Trasferimento e mutamento di mansioni · di lavoro (cd. ius variandi) I limiti al mutamento delle...

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TRASFERIMENTO

E

MUTAMENTO DI MANSIONI

SCUOLA FORENSE MILANO

6 MARZO 2015

Avv. Antonella Negri

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Il mutamento del luogo di esecuzione della

prestazione lavorativa

1. Il trasferimento

2. La trasferta

3. Il distacco

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Il trasferimento del lavoratore

Art. 2103 c.c.

- Il datore di lavoro può disporre il trasferimento del lavoratore da

una unità produttiva ad un’altra per comprovate ragioni tecniche,

organizzative e produttive.

(“unità produttiva”: articolazione autonoma dell’impresa avente idoneità ad

esplicare in tutto o in parte l’attività di produzione di beni o servizi)

-Per trasferimento deve intendersi il mutamento definitivo del

luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

Novità Jobs Act – Schema di decreto legislativo: modifiche all’art. 2103 c.c.

Le modifiche all’art. 2103 c.c. non incidono sulla disciplina del trasferimento.

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Le “ragioni tecniche, organizzative e produttive”

- devono sussistere al momento del trasferimento;

- il controllo giudiziale sul potere datoriale di mutare il luogo della

prestazione di lavoro:

• deve accertare se tale potere è stato esercitato o meno in

relazione alle esigenze oggettive dell’impresa;

• non può sindacare l’opportunità del trasferimento.

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Forma e contenuto del provvedimento di

trasferimento

- Il trasferimento può essere comunicato anche oralmente, salvo che il

contratto collettivo non prescriva la forma scritta.

- Il datore di lavoro non è tenuto a comunicare le ragioni che

giustificano il trasferimento, ma se il lavoratore ne fa richiesta deve

provare l’esistenza e la fondatezza di tali ragioni.

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L’opposizione del lavoratore al trasferimento

1. Se il trasferimento è legittimo (sussistono cioè le comprovate

ragioni tecniche, organizzative e produttive)

In caso di rifiuto del lavoratore non motivato da valide ragioni, il

datore di lavoro può disporre il licenziamento per giustificato

motivo soggettivo.

(Cass. 13 maggio 2013, n. 11414, Cass. 22 novembre

2012, n. 20614; Cass. 24 marzo 2010, n.7045; Cass. 15

dicembre 2005, n. 27679. Nel merito, C. App. Firenze 2

aprile 2013, n. 305; Trib. Milano 5 ottobre 2000).

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2. Se il trasferimento è illegittimo (non sussistono, cioè, le

comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive)

- è valido il rifiuto del lavoratore e - in caso di licenziamento -

quest’ultimo è illegittimo;

- il lavoratore ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui,

rifiutando il trasferimento, sia rimasto a disposizione del datore di

lavoro senza essere riammesso in servizio presso la sede originaria.

L’opposizione del lavoratore al trasferimento

segue

(Cass. 10 giugno 2014, n. 13060, Cass. 27 ottobre 2010,

n. 21967; Cass. 10 novembre 2008, n.26920; Cass. 25

maggio 2004, n.10047)

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Il trasferimento del lavoratore e la

contrattazione collettiva

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possono prevedere trattamenti

economici

es. indennità, rimborsi spesa CCNL

!

possono prevedere limiti e

ulteriori garanzie a tutela del

lavoratore

es. obbligo di preavviso, divieti

per di lavoratori con lunga

anzianità di servizio, limiti per

lavoratori al di sopra di una

determinata età

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Il trasferimento del lavoratore

Il trattamento fiscale e contributivo

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Non concorrono a formare il reddito

le spese di viaggio e di trasporto delle cose

le spese e gli oneri sostenuti in qualità di conduttore per

recesso dal contratto di locazione in dipendenza

dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro

Art. 51, comma 7 TUIR

le indennità di trasferimento non concorrono a formare il

reddito nella misura del 50% per un importo complessivo annuo di max 1.549,37 per i

trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 4.648,11 per quelli

fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo.

solo per le indennità corrisposte per il primo anno di trasferimento.

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La trasferta

Il lavoratore rende la propria prestazione temporaneamente in

luogo diverso dalla sua normale sede di lavoro.

La disciplina della trasferta è contenuta nei contratti collettivi, i

quali possono – tra l’altro – prevedere una specifica indennità

(cd. diaria) legata in parte alle spese sostenute e in parte connessa

al maggior disagio causato al lavoratore e/o un rimborso delle

spese effettivamente sostenute dal lavoratore nell’interesse

dell’azienda.

