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Armonizzazione del regolamento Consob ai principi europei del
CESR
CESR-comitato regolatore della sicurezza degli scambi finanziari in Europa-è stato fondato nel giugno 2001 dall’European Commission Decision .-nel 2002 emana due documenti: “A European regime of investor protection - The harmonization of conduct of business rules" e "A European regime of investor protection - The professional and the counterparty regimes" per armonizzare le norme di condotta degli intermediari finanziari e al fine di formare un unico mercato comune, in un contesto di tutela degli investitori e di incoraggiamento alla concorrenza tra operatori-la Consob recependo i principi della CESR ha redatto una bozza di modifica del regolamento 1152/98
CESR
- l’esperienza che ha portaro a questa riforma a consigliato: rispetto sostanziale degli interessi sottesi alla disciplina più puntuale precettività delle procedure attraverso cui garantire il perseguimento dei risultati - inoltre ha portato al perseguimento di alcuni obbiettivi: effettività della disciplina del conflitto di interessi comprensibilità e chiarezza delle informazioni effettività dell’obbligo di acquistare comunque informazioni sul cliente più ampio contenuto informativo riconosciuto al contratto maggiore ambito di operatività della regola di best execution maggiore articolazione e tempestività dei doveri di attestazione, registrazione e rendicontazione
Disciplinano il rapporto tra intermediari ed investitori: Aspetti soggettiviAspetti oggettivi
Nell’ambito dei servizi di investimento, accessori, investimenti fuori sede, trading on line
Al fine di tutelare l’interesse dei clienti e l’integrità dei mercati
Art 26 “REGOLE DI COMPORTAMENTO” comma 1:regole generali di comportamento:
- correttezza (lettera a, b, c) - diligenza (lettera d,e,f)
Art 26 “REGOLE DI COMPORTAMENTO” comma 2
Se nel prestare servizi di investimento e accessori soggetti “a riserva” gli intermediari finanziari
intrattengono rapporti d’affari con “soggetti” di altri Paesi
tali “soggetti” DEVONO avere la corrispondente autorizzazione nel loro Paese d’origine
Art 26 bis “DELEGA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO” comma 1- 4
DISCIPLINA GENERALE DELL’ISTITUTO DELLA DELEGA4 ASPETTI FONDAMENTALI:
Oggetto della delegaSoggetti delegatariForma della delegaComunicazioni all’investitore
Art 26 ter “AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO” comma 1- 2
AFFIDAMENTO A TERZI DI MERE ATTIVITÀ DI SUPPORTO3 ASPETTI FONDAMENTALI:
1) Qualifiche dei soggetti terzi2) Oggetto dell’affidamento3) Forma dell’atto di affidamento
Art 27 “CONFLITTI DI INTERESSE ” comma 1- 7
Se, nelle operazioni di investimento,si presentano conflitti di interesse allora:
Sequenza obblighi
Principio
Descrizione
a)
Vanno evitatiprevenzio
ne
Obbligo di adottare e osservare procedure interne (strumento organizzativo)
b)
Ove non sia possibile prevenirli
trasparenza
Si informa l’investitore circa la natura e l’estensione di tale conflitto:
con il contratto di cui all’art. 30 ove non possibile, prima di ogni singola
operazione per iscritto o comunque mediante supporto duraturo
(strumento informativo)
c) Ove il conflitto si manifesta lo stesso
consensoÈ indispensabile il consenso dell’investitore per
eseguire l’operazione in conflitto di interesse
Art 27 “CONFLITTI DI INTERESSE ” comma 8- 10
Caso particolare in cui si può presentareil rischio di conflitti di interesse:
Attività degli intermediari
Commissions Condizioni
Gli intermediari possono offrire o ricevere in connessione alla prestazione di un servizio di investimento
