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ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI (D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e succ.ve modificazioni) COMUNE DI PONTEDERA

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ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI

(D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e succ.ve modificazioni)

COMUNE DI PONTEDERA

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SCHEMI DI BILANCIO COMUNI PER GLI ENTI TERRITORIALI

L’articolo 11, comma 1, (Schemi di bilancio) del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che:

Gli enti territoriali adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

Pertanto si prescrive agli enti territoriali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria, l’adozione di un comune schema di:

bilancio finanziario (preventivo e consuntivo);

bilancio di esercizio (conto economico e stato patrimoniale);

bilancio consolidato (conto economico e stato patrimoniale).

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SCHEMI DI BILANCIO COMUNI PER GLI ENTI TERRITORIALI

Gli schemi di bilancio finanziario sono articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale.

I comuni schemi di bilancio per missioni e programmi sono definiti dagli allegati n. 9 e n. 10 del D.Lgs 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs 126/2014:

Nel 2015 il nuovo schema di bilancio ha svolto solo una funzione conoscitiva, affiancando il vecchio schema di bilancio che ha conservato natura autorizzatoria;

Nel 2016 lo schema di bilancio per missioni e programmi assume valore autorizzatorio, e il vecchio schema di bilancio è definitivamente abbandonato.

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SCHEMI DI BILANCIO COMUNI PER GLI ENTI TERRITORIALI – SPESA – 1/3

q La struttura del bilancio degli Enti Locali, stabilita dal D.Lgs. 267/2000, che prevedeva la spesa ripartita in funzioni e servizi, viene modificata in analogia alla struttura del bilancio dello Stato secondo la classificazione per Missioni e programmi.

q Le MISSIONI rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell’ente, utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Le missioni sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

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SCHEMI DI BILANCIO COMUNI PER GLI ENTI TERRITORIALI – SPESA – 2/3

q I PROGRAMMI sono aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Essi costituiscono, per la spesa, l’unità di approvazione del bilancio (art. 13, c. 2 D.Lgs. 118/2011) . I Programmi sono individuati nel rispetto dei criteri stabiliti per il consolidamento della spesa pubblica associando ad essi anche il raccordo con la codifica COFOG di secondo livello.

q I MACROAGGREGATI sono un’articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa. Sono rappresentati nel PEG e nel rendiconto a consuntivo.

q CAPITOLI e ARTICOLI sono ripartizioni dei macroaggregati ai fini della gestione. È a questo livello che avviene il raccordo con il quarto livello di articolazione del PDC.

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SCHEMI DI BILANCIO COMUNI PER GLI ENTI TERRITORIALI – SPESA – 3/3

ESEMPI:● MISSIONE: Istruzione e diritto allo studio

● PROGRAMMI: ● 1) istruzione prescolastica

● 2) istruzione primaria

● 3) istruzione superiore

● 4) edilizia scolastica

● 5) servizi ausiliari allo studio

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SCHEMI DI BILANCIO COMUNI PER GLI ENTI TERRITORIALI – ENTRATA – 1/2

Le entrate sono ripartite in:

q TITOLI, secondo la fonte di provenienza delle entrate

q TIPOLOGIE, in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza. È a questo livello, in termini di unità di voto, che viene approvato il bilancio (art. 15, c. 1 lett. b, D.Lgs. 118/2011).

q CATEGORIE, in base all’oggetto dell’entrata nell’ambito della tipologia di appartenenza; nell’ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente (Le categorie sono rappresentate nel PEG e nel rendiconto a consuntivo).

q CAPITOLI e ARTICOLI ai fini della gestione. È a questo livello che avviene il raccordo con il quarto livello del PDC.

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SCHEMI DI BILANCIO COMUNI PER GLI ENTI TERRITORIALI – ENTRATA – 2/2

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LE VARIAZIONI DI BILANCIOCONSIGLIO COMUNALE

L’unità di voto del bilancio di previsione, rimessa al Consiglio Comunale, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, è costituita da:

Missioni e Programmi per la spesa (art. 13, c. 2 D.Lgs. 118/2011);

Titoli e Tipologie per le entrate (art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. 118/2011).

Questo livello di approvazione del bilancio, previsto dal nuovo sistema contabile, riconosce una maggiore flessibilità agli strumenti della programmazione.

La nuova disciplina delle variazioni di bilancio si adotta a decorrere dal 2016, quando lo schema di bilancio per missioni e programmi assume natura autorizzatoria.

