Post on 16-Feb-2019
CODEX IURIS CANONICI 1983
Libro IV – parte I – Titolo VII
Il matrimonio
Cann. 1055-‐1165
Il matrimonio
Is#tuto naturale Sacramento
Gen 2,18.22.24 E il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda». […] Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo.[…] Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne.
Can. 1055 -‐ Il pa,o matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tu3a la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i ba,ezza5 è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.
Gli elemen# essenziali del matrimonio “naturale” sono gli stessi del matrimonio sacramento. Le proprietà essenziali (unità-‐indissolubilità) del matrimonio ricevono una “forza” par#colare dal sacramento.
ElemenI essenziali di diriMo matrimoniale canonico
• DESCRIZIONE DEL MATRIMONIO
Can. 1055 -‐ Il PATTO MATRIMONIALE con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la COMUNITÀ DI TUTTA LA VITA (to5us vitae consor5um), per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i ba3ezza? è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.
TRIA BONA MATRIMONII (S. Agos5no)
Bonum prolis (figli)
Bonum fidei (fedeltà)
Bonum sacramen5 (indissolubilità)
Il “modo” del Codice di
descrivere il matrimonio
Il “modo” della Giurisprudenza (Rota Romana) di descrivere il matrimonio
Can. 1057 -‐ §1. L'a]o che cos#tuisce il matrimonio è il CONSENSO DELLE PARTI manifestato legi^mamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana.
§2. Il CONSENSO matrimoniale è l'aMo della volontà con cui l'uomo e la donna, con pa]o irrevocabile, DÀNNO E ACCETTANO RECIPROCAMENTE SE STESSI per cos#tuire il matrimonio.
Il momento gene#co del matrimonio (to?us vitae consor?um): CONSENSO (can. 1057)
Ogge]o del consenso è la reciproca DONAZIONE dei coniugi.
NB -‐ Il Concilio Va#cano II descrive il matrimonio, così come voluto da Dio nell’ordine creaturale, come l’in#ma COMUNITÀ DI VITA e di amore coniugale, indicandone il contenuto essenziale nella mutua donazione delle persone dei coniugi (actu humano, quo coniuges SESE MUTUO TRADUNT ET ACCIPIUNT, GS 48)
PROPRIETÀ ESSENZIALI (can. 1056) il matrimonio o “è unico e indissolubile” o “non è matrimonio”
Ogge]o del consenso è la donazione reciproca dei coniugi: questa porta con sé, inseparabilmente, anche il cara]ere temporale: il donarsi pienamente al coniuge non può dirsi veramente tale se non è “per tu]a la vita” (cf. Familiaris Consor?o 20: Indissolubilitas matrimonii, in personali plenaque dona?one coniugum radicitus insidens). Esclude riserva di divorzio (ius divorIandi), il matrimonio a tempus e il matrimonio a prova
L’a]o di “darsi e riceversi” scambievolmente come sposi, per realizzare il to?us vitae consor?um (cf. can. 1055), richiede una modalità tale che non è susce\bile di essere molIplicato: chi si dona in una dimensione come quella coniugale, che abbraccia in modo totale la persona compreso l’elemento sessuale, non può realizzare lo stesso dono verso un terzo -‐ Esclude poligamia e poliandria.
UNITÀ INDISSOLUBILITÀ
A tale unità/esclusività, connaturale al vincolo coniugale, fa riferimento il BONUM FIDEI di tradizione agos#niana, che comprende in sé la proprietà essenziale dell’unità (can. 1056), e la FEDELTÀ, considerabile come appartenente all’essenza stessa del to?us vitae consor?um. Esclude la riserva ad avere rapporI inImi Ipici coniugali con altre persone (ius adulterandi).
• “Chi comanda”: legge regolaIva del matrimonio (can. 1059).
• Favor matrimonii: senso del processo di nullità (can. 1060).
• Definizioni: per una chiarezza dei termini (can. 1061):
Can. 1059 -‐ Il matrimonio dei ca]olici, anche quando sia caMolica una sola delle parI, è re]o non soltanto dal diri]o DIVINO, ma anche da quello CANONICO, salva la competenza dell'autorità CIVILE circa gli effe^ puramente civili del medesimo matrimonio.
Can. 1060 -‐ Il matrimonio ha il favore del diri]o; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario.
“Consummatum”: se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l'a]o per sé idoneo alla generazione della prole.
rato
consumato
puta#vo
• Ius connubi: “limite ai limiI” (can. 1058).
Can. 1058 -‐ Tu^ possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diri]o.
ElemenI essenziali di diriMo matrimoniale canonico
StruMura giuridica del matrimonio canonico
Can. 124 -‐ Per la validità dell'a3o giuridico, si richiede che sia posto da una persona abile, e che in esso ci sia ciò che cos5tuisce essenzialmente l'a,o stesso, come pure le formalità e i requisi5 impos5 dal diri,o per la validità dell'a3o.
