Post on 15-Feb-2019
Contabilità e Bilancio Esplicazione
Frank
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Contabilità e Bilancio
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Sommario L’autore dice: ....................................................................... 3
CAPITOLO 1: PANORAMA DEI PRINCIPI E DELLE NORME SUL BILANCIO
ANNUALE ............................................................................. 5
CAPITOLO 2: LA CHIAREZZA FORMALE DEL BILANCIO .................... 7
CAPITOLO 3: IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA ....................... 21
APPENDICE ALLA PARTE PRIMA SULL’ASPETTO FORMALE DEL
BILANCIO: LE STRUTTURE PIU’ COMUNI DI CONTO ECONOMICO 22
CAPITOLO 4: I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO ................. 30
CAPITOLO 6: I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
......................................................................................... 39
CAPITOLO 7: LA VALUTAZIONE DEI CREDITI IN MONETA LEGALE ... 51
CAPITOLO 8: LA VALUTAZIONE DELLE PARTITE IN MONETA ESTERA 53
CAPITOLO 9: LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE ..................... 56
CAPITOLO 10: LA VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU
ORDINAZIONE ..................................................................... 58
CAPITOLO 11: I FONDI RISCHI E ONERI...................................... 66
CAPITOLO 13: LE CONFIGURAZIONI DI REDDITO OGGETTO DEL
BILANCIO ANNUALE .............................................................. 70
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CAPITOLO 14: LE MODALITA’ DI CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE
E LA CORRETTA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE DIRETTE
......................................................................................... 77
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L’autore dice: Facoltà : Impresa e Management
Materia: Contabilità e bilancio
Corso: D
L’anno accademico : 2014/2015
Nome del Professore: Sarcone
Tipo di Lavoro : Esplicazione
Descrizione introduttiva del tuo lavoro: Studiando da tali riassunti
in qualche giorno sarete pronti per affrontare al meglio la parte
teorica dell’esame. Sostituisce in modo ottimale il libro troppo
prolisso, stancante e dispendioso del professore.
Qualche informazione sull’esame e su come utilizzare al meglio
il tuo lavoro: L’esame in questione è molto difficile da affrontare,
sia per la poca chiarezza sulle modalità di svolgimento dello stesso,
sia per il materiale didattico fornito. Il seguente riassunto, se
studiato approfonditamente, e correttamente integrato dalla sezione
pratica, assicura una votazione minima pari al 28
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CAPITOLO 1: PANORAMA DEI PRINCIPI E DELLE
NORME SUL BILANCIO ANNUALE
Lo studio del bilancio comprende:
- il Codice civile, che riguarda aziende industriali e commerciali
- leggi specifiche che riguardano il bilancio di aziende bancarie, assicuratrici e
finanziarie in genere (bilanci tipo)
- la prassi contabile, sul piano nazionale e internazionale
- il pensiero economico-aziendale
- la disciplina fiscale, sia ai fini delle imposte dirette che indirette
Il Codice civile rappresenta la forma più importante delle norme sul
bilancio e si occupa del bilancio agli articoli 2423-2435-bis. La
suddetta disciplina giuridica deriva da quella contenuta nella quarta
Direttiva CEE sui conti annuali.
I Principi contabili sono emanati da organismi professionali di
categoria e vanno anche sotto il nome di “prassi contabile”. I principi
contabili disciplinano sia la parte formale del bilancio (schemi di
rappresentazione) sia la parte sostanziale (criteri e metodologie di
valutazione), con maggiore sensibilità ed estensione rispetto a quanto
non possa fare la norma civilistica, la quale, per natura, deve essere
necessariamente sintetica.
La stesura di tali principi consente di seguire con maggiore tempismo e
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velocità, rispetto alla disciplina giuridica, l’evoluzione della prassi
contabile sul bilancio.
L’ente che promulga i Principi contabili nel nostro Paese è l’OIC
(Organismo Italiano di Contabilità), che dal 2001 svolge il ruolo prima
svolto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal
Consiglio Nazionale dei Ragionieri.
Fuori dal nostro Paese, gli organi internazionali più importanti che
emanano Principi contabili sono lo IASB (a livello internazionale) e il
FASB (per il mercato statunitense).
