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Coordinamento redazionale: Dario di Majo

Questa edizione è stata curata da Anna D’Angelo

Finito di stampare nel mese di gennaio 2007dalla «Litografia Enzo Celebrano» Via Campana, n. 234 - Pozzuoli (NA)

per conto della ESSELIBRI S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - 80133 - Napoli

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

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PREMESSA

Gli Schemi e Schede di Istituzioni di Diritto Romano intendono fornire,a quanti si apprestano ad affrontare questa complessa disciplina in vistadell’esame universitario, un utile supporto per il ripasso e il perfeziona-mento della propria preparazione.

Il lavoro, strutturato in tavole sinottiche e schemi articolati, presupponeuna base di conoscenza della materia e la contestuale consultazione di unmanuale tradizionale. Esso si presta, per la sua struttura, al ritaglio e all’in-serimento delle singole tavole nel proprio manuale, in modo da avere sem-pre a disposizione, accanto alla trattazione espositiva, quella sistematica,particolarmente utile in fase di ripasso.

L’opera, pur privilegiando gli aspetti istituzionali più frequentemente og-getto di domanda d’esame, non tralascia veloci incursioni dottrinali e brevinote di approfondimento per favorire una preparazione mirata all’eccellen-za.

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Capitolo IL «DIRITTO ROMANO» E LA SUA EVOLUZIONE

1 Nozione

Il diritto romano è il diritto che ebbe vita in Roma antica dalla fondazione (754 o 753 a.C.) allamorte di Giustiniano (565 d.C.).

2 Periodizzazione

Periodo

� Arcaico: corrispondente alla fase della cìvitas quiritaria (754-753 a C./367 a.C.).

� Preclassico: corrispondente alla fase della res publica romano-nazio-nale (IV- I sec. a.C.).

� Classico: corrispondente alla fase della res publica universale (I sec.a.C. – III sec. d. C.).

� Post-classico: corrispondente alla fase dell’assolutismo imperiale (III– IV sec. d.C.).

3 Periodo arcaico

Il periodo arcaico corrisponde a quello della cìvitas quiritaria che sorse dalla aggregazionedelle tribù dei Tities, dei Ramnes e dei Luceres.

L’ordinamento giuridico� Accordi federatizi (o foedera), intervenuti tra i capi delle gentes.

della civitas (ius quiritium)si fondava su

� Deliberazioni (o leges), proclamate davanti ai comitia, assembleepopolari composta dai cittadini non plebei.

� Mores maiòrum, costituenti le consuetudini familiari.

Con la fine della civitas quiritaria, causata dalla rivoluzione plebea, al ius Quiritium si affiancò il iuslegitimum vetus, fondato sulle leggi delle XII Tavole (451-450 a.c.).

Ulteriore fonte di produzione di ius era costituita dall’attività interpretativa del diritto da parte delcollegio sacerdotale dei pontìfices (c.d. interpretatio pontificum).

Ordinamento giuridico � Ius Quiritium

• Accordi federatizi.

vigente nel periodo arcaico• Deliberazioni.

(ius civile romanorum)• Mores maiorum.

� Ius legitimum vetus • Leggi delle XII Tavole.

� Interpretàtio pontìficum

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4 Periodo preclassico o repubblicano

Il periodo preclassico o repubblicano si caratterizza per la nascita della Repubblica che finisceper soppiantare l’antica civitas quiritaria.

Organismi fondamentali� Le magistrature: erano uffici muniti di potere direttivo, civile e militare.

della Respublica� Le assemblee popolari: eleggevano i magistrati.

� Il Senato: aveva funzione consultiva dei magistrati attraverso propriprovvedimenti chiamati senatusconsùlta.

Ordinamento giuridico

� Ius civile vetus

• Mores maiorum del ius Quiritium.

vigente nel periodo

• Leges del ius legitumum vetus.

preclassico

• Interpretatio prudentium.

� Ius honorarium

• Insieme dei pareri vincolanti emessidai giureconsulti.

• Edicta emessi dal praètor urbanus.

� Ius gentium• Insieme di regole applicate in un primo

momento per dirimere le controversietra Romani e stranieri e, successiva-mente, tra cittadini romani stessi.