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SCHEMI DI BILANCIO COMUNI PER GLI ENTI TERRITORIALI – ENTRATA

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LE VARIAZIONI DI BILANCIOGIUNTA COMUNALE

Sono attribuite alla Giunta (art. 175, comma 5-bis, nuovo TUEL ):

le variazioni relative agli stanziamenti di cassa ;

le variazioni riguardanti l’utilizzo del fondo di riserva, il fondo di riserva di cassa e i fondi spese potenziali;

le variazioni compensative in sede di gestione tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese di personale legato alla mobilità interna all’amministrazione;

le variazioni riguardanti gli stanziamenti del FPV dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente (da farsi entro l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente

Le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies.

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LE VARIAZIONI DI BILANCIODIRIGENTI

Sono attribuite ai dirigenti o al responsabile economico-finanziario dell’ente secondo le specifiche discipline del regolamento di contabilità (art. 175, comma 5-bis, nuovo TUEL ):

le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse attribuite alla competenza della giunta;

le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies;

le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

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LE VARIAZIONI DI BILANCIO

La riforma attribuisce:v Alla Giunta alcune competenze in materia di variazioni di bilancio

che erano del Consiglio;v Ai dirigenti alcune competenze in materia di variazioni di PEG che

erano della Giunta;v E’ esclusa la possibilità di variare il bilancio e il PEG con la stessa

delibera;v La competenza dell’organo di revisione dell’ Ente, che è «organo di

assistenza all’organo consiliare», si «ferma» a programmi e tipologie come il Consiglio Comunale

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LE PREVISIONI DI CASSA

Ad integrazione della caratteristica autorizzatoria della competenza, nel bilancio di previsione è stato reintrodotto l’obbligo delle previsioni di cassa.

Il bilancio armonizzato è un unico documento «triennale» (non più un bilancio «pluriennale») , che prevede:

Ø le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale;

Ø l’esposizione dei valori di competenza e di cassa, insieme al riepilogo per le missioni, al quadro generale riassuntivo e ai risultati differenziali

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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo Pluriennale Vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell’esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l’impegno.

Il Fondo Pluriennale Vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese, sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti.

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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

A regime, il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi.

Nel primo esercizio di applicazione della riforma il fondo pluriennale vincolato si forma anche a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

Esempio: opera pubblica valore 1.000.000 € di cui 100.000 € nell’esercizio corrente e 900.000 € nell’esercizio successivo; i 900.000 € costituiscono il FPV con cui si aprirà l’esercizio successivo

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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Le entrate vincolate destinate alla copertura di spese impegnate e imputate agli esercizi successivi sono rappresentate nel fondo pluriennale vincolato.

Le entrate vincolate destinate alla copertura di spese non ancora impegnate (in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate) sono rappresentate contabilmente nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Di norma, il FPV è costituito solo da entrate vincolate derivanti da:

a) vincoli di legge;

b)debiti per il finanziamento di investimenti;

c)trasferimenti a destinazione vincolata;

d)vincoli stabiliti dall’ente per entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse .

Il FPV può essere costituito da entrate non vincolate se costituito in occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui.

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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

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COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE§ Parte accantonata

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/...

Fondo ….... al 31/12/n-1

Fondo ….... al 31/12/n-1

TOTALE PARTE ACCANTONATA (B)

§ Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti all'ente

Altri vincoli

TOTALE PARTE VINCOLATA ( C )

§ Parte destinata agli investimenti

TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (D)

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E= A-B-C-D) Comune di Pontedera

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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.

In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione è necessario determinare il risultato di amministrazione presunto alla fine dell’esercizio precedente. Se negativo, il bilancio di previsione deve considerare la quota di disavanzo da ripianare

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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Ø Il risultato di amministrazione presunto vincolato e quello accantonato risultante dall’ultimo consuntivo può essere immediatamente utilizzato, nel primo esercizio del bilancio o con provvedimento di variazione al bilancio.

Ø Se il bilancio utilizza il risultato presunto, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate sulla base di un preconsuntivo e aggiorna l’allegato concernente il risultato di amministrazione presunto. Sono possibili due ipotesi:

1. risorse vincolate inferiori a quelle utilizzate;

2. disavanzo (a bilancio approvato e in esercizio provvisorio).

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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, può essere utilizzata, dopo l’approvazione del rendiconto, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità (fatto salvo il fondo crediti di dubbia esigibilità):

q per la copertura dei debiti fuori bilancio;

q per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

q per il finanziamento di spese di investimento;

q per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

q per l’estinzione anticipata dei prestiti.Comune di Pontedera

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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