Se la prassi contabile rappresenta lo studio del bilancio che segue un
procedimento induttivo, ovvero che parte dalla realtà concreta delle
imprese per sviluppare la disciplina relativa, la teoria espressa dal
pensiero economico-aziendale rappresenta la modalità che si rifà al
procedimento deduttivo, ovvero parte dalle finalità di studio per
sviluppare le proposizioni conseguenti.
La normativa della disciplina fiscale per il calcolo delle imposte dirette
da versare all’Erario è contenuta nel Testo unico delle imposte sui
redditi (T.U.I.R.) e permette di far chiarezza su alcune poste di natura
tributaria che sono presenti all’interno dello Stato Patrimoniale e nel
Conto Economico.
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PARTE PRIMA: L’ASPETTO FORMALE DEL BILANCIO
CAPITOLO 2: LA CHIAREZZA FORMALE DEL
BILANCIO
2.1. Il quadro sistematico delle norme sul bilancio secondo il codice
civile
L’aspetto meramente formale del bilancio riguarda gli schemi di
presentazione dello stesso.
L’aspetto sostanziale del bilancio riguarda le regole di valutazione e
delle varie attività e passività di fine esercizio, dalle quali deriva il
capitale di funzionamento.
Per dare, però, un senso compiuto alle norme riguardanti il contenuto
del bilancio, occorre prima collegarle alla finalità, posta a monte, nel
Codice Civile, della disciplina riguardante sia l’aspetto formale del
bilancio che il suo aspetto sostanziale.
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2.2. I Documenti di Bilancio nella Disciplina civilistica
Per espressa disposizione del 1° comma dell’art. 2423, il termine
bilancio comprende lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la
Nota integrativa: i primi due costituiscono i documenti contabili mentre
la Nota integrativa rappresenta un documento nel quale vengono forniti
dati e informazioni di commento dei valori contenuti nello SP e nel CE.
La disciplina civilistica prevede, ai sensi dell’art. 2428 c.c., anche
unarelazione sulla gestione, documento accompagnatorio dal quale è
possibile ricavare informazioni che attengono alla gestione presente e
futura della società.
2.3. Le Finalità Generali del Bilancio
Le finalità generali del bilancio annuale sono da ritrovarsi nel 2°
comma dell’art. 2423 del Codice Civile: 1) Chiarezza
2) Rappresentazione veritiera e corretta
La chiarezza vuol riferirsi alla forma del bilancio, ovvero agli schemi
di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, mentre la
rappresentazione veritiera e corretta si riferisce al contenuto del
bilancio in termini di valore e quindi alla parte sostanziale di esso.
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Le norme del Codice Civile dirette a realizzare e garantire la chiarezza
formale del bilancio sono le seguenti:
- art. 2423-ter, relativo alla struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto
economico
- art. 2424, relativo al contenuto dello Stato Patrimoniale
- art. 2424-bis, che detta disposizioni relative a singole voci dello Stato
Patrimoniale
- art. 2425, relativo al contenuto del Conto Economico
- art. 2425-bis, relativo all’iscrizione di ricavi e proventi, costi ed oneri, nel
Conto Economico
Le norme del Codice Civile dirette a salvaguardare la
rappresentazione veritiera e corretta del bilancio sono le seguenti:
- 3° comma dell’art. 2423, relativo alla richiesta di informazioni complementari
- 4° comma dell’art. 2423, relativo al divieto di applicare le norme successive
all’art. 2423, se tali norme sono in contrasto con la rappresentazione veritiera e
corretta
- art. 2423-bis, relativo ai principi di redazione del bilancio
- art. 2426, relativo ai criteri di valutazione delle distinte attività e passività di
bilancio
2.3.1. La chiarezza formale del bilancio
La chiarezza formale del bilancio dipende da 3 elementi: - il contenuto del documento il numero di voci in esso contenuto;
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- la struttura del documento le modalità con cui le voci possono essere tra loro
aggregate;
- la forma del documento le modalità di presentazione, che può essere “a sezioni
divise e contrapposte” (prevista per lo Stato Patrimoniale, poiché consente
un’immediata percezione dell’attivo e del passivo) o “scalare” (prevista per il
Conto Economico, poiché consente l’indicazione di risultati parziali relativi alle
diverse aree di gestione).
