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Contabilità e Bilancio Esplicazione Frank L’utilizzo di questo lavoro è subordinato al manuale dal quale è tratto. Leggi gli altri termini e condizioni su www.appuntiluiss.it

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Contabilità e Bilancio Esplicazione

Frank

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Sommario L’autore dice: ....................................................................... 3

CAPITOLO 1: PANORAMA DEI PRINCIPI E DELLE NORME SUL BILANCIO

ANNUALE ............................................................................. 5

CAPITOLO 2: LA CHIAREZZA FORMALE DEL BILANCIO .................... 7

CAPITOLO 3: IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA ....................... 21

APPENDICE ALLA PARTE PRIMA SULL’ASPETTO FORMALE DEL

BILANCIO: LE STRUTTURE PIU’ COMUNI DI CONTO ECONOMICO 22

CAPITOLO 4: I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO ................. 30

CAPITOLO 6: I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

......................................................................................... 39

CAPITOLO 7: LA VALUTAZIONE DEI CREDITI IN MONETA LEGALE ... 51

CAPITOLO 8: LA VALUTAZIONE DELLE PARTITE IN MONETA ESTERA 53

CAPITOLO 9: LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE ..................... 56

CAPITOLO 10: LA VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU

ORDINAZIONE ..................................................................... 58

CAPITOLO 11: I FONDI RISCHI E ONERI...................................... 66

CAPITOLO 13: LE CONFIGURAZIONI DI REDDITO OGGETTO DEL

BILANCIO ANNUALE .............................................................. 70

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CAPITOLO 14: LE MODALITA’ DI CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE

E LA CORRETTA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE DIRETTE

......................................................................................... 77

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L’autore dice: Facoltà : Impresa e Management

Materia: Contabilità e bilancio

Corso: D

L’anno accademico : 2014/2015

Nome del Professore: Sarcone

Tipo di Lavoro : Esplicazione

Descrizione introduttiva del tuo lavoro: Studiando da tali riassunti

in qualche giorno sarete pronti per affrontare al meglio la parte

teorica dell’esame. Sostituisce in modo ottimale il libro troppo

prolisso, stancante e dispendioso del professore.

Qualche informazione sull’esame e su come utilizzare al meglio

il tuo lavoro: L’esame in questione è molto difficile da affrontare,

sia per la poca chiarezza sulle modalità di svolgimento dello stesso,

sia per il materiale didattico fornito. Il seguente riassunto, se

studiato approfonditamente, e correttamente integrato dalla sezione

pratica, assicura una votazione minima pari al 28

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CAPITOLO 1: PANORAMA DEI PRINCIPI E DELLE

NORME SUL BILANCIO ANNUALE

Lo studio del bilancio comprende:

- il Codice civile, che riguarda aziende industriali e commerciali

- leggi specifiche che riguardano il bilancio di aziende bancarie, assicuratrici e

finanziarie in genere (bilanci tipo)

- la prassi contabile, sul piano nazionale e internazionale

- il pensiero economico-aziendale

- la disciplina fiscale, sia ai fini delle imposte dirette che indirette

Il Codice civile rappresenta la forma più importante delle norme sul

bilancio e si occupa del bilancio agli articoli 2423-2435-bis. La

suddetta disciplina giuridica deriva da quella contenuta nella quarta

Direttiva CEE sui conti annuali.

I Principi contabili sono emanati da organismi professionali di

categoria e vanno anche sotto il nome di “prassi contabile”. I principi

contabili disciplinano sia la parte formale del bilancio (schemi di

rappresentazione) sia la parte sostanziale (criteri e metodologie di

valutazione), con maggiore sensibilità ed estensione rispetto a quanto

non possa fare la norma civilistica, la quale, per natura, deve essere

necessariamente sintetica.

La stesura di tali principi consente di seguire con maggiore tempismo e

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velocità, rispetto alla disciplina giuridica, l’evoluzione della prassi

contabile sul bilancio.

L’ente che promulga i Principi contabili nel nostro Paese è l’OIC

(Organismo Italiano di Contabilità), che dal 2001 svolge il ruolo prima

svolto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal

Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Fuori dal nostro Paese, gli organi internazionali più importanti che

emanano Principi contabili sono lo IASB (a livello internazionale) e il

FASB (per il mercato statunitense).

