CITTADINANZA TRA IUS SANGUINIS E IUS...

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1 © 2013 RCS Libri S.p.A. – Tutti i diritti sono riservati ••• APPROFONDIMENTI ••••• CITTADINANZA TRA IUS SANGUINIS E IUS SOLI di Paola LOBINA La legislazione italiana in materia di acquisizione della cittadinanza, tra ius sanguinis, ius soli e le nuove proposte presentate nell’attuale legislatura. Lo Stato italiano, come è noto, attualmente è particolarmente esposto ai fenomeni di immigrazione e ai problemi sollevati dal multiculturalismo e più in generale dalla globalizzazione dei mercati e dei rapporti di lavoro. Da più parti si è sottolineata l’interdipendenza tra questi fenomeni e le politiche in materia di immigrazione e, per quanto interessa in questa sede, la disciplina del diritto di cittadinanza. Il fenomeno migratorio in Italia è diventato significativo dalla seconda metà del XX secolo, precisamente a partire dagli anni Settanta del Novecento. La legge n. 91 del 1992 attualmente in vigore tiene conto del mutamento interve- nuto con modifiche, limitate ma significative, rispetto alla legge n. 555 del 1912. In particolare: accentua la differenza tra cittadini comunitari e non comunitari con l’aumento per questi ultimi da cinque a dieci anni del periodo di residenza necessario per l’acquisizione della cittadinanza; rende difficile l’acquisto della cittadinanza alle cosiddette seconde generazioni, ossia ai giovani nati in Italia da genitori stranieri che devono attendere il diciotte- simo anno di età e devono dimostrare di aver vissuto ininterrottamente e in modo regolare nel territorio italiano. Nella legge 5 febbraio 1992, n. 91 il criterio principale per acquistare la cittadinanza è lo ius sanguinis (il vincolo di sangue) incentrato sul criterio di discendenza. Il cri- terio dello ius soli, incentrato sul rapporto tra individuo e territorio, può essere utilizzato solo in deter- minati casi (criterio residuale). La legge n. 94 del 2009 introduce modifiche in senso restrittivo alla legge n. 91 del 1992. Tra le previsioni più significative vi è l’introduzione del reato di in- gresso e soggiorno illegale nel ter- ritorio dello Stato, la modifica del- le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato e l’introdu- zione di norme che intervengono in senso restrittivo sulla disciplina dei ricongiungimenti familiari.

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CITTADINANZA TRA IUS SANGUINIS E IUS SOLI di Paola LOBINA

”La legislazione italiana in materia di acquisizione della cittadinanza, tra ius sanguinis, ius soli e le nuove proposte presentate nell’attuale legislatura.

Lo Stato italiano, come è noto, attualmente è particolarmente esposto ai fenomeni di immigrazione e ai problemi sollevati dal multiculturalismo e più in generale dalla globalizzazione dei mercati e dei rapporti di lavoro. Da più parti si è sottolineata l’interdipendenza tra questi fenomeni e le politiche in materia di immigrazione e, per quanto interessa in questa sede, la disciplina del diritto di cittadinanza. Il fenomeno migratorio in Italia è diventato significativo dalla seconda metà del XX secolo, precisamente a partire dagli anni Settanta del Novecento. La legge n. 91 del 1992 attualmente in vigore tiene conto del mutamento interve-nuto con modifiche, limitate ma significative, rispetto alla legge n. 555 del 1912. In particolare:

accentua la differenza tra cittadini comunitari e non comunitari con l’aumento per questi ultimi da cinque a dieci anni del periodo di residenza necessario per l’acquisizione della cittadinanza;

rende difficile l’acquisto della cittadinanza alle cosiddette seconde generazioni, ossia ai giovani nati in Italia da genitori stranieri che devono attendere il diciotte-simo anno di età e devono dimostrare di aver vissuto ininterrottamente e in modo regolare nel territorio italiano.