2.3.1.1. Lo stato patrimoniale
Quanto al contenuto, previsto dall’art. 2424, 1° comma, vedi pag. 16
del libro di testo.
Tale schema è obbligatorio, sono tuttavia consentiti adattamenti
secondo quanto stabilisce l’art. 2423-ter:
- suddivisione delle voci precedute da numeri arabi;
- raggruppamento delle voci precedute da numeri arabi, se tali voci fossero di
importo irrilevante o se il raggruppamento favorisse la chiarezza del bilancio;
- aggiunta di nuove voci;
- adattamento delle voci precedute da numeri arabi, quando lo esige la natura
dell’attività esercitata.
Quanto alla forma, come abbiamo già detto, il prospetto previsto è
quello a “sezioni divise e contrapposte” che accoglie nella sezione
dell’attivo gli investimenti e nella sezione del passivo le fonti di
finanziamento.
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Quanto alla struttura:
sia gli elementi dell’attivo, sia quelli del passivo, sono classificati in
macroclassi, queste in classi, le classi in voci e le voci in sottovoci.
Le Macroclassi sono precedute da lettere maiuscole (es. B.
Immobilizzazioni);
le Classi sono precedute da numeri romani (es. III – immobilizzazioni
finanziarie);
le voci sono precedute da numeri arabi (es. 1. Partecipazioni);
le sottovoci sono precedute da lettere minuscole (es. a. imprese
collegate).
ATTIVO
Delle 4 macroclassi dell’attivo, quelle più rilevanti sono le
Immobilizzazioni e l’AttivoCircolante, sia per il numero di voci, che per
l’entità degli importi che accolgono.
Al contrario, i Crediti verso soci per versamenti dovuti e Ratei e
Risconti Attivi sono stati dotati di eccessiva importanza.
Difatti, i Crediti verso soci per versamenti dovuti potevano essere
inseriti all’interno della voce “crediti” dell’attivo circolante;
ratei attivi e passivi rispettivamente tra i crediti dell’attivo circolante e
tra i debiti;
risconti attivi e passivi , rispettivamente tra le rimanenze dell’attivo
circolante e in un’apposita categoria del passivo.
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Più in particolare, i crediti per versamenti dovuti si riferiscono a
quote o azioni sottoscritte dai soci in sede di costituzione o di aumento
di capitale sociale, ma non ancora versate.
I ratei attivi e passivi sono valori finanziari che misurano,
rispettivamente, quote di ricavi e di costi di competenza economica del
periodo, la cui manifestazione finanziaria avverrà nel successivo
periodo.
I risconti attivi e passivi, invece, sono costituiti rispettivamente da
quote di costi e ricavi, la cui manifestazione finanziaria è avvenuta
nell’esercizio in chiusura, ma di competenza economica del futuro
periodo, quando avverrà l’utilizzo dei fattori connessi ai costi sostenuti
(risconti attivi) o la cessione dei servizi relativi ai ricavi conseguiti
(risconti passivi).
PASSIVO
Delle 5 macroclassi del passivo, quelle più significative sono il
PatrimonioNetto, i Fondiperrischi e oneri, i Debiti.
Difatti il Trattamento di Fine rapporto avrebbe potuto essere
rappresentato nella categoria dei fondi rischi ed oneri.
Più in particolare, i Fondi rischi e oneri sono costituiti da passività
potenziali e rappresentano la contropartita finanziaria di
accantonamenti di costi futuri presunti, ma di competenza economica
del dato periodo, indicati tra i componenti negativi di reddito.
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- i fondi oneri sono riferiti ad eventi che si manifesteranno certamente, anche se è
incerta sia la data, che l’ammontare del pagamento.
- i fondi rischi si riferiscono ad eventi di cui è incerta la manifestazione, oltre che
la data e l’ammontare del pagamento.