Se la prassi contabile rappresenta lo studio del bilancio che segue un

procedimento induttivo, ovvero che parte dalla realtà concreta delle

imprese per sviluppare la disciplina relativa, la teoria espressa dal

pensiero economico-aziendale rappresenta la modalità che si rifà al

procedimento deduttivo, ovvero parte dalle finalità di studio per

sviluppare le proposizioni conseguenti.

La normativa della disciplina fiscale per il calcolo delle imposte dirette

da versare all’Erario è contenuta nel Testo unico delle imposte sui

redditi (T.U.I.R.) e permette di far chiarezza su alcune poste di natura

tributaria che sono presenti all’interno dello Stato Patrimoniale e nel

Conto Economico.

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PARTE PRIMA: L’ASPETTO FORMALE DEL BILANCIO

CAPITOLO 2: LA CHIAREZZA FORMALE DEL

BILANCIO

2.1. Il quadro sistematico delle norme sul bilancio secondo il codice

civile

L’aspetto meramente formale del bilancio riguarda gli schemi di

presentazione dello stesso.

L’aspetto sostanziale del bilancio riguarda le regole di valutazione e

delle varie attività e passività di fine esercizio, dalle quali deriva il

capitale di funzionamento.

Per dare, però, un senso compiuto alle norme riguardanti il contenuto

del bilancio, occorre prima collegarle alla finalità, posta a monte, nel

Codice Civile, della disciplina riguardante sia l’aspetto formale del

bilancio che il suo aspetto sostanziale.

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2.2. I Documenti di Bilancio nella Disciplina civilistica

Per espressa disposizione del 1° comma dell’art. 2423, il termine

bilancio comprende lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la

Nota integrativa: i primi due costituiscono i documenti contabili mentre

la Nota integrativa rappresenta un documento nel quale vengono forniti

dati e informazioni di commento dei valori contenuti nello SP e nel CE.

La disciplina civilistica prevede, ai sensi dell’art. 2428 c.c., anche

unarelazione sulla gestione, documento accompagnatorio dal quale è

possibile ricavare informazioni che attengono alla gestione presente e

futura della società.

2.3. Le Finalità Generali del Bilancio

Le finalità generali del bilancio annuale sono da ritrovarsi nel 2°

comma dell’art. 2423 del Codice Civile: 1) Chiarezza

2) Rappresentazione veritiera e corretta

La chiarezza vuol riferirsi alla forma del bilancio, ovvero agli schemi

di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, mentre la

rappresentazione veritiera e corretta si riferisce al contenuto del

bilancio in termini di valore e quindi alla parte sostanziale di esso.

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Le norme del Codice Civile dirette a realizzare e garantire la chiarezza

formale del bilancio sono le seguenti:

- art. 2423-ter, relativo alla struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto

economico

- art. 2424, relativo al contenuto dello Stato Patrimoniale

- art. 2424-bis, che detta disposizioni relative a singole voci dello Stato

Patrimoniale

- art. 2425, relativo al contenuto del Conto Economico

- art. 2425-bis, relativo all’iscrizione di ricavi e proventi, costi ed oneri, nel

Conto Economico

Le norme del Codice Civile dirette a salvaguardare la

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio sono le seguenti:

- 3° comma dell’art. 2423, relativo alla richiesta di informazioni complementari

- 4° comma dell’art. 2423, relativo al divieto di applicare le norme successive

all’art. 2423, se tali norme sono in contrasto con la rappresentazione veritiera e

corretta

- art. 2423-bis, relativo ai principi di redazione del bilancio

- art. 2426, relativo ai criteri di valutazione delle distinte attività e passività di

bilancio

2.3.1. La chiarezza formale del bilancio

La chiarezza formale del bilancio dipende da 3 elementi: - il contenuto del documento il numero di voci in esso contenuto;

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- la struttura del documento le modalità con cui le voci possono essere tra loro

aggregate;

- la forma del documento le modalità di presentazione, che può essere “a sezioni

divise e contrapposte” (prevista per lo Stato Patrimoniale, poiché consente

un’immediata percezione dell’attivo e del passivo) o “scalare” (prevista per il

Conto Economico, poiché consente l’indicazione di risultati parziali relativi alle

diverse aree di gestione).