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La trasferta

Il trattamento fiscale e contributivo

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in caso di rimborso delle spese di alloggio, o di vitto, o di alloggio o vitto

fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo.

in caso di rimborso delle spese sia di alloggio sia di vitto il limite è ridotto di

due terzi

In caso di rimborso analitico non concorrono a formare reddito

i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e al trasporto

fino massimo giornaliero di Euro 15,49 per trasferte fuori del territorio

comunale, elevate a Euro 25,82 per le trasferte all'estero.

Art. 51, comma 5 TUIR

Le indennità percepite per le trasferte o le missioni :

per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a

formare il reddito per la parte eccedente Euro 46,48 al

giorno

per le trasferte all'estero concorrono a formare il reddito

per la parte eccedente Euro 77,47

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Il distacco

Si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio

interesse (che deve sussistere per l’intera durata del distacco), pone

temporaneamente (ossia in maniera non definitiva, indipendentemente

dalla durata del periodo di distacco, purché quest’ultima sia connessa

alla persistenza dell’interesse del distaccante) il lavoratore a disposizione

di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

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segue Il distacco Il caso particolare del contratto di rete di imprese

In materia di distacco

Il cd. Decreto del Fare ha introdotto il comma 4-ter all’art. 30 della Legge Biagi, prevedendo che:

qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di

impresa, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete.

Legge n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013

Il contratto di rete: è un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di

accrescere, sia individualmente che collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria

competitività sul mercato. A tale scopo, con il contratto di rete le imprese si obbligano, sulla base di un

programma comune, a:

collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie

attività; ovvero

scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o

tecnologica; ovvero ancora

esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il contratto di rete è disciplinato dall’art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con Legge 9 aprile 2009, n. 33,

e successive modifiche

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- Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e

normativo del lavoratore.

- Se il distacco comporta mutamento di mansioni, è necessario il

consenso del lavoratore.

- Se il distacco comporta trasferimento in unità produttiva distante

più di 50 Km da quella a cui il lavoratore è adibito, il distacco può

avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative,

produttive o sostitutive.

Il distacco

segue

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Termini per proporre l’azione volta ad impugnare il trasferimento e l’azione volta ad

ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro in capo al distaccatario in caso di

distacco

impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni

dalla comunicazione del trasferimento o

dalla cessazione del distacco

deposito del ricorso

giudiziale

richiesta del tentativo di

conciliazione o arbitrato

entro 180 giorni dalla impugnazione

stragiudiziale

entro 60 giorni dal rifiuto o mancato

accordo: deposito del ricorso giudiziale

Termini di impugnazione introdotti dalla legge

183/2010 (cd. “Collegato Lavoro”)

Sul punto: Min. Lav. Interpello n. 12/2014

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Il mutamento delle mansioni

Art. 2103 c.c

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Novità Jobs Act

Lo schema di decreto legislativo modifica

profondamente l’art. 2103 e la disciplina del

mutamento delle mansioni

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Il mutamento delle mansioni

Art. 2103 c.c

La disciplina vigente

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Il mutamento delle mansioni

“Il prestatore di lavoro deve essere adibito

alle mansioni per le quali è stato assunto; o

a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita;

ovvero

a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna

diminuzione di retribuzione”.

“Ogni patto contrario è nullo”.

Art. 2103 c.c.

Novità Jobs Act – Schema di decreto legislativo: modifiche all’art. 2103 c.c.

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle

corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito

ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime

effettivamente svolte.

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L’art. 2103 c.c., dunque, vieta l’assegnazione a mansioni inferiori

o comunque non equivalenti a quelle previste nel contratto

d’assunzione o alle ultime effettivamente svolte

Il mutamento delle mansioni è giustificato nei limiti del positivo

giudizio di equivalenza

Il mutamento delle mansioni

segue

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può avvenire

Con il consenso del lavoratore Per decisione unilaterale del datore

di lavoro (cd. ius variandi)

I limiti al mutamento delle mansioni

Equivalenza delle nuove

mansioni con le ultime

effettivamente svolte (senza

diminuzione della retribuzione).

Solo in casi eccezionali è

possibile adibire il lavoratore

a mansioni inferiori.