N.B. Il prospetto di Stato patrimoniale, previsto dall’art. 2424, espone
le attività al netto dei rispettivi fondi rettificativi: ciò significa che le
immobilizzazioni materiali e immateriali e i crediti sono iscritti in
bilancio al netto, rispettivamente, dei fondi ammortamento e del fondo
svalutazione crediti. La ragione di ciò risiede nella volontà di
restringere il più possibile l’area che si colloca tra la Macroclasse A
(patrimonio netto) e la Macroclasse D (debiti).
Questa scelta migliora sicuramente la chiarezza dello Stato
patrimoniale e le informazioni che non sono più contenute nello SP
vengono indicate, con maggiori dettagli, nella Nota integrativa.
Vi sono alcune voci, come le partecipazioni e i crediti, che possono
essere indicate sia tra le immobilizzazioni finanziarie, che nell’attivo
circolante.
Il criterio per iscrivere gli elementi dell’attivo tra le immobilizzazioni o
nell’attivo circolante è il criterio dell’utilizzo durevole (art. 2424-bis),
in base al quale “gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”.
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Secondo il principio contabile OIC n. 12, in linea con la disciplina
civilistica, un elemento è iscrivibile tra le immobilizzazioni se permarrà
nell’economia dell’impresa oltre l’esercizio successivo a quello di
redazione del bilancio; viceversa lo stesso elemento sarà iscritto
nell’attivo circolante se verrà dismesso, e quindi sarà realizzato, entro
l’esercizio successivo a quello di redazione del bilancio.
Esempio:
una partecipazione in una società controllata deve essere iscritta tra le
immobilizzazioni finanziarie solo se esiste l’intenzione del soggetto
economico di detenerla a scopo strategico per un periodo di tempo che
supera l’esercizio successivo a quello di cui si sta redigendo il bilancio.
2.3.1.1.2. I conti d’ordine
Con l’espressione conti d’ordine si fa generalmente riferimento a conti
che, alla data di formazione del bilancio, non hanno ancora prodotto
effetti sul capitale e sul reddito di periodo, ma potrebbero produrli negli
esercizi successivi. Pertanto il Codice Civile ne prescrive la loro
indicazione ai piedi dello Stato patrimoniale.
La modalità di contabilizzazione dei conti d’ordine è affidata ai c.d.
sistemi minori la cui caratteristica è quella di utilizzare il meccanismo
della Partita doppia e, quindi, della contrapposizione scritturale. Le
sezioni opposte sono: - conti all’oggettovengono addebitati (sezione di sinistra) quando si verifica
l’entrata in azienda di un qualsiasi oggetto (rischio, impegno, bene di terzi,
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bene di proprietà che era presso terzi) e vengono accreditati (sezione di destra)
in caso di uscita dall’azienda del medesimo oggetto.
- conti al soggettoaccolgono gli stessi valori iscritti nei conti all’oggetto, ma
nella sezione opposta, per rispettare la contrapposizione scritturale dei conti.
Eventi che determinano l’utilizzo dei conti d’ordine:
- presenza in azienda di beni non di proprietà dell’azienda stessa (sistema
minore dei beni di terzi);
- uscita dall’azienda di beni di proprietà dell’azienda stessa (sistema minore dei
beni aziendali presso terzi);
- assunzione da parte dell’azienda di rischi (sistema minore dei rischi);
- assunzione da parte dell’azienda di impegni (sistema minore degli impegni).
2.3.1.2. Il conto economico
Quanto al contenuto, previsto dall’art. 2425, vedi pag. 35 del libro di
testo.
Tale schema è obbligatorio, tuttavia, sono consentiti adattamenti, come
prevede l’art. 2423-ter, come già riferito per lo schema dello stato
patrimoniale.
Quanto alla forma, il prospetto di Conto economico è “scalare” e
consente l’immediata lettura dei risultati intermedi delle gestioni
aziendali ed ha l’indiscusso vantaggio di dare un’idea più immediata di
quali siano i contributi delle diverse gestioni alla formazione del
risultato di periodo(un eventuale forma a “sezione divise e
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contrapposte” del CE avrebbe consentito l’immediata lettura soltanto
del totale dei componenti positivi e negativi di redditi e del risultato di
periodo).