Nella legge 5 febbraio 1992, n. 91 il criterio principale per acquistare la cittadinanza è lo ius sanguinis (il vincolo di sangue) incentrato sul criterio di discendenza. Il cri-terio dello ius soli, incentrato sul rapporto tra individuo e territorio, può essere utilizzato solo in deter-minati casi (criterio residuale).La legge n. 94 del 2009 introduce modifiche in senso restrittivo alla legge n. 91 del 1992. Tra le previsioni più significative vi è l’introduzione del reato di in-gresso e soggiorno illegale nel ter-ritorio dello Stato, la modifica del-le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato e l’introdu-zione di norme che intervengono in senso restrittivo sulla disciplina dei ricongiungimenti familiari.

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Anche in materia di cittadinanza vengono introdotti elementi di maggior rigore, per esempio nei procedimenti di acquisizione per matrimonio.Il collegamento tra politiche sull’immigrazione e cittadinanza è stabilito anche dalle diverse proposte di legge presentate nella attuale XVII legislatura, che intendono modificare la legge in vigore. Nessuna delle proposte analizzate disconosce, infatti, che la situazione sociale, caratterizzata da un massiccio fenomeno immigratorio, sia profondamente diver-sa da quella esistente all’atto dell’adozione della legge n. 91 del 1992, ossia che l’Italia da Paese di emigrazione sia divenuta Paese di immigrazione. Tutte le proposte riconoscono che l’acquisto della cittadinanza da parte degli stra-nieri possa svolgere una funzione di integrazione e di inclusione. Nello stesso tempo esse sono unificate dall’idea comune per cui la cittadinanza non possa es-sere acquistata automaticamente a seguito della permanenza sul territorio italiano per un determinato numero di anni. L’acquisizione della cittadinanza è vista insomma come il riconoscimento di una effettiva integrazione e di condivisione dei principi che regolano la nostra società.

LA CITTADINANZA

La cittadinanza viene definita come il rapporto fondamentale che si instaura tra lo Stato e i singoli individui, più precisamente indica l’appartenenza di un soggetto allo Stato1. La Carta costituzionale non contempla una definizione di cittadinanza ma nella stes-sa vi sono numerose norme che se ne occupano: l’art. 22 della Costituzione che stabilisce il divieto di privazione della cittadinanza per motivi politici e numerose altre disposizioni che, rivolgendosi soltanto ai cittadini, attribuiscono a essi diritti e obblighi escludendo gli stranieri e gli apolidi2.

La nostra Costituzione infine riserva alla competenza esclusiva dello Stato la disci-plina della materia precisando, però, che tale potestà debba essere esercitata “nel rispetto […] dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali – e per quanto riguarda la condizione dello straniero – in conformità delle norme e dei trattati internazionali”3.

Come affermato da illustri studiosi, allo status di cittadino la Costituzione connette una serie di diritti e di doveri. La cittadinanza, nei modi disciplinati dalla legge, è dunque la condizione per l’esercizio di diritti che possiamo collegare all’esercizio della sovranità da parte del popolo, quali i diritti politici e l’elettorato attivo e passivo, ma anche di alcuni doveri costituzionali quali il dovere di difendere la Pa-tria, di fedeltà alla Repubblica, di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva4.

1 O, secondo un’altra definizione, la cittadinanza è la condizione giuridica di chi fa parte di uno Stato. Essa esprime la relazione e il vincolo politico-giuridico tra lo Stato-sovrano e l’individuo.2 Si vedano, per esempio, gli artt. 3 comma 1, 16, 17, 18, 38 comma 1 e gli artt. 48 e 58 sui diritti politici.3 Sulla competenza esclusiva dello Stato si veda l’art. 117 lett. i) della Costituzione; sulla condizione giuridica dello straniero l’art. 10 comma 2 della Costituzione.4 Roberto Bin – Giovanni Pitruzzella, Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino 2012, pag. 15.

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La nozione di cittadinanza come relazione di appartenenza allo Stato non può dir-si mutata a seguito della introduzione della cittadinanza dell’Unione, a opera del trattato dell’Unione europea del 1992, meglio noto come Trattato di Maastricht. La cittadinanza europea infatti come stabilisce il TUE “si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce”. L’Unione europea dunque riconosce allo Stato membro il potere di stabilire i cri-teri in base ai quali viene individuata la condizione di cittadino e utilizza i criteri introdotti dallo Stato membro per individuare, a sua volta, i soggetti cui è possibile riconoscere lo status di cittadino europeo5.