2.3.1.1. Lo stato patrimoniale

Quanto al contenuto, previsto dall’art. 2424, 1° comma, vedi pag. 16

del libro di testo.

Tale schema è obbligatorio, sono tuttavia consentiti adattamenti

secondo quanto stabilisce l’art. 2423-ter:

- suddivisione delle voci precedute da numeri arabi;

- raggruppamento delle voci precedute da numeri arabi, se tali voci fossero di

importo irrilevante o se il raggruppamento favorisse la chiarezza del bilancio;

- aggiunta di nuove voci;

- adattamento delle voci precedute da numeri arabi, quando lo esige la natura

dell’attività esercitata.

Quanto alla forma, come abbiamo già detto, il prospetto previsto è

quello a “sezioni divise e contrapposte” che accoglie nella sezione

dell’attivo gli investimenti e nella sezione del passivo le fonti di

finanziamento.

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Quanto alla struttura:

sia gli elementi dell’attivo, sia quelli del passivo, sono classificati in

macroclassi, queste in classi, le classi in voci e le voci in sottovoci.

Le Macroclassi sono precedute da lettere maiuscole (es. B.

Immobilizzazioni);

le Classi sono precedute da numeri romani (es. III – immobilizzazioni

finanziarie);

le voci sono precedute da numeri arabi (es. 1. Partecipazioni);

le sottovoci sono precedute da lettere minuscole (es. a. imprese

collegate).

ATTIVO

Delle 4 macroclassi dell’attivo, quelle più rilevanti sono le

Immobilizzazioni e l’AttivoCircolante, sia per il numero di voci, che per

l’entità degli importi che accolgono.

Al contrario, i Crediti verso soci per versamenti dovuti e Ratei e

Risconti Attivi sono stati dotati di eccessiva importanza.

Difatti, i Crediti verso soci per versamenti dovuti potevano essere

inseriti all’interno della voce “crediti” dell’attivo circolante;

ratei attivi e passivi rispettivamente tra i crediti dell’attivo circolante e

tra i debiti;

risconti attivi e passivi , rispettivamente tra le rimanenze dell’attivo

circolante e in un’apposita categoria del passivo.

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Più in particolare, i crediti per versamenti dovuti si riferiscono a

quote o azioni sottoscritte dai soci in sede di costituzione o di aumento

di capitale sociale, ma non ancora versate.

I ratei attivi e passivi sono valori finanziari che misurano,

rispettivamente, quote di ricavi e di costi di competenza economica del

periodo, la cui manifestazione finanziaria avverrà nel successivo

periodo.

I risconti attivi e passivi, invece, sono costituiti rispettivamente da

quote di costi e ricavi, la cui manifestazione finanziaria è avvenuta

nell’esercizio in chiusura, ma di competenza economica del futuro

periodo, quando avverrà l’utilizzo dei fattori connessi ai costi sostenuti

(risconti attivi) o la cessione dei servizi relativi ai ricavi conseguiti

(risconti passivi).

PASSIVO

Delle 5 macroclassi del passivo, quelle più significative sono il

PatrimonioNetto, i Fondiperrischi e oneri, i Debiti.

Difatti il Trattamento di Fine rapporto avrebbe potuto essere

rappresentato nella categoria dei fondi rischi ed oneri.

Più in particolare, i Fondi rischi e oneri sono costituiti da passività

potenziali e rappresentano la contropartita finanziaria di

accantonamenti di costi futuri presunti, ma di competenza economica

del dato periodo, indicati tra i componenti negativi di reddito.

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- i fondi oneri sono riferiti ad eventi che si manifesteranno certamente, anche se è

incerta sia la data, che l’ammontare del pagamento.

- i fondi rischi si riferiscono ad eventi di cui è incerta la manifestazione, oltre che

la data e l’ammontare del pagamento.