5 Periodo classico del principato

Il periodo classico corrisponde a quello del Principatus. Il prìnceps acquista posizione di premi-nenza costituzionale nel sistema politico romano.

Poteri attribuiti� Tribunicia potestas, consistente nel potere di intercessio avverso tutti

al princepsgli atti dei magistrati repubblicani.

� Imperium proconsulare maius et infinitum, consistente nel supre-mo potere militare.

Fonti del diritto� Constitutiones:

• Edìcta: enunciavano le linee guida cui

nel periodo classicomanifestazioni dell’intervento

dovevano attenersi i magistrati.

diretto del prìnceps nellavita giuridica

• Mandàta: direttive impartite dal prìn-ceps ai funzionari amministrativi.

• Rescrìpta: responsi del prìnceps in ordi-ne ai casi pratici sottoposti al suo esame.

• Epìstulae: lettere di risposta dal prin-cipe ai funzionari che chiedevano unsuo parere.

• Rescrìpta in senso stretto: pareri an-notati in calce alla richiesta del privato.

• Decrèta: sentenze emanate dal prìnce-ps al di fuori delle procedure ordinarie.

� Ius publice respondendi:parere fornito dal giurista dota-to di particolare autorevolezza.

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In questo periodo particolare rilevanza assume la Costitutio Antoniniana con la quale, per effet-to della concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’Impero, il diritto romano diventadiritto di tutto l’Impero.

6 Periodo post-classico

Il periodo post-classico si caratterizza per la concezione dello Stato come «Stato patrimonia-le», considerato cioè come dominio assoluto dell’imperatore. Vi è la definitiva affermazione della vo-lontà del prìnceps quale fonte unica del diritto. In questo periodo si verifica, inoltre:

— la sostituzione progressiva del cristianesimo al paganesimo;— il venir meno della classe senatoria;— il sovrapporsi dei barbari, non romani né romanizzati, alla popolazione dell’Impero;— l’involuzione dello spirito giuridico;— il trasferimento in Oriente del centro dell’Impero.

� Interpolazioni: alterazioni volute del testo attraverso inserimenti o ta-gli di parole o espressioni.

� Glossemi: aggiunta di frasi marginali al testo originale.Forme tipiche in

� Parafrasi di brani più o meno lunghi.cui si manifestal’attività giuridica � Estratti.

� Epìtomi, redatte a scopo didattico.

� Compilazioni sistematiche di iura o leges e di iura e leges insieme.

� Tituli ex corpore Ulpiani: trattazione riassuntiva di brani gaiani e ul-pianei.

� Pauli Sententiae: antologia di scritti giuridici compilata sulla base delRaccolta di frammenti le opere di Paolo.di opere di giuristi(Iura) � Epitome Gai: compilata sulla base delle Institutiones di Gaio.

� Scholia Sinaitica: commento semplice ai Libri ad Sabinum di Ulpiano.

� Fragmenta VaticanaRaccolta di opere digiuristi e costituzioni � Collatioimperiali (Iura e Leges)

� Liber Syro-Romanus

Il notevole incremento delle costituzioni imperiali fece nascere l’esigenza di raccogliere le leges incollezioni ordinate. Nacquero così:

— il Codex Gregorianus: collezionava i rescritti di Adriano e di Diocleziano ed era destinato allapratica civile;

— il Codex Hergemonianus: consisteva in una appendice di aggiornamento al Codex Gregorianus.

7 Periodo giustinianeo

L’Impero di Giustiniano (527-565) segnò l’ultimo bagliore della romanità. Prevalenti, in questo pe-riodo, furono le raccolte di iura e di leges vigenti, le prime intese come frammenti di opere dei giuristiclassici, le seconde quali costituzioni imperiali.

L’insieme delle compilazioni è stata denominata dai posteri Corpus iuris civilis il cui grandemerito fu quello di trovare il giusto punto di incontro tra le esigenze pratiche ed il modello del dirittoclassico, riuscendo ad infondere lo spirito classico nel diritto allora vigente.

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� Codex Iustinianus: riassunse in se l’eredità del pensiero giuridico ro-mano. Ebbe inizio con una raccolta di leggi progettata da Giustiniano edal suo ministro Triboniano (quaèstor sacri palatii dell’imperatore). Nel528 Giustiniano, con una sua costituzione (Haec quae necessario),nominò una commissione di 10 membri con il compito di compilare unnuovo codice, che doveva contenere il materiale dei codici Gregoriano,Ermogeniano e Teodosiano e le ultime costituzioni imperiali. L’opera fucompiuta in brevissimo tempo e, infatti, il codice venne pubblicato il 7aprile 529.