Come detto sopra, la disciplina in materia di cittadinanza fa oggi capo principal-mente alla legge n. 91/1992.In estrema sintesi l’attuale disciplina in materia di cittadinanza è fortemente ancora-ta allo ius sanguinis e stabilisce che acquistino la cittadinanza italiana automatica-mente alla nascita coloro i cui genitori o – in assenza dell’altro – uno di essi, siano cittadini italiani. Il criterio alternativo dello ius soli è invece previsto e può essere utilizzato solo in determinati casi, limitatamente ai nati nel territorio italiano e aventi genitori ignoti o apolidi. La medesima possibilità è prevista per i nati in Italia ai quali la legge dello Stato di origine dei genitori non consente di acquisire la cittadinanza dei genitori stessi.

La cittadinanza italiana viene attualmente acquisita anche per riconoscimento della filiazione oppure a seguito dell’accertamento giudiziale della sussistenza della filia-zione stessa.Lo straniero nato in Italia, inoltre, può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggio-re età e dichiari, entro un anno dal compimento dei diciotto anni, di voler acquisire la cittadinanza italiana. Per quanto riguarda l’acquisizione della cittadinanza da parte di stranieri o apolidi che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani, essa ha luogo se gli stessi ri-siedano legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero siano trascorsi tre anni dalla data del matrimonio e non vi sia stato scioglimento, annulla-mento o cessazione degli effetti civili né sussista separazione legale.

5 Il cittadino europeo gode dei seguenti diritti: il diritto di circolazione e di soggiorno fatte salve alcune limitazioni, la tutela da parte delle autorità diplomatiche.

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Art. 9 legge n. 91/1992

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repub-blica da almeno cinque anni successivamente all’adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

La legge 5 febbraio 1992, n. 91 ha, quindi, introdotto norme più severe e restrittive rispetto a quelle contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555, per quanto concerne l’applicazione dello ius soli, consentendo l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli stranieri solo in presenza del requisito della residenza continuativa nel Paese dal momento della nascita fino alla maggiore età.

Art. 4, comma 2, legge n. 91/1992

1. Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

L’acquisto della cittadinanza per concessione, infine, richiede una valutazione di-screzionale di opportunità da parte della pubblica amministrazione. Il periodo di residenza legale in Italia, graduato in funzione dello status degli stranieri richiedenti – e che costituisce il requisito fondamentale per il consegui-mento della cittadinanza secondo tale modalità – deve essere ininterrotto e attuale al momento della presentazione dell’istanza per la concessione della cittadinanza stessa.

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Inoltre, nell’attuale normativa viene, com’è noto, riconosciuto un particolare fa-vore agli appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea, che si estrinseca in determinate agevolazioni di carattere temporale a essi riservate per l’acquisto della cittadinanza stessa.La legge 15 luglio 2009, n. 94 ha modificato in senso restrittivo la legge n. 91 del 1992. In primo luogo le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro6.In secondo luogo introduce una disciplina più rigorosa per l’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero e apolide. Ora la durata minima della residenza neces-saria all’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente in Italia è stata raddoppiata in caso di matrimonio con prole da sei mesi a un anno e quadruplicata in caso di matrimonio senza prole da sei mesi a due anni; mentre la durata minima del matrimonio necessaria all’acquisizione della cittadinanza da parte del coniuge stranie-ro residente all’estero rimane immutata in caso di matrimonio senza prole a tre anni e subisce un dimezzamento in caso di matrimonio con prole da tre anni a diciotto mesi.

LA CITTADINANZA SOCIALE

Come abbiamo detto la Costituzione esclude gli stranieri sia dall’esercizio sia dalla titolarità di determinati diritti. La distinzione tra cittadini e stranieri in base alla cittadinanza permane, dunque, per gli stranieri extracomunitari soprattutto per quanto riguarda la libertà di movimento e di circolazione e per quanto riguarda i cosiddetti diritti politici.

6 Art. 9 bis della legge n. 91 del 1992, aggiunto dal comma 12 dell’art. 1 della legge n. 94 del 2009. 7 Esempi importanti sono la Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948 e La convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 che è stata recepita dallo Stato italiano con la legge n. 848 del 1955. L’Unione europea si è impegnata a rispettare i diritti fondamentali dell’uomo sanciti nella Convenzione e i diritti che risultano dalle “tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri in quanto principi generali del diritto comunitario” (art. 6 TUE).