N.B. Il prospetto di Stato patrimoniale, previsto dall’art. 2424, espone

le attività al netto dei rispettivi fondi rettificativi: ciò significa che le

immobilizzazioni materiali e immateriali e i crediti sono iscritti in

bilancio al netto, rispettivamente, dei fondi ammortamento e del fondo

svalutazione crediti. La ragione di ciò risiede nella volontà di

restringere il più possibile l’area che si colloca tra la Macroclasse A

(patrimonio netto) e la Macroclasse D (debiti).

Questa scelta migliora sicuramente la chiarezza dello Stato

patrimoniale e le informazioni che non sono più contenute nello SP

vengono indicate, con maggiori dettagli, nella Nota integrativa.

Vi sono alcune voci, come le partecipazioni e i crediti, che possono

essere indicate sia tra le immobilizzazioni finanziarie, che nell’attivo

circolante.

Il criterio per iscrivere gli elementi dell’attivo tra le immobilizzazioni o

nell’attivo circolante è il criterio dell’utilizzo durevole (art. 2424-bis),

in base al quale “gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati

durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”.

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Secondo il principio contabile OIC n. 12, in linea con la disciplina

civilistica, un elemento è iscrivibile tra le immobilizzazioni se permarrà

nell’economia dell’impresa oltre l’esercizio successivo a quello di

redazione del bilancio; viceversa lo stesso elemento sarà iscritto

nell’attivo circolante se verrà dismesso, e quindi sarà realizzato, entro

l’esercizio successivo a quello di redazione del bilancio.

Esempio:

una partecipazione in una società controllata deve essere iscritta tra le

immobilizzazioni finanziarie solo se esiste l’intenzione del soggetto

economico di detenerla a scopo strategico per un periodo di tempo che

supera l’esercizio successivo a quello di cui si sta redigendo il bilancio.

2.3.1.1.2. I conti d’ordine

Con l’espressione conti d’ordine si fa generalmente riferimento a conti

che, alla data di formazione del bilancio, non hanno ancora prodotto

effetti sul capitale e sul reddito di periodo, ma potrebbero produrli negli

esercizi successivi. Pertanto il Codice Civile ne prescrive la loro

indicazione ai piedi dello Stato patrimoniale.

La modalità di contabilizzazione dei conti d’ordine è affidata ai c.d.

sistemi minori la cui caratteristica è quella di utilizzare il meccanismo

della Partita doppia e, quindi, della contrapposizione scritturale. Le

sezioni opposte sono: - conti all’oggettovengono addebitati (sezione di sinistra) quando si verifica

l’entrata in azienda di un qualsiasi oggetto (rischio, impegno, bene di terzi,

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bene di proprietà che era presso terzi) e vengono accreditati (sezione di destra)

in caso di uscita dall’azienda del medesimo oggetto.

- conti al soggettoaccolgono gli stessi valori iscritti nei conti all’oggetto, ma

nella sezione opposta, per rispettare la contrapposizione scritturale dei conti.

Eventi che determinano l’utilizzo dei conti d’ordine:

- presenza in azienda di beni non di proprietà dell’azienda stessa (sistema

minore dei beni di terzi);

- uscita dall’azienda di beni di proprietà dell’azienda stessa (sistema minore dei

beni aziendali presso terzi);

- assunzione da parte dell’azienda di rischi (sistema minore dei rischi);

- assunzione da parte dell’azienda di impegni (sistema minore degli impegni).

2.3.1.2. Il conto economico

Quanto al contenuto, previsto dall’art. 2425, vedi pag. 35 del libro di

testo.

Tale schema è obbligatorio, tuttavia, sono consentiti adattamenti, come

prevede l’art. 2423-ter, come già riferito per lo schema dello stato

patrimoniale.

Quanto alla forma, il prospetto di Conto economico è “scalare” e

consente l’immediata lettura dei risultati intermedi delle gestioni

aziendali ed ha l’indiscusso vantaggio di dare un’idea più immediata di

quali siano i contributi delle diverse gestioni alla formazione del

risultato di periodo(un eventuale forma a “sezione divise e

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contrapposte” del CE avrebbe consentito l’immediata lettura soltanto

del totale dei componenti positivi e negativi di redditi e del risultato di

periodo).