Quanto alla struttura del Conto economico, sia i componenti positivi
che negativi di reddito sono classificati in macroclassi, precedute da
lettere maiuscole, che a loro volta sono suddivise in voci, precedute da
numeri arabi, le quali sono ripartite in sottovoci, precedute da lettere
minuscole.
Il Codice civile ha raggruppato i componenti positivi e negativi in
relazione a date aree gestionali, che permettono di calcolare i risultati di
tali aree per somma algebrica dei risultati:
1) gestione tipica (caratteristica) ed accessoria a cui appartengono i valori
iscritti nelle macroclassi A) valore della produzione e B) costi della produzione.
GESTIONE TIPICA: DA A1 a A4 e da B6 a B13
GESTIONE ACCESSORIA: A5 (altri ricavi e proventi) e B14 (oneri diversi di
gestione).
2) gestione finanziaria a cui appartengono le macroclassi C) proventi e oneri
finanziari e D) rettifiche di valore di attività finanziarie;
3) gestione straordinaria a cui appartiene la macroclasse E) proventi e oneri
straordinari.
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La differenza tra valore e costo della produzione dà luogo ad una
grandezza che, in linea di massima, è assimilabile al reddito operativo,
fatta eccezione per i componenti di natura accessoria.
La gestione straordinaria e la gestione finanziaria possono rilevare
utili informazioni a chi, ad esempio, avendo a disposizione una somma
di denaro, si trova a dover decidere se investire o meno i suoi risparmi
in una società. Infatti una società con utile positivo a fine periodo, se
questi è determinato da proventi straordinari, proprio per la loro natura,
non necessariamente si replicherà negli esercizi successivi.
Allo stesso modo, il risultato operativo positivo di una società può
essere compromesso dal risultato di gestione finanziaria se questi è
determinato da elevati oneri finanziari (società altamente indebitata).
Il principio contabile OIC n. 12 ha stabilito che le plusvalenze e le
minusvalenze si considerano “ordinarie”(=gestione tipica) in presenza
di un evento ricorrente e trovano iscrizione, rispettivamente, alle voci
A5 e B14 del Conto economico;
si considerano “straordinarie”(=gestione straordinaria) in presenza di
un evento eccezionale e trovano iscrizione alle voci E20 e E21 del
Conto economico.
2.3.1.3. I Prospetti e le note al Bilancio nei Principi Contabili
Internazionali Ias
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La disciplina sui prospetti e sulle note al bilancio nei Principi contabili
dello IASB è contenuta nel principio contabile IAS 1 e prevede i
seguenti i documenti: - statement of financial position (Stato Patrimoniale)
- statement of comprehensive income (Conto economico)
- statement of changes in equity (prospetto di variazioni del Patrimonio netto)
- statement of cash flows (un rendiconto finanziario dell’esercizio)
- notes (note al bilancio)
Con riferimento allo Stato patrimoniale, anziché fornirne in modo
dettagliato il contenuto, come ha fatto il nostro Legislatore, lo IASB ne
ha stabilito il contenuto minimo obbligatorio.
Quanto alla forma del prospetto, la lettura del principio contabile lascia
intendere una certa libertà di rappresentazione.
Anche con riferimento alla struttura, ossia la modalità di aggregazione
degli stessi elementi per categorie omogenee di valori, si lascia al
redattore del prospetto una certa flessibilità, nel senso che le attività e le
passività possono essere raggruppate secondo uno dei seguenti criteri:
a) corrente/non corrente: fanno parte delle attività/passività correnti
quelle poste che nascono all’interno del ciclo operativo e sono destinate
ad essere recuperate/estinte entro lo stesso ciclo; tutte le altre poste
sono non correnti.
b) liquidità crescente o decrescente: le attività e le passività sono
esposte sulla base della loro attitudine a trasformarsi in denaro,
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partendo dalle poste più liquide (denaro in cassa) a quelle meno liquide
(immobilizzazioni).
c) criterio misto fra i primi due.
Con rifermento al Conto economico, lo IASB ha stabilito un
contenuto minimo obbligatorio.