La distinzione tra cittadini e stranieri

I cittadini hanno il diritto di circolare nel territorio dello Stato e di fissarvi liberamente il luogo di residenza.Gli stranieri devono sottostare ad autorizzazioni e limitazioni, potendo essere espulsi. I cittadini possono essere soggetti soltanto a provvedimenti di estradizione, regolati da accordi internazionali, aventi quindi carattere eccezionale e la cui non concessione costituirebbe un illecito internazionale. Dal diritto di circolazione discende, per i cittadini, la piena capacità nel campo dei diritti civili, che per gli stranieri può trovare limitazioni; il diritto di elettorato attivo e passivo, cui in genere sono collegati altri diritti politici, quali il diritto di voto nei referendum, il diritto di petizione, il diritto di presentare proposte di legge; diritti che naturalmente variano da ordinamento a ordinamento a seconda della disciplina positiva, ma che sono unificati dalla loro funzione di consentire al cittadino la partecipazione alla determinazione della volontà dello Stato; il diritto di accedere alle cariche e uffici pubblici, diversi da quelli dipendenti dall’elettorato passivo; il diritto alla protezione diplomatica da parte degli organi del proprio Stato di appartenenza contro atti di Stati stranieri.

Fonte: Fabio Pernagallo, Cittadinanza dell’Unione europea in pillole, http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2081

Il problema che si pone è dunque quello di accertare se i diritti di libertà, riservati espressamente ai cittadini, possano essere estesi agli stranieri e in quale misura. Gli studiosi hanno preso in considerazione in primo luogo l’art. 10, comma 2 della Costituzione e recentemente l’art. 117, comma 1 della Costituzione. Queste norme, rafforzando la posizione del diritto internazionale rispetto al diritto interno, consen-tirebbero l’estensione agli stranieri dei diritti civili e di libertà7.

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La Corte costituzionale ha seguito un’altra strada facendo riferimento all’art. 2 della Costituzione. La Corte ha affermato cioè il principio secondo cui la garanzia dei di-ritti di libertà può essere estesa agli individui in quanto uomini e a prescindere dalla distinzione tra cittadini e stranieri. L’estensione dei diritti civili e di libertà agli stranieri ha portato alcuni studiosi ad affermare che accanto “alla cittadinanza legale, disegnata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 coesista una cittadinanza sociale” che comporta l’attribuzione di diritti e di doveri di coloro che a qualunque titolo risiedono nel territorio italiano in quanto persone.

La comunità statale è “comunità di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza ricevono diritti e restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall’art. 2 della Costituzione là dove, parlando di diritti inviolabili dell’uomo e richiedendo l’adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde del tutto, per l’appunto, dal legame stretto di cittadinanza”.

Corte costituzionale 18 maggio 1999, n. 172, MFI, 1999; Corte costituzionale 15 aprile 2001, n. 131, Gcost., 2001, 2).

Corte costituzionale – Sentenza n. 148 – Anno 2008

“È opportuno, perciò, ricordare che questa Corte ha già affermato che la regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione. E tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia un’ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli.”

La Corte ha precisato però che attribuire agli stranieri il godimento dei diritti civili e sociali non è una regola tassativa. Il legislatore quindi può prevedere limitazioni particolari per lo straniero purché siano giustificati proprio da tale condizione. In base a tale precisazione la Corte non ha escluso che “tra cittadino e straniero, benché uguali nella titolarità di certi diritti di libertà, esistano differenze di fatto che possa-no giustificare un loro diverso trattamento nel godimento di quegli stessi diritti”8.Ed è per questa via che sono stati ammessi, per gli stranieri, limiti di tempo e parti-colari autorizzazioni per il soggiorno in Italia, la possibilità dell’espulsione, l’obbli-go della denuncia dell’assunzione al lavoro e così via.

8 Sentenza n. 144 – Anno 1970.

La cittadinanza legale dunque acquistata secondo i criteri individuati dalla legge n. 91 del 1992 continua a consentire la distinzione tra cittadini e stranieri ed è in questa ottica che vanno lette le diverse proposte di legge presentate nell’attuale legislatura.

