Bioetica: Disciplina che studia i problemi etici individuali e sociali connessi con lapplicazione...

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Bioetica:• Disciplina che studia i problemi etici individuali e

sociali connessi con l’applicazione delle più recenti scoperte biologiche e mediche– estensione dell’esistenza umana

– definizione di uomo (embrione, anencefalo…)

– limiti di ammissibilità all’aborto

– tecnologie riproduttive

– ingegneria genetica

– gestione delle risorse scarse (trapianti, scelta nella offerta di servizi sanitari)

Disposizioni giuridiche in materia di prelievi e di trapianti

di organi e tessuti

Il percorso evolutivo• La repubblica tutela la salute come fondamentale

diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti

(art.32Cost.)

• Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (art.32 Cost. secondo comma)

• Istituzione del Ssn con finalità di tutela della salute attraverso la struttura pubblica (L.833/1978)

Atti di disposizione del proprio corpo art.5 c.c.

• Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (es.donazione ghiandole sessuali, omicidio del consenziente) o all’ordine pubblico o al buon costume

Consenso dell’avente dirittoart.50 c.p.

• Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne

• Ammesso: – trapianto di rene– interruzione di gravidanza– rettificazione del sesso

Escluso: – omicidio del consenziente– altre tipologie di trapianto

Reato: cause di giustificazione ocause di antigiuridicità

• Consenso dell’avente diritto art.50 c.p.

• Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere art.51 c.p.

• Difesa legittima 52 c.p.

• caso fortuito o forza maggiore art.45 c.p.

• costringimento fisico 46 c.p.

Disciplina antecedente la legge 1 aprile 1999, n.91

• ammessi solo riscontri autoptici (Reg.P.M. 1942)

• Trapianti con l’uso di parti di cadavere n.235/1957: – solo bulbo e cornea,

– previa autorizzazione del donante

– trascorse 24 ore dal decesso

In seguito lecito l’uso di: ossa, muscoli, tendini, vasi sanguigni

Trapianto di rene da viventelegge 26 giugno 1967,n.458

• Trapianto terapeutico ammesso ex art.50 c.p.

• seppur in deroga all’art.5 c.c.perché cagiona una invalidità permanente

Legge n.644/1975 Prelievo da cadavere

• Ammesso il prelievo di tutte le parti del corpo ad esclusione di:– encefalo– ghiandole della sfera genitale e della

procreazione

Legge n.644/1975 Prelievo da cadavere

• Consentito qualora l’estinto:– non abbia disposto contrariamente in vita, in

maniera non equivoca e per iscritto– opposizione del coniuge non separato– ‘’ figli maggiorenni– ‘’ genitori

Consenso escluso se prevista autopsia

Principi seguiti dal legislatore:

• Norme nel rispetto della pietà dei defunti

• assunto secondo il quale il cadavere è oggetto di un diritto di proprietà del soggetto stesso o dei suoi familiari– quindi sempre richiesta l’autorizzazione di questi

ultimi– Tuttavia parte della dottrina nega: non è applicabile art.5 c.c.

alla donazione da cadavere perché non c’è esatta coincidenza fra disposizione del proprio corpo e disposizione del proprio cadavere

Il consenso negli altri Paesi• USA: generalmente richiesto al momento del rilascio della

patente 16 anni

• G.B.:donor card rilasciata ad ogni cittadino

• E.U. e USA coinvolgimento dei familiari

• Spagna: L. n.30/1979 consenso presunto-modificata 1980 Real decreto ‘l’opposizione può essere manifestata con ogni mezzo senza alcuna formalità’ =Francia

• Belgio: consenso presunto e iscrizione al registro, ma non più applicata

Il consenso negli altri Paesi

• Austria: esistenza di una L.donazione del proprio corpo per studi istipatologici- non necessita di consenso I° posto per donazioni

• Ungheria: senza consenso, ma minori risultati

• Paesi scandinavi: consenso presunto, L. poi modificata

• Germania e Danimarca: : consenso espresso dai familiari

Leggi anteriori

Problema: duplice modalità di accertamento della morte

• Il criterio cardiaco

• il criterio cerebrale

DIFFERENTE GESTIONE DEL PAZIENTE DONATORE E NON-DONATORE

definizione

• Cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo per la durata di 6 ore

Legge n.578/1993Norme per l’accertamento e la

certificazione di morteDecreto n.582/1994

Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte

Unica definizione

‘Cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo’

Trapianto di rene da vivente (L.n.458/1967) e parte di fegato

(L.n.2483/1999)• Art.5 c.c. atti di disposizione del proprio

corpo

in equilibrio

• fra la salvaguardia della integrità funzionale della persona

• finalità solidaristiche della donazione

Consenso nella donazione da vivente

• Tutela di interessi contrapposti:– interesse del ricevente che necessita di trapianto– tutela del donatore che non trae benefici, ma anzi

subisce una menomazione permanente

– Ammessa fra consanguinei– in mancanza di congiunti

• estranei (rischio di commercializzazione o di pressione psicologica)

Gratuità dell’atto Indispensabilità del consenso previa:

• Verifica del magistrato attraverso un collegio medico che attesti: – la capacità di agire del donatore– consenso libero e spontaneo– consenso informato

• limiti della terapia e conseguenze

Legge 1 aprile 1999, n.91• Introduzione del ‘silenzio-assenso informato’ o ‘silenzio assenso

presunto’

• istituzione di una struttura nazionale di coordinamento per i trapianti

• differenziazione dei medici che procedono al prelievo da quelli che provvedono al trapianto

• anonimato- riservatezza nominativi donante/ricevente (debiti di riconoscenza nella logica di scambio e non di solidarietà)

• il consenso del ricevente richiesto ex art.5 c.c., ma anche a fini terapeutici)

Ruolo della famiglia

• Prima della legge 91/99 era consentita l’opposizione al prelievo da parte dei congiunti– minore

• un genitore contrario

• oggi maggiore tutela della opinione di ognuno espressa in vita

finalità della legge incrementare le donazioni

Esclusi dalla donazione

• Incapaci di agire

• minori affidati o ricoverati presso istituti pubblici o privati– mancanza del libero consenso– evitare situazioni di abuso

Divieto

• La legge vieta il commercio di organi che devono essere ceduti solo a titolo gratuito, con il conseguente divieto di esportare verso stati che ne consentano il commercio (art.19 L.)– nullità del contratto per illiceità della causa e

dell’oggetto se commerciati organi non ammessi alla donazione

Attualmente in attesa dell’istituzione del sistema informativo dei trapianti

• Applicata l.644/1975

• donazione salvo che il soggetto non abbia ‘esplicitamente negato il consenso’– dichiarato dai parenti– opposizione scritta dei soggetti legittimati

• opposizione non accettata se presente una documentazione contraria del donante

PARENTI GARANTI DELLA VOLONTA’ DEL DONANTE

Consenso al trapianto da cadavere

• Manifestazione di volontà richiesta ai cittadini attraverso la compilazione della tessera ad hoc da consegnare alla usl– tessera sanitaria magnetica– sistema informativo sanitario nazionale

• in caso di mancata manifestazione del consenso si considera implicito l’assenso

• è sempre ammesso modificare la propria opinione notificando alla usl la nuova volontà

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