La forma del prospetto è libera, quindi le poste possono essere
presentate sia in un prospetto “a sezione divise e contrapposte” sia in
uno a “scalare”.
Per quanto riguarda la struttura viene lasciata ampia discrezionalità al
redattore del bilancio.
Con riferimento al prospetto delle variazioni di Patrimonio netto,
esso deve essere presentato obbligatoriamente (al contrario della nostro
disciplina) da tutte le società che applicano gli IAS. Tale prospetto ha la
finalità di esplicare la variazione che ogni singola posta del patrimonio
netto ha subito nel corso dell’esercizio, per effetto delle operazioni di
gestione.
Con riferimento al rendiconto finanziario, esso consente, tramite le
informazioni sui flussi finanziari, di valutare la capacità dell’entità di
generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti nonché i fabbisogni
di liquidità della stessa.
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Con riferimento alle note al bilancio, esse hanno la finalità di fornire
informazioni sui criteri di formazione del bilancio e sui Principi
contabili specifici.
2.3.2. La rappresentazione veritiera e corretta
La verità può assumere due significati:
- verità in senso assoluto con riferimento ai valori finanziari certi ed ai valori
economici misurati con valori finanziari certi nel corso dell’esercizio;
- verità in senso relativo con riferimento ai valori finanziari ed economici
oggetto di stime al termine dell’esercizio.
La correttezza impone il rispetto del quadro normativo, con
riferimento alla disciplina civilistica, ai principi economico-aziendali,
alla prassi contabile, senza privilegiare alcuno dei destinatari del
bilancio annuale.
Art. 2423 c.c., per il miglior raggiungimento della rappresentazione
veritiera e corretta:
3° commainformazioni aggiuntive a quelle già richieste (come ad
es. il rendiconto finanziario)
4° commaobbligo di deroga dai principi e dalle regole di
valutazione stabiliti dal Codice civile, ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta. Questo obbligo di deroga fa chiaramente intendere
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che la rappresentazione veritiera e corretta è una finalità che va
perseguita ad ogni costo, anche derogando, sia pure in casi eccezionali,
ai principi ed alle norme di valutazione stabiliti dal Codice civile. Il 4°
comma non si limita a porre l’obbligo della deroga ma contiene
ulteriori disposizioni dirette:
- a motivare la deroga (sulla Nota integrativa);
- a indicare la sua influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico (sulla Nota
integrativa);
- a impedire la distribuzione di eventuali utili solo maturati derivanti
dalla deroga.
CAPITOLO 3: IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
3.1. Premessa
La disciplina giuridica prevede, per determinate società, denominate
società minori, la redazione del bilancio in forma abbreviata, con
minori voci o minori informazioni rispetto alla disciplina generale
valida per tutte le società in genere.
La normativa sul bilancio in forma abbreviata è prevista dall’art. 2435-
bis del Codice civile, il quale sancisce una condizione preliminare da
rispettare e tre parametri dimensionali affinché una società possa
essere definita “minore”.
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3.2. I parametri con cui vengono individuate le cosiddette società
minori
La condizione preliminare: la società non deve avere emesso titoli
negoziati in mercati regolamentati.
I 3 parametri dimensionali: 1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale non superiore a 4.400.000€
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiori a 8.800.000€
3) numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio non superiore a 50
La società, nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi
consecutivi, non deve aver superato due dei suddetti limiti.
APPENDICE ALLA PARTE PRIMA SULL’ASPETTO FORMALE DEL
BILANCIO: LE STRUTTURE PIU’ COMUNI DI CONTO
ECONOMICO
1. Premessa
Il termine struttura si riferisce alle modalità con cui le voci possono
essere aggregate tra loro.
Il conto economico può essere presentato secondo varie modalità, che
danno luogo alle seguenti strutture: a) struttura a costi, ricavi e rimanenze di materie prime e prodotti finiti (C.R.R.)
b) struttura a costo e valore della produzione (C.V.P.)
c) struttura a costo e ricavi del venduto (C.R.V.)