LE PROPOSTE PRESENTATE NELLA XVII LEGISLATURA

Anche nell’attuale legislatura, la XVII, sono stati presentati alcuni progetti di legge – tutti a iniziativa parlamentare – che intendono introdurre espresse modifiche alla legge che disciplina la cittadinanza, la n. 91 del 1992, o una nuova disciplina con conseguente abrogazione della legge n. 91/1992.La maggior parte delle proposte di legge in esame intende integrare le disposizioni vigenti ampliando le ipotesi di acquisto della cittadinanza in base al criterio dello ius soli, incentrato sul rapporto tra individuo e territorio.

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Alcune intendono favorire l’acquisizione della cit-tadinanza non solo per i nati in Italia ma anche per coloro che soggiornano stabilmente nel nostro Paese. Altre propongono di rendere più agevole l’acquisto della cittadinanza alle cosiddette seconde generazio-ni, ossia ai figli di stranieri nati in Italia.

Acquisizione della cittadinanza italiana per nascita con un genitore soggiornante o residente per un certo periodo

In generale, le proposte di legge introducono due nuove ipotesi:

1. coloro che nascono nel territorio italiano da genito-ri stranieri dei quali almeno uno vi abbia trascorso un determinato periodo di permanenza legale; solo una proposta richiede il soggiorno regolare di en-trambi i genitori;

2. coloro che nascono nel territorio italiano da genitori stranieri dei quali almeno uno sia nato in Italia.

Le differenze riguardano la durata del periodo di permanenza legale che va da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni e il tipo di permanenza richiesta al genitore: soggiorno regolare, residenza legale o permesso di soggiorno di lungo periodo.

Acquisto della cittadinanza da parte del minore iure domicilii (stranieri di seconda generazione)

Molte delle proposte di legge prevedono anche l’accesso di diritto alla cittadi-nanza ai minori stranieri nati o entrati in Italia nei primi anni di vita e che vi hanno soggiornato o risieduto legalmente fino alla maggiore età (cosiddetto ius domicilii).

In alcune proposte l’acquisto della cittadinanza è automatico fatta salva la possibi-lità di rifiuto. In altre si guarda alla cittadinanza del genitore, in quanto se uno di questi è di nazionalità italiana i termini per acquisire la cittadinanza sono minori rispetto al minore nato da genitori stranieri residenti legalmente nel territorio italia-no, e infine all’età del minore che fa ingresso nel territorio italiano. Per esempio, in alcune proposte se uno dei genitori risiede legalmente e senza interruzioni da alme-no cinque anni, il minore acquista la cittadinanza. In altre proposte il minore deve aver frequentato la scuola primaria e deve aver risieduto stabilmente per lo stesso periodo di tempo.

Per esempio, se il minore figlio di genitori stranieri ha fatto ingresso entro il decimo anno di età è richiesta l’ulteriore condizione della frequenza di un cor-so di istruzione primaria o secondaria di primo grado o superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.

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Acquisto della cittadinanza da parte del minore iure culturae

Molte proposte introducono una forma di acquisizione della cittadinanza da parte del minore che potrebbe definirsi iure culturae9, in quanto presuppone lo svolgimen-to di corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale per ottenere una qualifica professionale. Esso

costituisce un’alternativa sia allo ius sanguinis, sia allo ius soli, fornendo l’opportunità di conseguire la cittadinanza a coloro che, pur non essendo nati in Italia, vi abbiano trascorso un periodo decisivo di formazione della loro personalità. Al-cune proposte di legge prevedono l’acquisizione della citta-dinanza italiana previa frequenza o frequenza regolare per al-meno otto anni o completamento con esito positivo di un cor-so di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero un percorso di istru-zione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale10.