Denaro, beni, servizi, diversi dalle normali commissioni- spese
SOLO :
1. nella misura in cui tali commissions possono ragionevolmente contribuire alla prestazione del servizio al favore degli investitori;
2. agendo nel miglior interesse dell’investitore e informandolo adeguatamente
Art 28 “INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI ” comma 2- 3
Art. 28 bis “INFORMAZIONI DAGLI INVESTITORI”comma 1
CONTRATTI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO
ED ACCESSORIFASE PRECONTRATTUALE:
INTERMEDIARIO INVESTITORE
1. DOCUMENTO INFORMATIVO2. DOCUMENTO SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI3. AVVISARE IL CLIENTE CHE LE INFORMAZIONI SONO UTILI PER CURARE MEGLIO IL SUO INTERESSE
DARE NOTIZIA SU: LA SUA ESPERIENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI LA SUA SITUAZIONE FINANZIARIA I SUOI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO LA SUA PROPENSIONE AL RISCHIO EVENTUALI RESTRIZIONI OPERATIVE
Art 28 “INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI ” comma 1
Informazioni agli investitori devono:
ESSERE TEMPESTIVE ESSERE CHIAREESSERE COMPRENSIBILIEVIDENZIARE ADEGUATAMENTE GLI ELEMENTI RILEVANTICONSENTIRE AL DESTINATARIO CONSAPEVOLI SCELTE DI INVESTIMENTO O DISINVESTIMENTO
Art 28 “INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI ” comma 4- 5
L’intermediario prima di prestare servizi di investimento, effettuare o consigliare operazioni di investimento o disinvestimento
HA L’OBBLIGO DI DARE ALL’INVESTITORE
ADEGUATE INFORMAZIONI sulla natura, i rischi e le implicazionidello specifico servizio o dell’operazione
A TAL FINE ESSI DEBBONO ADOTTARE ED OSSERVARE
PROCEDURE INTERNE finalizzate alla gestione, aggiornamento,conservazione delle informazione da dare agli investitori
Art 28 “INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI ” comma 5
Nel corso della gestione di un portafoglio l’intermediario
DEVE INFORMARE L’INVESTITORE PER ISCRITTO
Sulla riduzione di patrimonio per effetto di perdite in misura pari o maggiore alla percentuale fissata nel contratto
Art 29 “OPERAZIONI NON ADEGUATE ” comma 1- 4
REGOLA GENERALE:Gli intermediari si astengono dal consigliare o effettuare operazioni NON ADEGUATE, individuate come tali per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenuto conto del profilo attribuito al cliente.
ECCEZIONIGli intermediari… Eccezioni
Possono eseguire operazioni NON ADEGUATE:
SOLO dopo aver accertato che il cliente abbia sufficiente disponibilità finanziaria
possono procedere ad eseguire operazioni non adeguate
SOLO con ordine di conferma scritto dell’investitore
Comma 4: Servizio di “execution only”
Art 30 “CONTRATTI CON GLI INVESTITORI ” comma 1- 3
Condizione per la fornitura di servizi di investimento ed accessori
STIPULA DI UIN CONTRATTO- QUADRO (una copia data all’investitore):
forma: scrittadivieto di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche dell’accordo (art. 23 comma 2 del TUF)sostanza: coerente con l’art. 28 bis
chiarofacilmente comprensibile
ECCEZIONI all’obbligo della forma scritta del contratto (casi indicati alle lettere a,b dell’art. 30 comma 3):per motivate ragioni tecniche
-per la natura professionale del contraente
Art 31 “RAPPORTI TRA INTERMEDIARI E SPECIALI CATEGORIE DI INVESTITORI ”
comma 1- 4
Gli operatori “qualificati” sono ESONERATI dall’applicazione:
delle regole comuni a tutti i servizi di investimentodalle regole relative a singoli servizi di investimento
La tutela degli investitori si realizza al meglio, in riferimento ad operazioni di compravendita di strumenti finanziari negoziati in mercati ufficiali, quando le operazioni stesse vengono eseguite nei mercati medesimi.