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Le suddette si differenziano tra loro per il modo di presentare alcuni
componenti di reddito, tipicamente quelli relativi alle rimanenze di
materie prime e di prodotti.
2. La struttura di conto economico a c.r.r. di materie prime e
prodotti finiti
La struttura di conto economico a C.R.R. di materie prime e di prodotti
finiti è molto articolata ma nonostante il favore con cui fu accolta nel
1974, essa presenta alcuni limiti:
1) la struttura si limita ad esprimere solo il risultato finale
dell’esercizio e non anche alcuni risultati intermedi e parziali;
2) la struttura non fornisce direttamente alcune grandezze che sono:
a. costo di produzione dell’esercizio
b. valore della produzione realizzata
c. costo del venduto
3. Dalla struttura di conto economico a c.r.r. alla struttura di conto
economico a c.v.p.
La differenza principale fra di esse sta nell’indicazione delle rimanenze.
Mentre nella struttura di conto economico a C.R.R. le rimanenze
iniziali e finali sono indicate distintamente, rispettivamente trai
componenti negativi di reddito e trai componenti positivi di reddito,
nella struttura a C.V.P. le rimanenze sono indicate nelle loro
variazioni, o meglio, la variazione della rimanenza di materie prime è
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indicata trai componenti negativi di reddito e concorre a formare il
costo di produzione, quella di prodotti trai componenti positivi di
reddito e concorre a formare il valore della produzione.
La struttura di conto economico a C.V.P. si compone di due macro-
aggregati:
a) il costo della produzione;
b) il valore della produzione
N.B: I valori relativi a tali macro-aggregati per essere confrontabili
devono essere omogenei e, quindi, riferirsi alla stessa quantità prodotta
nel dato periodo. Ad esempio se l’azienda ha prodotto 100 unità, il
costo della produzione e il valore della produzione devono riferirsi a
100 unità.
3.1. Il calcolo del costo di produzione dell’esercizio
Il consumo di materie rappresenta il valore delle materie prime che
sono state utilizzate durante l’esercizio e deriva dalla somma algebrica
tra i seguenti elementi:
- le rimanenze iniziali di materie prime +
- gli acquisti di materie prime –
- le rimanenze finali di materie prime
La struttura di conto economico prevista dal nostro codice civile
obbliga un procedimento alternativo: somma (se rim. iniziali>rim.
finali) o differenza (se rim. finali>rim. inziali) della variazione di
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materie prime (rimanenze finali di materie prime – rimanenze iniziali di
materie prime = variazione delle rimanenze delle materie prime).
Una volta calcolato il consumo delle materie prime, è molto semplice
calcolare il costo di produzione dell’esercizio, dato dalla somma tra il
consumo di materie e “gli altri costi di produzione”.
3.2. Il calcolo del valore della produzione
Esso si calcola per somma algebrica tra:
- ricavi di esercizio +
- valore delle rimanenze finali di prodotti finiti -
- valore delle rimanenze iniziali di prodotti finiti
La struttura di conto economico prevista dal nostro codice civile
obbliga pero ad un procedimento alternativo ( somma o differenza della
variazione delle rimanenze di prodotti finiti ).
4. Dalla struttura di conto economico a c.r.r. alla struttura di conto
economico a c.r.v.
La differenza principale tra di esse sta nell’indicazione delle rimanenze.
Mentre nella struttura di conto economico a C.R.R., le rimanenze
iniziali e finali sono indicate distintamente, rispettivamente, tra i
componenti negativi di reddito e tra i componenti positivi di reddito,
nella struttura a C.R.V. le rimanenze sono indicate nelle loro
variazioni, sono rappresentate tra i componenti relativi di reddito e
vanno a comporre il costo di produzione del venduto.
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La struttura a C.R.V. si compone di due macro-aggregati: - ricavi di vendita (fornito dalla contabilità generale);
- costo del venduto
N.B: I valori relativi a tali macro-aggregati per essere confrontabili
devono essere omogenei e, quindi, riferirsi alla stessa quantità venduta
nel dato periodo. Ad esempio se l’azienda ha venduto 100 unità, il
costo della produzione deve riferirsi a 100 unità.