Quanto alla struttura del Conto economico, sia i componenti positivi

che negativi di reddito sono classificati in macroclassi, precedute da

lettere maiuscole, che a loro volta sono suddivise in voci, precedute da

numeri arabi, le quali sono ripartite in sottovoci, precedute da lettere

minuscole.

Il Codice civile ha raggruppato i componenti positivi e negativi in

relazione a date aree gestionali, che permettono di calcolare i risultati di

tali aree per somma algebrica dei risultati:

1) gestione tipica (caratteristica) ed accessoria a cui appartengono i valori

iscritti nelle macroclassi A) valore della produzione e B) costi della produzione.

GESTIONE TIPICA: DA A1 a A4 e da B6 a B13

GESTIONE ACCESSORIA: A5 (altri ricavi e proventi) e B14 (oneri diversi di

gestione).

2) gestione finanziaria a cui appartengono le macroclassi C) proventi e oneri

finanziari e D) rettifiche di valore di attività finanziarie;

3) gestione straordinaria a cui appartiene la macroclasse E) proventi e oneri

straordinari.

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La differenza tra valore e costo della produzione dà luogo ad una

grandezza che, in linea di massima, è assimilabile al reddito operativo,

fatta eccezione per i componenti di natura accessoria.

La gestione straordinaria e la gestione finanziaria possono rilevare

utili informazioni a chi, ad esempio, avendo a disposizione una somma

di denaro, si trova a dover decidere se investire o meno i suoi risparmi

in una società. Infatti una società con utile positivo a fine periodo, se

questi è determinato da proventi straordinari, proprio per la loro natura,

non necessariamente si replicherà negli esercizi successivi.

Allo stesso modo, il risultato operativo positivo di una società può

essere compromesso dal risultato di gestione finanziaria se questi è

determinato da elevati oneri finanziari (società altamente indebitata).

Il principio contabile OIC n. 12 ha stabilito che le plusvalenze e le

minusvalenze si considerano “ordinarie”(=gestione tipica) in presenza

di un evento ricorrente e trovano iscrizione, rispettivamente, alle voci

A5 e B14 del Conto economico;

si considerano “straordinarie”(=gestione straordinaria) in presenza di

un evento eccezionale e trovano iscrizione alle voci E20 e E21 del

Conto economico.

2.3.1.3. I Prospetti e le note al Bilancio nei Principi Contabili

Internazionali Ias

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La disciplina sui prospetti e sulle note al bilancio nei Principi contabili

dello IASB è contenuta nel principio contabile IAS 1 e prevede i

seguenti i documenti: - statement of financial position (Stato Patrimoniale)

- statement of comprehensive income (Conto economico)

- statement of changes in equity (prospetto di variazioni del Patrimonio netto)

- statement of cash flows (un rendiconto finanziario dell’esercizio)

- notes (note al bilancio)

Con riferimento allo Stato patrimoniale, anziché fornirne in modo

dettagliato il contenuto, come ha fatto il nostro Legislatore, lo IASB ne

ha stabilito il contenuto minimo obbligatorio.

Quanto alla forma del prospetto, la lettura del principio contabile lascia

intendere una certa libertà di rappresentazione.

Anche con riferimento alla struttura, ossia la modalità di aggregazione

degli stessi elementi per categorie omogenee di valori, si lascia al

redattore del prospetto una certa flessibilità, nel senso che le attività e le

passività possono essere raggruppate secondo uno dei seguenti criteri:

a) corrente/non corrente: fanno parte delle attività/passività correnti

quelle poste che nascono all’interno del ciclo operativo e sono destinate

ad essere recuperate/estinte entro lo stesso ciclo; tutte le altre poste

sono non correnti.

b) liquidità crescente o decrescente: le attività e le passività sono

esposte sulla base della loro attitudine a trasformarsi in denaro,

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partendo dalle poste più liquide (denaro in cassa) a quelle meno liquide

(immobilizzazioni).

c) criterio misto fra i primi due.

Con rifermento al Conto economico, lo IASB ha stabilito un

contenuto minimo obbligatorio.