MATRIMONIO come aMo giuridico (foedus)
HABILITAS: ambito degli IMPEDIMENTI matrimoniali (cann. 1083-‐1094)
ELEMENTI ESSENZIALI: ambito del CONSENSO (cann. 1095-‐1107)
FORMALITÀ: ambito della FORMA CANONICA (cann. 1108-‐1123)
Can. 1057 -‐ §1. L'a]o che cos#tuisce il matrimonio è il consenso delle parI manifestato legi\mamente tra persone giuridicamente abili […]
A. Habilitas: GLI IMPEDIMENTI MATRIMONIALI
IMPEDIMENTI (invalidan#) cann. 1082-‐1094
di diriMo divino
-‐ Fonda# sulla legge divina -‐ riguardano tu\ uomini -‐ no dispensa
di diriMo ecclesiasIco
-‐ Fonda# sulla legge della Chiesa -‐ riguardano solo i baMezzaI -‐ possibile dispensa
-‐ Ordinario del luogo -‐ S. Sede (3)
• IMPOTENZA • PRECEDENTE VINCOLO • CONSANGUINEITÀ (linea re]a)
• DIFETTO di ETÀ • DISPARITÀ di CULTO • ORDINE SACRO • VOTO PUBBLICO PERPETUO in IR • RATTO di DONNA • CRIMINE di CONIUGICIDIO • CONSANGUINEITÀ (collaterale) • AFFINITÀ • PUBBLICA ONESTÀ • PARENTELA LEGALE
ElemenI essenziali di diriMo matrimoniale canonico
Schema per Consanguineità linea reMa
Consanguineità in linea collaterale in II grado
Affinità Pubblica onestà (se tra C e S concubinato o matrimonio invalido)
A
B C
D E
H
S R
L M
ElemenI essenziali di diriMo matrimoniale canonico
B. Elemento essenziale: IL CONSENSO MATRIMONIALE (supplito da nessuna potestà umana)
CONSENSO
Incapacità (Can. 1095)
Simulazione (can. 1101)
Vizi invalidan#
• mancanza uso di ragione: incapace di SAPERE • grave dife]o discrezione giudizio: incap. VOLERE • incapacità assumere oneri essenziali: incap. POTERE
• esclusione del matrimonio stesso • esclusione della prole (bonum prolis) • esclusione del bonum fidei (unità e fedeltà) • esclusione dell’indissolubilità (bonum sacramen?) • NB: Necessario “a]o posi#vo di volontà” (velle non)
• ignoranza (can. 1096) degli elemen# minimi
• errore (can. 1097): persona, qualità della persona • dolo (can. 1098): inganno a fine di matrimonio
• condizione futura (can. 1102): evento futuro ed incerto • violenza – #more (can. 1103): mancanza di libertà
ElemenI essenziali di diriMo matrimoniale canonico
C. Sollemnia: LA FORMA CANONICA (cann. 1108-‐1123)
Forma di manifestazione del consenso
(cann. 1108-‐1123)
• sogge^ vincola# : ba]ezza# ca]olici • presenza nubendi: simultanea
• tesImone qualificato: OdL, parroco, delegato • tesImoni comuni: capacità intendere e volere • luogo e tempo: can. 1118
• davan# ai soli tes#moni • condizioni: pericolo morte,
inaccessbilità assistente >1 mese
ElemenI essenziali di diriMo matrimoniale canonico
ORDINARIA
STRAORDINARIA
Conferenza Episcopale Italiana – Decreto generale sul matrimonio canonico Art. 1. – Obbligo del matrimonio concordatario
I ca3olici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenu5 a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica (cf. can. 1108), con L’OBBLIGO di avvalersi del riconoscimento agli effe] civili assicurato dal Concordato.
Matrimonio misto
cann. 1124-‐1229
Ba]ezzato caMolico
Ba]ezzato NON caMolico
Per la celebrazione è richiesta LICENZA all’Ordinario.
La licenza è concessa dopo l’adempimento di tre condizioni: can. 1125
DIVIETO altra celebrazione in diverso rito: can. 1127, §3
Matrimonio con disparità
di culto can. 1086.1229
Ba]ezzato caMolico
NON BATTEZZATO
Per la celebrazione è richiesta DISPENSA dell’Ordinario.
La dispensa è concessa dopo l’adempimento di tre condizioni: can. 1125
Rito del Matrimonio n. 36 – Se il Matrimonio avviene tra una parte ca]olica e una parte ba]ezzata non ca]olica, si deve usare il rito della celebrazione del Matrimonio nella liturgia della Parola (nn. 96-‐146); se la circostanza lo richiede, e con il consenso dell'Ordinario del luogo, si può usare il rito del Matrimonio durante la Messa
Rito del Matrimonio n. 147 – Quando contraggono Matrimonio una parte ca]olica con una parte catecumena o non cris#ana, la celebrazione avviene nella chiesa o in altro luogo ada]o, secondo il rito che segue.
NB: Can. 1071 Necessità della LICENZA per la celebrazione del matrimonio
1. matrimonio dei girovaghi;
2. matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della
legge civile [Ex: esiste impedimento inderogabile per legge italiana (crimine)]
3. matrimonio di chi è vincolato da obblighi naturali deriva# da una
precedente unione verso un'altra parte o i figli [Ex: sposato civilmente e
divorziato]
4. matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede ca]olica;
5. matrimonio di chi è irre#to da censura [Ex: abbandono formale Chiesa]
6. matrimonio di un figlio minorenne, se ne sono ignari o ragionevolmente
contrari i genitori;
7. matrimonio da celebrarsi mediante procuratore, di cui al can. 1105