Il calcolo del costo di produzione dell’esercizio
Valgono tutte le considerazioni fatte in occasione del passaggio dal
Conto economico a C.R.R. a C.V.P.
Il calcolo del costo del venduto
Il costo del venduto si riferisce al costo dei prodotti che la società ha
venduto nell’esercizio.
Esso si calcola per somma algebrica tra:
- costo delle rimanenze iniziali di prodotti finiti +
- costo di produzione dell’esercizio -
- costo delle rimanenze finali di prodotti finiti
In breve, sottraendo il costo delle rimanenze finali di prodotti finiti al
valore del costo di produzione complessivo, si ottiene il costo della
produzione venduta.
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5. Dalla struttura di conto economico a c.v.p. alla struttura di conto
economico a c.r.v. e viceversa
Le due strutture di Conto economico a C.V.P. ed a C.R.V. si
differenziano solamente per la variazione delle rimanenze di prodotti
finiti, la quale:
a) nel Conto economico a C.V.P. è accolta tra i componenti positivi di
reddito e concorre, insieme ai ricavi di vendita, al calcolo del valore
della produzione;
b) nel Conto economico a C.R.V., invece, è accolta tra i componenti
negativi di reddito e, sommata algebricamente al costo di produzione,
consente di calcolare il costo del venduto.
6. La rappresentazione in bilancio dei lavori in economia (vedi da
pag. 108)
Si tratta di costi sostenuti dalla società per la produzione, all’interno
dell’impresa, di fattori a fecondità ripetuta che, una volta ultimati,
dovranno essere indicati, in quanto FFR, nello Stato Patrimoniale. E’
una voce del Conto economico a C.V.P.
Al termine del dato periodo, i costi sostenuti per la produzione di tali
beni, rilevati tra i componenti negativi di reddito, dovranno essere
stornati, in quanto non di competenza economica dell’esercizio, ma di
competenza economica degli esercizi successivi. Tali costi devono
essere patrimonializzati, nel senso che transitano dal Conto
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economico dove sono stati rilevati, allo Stato patrimoniale, per essere
ammortizzati durante la loro vita utile.
Con lo storno indiretto (previsto dal Codice civile all’art. 2425), i
costi sostenuti per la costruzione in economia, sono rettificati da
un’unica voce, “impianti in economia”, iscritta tra i componenti positivi
di reddito; i costi riferibili alla costruzione interna sono chiusi al Conto
economico per un valore che sarà al lordo della rettifica.
Nell’ipotesi che il Conto economico sia a C.R.V., in presenza di costi
capitalizzati per lavori interni, il costo di produzione contiene anche i
costi sostenuti per realizzare tali beni; pertanto, oltre alla variazione
delle rimanenze dei prodotti finiti, occorre rettificare il costo di
produzione dei costi sostenuti per costruzione interne, mediante
sottrazione dei secondi dal primo. Con il metodo indiretto, sottraiamo
l’ammontare dei costi sostenuti per costruzioni interne dal costo di
produzione, il quale, dopo questa sottrazione, esprimerebbe il costo di
produzione al netto dei costi capitalizzati.
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CAPITOLO 4: I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL
BILANCIO
4.1. Premessa
I principi di redazione del bilancio (art. 2423-bis), insieme ai criteri di
valutazione (art. 2426), formano un corpo di norme che attengono alla
parte sostanziale del bilancio annuale.
L’art. 2423-bis disciplina 7 principi di redazione del bilancio ed
un’ipotesi di valutazione: 1. il principio della prudenza;
2. l’ipotesi della continuazione della gestione;
3. il principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
4. il principio dell’indicazione esclusiva degli utili realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio;
5. il principio di competenza economica;
6. il principio della considerazione dei rischi e delle perdite conosciuti dopo la
chiusura dell’esercizio;
7. il principio della valutazione separata degli elementi eterogenei;
8. il principio della continuità dei criteri di valutazione.
4.2. Il principio della prudenza
“La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza…”. La
valutazione delle attività e passività al termine del dato periodo è fatta
ai fini del calcolo del reddito di periodo e, pertanto, tale valutazione