La forma del prospetto è libera, quindi le poste possono essere

presentate sia in un prospetto “a sezione divise e contrapposte” sia in

uno a “scalare”.

Per quanto riguarda la struttura viene lasciata ampia discrezionalità al

redattore del bilancio.

Con riferimento al prospetto delle variazioni di Patrimonio netto,

esso deve essere presentato obbligatoriamente (al contrario della nostro

disciplina) da tutte le società che applicano gli IAS. Tale prospetto ha la

finalità di esplicare la variazione che ogni singola posta del patrimonio

netto ha subito nel corso dell’esercizio, per effetto delle operazioni di

gestione.

Con riferimento al rendiconto finanziario, esso consente, tramite le

informazioni sui flussi finanziari, di valutare la capacità dell’entità di

generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti nonché i fabbisogni

di liquidità della stessa.

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Con riferimento alle note al bilancio, esse hanno la finalità di fornire

informazioni sui criteri di formazione del bilancio e sui Principi

contabili specifici.

2.3.2. La rappresentazione veritiera e corretta

La verità può assumere due significati:

- verità in senso assoluto con riferimento ai valori finanziari certi ed ai valori

economici misurati con valori finanziari certi nel corso dell’esercizio;

- verità in senso relativo con riferimento ai valori finanziari ed economici

oggetto di stime al termine dell’esercizio.

La correttezza impone il rispetto del quadro normativo, con

riferimento alla disciplina civilistica, ai principi economico-aziendali,

alla prassi contabile, senza privilegiare alcuno dei destinatari del

bilancio annuale.

Art. 2423 c.c., per il miglior raggiungimento della rappresentazione

veritiera e corretta:

3° commainformazioni aggiuntive a quelle già richieste (come ad

es. il rendiconto finanziario)

4° commaobbligo di deroga dai principi e dalle regole di

valutazione stabiliti dal Codice civile, ai fini della rappresentazione

veritiera e corretta. Questo obbligo di deroga fa chiaramente intendere

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che la rappresentazione veritiera e corretta è una finalità che va

perseguita ad ogni costo, anche derogando, sia pure in casi eccezionali,

ai principi ed alle norme di valutazione stabiliti dal Codice civile. Il 4°

comma non si limita a porre l’obbligo della deroga ma contiene

ulteriori disposizioni dirette:

- a motivare la deroga (sulla Nota integrativa);

- a indicare la sua influenza sulla rappresentazione della situazione

patrimoniale, finanziaria e del risultato economico (sulla Nota

integrativa);

- a impedire la distribuzione di eventuali utili solo maturati derivanti

dalla deroga.

CAPITOLO 3: IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

3.1. Premessa

La disciplina giuridica prevede, per determinate società, denominate

società minori, la redazione del bilancio in forma abbreviata, con

minori voci o minori informazioni rispetto alla disciplina generale

valida per tutte le società in genere.

La normativa sul bilancio in forma abbreviata è prevista dall’art. 2435-

bis del Codice civile, il quale sancisce una condizione preliminare da

rispettare e tre parametri dimensionali affinché una società possa

essere definita “minore”.

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3.2. I parametri con cui vengono individuate le cosiddette società

minori

La condizione preliminare: la società non deve avere emesso titoli

negoziati in mercati regolamentati.

I 3 parametri dimensionali: 1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale non superiore a 4.400.000€

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiori a 8.800.000€

3) numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio non superiore a 50

La società, nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi

consecutivi, non deve aver superato due dei suddetti limiti.

APPENDICE ALLA PARTE PRIMA SULL’ASPETTO FORMALE DEL

BILANCIO: LE STRUTTURE PIU’ COMUNI DI CONTO

ECONOMICO

1. Premessa

Il termine struttura si riferisce alle modalità con cui le voci possono

essere aggregate tra loro.

Il conto economico può essere presentato secondo varie modalità, che

danno luogo alle seguenti strutture: a) struttura a costi, ricavi e rimanenze di materie prime e prodotti finiti (C.R.R.)

b) struttura a costo e valore della produzione (C.V.P.)

c) struttura a costo e ricavi del venduto (C.R.V.)