� Digesta seu Pandectae: era una compilazione di iura di cui Giustinia-no ordinò la compilazione con una costituzione (Deo auctore) indiriz-zata a Triboniano. Si trattava di raccogliere l’opera dei giureconsulticlassici muniti di ius publice respondendi, senza l’obbligo di preferire ilparere di un autore rispetto ad un altro. Il materiale venne distribuito incinquanta libri, divisi in titoli, seguendo l’ordine del Codex, e dell’Edittoperpetuo. Quest’opera venne pubblicata il 16 dicembre 533.

Opera giustinianea � Institutiones Iustiniani Augusti: era un trattato elementare di dirittoin quattro libri, di cui Giustiniano ordinò la composizione a Triboniano,Teofilo e Doroteo e destinato a sostituire le vecchie Istituzioni di Gaio.Venne pubblicato il 21 novembre 533.

� Codex repetitae praelectionis: costituiva una nuova e più aggiornataedizione del Codex Iustinianus, resa necessaria dalla emanazione dinumerose costituzioni innovative. Della sua compilazione furono inca-ricati Triboniano, Doroteo e tre avvocati. Il Codex è diviso in dodici libri.In esso ogni costituzione è preceduta da una praescrìptio col nomedell’imperatore e del destinatario, ed è seguito da una subcriptio, con illuogo e la data dell’emanazione.

� Novellae: erano delle costituzioni alcune delle quali si segnalano perla vasta portata innovatrice, soprattutto in materia di successioni legit-time e matrimonio. Tra le raccolte di novelle vanno ricordate l’EpitomeIuliani del 555 e l’Authenticum del 556.

� Corpus Iuris: rappresenta il complesso dell’opera legislativa giustinia-nea. La conoscenza dei testi giustinianei, poco diffusa durante il Me-dioevo, riprese con il rinascimento bolognese. I maestri bolognesi stu-diarono il testo, lo commentarono e lo glossarono. I moderni studiosihanno sottoposto il testo ad un accurata analisi, tentando di decifrarele interpolazioni avvenute rispetto al diritto romano classico.

8 Le fonti post-giustinianee

Con la compilazione di Giustiniano può considerarsi conclusa la storia del diritto romano. Infatti, inseguito, gli studi sul diritto romano partono sempre dall’opera di Giustiniano. Di questo periodo cirestano le seguenti opere:

— una parafrasi greca delle Istituzioni, attribuita allo stesso Teofilo;— vari indici greci al Digesto;— una Summa del Digesto, dovuta ad un anonimo del VII secolo;— vari indici del Codex.

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Capitolo I CONCETTI GIURIDICI FONDAMENTALI

1 Le classificazioni del diritto oggettivo

Ius

� Civile: era il complesso di norme derivanti dai mòres, dalle leges, daiplebiscìta, dai senatusconsùlta, dai respònsa prudèntium e dalle con-stitutiònes imperiali.

� Honorarium: indicava l’insieme di norme sorte dall’attività interpretati-va del praetor urbanus o peregrinus, in riferimento al caso concretonon disciplinato dallo ius civile.

� Gentium: era costituito dall’insieme di norme, derivanti dalla naturàlisratio, comune a tutti i popoli ed applicabile indifferentemente a cittadiniromani e a stranieri.

� Naturale: era inteso come il complesso dei precetti di convivenza det-tati dalla natura a tutti gli esseri viventi.

� Publicum: era quel ramo del diritto che aveva per riferimento l’organiz-zazione statale e il suo funzionamento.

� Privatum: indicava quel complesso di norme che si rivolgeva diretta-mente al privatus, cioè al singolo pater familias, per la tutela dei suoiinteressi.

� Commune: era il diritto applicabile a tutti indistintamente.

� Singulare: era la norma eccezionale, divergente dalla ratio iuris e sug-gerita da una utilità particolare.

2 Le fonti del diritto romano

� Mores maiorum: erano le regole di condotta consuetudinarie, traman-date di padre in figlio, nel convincimento della loro obbligatorietà e ne-cessità, fondate sulla volontà divina (fas).