La materia ha subito significative evoluzioni, motivate dall’esigenza di rendere compatibile il principio della concentrazione, con le finalità di liberalizzazione dei mercati che caratterizzano la disciplina comunitaria
Obbligo di concentrazione
Cause di esclusione
Preventiva autorizzazione del cliente
Si garantisce un miglior prezzo
Cause di esclusione
Investitori non residenti o non aventi
Titoli di Stato o garantiti dallo Stato
Blocchi Spezzature
Regola per la negoziazione
Rispetto della priorità degli ordini
Possibilità di rifiuto (se prontamente comunicato)
Eccezione alla cd
best execution rule sempre soddisfatta, se
durante l’orario ufficiale dei mercati regolamentati
al di fuori dell’orario ufficiale dei mercati regolamentati od organizzati
Nuovo articolo 32
(negoziazione)
Nuove opportunità per il rispetto dell’obbligo di priorità
Possibilità di raggruppare ordini di clienti diversi, purché sempre identificabili
Immediata attribuzione delle operazioni al conto dell’investitore
Non solo miglior prezzo
Efficace disposizione, funzionalità ed aggiornamento delle procedure
Nuovo articolo 32 bis
(best execution)
Nuovo articolo 32 ter
(contratti con gli investitori)
Recepimento principi da 85 a 89 CESR
Correlazione con art. 31-bis (nuovo)
Articolo 33 -Regolamento Consob ricezione e trasmissione di ordini
Rispetto della cronologia
Eccezionalità del raggruappamento di ordini prima del loro invio al negoziatore
Nuovo articolo 33 ricezione e trasmissione ordini
Tempestività di trasmissione degli ordini
Ricerca della best execution
articolo 34 -Regolamento Consob mediazione
Articolo 1754 c.c
Articolo 1755 c.c.
Articolo 1756 c.c
Nuovo articolo 34
abrogato
Articolo 35 -Regolamento Consob collocamento di strumenti finanziari
Conformità alle disposizioni dell’offerente
Normativa simile alla “sollecitazione all’investimento”
Nuovo articolo 35
abrogato
Articolo 36 -Regolamento Consob offerta fuori sede
Offerta fuori sede
Tecniche di comunicazione a distanza
disciplina del TUF
Nuovo articolo 36
Aggiunta comma 2 bis
Articolo 32 TUF
Tecniche di comunicazione a distanza
Offerta fuori sede
Pubblicità
Articolo 36-bislimiti all’attività fuori sede
cold calling
Any unsolicited interactive communication with a potential cuastomer, for example, a personal visit or a telephone call initiated by a person acting on behalf of an investment firm, and which has not been requested or expressly permitted by the custmer
GESTIONE INDIVD. DI PORTAFOGLIO
servizio di investimento con il quale con il quale il cliente delega all’intermediario, verso corrispettivo, la gestione su base DISCREZIONALE del proprio portafoglio per investire i strumenti finanziari, con lo SCOPO DI VALORIZZARLO NEL TEMPO. Quindi: - servizio personalizzato - alta qualità del servizio - centralità del cliente
ART 24 TUF: caratteristiche del sevizio di gestione di portafoglio
Forma scritta Istruzioni vincolanti del cliente No operazioni oltre il patrimonio gestito senza previa
autorizzazione del cliente Recesso libero del cliente e diritto di recesso del gestore ex
art. 1727 codice civile Possibilità di rilasciare rappresentanza con procura per
iscritto al gestore Possibilità di rilasciare rappresentanza con procura per
iscritto al gestore
2 TIPI DI INTERVENTO
EX ANTE: imponendo una sorta di dipendenza dal cliente e vietando alcuni comportamenti o imponendo autorizzazioni
EX POST: qualora nella libertà iniziale
l’intermediario compia errori pagherà le conseguenze alla fine
OBBIETTIVI di investimento Tipi di operazioni Strumenti finanziari Possibilità di delega a terzi Possibilità di recesso Limite perdite MODALITà DI INFORMAZONI NOTA INFORMATIVA EX ART 60 LEVA FINANZIARIA
ART 37: CONTENUTO DEL CONTRATTO (oltre a quanto stabilito dall’art 30)
NOVITA’ RICEZIONE PRINCIPI CESR:
LETTERA A): PRINCIPI 116
117
118 (cfr BENCHMARK)
119
120
LETTERA F): PRINCIPIO 123
LEVA FINANZIARIA = si basa sull’ipotesi che l’ammontare di un investimento non sia necessariamente uguale al capitale a disposizione ma possa superarlo abbondantemente.
Le due tecniche più diffuse per ottenere una leva finanziaria: strumenti derivati prestito di denaro
Consente di moltiplicare i profitti ma anche le perdite.