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Le suddette si differenziano tra loro per il modo di presentare alcuni

componenti di reddito, tipicamente quelli relativi alle rimanenze di

materie prime e di prodotti.

2. La struttura di conto economico a c.r.r. di materie prime e

prodotti finiti

La struttura di conto economico a C.R.R. di materie prime e di prodotti

finiti è molto articolata ma nonostante il favore con cui fu accolta nel

1974, essa presenta alcuni limiti:

1) la struttura si limita ad esprimere solo il risultato finale

dell’esercizio e non anche alcuni risultati intermedi e parziali;

2) la struttura non fornisce direttamente alcune grandezze che sono:

a. costo di produzione dell’esercizio

b. valore della produzione realizzata

c. costo del venduto

3. Dalla struttura di conto economico a c.r.r. alla struttura di conto

economico a c.v.p.

La differenza principale fra di esse sta nell’indicazione delle rimanenze.

Mentre nella struttura di conto economico a C.R.R. le rimanenze

iniziali e finali sono indicate distintamente, rispettivamente trai

componenti negativi di reddito e trai componenti positivi di reddito,

nella struttura a C.V.P. le rimanenze sono indicate nelle loro

variazioni, o meglio, la variazione della rimanenza di materie prime è

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indicata trai componenti negativi di reddito e concorre a formare il

costo di produzione, quella di prodotti trai componenti positivi di

reddito e concorre a formare il valore della produzione.

La struttura di conto economico a C.V.P. si compone di due macro-

aggregati:

a) il costo della produzione;

b) il valore della produzione

N.B: I valori relativi a tali macro-aggregati per essere confrontabili

devono essere omogenei e, quindi, riferirsi alla stessa quantità prodotta

nel dato periodo. Ad esempio se l’azienda ha prodotto 100 unità, il

costo della produzione e il valore della produzione devono riferirsi a

100 unità.

3.1. Il calcolo del costo di produzione dell’esercizio

Il consumo di materie rappresenta il valore delle materie prime che

sono state utilizzate durante l’esercizio e deriva dalla somma algebrica

tra i seguenti elementi:

- le rimanenze iniziali di materie prime +

- gli acquisti di materie prime –

- le rimanenze finali di materie prime

La struttura di conto economico prevista dal nostro codice civile

obbliga un procedimento alternativo: somma (se rim. iniziali>rim.

finali) o differenza (se rim. finali>rim. inziali) della variazione di

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materie prime (rimanenze finali di materie prime – rimanenze iniziali di

materie prime = variazione delle rimanenze delle materie prime).

Una volta calcolato il consumo delle materie prime, è molto semplice

calcolare il costo di produzione dell’esercizio, dato dalla somma tra il

consumo di materie e “gli altri costi di produzione”.

3.2. Il calcolo del valore della produzione

Esso si calcola per somma algebrica tra:

- ricavi di esercizio +

- valore delle rimanenze finali di prodotti finiti -

- valore delle rimanenze iniziali di prodotti finiti

La struttura di conto economico prevista dal nostro codice civile

obbliga pero ad un procedimento alternativo ( somma o differenza della

variazione delle rimanenze di prodotti finiti ).

4. Dalla struttura di conto economico a c.r.r. alla struttura di conto

economico a c.r.v.

La differenza principale tra di esse sta nell’indicazione delle rimanenze.

Mentre nella struttura di conto economico a C.R.R., le rimanenze

iniziali e finali sono indicate distintamente, rispettivamente, tra i

componenti negativi di reddito e tra i componenti positivi di reddito,

nella struttura a C.R.V. le rimanenze sono indicate nelle loro

variazioni, sono rappresentate tra i componenti relativi di reddito e

vanno a comporre il costo di produzione del venduto.

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La struttura a C.R.V. si compone di due macro-aggregati: - ricavi di vendita (fornito dalla contabilità generale);

- costo del venduto

N.B: I valori relativi a tali macro-aggregati per essere confrontabili

devono essere omogenei e, quindi, riferirsi alla stessa quantità venduta

nel dato periodo. Ad esempio se l’azienda ha venduto 100 unità, il

costo della produzione deve riferirsi a 100 unità.