� Interpretatio prudentium: era l’interpretazione dei prudentes, cioè degliesperti del diritto.

� Leges: erano votate dai comizi patrizio plebei.

� Plebiscita: erano approvate dalle assemblee della plebe.Fonti di produzionedel diritto � Senatusconsulta: rappresentavano ciò che il Senato comandava e

disponeva. Vennero dotati di forza pari alla legge. In epoca imperialevenivano emessi su proposta dell’imperatore, recependo i desideri diquest’ultimo.

� Constitùtio prìncipis: rappresentava ciò che veniva stabilito dall’im-peratore.

� Edìctum: era l’ordinanza emanata da un magistrato fornito di impe-rium, e riguardante le materie di sua competenza.

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3 L’interpretatio nel diritto romano

L’interpretàtio per i Romani consisteva in un processo tecnico per cui, partendo dalle parole dellalegge e considerando vari elementi, si arrivava a ricostituire l’effettiva portata della norma giuridica.Funzione dell’interprete era quella di interpretare gli antichi costumi.

� Càvere, cioè dare assistenza.L’interpretàtio pontificum

� Àgere, cioè fare da difensore d’ufficio.consisteva nel� Respondère, cioè fornire pareri.

Dal III sec. a.C. cessa il monopolio dei pontefici in materia di interpretàtio per lasciare il passo adanaloga attività interpretativa della giurisprudenza laica.

4 La materia del ius privatum

Secondo GUARINO la materia del ius privatum può essere distinta nel seguente modo:

� Rapporti assoluti fami-liari: assicuravano al pàterfamìlias l’autorità domesti-ca sui membri liberi dellafamìlia. Soggetto attivoera il pàter famìlias.

Rapporti assolutiin senso proprio

� Rapporti parafamiliari: avevano riguardo i sui iuris, cioè quei soggettiche seppur non sottoposti a patria potèstas, erano incapaci di agire equindi impossibilitati a compiere validi atti giuridici per ragioni di età,sesso o minorazioni fisiche o psichiche.

� Rapporti assoluti dominicali: riguardavano l’utilizzazione, da partedel soggetto, delle res e degli schiavi.

� Possesso interdettale: era una tutela provvisoria accordata dal praètorad un soggetto indipendentemente dal suo diritto di dòminus, al fine ditutelare la sua situazione di possessore attuale della cosa, in attesadella dimostrazione del diritto di proprietà.

Rapporti assolutiin senso improprio,c.d. iura in re aliena:diritti su cosa altrui

• Patria potèstas: relativa ai filii, ai di-scendenti da unioni matrimoniali, apersone adottate.

• Potèstas sui liberi in mancìpio: re-lativa ai liberi, senza alcun legame diparentela con il pater ma assogget-tati a lui per altre ragioni.

• Manus maritàlis: relativa a donneche fossero entrate nella famiglia delpater (alla cui potestas venivano as-soggettate) a scopo di matrimonio.

• Autorità maritale: relativa a donne chesi fossero unite in matrimonio con ilpater o un suo discendente, evitandola sottoposizione alla manus e poten-do, in tal modo, facilmente liberarsidalla subordinazione al marito o al suopater familias mediante divorzio.

� Rapporti reali di godimento: attribuivano al soggetto attivo la facoltàdi godimento su cosa di proprietà altrui (es. usufrutto, servitù).

� Rapporti reali di garanzia: conferivano al titolare il diritto di soddisfareun proprio credito rivalendosi su una cosa altrui in caso di inadempi-mento (es. pegno, ipoteca).

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Rapporti relativi di de-bito: avevano ad oggettoun comportamento positivoo negativo cui il soggettopassivo (obligatùs) era tenutonei confronti del soggettoattivo (crèditor)

Rapporti relativi di� Rapporti di responsabilità primaria (c.d. obligationes ex delicto):

responsabilità: originatitraevano origine dalla commissione di un atto illecito lesivo della libertà

dalla lesione di un dirittodi un privato o di un suo diritto assoluto.

� Rapporti di responsabilità secondaria: traevano origine dall’ingiusti-ficato inadempimento di un’obbligazione.