Leva finanz = 1 quando DEBITO = RENDIMENTO
ART 38 : (riprende lettera a) dell’art 37
NOVITA’ LETTERA A : dovuta alla sostituzione dell’art 39; indicazione dei limiti non più eventuale ma relativa
NOVITA’ LETTERA D): viene eliminato come obbiettivo il BENCHMARK ( come per la gestione collettiva ex art 50)
ART 39 : sostituito con delibera 13710/2002 STRUMENTI FINANZIARI
TITOLI DI DEBITO TITOLI RAPPRESENTATIVI DEL CAPITALE DI
RISCHIO QUOTE O AZIONI STRUMENTI DERIVATI TITOLI STRUTTURATI
PARAMETRI GENERALI DI DIFFERENZIAZIONE
VALUTAZ. DI DENOMINAZIONE NEGOZIAZIONE IN MERCATI REGOLAMENTATI O
CMQ REGOLARMENTE FUNZIONANTI AREE GEOGRAFICHE CATEGORIE DI EMITTENTI SETTORI INDUSTRIALIZZATI
PARAMETRI SPECIFICI
PER TITOLI DI DEBITO = DURATIO E RATING
PER TITOLI RAPPRES DI CAPITALE DI RISCHIO = GRADO DI CAPITALIZZAZIONE
PER QUOTE E AZIONI = CONFORMITà ALLE NORME COMUNITARIE E VOLATILITà
PER TITOLI STRUTTURATI = PAY OFF
RATING : GRADO DI SOLVIBILITà DI UN SOGGETTO DEBITORE
VOLATILITà: GRADO DI RISCHIOSITà
ART 40: TIPOLOGIE DI OPERAZIONI
COMPRAVENDITA A PRONTI COMPRAVENDITA A TERMINE VENDITA ALLO SCOPERTO COMPRAVENDITA A PREMIO OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLOI E RIPORTI I PRONTI CONTRO TERMINE
ART 41 : LEVA FINANZIARIA MAGGIORE
DI 1 = OBBLIGAZIONI SUPERIORI AL PATRIMONIO
CONCLUSIONI
DISCREZIONALITA’ LIMITATA DE REGOLE FORMALI, DA AMPIO DOVERE DI INFO VERSO IL CLIENTE SIA PRIMA SIA DURANTE SIA DOPO L’OPERAZIONE
TUTELA MAGGIORE PER IL CLIENTE SCELTA DI INTERVENIRE EX ENTE SANCITA
ANCHE DAI PRINCIPI CESR
Art 42
recepisce il principio 121 del CESR benchmark = portafoglio virtuale di attività finanziarie consente di verificare il rendiconto della gestione deve essere stabilito facendo riferimento ad indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo = deve essere replicabile nei casi in cui non è possibile delineare un Benchmark oggettivo di riferimento si utilizza dei parametri differenti, che devono essere indicati all’interno del contratto
Art 42-bis
introdotto dalla riforma
definire gli elementi caratterizzanti lo stile della gestione
lo stile deve essere indicato in modo chiaro e preciso
lo stile può esser di due tipi:attivo o passivo
Art 42-ter
introdotto dalla riforma
specificare all’interno del contratto le modalità di rappresentazione del grado di rischio correlato alla gestione
il grado di rischio deve essere specificato in modo descrittivo
Art 43
ha recepito i principi 136;137;139;140 del CESR quattro “doveri” che caratterizzano l’attività gestoria: ;-definire le
strategie generali d’investimento;-disporre l’esecuzione dell’operazioni;-monitorare le coerenza del patrimonio gestito
viene aggiunto un comma2bis=l’intermediario deve osservare determinate procedure per assicurare una corretta esecuzione del servizio gestorio
Gli intermediari devono indicare la composizione del patrimonio gestito Gli intermediari devono svolgere le operazioni alle migliori condizioni
possibili Gli intermediari autorizzati possono effettuare operazioni aventi a
oggetto vendite allo scoperto, contratti a premio, e strumenti finanziari derivati, nonché operazioni di riporto, di prestito titoli e di pronti contro termine