Acquisizione della cittadinanza italiana

Criteri vigenti

ius sanguinis Nascita da un genitore in possesso della cittadinanza italiana

ius soli Nascita nel territorio italiano da genitori ignoti o apolidi (criterio residuale)

Criteri di possibile introduzione

ius domicilii Residenza ininterrotta e attuale sul territorio italiano fino alla maggiore età

ius culturae Frequenza di corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione

per nascita con un genitore soggiornante o residente per un certo periodo in Italia

Nascita in Italia con un genitore straniero che abbia trascorso un certo periodo di permanenza legale in ItaliaNascita in Italia con un genitore straniero nato in Italia

9 L’art. 38 del D.Lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all’obbligo scolastico e che a essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.10 Fonte: Camera dei deputati. XVII legislatura. Documentazione per l’esame di Progetti di legge. Norme sulla cittadinanza A.C. 9 e abb. Schede di lettura n. 37. 26 giugno 2013 http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/ac0166.htm

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TEST DI VERIFICA

1. Nel testo trovi due concetti, quello di cittadinanza legale e quello di cittadinanza sociale. Fornisci una de-finizione per entrambi.

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2. Indica con una crocetta la risposta corretta.

Quale è il criterio predominante che viene indicato nella legge n. 91/1992 per acquisire la cittadinanza?

a. ius soli b. ius culturaec. ius sanguinis d. ius domicilii

3. Dopo aver risposto alla domanda precedente indica su che cosa sono incentrati tali criteri. a. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................b. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................c. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Indica nella tabella seguente, a seconda della tipologia di straniero, la durata del periodo di permanenza legale richiesto per acquisire la cittadinanza in base alla legge n. 91 del 1992 attualmente in vigore.

Straniero Periodo di permanenza

Straniero figlio di padre o madre cittadini per nascita........................................................................

Straniero maggiorenne adottato ........................................................................

Straniero che ha prestato servizio anche all’estero alle dipendenze dello Stato ........................................................................

Straniero ........................................................................

Apolide ........................................................................

Cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee ........................................................................

5. Rispondi alle seguenti domande.

a) Chi sono gli stranieri della seconda generazione?...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Quale è il percorso che deve seguire il minore, nato in Italia da genitori stranieri, per acquisire la cittadinanza?...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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SOLUZIONI

1. Nel testo trovi due concetti, quello di cittadinanza legale e quello di cittadinanza sociale. Fornisci una definizione per entrambi.

La cittadinanza legale o più correttamente la cittadinanza è la condizione giuridica di colui che fa parte di uno Stato e indica il complesso dei diritti e dei doveri che sono connessi alla sovranità del popolo.

La cittadinanza sociale è una categoria creata dagli studiosi del diritto in base alla quale agli stranieri in quanto persone spetta la titolarità e l’esercizio dei cosiddetti diritti di libertà.

2. Indica con una crocetta la risposta corretta.

Quale è il criterio predominante che viene indicato nella legge n. 91/1992 per acquisire la cittadinanza?

c. ius sanguinis

3. Dopo aver risposto alla domanda precedente indica su che cosa sono incentrati tali criteri.

Lo ius soli è incentrato sul rapporto tra individuo e territorio. Lo ius culturae o naturalizzazione considera importante per l’acquisizione della cittadinanza un percorso di studio attraverso cui lo straniero apprende la lingua italiana e le norme e i principi di convivenza propri del nostro Paese. Lo ius sanguinis è incentrato sul criterio di discendenza. Lo ius domicilii guarda alla residenza che deve essere ininterrotta e attuale.

4. Indica nella tabella seguente, a seconda della tipologia di straniero, la durata del periodo di permanenza legale richiesto per acquisire la cittadinanza dalla legge n. 91 del 1992 attualmente in vigore.

Straniero Periodo di permanenza

Straniero figlio di padre o madre cittadini per nascita Tre anni

Straniero maggiorenne adottato Cinque anni

Straniero che ha prestato servizio anche all’estero alle dipendenze dello Stato Cinque anni

Straniero Dieci anni

Apolide Cinque anni

Cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee Quattro anni

5. Rispondi alle seguenti domande.

a) Chi sono gli stranieri della seconda generazione? Sono i figli, nati in Italia, da genitori stranieri.

b) Quale è il percorso che deve seguire il minore, nato in Italia da genitori stranieri, per acquisire la cittadinanza?

Attendere il compimento del diciottesimo anno di età. Richiedere la cittadinanza entro e non oltre il compimento del diciannovesimo anno. Dimostrare di aver vissuto ininterrottamente e regolarmente nel territorio italiano.