� Obligationes contractae:erano costituite con unnegozio tipico previstodallo ius civile vetus o dal-lo ius honorarium. Eranodi tre specie:

� Obligationes non contractae: derivavano da atti leciti.

• Verbis: costituite sulla base di speci-fiche formule verbali.

• Litteris: costituite sulla base di deter-minate scritture.

• Re-contractae: costituite sulla basedi effettivo trasferimento della res.

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Capitolo I SOGGETTI DI DIRITTO

1 Definizioni

Persona: questo termine, che attualmente indica il soggetto fornito dell’attitudine di essere titolaredi diritti e doveri giuridicamente rilevanti, nella terminologia romanistica aveva il significato originario dimaschera teatrale e, più frequentemente, di uomo; in epoca gaiana, esso indicava anche lo schiavo,anche se questo era considerato giuridicamente un oggetto e non un soggetto di diritti.

Caput: questo termine significava letteralmente “testa” e quindi, per traslato, indicava l’individuo.Status: indicava la posizione dell’individuo in relazione ad un determinato sistema di rapporti e,

pertanto, si differenziava:

— lo status libertàtis, inteso come lo stato di uomo libero.— lo status civitàtis, inteso come stato di cittadino.— lo status familiae, inteso come lo stato di membro della famiglia.

2 Le vicende delle persone fisiche

Nascita: segnava l’inizio della persona fisica. Bisognava però essere nati vivi, anche per un soloistante. Questo comportava l’acquisto dei diritti da parte della persona e la loro trasmissione, dopo lamorte immediata, ai propri successori.

� Scuola Proculiana: occorreva che il soggetto avesse emesso almenoun vagito.Accertamento

della vitalità � Scuola Sabiniana: bastava un qualsiasi segno di vita, come la respi-razione, il movimento etc.

Morte: segnava la fine della persona fisica. Le situazioni giuridiche che facevano capo al soggettosi trasferivano ai suoi successori o si estinguevano.

� Diritto classico: si presumeva in modo assoluto che tutti fossero mortinello stesso momento.

Commorienza� Diritto giustinianeo: nel caso della morte del genitore e del figlio, pre-

valse il principio della maggiore o minore resistenza fisica. Pertanto, siconsideravano morti prima i più deboli.

3 Lo status libertátis: liberi e servi

Secondo GAIO: «la fondamentale distinzione nell’ambito del diritto delle persone è che tutti gliuomini sono liberi o schiavi».

Fatti estintivi� Condanne penali che riducevano in schiavitù il cittadino.

della libertà � Prigionia di guerra presso popoli stranieri.

� Vendita da parte del pater familias.

Nozione: lo status servorum era la condizione giuridica dei servi, corrispondente alle res mancipi,cose inscindibilmente legate ai bisogni della familia.

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� Per nascita «ex ancilla», cioè da una donna schiava al momento del parto.

� In seguito a condanne penali o provvedimenti normativi a carico disoggetti resisi protagonisti di gravi delitti.Acquisto dello stato

di schiavo � A seguito di captivitas, cioè di prigionia di guerra.

� In diritto post-classico, per revocatio in servitutem del liberto ingratonei confronti del patronus.

� Ius vitae ac necis.

Poteri del dominus � Ius vendendi.

� Ius noxae dandi.

Atti giuridici compiuti � Gli effetti ricadevano nella sfera giuridica del dominus.dallo schiavo � Il dominus rimaneva obbligato verso i creditori del proprio schiavo.

• Nel caso di càpitis deminutio maxima,in caso cioè di cattura del cittadino li-bero nelle mani del nemico.

� Iniusta sèrvitus• Lo stato servile non era considerato de-

finitivo e terminava se il captìvus riusci-va a rientrare nei confini dello Stato.

Tipi di schiavitù • Nel caso di debitore venduto trans Tì-berim (oltre il Tevere) per non aver pa-gato il debito.

� Iusta sèrvitus• Nel caso di cittadino che non avesse

provveduto a farsi iscrivere nelle listedel censo.

• Nel caso del cittadino che, avendo vio-lato il ius gentium, fosse stato consegna-to dal pater patratus al popolo offeso.

4 La manumìssio

Nozione: la manumìssio era l’atto con cui il patrònus affrancava lo schiavo che veniva chiamatolibèrtus. Era un atto irrevocabile, che però tollerava l’apposizione di una condizione. Con la manumissio,però, lo schiavo non diventava uguale all’uomo libero, ma acquistava lo status particolare di libertìnus.