Il mutamento delle mansioni segue

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L’equivalenza delle mansioni

Mansioni che consentono al lavoratore l’utilizzo ed il

perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia

acquisito nella fase pregressa del rapporto di lavoro.

Tutela della professionalità del lavoratore

segue

«Il divieto di variazione in pejus opera pur nella formale equivalenza delle

mansioni precedenti con quelle successivamente assegnate di talché ai fini

del giudizio di equivalenza occorre verificare in concreto se sia tutelato

anche nelle mansioni di nuova assegnazione il livello professionale raggiunto

e la utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente»

Cass. 11 settembre 2013, n. 20829, Cass. 5 agosto 2014, n. 17624.

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Ammesse solo in ipotesi eccezionali previste

Dalla legge

nei casi di crisi aziendale, al fine di

evitare la cessazione del rapporto di

lavoro (art. 4 L. n. 223/1991)

in caso di inidoneità alla mansione

specifica accertata dal medico

competente e di impossibilità di

adibizione a mansioni equivalenti,

garantendo il trattamento

corrispondente alle mansioni di

provenienza (art. 43 D.lgs. n. 81/2008)

Dalla giurisprudenza

nei casi di mansioni inferiori

marginali e accessorie (Trib. Milano,

26 febbraio 2013) ;

nei casi di adibizione temporanea

(Cass. 1 marzo 2001 n. 2948);

nei casi di inidoneità sopravvenuta

(Cass. 10 ottobre 2005, n.19686);

quale extrema ratio, unica alternativa

per evitare un licenziamento per

giustificato motivo oggettivo (c.d.

giurisprudenza del “male minore”)

Deroghe al divieto di demansionamento segue

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Le possibili conseguenze di un illegittimo

demansionamento

a) L’autotutela del lavoratore: il rifiuto di svolgere la prestazione;

b) la reintegrazione del lavoratore nelle mansioni precedentemente

svolte;

c) le dimissioni per giusta causa;

d) il risarcimento del danno.

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segue Le possibili conseguenze di un illegittimo

demansionamento

A) L’autotutela del lavoratore: il rifiuto di svolgere la prestazione

• Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (…). Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.

B) La reintegrazione del lavoratore nelle mansioni precedentemente svolte

• Il giudice può condannare il datore di lavoro al ripristino della situazione originaria, disponendo la reintegrazione del lavoratore nella precedente posizione o in altra equivalente

C) Le dimissioni per giusta causa

• Il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c.

D) Il risarcimento del danno

• Dall’illegittimo demansionamento possono derivare al lavoratore danni patrimoniali e non patrimoniali

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Mansioni superiori

Assegnazione definitiva e cd.

promozione automatica (ovverosia quando l’assegnazione

temporanea si protrae oltre i limiti di

legge o di contratto)

Assegnazione temporanea (per esempio nel caso in cui il datore di

lavoro debba sostituire taluni lavoratori

assenti con diritto alla conservazione del

posto)

Promozione e diritto al

trattamento complessivo

corrispondente alla nuova

attività.

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Il mutamento delle mansioni

Art. 2103 c.c

Le novità del Jobs Act

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Il mutamento delle mansioni

Le novità previste nel Jobs Act Il nuovo 2103 c.c

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a mansioni riconducibili allo stesso livello

di inquadramento delle ultime

effettivamente svolte

Il lavoratore deve

essere adibito

alle mansioni per le quali è stato assunto

a quelle corrispondenti all’inquadramento

superiore che abbia successivamente

acquisito

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L’assegnazione a mansioni appartenenti all’inquadramento inferiore è

consentito:

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Le novità previste nel Jobs Act - Il nuovo 2103 c.c.

Il demansionamento

in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che

incidono sulla posizione del lavoratore con assolvimento dell’obbligo formativo ove necessario

ulteriori ipotesi previste da contratti collettivi, anche aziendali

In tali ipotesi il lavoratore ha diritto alla conservazione

del livello di inquadramento; e

del trattamento retributivo in godimento esclusi gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di

svolgimento delle precedenti mansioni

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Le novità previste nel Jobs Act - Il nuovo 2103 c.c.

Il demansionamento

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Nelle sedi ex art. 2113 c.c. o avanti alle commissioni di certificazione

possono essere stipulati accordi individuali di modifica:

delle mansioni

del livello di inquadramento e

della relativa retribuzione

nell’interesse del lavoratore

al miglioramento delle condizioni di vita

alla conservazione dell’occupazione

all’acquisizione di una diversa professionalità

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Domande ?