoallastreguadellenormesull’esecuzionedelcontratto.Qualora,invece,èattribuitonelprevalenteinteressedellaparteabilitataadesercitarlo,siapronomaggio-riproblemi.Intalcaso,infatti,lasoluzionevariaase-condachelaclausolafissiicontornidelpotereov-verosenulladispongaintalsenso.

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Magistra Civile Focus

Infine,rispettoaipoteri spettanti al giudice in caso di contestazione delle modifiche apportate unilate-ralmente al negozio,apparepossibileestenderean-cheall’istitutodicuisidiscorrelestesseargomen-tazioniviste inmateriadi recesso:maggiorisono ilimitie lecondizionipostiall’eserciziodello ius va-riandi, maggiormente incisivo sarà il controllo re-alizzabile dal giudice. Se, invece, la clausola con-trattuale nulla dica al riguardo (e ferma restandol’accoglimentodellatesichelaritienelecita), ilsin-dacatogiudizialerisulteràinevitabilmentepiùdebo-le,perché limitatoallemodalitàdelsuoesercizioeall’esclusionedieventualiabusi realizzaticoncon-dottecontrarieallabuonafede.

Nelprimocaso,infatti,nonvièilrischiochelapar-teabilitataadapportarelemodifichenegozialipos-saintervenireinmodoarbitrarioe,incasodisupe-ramento dei suddetti limiti, lo ius variandi sarà daconsiderarsi inefficaceeconesso lemodifiche in-trodottealregolamentocontrattuale.Qualora invece lo ius variandi risulti illimitatosonopossibiliduesoluzioni:laprima,piùrigorosa,predi-calanullitàdellaclausolapercontrastoconiprin-cipi (di ordine pubblico) dell’accordo e del vincolocontrattuale; una seconda, più flessibile, riconosceinvecelavaliditàdellaclausola,maquestaandràne-cessariamenterilettae integratasecondoilcriteriodellabuonafedechelimita,comunque,l’arbitriodel-laparteabilitataavariare.