Limitazioni derivanti dal-

� Esclusione da alcune cariche pubbliche.

lo status di libertínus

� Per acquistare lo ius liberorum le donne dovevano aver generato quat-tro figli (e non tre, come le ingenuae).

� Le donne non potevano contrarre matrimonio con uomini di rango se-natorio.

� Obsèquium: il liberto non poteva esercitare contro il patrono alcunaazione criminosa o infamante.

� Operae: il liberto era tenuto ad un certo numero di giornate lavorativeda prestarsi ogni anno.Il liberto doveva

al patrono � Bona: il patrono e i suoi figli vantavano diritti sui beni del liberto chemoriva intestato senza figli. Il pretore, inoltre, accordò al patronus e aisuoi figli il possesso della metà dei beni del liberto in caso di succes-sione testamentaria ove gli eredi non erano figli del liberto.

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Forme di manumissio

� Manumìssio vindìcta: era un finto processo in cui un cittadino (c.d.adsértor in libertatem) dichiarava nei confronti del padrone lo stato dilibertà dello schiavo; non opponendosi il padrone, il magistrato confer-mava la dichiarazione dell’adsertor.

� Manumìssio censu: veniva effettuata dal patronus e consisteva nellaiscrizione dello schiavo che si voleva affrancare nelle liste dei cittadini.

� Manumìssio testamento: era la dichiarazione fatta dal padrone nelproprio testamento, di voler affrancare il proprio schiavo.

� Manumìssio inter amicos: veniva fatta in forma orale, alla presenzadi testimoni; non avendo effetti civili, il padrone poteva rivendicare ilsuo dominio sul servo.

� Manumìssio per epistulam: consisteva in uno scritto indirizzato aduna persona in cui era espressa la volontà di liberare lo schiavo.

� Manumìssio per mensam: era fatta durante un banchetto alla pre-senza di convitati.

� Manumìssio fideicommissària: era rimessa all’erede per fedecom-messo.

� Manumìssio in Ecclesia: era una solenne dichiarazione di voler libe-rare lo schiavo fatta dal padrone dinanzi all’autorità ecclesiastica.

Alla fine dell’epoca repubblicana furono emanati alcuni provvedimenti finalizzati ad impredire cheil proliferare di affrancazioni permettesse l’acquisto della cittadinanza romana ad un numero eccessi-vo di schiavi.

� Lex Fufia Canina (2 a.C.): per testamento poteva essere affrancatosolo un numero di schiavi proporzionale a quelli posseduti dal testato-re.

• Erano vietate le affrancazioni effettua-te al fine di rendersi insolventi e di pre-giudicare i propri debitori.

Provvedimenti limitatividella manumissio

• Non divenivano cittadini Romani, masolo Latini gli schiavi minori di anni30 o affrancati da padroni minori dianni 20, salva l’esistenza di una iustacausa dimostrata al cospetto del con-sesso dei cittadini.

� Lex Aelia Sentia (4 d.C.) • Gli schiavi già puniti per aver com-messo gravi delitti, se affrancati, si ri-trovavano nella condizione di peregri-ni dediticii, che non potevano risiede-re entro 100 miglia dalla città di Roma,non avevano capacità né di disporrené di ricevere per testamento e nonpotevano mai diventare cittadini Ro-mani.

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5 Lo status civitatis

Distinzioni � Cives: abitanti dell’Urbe.

� Latini: cittadini facenti par-te del foèdus Latìnum (fe-derazione tra Roma e lerestanti città del Lazio).

Distinzioni

� Peregrini: stranieri, ossiacoloro che non erano néRomani né Latini.

Nel 212 d.C. la Constitutio Antoniniana estese la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberidell’Impero.

6 Status familiae

Nozione: lo status familiae indicava l’appartenenza di un soggetto liber e civis ad un determinata familia.

� Sui iuris: era l’individuo non soggetto ad alcun potere familiare poichénon aveva ascendenti maschi e non era stato emancipato; se di sessomaschile si chiamava pater familias.