Il calcolo del costo di produzione dell’esercizio

Valgono tutte le considerazioni fatte in occasione del passaggio dal

Conto economico a C.R.R. a C.V.P.

Il calcolo del costo del venduto

Il costo del venduto si riferisce al costo dei prodotti che la società ha

venduto nell’esercizio.

Esso si calcola per somma algebrica tra:

- costo delle rimanenze iniziali di prodotti finiti +

- costo di produzione dell’esercizio -

- costo delle rimanenze finali di prodotti finiti

In breve, sottraendo il costo delle rimanenze finali di prodotti finiti al

valore del costo di produzione complessivo, si ottiene il costo della

produzione venduta.

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5. Dalla struttura di conto economico a c.v.p. alla struttura di conto

economico a c.r.v. e viceversa

Le due strutture di Conto economico a C.V.P. ed a C.R.V. si

differenziano solamente per la variazione delle rimanenze di prodotti

finiti, la quale:

a) nel Conto economico a C.V.P. è accolta tra i componenti positivi di

reddito e concorre, insieme ai ricavi di vendita, al calcolo del valore

della produzione;

b) nel Conto economico a C.R.V., invece, è accolta tra i componenti

negativi di reddito e, sommata algebricamente al costo di produzione,

consente di calcolare il costo del venduto.

6. La rappresentazione in bilancio dei lavori in economia (vedi da

pag. 108)

Si tratta di costi sostenuti dalla società per la produzione, all’interno

dell’impresa, di fattori a fecondità ripetuta che, una volta ultimati,

dovranno essere indicati, in quanto FFR, nello Stato Patrimoniale. E’

una voce del Conto economico a C.V.P.

Al termine del dato periodo, i costi sostenuti per la produzione di tali

beni, rilevati tra i componenti negativi di reddito, dovranno essere

stornati, in quanto non di competenza economica dell’esercizio, ma di

competenza economica degli esercizi successivi. Tali costi devono

essere patrimonializzati, nel senso che transitano dal Conto

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economico dove sono stati rilevati, allo Stato patrimoniale, per essere

ammortizzati durante la loro vita utile.

Con lo storno indiretto (previsto dal Codice civile all’art. 2425), i

costi sostenuti per la costruzione in economia, sono rettificati da

un’unica voce, “impianti in economia”, iscritta tra i componenti positivi

di reddito; i costi riferibili alla costruzione interna sono chiusi al Conto

economico per un valore che sarà al lordo della rettifica.

Nell’ipotesi che il Conto economico sia a C.R.V., in presenza di costi

capitalizzati per lavori interni, il costo di produzione contiene anche i

costi sostenuti per realizzare tali beni; pertanto, oltre alla variazione

delle rimanenze dei prodotti finiti, occorre rettificare il costo di

produzione dei costi sostenuti per costruzione interne, mediante

sottrazione dei secondi dal primo. Con il metodo indiretto, sottraiamo

l’ammontare dei costi sostenuti per costruzioni interne dal costo di

produzione, il quale, dopo questa sottrazione, esprimerebbe il costo di

produzione al netto dei costi capitalizzati.

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CAPITOLO 4: I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL

BILANCIO

4.1. Premessa

I principi di redazione del bilancio (art. 2423-bis), insieme ai criteri di

valutazione (art. 2426), formano un corpo di norme che attengono alla

parte sostanziale del bilancio annuale.

L’art. 2423-bis disciplina 7 principi di redazione del bilancio ed

un’ipotesi di valutazione: 1. il principio della prudenza;

2. l’ipotesi della continuazione della gestione;

3. il principio della prevalenza della sostanza sulla forma;

4. il principio dell’indicazione esclusiva degli utili realizzati alla data di chiusura

dell’esercizio;

5. il principio di competenza economica;

6. il principio della considerazione dei rischi e delle perdite conosciuti dopo la

chiusura dell’esercizio;

7. il principio della valutazione separata degli elementi eterogenei;

8. il principio della continuità dei criteri di valutazione.

4.2. Il principio della prudenza

“La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza…”. La

valutazione delle attività e passività al termine del dato periodo è fatta

ai fini del calcolo del reddito di periodo e, pertanto, tale valutazione