Nella familia si distin-gueva la persona

� Alieni iuris: era l’individuosottoposto ad una qualsi-asi potestà familiare es-sendo

• Prisci: antichi abitanti del Lazio e dellecittà latine federate con Roma. Ad essifu riconosciuto:— il ius commerci, ossia la capacità

di concludere negozi giuridici coni Romani;

— il ius conubii, ossia la capacità disposarsi con cittadini Romani.

• Coloniarii: appartenenti alla colonielatine formate da Latini e cittadini.

• Iuniani: Latini creati dalla Lex IuniaNorbana del 19 d.C. Erano privi dellacapacità di fare testamento ed ave-vano solo il ius commercii.

• Aeliani: Latini creati dalla Lex AeliaSentia del 4 d.C. Erano privi delle ca-pacità di fare testamento ed avevanosolo il ius commercii.

• Peregrini alicùius civitatis: abitantidelle città straniere conquistate daRoma e non distrutte. Osservavano ilius gentium.

• Peregrini dediticii: abitanti delle cit-tà straniere distrutte dai Romani. Os-servavano il ius gentium.

• In protestate, ossia il figlio legittimo oadottivo.

• In manu, ossia la donna entrata nellafamilia in quanto sposa del pater o diun suo discendente.

• In mancìpio, ossia colui che si trovavanella familia perché venduto dal pater.

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7 La capacità giuridica e la capacità di agire

Fu ignota al diritto romano una compiuta elaborazione del concetto di capacità nelle sue varieestrinsecazioni (e, quindi, giuridica e di agire).

7.1 • La capacità giuridica

In diritto romano, la capacità giuridica, intesa come attitudine del soggetto a essere titolare di dirittie doveri, si acquistava con la nascita; la sua estinzione, invece, si aveva con la morte, oppure con lacapitis deminutio.

� Soggetto nato libero.

Requisiti � Soggetto civis romanus.

� Soggetto sui iuris.

Contenuto

� Ius commercii, ossia la capacità di compiere negozi giuridici di naturapatrimoniale.

� Ius connubii, ossia la capacità di concludere iùstae nuptiae con un civis.

� Testamenti factio activa, ossia la capacità di fare testamento.

� Testamenti factio passiva, ossia la capacità di ricevere per testamento.

� Ius suffràgii, ossia il diritto di voto.

� Ius honórum, ossia il diritto di rivestire cariche pubbliche.

7.2 • La capacità di agire

La capacità di agire, intesa come capacità di esercitare validamente i diritti, era riconosciuta, indiritto romano, solo alle persone sui iuris.

� Soggetto pubere

Requisiti � Sesso maschile

� Normalità psichica

� Infamia: connessa all’esercizio di determinati mestieri, come il lenoci-nio, l’attività gladiatoria, il teatro.

� Addicti: erano i debitori inadempienti che erano asserviti al propriocreditore a seguito della manus iniéctio.

� Nexi: erano i debitori consegnatisi volontariamente al creditore, a ga-ranzia del proprio debito.

� Auctoràti: erano coloro i quali avevano locato i loro servigi al c.d. lanì-sta, cioè ad un impresario di ludi gladiatori.

Limitazioni � Redèmpti ab hostibus: erano i cittadini riscattati dalla prigionia.

� Limitazioni alla capacità di contrarre matrimonio: fino al V secolo a.C., i plebei non potevano contrarre matrimonio con i patrizi; la lex Ca-nuleia del 445 a.C. abolì tale limitazione.

� Limitazioni collegate all’esercizio di determinati mestieri: per deter-minati mestieri vigeva il principio dell’appartenenza coattiva, nel sensoche chi svolgeva tale attività non poteva intraprenderne un’altra e la stessasi trasmetteva anche ai discendenti. In particolare, il colonato determina-va una situazione di quasi-servitù per coloro che erano addetti alla colti-vazione del fondo. Si diventava coloni per nascita. Il colono aveva piena

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capacità ma non poteva abbandonare il fondo: se lo abbandonava, pote-va essere rivendicato dal dòminus come se fosse un servus fugitìvus.

� Sesso: la donna era esclusa da ogni partecipazione alla vita pubblicaed alle funzioni di carattere pubblico. L’auctoritas interpositio del tutoreera però richiesta solo per gli atti più importanti.

� Appartenenza a determinate religioni

• Impotenti.

• Evirati.

• Sordomuti.

Limitazioni • Sordi.

� Infermità fisiche e mentali • Muti.

• Furiosi (pazzi).

• Mente càptus.

• Pròdigus.

• Dèbiles.

8 Le persone giuridiche

Nozione: le dottrine romanistiche definiscono le persone giuridiche come enti immateriali, consi-derati come entità distinte rispetto alle persone fisiche dei componenti.

� Populus Romanus Quiritium: si distingueva non solo dai singoli citta-dini ma anche dalle comunità assoggettate. Disponeva di un propriopatrimonio, l’aeràrium populi romani.

� Municìpia: erano comunità alle quali era stata concessa la cìvitas Ro-mana cum suffragio o sine suffragio (con o senza diritto di voto).

� Coloniae: erano comunità sparse nell’Impero formate da Romani o dasoggetti parificati ai Latini.

� Collegia: erano associazioni private aventi in prevalenza scopo di cul-to. Avevano un ordinamento proprio. Potevano essere titolari del dirittodi proprietà ad acquistare diritti ed obblighi. La legislazione imperialeattribuì ad esse la capacità di succedere.

Tipologia � Sodalitàtes: erano associazioni private aventi scopi ricreativi e di mu-tua assistenza.

� Fondazioni

• Piae causae: erano un insieme dibeni lasciati, per scopo di culto o dibeneficenza, ad un ente o ad un uffi-cio. Tali beni formavano patrimoni cheandavano a confluire nel generale pa-trimonio della chiesa stessa, la qualeera obbligata alla realizzazione degliscopi fissati dal testatore.

• Eredità giacente: era il patrimonioereditario di un soggetto defunto, cheresta privo di titolarità fino a quando ilsoggetto istituito erede non esprime-va la volontà di accettare l’eredità.

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Capitolo LA FAMIGLIA E IL MATRIMONIO

1 La familia

Nozione: nel diritto romano, il termine familia comprendeva il pater familias nonchè tutte le perso-ne libere a lui sottoposte, quali la moglie, i figli con le loro famiglie etc.

Tipologia

� Familia propria: era quella dove al pater familias erano sottoposti lamoglie (attraverso la manus maritalis), i figli (attraverso l’esercizio dellapatria potestas) e tutti i beni della comunità (schiavi o cose), su cuiesercitava la c.d. dominica potestas.

� Familia communi iure: era quella che si formava allorquando il paterfamilias moriva e, pertanto, sciogliendosi la famiglia originaria, si for-mavano tante familiae quanti erano i soggetti liberi a lui legati.

2 Il matrimonium

Nozione: secondo GUARINO, il matrimonio per il diritto romano, consisteva in una seria, manife-sta e continuata unione tra uomo e donna.

� Principio della monogamia: nessun uomo poteva avere due o piùmogli legittime.

Principi a fondamentodell’istituto � Principio della consensualità: necessario a far sorgere il vincolo co-

niugale era il consenso, ossia l’affectio maritalis, sia dell’uomo che del-la donna.

� Principio esogamico: il matrimonio era considerato concepibile solotra soggetti appartenenti a gruppi familiari diversi, sia dal punto di vistaagnatizio che cognatizio.

� Matrimonium cum manu: la donna perdeva ogni legame con la fami-glia d’origine entrando nella nuova familia come sottoposta. Il maritoacquistava su di lei una particolare potestà, la manus maritalis, i cuifatti costitutivi erano:— confarreàtio: era una cerimonia religiosa compiuta alla presenza

del flàmen Diàlis e di dieci testimoni. Gli sposi, come simbolo dellanuova vita in comune, rompevano un pezzo di focaccia e di farro,manifestando così la volontà di unirsi in matrimonio;

Forme — coèmptio: la coemptio matrimonii causa consisteva nella mancipa-tio della moglie al marito da parte del pater di lei. Il marito pagava ilprezzo simbolico di una moneta e dichiarava di assumerla comemoglie;

— usus: per evitare che gli effetti della coèmptio non si verificasseroperché viziata, il marito acquistava la manus sulla donna grazie al-l’usus prolungato derivante dalla coabitazione di almeno un anno.

� Matrimonium sine manu: era una unione matrimoniale in cui la convi-venza non determinava la sottoposizione della donna alla manus mari-tális.

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